Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2025, proposto dall’Azienda di servizi alla persona Istituti ES RT e LI e Pio Albergo Trivulzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Allisio, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colturano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AR (Sezione quarta) n. 3225 del 18 novembre 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colturano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che:
- l’Azienda appellante ha chiesto al Consiglio di Stato la sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza del T.a.r. per la AR Sez. IV, n. 3225 del 18 novembre 2024 che ha rigettato il ricorso da essa proposto per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1/2021 emessa dal Sindaco di Colturano per ingiungerle “di procedere immediatamente e comunque entro e non oltre 10 giorni…alla esecuzione delle misure di prevenzione per la messa in sicurezza di emergenza dell’area di proprietà e segnatamente della Roggia Colturana… nei modi (ritenuti)… più opportuni e, in particolare, di adottare misure di emergenza e provvisionali di immediato contrasto alla situazione di pericolo per la salute e la sicurezza per evitare l’utilizzo delle acque di scolo per la coltura ed ogni altra azione per ridurre al minimo i rischi di inquinamento dell’area allo scopo ulteriore di preservare da possibili contaminazioni il suolo, l'acqua, i prodotti agricoli, a salvaguardia inoltre della salute animale ed umana”;
- a sostegno della sua domanda cautelare, l’appellante ha dedotto, quale periculum in mora, la necessità di non consentire al Comune di ritardare ulteriormente l’individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento;
- si è costituito in giudizio il Comune di Colturano eccependo l’assenza dei requisiti per l’accoglimento della sospensiva in ragione del contenuto “ provvisionale e meramente precauzionale ” delle misure imposte al proprietario del canale - che non aveva dato alcun riscontro alle precedenti richieste degli uffici - con l’atto gravato in primo grado, adottate a tutela della salute e della sicurezza pubblica, nonché la mancanza in ogni caso, del presupposto dell’irreparabilità del danno,
Ritenuto che:
- in base alle circostanze rappresentate dalle parti l’istanza di sospensione dell’appellante sia, allo stato, sprovvista del requisito del periculum in mora inteso come rischio imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile per le ragioni del ricorrente;
- la mancanza del periculum renda superflua ogni considerazione sul fumus boni iuris;
- la domanda cautelare non possa, dunque, essere accolta;
- per la particolarità delle questioni le spese della presente fase possano essere comunque compensate, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) rigetta l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza appellata.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO