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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 44441 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. RADAELLI SONIA GIOVANNA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. Controparte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_3 C.F._3 tutti e tre col procuratore domiciliatario avv. RUGIERO IGINO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della sig.ra in qualità di conducente, nella causazione CP_3 dell'evento dannoso per cui è causa, condannare la Controparte_1 in solido con la sig.ra e il Sig. , in
[...] CP_3 Controparte_2 qualità di proprietario del veicolo, … al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal IG risultanti conseguenza diretta ed Pt_1 immediata del sinistro occorsogli in data 06.04.2018, nella misura di € 230.366,94, di cui € 364.694,00 (somma personalizzata) per il danno non patrimoniale di natura permanente (42% in soggetto di anni 27) ed € 25.186,00 per inabilità temporanea (€
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 1 98,00 = al giorno in proporzione), € 5.486,94 per refusione delle spese mediche sostenute, detratta la somma versata da pari ad € 165.000,00 trattenuta dal CP_1
IG come acconto sul maggior dovuto, e così complessivamente Euro Pt_1
230.366,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo sino al pagamento;
ovvero in quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Condannare altresì unitamente e in solido tra loro alla Controparte_1
IGa e il IG l risarcimento del Controparte_3 Controparte_2 danno da lucro cessante subito dal IG in seguito alla perdita del proprio Pt_1 posto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di aiuto direttore, presso la società Bennet nella misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA
… condannare la la IGa e Controparte_1 CP_3 il IG in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento della somma che risulterà in corso di causa, proporzionata alla loro percentuale di responsabilità...”
I tre convenuti insistono nella richiesta di CTU cinematica e confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito: … respingere le richieste risarcitorie formulate dal sig. Parte_1 perché infondate ... nel merito in via subordinata: … accertato e dichiarato il grado di responsabilità ascrivibile al sig. nella produzione del sinistro per cui è causa, Parte_1 dichiarare le somme spettanti all'attore tenuto conto il grado di responsabilità allo stesso ascritto e le somme da questi già percepite ante causam da Controparte_4
pari ad € 165.000,00 e da INPS, nella misura di € 8.000,00”
[...]
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione privo di data, l'attore esponeva che:
• “il giorno 06.04.2018 in località Bellinzago Lombardo (MI), … Viale Europa,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 2 all'altezza del passo carraio della , il Sig. era alla guida del Parte_2 Pt_1 motociclo Kawasaki zr, targato DS73231, … quando l'autovettura Opel Adam, targata FK991YZ, di proprietà del Sig. , ... condotta dalla Controparte_2
Sig.ra provenendo da una strada privata laterale si immetteva CP_3 lungo la strada, omettendo di dare precedenza al veicolo condotto dal Sig. Pt_1 tagliandogli la strada e facendolo cadere rovinosamente a terra”;
• sul posto era intervenuta la polizia locale;
• a causa del sinistro le condizioni dell'attore “risultavano fin da subito disperate” sicché egli era stato trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda Ca' Granda;
• richiesta del risarcimento, l'assicuratrice aveva incaricato il suo fiduciario OT
, che aveva stimato inabilità temporanea totale per 77 giorni, e parziale al Per_1
75% per 60 giorni e al 50% per 120 giorni, con inabilità temporanea lavorativa totale per 180 giorni, con postumi permanenti del 35%;
• l'assicuratrice quindi, ravvisando a carico dell'attore un concorso di colpa del 33%, aveva versato EUR 165.000,00, trattenuti dall'attore a titolo di acconto;
• l'attore aveva poi dato incarico di due relazioni medico legali a due distinti periti di parte (OTssa e OT ), i quali avevano stimato danni Per_2 Per_3 maggiori di quelli ritenuti dal fiduciario della compagnia (rispettivamente, complessivi 608 giorni di temporanea e 45% di postumi permanenti, e 377 di temporanea con postumi del 42-43%);
• sussisteva esclusiva responsabilità dell'automobilista convenuta, poiché i vigili
“dopo aver effettuato i rilevi necessari e un approfondito esame della dinamica, accertavano che la IG , proveniente da strada privata, ometteva CP_3 di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada” tanto che alla era stata contestata la violazione dell'a. 145 comma 6 CDS (norma che CP_3 recita: “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”) mentre al nulla era stato contestato;
Pt_1
• oltre al risarcimento del danno biologico e a quello per le spese sostenute per le cure, l'attore aveva diritto anche al risarcimento del danno morale poiché il sinistro aveva ridotto le sue “possibilità di svolgere tutte quelle attività di relazione caratterizzanti la propria esistenza prima di tale evento con conseguente peggioramento della qualità complessiva di vita futura” oltre che in ragione del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 3 fatto che “a causa delle lesioni subite in conseguenza del sinistro del 06.04.2018 il
IG lamenta persistenti algie a carico della colonna cervicale, algie al Pt_1 braccio e al gomito destro, con associata importante limitazione funzionale … deficit di forza, parestesie su tutto l'arco superiore destro”;
• il sinistro aveva poi avuto grave impatto anche sulla condizione lavorativa dell'attore che, all'epoca dei fatti, lavorava “come allievo direttore presso il supermercato di Bennet di Vaprio d'Adda, lavoro che sebbene molto faticoso e con orari molto pesanti gli stava garantendo ottime opportunità di avanzamento di carriera e di conseguenza anche di stipendio” mentre le lesioni sofferte avevano fatto sfumare tali opportunità, atteso che l'attore aveva superato il periodo di comporto di sei mesi ed era stato perciò licenziato (senza che fosse esigibile la richiesta di un'aspettativa non retribuita, che comunque non avrebbe permesso il ritorno al lavoro -non essendo egli fisicamente più in condizione di sostenere un lavoro impegnativo con svariate ore in piedi- e non gli avrebbe consentito di beneficiare della NASPI);
• all'attore spettava dunque il risarcimento nella seguente misura: € 312.595,00 per il danno biologico da postumi permanenti 43%, cifra che coll'aumento personalizzato del 25% ascendeva a € 364.694,00; € 25.186,00 per 377 giorni complessivi di inabilità temporanea;
€ 5.486,94 per spese mediche;
• dal totale di € 395.366,94 andava detratto l'acconto già versato (€ 165.000) sicché il residuo spettante all'attore era pari a € 230.366,94, oltre agli interessi e alla rivalutazione e alla rifusione delle spese legali anche stragiudiziali.
L'attore pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno “nella misura di € 230.366,94” oltre al “risarcimento del danno da lucro cessante subito dal IG in seguito alla perdita del proprio posto di lavoro Pt_1
a tempo indeterminato, con qualifica di aiuto direttore, presso la società Bennet nella misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia” o, in subordine, tenendo conto dell'eventuale concorso di colpa.
I tre convenuti si costituivano con comparsa congiunta depositata il 10.3.2023 osservando che:
• benché i vigili non avessero raccolto a verbale le dichiarazioni dell'automibilista, costei “nel momento in cui è stata impattata … era già interamente nella carreggiata di propria pertinenza del viale Europa in Bellinzago”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 4 • sussisteva un concorso di responsabilità del in quanto il sinistro s'era Pt_1 verificato in un tratto di strada rettilineo e mentre ancora v'era luce solare, ciò che permetteva all'attore ampia e totale visibilità di quanto avveniva lungo il suo tragitto, di modo che egli si sarebbe potuto tempestivamente avvedere “anche del transito da strade laterali di altre autovetture e dell'eventuale ed asserite immissioni sulla strada urbana da parte dell'autovettura condotta dalla signora
”; CP_3
• il non era riuscito a evitare di “impattare assai violentemente l'auto della Pt_1 signora neppure con una possibile manovra d'emergenza quale quella, ad CP_3 esempio, di spostarsi sulla sinistra nella corsia opposta per aggirare il veicolo”;
• in quel tratto di strada il limite di velocità era di 60 km/h e posto che la moto dell'attore “è mezzo che, a buon diritto, può definirsi moto da corsa e, per proprie caratteristiche tecniche, a velocità quale quella indicata dal richiamato limite stradale (ma anche a velocità superiori) si arresta agevolmente 'nello spazio di un fazzoletto', senza scomporsi minimamente” mentre l'attore, a causa della decisa frenata, aveva perso il controllo della moto tanto da lasciare “sull'asfalto prima segni di frenata e poi di scarrocciamento misurati in diversi metri dagli Agenti, finendo la propria corsa oltre ed a distanza dal veicolo della ”; CP_3
• era indubbio che “la moto dell'attore, condotta a velocità sconsiderata, ed il corpo di questi” erano finiti contro la fiancata sinistra del veicolo della convenuta, con violenza tale da attivare gli airbag anche frontali dell'automobile;
• ciò dimostrava “la indiscussa e molto elevata velocità con la quale il sig. Pt_1 viaggiava, velocità questa che non gli ha permesso di fermarsi e/o scansare
l'ostacolo costituito dalla vettura della sig.ra ” sottolineandosi inoltre che, CP_3 diversamente da quanto avvenuto per la convenuta, “per errore evidente degli
Agenti accertatori non si è potuto neanche accertare… se l'attore fosse al momento del sinistro nelle sue piene capacità psicofisiche e non invece in stato di eventuale ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope”;
• tali circostanze giustificavano l'attribuzione all'attore di un terzo della responsabilità del sinistro, se non persino la sua pari responsabilità rispetto all'auto;
• il fatto che, nel processo penale, la avesse chiesto il beneficio della messa CP_3 alla prova non costituiva riconoscimento di responsabilità esclusiva;
• l'impossibilità di transigere la lite era dipesa anche dalla rilevante differenza tra le conclusioni proposte dai due diversi medici legali incaricati dall'attore;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 5 • in relazione al quantum della pretesa, osservava che dal totale del risarcimento spettante era necessario dedurre anche le somme che il aveva percepito Pt_1 dall'INPS, posto che tale Istituto aveva già chiesto alla la ripetizione di € CP_1
9.599,14 (per capitale, interessi e spese in relazione all'importo di € 8.000,00 corrisposto all'attore per il periodo dal 24.05.201 al 2.11.2018);
• contestava anche le altre voci di danno non patrimoniale e, quanto al lamentato danno patrimoniale, eccependo che per conservare il posto di lavoro l'attore ben
“avrebbe potuto e dovuto chiedere un'aspettativa non retribuita, comunque per un lasso temporale contenuto”;
• negava che l'attore avrebbe comunque perso il proprio posto di lavoro a causa delle menomazioni subite nell'evento, poiché dalla relazione del fiduciario della convenuta e dalle due relazioni mediche dell'attore non emergeva alcuna incompatibilità allo svolgimento delle medesime mansioni lavorative svolte prima del sinistro, sicché la scelta di fare spirare il periodo di comporto e quindi il licenziamento non erano da ricondurre al sinistro ma a una “decisione del tutto autonoma dell'attore”.
I convenuti quindi concludevano chiedendo in via principale il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 7.11.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti.
All'udienza del 15.2.2024 venivano interrogati formalmente l'attore e la convenuta
CP_3
Con ordinanza 4.3.2024 veniva disposta CTU sicché i dottori e Per_4 CP_5 assumevano l'incarico il 29.5.2024 e depositavano la relazione congiunta definitiva il
4.12.2024.
All'udienza del 13/02/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 30.4.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta superflua la CTU cinematica richiesta dai convenuti, poiché gli elementi già raccolti sono sufficienti per accertare il concorso di responsabilità dei due conducenti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 6 Non è infatti inutile ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 29927 del 20/11/2024) anche quando si sia concretamente accertato che uno dei conducenti coinvolti si è reso responsabile di grave colpa, l'altro conducente può essere esonerato dall'onere di superare la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc solo se la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere anche teoricamente impossibile qualsivoglia manovra di emergenza.
Nel caso in esame, per contro, dalla stessa relazione di incidente (doc. 1 attore -privo di planimetrie- e doc. 1 convenuti) si inferisce agevolmente che la velocità del motociclo era certamente imprudente (se non persino maggiore del limite ivi vigente e che i vigili indicato in sessanta chilometri orari).
In proposito si deve considerare in primo luogo la notevole gravità delle conseguenze dell'urto: l'auto riportò sfondamento della portiera anteriore sinistra e rottura del cristallo finestrino anteriore sinistro, mentre il motoveicolo dell'attore rimase (come scrivono i vigili) “gravemente danneggiato”. Inoltre, va notato che il motociclo lasciò tracce di frenata lunghe quattro metri e venti centimetri.
A ciò si aggiunge che la convenuta, formalmente interrogata, ha dichiarato fra l'altro: “Non vidi il motociclo. L'ho visto solo all'ultimo minuto e a quel punto mi agitai. Non frenai ma
d'altra parte al momento dell'urto ero quasi ferma” (sicché a norma dell'a. 2734 cc tale ultima circostanza deve ritenersi sufficientemente provata). L'attore, per parte sua, ha dichiarato: “all'incrocio con il passo carraio della urtai la parte laterale Parte_3 sinistra della . Io arrivavo dalla rotonda che porta verso il parcheggio del CP_6 centro commerciale “La Corte Lombarda” di Bellinzago Lombardo. Io percorrevo la strada pubblica sulla quale si immetteva il passo carraio di cui ho parlato. L'auto Opel stava uscendo dal menzionato passo carraio e immettendosi sulla strada, tagliandomi la strada”.
Il complesso degli elementi sin qui sintetizzati porta a concludere che la condotta di guida dell'attore fu concausa del sinistro, che tuttavia va ascritto, in misura almeno tripla, alla conducente convenuta.
Invero, considerata anche la perfetta visibilità e la caratteristica rettilineare della strada, come dimostrato dalle fotografie dei vigili, l'attore avrebbe certamente potuto, e dunque
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 7 dovuto, avvedersi per tempo della manovra della convenuta che (come sopra ricordato) al momento dell'impatto era pressoché ferma, senza che avesse frenato subito prima (come emerge dalla mancanza di segni di frenata dell'auto).
L'entità dei danni che l'urto procurò alla persona e al veicolo dell'attore (tanto che la moto giunse persino a sfondare la portiera e il finestrino dell'auto) può giustificarsi solo coll'eccessiva e imprudente velocità del motociclista.
La responsabilità dell'automobilista deve stimarsi invece tripla rispetto a quella dell'attore non solo perché la non rispettò il diritto di precedenza, ma anche per il fatto che CP_7 essa ammise pacificamente la propria distrazione, giacché la convenuta dichiarò d'aver visto la moto soltanto “all'ultimo minuto”.
Così ripartite le responsabilità, che non ricadono unicamente sulla convenuta, l'attore ha perciò diritto a essere risarcito nella misura dei tre quarti dell'importo di seguito determinato.
Per ciò che riguarda il danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico- legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati.
Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 8 nomi diversi a pregiudizi identici.
Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione.
Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 4.12.2024, sono pienamente compatibili col sinistro del 6.4.2018, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del
22/01/2019).
Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva ventisette anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 305.000 per postumi permanenti del 38,5 % (con maggiorazione per danno morale da sofferenza soggettiva di grado medio alto);
• EUR 8.855 per inabilità temporanea assoluta per 77 giorni;
• EUR 7.763 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 90 giorni;
• EUR 8.625 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 150 giorni;
• EUR 5.395 per le spese ritenute congrue e documentate.
per un totale dunque di EUR 335.638.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non è suscettibile di aumento per personalizzazione, poiché l'attore non ha allegato circostanze specifiche ed eccezionali tali da portare il danno concreto da lui patito a essere più grave rispetto alle conseguenze
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 9 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del
11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).
In altre parole, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, ma soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. La personalizzazione rimane quindi esclusa quando, come nella specie avviene, le conseguenze lamentate siano quelle che derivano normalmente da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, indipendentemente dalla vaghezza e genericità delle allegazioni, risulta comunque del tutto sfornita di prova, posto che l'attore si limita a produrre (sotto forma del coacervo doc. 19):
• la lettera di licenziamento del 23.10.2018,
• la dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 e relativa ai redditi del 2020,
• la relazione conclusiva del 20.6.2019 ex a. 6 DPCM 13.1.2000 relativa alla visita che riconobbe al invalidità civile del 50% con suggerimenti quanto Pt_1 all'impiego lavorativo.
Premesso che sul licenziamento i convenuti hanno sollevato diverse contestazioni cui l'attore non ha replicato, va comunque sottolineato che l'attore non ha in nessun modo documentato quale fosse il suo reddito nei tre anni precedenti il sinistro avvenuto nel
2018, né i redditi degli anni successivi, a tacer del fatto che l'invalidità civile riconosciuta all'attore ne implica l'inserimento nelle liste di collocamento mirato.
In conclusione, all'attore spetta il risarcimento in misura pari ai tre quarti del danno come sopra complessivamente determinato in € 335.638, e quindi spettano € 251.729, ricordando che le tabelle del danno biologico sono periodicamente aggiornate, sicché sugli importi ivi previsti non spetta rivalutazione né interessi legali. Da tale cifra si devono però detrarre gli acconti incontestatamente già percepiti dall'attore da parte della convenuta assicuratrice (165.000) e dall'INPS (8.000).
In parziale accoglimento della domanda, dunque, la convenuta conducente dell'auto (in solido col proprietario di essa e coll'assicuratore) dev'essere condannata a pagare
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 10 all'attore a saldo l'importo di EUR (251.729 – 165.000 – 8.000 =) 162.638, ossia devono essere condannati a pagare EUR 78.729,00.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 147/2022, in un importo prossimo ai parametri medi tenendo conto dell'importo oggetto di condanna, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Le spese giudiziali sono comprensive di quelle per l'assistenza stragiudiziale, trattandosi di prestazioni strettamente connesse.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, accerta che il sinistro del 6 aprile 2018 è ascrivibile per un quarto a responsabilità dell'attore e per i tre quarti a responsabilità di CP_3
(3) preso atto degli acconti già percepiti dall'attore, condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
in solido, a pagare all'attore il residuo importo di EUR CP_3
78.729,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in €
786,00 per spese e € 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA;
(5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico definitivo dei tre convenuti in solido.
Così deciso il giorno 3 giugno 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 11
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 44441 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. RADAELLI SONIA GIOVANNA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. Controparte_2 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_3 C.F._3 tutti e tre col procuratore domiciliatario avv. RUGIERO IGINO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della sig.ra in qualità di conducente, nella causazione CP_3 dell'evento dannoso per cui è causa, condannare la Controparte_1 in solido con la sig.ra e il Sig. , in
[...] CP_3 Controparte_2 qualità di proprietario del veicolo, … al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal IG risultanti conseguenza diretta ed Pt_1 immediata del sinistro occorsogli in data 06.04.2018, nella misura di € 230.366,94, di cui € 364.694,00 (somma personalizzata) per il danno non patrimoniale di natura permanente (42% in soggetto di anni 27) ed € 25.186,00 per inabilità temporanea (€
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 1 98,00 = al giorno in proporzione), € 5.486,94 per refusione delle spese mediche sostenute, detratta la somma versata da pari ad € 165.000,00 trattenuta dal CP_1
IG come acconto sul maggior dovuto, e così complessivamente Euro Pt_1
230.366,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo sino al pagamento;
ovvero in quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Condannare altresì unitamente e in solido tra loro alla Controparte_1
IGa e il IG l risarcimento del Controparte_3 Controparte_2 danno da lucro cessante subito dal IG in seguito alla perdita del proprio Pt_1 posto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di aiuto direttore, presso la società Bennet nella misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA
… condannare la la IGa e Controparte_1 CP_3 il IG in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, e per l'effetto condannare gli stessi al pagamento della somma che risulterà in corso di causa, proporzionata alla loro percentuale di responsabilità...”
I tre convenuti insistono nella richiesta di CTU cinematica e confermano le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“Nel merito: … respingere le richieste risarcitorie formulate dal sig. Parte_1 perché infondate ... nel merito in via subordinata: … accertato e dichiarato il grado di responsabilità ascrivibile al sig. nella produzione del sinistro per cui è causa, Parte_1 dichiarare le somme spettanti all'attore tenuto conto il grado di responsabilità allo stesso ascritto e le somme da questi già percepite ante causam da Controparte_4
pari ad € 165.000,00 e da INPS, nella misura di € 8.000,00”
[...]
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione privo di data, l'attore esponeva che:
• “il giorno 06.04.2018 in località Bellinzago Lombardo (MI), … Viale Europa,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 2 all'altezza del passo carraio della , il Sig. era alla guida del Parte_2 Pt_1 motociclo Kawasaki zr, targato DS73231, … quando l'autovettura Opel Adam, targata FK991YZ, di proprietà del Sig. , ... condotta dalla Controparte_2
Sig.ra provenendo da una strada privata laterale si immetteva CP_3 lungo la strada, omettendo di dare precedenza al veicolo condotto dal Sig. Pt_1 tagliandogli la strada e facendolo cadere rovinosamente a terra”;
• sul posto era intervenuta la polizia locale;
• a causa del sinistro le condizioni dell'attore “risultavano fin da subito disperate” sicché egli era stato trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Niguarda Ca' Granda;
• richiesta del risarcimento, l'assicuratrice aveva incaricato il suo fiduciario OT
, che aveva stimato inabilità temporanea totale per 77 giorni, e parziale al Per_1
75% per 60 giorni e al 50% per 120 giorni, con inabilità temporanea lavorativa totale per 180 giorni, con postumi permanenti del 35%;
• l'assicuratrice quindi, ravvisando a carico dell'attore un concorso di colpa del 33%, aveva versato EUR 165.000,00, trattenuti dall'attore a titolo di acconto;
• l'attore aveva poi dato incarico di due relazioni medico legali a due distinti periti di parte (OTssa e OT ), i quali avevano stimato danni Per_2 Per_3 maggiori di quelli ritenuti dal fiduciario della compagnia (rispettivamente, complessivi 608 giorni di temporanea e 45% di postumi permanenti, e 377 di temporanea con postumi del 42-43%);
• sussisteva esclusiva responsabilità dell'automobilista convenuta, poiché i vigili
“dopo aver effettuato i rilevi necessari e un approfondito esame della dinamica, accertavano che la IG , proveniente da strada privata, ometteva CP_3 di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada” tanto che alla era stata contestata la violazione dell'a. 145 comma 6 CDS (norma che CP_3 recita: “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”) mentre al nulla era stato contestato;
Pt_1
• oltre al risarcimento del danno biologico e a quello per le spese sostenute per le cure, l'attore aveva diritto anche al risarcimento del danno morale poiché il sinistro aveva ridotto le sue “possibilità di svolgere tutte quelle attività di relazione caratterizzanti la propria esistenza prima di tale evento con conseguente peggioramento della qualità complessiva di vita futura” oltre che in ragione del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 3 fatto che “a causa delle lesioni subite in conseguenza del sinistro del 06.04.2018 il
IG lamenta persistenti algie a carico della colonna cervicale, algie al Pt_1 braccio e al gomito destro, con associata importante limitazione funzionale … deficit di forza, parestesie su tutto l'arco superiore destro”;
• il sinistro aveva poi avuto grave impatto anche sulla condizione lavorativa dell'attore che, all'epoca dei fatti, lavorava “come allievo direttore presso il supermercato di Bennet di Vaprio d'Adda, lavoro che sebbene molto faticoso e con orari molto pesanti gli stava garantendo ottime opportunità di avanzamento di carriera e di conseguenza anche di stipendio” mentre le lesioni sofferte avevano fatto sfumare tali opportunità, atteso che l'attore aveva superato il periodo di comporto di sei mesi ed era stato perciò licenziato (senza che fosse esigibile la richiesta di un'aspettativa non retribuita, che comunque non avrebbe permesso il ritorno al lavoro -non essendo egli fisicamente più in condizione di sostenere un lavoro impegnativo con svariate ore in piedi- e non gli avrebbe consentito di beneficiare della NASPI);
• all'attore spettava dunque il risarcimento nella seguente misura: € 312.595,00 per il danno biologico da postumi permanenti 43%, cifra che coll'aumento personalizzato del 25% ascendeva a € 364.694,00; € 25.186,00 per 377 giorni complessivi di inabilità temporanea;
€ 5.486,94 per spese mediche;
• dal totale di € 395.366,94 andava detratto l'acconto già versato (€ 165.000) sicché il residuo spettante all'attore era pari a € 230.366,94, oltre agli interessi e alla rivalutazione e alla rifusione delle spese legali anche stragiudiziali.
L'attore pertanto concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno “nella misura di € 230.366,94” oltre al “risarcimento del danno da lucro cessante subito dal IG in seguito alla perdita del proprio posto di lavoro Pt_1
a tempo indeterminato, con qualifica di aiuto direttore, presso la società Bennet nella misura che verrà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia” o, in subordine, tenendo conto dell'eventuale concorso di colpa.
I tre convenuti si costituivano con comparsa congiunta depositata il 10.3.2023 osservando che:
• benché i vigili non avessero raccolto a verbale le dichiarazioni dell'automibilista, costei “nel momento in cui è stata impattata … era già interamente nella carreggiata di propria pertinenza del viale Europa in Bellinzago”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 4 • sussisteva un concorso di responsabilità del in quanto il sinistro s'era Pt_1 verificato in un tratto di strada rettilineo e mentre ancora v'era luce solare, ciò che permetteva all'attore ampia e totale visibilità di quanto avveniva lungo il suo tragitto, di modo che egli si sarebbe potuto tempestivamente avvedere “anche del transito da strade laterali di altre autovetture e dell'eventuale ed asserite immissioni sulla strada urbana da parte dell'autovettura condotta dalla signora
”; CP_3
• il non era riuscito a evitare di “impattare assai violentemente l'auto della Pt_1 signora neppure con una possibile manovra d'emergenza quale quella, ad CP_3 esempio, di spostarsi sulla sinistra nella corsia opposta per aggirare il veicolo”;
• in quel tratto di strada il limite di velocità era di 60 km/h e posto che la moto dell'attore “è mezzo che, a buon diritto, può definirsi moto da corsa e, per proprie caratteristiche tecniche, a velocità quale quella indicata dal richiamato limite stradale (ma anche a velocità superiori) si arresta agevolmente 'nello spazio di un fazzoletto', senza scomporsi minimamente” mentre l'attore, a causa della decisa frenata, aveva perso il controllo della moto tanto da lasciare “sull'asfalto prima segni di frenata e poi di scarrocciamento misurati in diversi metri dagli Agenti, finendo la propria corsa oltre ed a distanza dal veicolo della ”; CP_3
• era indubbio che “la moto dell'attore, condotta a velocità sconsiderata, ed il corpo di questi” erano finiti contro la fiancata sinistra del veicolo della convenuta, con violenza tale da attivare gli airbag anche frontali dell'automobile;
• ciò dimostrava “la indiscussa e molto elevata velocità con la quale il sig. Pt_1 viaggiava, velocità questa che non gli ha permesso di fermarsi e/o scansare
l'ostacolo costituito dalla vettura della sig.ra ” sottolineandosi inoltre che, CP_3 diversamente da quanto avvenuto per la convenuta, “per errore evidente degli
Agenti accertatori non si è potuto neanche accertare… se l'attore fosse al momento del sinistro nelle sue piene capacità psicofisiche e non invece in stato di eventuale ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope”;
• tali circostanze giustificavano l'attribuzione all'attore di un terzo della responsabilità del sinistro, se non persino la sua pari responsabilità rispetto all'auto;
• il fatto che, nel processo penale, la avesse chiesto il beneficio della messa CP_3 alla prova non costituiva riconoscimento di responsabilità esclusiva;
• l'impossibilità di transigere la lite era dipesa anche dalla rilevante differenza tra le conclusioni proposte dai due diversi medici legali incaricati dall'attore;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 5 • in relazione al quantum della pretesa, osservava che dal totale del risarcimento spettante era necessario dedurre anche le somme che il aveva percepito Pt_1 dall'INPS, posto che tale Istituto aveva già chiesto alla la ripetizione di € CP_1
9.599,14 (per capitale, interessi e spese in relazione all'importo di € 8.000,00 corrisposto all'attore per il periodo dal 24.05.201 al 2.11.2018);
• contestava anche le altre voci di danno non patrimoniale e, quanto al lamentato danno patrimoniale, eccependo che per conservare il posto di lavoro l'attore ben
“avrebbe potuto e dovuto chiedere un'aspettativa non retribuita, comunque per un lasso temporale contenuto”;
• negava che l'attore avrebbe comunque perso il proprio posto di lavoro a causa delle menomazioni subite nell'evento, poiché dalla relazione del fiduciario della convenuta e dalle due relazioni mediche dell'attore non emergeva alcuna incompatibilità allo svolgimento delle medesime mansioni lavorative svolte prima del sinistro, sicché la scelta di fare spirare il periodo di comporto e quindi il licenziamento non erano da ricondurre al sinistro ma a una “decisione del tutto autonoma dell'attore”.
I convenuti quindi concludevano chiedendo in via principale il rigetto delle domande.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc.
All'udienza del 7.11.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti.
All'udienza del 15.2.2024 venivano interrogati formalmente l'attore e la convenuta
CP_3
Con ordinanza 4.3.2024 veniva disposta CTU sicché i dottori e Per_4 CP_5 assumevano l'incarico il 29.5.2024 e depositavano la relazione congiunta definitiva il
4.12.2024.
All'udienza del 13/02/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 30.4.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Risulta superflua la CTU cinematica richiesta dai convenuti, poiché gli elementi già raccolti sono sufficienti per accertare il concorso di responsabilità dei due conducenti.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 6 Non è infatti inutile ricordare che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 29927 del 20/11/2024) anche quando si sia concretamente accertato che uno dei conducenti coinvolti si è reso responsabile di grave colpa, l'altro conducente può essere esonerato dall'onere di superare la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc solo se la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere anche teoricamente impossibile qualsivoglia manovra di emergenza.
Nel caso in esame, per contro, dalla stessa relazione di incidente (doc. 1 attore -privo di planimetrie- e doc. 1 convenuti) si inferisce agevolmente che la velocità del motociclo era certamente imprudente (se non persino maggiore del limite ivi vigente e che i vigili indicato in sessanta chilometri orari).
In proposito si deve considerare in primo luogo la notevole gravità delle conseguenze dell'urto: l'auto riportò sfondamento della portiera anteriore sinistra e rottura del cristallo finestrino anteriore sinistro, mentre il motoveicolo dell'attore rimase (come scrivono i vigili) “gravemente danneggiato”. Inoltre, va notato che il motociclo lasciò tracce di frenata lunghe quattro metri e venti centimetri.
A ciò si aggiunge che la convenuta, formalmente interrogata, ha dichiarato fra l'altro: “Non vidi il motociclo. L'ho visto solo all'ultimo minuto e a quel punto mi agitai. Non frenai ma
d'altra parte al momento dell'urto ero quasi ferma” (sicché a norma dell'a. 2734 cc tale ultima circostanza deve ritenersi sufficientemente provata). L'attore, per parte sua, ha dichiarato: “all'incrocio con il passo carraio della urtai la parte laterale Parte_3 sinistra della . Io arrivavo dalla rotonda che porta verso il parcheggio del CP_6 centro commerciale “La Corte Lombarda” di Bellinzago Lombardo. Io percorrevo la strada pubblica sulla quale si immetteva il passo carraio di cui ho parlato. L'auto Opel stava uscendo dal menzionato passo carraio e immettendosi sulla strada, tagliandomi la strada”.
Il complesso degli elementi sin qui sintetizzati porta a concludere che la condotta di guida dell'attore fu concausa del sinistro, che tuttavia va ascritto, in misura almeno tripla, alla conducente convenuta.
Invero, considerata anche la perfetta visibilità e la caratteristica rettilineare della strada, come dimostrato dalle fotografie dei vigili, l'attore avrebbe certamente potuto, e dunque
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 7 dovuto, avvedersi per tempo della manovra della convenuta che (come sopra ricordato) al momento dell'impatto era pressoché ferma, senza che avesse frenato subito prima (come emerge dalla mancanza di segni di frenata dell'auto).
L'entità dei danni che l'urto procurò alla persona e al veicolo dell'attore (tanto che la moto giunse persino a sfondare la portiera e il finestrino dell'auto) può giustificarsi solo coll'eccessiva e imprudente velocità del motociclista.
La responsabilità dell'automobilista deve stimarsi invece tripla rispetto a quella dell'attore non solo perché la non rispettò il diritto di precedenza, ma anche per il fatto che CP_7 essa ammise pacificamente la propria distrazione, giacché la convenuta dichiarò d'aver visto la moto soltanto “all'ultimo minuto”.
Così ripartite le responsabilità, che non ricadono unicamente sulla convenuta, l'attore ha perciò diritto a essere risarcito nella misura dei tre quarti dell'importo di seguito determinato.
Per ciò che riguarda il danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va sempre ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
11851 del 09/06/2015), si tratta di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico- legale–. Da ciò discende che il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe quindi, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati.
Per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito tiene conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia (come già evidenziato) introdurre nessuna inammissibile duplicazione, nelle quali si incorrerebbe attribuendo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 8 nomi diversi a pregiudizi identici.
Il giudice deve perciò accertare concretamente -e non solo in via astratta- quale sia l'entità specifica di ciascuna di tali componenti del danno, e a tal fine può avvalersi di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico, compiutamente allegato, risulta sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica ritualmente prodotta e dalla consulenza tecnica d'ufficio, fondata sull'approfondita valutazione della parte danneggiata, che giunge a conclusioni esaustive, logicamente e congruamente motivate, che devono fondare questa decisione.
Accertato così che le lesioni lamentate da parte attrice e dettagliatamente descritte nella relazione medico legale d'ufficio, depositata il 4.12.2024, sono pienamente compatibili col sinistro del 6.4.2018, e avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dovranno allora essere applicate le “Tabelle 2024” comunemente in uso presso questo tribunale. Tali tabelle costituiscono infatti un criterio guida orientativo, quali regole integratrici del concetto di equità, idonee a circoscrivere la discrezionalità del giudice (Cass. Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del
22/01/2019).
Da ciò discende che il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva ventisette anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
• EUR 305.000 per postumi permanenti del 38,5 % (con maggiorazione per danno morale da sofferenza soggettiva di grado medio alto);
• EUR 8.855 per inabilità temporanea assoluta per 77 giorni;
• EUR 7.763 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 90 giorni;
• EUR 8.625 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 150 giorni;
• EUR 5.395 per le spese ritenute congrue e documentate.
per un totale dunque di EUR 335.638.
L'importo sopra quantificato per il danno biologico non è suscettibile di aumento per personalizzazione, poiché l'attore non ha allegato circostanze specifiche ed eccezionali tali da portare il danno concreto da lui patito a essere più grave rispetto alle conseguenze
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 9 ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del
11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).
In altre parole, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme ricavato dalle “tabelle milanesi” può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, ma soltanto quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. La personalizzazione rimane quindi esclusa quando, come nella specie avviene, le conseguenze lamentate siano quelle che derivano normalmente da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, indipendentemente dalla vaghezza e genericità delle allegazioni, risulta comunque del tutto sfornita di prova, posto che l'attore si limita a produrre (sotto forma del coacervo doc. 19):
• la lettera di licenziamento del 23.10.2018,
• la dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 e relativa ai redditi del 2020,
• la relazione conclusiva del 20.6.2019 ex a. 6 DPCM 13.1.2000 relativa alla visita che riconobbe al invalidità civile del 50% con suggerimenti quanto Pt_1 all'impiego lavorativo.
Premesso che sul licenziamento i convenuti hanno sollevato diverse contestazioni cui l'attore non ha replicato, va comunque sottolineato che l'attore non ha in nessun modo documentato quale fosse il suo reddito nei tre anni precedenti il sinistro avvenuto nel
2018, né i redditi degli anni successivi, a tacer del fatto che l'invalidità civile riconosciuta all'attore ne implica l'inserimento nelle liste di collocamento mirato.
In conclusione, all'attore spetta il risarcimento in misura pari ai tre quarti del danno come sopra complessivamente determinato in € 335.638, e quindi spettano € 251.729, ricordando che le tabelle del danno biologico sono periodicamente aggiornate, sicché sugli importi ivi previsti non spetta rivalutazione né interessi legali. Da tale cifra si devono però detrarre gli acconti incontestatamente già percepiti dall'attore da parte della convenuta assicuratrice (165.000) e dall'INPS (8.000).
In parziale accoglimento della domanda, dunque, la convenuta conducente dell'auto (in solido col proprietario di essa e coll'assicuratore) dev'essere condannata a pagare
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 10 all'attore a saldo l'importo di EUR (251.729 – 165.000 – 8.000 =) 162.638, ossia devono essere condannati a pagare EUR 78.729,00.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 147/2022, in un importo prossimo ai parametri medi tenendo conto dell'importo oggetto di condanna, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Le spese giudiziali sono comprensive di quelle per l'assistenza stragiudiziale, trattandosi di prestazioni strettamente connesse.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) accoglie parzialmente le domande dell'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, accerta che il sinistro del 6 aprile 2018 è ascrivibile per un quarto a responsabilità dell'attore e per i tre quarti a responsabilità di CP_3
(3) preso atto degli acconti già percepiti dall'attore, condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
in solido, a pagare all'attore il residuo importo di EUR CP_3
78.729,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite dell'attore, liquidate in €
786,00 per spese e € 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA;
(5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico definitivo dei tre convenuti in solido.
Così deciso il giorno 3 giugno 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 44441 / 2022 - pag. 11