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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2024, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il g.o. Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del
20.05.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 6605/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Messinese ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto, Via Solito,
69/A
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata presso il suo
Ufficio in Bologna, Via Alfredo Testoni, 6
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Le parti alla udienza del 24.05.2024, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono richiamate
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 undecies Parte_2
c.p.c. citava in giudizio di Controparte_3
per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno, pari ad € CP_2
10.742,16=, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, quali spese affrontate dal commissario liquidatore, avv. Rocco Suma, per la difesa nel procedimento penale a suo carico, a seguito della denuncia alla
Procura della Repubblica per omesso versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2017, in cui veniva assolto “perché il fatto non costituisce reato” (doc. n. 4).
Si costituiva in giudizio la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva la nullità della notifica del presente ricorso, in quanto effettuato presso la Direzione Provinciale anziché alla sede legale, nonché il difetto di titolarità attiva di e chiedeva il rigetto Pt_1
del ricorso, in quanto infondato.
Anzitutto, la eccezione di nullità della notifica del ricorso alla
Direzione Provinciale della è infondata, posto Controparte_1
che la Suprema Corte ha ammesso la capacità di stare in giudizio degli organi periferici dell che avevano emesso l'atto, Controparte_1
in via concorrente ed alternativa al direttore, anche nel processo innanzi al giudice ordinario per i rapporti sorti dagli atti compiuti dal medesimo ufficio (Cass. Civ., SS. UU., n. 3116/2006).
Principio confermato dalla stessa con la Controparte_1
circolare 27/E del 28.05.2010, per la quale sia per i giudizi tributari che extratributari i contribuenti potranno interessare solo l'ufficio delle
Entrate competente per la controversia, ovvero quello che ha emesso l'atto in contestazione.
Con riferimento al contestato difetto della titolarità attiva della ricorrente nella presente controversia sollevato da parte convenuta, parte ricorrente ne eccepisce la decadenza, stante la tardiva costituzione di . Controparte_1
Al riguardo, il decidente ritiene, per quanto la questione sia stata oggetto di posizioni giurisprudenziali contrastanti, che tale eccezione attenga al merito della decisione e non alla ammissibilità o meno della domanda, nel senso che negare che l'attore sia il titolare del diritto è una mera difesa, non una eccezione, che non subisce pertanto alcuna decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c.
pag. 2/4 Tanto viene chiarito dalla Suprema Corte per la quale «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio…» (Cass. Civ., SS. UU., n. 2951/2016).
La tardiva costituzione del convenuto potrà, pertanto, assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi, come appunto il difetto di titolarità attiva, la cui prova grava sulla controparte.
Nel caso in esame, dall'esame delle risultanze processuali, si ritiene che la eccezione di carenza di titolarità attiva della ricorrente sia fondata, atteso che imputato nel processo penale, conclusosi con la sentenza di assoluzione, era il commissario avv. Rocco Suma, e non la Pt_1
quale peraltro essendo società sottoposta a liquidazione amministrativa, non poteva accollarsi le spese processuali che hanno interessato esclusivamente il suo commissario liquidatore.
Ne consegue che l'accertato difetto della titolarità attiva di Pt_1
assorbe ogni altra questione.
Con riferimento alle spese di giudizio tenuto conto della particolarità della vicenda, delle posizioni delle parti e della motivazione della sentenza, in ordine anche alla infondata eccezione di nullità della notifica del ricorso alla sede periferica dell , esse Controparte_1
sono compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6605/2023 R.G.:
- rigetta il ricorso;
pag. 3/4 - compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 24 giugno 2024
Il Giudice
Luca Primiceri
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il g.o. Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del
20.05.2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 6605/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Dante Messinese ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto, Via Solito,
69/A
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata presso il suo
Ufficio in Bologna, Via Alfredo Testoni, 6
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Le parti alla udienza del 24.05.2024, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono richiamate
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 undecies Parte_2
c.p.c. citava in giudizio di Controparte_3
per ivi sentirla condannare al risarcimento del danno, pari ad € CP_2
10.742,16=, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, quali spese affrontate dal commissario liquidatore, avv. Rocco Suma, per la difesa nel procedimento penale a suo carico, a seguito della denuncia alla
Procura della Repubblica per omesso versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2017, in cui veniva assolto “perché il fatto non costituisce reato” (doc. n. 4).
Si costituiva in giudizio la quale in via Controparte_1
preliminare eccepiva la nullità della notifica del presente ricorso, in quanto effettuato presso la Direzione Provinciale anziché alla sede legale, nonché il difetto di titolarità attiva di e chiedeva il rigetto Pt_1
del ricorso, in quanto infondato.
Anzitutto, la eccezione di nullità della notifica del ricorso alla
Direzione Provinciale della è infondata, posto Controparte_1
che la Suprema Corte ha ammesso la capacità di stare in giudizio degli organi periferici dell che avevano emesso l'atto, Controparte_1
in via concorrente ed alternativa al direttore, anche nel processo innanzi al giudice ordinario per i rapporti sorti dagli atti compiuti dal medesimo ufficio (Cass. Civ., SS. UU., n. 3116/2006).
Principio confermato dalla stessa con la Controparte_1
circolare 27/E del 28.05.2010, per la quale sia per i giudizi tributari che extratributari i contribuenti potranno interessare solo l'ufficio delle
Entrate competente per la controversia, ovvero quello che ha emesso l'atto in contestazione.
Con riferimento al contestato difetto della titolarità attiva della ricorrente nella presente controversia sollevato da parte convenuta, parte ricorrente ne eccepisce la decadenza, stante la tardiva costituzione di . Controparte_1
Al riguardo, il decidente ritiene, per quanto la questione sia stata oggetto di posizioni giurisprudenziali contrastanti, che tale eccezione attenga al merito della decisione e non alla ammissibilità o meno della domanda, nel senso che negare che l'attore sia il titolare del diritto è una mera difesa, non una eccezione, che non subisce pertanto alcuna decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c.
pag. 2/4 Tanto viene chiarito dalla Suprema Corte per la quale «la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio…» (Cass. Civ., SS. UU., n. 2951/2016).
La tardiva costituzione del convenuto potrà, pertanto, assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi, come appunto il difetto di titolarità attiva, la cui prova grava sulla controparte.
Nel caso in esame, dall'esame delle risultanze processuali, si ritiene che la eccezione di carenza di titolarità attiva della ricorrente sia fondata, atteso che imputato nel processo penale, conclusosi con la sentenza di assoluzione, era il commissario avv. Rocco Suma, e non la Pt_1
quale peraltro essendo società sottoposta a liquidazione amministrativa, non poteva accollarsi le spese processuali che hanno interessato esclusivamente il suo commissario liquidatore.
Ne consegue che l'accertato difetto della titolarità attiva di Pt_1
assorbe ogni altra questione.
Con riferimento alle spese di giudizio tenuto conto della particolarità della vicenda, delle posizioni delle parti e della motivazione della sentenza, in ordine anche alla infondata eccezione di nullità della notifica del ricorso alla sede periferica dell , esse Controparte_1
sono compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6605/2023 R.G.:
- rigetta il ricorso;
pag. 3/4 - compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 24 giugno 2024
Il Giudice
Luca Primiceri
pag. 4/4