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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 27.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. n° 2300/2023 R.G. ruolo lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Serafino presso il cui studio, sito in Parte_1
Napoli, al Corso Umberto I n. 381, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
in proprio e nella veste di titolare della omonima ditta rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Corrado Tortora presso il cui studio, sito in in Torre del Greco, alla Via A. Brancaccio, 52
è elettivamente domiciliato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 30.07.2021 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata Parte_1
esponeva:
[...]
- di aver lavorato alle dipendenze dell' dal 2007 al Controparte_2
23.3.2019;
- che il rapporto si era così sviluppato: dal 2007 al 2009 senza formale e regolare assunzione;
dal 2009 al 2011 e dal 2011 al dicembre 2018 con formale inquadramento di collaborazione domestica, ed infine, dal dicembre 2018 al 23.03.2019 di nuovo “in nero” senza alcun inquadramento formale;
- che, nel corso di tutto il periodo innanzi indicato, aveva sempre lavorato come operaia agricola - nel settore florovivaistico - lavorando nei campi e nelle serre del CP_1 al cui potere direttivo era assoggettata, provvedendo all'irrigazione e distribuzione di diserbanti e pesticidi ad alta tossicità per cui la formale collaborazione domestica celava, invero, un rapporto di lavoro subordinato di natura agricola;
- che aveva osservato i seguenti orari di lavoro: nel “periodo ordinario” (dicembre-marzo) dal lunedì al sabato, dalle ore 06:30 alle ore 17:30 – 18:00, con pausa pranzo di 30 minuti mentre nel “periodo dei fiori” (aprile-novembre) anche la domenica e tutti gli altri giorni festivi;
- che le era sempre stata corrisposta la somma di euro 35,00 (trentacinque/00 euro) al giorno;
- che il rapporto di lavoro era cessato il 23 marzo 2019 allorquando le veniva richiesto di espletare determinate mansioni che richiedevano l'utilizzo di sostanze chimiche ad alta tossicità per la salute, senza l'utilizzo di alcun dispositivo di sicurezza;
- che per tutta la durata del rapporto aveva sempre eseguito le direttive impartite dal datore di lavoro;
CP_1
- che non aveva mai percepito quanto effettivamente alla medesima spettante in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto;
in particolare, nulla le era stato corrisposto a titolo di
T.F.R., mensilità aggiuntive, ferie maturate e non godute, come effettivamente spettante in base al CCNL di categoria;
- che relativamente al periodo in cui risultava inquadrata formalmente, i relativi contributi/oneri erano stati corrisposti da lei personalmente stante l'espresso rifiuto del di provvedervi;
CP_1
- che con lettera notificata in data 19.07.2019, poneva in mora il resistente intimandogli il pagamento delle anzidette spettanze retributive.
Concludeva chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'impresa individuale al CP_1
pagamento delle differenze retributive maturate dal 2007 al 23 Marzo 2019 e la condanna alla complessiva somma di € EURO 72.895,33 ovvero di quella maggiore o minore somma da determinarsi a seguito di C.T.U. oltre interessi e svalutazione monetaria;
nonché la condanna alla restituzione in favore della ricorrente delle somme dalla stessa personalmente elargite a titolo di contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi – nella misura di € 13.000,00 (€ tredicimila,00 ) - per il periodo in cui è stata formalmente inquadrata come lavoratrice domestica e lavorato effettivamente come operaia agricola.
Si costituiva che eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 violazione degli oneri di allegazione previsti dall'art. 414 c.p.c. nonché la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati fino all'anno 2012. Nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso in considerazione della carente ricostruzione dei fatti come prospettati dalla ricorrente che aveva del tutto omesso di indicare di aver lavorato per gran parte del periodo dedotto in ricorso, ovvero negli anni 2012 – 2017 (in forza di molteplici contratti a tempo determinato) alle dipendenze di altro datore di lavoro, , titolare di una propria attività di CP_3
coltivazione dei fiori su un terreno adiacente a quello del Rilevava, inoltre, che gli unici CP_1
rapporti intercorsi tra le parti in causa riguardavano il periodo 01.7.2010 - 24.04.2012 allorquando la ricorrente veniva assunta quale collaboratrice domestica ed il periodo 18.05.2018, 31.12.2018, allorquando veniva assunta alle dirette dipendenze del come raccoglitrice di fiori. CP_1
Contestava, infine, che la ricorrente fosse mai venuta in contatto con sostanze chimiche nocive per la salute consistendo le sue mansioni nella mera raccolta dei fiori e successiva pulizia degli stessi nonché l'orario di lavoro come descritto in ricorso ed i conteggi allo stesso allegati.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, vinte le spese.
Con sentenza n. 470/2023 il Tribunale di Torre Annunziata adito rigettava tutte le domande proposte dalla ricorrente. Più nel dettaglio, preliminarmente respinta l'eccezione di nullità formulata dal resistente, rilevava evidenti discrasie tra quanto allegato dalla lavoratrice nella esposizione dei fatti e quanto dalla stessa documentato a sostegno, risultando: che l'inquadramento formale quale collaboratrice domestica alle dipendenze del non riguardasse il periodo 2009-2011, bensì CP_1
quello luglio 2010 aprile 2012; che nessun inquadramento formale quale collaboratrice domestica era, invece, attestato per il periodo 2011 dicembre 2018; che parte resistente aveva, invece, prodotto a sostegno delle proprie allegazioni documenti effettivamente attestanti rapporti annuali di lavoro agricolo intercorsi tra la ed altro datore di lavoro, almeno negli anni 2012- Pt_1 CP_3
2017.
Aggiungeva, inoltre, che a fronte di siffatto scenario documentale, la prova per testi non era stata, comunque, sufficiente a superare le rilevate discrasie avendo i testimoni escussi reso dichiarazioni incoerenti tra loro e non coincidenti con le allegazioni in fatto, sia in punto di inizio del rapporto di lavoro, sia in merito all'orario ed ai giorni in cui veniva resa la prestazione nonché in ordine alla retribuzione giornaliera percepita e, soprattutto, in merito alla stessa individuazione del datore, titolare del rapporto.
Riteneva, pertanto, che tra le parti in causa non fosse intercorso un unitario rapporto nei termini prospettati dalla lavoratrice (2007-23.03.2019) ma solo limitatamente ai periodi luglio 2010 – aprile
2012 e maggio – dicembre 2018. Rispetto al primo periodo, tuttavia, dichiarava l'intervenuta prescrizione delle spettanze rivendicate mentre con riguardo al secondo pure respingeva il relativo capo di domanda proprio in ragione del mancato raggiungimento della relativa prova a seguito dell'escussione testimoniale. Per le medesime motivazioni, giudicava infondata anche la richiesta di restituzione della somma di euro 13.000,00 a titolo di contributi asseritamente non versati dal resistente.
Rigettate tutte le domande, condannava la lavoratrice alla refusione delle spese di lite.
Con appello depositato in data 25.09.2023, ha chiesto la riforma integrale Parte_1
della sentenza di primo grado impugnata e riproposto le medesime domande ed istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
costituitosi a mezzo memoria difensiva depositata il 27.09.2024, ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 e 434 c.p.c. formulata dalla difesa dell'appellato. Il rilievo deve essere disistimato in quanto le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado risultano adeguatamente prospettate e l'appello nel suo complesso strutturato in modo conforme alle prescrizioni di legge, ciò che consente alla Corte di poterne esaminare nel merito la fondatezza. Nella specie, infatti, è chiaramente evincibile che trattasi di impugnazione avente ad oggetto l'asserita erroneità della sentenza impugnata per ogni capo e punto di essa di cui parte appellante chiede l'integrale riforma.
Con un unico articolato motivo, infatti, ha censurato la decisione impugnata, Parte_1
in primis, nella parte in cui il Tribunale adito ha ritenuto sussistente una evidente discrasia tra i documenti depositati dalla stessa e le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Ha, al riguardo, ribadito che proprio dall'esame del compendio probatorio di cui si discute è, al contrario, emersa: la tipologia delle mansioni in concreto prestate, il periodo in cui si è svolta la prestazione lavorativa, l'orario osservato, la retribuzione percepita, come descritti nell'atto introduttivo e che il formale inquadramento come collaboratrice domestica celava, invero, un rapporto di lavoro subordinato di natura agricola.
Ha, quindi, sostenuto che il giudice di primo grado ha errato nel non ammettere una C.T.U. contabile resa necessaria proprio in ragione di quanto evincibile dai documenti versati in atti e dalla espletata istruttoria.
Ha aggiunto che, contrariamente a quanto deciso, dalle deposizioni assunte è emerso: che la Pt_1
ha lavorato continuativamente e senza interruzioni alle dipendenze del ricevendo CP_1 direttive esclusivamente da quest'ultimo; che, per tutta la durata del rapporto dedotto in giudizio, ha percepito una retribuzione di molto inferiore a quella alla medesima spettante in rapporto all'orario di fatto osservato;
che, è stata, altresì, confermata la circostanza di aver provveduto a versare da sé i contributi previdenziali stante il rifiuto del di provvedervi. CP_1
Ha, infine, censurato anche la statuizione sulla prescrizione dei crediti vantati da luglio 2010 ad aprile
2012, non maturata in ragione dell'assenza di fatti interruttivi dell'unico rapporto svoltosi alle dipendenze dell'odierno appellato.
L'appello è nel merito infondato.
La Corte condivide integralmente le argomentazioni poste dal primo Giudice a sostegno del rigetto delle domande proposte, sia per quel che concerne le rilevate incongruenze tra l'impianto allegatorio ed i documenti versati in atti, sia in punto di mancato raggiungimento della prova a seguito dell'espletata prova testimoniale.
Giova al riguardo rammentare che, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
ha dedotto di avere intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 CP_1 dall'anno 2007 e fino al 23.03.2019 venendo formalmente inquadrata come collaboratrice domestica solo nel biennio 2009-2011 e dal 2011 fino al dicembre 2018 pur svolgendo sempre e di fatto le mansioni di operaia agricola nelle serre gestite dall'appellato.
Ha anche allegato di aver lavorato dalle ore 06.30 alle ore 17.30/18.00 con pausa pranzo di 30 minuti dal lunedì al sabato e “nel periodo dei fiori”, ovvero da aprile a novembre, anche di domenica oltreché negli altri giorni festivi, ricevendo sempre l'esigua ed insufficiente paga di 35,00 euro al giorno.
Era, dunque, onere della parte oggi appellante dimostrare la fondatezza della sopradescritta ricostruzione in ossequio al principio generale della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove il lavoratore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è tenuto a soddisfare l'onere di provare la sussistenza del detto rapporto, quale fatto costitutivo della pretesa.
Sul punto, è appena il caso di precisare che alcun elemento utile a supporto delle proprie allegazioni può trarsi dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente, odierna appellante che - per quel che rileva in questa sede - ha depositato: 1) nulla osta con “Contratto di soggiorno per lavoro subordinato” rilasciato dallo Sportello per l'Immigrazione di Napoli e sottoscritto dal in data CP_1
25.09.2009 e dalla lavoratrice in data 18.06.2010; 2) lettera di assunzione quale addetta alle faccende domestiche per 25 ore settimanali sottoscritta da entrambe le parti in causa in data 09.07.2010; 3)
Comunicazione INPS di cessazione del rapporto di lavoro domestico avvenuta in data 24.04.2012. 4) estratto contributivo.
Come rilevato anche dal primo giudice, dunque, la lavoratrice da un lato non ha fornito alcun riscontro di un rapporto che, a suo dire, sarebbe stato contrattualizzato per la prima volta nell'anno
2009 (ma che invece risulta iniziato nel luglio 2010 e concluso nell'aprile 2012), ma, soprattutto, nulla ha prodotto per gli anni 2012-2018 durante i quali pure ha sostenuto di essere stata formalmente contrattualizzata quale collaboratrice domestica.
Il resistente, ha, invece, allegato che la – dopo aver lavorato nel CP_1 Pt_1
biennio 2010-2012 quale colf “addetta alle faccende domestiche” - veniva nuovamente assunta a tempo determinato alle sue dipendenze solo in data 18.05.2018 e fino al 31.12.2018 – (come da Unilav
e cedolini paga versati in atti) con la qualifica di operaia nel settore florovivaistico mentre per gli anni dal 2012 al 2017 la ricorrente risultava aver lavorato sempre nel medesimo settore ma alle dipendenze di (cognata del in forza di contratti stagionali con la qualifica di “bracciante CP_3 CP_1 agricolo”. A sostegno ha versato in atti i relativi Unilav con indicazione della data inizio e fine di ogni singolo rapporto e, nel dettaglio: dal 02.05.2012 al 31.12.2012; dal 03.04.2013 al 31.12.2013; dal 07.02.2014 al 31.12.2014; dal 20.04.2015 al 31.12.2015; dal 09.02.2016 al 31.12.2026 e, infine, dal 06.07.2017 al 30.12.2017.
Le allegazioni in fatto delineate dalla , dunque, oltre che sfornite di supporto Pt_1
documentale si scontrano soprattutto con quelle evidenze che, al contrario, avvalorano la diversa prospettazione di parte resistente e che dimostrano come nella vicenda in esame, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia, piuttosto, riconducibile - per la maggior parte del tempo in cui esso si è svolto (anni 2012-2017) - ad altro datore di lavoro, neppure convenuto in giudizio.
A fronte, quindi, di un compendio documentale che mina a monte l'attendibilità dei fatti storici narrati dalla ricorrente, quest'ultima aveva l'onere di provare - in maniera ancor più rigorosa - di aver posto le proprie energie lavorative esclusivamente a disposizione del e, quindi, e di essere CP_1 stata destinata all'espletamento di mansioni sussumibili in un rapporto di lavoro di tipo subordinato intercorso con quest'ultimo la cui esistenza costituisce, a sua volta, l'antecedente logico-giuridico indispensabile per poter esaminare, nel merito, la fondatezza delle connesse pretese retributive come azionate in giudizio.
Ad avviso della Corte, correttamente il primo Giudice ha escluso che la prova predetta sia stata fornita all'esito della escussione testimoniale.
Esaminando nel dettaglio le dichiarazioni assunte, risulta ancora più evidente la infondatezza delle censure sollevate con l'atto di appello. La teste ex dipendente del Testimone_1 CP_1 all'udienza del 09.06.2022, dopo aver collocato l'inizio del rapporto tra il 2005 ed il 2006, quindi in data anteriore a quella dedotta in ricorso e dichiarato di avere una vertenza in corso contro lo stesso ha affermato: AD.R.: “ è la moglie del fratello di AD.R.: CP_1 CP_3 CP_1
“anche la sig.ra era proprietaria di serre in Torre del Greco. AD.R.: “in queste serre CP_3
ha lavorato anche la ricorrente nello stesso periodo in cui lavorava per In realtà CP_1 divideva la giornata lavorativa, un po' nelle serre del un po'nelle serre di CP_1 CP_3 . AD.R.: “era sempre a dirci se dovevamo lavorare nelle sue serre o in quelle
[...] CP_1 di . AD.R.: “nelle serre di eravamo impegnate nelle stesse attività CP_3 CP_3 espletate in quelle del . CP_1
L'altra teste di parte appellante, (figlia di ), la quale ha Testimone_2 Tes_1 dichiarato di essere stata dipendente negli anni tra il 2015 al 2018 dell'appellato contro cui ha una vertenza in corso, ha, sul punto, affermato di non sapere neppure se avesse delle serre ed CP_3 una propria attività: AD.R. “ è la moglie del fratello di AD.R. “non CP_3 CP_1
so se la sig.ra sia proprietaria di serre in TORRE del GRECO;
mi pare di sì ma non CP_3 ne sono sicura”.
Né le testi hanno saputo collocare cronologicamente la cessazione del rapporto di lavoro della
La teste infatti si è limitata a riferire che il rapporto si interrompeva Pt_1 Testimone_1 per volontà della stessa ricorrente: A D.R.: “il rapporto di lavoro della ricorrente si è interrotto per volontà della stessa” mentre ha, invece, dichiarato di non avere alcuna Testimone_2
conoscenza al riguardo: AD.R. “il rapporto di lavoro della ricorrente si è interrotto non so per quale motivo e su iniziativa di chi”.
Dalla lettura delle riportate dichiarazioni, non può ritenersi che siano emersi, neppure in nuce, elementi dai quali desumere la instaurazione di un rapporto tra le parti in causa nei termini delineati dall'appellante; ciò che, invero, andava provato - per le ragioni sopra esposte - con particolare rigore essendo, nella specie, controversa ed incerta finanche la stessa titolarità del detto rapporto.
La dichiarazione della prima teste, in particolare, conferma quanto già desumibile dall'esame dei documenti prodotti dal resistente, odierno appellato, ovvero che la aveva lavorato alle Pt_1
dipendenze di precisando, tuttavia, che ciò sarebbe avvenuto, nello stesso periodo, con CP_3
alternanza tra le due serre nel corso dalla giornata. Sebbene non sia chiaro sul piano meramente quantitativo in che misura la prestazione dell'appellante si svolgesse un po' nelle serre del
un po'nelle serre di tale affermazione è senz'altro incompatibile con CP_1 CP_3
l'allegazione per la quale l'attività era prestata, consecutivamente, dalle 06.30 alle ore 17.30/18.00 - quindi a tempo pieno - alle dipendenze del solo . CP_1
Tale considerazione, invero, neppure consente di affermare che il datore di lavoro convenuto in giudizio, sia stato, correttamente e compiutamente individuato dall'appellante (se non per il solo ristrettissimo periodo da maggio a dicembre 2018). Mancano, in altri termini, sufficienti elementi volti a confortare la tesi di una prestazione resa stabilmente alle dipendenze del solo , CP_1
ed a monte, la prova del fatto storico della esistenza stessa di un rapporto iniziato nel 2007 e proseguito continuativamente e senza interruzioni sino al 23.03.2019. Anche sotto questo ulteriore aspetto, si rileva che le deposizioni rese dalle testi succitate appaino contraddittorie in quanto se la ha dichiarato che “si lavorava per l'intero Testimone_1 anno solare”, ha invece affermato di lavorare solo alcuni mesi fino a nuova Testimone_2 chiamata: “Lavoravo per alcuni mesi e poi andavo via per essere richiamata quando era necessario”
a conferma di una discontinuità ovvero della natura intrinsecamente stagionale delle attività proprie del settore florovivaistico.
Ebbene, il dato è confortato anche dal deposito dell'estratto conto previdenziale ove risulta che la ha beneficiato durante gli intervalli temporali tra un contratto a tempo determinato e Pt_1
l'altro, della relativa indennità di disoccupazione agricola.
Al contrario le deposizioni delle testi di parte appellata devono ritenersi univoche e puntuali.
La teste anch'essa escussa all'udienza del 009.06.2022 ha confermato che la Testimone_3
aveva lavorato nelle serre del per un solo anno circostanza confermata anche Pt_1 CP_1 dall'altra teste , la quale all'udienza del 10.11.2022 ha, altresì, dichiarato di essere titolare CP_3
di una propria azienda floricola, di non aver rapporti lavorativi o professionali con il cognato e che negli anni 2012-2017 l'appellante aveva lavorato solo per la sua azienda sulla base di rapporti stagionali, per 101 giorni lavorativi nell'arco dell'anno solare.
La gravata sentenza, pertanto, va anzitutto confermata in punto di rigetto delle domande volte al riconoscimento delle spettanze a vario titolo richieste dal 02.05.2012 al 31.12.2017, in quanto, per le suesposte motivazioni, può dirsi che è intercorso un rapporto lavorativo tra le parti in causa limitatamente ai soli periodi dal 01.07.2010 al 24.04.2012 e dal 18.05.2018 al 31.12.2018 tra l'altro, pacificamente ammessi dallo stesso appellato oltreché specificamente documentati.
Ebbene, con riguardo al primo (01.07.2010 al 24.04.2012) deve ritenersi, ancora una volta, corretta la valutazione compiuta dal primo Giudice che ha sancito la prescrizione di tutti i crediti asseritamente maturati fino all'aprile 2012. Basti rilevare, al riguardo, che il primo atto interruttivo è una lettera di messa in mora notificata dalla difesa dell'appellante al solo in data CP_1
19.07.2019, e, dunque, successivamente alla maturazione del termine quinquennale coincidente con il giorno 24 aprile 2017.
Analogamente, il ricorso va respinto, anche in merito all'altro periodo (18.05.2018 -
31.12.2018). Vengono qui, in rilievo, le dichiarazioni rese dalle testi di parte appellante in ordine all'orario ed ai giorni di lavoro nonché sul quantum del corrispettivo erogato alla Pt_1
La teste ha affermato: AD.R.: “si lavorava dalle 06,00 alle 17,00, con Testimone_1
trenta minuti di pausa per il pranzo. Si lavorava in genere dal lunedì al sabato e qualche volta di domenica, in prossimità di alcune feste, tipo Pasqua. Mi correggo: capitava in primavera e d'estate di fare straordinario e di lavorare fino alle 19,00. In questi casi il ci pagava 5 euro per CP_1 ogni ora successiva alle 17,00. Anche al sabato e alla domenica venivamo pagate 5 euro all'ora”.
AD.R.: “non abbiamo mai goduto di ferie”. A D.R.: “la ricorrente percepiva 35,00 euro al giorno, eccetto che per lo straordinario e la giornata della domenica per i quali vale quanto appena riferito.
Veniva pagata a fine settimana da . AD.R.: “anche io percepivo la stessa somma. CP_1
A D.R.: venivamo pagate con danaro contante”.
L'altra teste invece, che: AD.R. “si lavorava dalle 07.00 alle 15,00, Testimone_2
senza pausa, dal lunedì al sabato. Qualche volta si lavorava anche la domenica, dalle 07,00 alle
13,00 o 14,00, dipendeva dal lavoro da sbrigare. AD.R. “a volte si lavorava anche fino alle 18,00, sempre nel periodo dal lunedì al sabato. […] AD.R. “la paga era per tutte di 35,00 euro al giorno che venivano erogate alla fine della settimana dal . AD.R. “per l'orario successivo alle CP_1
15,00 il ci dava 5 euro all'ora. AD.R. “la paga domenicale era quella normale di 35,00 CP_1 euro”.
Ebbene, non può non darsi atto di come la si sia discostata sensibilmente Testimone_2
dalle dichiarazioni rese dalla madre rendendo affermazioni in linea con quanto dichiarato con le testi del convenuto. A D.R.: “la ricorrente lavorava dalle 07,00 alle 15,00; ciò dico in quanto questo era il mio orario di lavoro” (teste . Tes_3
Le due deposizioni di parte ricorrente sono, quindi, state completamente dissonanti tra loro per ogni aspetto: con riguardo alla descrizione non affatto puntuale della quantità di ore di lavoro osservate dalla (se dalle 7.00 alle 15.00 e nella domenica fino alle 13.00/14.00 ovvero se Pt_1
dalle 6.00 alle 17.00, talvolta, fino alle 19.00); in merito alla frequenza con la quale la prestazione era resa durante i giorni festivi;
sul quantum effettivamente erogato e percepito nei detti giorni con particolare riferimento alla domenica (non è chiaro se fosse di 5 euro l'ora o quella normale di 35) e, nei giorni feriali a partire da quale momento veniva corrisposta la paga di 5 euro l'ora (se dopo le
17.00 ovvero dopo le 15.00).
Anche in tal caso, si rileva che le deposizioni collidono con l'impianto allegatorio proposto dalla ricorrente in appello. Ne segue, pertanto, la conferma del rigetto anche di tale capo di domanda.
Infine, per tutto quanto sopra argomentato circa la mancata prova di un rapporto di lavoro svoltosi senza interruzioni dal 2007 al 23.03.2019, non può che respingersi la richiesta di restituzione della somma di euro 13.000,00 a titolo di contributi che la avrebbe provveduto a versare da Pt_1 sé all'Ente di previdenza. Sorvolando sul dato che alcuna prova dell'avvenuto versamento è stata fornita dalla lavoratrice, si evidenzia come la domanda sia, comunque, destituita di ogni fondamento essendo stati versati in atti le ricevute di pagamento effettuate dal nel periodo 2010-2012, CP_1 confermate dalle attestazioni dell'estratto contributivo ed emesso cedolino paga per il periodo maggio-dicembre 2018; documenti questi dai quali certamente può desumersi il compiuto adempimento da parte dell'appellato degli oneri contributivi sul medesimo gravanti ex lege.
Conclusivamente, l'esame del materiale probatorio e delle dichiarazioni testimoniali induce – per le motivazioni fin qui condotte – a ribadire il rigetto delle domande tutte azionate da Parte_1
con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro Parte_1
1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Napoli 27.11.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai seguenti magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 27.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. n° 2300/2023 R.G. ruolo lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Serafino presso il cui studio, sito in Parte_1
Napoli, al Corso Umberto I n. 381, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
in proprio e nella veste di titolare della omonima ditta rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Corrado Tortora presso il cui studio, sito in in Torre del Greco, alla Via A. Brancaccio, 52
è elettivamente domiciliato
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 30.07.2021 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata Parte_1
esponeva:
[...]
- di aver lavorato alle dipendenze dell' dal 2007 al Controparte_2
23.3.2019;
- che il rapporto si era così sviluppato: dal 2007 al 2009 senza formale e regolare assunzione;
dal 2009 al 2011 e dal 2011 al dicembre 2018 con formale inquadramento di collaborazione domestica, ed infine, dal dicembre 2018 al 23.03.2019 di nuovo “in nero” senza alcun inquadramento formale;
- che, nel corso di tutto il periodo innanzi indicato, aveva sempre lavorato come operaia agricola - nel settore florovivaistico - lavorando nei campi e nelle serre del CP_1 al cui potere direttivo era assoggettata, provvedendo all'irrigazione e distribuzione di diserbanti e pesticidi ad alta tossicità per cui la formale collaborazione domestica celava, invero, un rapporto di lavoro subordinato di natura agricola;
- che aveva osservato i seguenti orari di lavoro: nel “periodo ordinario” (dicembre-marzo) dal lunedì al sabato, dalle ore 06:30 alle ore 17:30 – 18:00, con pausa pranzo di 30 minuti mentre nel “periodo dei fiori” (aprile-novembre) anche la domenica e tutti gli altri giorni festivi;
- che le era sempre stata corrisposta la somma di euro 35,00 (trentacinque/00 euro) al giorno;
- che il rapporto di lavoro era cessato il 23 marzo 2019 allorquando le veniva richiesto di espletare determinate mansioni che richiedevano l'utilizzo di sostanze chimiche ad alta tossicità per la salute, senza l'utilizzo di alcun dispositivo di sicurezza;
- che per tutta la durata del rapporto aveva sempre eseguito le direttive impartite dal datore di lavoro;
CP_1
- che non aveva mai percepito quanto effettivamente alla medesima spettante in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto;
in particolare, nulla le era stato corrisposto a titolo di
T.F.R., mensilità aggiuntive, ferie maturate e non godute, come effettivamente spettante in base al CCNL di categoria;
- che relativamente al periodo in cui risultava inquadrata formalmente, i relativi contributi/oneri erano stati corrisposti da lei personalmente stante l'espresso rifiuto del di provvedervi;
CP_1
- che con lettera notificata in data 19.07.2019, poneva in mora il resistente intimandogli il pagamento delle anzidette spettanze retributive.
Concludeva chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'impresa individuale al CP_1
pagamento delle differenze retributive maturate dal 2007 al 23 Marzo 2019 e la condanna alla complessiva somma di € EURO 72.895,33 ovvero di quella maggiore o minore somma da determinarsi a seguito di C.T.U. oltre interessi e svalutazione monetaria;
nonché la condanna alla restituzione in favore della ricorrente delle somme dalla stessa personalmente elargite a titolo di contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi – nella misura di € 13.000,00 (€ tredicimila,00 ) - per il periodo in cui è stata formalmente inquadrata come lavoratrice domestica e lavorato effettivamente come operaia agricola.
Si costituiva che eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 violazione degli oneri di allegazione previsti dall'art. 414 c.p.c. nonché la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati fino all'anno 2012. Nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso in considerazione della carente ricostruzione dei fatti come prospettati dalla ricorrente che aveva del tutto omesso di indicare di aver lavorato per gran parte del periodo dedotto in ricorso, ovvero negli anni 2012 – 2017 (in forza di molteplici contratti a tempo determinato) alle dipendenze di altro datore di lavoro, , titolare di una propria attività di CP_3
coltivazione dei fiori su un terreno adiacente a quello del Rilevava, inoltre, che gli unici CP_1
rapporti intercorsi tra le parti in causa riguardavano il periodo 01.7.2010 - 24.04.2012 allorquando la ricorrente veniva assunta quale collaboratrice domestica ed il periodo 18.05.2018, 31.12.2018, allorquando veniva assunta alle dirette dipendenze del come raccoglitrice di fiori. CP_1
Contestava, infine, che la ricorrente fosse mai venuta in contatto con sostanze chimiche nocive per la salute consistendo le sue mansioni nella mera raccolta dei fiori e successiva pulizia degli stessi nonché l'orario di lavoro come descritto in ricorso ed i conteggi allo stesso allegati.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, vinte le spese.
Con sentenza n. 470/2023 il Tribunale di Torre Annunziata adito rigettava tutte le domande proposte dalla ricorrente. Più nel dettaglio, preliminarmente respinta l'eccezione di nullità formulata dal resistente, rilevava evidenti discrasie tra quanto allegato dalla lavoratrice nella esposizione dei fatti e quanto dalla stessa documentato a sostegno, risultando: che l'inquadramento formale quale collaboratrice domestica alle dipendenze del non riguardasse il periodo 2009-2011, bensì CP_1
quello luglio 2010 aprile 2012; che nessun inquadramento formale quale collaboratrice domestica era, invece, attestato per il periodo 2011 dicembre 2018; che parte resistente aveva, invece, prodotto a sostegno delle proprie allegazioni documenti effettivamente attestanti rapporti annuali di lavoro agricolo intercorsi tra la ed altro datore di lavoro, almeno negli anni 2012- Pt_1 CP_3
2017.
Aggiungeva, inoltre, che a fronte di siffatto scenario documentale, la prova per testi non era stata, comunque, sufficiente a superare le rilevate discrasie avendo i testimoni escussi reso dichiarazioni incoerenti tra loro e non coincidenti con le allegazioni in fatto, sia in punto di inizio del rapporto di lavoro, sia in merito all'orario ed ai giorni in cui veniva resa la prestazione nonché in ordine alla retribuzione giornaliera percepita e, soprattutto, in merito alla stessa individuazione del datore, titolare del rapporto.
Riteneva, pertanto, che tra le parti in causa non fosse intercorso un unitario rapporto nei termini prospettati dalla lavoratrice (2007-23.03.2019) ma solo limitatamente ai periodi luglio 2010 – aprile
2012 e maggio – dicembre 2018. Rispetto al primo periodo, tuttavia, dichiarava l'intervenuta prescrizione delle spettanze rivendicate mentre con riguardo al secondo pure respingeva il relativo capo di domanda proprio in ragione del mancato raggiungimento della relativa prova a seguito dell'escussione testimoniale. Per le medesime motivazioni, giudicava infondata anche la richiesta di restituzione della somma di euro 13.000,00 a titolo di contributi asseritamente non versati dal resistente.
Rigettate tutte le domande, condannava la lavoratrice alla refusione delle spese di lite.
Con appello depositato in data 25.09.2023, ha chiesto la riforma integrale Parte_1
della sentenza di primo grado impugnata e riproposto le medesime domande ed istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
costituitosi a mezzo memoria difensiva depositata il 27.09.2024, ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della Camera di Consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 e 434 c.p.c. formulata dalla difesa dell'appellato. Il rilievo deve essere disistimato in quanto le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado risultano adeguatamente prospettate e l'appello nel suo complesso strutturato in modo conforme alle prescrizioni di legge, ciò che consente alla Corte di poterne esaminare nel merito la fondatezza. Nella specie, infatti, è chiaramente evincibile che trattasi di impugnazione avente ad oggetto l'asserita erroneità della sentenza impugnata per ogni capo e punto di essa di cui parte appellante chiede l'integrale riforma.
Con un unico articolato motivo, infatti, ha censurato la decisione impugnata, Parte_1
in primis, nella parte in cui il Tribunale adito ha ritenuto sussistente una evidente discrasia tra i documenti depositati dalla stessa e le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
Ha, al riguardo, ribadito che proprio dall'esame del compendio probatorio di cui si discute è, al contrario, emersa: la tipologia delle mansioni in concreto prestate, il periodo in cui si è svolta la prestazione lavorativa, l'orario osservato, la retribuzione percepita, come descritti nell'atto introduttivo e che il formale inquadramento come collaboratrice domestica celava, invero, un rapporto di lavoro subordinato di natura agricola.
Ha, quindi, sostenuto che il giudice di primo grado ha errato nel non ammettere una C.T.U. contabile resa necessaria proprio in ragione di quanto evincibile dai documenti versati in atti e dalla espletata istruttoria.
Ha aggiunto che, contrariamente a quanto deciso, dalle deposizioni assunte è emerso: che la Pt_1
ha lavorato continuativamente e senza interruzioni alle dipendenze del ricevendo CP_1 direttive esclusivamente da quest'ultimo; che, per tutta la durata del rapporto dedotto in giudizio, ha percepito una retribuzione di molto inferiore a quella alla medesima spettante in rapporto all'orario di fatto osservato;
che, è stata, altresì, confermata la circostanza di aver provveduto a versare da sé i contributi previdenziali stante il rifiuto del di provvedervi. CP_1
Ha, infine, censurato anche la statuizione sulla prescrizione dei crediti vantati da luglio 2010 ad aprile
2012, non maturata in ragione dell'assenza di fatti interruttivi dell'unico rapporto svoltosi alle dipendenze dell'odierno appellato.
L'appello è nel merito infondato.
La Corte condivide integralmente le argomentazioni poste dal primo Giudice a sostegno del rigetto delle domande proposte, sia per quel che concerne le rilevate incongruenze tra l'impianto allegatorio ed i documenti versati in atti, sia in punto di mancato raggiungimento della prova a seguito dell'espletata prova testimoniale.
Giova al riguardo rammentare che, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
ha dedotto di avere intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 CP_1 dall'anno 2007 e fino al 23.03.2019 venendo formalmente inquadrata come collaboratrice domestica solo nel biennio 2009-2011 e dal 2011 fino al dicembre 2018 pur svolgendo sempre e di fatto le mansioni di operaia agricola nelle serre gestite dall'appellato.
Ha anche allegato di aver lavorato dalle ore 06.30 alle ore 17.30/18.00 con pausa pranzo di 30 minuti dal lunedì al sabato e “nel periodo dei fiori”, ovvero da aprile a novembre, anche di domenica oltreché negli altri giorni festivi, ricevendo sempre l'esigua ed insufficiente paga di 35,00 euro al giorno.
Era, dunque, onere della parte oggi appellante dimostrare la fondatezza della sopradescritta ricostruzione in ossequio al principio generale della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove il lavoratore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è tenuto a soddisfare l'onere di provare la sussistenza del detto rapporto, quale fatto costitutivo della pretesa.
Sul punto, è appena il caso di precisare che alcun elemento utile a supporto delle proprie allegazioni può trarsi dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente, odierna appellante che - per quel che rileva in questa sede - ha depositato: 1) nulla osta con “Contratto di soggiorno per lavoro subordinato” rilasciato dallo Sportello per l'Immigrazione di Napoli e sottoscritto dal in data CP_1
25.09.2009 e dalla lavoratrice in data 18.06.2010; 2) lettera di assunzione quale addetta alle faccende domestiche per 25 ore settimanali sottoscritta da entrambe le parti in causa in data 09.07.2010; 3)
Comunicazione INPS di cessazione del rapporto di lavoro domestico avvenuta in data 24.04.2012. 4) estratto contributivo.
Come rilevato anche dal primo giudice, dunque, la lavoratrice da un lato non ha fornito alcun riscontro di un rapporto che, a suo dire, sarebbe stato contrattualizzato per la prima volta nell'anno
2009 (ma che invece risulta iniziato nel luglio 2010 e concluso nell'aprile 2012), ma, soprattutto, nulla ha prodotto per gli anni 2012-2018 durante i quali pure ha sostenuto di essere stata formalmente contrattualizzata quale collaboratrice domestica.
Il resistente, ha, invece, allegato che la – dopo aver lavorato nel CP_1 Pt_1
biennio 2010-2012 quale colf “addetta alle faccende domestiche” - veniva nuovamente assunta a tempo determinato alle sue dipendenze solo in data 18.05.2018 e fino al 31.12.2018 – (come da Unilav
e cedolini paga versati in atti) con la qualifica di operaia nel settore florovivaistico mentre per gli anni dal 2012 al 2017 la ricorrente risultava aver lavorato sempre nel medesimo settore ma alle dipendenze di (cognata del in forza di contratti stagionali con la qualifica di “bracciante CP_3 CP_1 agricolo”. A sostegno ha versato in atti i relativi Unilav con indicazione della data inizio e fine di ogni singolo rapporto e, nel dettaglio: dal 02.05.2012 al 31.12.2012; dal 03.04.2013 al 31.12.2013; dal 07.02.2014 al 31.12.2014; dal 20.04.2015 al 31.12.2015; dal 09.02.2016 al 31.12.2026 e, infine, dal 06.07.2017 al 30.12.2017.
Le allegazioni in fatto delineate dalla , dunque, oltre che sfornite di supporto Pt_1
documentale si scontrano soprattutto con quelle evidenze che, al contrario, avvalorano la diversa prospettazione di parte resistente e che dimostrano come nella vicenda in esame, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia, piuttosto, riconducibile - per la maggior parte del tempo in cui esso si è svolto (anni 2012-2017) - ad altro datore di lavoro, neppure convenuto in giudizio.
A fronte, quindi, di un compendio documentale che mina a monte l'attendibilità dei fatti storici narrati dalla ricorrente, quest'ultima aveva l'onere di provare - in maniera ancor più rigorosa - di aver posto le proprie energie lavorative esclusivamente a disposizione del e, quindi, e di essere CP_1 stata destinata all'espletamento di mansioni sussumibili in un rapporto di lavoro di tipo subordinato intercorso con quest'ultimo la cui esistenza costituisce, a sua volta, l'antecedente logico-giuridico indispensabile per poter esaminare, nel merito, la fondatezza delle connesse pretese retributive come azionate in giudizio.
Ad avviso della Corte, correttamente il primo Giudice ha escluso che la prova predetta sia stata fornita all'esito della escussione testimoniale.
Esaminando nel dettaglio le dichiarazioni assunte, risulta ancora più evidente la infondatezza delle censure sollevate con l'atto di appello. La teste ex dipendente del Testimone_1 CP_1 all'udienza del 09.06.2022, dopo aver collocato l'inizio del rapporto tra il 2005 ed il 2006, quindi in data anteriore a quella dedotta in ricorso e dichiarato di avere una vertenza in corso contro lo stesso ha affermato: AD.R.: “ è la moglie del fratello di AD.R.: CP_1 CP_3 CP_1
“anche la sig.ra era proprietaria di serre in Torre del Greco. AD.R.: “in queste serre CP_3
ha lavorato anche la ricorrente nello stesso periodo in cui lavorava per In realtà CP_1 divideva la giornata lavorativa, un po' nelle serre del un po'nelle serre di CP_1 CP_3 . AD.R.: “era sempre a dirci se dovevamo lavorare nelle sue serre o in quelle
[...] CP_1 di . AD.R.: “nelle serre di eravamo impegnate nelle stesse attività CP_3 CP_3 espletate in quelle del . CP_1
L'altra teste di parte appellante, (figlia di ), la quale ha Testimone_2 Tes_1 dichiarato di essere stata dipendente negli anni tra il 2015 al 2018 dell'appellato contro cui ha una vertenza in corso, ha, sul punto, affermato di non sapere neppure se avesse delle serre ed CP_3 una propria attività: AD.R. “ è la moglie del fratello di AD.R. “non CP_3 CP_1
so se la sig.ra sia proprietaria di serre in TORRE del GRECO;
mi pare di sì ma non CP_3 ne sono sicura”.
Né le testi hanno saputo collocare cronologicamente la cessazione del rapporto di lavoro della
La teste infatti si è limitata a riferire che il rapporto si interrompeva Pt_1 Testimone_1 per volontà della stessa ricorrente: A D.R.: “il rapporto di lavoro della ricorrente si è interrotto per volontà della stessa” mentre ha, invece, dichiarato di non avere alcuna Testimone_2
conoscenza al riguardo: AD.R. “il rapporto di lavoro della ricorrente si è interrotto non so per quale motivo e su iniziativa di chi”.
Dalla lettura delle riportate dichiarazioni, non può ritenersi che siano emersi, neppure in nuce, elementi dai quali desumere la instaurazione di un rapporto tra le parti in causa nei termini delineati dall'appellante; ciò che, invero, andava provato - per le ragioni sopra esposte - con particolare rigore essendo, nella specie, controversa ed incerta finanche la stessa titolarità del detto rapporto.
La dichiarazione della prima teste, in particolare, conferma quanto già desumibile dall'esame dei documenti prodotti dal resistente, odierno appellato, ovvero che la aveva lavorato alle Pt_1
dipendenze di precisando, tuttavia, che ciò sarebbe avvenuto, nello stesso periodo, con CP_3
alternanza tra le due serre nel corso dalla giornata. Sebbene non sia chiaro sul piano meramente quantitativo in che misura la prestazione dell'appellante si svolgesse un po' nelle serre del
un po'nelle serre di tale affermazione è senz'altro incompatibile con CP_1 CP_3
l'allegazione per la quale l'attività era prestata, consecutivamente, dalle 06.30 alle ore 17.30/18.00 - quindi a tempo pieno - alle dipendenze del solo . CP_1
Tale considerazione, invero, neppure consente di affermare che il datore di lavoro convenuto in giudizio, sia stato, correttamente e compiutamente individuato dall'appellante (se non per il solo ristrettissimo periodo da maggio a dicembre 2018). Mancano, in altri termini, sufficienti elementi volti a confortare la tesi di una prestazione resa stabilmente alle dipendenze del solo , CP_1
ed a monte, la prova del fatto storico della esistenza stessa di un rapporto iniziato nel 2007 e proseguito continuativamente e senza interruzioni sino al 23.03.2019. Anche sotto questo ulteriore aspetto, si rileva che le deposizioni rese dalle testi succitate appaino contraddittorie in quanto se la ha dichiarato che “si lavorava per l'intero Testimone_1 anno solare”, ha invece affermato di lavorare solo alcuni mesi fino a nuova Testimone_2 chiamata: “Lavoravo per alcuni mesi e poi andavo via per essere richiamata quando era necessario”
a conferma di una discontinuità ovvero della natura intrinsecamente stagionale delle attività proprie del settore florovivaistico.
Ebbene, il dato è confortato anche dal deposito dell'estratto conto previdenziale ove risulta che la ha beneficiato durante gli intervalli temporali tra un contratto a tempo determinato e Pt_1
l'altro, della relativa indennità di disoccupazione agricola.
Al contrario le deposizioni delle testi di parte appellata devono ritenersi univoche e puntuali.
La teste anch'essa escussa all'udienza del 009.06.2022 ha confermato che la Testimone_3
aveva lavorato nelle serre del per un solo anno circostanza confermata anche Pt_1 CP_1 dall'altra teste , la quale all'udienza del 10.11.2022 ha, altresì, dichiarato di essere titolare CP_3
di una propria azienda floricola, di non aver rapporti lavorativi o professionali con il cognato e che negli anni 2012-2017 l'appellante aveva lavorato solo per la sua azienda sulla base di rapporti stagionali, per 101 giorni lavorativi nell'arco dell'anno solare.
La gravata sentenza, pertanto, va anzitutto confermata in punto di rigetto delle domande volte al riconoscimento delle spettanze a vario titolo richieste dal 02.05.2012 al 31.12.2017, in quanto, per le suesposte motivazioni, può dirsi che è intercorso un rapporto lavorativo tra le parti in causa limitatamente ai soli periodi dal 01.07.2010 al 24.04.2012 e dal 18.05.2018 al 31.12.2018 tra l'altro, pacificamente ammessi dallo stesso appellato oltreché specificamente documentati.
Ebbene, con riguardo al primo (01.07.2010 al 24.04.2012) deve ritenersi, ancora una volta, corretta la valutazione compiuta dal primo Giudice che ha sancito la prescrizione di tutti i crediti asseritamente maturati fino all'aprile 2012. Basti rilevare, al riguardo, che il primo atto interruttivo è una lettera di messa in mora notificata dalla difesa dell'appellante al solo in data CP_1
19.07.2019, e, dunque, successivamente alla maturazione del termine quinquennale coincidente con il giorno 24 aprile 2017.
Analogamente, il ricorso va respinto, anche in merito all'altro periodo (18.05.2018 -
31.12.2018). Vengono qui, in rilievo, le dichiarazioni rese dalle testi di parte appellante in ordine all'orario ed ai giorni di lavoro nonché sul quantum del corrispettivo erogato alla Pt_1
La teste ha affermato: AD.R.: “si lavorava dalle 06,00 alle 17,00, con Testimone_1
trenta minuti di pausa per il pranzo. Si lavorava in genere dal lunedì al sabato e qualche volta di domenica, in prossimità di alcune feste, tipo Pasqua. Mi correggo: capitava in primavera e d'estate di fare straordinario e di lavorare fino alle 19,00. In questi casi il ci pagava 5 euro per CP_1 ogni ora successiva alle 17,00. Anche al sabato e alla domenica venivamo pagate 5 euro all'ora”.
AD.R.: “non abbiamo mai goduto di ferie”. A D.R.: “la ricorrente percepiva 35,00 euro al giorno, eccetto che per lo straordinario e la giornata della domenica per i quali vale quanto appena riferito.
Veniva pagata a fine settimana da . AD.R.: “anche io percepivo la stessa somma. CP_1
A D.R.: venivamo pagate con danaro contante”.
L'altra teste invece, che: AD.R. “si lavorava dalle 07.00 alle 15,00, Testimone_2
senza pausa, dal lunedì al sabato. Qualche volta si lavorava anche la domenica, dalle 07,00 alle
13,00 o 14,00, dipendeva dal lavoro da sbrigare. AD.R. “a volte si lavorava anche fino alle 18,00, sempre nel periodo dal lunedì al sabato. […] AD.R. “la paga era per tutte di 35,00 euro al giorno che venivano erogate alla fine della settimana dal . AD.R. “per l'orario successivo alle CP_1
15,00 il ci dava 5 euro all'ora. AD.R. “la paga domenicale era quella normale di 35,00 CP_1 euro”.
Ebbene, non può non darsi atto di come la si sia discostata sensibilmente Testimone_2
dalle dichiarazioni rese dalla madre rendendo affermazioni in linea con quanto dichiarato con le testi del convenuto. A D.R.: “la ricorrente lavorava dalle 07,00 alle 15,00; ciò dico in quanto questo era il mio orario di lavoro” (teste . Tes_3
Le due deposizioni di parte ricorrente sono, quindi, state completamente dissonanti tra loro per ogni aspetto: con riguardo alla descrizione non affatto puntuale della quantità di ore di lavoro osservate dalla (se dalle 7.00 alle 15.00 e nella domenica fino alle 13.00/14.00 ovvero se Pt_1
dalle 6.00 alle 17.00, talvolta, fino alle 19.00); in merito alla frequenza con la quale la prestazione era resa durante i giorni festivi;
sul quantum effettivamente erogato e percepito nei detti giorni con particolare riferimento alla domenica (non è chiaro se fosse di 5 euro l'ora o quella normale di 35) e, nei giorni feriali a partire da quale momento veniva corrisposta la paga di 5 euro l'ora (se dopo le
17.00 ovvero dopo le 15.00).
Anche in tal caso, si rileva che le deposizioni collidono con l'impianto allegatorio proposto dalla ricorrente in appello. Ne segue, pertanto, la conferma del rigetto anche di tale capo di domanda.
Infine, per tutto quanto sopra argomentato circa la mancata prova di un rapporto di lavoro svoltosi senza interruzioni dal 2007 al 23.03.2019, non può che respingersi la richiesta di restituzione della somma di euro 13.000,00 a titolo di contributi che la avrebbe provveduto a versare da Pt_1 sé all'Ente di previdenza. Sorvolando sul dato che alcuna prova dell'avvenuto versamento è stata fornita dalla lavoratrice, si evidenzia come la domanda sia, comunque, destituita di ogni fondamento essendo stati versati in atti le ricevute di pagamento effettuate dal nel periodo 2010-2012, CP_1 confermate dalle attestazioni dell'estratto contributivo ed emesso cedolino paga per il periodo maggio-dicembre 2018; documenti questi dai quali certamente può desumersi il compiuto adempimento da parte dell'appellato degli oneri contributivi sul medesimo gravanti ex lege.
Conclusivamente, l'esame del materiale probatorio e delle dichiarazioni testimoniali induce – per le motivazioni fin qui condotte – a ribadire il rigetto delle domande tutte azionate da Parte_1
con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro Parte_1
1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Napoli 27.11.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa