CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 29.11.2022 al n. 2158 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Lucca n. 435 pubblicata in data 3.5.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
elettivamente domiciliato in Parte_1
Viareggio (LU), presso e nello studio degli avv.ti Sara
Pucci e Giampaolo Giannecchini, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro corrente in Controparte_1
Milano
-appellata contumace-
e
rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
corrente in Milano, elettivamente CP_3 domiciliata in Brescia, presso e nello studio dell'avv.
1 che la rappresenta e difende giusta procura CP_4 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-terza intervenuta-
e
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, previa rimessione in termini di parte appellante e previa rimessione della causa in istruttoria:
- In via istruttoria: emettere dell'ordine di esibizione a oggi Controparte_5 quale procuratrice speciale di Controparte_3 [...]
dell'originale della fideiussione CP_2 sottoscritta in data 20.02.2003 e delle successive lettere di estensione della garanzia già richiesta da parte attrice in primo grado e non ammessa dal primo giudice, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, nonché si chiede che venga disposta la prosecuzione e/o ammissione della CTU ammessa in primo grado e non conclusa per i motivi esplicitati nel presente atto di appello e nello specifico:
a) trattandosi di contenzioso bancario e finanziario
a contenuto altamente tecnico la consulenza tecnica
d'ufficio rappresenta l'unico strumento che consente al
Giudicante di poter avere esatta e compiuta cognizione del rapporto intercorso tra istituto di credito e privato;
b) in fattispecie quale quella che qui ci occupa la
CTU contabile rappresenta l'unico strumento in base al quale la parte può ricostruire in maniera tecnica,
2 oggettiva e dettagliata un rapporto intrattenuto con
l'istituto di credito che si è dipanato negli anni e che
è stato caratterizzato dal compimento di molteplici operazioni anche in ambito finanziario;
c) il Giudice di primo grado si è limitato a dichiarare la causa matura per la decisione senza verificare che vi fossero depositati in atti tutti i documenti necessari per poter compiutamente dar seguito alla CTU iniziata e non conclusa.
- nel merito in riforma dell'impugnata sentenza e previa rimessione in termini di parte appellante, accertare e dichiarare la natura fideiussoria della garanzia prestata dall'appellante, accertare in via di eccezione la nullità totale della fideiussione concessa dal fideiussore a garanzia delle Parte_1 obbligazioni assunte dalla e delle successive CP_6 lettere di estensione della garanzia per contrasto con
l'art. 2 L 287/90, stante il richiamo e la conferma, nelle lettere di estensione della garanzia, all'integrale contenuto della garanzia originariamente prestata, ivi comprese la clausole dichiarate nulle dalla Sentenza
SS.UU. n. 41994 del 30.12.2022, sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, contraddistinto dal n. 945/2016 R.D.I., proc. n.
2324/2016
R.G.C. emesso dal Tribunale di Lucca in data 6 maggio
2016, dichiarandolo nullo e privo di ogni giuridico effetto nei confronti del Sig. Parte_1 contestualmente accertando che nulla è dovuto da quest'ultimo in favore di Controparte_5
- sempre nel merito e in via alternativa: in riforma della sentenza impugnata, previa rimessione in termini di parte appellata, accertare la natura fideiussoria della
3 garanzia prestata dall'appellante, accertare in via di eccezione la nullità delle clausole anticoncorrenziali n.
2, 6 e 8 contenute nella garanzia sottoscritta dall'appellante in data 20.02.2003, accertare e dichiarare la nullità delle lettere di estensione della garanzia originariamente prestata per espresso richiamo e conferma dell'integrale contenuto della garanzia prestata in data
20.02.2003, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità totale della garanzia prestata dall'appellante per Parte_1 contrasto con la normativa antitrust e, quindi, revocare
e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo contraddistinto dal n. 945/2016 R.D.I., proc. n.
2324/2016 R.G.C. emesso dal Tribunale di Lucca in data 6 maggio 2016, dichiarandolo nullo e privo di ogni giuridico effetto nei confronti del Sig. Parte_1
, contestualmente accertando che nulla è dovuto da
[...] quest'ultimo in favore di Controparte_5
; - ancora nel merito e in via subordinata: nella
[...] denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse valida ed efficace la garanzia prestata dall'appellante in data 20.02.2003 e/o valide ed efficaci le successive lettere di estensione della predetta garanzia, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, previa prosecuzione e/o ammissione della CTU non conclusa in primo grado, Voglia l'ecc.ma Corte accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di
Interest Rate Swap sottoscritto tra e CP_6
per difetto di causa ex art. Controparte_7
1418 c.c., e/o comunque dichiarare risolto il predetto contratto di Interest Rate Swap ex art. 1453
c.c. in quanto stipulato in violazione delle delibere
Consob al tempo operanti, nonché per violazione degli
4 artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via preliminare:
- dichiarare l'appello improcedibile ove risultasse la tardività dell'iscrizione a ruolo;
- dichiarare l'appello principale del tutto inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
In via principale:
- Rigettare l'appello principale e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la sentenza n. 435/22 del
Tribunale di Lucca;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_7 al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 945 del 6 maggio 2016 (nrg 2324/2016) con cui il Tribunale di Lucca, sul ricorso promosso da
(di seguito anche solo “ ” o Controparte_7 CP_7
”), aveva ingiunto a lui, a e a CP_3 Parte_2
, quali garanti della società Parte_3 CP_6
Cont (di seguito anche solo “ ” o “Società”), di pagare alla ricorrente, in solido tra loro, l'importo di euro
1.290.272,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
5 Con ricorso per decreto ingiuntivo assumeva la CP_3
Cont di essere creditrice nei confronti di dell'importo ingiunto, derivante dal passivo registrato sui seguenti rapporti bancari intestati alla Società (poi dichiarata fallita):
- euro 197.038,52 quale saldo debitore del c/c n.
30011151
- euro 505.049,71 quale saldo debitore del c/c n.
30003323
- euro 133.100,05 quale saldo debitore del mutuo chirografario n. 4043896
- euro 455.084,13 quale saldo debitore del rapporto di interest rate swap (anche solo IRS) n. 54347. proponeva opposizione, contestando Parte_1 alla Banca:
- la violazione dei principi di correttezza e di buona fede nella gestione della garanzia sottoscritta, per non essere stato informato, successivamente alla estensione della garanzia medesima, del mutuo chirografario e del contratto di interest rate swap
Cont stipulati da , nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della società, in violazione altresì dell'art. 1956 c.c.
- il difetto di prova circa i rapporti di c/c nn.
30011151 e 30003323, di cui non erano stati prodotti tutti gli estratti c/c
- la nullità del contratto di IRS per difetto di causa, considerato il valore nozionale sottoscritto di euro 2.114.319,00, non idoneo alla copertura del rischio assunto dalla Società con il finanziamento contratto per euro 3.133.511,00, ed altresì per la violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF.
6 Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_7 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_1
a mezzo della mandataria quale
[...] Controparte_8 cessionaria di - in forza di contratto Controparte_7 di cessione in blocco di un pacchetto di crediti ceduti pro soluto, tra i quali vi rientrava il credito controverso, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del n. 148 del 22.12.2018 – facendo proprie le istanze e le domande avanzate dalla Banca cedente ed insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
Disposta in un primo momento ctu - volta ad accertare se il derivato di IRS sottoscritto dalla Società potesse considerarsi a copertura del rischio di oscillazione dei canoni di cui al contratto di leasing finanziario - la stessa non veniva portata a termine avendo il Tribunale rilevato, su segnalazione del consulente d'ufficio, la persistente mancanza in atti del contratto derivato e del contratto di leasing.
La causa veniva quindi istruita solo a mezzo di prove documentali.
In sede di comparsa conclusionale l'opponente eccepiva la nullità della garanzia prestata in quanto riproduttiva delle clausole dello schema ABI dichiarate illegittime con Provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art. 2 legge n. 287/1990
(Legge Antitrust).
7 Il Tribunale di Lucca con sentenza n. 435 pubblicata in data 3.5.2022 in sintesi, e ai fini che qui ancora rilevano:
- qualificava la garanzia prestata dall'opponente quale contratto autonomo di garanzia, ritenendo per l'effetto assorbite le eccezioni sollevate dall'opponente anche in relazione alla violazione ex art. 1956 c.c.
- dichiarava tardiva l'eccezione di nullità della fideiussione in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale
- rigettava l'eccezione di nullità dei contratti di c/c nn. 30011151 e 30003323 in quanto formulata in maniera del tutto generica
- rigettava l'eccepita violazione ex art. 21 TUF
Cont riconoscendo a la qualifica di investitore esperto
- rigettava l'eccezione di nullità del contratto di
IRS in quanto sfornita di prova, non risultando in atti né il contratto di IRS né quello di leasing, alla cui produzione avrebbe dovuto provvedere l'opponente.
Il Tribunale rigettava quindi l'opposizione e condannava al pagamento delle spese del Parte_1
Cont giudizio in favore della cessionaria
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca ha interposto gravame al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata: la natura fideiussoria della garanzia prestata da esso appellante e, in ogni caso, la nullità della stessa e delle lettere di estensione della garanzia medesima, per contrasto con la normativa antitrust di cui all'art. 2 L. 287/90; la nullità del contratto di interest rate swap per difetto di causa ex art. 1418 c.c.
e per violazione dell'art. 21 TUF, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la vittoria di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, chiedeva
8 disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei
Cont confronti della cessionaria al fine di ottenere l'originale della fideiussione sottoscritta in data
20.2.2003 e delle successive lettere di estensione della garanzia, nonché la prosecuzione della ctu ammessa in primo grado e non conclusa.
Con istanza depositata in data 29.11.2022
l'appellante ha chiesto la rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo della causa effettuata in data
13.6.2022.
Si è costituita in giudizio con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. a mezzo della mandataria CP_9
in forza di acquisto a titolo Controparte_3 oneroso, pro-soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e degli artt. 1 e 4 della Legge 30.4.1999 n. 130, di una serie di crediti a sofferenza, già nella titolarità di
[...]
tra i quali vi rientra Controparte_1 quello oggetto del presente giudizio, con efficacia giuridica dall'1 luglio 2022, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II n. 124 del 22 ottobre 2022.
In via pregiudiziale l'odierna Cessionaria ha sollevato questione di improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo della causa;
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto anche nel merito;
il tutto con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante.
In sintesi, l'appellante fa presente:
- di aver tempestivamente notificato l'appello in data 3.6.2022 e di aver provveduto nei dieci giorni successivi a richiedere l'iscrizione a ruolo, come attestato dalle ricevute del 13.6.2022 di accettazione
(prima pec) e di avvenuta consegna (seconda pec) nella casella di posta della cancelleria civile della Corte di
Appello di Firenze (entrambe depositate con l'atto di appello)
- di aver ricevuto due volte la terza pec con la medesima seguente descrizione “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio riceventeNOME FILE: DatiAtto.xml.p7m Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria: l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito” (ultimi due allegati all'atto di appello)
- di non avere mai ottenuto, invece, la quarta ed ultima pec attestante l'accettazione dell'iscrizione a ruolo.
Osserva la Corte quanto segue.
A mente del previgente art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (abrogato a far data dal 28.2.2023 dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149) “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
10 Dello stesso tenore, l'art. 196-sexies disp. att.
c.p.c. – introdotto dall'art. 4, comma 12, del d.lgs.
149/2022 e che ha sostituito la disposizione sopra richiamata - prevede che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La richiamata normativa regolamentare in materia è quella dettata dal D.M. 44 del 21 febbraio 2011
n. 44, il cui art. 13, comma 2, prevede che gli atti del processo ed i documenti ad essi allegati “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.
Ciò detto, nella specie, si legge nella terza pec “in attesa di conferma da parte della cancelleria” e che
“l'atto “verrà comunque accettato” senza bisogno di effettuare un nuovo deposito: circostanza che evidenzia l'assenza di errori imputabili al depositante nella fase di invio e di consegna.
Alla luce dei fatti e delle prove fornite dall'odierno appellante, ritiene pertanto questa Corte di aderire a quell'orientamento della Suprema Corte che fa salvi gli effetti giuridici del deposito (attestato dalla seconda pec) anche in caso di esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali da parte della
Cancelleria (certificati dall'invio della terza e quarta pec) - essendo questi ultimi funzionali al caricamento degli atti processuali e dei documenti nel fascicolo telematico al fine di renderli visibili alle altre parti
11 del processo -, risultando perciò le eventuali anomalie del sistema, che si verifichino successivamente alla ricevuta di avvenuta consegna e che non siano imputabili ad un errore colpevole del depositante, irrilevanti ai fini della validità e della tempestività del deposito
(cfr. Cass., sez. II, ord., 12.7.2021, n. 19796, richiamata da Cass., sent., ord., sez. VI, 2.1.2023, n.
238; Cass., sez. VI, ord., 10.10.2022, n. 29357).
In conclusione, sebbene nel caso in esame l'intero procedimento di iscrizione a ruolo sia andato a buon fine in data 29.11.2022, l'appellante ha dimostrato di aver tempestivamente provveduto al deposito telematico in data
13.6.2022, ritenendosi pertanto sussistenti i presupposti per la sua rimessione in termini.
Va conseguentemente dichiarata la procedibilità del presente giudizio.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, che hanno consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Passando ai motivi di impugnazione si esamina in primo luogo la censura contenuta nel secondo motivo di gravame, con cui, in sintesi, viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha qualificato la garanzia prestata dall'opponente in data
12 20.2.2003 come contratto di garanzia autonoma anziché come fideiussione omnibus (pp.
7-8 dell'appello).
Il primo Giudice ha in proposito ritenuto che la previsione in contratto della clausola di pagamento “a semplice richiesta del creditore” fosse sufficiente a configurare la fideiussione in esame quale contratto autonomo di garanzia. È invece opinione di questa Corte che la garanzia in esame presenti gli elementi di una fideiussione omnibus, quali, in particolare, la funzione tipicamente satisfattoria (mentre nella garanzia autonoma la funzione è quella indennitaria o cauzionale) nonché
l'identità della prestazione cui è tenuto il garante ed il debitore principale (mentre nella garanzia autonoma la prestazione può essere, come di solito avviene, qualitativamente diversa).
Si passa quindi all'esame del primo motivo di gravame con cui, in sintesi, contesta l'appellante la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato che l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus non potesse essere esaminata in quanto sollevata dall'opponente non nell'atto di opposizione ma successivamente in corso di causa (p. 5 dell'appello).
Prospetta l'appellante l'ammissibilità dell'eccezione attenendo a nullità contrattuale e come tale rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, insistendo per l'effetto, sulla nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art. 2 legge n. 287/1990.
Il motivo è infondato.
La nullità della garanzia in esame non è stata eccepita con l'atto di opposizione né, in quella sede, risulta essere stato prodotto il relativo contratto (al cui deposito ha, comunque, provveduto la nella fase CP_3 monitoria – doc. 6). Inoltre, l'opponente mai ha
13 precisamente indicato quali clausole della fideiussione da lui sottoscritta avrebbero ricalcato il contenuto di quelle dello schema ABI dichiarate illegittime dalla
Banca d'Italia con il Provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
In mancanza dei fatti e dei documenti fondanti la dedotta nullità fin dall'atto introduttivo del giudizio, la relativa eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, deve considerarsi tardiva, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Il potere di rilievo d'ufficio del giudice non può, infatti, intendersi sostitutivo dell'onere di allegazione gravante sulle parti, posto che, in caso contrario, verrebbe eluso l'assoggettamento di detto onere alle prescritte preclusioni processuali (cfr. la recente
Cass., sez. I, ord., 17.1.2025, n. 1170 che, in relazione alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, laddove detta eccezione non sia tempestivamente sollevata, ha stabilito che “la rilevazione della nullità
– sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie […]; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
14 Con il terzo motivo di gravame, viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la dedotta nullità del contratto di IRS sul presupposto, erroneo secondo quanto prospettato dall'appellante, che non fossero presenti in atti il contratto di leasing finanziario né il contratto di IRS e per non aver disposto, conseguentemente, la prosecuzione della ctu.
Contesta, inoltre l'appellante, la qualifica di
Cont investitore qualificato attribuita dal Tribunale a e l'inadeguatezza delle informazioni fornite alla Società correntista sui rischi legati al contratto di IRS.
Questi ultimi rilievi, il cui esame è prioritario, risultano entrambi infondati.
Cont Con deposito del 14.1.2020 l'allora cessionaria ha provveduto a depositare, come richiesto dal Tribunale all'udienza dell'11.9.2019, la documentazione sui
Cont contratti derivati del 2003 e del 2006 stipulati da
(docc. c) e d).
Nel documento del 23 agosto 2006 (doc. d) avente ad oggetto “CONFERMA DI CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP
SWAP500929UB” viene fatto esplicito richiamo ai termini e
Cont alle condizioni pattuite con nell'”Accordo di
Interest Rate Swap sottoscritto in data 07/03/2003”.
Quest'ultimo (doc. c) contiene una prima parte dedicata all'informativa sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari, che riporta la sottoscrizione
Cont dell'allora legale rappresentante di , CP_10 cui fa seguito il “Contratto normativo relativo ad operazioni di “Interest Rate Swap” con operatori qualificati tra Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. e CP_6
”. In premessa a detto documento, al punto a), è
[...] testualmente riportato, ai fini che qui rilevano, quanto segue:
15 La dichiarazione in tal senso rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante, come nel caso in esame, vale, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, Reg.
n. 11522 del 1998 vigente ratione temporis, ad CP_11 esonerare l'intermediario tra gli altri, dagli obblighi di informazione attiva e passiva di cui all'art. 28 del medesimo Regolamento;
ciò, in ragione del fatto che il comma 2, ultimo periodo, del richiamato art. 31 individua, tra gli operatori qualificati “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”.
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, precisato che “in giudizio, sul piano probatorio,
l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che
l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con
l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 8343 del
04/04/2018) (Cass., sez. I, ord., 15.7.2021, n. 20249).
Risulta pertanto infondata la dedotta violazione ex art. 21, TUF, non avendo l'appellante fornito elementi contrari rispetto a quelli, risultanti in atti, attestanti la qualifica di investitore esperto in capo a
16 GDM, che deve ritenersi sussistente anche in occasione della sottoscrizione del contratto di IRS del 2006 stante, come si è più sopra visto, il richiamo espresso alle condizioni dichiarate nel precedente contratto del
2003.
Quanto alla carenza di prova rilevata dal Tribunale in relazione al contratto di leasing, prende atto questa
Corte che, invero, come correttamente rilevato dall'appellante, il suddetto contratto risulta essere stato dallo stesso depositato nel corso del primo grado unitamente al preverbale del 16.4.2021 (all. denominato
“copia mail”), a seguito dell'ordine impartito dal primo
Giudice con ordinanza del 29.9.2020.
Esaminando a questo punto l'eccezione di nullità del contratto di IRS per difetto di causa, prospettata dall'opponente odierno appellante in ragione del fatto che “il suo valore nozionale, pari ad euro 2.114.319,00 non era idoneo a monte ad assolvere alla funzione di copertura del rischio assunto dalla società debitrice nei confronti della Locat S.p.a., con la quale aveva stipulato un contratto di leasing finanziario per
l'importo complessivo di euro 3.133.511,00” (p. 9 dell'appello), osserva la Corte quanto segue.
Nel contratto IRS del 23 agosto 2006 il valore nozionale è quello indicato nella tabella “Piano
d'Ammortamento alla voce Importo di Riferimento”, pari a ad euro 3.133.911,00, coincidente con l'importo pattuito per il contratto di leasing. Tuttavia, anche a voler ritenere che la copertura del rischio non sia stata concordata per l'intero importo del finanziamento, ciò non configura comunque una nullità trattandosi di un elemento, quello della copertura totale del rischio, non essenziale ai fini della validità del contratto di IRS
(cfr. Cass., Sez. I, ord., 29.7.2021, n. 21830 che
17 riprende in motivazione la pronuncia delle SS.UU. n. 8770 del 12.5.2020 nella parte in cui ha precisato che “gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne:
a) la data di stipulazione del contratto (trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti,
e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto;
e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale”).
Nel caso in esame, non è stata contestata la mancanza di alcuno dei suddetti elementi, conseguendone che l'eccezione di nullità per difetto di causa, nei termini formulati dall'appellante, risulta pertanto infondata.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
(valori minimi senza la fase istruttoria) tenuto conto del valore della causa, portato dal decreto ingiuntivo, ricompreso nello scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro
2.000.000,00, e sono poste integralmente a carico dell'appellante Parte_1
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
18
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca n. 435 pubblicata in data
3.5.2022:
1) dichiara il giudizio procedibile;
2) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) liquida le spese di lite sopportate da CP_2
in euro 12.033,00 per compensi di avvocato,
[...] oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
4) dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 rifusione di dette spese in favore di CP_2
;
[...]
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 23 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 29.11.2022 al n. 2158 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Lucca n. 435 pubblicata in data 3.5.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
elettivamente domiciliato in Parte_1
Viareggio (LU), presso e nello studio degli avv.ti Sara
Pucci e Giampaolo Giannecchini, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro corrente in Controparte_1
Milano
-appellata contumace-
e
rappresentata dalla mandataria Controparte_2 [...]
corrente in Milano, elettivamente CP_3 domiciliata in Brescia, presso e nello studio dell'avv.
1 che la rappresenta e difende giusta procura CP_4 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-terza intervenuta-
e
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, previa rimessione in termini di parte appellante e previa rimessione della causa in istruttoria:
- In via istruttoria: emettere dell'ordine di esibizione a oggi Controparte_5 quale procuratrice speciale di Controparte_3 [...]
dell'originale della fideiussione CP_2 sottoscritta in data 20.02.2003 e delle successive lettere di estensione della garanzia già richiesta da parte attrice in primo grado e non ammessa dal primo giudice, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, nonché si chiede che venga disposta la prosecuzione e/o ammissione della CTU ammessa in primo grado e non conclusa per i motivi esplicitati nel presente atto di appello e nello specifico:
a) trattandosi di contenzioso bancario e finanziario
a contenuto altamente tecnico la consulenza tecnica
d'ufficio rappresenta l'unico strumento che consente al
Giudicante di poter avere esatta e compiuta cognizione del rapporto intercorso tra istituto di credito e privato;
b) in fattispecie quale quella che qui ci occupa la
CTU contabile rappresenta l'unico strumento in base al quale la parte può ricostruire in maniera tecnica,
2 oggettiva e dettagliata un rapporto intrattenuto con
l'istituto di credito che si è dipanato negli anni e che
è stato caratterizzato dal compimento di molteplici operazioni anche in ambito finanziario;
c) il Giudice di primo grado si è limitato a dichiarare la causa matura per la decisione senza verificare che vi fossero depositati in atti tutti i documenti necessari per poter compiutamente dar seguito alla CTU iniziata e non conclusa.
- nel merito in riforma dell'impugnata sentenza e previa rimessione in termini di parte appellante, accertare e dichiarare la natura fideiussoria della garanzia prestata dall'appellante, accertare in via di eccezione la nullità totale della fideiussione concessa dal fideiussore a garanzia delle Parte_1 obbligazioni assunte dalla e delle successive CP_6 lettere di estensione della garanzia per contrasto con
l'art. 2 L 287/90, stante il richiamo e la conferma, nelle lettere di estensione della garanzia, all'integrale contenuto della garanzia originariamente prestata, ivi comprese la clausole dichiarate nulle dalla Sentenza
SS.UU. n. 41994 del 30.12.2022, sulla base delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, contraddistinto dal n. 945/2016 R.D.I., proc. n.
2324/2016
R.G.C. emesso dal Tribunale di Lucca in data 6 maggio
2016, dichiarandolo nullo e privo di ogni giuridico effetto nei confronti del Sig. Parte_1 contestualmente accertando che nulla è dovuto da quest'ultimo in favore di Controparte_5
- sempre nel merito e in via alternativa: in riforma della sentenza impugnata, previa rimessione in termini di parte appellata, accertare la natura fideiussoria della
3 garanzia prestata dall'appellante, accertare in via di eccezione la nullità delle clausole anticoncorrenziali n.
2, 6 e 8 contenute nella garanzia sottoscritta dall'appellante in data 20.02.2003, accertare e dichiarare la nullità delle lettere di estensione della garanzia originariamente prestata per espresso richiamo e conferma dell'integrale contenuto della garanzia prestata in data
20.02.2003, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità totale della garanzia prestata dall'appellante per Parte_1 contrasto con la normativa antitrust e, quindi, revocare
e dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo contraddistinto dal n. 945/2016 R.D.I., proc. n.
2324/2016 R.G.C. emesso dal Tribunale di Lucca in data 6 maggio 2016, dichiarandolo nullo e privo di ogni giuridico effetto nei confronti del Sig. Parte_1
, contestualmente accertando che nulla è dovuto da
[...] quest'ultimo in favore di Controparte_5
; - ancora nel merito e in via subordinata: nella
[...] denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse valida ed efficace la garanzia prestata dall'appellante in data 20.02.2003 e/o valide ed efficaci le successive lettere di estensione della predetta garanzia, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, previa prosecuzione e/o ammissione della CTU non conclusa in primo grado, Voglia l'ecc.ma Corte accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di
Interest Rate Swap sottoscritto tra e CP_6
per difetto di causa ex art. Controparte_7
1418 c.c., e/o comunque dichiarare risolto il predetto contratto di Interest Rate Swap ex art. 1453
c.c. in quanto stipulato in violazione delle delibere
Consob al tempo operanti, nonché per violazione degli
4 artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via preliminare:
- dichiarare l'appello improcedibile ove risultasse la tardività dell'iscrizione a ruolo;
- dichiarare l'appello principale del tutto inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
In via principale:
- Rigettare l'appello principale e le domande tutte formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare la sentenza n. 435/22 del
Tribunale di Lucca;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_7 al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 945 del 6 maggio 2016 (nrg 2324/2016) con cui il Tribunale di Lucca, sul ricorso promosso da
(di seguito anche solo “ ” o Controparte_7 CP_7
”), aveva ingiunto a lui, a e a CP_3 Parte_2
, quali garanti della società Parte_3 CP_6
Cont (di seguito anche solo “ ” o “Società”), di pagare alla ricorrente, in solido tra loro, l'importo di euro
1.290.272,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
5 Con ricorso per decreto ingiuntivo assumeva la CP_3
Cont di essere creditrice nei confronti di dell'importo ingiunto, derivante dal passivo registrato sui seguenti rapporti bancari intestati alla Società (poi dichiarata fallita):
- euro 197.038,52 quale saldo debitore del c/c n.
30011151
- euro 505.049,71 quale saldo debitore del c/c n.
30003323
- euro 133.100,05 quale saldo debitore del mutuo chirografario n. 4043896
- euro 455.084,13 quale saldo debitore del rapporto di interest rate swap (anche solo IRS) n. 54347. proponeva opposizione, contestando Parte_1 alla Banca:
- la violazione dei principi di correttezza e di buona fede nella gestione della garanzia sottoscritta, per non essere stato informato, successivamente alla estensione della garanzia medesima, del mutuo chirografario e del contratto di interest rate swap
Cont stipulati da , nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della società, in violazione altresì dell'art. 1956 c.c.
- il difetto di prova circa i rapporti di c/c nn.
30011151 e 30003323, di cui non erano stati prodotti tutti gli estratti c/c
- la nullità del contratto di IRS per difetto di causa, considerato il valore nozionale sottoscritto di euro 2.114.319,00, non idoneo alla copertura del rischio assunto dalla Società con il finanziamento contratto per euro 3.133.511,00, ed altresì per la violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF.
6 Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_7 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio si costituiva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_1
a mezzo della mandataria quale
[...] Controparte_8 cessionaria di - in forza di contratto Controparte_7 di cessione in blocco di un pacchetto di crediti ceduti pro soluto, tra i quali vi rientrava il credito controverso, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del n. 148 del 22.12.2018 – facendo proprie le istanze e le domande avanzate dalla Banca cedente ed insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
Disposta in un primo momento ctu - volta ad accertare se il derivato di IRS sottoscritto dalla Società potesse considerarsi a copertura del rischio di oscillazione dei canoni di cui al contratto di leasing finanziario - la stessa non veniva portata a termine avendo il Tribunale rilevato, su segnalazione del consulente d'ufficio, la persistente mancanza in atti del contratto derivato e del contratto di leasing.
La causa veniva quindi istruita solo a mezzo di prove documentali.
In sede di comparsa conclusionale l'opponente eccepiva la nullità della garanzia prestata in quanto riproduttiva delle clausole dello schema ABI dichiarate illegittime con Provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 per contrasto con l'art. 2 legge n. 287/1990
(Legge Antitrust).
7 Il Tribunale di Lucca con sentenza n. 435 pubblicata in data 3.5.2022 in sintesi, e ai fini che qui ancora rilevano:
- qualificava la garanzia prestata dall'opponente quale contratto autonomo di garanzia, ritenendo per l'effetto assorbite le eccezioni sollevate dall'opponente anche in relazione alla violazione ex art. 1956 c.c.
- dichiarava tardiva l'eccezione di nullità della fideiussione in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale
- rigettava l'eccezione di nullità dei contratti di c/c nn. 30011151 e 30003323 in quanto formulata in maniera del tutto generica
- rigettava l'eccepita violazione ex art. 21 TUF
Cont riconoscendo a la qualifica di investitore esperto
- rigettava l'eccezione di nullità del contratto di
IRS in quanto sfornita di prova, non risultando in atti né il contratto di IRS né quello di leasing, alla cui produzione avrebbe dovuto provvedere l'opponente.
Il Tribunale rigettava quindi l'opposizione e condannava al pagamento delle spese del Parte_1
Cont giudizio in favore della cessionaria
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca ha interposto gravame al fine di sentir Parte_1 accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata: la natura fideiussoria della garanzia prestata da esso appellante e, in ogni caso, la nullità della stessa e delle lettere di estensione della garanzia medesima, per contrasto con la normativa antitrust di cui all'art. 2 L. 287/90; la nullità del contratto di interest rate swap per difetto di causa ex art. 1418 c.c.
e per violazione dell'art. 21 TUF, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la vittoria di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, chiedeva
8 disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei
Cont confronti della cessionaria al fine di ottenere l'originale della fideiussione sottoscritta in data
20.2.2003 e delle successive lettere di estensione della garanzia, nonché la prosecuzione della ctu ammessa in primo grado e non conclusa.
Con istanza depositata in data 29.11.2022
l'appellante ha chiesto la rimessione in termini per l'iscrizione a ruolo della causa effettuata in data
13.6.2022.
Si è costituita in giudizio con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. a mezzo della mandataria CP_9
in forza di acquisto a titolo Controparte_3 oneroso, pro-soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario e degli artt. 1 e 4 della Legge 30.4.1999 n. 130, di una serie di crediti a sofferenza, già nella titolarità di
[...]
tra i quali vi rientra Controparte_1 quello oggetto del presente giudizio, con efficacia giuridica dall'1 luglio 2022, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte II n. 124 del 22 ottobre 2022.
In via pregiudiziale l'odierna Cessionaria ha sollevato questione di improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo della causa;
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto anche nel merito;
il tutto con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 10-11.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'appellante.
In sintesi, l'appellante fa presente:
- di aver tempestivamente notificato l'appello in data 3.6.2022 e di aver provveduto nei dieci giorni successivi a richiedere l'iscrizione a ruolo, come attestato dalle ricevute del 13.6.2022 di accettazione
(prima pec) e di avvenuta consegna (seconda pec) nella casella di posta della cancelleria civile della Corte di
Appello di Firenze (entrambe depositate con l'atto di appello)
- di aver ricevuto due volte la terza pec con la medesima seguente descrizione “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio riceventeNOME FILE: DatiAtto.xml.p7m Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria: l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito” (ultimi due allegati all'atto di appello)
- di non avere mai ottenuto, invece, la quarta ed ultima pec attestante l'accettazione dell'iscrizione a ruolo.
Osserva la Corte quanto segue.
A mente del previgente art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (abrogato a far data dal 28.2.2023 dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149) “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
10 Dello stesso tenore, l'art. 196-sexies disp. att.
c.p.c. – introdotto dall'art. 4, comma 12, del d.lgs.
149/2022 e che ha sostituito la disposizione sopra richiamata - prevede che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La richiamata normativa regolamentare in materia è quella dettata dal D.M. 44 del 21 febbraio 2011
n. 44, il cui art. 13, comma 2, prevede che gli atti del processo ed i documenti ad essi allegati “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.
Ciò detto, nella specie, si legge nella terza pec “in attesa di conferma da parte della cancelleria” e che
“l'atto “verrà comunque accettato” senza bisogno di effettuare un nuovo deposito: circostanza che evidenzia l'assenza di errori imputabili al depositante nella fase di invio e di consegna.
Alla luce dei fatti e delle prove fornite dall'odierno appellante, ritiene pertanto questa Corte di aderire a quell'orientamento della Suprema Corte che fa salvi gli effetti giuridici del deposito (attestato dalla seconda pec) anche in caso di esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali da parte della
Cancelleria (certificati dall'invio della terza e quarta pec) - essendo questi ultimi funzionali al caricamento degli atti processuali e dei documenti nel fascicolo telematico al fine di renderli visibili alle altre parti
11 del processo -, risultando perciò le eventuali anomalie del sistema, che si verifichino successivamente alla ricevuta di avvenuta consegna e che non siano imputabili ad un errore colpevole del depositante, irrilevanti ai fini della validità e della tempestività del deposito
(cfr. Cass., sez. II, ord., 12.7.2021, n. 19796, richiamata da Cass., sent., ord., sez. VI, 2.1.2023, n.
238; Cass., sez. VI, ord., 10.10.2022, n. 29357).
In conclusione, sebbene nel caso in esame l'intero procedimento di iscrizione a ruolo sia andato a buon fine in data 29.11.2022, l'appellante ha dimostrato di aver tempestivamente provveduto al deposito telematico in data
13.6.2022, ritenendosi pertanto sussistenti i presupposti per la sua rimessione in termini.
Va conseguentemente dichiarata la procedibilità del presente giudizio.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, che hanno consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Passando ai motivi di impugnazione si esamina in primo luogo la censura contenuta nel secondo motivo di gravame, con cui, in sintesi, viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha qualificato la garanzia prestata dall'opponente in data
12 20.2.2003 come contratto di garanzia autonoma anziché come fideiussione omnibus (pp.
7-8 dell'appello).
Il primo Giudice ha in proposito ritenuto che la previsione in contratto della clausola di pagamento “a semplice richiesta del creditore” fosse sufficiente a configurare la fideiussione in esame quale contratto autonomo di garanzia. È invece opinione di questa Corte che la garanzia in esame presenti gli elementi di una fideiussione omnibus, quali, in particolare, la funzione tipicamente satisfattoria (mentre nella garanzia autonoma la funzione è quella indennitaria o cauzionale) nonché
l'identità della prestazione cui è tenuto il garante ed il debitore principale (mentre nella garanzia autonoma la prestazione può essere, come di solito avviene, qualitativamente diversa).
Si passa quindi all'esame del primo motivo di gravame con cui, in sintesi, contesta l'appellante la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato che l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus non potesse essere esaminata in quanto sollevata dall'opponente non nell'atto di opposizione ma successivamente in corso di causa (p. 5 dell'appello).
Prospetta l'appellante l'ammissibilità dell'eccezione attenendo a nullità contrattuale e come tale rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, insistendo per l'effetto, sulla nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust ex art. 2 legge n. 287/1990.
Il motivo è infondato.
La nullità della garanzia in esame non è stata eccepita con l'atto di opposizione né, in quella sede, risulta essere stato prodotto il relativo contratto (al cui deposito ha, comunque, provveduto la nella fase CP_3 monitoria – doc. 6). Inoltre, l'opponente mai ha
13 precisamente indicato quali clausole della fideiussione da lui sottoscritta avrebbero ricalcato il contenuto di quelle dello schema ABI dichiarate illegittime dalla
Banca d'Italia con il Provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
In mancanza dei fatti e dei documenti fondanti la dedotta nullità fin dall'atto introduttivo del giudizio, la relativa eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, deve considerarsi tardiva, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Il potere di rilievo d'ufficio del giudice non può, infatti, intendersi sostitutivo dell'onere di allegazione gravante sulle parti, posto che, in caso contrario, verrebbe eluso l'assoggettamento di detto onere alle prescritte preclusioni processuali (cfr. la recente
Cass., sez. I, ord., 17.1.2025, n. 1170 che, in relazione alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, laddove detta eccezione non sia tempestivamente sollevata, ha stabilito che “la rilevazione della nullità
– sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie […]; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
14 Con il terzo motivo di gravame, viene, in sintesi, mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la dedotta nullità del contratto di IRS sul presupposto, erroneo secondo quanto prospettato dall'appellante, che non fossero presenti in atti il contratto di leasing finanziario né il contratto di IRS e per non aver disposto, conseguentemente, la prosecuzione della ctu.
Contesta, inoltre l'appellante, la qualifica di
Cont investitore qualificato attribuita dal Tribunale a e l'inadeguatezza delle informazioni fornite alla Società correntista sui rischi legati al contratto di IRS.
Questi ultimi rilievi, il cui esame è prioritario, risultano entrambi infondati.
Cont Con deposito del 14.1.2020 l'allora cessionaria ha provveduto a depositare, come richiesto dal Tribunale all'udienza dell'11.9.2019, la documentazione sui
Cont contratti derivati del 2003 e del 2006 stipulati da
(docc. c) e d).
Nel documento del 23 agosto 2006 (doc. d) avente ad oggetto “CONFERMA DI CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP
SWAP500929UB” viene fatto esplicito richiamo ai termini e
Cont alle condizioni pattuite con nell'”Accordo di
Interest Rate Swap sottoscritto in data 07/03/2003”.
Quest'ultimo (doc. c) contiene una prima parte dedicata all'informativa sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari, che riporta la sottoscrizione
Cont dell'allora legale rappresentante di , CP_10 cui fa seguito il “Contratto normativo relativo ad operazioni di “Interest Rate Swap” con operatori qualificati tra Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. e CP_6
”. In premessa a detto documento, al punto a), è
[...] testualmente riportato, ai fini che qui rilevano, quanto segue:
15 La dichiarazione in tal senso rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante, come nel caso in esame, vale, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, Reg.
n. 11522 del 1998 vigente ratione temporis, ad CP_11 esonerare l'intermediario tra gli altri, dagli obblighi di informazione attiva e passiva di cui all'art. 28 del medesimo Regolamento;
ciò, in ragione del fatto che il comma 2, ultimo periodo, del richiamato art. 31 individua, tra gli operatori qualificati “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”.
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, precisato che “in giudizio, sul piano probatorio,
l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che
l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con
l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 8343 del
04/04/2018) (Cass., sez. I, ord., 15.7.2021, n. 20249).
Risulta pertanto infondata la dedotta violazione ex art. 21, TUF, non avendo l'appellante fornito elementi contrari rispetto a quelli, risultanti in atti, attestanti la qualifica di investitore esperto in capo a
16 GDM, che deve ritenersi sussistente anche in occasione della sottoscrizione del contratto di IRS del 2006 stante, come si è più sopra visto, il richiamo espresso alle condizioni dichiarate nel precedente contratto del
2003.
Quanto alla carenza di prova rilevata dal Tribunale in relazione al contratto di leasing, prende atto questa
Corte che, invero, come correttamente rilevato dall'appellante, il suddetto contratto risulta essere stato dallo stesso depositato nel corso del primo grado unitamente al preverbale del 16.4.2021 (all. denominato
“copia mail”), a seguito dell'ordine impartito dal primo
Giudice con ordinanza del 29.9.2020.
Esaminando a questo punto l'eccezione di nullità del contratto di IRS per difetto di causa, prospettata dall'opponente odierno appellante in ragione del fatto che “il suo valore nozionale, pari ad euro 2.114.319,00 non era idoneo a monte ad assolvere alla funzione di copertura del rischio assunto dalla società debitrice nei confronti della Locat S.p.a., con la quale aveva stipulato un contratto di leasing finanziario per
l'importo complessivo di euro 3.133.511,00” (p. 9 dell'appello), osserva la Corte quanto segue.
Nel contratto IRS del 23 agosto 2006 il valore nozionale è quello indicato nella tabella “Piano
d'Ammortamento alla voce Importo di Riferimento”, pari a ad euro 3.133.911,00, coincidente con l'importo pattuito per il contratto di leasing. Tuttavia, anche a voler ritenere che la copertura del rischio non sia stata concordata per l'intero importo del finanziamento, ciò non configura comunque una nullità trattandosi di un elemento, quello della copertura totale del rischio, non essenziale ai fini della validità del contratto di IRS
(cfr. Cass., Sez. I, ord., 29.7.2021, n. 21830 che
17 riprende in motivazione la pronuncia delle SS.UU. n. 8770 del 12.5.2020 nella parte in cui ha precisato che “gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne:
a) la data di stipulazione del contratto (trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti,
e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto;
e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale”).
Nel caso in esame, non è stata contestata la mancanza di alcuno dei suddetti elementi, conseguendone che l'eccezione di nullità per difetto di causa, nei termini formulati dall'appellante, risulta pertanto infondata.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022
(valori minimi senza la fase istruttoria) tenuto conto del valore della causa, portato dal decreto ingiuntivo, ricompreso nello scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro
2.000.000,00, e sono poste integralmente a carico dell'appellante Parte_1
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
18
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca n. 435 pubblicata in data
3.5.2022:
1) dichiara il giudizio procedibile;
2) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) liquida le spese di lite sopportate da CP_2
in euro 12.033,00 per compensi di avvocato,
[...] oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
4) dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 rifusione di dette spese in favore di CP_2
;
[...]
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 23 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
19