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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 784/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 P.IVA_1
ES ZA e dall'Avv. Rosa Maria D'Agostino appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Simone Controparte_1 P.IVA_2
Furian appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Verona cron. n. 4521/2024 del 02.04.2024.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare l'ordinanza n. cronol. 4521/2024 del 02/04/2024 emessa all'esito del giudizio RGN 3425/2021 dal Tribunale Civile di Verona giudice dott.ssa Gigli e comunicata a mezzo pec in pari data relativamente alle somme per cui Parte_1
è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute
[...] indebitamente versare da oltre interessi e spese di lite, per le Controparte_1 motivazioni di cui in premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto con ogni Parte_1 conseguenza di legge con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
In via principale:
a. respingere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ordinanza n. 4521/2024 del Parte_1
2 aprile 2024, rep. n. 1045/2024, del Tribunale di Verona, Dott.ssa Alessia Gigli;
b. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Ragioni della Decisione
§1
Con ricorso ex art.702-bis c.p.c., notificato alla convenuta il 3 giugno 2021 unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, chiedeva la condanna del Controparte_1 proprio fornitore di energia elettrica, (ex ), al Parte_1 Controparte_2 pagamento di €17.403,61, oltre interessi, a titolo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale/addizionale enti locali sull'accisa in relazione alla fornitura di energia elettrica nell'anno 2011, in quanto indebitamente pretese da nel corso del rapporto di somministrazione nonché dell'IVA sul Parte_1 costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. affermava l'illegittimità delle addizionali, previste con D.L. m.511 del Controparte_1
1988 art.6 e poi soppresse con effetto dal 2012, per incompatibilità con la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze del 5 marzo 2015, (causa C-553/13) e del 25 luglio 2018 (causa C-103/17).
La ricorrente affermava, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia e la normativa comunitaria, che le mere esigenze di bilancio locali non possono essere considerate “finalità specifiche”, tali da legittimare l'introduzione di imposte indirette ulteriori rispetto all'accisa sul consumo di energia elettrica.
pag. 2/10 La ricorrente si appellava nelle proprie difese anche ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.27101 resa il 23.10.2019, che riconferma la disapplicazione per contrasto all'art. 1 p.2 della direttiva n. 2008/118/CE dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6.
§2
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di Parte_1 ripetizione dell'addizionale corrisposta, in quanto legittimamente da lei richiesta al consumatore finale in base ad un valido contratto di somministrazione, pienamente efficace fra le parti, nel quale la somma costituiva parte del prezzo della fornitura e veniva applicata secondo le disposizioni fiscali vigenti all'epoca. Secondo la normativa in vigore nel periodo in questione (anno 2011), infatti, , in qualità Parte_1 di venditore di energia elettrica, aveva l'obbligo di versare l'addizionale provinciale all' (o alla Provincia a seconda della potenza di fornitura), le era Controparte_3 riconosciuto il diritto di rivalsa sui consumatori finali per quanto pagato ed era passibile di gravi sanzioni in caso di mancato versamento (artt.56 - 59 T.U.A.).
contestava che il giudice potesse imporre la restituzione di quanto Parte_1 versato a titolo di accise disapplicando la disposizione nazionale istitutiva del tributo per contrasto con una direttiva comunitaria La convenuta si richiamava al principio più volte espresso dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui le direttive non recepite non hanno alcuna efficacia “orizzontale” nei rapporti fra soggetti privati e possono venire disapplicate dal giudice nazionale solo nei rapporti “verticali”, vale a dire quando la direttiva sia invocata nei confronti di uno Stato membro, dei suoi organi amministrativi
(incluse le autorità decentrate), o di enti sottoposti al controllo dello Stato incaricati di compiti di interesse pubblico, con poteri eccedenti quelli dei soggetti privati e non nei rapporti tra privati.
eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva, non Parte_1 avendo trattenuto le somme riscosse a titolo di addizionale provinciale ma avendole versate all'ente impositore, fungendo da mero tramite. Secondo la prospettazione di parte convenuta, la ricorrente avrebbe dovuto formulare la propria domanda a carico della a titolo di risarcimento del danno per tardiva Controparte_4
o erronea trasposizione della Direttiva europea.
Ancora, eccepiva l'irripetibilità di quanto incassato a fronte dell'esecuzione di un dovere giuridico imposto dalla legge italiana e l'assenza di un indebito pagamento, essendo il pagamento richiesto al consumatore finale previsto ai sensi dell'art. 56 TUA. La restituzione della somma riscossa sarebbe legittima, secondo la prospettazione della pag. 3/10 società convenuta, soltanto a fronte della restituzione spontanea dell'importo da parte dell'ente impositore alla società fornitrice stessa.
In considerazione del proprio comportamento di buona fede nel richiedere il pagamento dell'addizionale e dell'I.V.A. relativa, in caso di accoglimento della domanda,
[...] chiedeva che gli interessi venissero riconosciuti solo dalla data della Parte_1 domanda giudiziale e non dalle date dei singoli pagamenti e che le spese venissero integralmente compensate.
§3
Il Tribunale di Verona con ordinanza ex art.702-ter c.p.c. del 30 marzo 2024 ha accolto la domanda proposta da condannando alla Controparte_1 Parte_1 restituzione della somma di €17.403,61, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.1 c.c. dalla messa in mora alla notifica del ricorso e al tasso ex art. 1284 co.4 c.c. dalla proposizione della domanda all'effettivo saldo.
Il Tribunale ha ritenuto che l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 fosse incompatibile con il diritto dell'Unione Europea ed in proposito ha ricordato che il Governo ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dal 2012, per evitare l'instaurarsi della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che la Commissione Europea aveva avviato per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il tribunale di Verona ha richiamato, a sostegno dell'illegittimità della norma istitutiva dell'addizionale, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha dichiarato la stessa in contrasto con l'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, non prevedendo alcuna “finalità specifica” a giustificazione della sua introduzione.
Il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, ritenendo tale azione compatibile con il principio di esclusione dell'efficacia diretta (c.d. “orizzontale”) delle direttive nei rapporti fra privati. Ha infatti aderito, con motivazione ampia e articolata, all'orientamento giurisprudenziale comunitario (CGUE 12 luglio 1990, Foster C-188/89; CGUE 10 ottobre 2017, Farrel, C-413/15), secondo il quale deve ritenersi consentita la disapplicazione della norma interna contrastante con Direttive comunitarie, nel rapporto tra due soggetti di diritto privato, qualora uno di essi possa essere equiparato allo Stato. I fornitori di energia, quale Parte_1
in quanto erogatori di un servizio pubblico, possono essere considerati come in
[...] rapporto di “para - verticalità” rispetto alla somministrata Controparte_1
Ancora, il primo giudice argomentava nel senso della legittimità della disapplicazione della norma in ossequio al principio per cui l'interpretazione adeguatrice della Corte di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice pag. 4/10 nazionale la relativa disapplicazione della norma interna che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risulti in contrasto o incompatibile con il diritto comunitario.
In merito alla titolarità passiva in capo alla società fornitrice, in adesione all'orientamento giurisprudenziale che distingue , il rapporto tributario tra l'amministrazione finanziaria e le società fornitrici di energia, il consumatore rimane del tutto estraneo al rapporto, in caso di rivalsa l'obbligo alla restituzione della quota parte del prezzo relativo all'addizionale è esercitabile nei confronti della sola società fornitrice di energia (Cass. Civ. n. 14200/2019).
In applicazione di questi principi, ritenuta, in via incidentale, illegittima l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, ritenuto provato in quanto non contestato che nel periodo gennaio 2011 - dicembre 2011
abbia addebitato alla ricorrente ed abbia da questa incassato la Parte_1 complessiva somma di €17.403,61 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata e ritenuto infine, secondo una valutazione di natura civilistica, che tali somme siano state indebitamente corrisposte, il Tribunale di Verona ha disapplicato l'art.6 del D.L. n.511 /1988 per il periodo successivo al 1.1.2010 e conseguentemente in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito. ha disposto la restituzione, in favore della ricorrente, di quanto pagato a quel titolo.
Il primo giudice ha riconosciuto la chiara buona fede di al Parte_1 momento del pagamento, non essendo ancora emersa, in quel periodo, la questione oggetto del presente giudizio e ha di conseguenza riconosciuto gli interessi nella misura prevista dall'art.1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora fino alla data della domanda giudiziale, e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c., per il periodo successivo fino al saldo. Il Tribunale adito ha ritenuto infondata la richiesta di restituzione dell'IVA sull'addizionale non essendo stata addebitata alcuna somma alla società somministrata a detto titolo.
Ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della particolarità e della novità della questione trattata.
§4
4.1.
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, ha proposto Parte_1 tempestivo appello.
Con il primo motivo, sostiene che il Tribunale ha errato nel Parte_1 ritenere indebiti i pagamenti effettuati a titolo di accise e nel disporre la condanna di alla restituzione delle somme corrisposte. Nella prospettiva Parte_1
pag. 5/10 dell'appellante, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente allo Stato per Controparte_1 ottenere il rimborso, non essendo consentita, nei giudizi fra privati, la disapplicazione della normativa nazionale che imponeva il pagamento delle accise, pur se in contrasto con la Direttiva europea n.2008/118/CE. Tale direttiva, infatti, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 11 aprile 2024, non può venire invocata in controversie inter-privatistiche.
Con il secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure non Parte_1 abbia atteso, prima di pronunciarsi, l'esito dei rinvii alla Corte Costituzionale con i quali sono state prospettate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2, del DL n. 511/1988.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'applicazione e l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la direttiva comunitaria applicabile
“orizzontalmente” in un giudizio fra privati.
Con il quarto motivo lamenta l'inquadramento della società Parte_1 fornitrice nell'alveo dei soggetti equiparabili agli enti pubblici, costituendo così un rapporto di “para - verticalità” con la società somministrata e legittimando, così, la disapplicazione dell'art. 6 comma 1 del D.L. n. 511/88. Diversamente l'appellante ritiene che sia un soggetto di diritto privato, il quale è tenuto ad Parte_1 adempiere, in un rapporto di verticalità con la sola Amministrazione Finanziaria, agli oneri statali, tra i quali quelli del versamento delle accise. Il diritto di rivalsa, invece, si esplica nei soli rapporti privatistici tra e Parte_1 Controparte_1
Con il quinto motivo contesta inoltre la condanna al pagamento Parte_1 degli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo, ritenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto condannare al pagamento degli interessi moratori, dovuti solo in caso di inadempimento di accordo contrattuale e anche in relazione ad obbligazioni restitutorie. Pertanto, nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto condannare al pagamento degli interessi al tasso legale a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Conclude quindi l'appellante chiedendo alla Corte di Appello di Venezia di riformare l'ordinanza impugnata e, in principalità, di respingere la domanda di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica avanzata da e in Controparte_1 via subordinata di dichiarare non dovuti gli interessi moratori, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
4.2. Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata.
pag. 6/10 Secondo le difese di parte appellata, il primo ed il terzo motivo d'appello, relativi alla presunta violazione e errata interpretazione di norme nazionali ed europee (art. 2033 c.c., D.L. n. 511/1988, Direttiva 2008/118/CE, art. 288 TFUE), risulterebbe privi di fondamento, poiché la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 aprile 2024 confermerebbe la possibilità, per il somministrato, di ottenere il rimborso dell'addizionale tramite il proprio fornitore, nel rispetto del principio di effettività del diritto dell'Unione.
sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente interpretato la Controparte_5 normativa interna in modo conforme al diritto comunitario riconoscendo il diritto del consumatore finale di ottenere il rimborso dal fornitore Condivide la motivazione del primo giudice in particolare in ordine all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, di natura tributaria, e quello tra fornitore e consumatore, di natura civilistica, sono distinti e autonomi. Secondo tale orientamento, il cliente finale, non essendo soggetto passivo del tributo, non può agire direttamente verso l'amministrazione per ottenere il rimborso delle accise, azione che spetterebbe unicamente al fornitore.
Rispetto al secondo motivo di appello si oppone, sostenendone Controparte_1
l'inammissibilità per non conferenza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 504/1995 (TUA) e per irrilevanza rispetto al prosieguo della causa dal Tribunale di Udine, avente ad oggetto l'art. 6 co.1 lett. C) e co.2 D.L. 511/1988.
In relazione al quarto motivo l'appellata fa propria la ricostruzione del primo giudice che ha inquadrato la società fornitrice in un rapporto “para-verticale” con l'odierna appellata, in quanto svolgente un'attività di primario interesse collettivo, quale appunto l'erogazione di energia elettrica.
Rispetto al quinto motivo di appello parte appellata condivide la decisione del primo giudice di riconoscere a favore di gli interessi al tasso legale dalla messa Controparte_5 in mora alla proposizione della domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo. In particolare, secondo la richiamata e più recente giurisprudenza di legittimità l'art. 1284 co.4 c.c. sarebbe applicabile a tutte le obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte.
4.3. Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata pubblicata, in data 15 aprile 2025, la sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025, decisa nella camera di consiglio del 24.2.2025.
4.4. Sulla rilevante novità è stato instaurato ampio contraddittorio: con Controparte_5 atto depositato in data 15 settembre 2025 ha depositato copia della sentenza della Corte
pag. 7/10 Costituzionale n.43/2025 (doc.34 fascicolo appellata) e parte appellante ha ribadito la propria posizione di buona fede in fase di riscossione del tributo, così come la circostanza di non aver mai avuto la disponibilità delle somme e nessuna parte ha chiesto termine ulteriore a difesa.
Si ritiene pertanto che la causa possa venire decisa.
§5.
5.1. L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sia pure con diversa motivazione.
5.2. La questione oggetto del presente giudizio concerne il diritto, per il consumatore finale, di ottenere dal fornitore di energia elettrica la restituzione di quanto corrisposto a titolo di accise addizionali provinciali ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto indebita per contrasto con la normativa comunitaria. La questione, che come sopra riportato, è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza con espressione di orientamenti contrastanti e deve ritenersi definitivamente risolta a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 del 15/04/2025, emessa nelle more del giudizio di appello. Detta sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive del tributo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per mancato rispetto del requisito, imposto dalla normativa comunitaria, della finalità specifica. Infatti, l'imposizione dell'addizionale provinciale all'accisa non è volta ad alcuna finalità specifica bensì, come chiarito nel preambolo del D.L. n.511 del 1988 ad
“assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
La questione, sollevata nel primo motivo di appello, riguardo alla possibilità per il giudice di disapplicare, nei rapporti fra privati, la norma interna per contrasto con il diritto comunitario è venuta meno con la dichiarazione di incostituzionalità della norma. Il diritto alla restituzione, da parte del fornitore, delle somme indebitamente corrisposte a titolo di accise addizionali provinciali sull'energia elettrica è definitivamente sancito, in considerazione dell'effetto ex tunc della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
5.3. Il secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti.
5.4. Con il quinto motivo contesta l'applicabilità della condanna Parte_1 al pagamento degli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla proposizione pag. 8/10 della domanda all'effettivo saldo e al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione del ricorso.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato gli interessi ex art.1284 primo comma dalla data di messa in mora (30.04.2020) sino al 03.06.2021 e al tasso di cui all'art.1284 quarto comma dal 04.06.2021 (dalla domanda giudiziale) al saldo.
Infatti, è principio ormai consolidato secondo cui il saggio d'interessi previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione. (Cass.n. 7677 del 22/03/2025).
Stante la chiara condizione di buona fede di al momento del Parte_1 pagamento, gli interessi sono dovuti solamente dalla domanda e precisamente dalla prima messa in mora, effettuata a mezzo pec e sottoscritta dal legale rappresentante di oltre che dal suo difensore e pacificamente ricevuta in data 30.04.2020 Controparte_1
(doc. 15 fascicolo ricorrente).
5.6. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la sentenza del Tribunale di Verona deve venire integralmente confermata, con diversa motivazione. I pagamenti corrisposti da a a titolo di addizionali sulle accise devono Controparte_1 Parte_1 ritenersi indebiti, come statuito dal giudice di prime cure, tuttavia non più disapplicando l'atto impositivo contrario alla direttiva europea 2008/18/CE, bensì prendendo atto della avvenuta abrogazione di tale norma per effetto della pronunzia della Corte Costituzionale n.43/2025..
§6 In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 9/10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024 nei Parte_1 confronti di avverso l'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. dal Controparte_1
Tribunale di Verona cron. n. 4521/2024 del 02.04.2024, così provvede:
I. Conferma integralmente l'ordinanza appellata;
II. Dispone la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 14 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Caterina Caniato dott. Caterina Passarelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 784/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Paola Parte_1 P.IVA_1
ES ZA e dall'Avv. Rosa Maria D'Agostino appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Simone Controparte_1 P.IVA_2
Furian appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Verona cron. n. 4521/2024 del 02.04.2024.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
- riformare l'ordinanza n. cronol. 4521/2024 del 02/04/2024 emessa all'esito del giudizio RGN 3425/2021 dal Tribunale Civile di Verona giudice dott.ssa Gigli e comunicata a mezzo pec in pari data relativamente alle somme per cui Parte_1
è stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute
[...] indebitamente versare da oltre interessi e spese di lite, per le Controparte_1 motivazioni di cui in premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto con ogni Parte_1 conseguenza di legge con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
In via principale:
a. respingere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ordinanza n. 4521/2024 del Parte_1
2 aprile 2024, rep. n. 1045/2024, del Tribunale di Verona, Dott.ssa Alessia Gigli;
b. con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Ragioni della Decisione
§1
Con ricorso ex art.702-bis c.p.c., notificato alla convenuta il 3 giugno 2021 unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, chiedeva la condanna del Controparte_1 proprio fornitore di energia elettrica, (ex ), al Parte_1 Controparte_2 pagamento di €17.403,61, oltre interessi, a titolo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale/addizionale enti locali sull'accisa in relazione alla fornitura di energia elettrica nell'anno 2011, in quanto indebitamente pretese da nel corso del rapporto di somministrazione nonché dell'IVA sul Parte_1 costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. affermava l'illegittimità delle addizionali, previste con D.L. m.511 del Controparte_1
1988 art.6 e poi soppresse con effetto dal 2012, per incompatibilità con la Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze del 5 marzo 2015, (causa C-553/13) e del 25 luglio 2018 (causa C-103/17).
La ricorrente affermava, richiamando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia e la normativa comunitaria, che le mere esigenze di bilancio locali non possono essere considerate “finalità specifiche”, tali da legittimare l'introduzione di imposte indirette ulteriori rispetto all'accisa sul consumo di energia elettrica.
pag. 2/10 La ricorrente si appellava nelle proprie difese anche ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.27101 resa il 23.10.2019, che riconferma la disapplicazione per contrasto all'art. 1 p.2 della direttiva n. 2008/118/CE dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6.
§2
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di Parte_1 ripetizione dell'addizionale corrisposta, in quanto legittimamente da lei richiesta al consumatore finale in base ad un valido contratto di somministrazione, pienamente efficace fra le parti, nel quale la somma costituiva parte del prezzo della fornitura e veniva applicata secondo le disposizioni fiscali vigenti all'epoca. Secondo la normativa in vigore nel periodo in questione (anno 2011), infatti, , in qualità Parte_1 di venditore di energia elettrica, aveva l'obbligo di versare l'addizionale provinciale all' (o alla Provincia a seconda della potenza di fornitura), le era Controparte_3 riconosciuto il diritto di rivalsa sui consumatori finali per quanto pagato ed era passibile di gravi sanzioni in caso di mancato versamento (artt.56 - 59 T.U.A.).
contestava che il giudice potesse imporre la restituzione di quanto Parte_1 versato a titolo di accise disapplicando la disposizione nazionale istitutiva del tributo per contrasto con una direttiva comunitaria La convenuta si richiamava al principio più volte espresso dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui le direttive non recepite non hanno alcuna efficacia “orizzontale” nei rapporti fra soggetti privati e possono venire disapplicate dal giudice nazionale solo nei rapporti “verticali”, vale a dire quando la direttiva sia invocata nei confronti di uno Stato membro, dei suoi organi amministrativi
(incluse le autorità decentrate), o di enti sottoposti al controllo dello Stato incaricati di compiti di interesse pubblico, con poteri eccedenti quelli dei soggetti privati e non nei rapporti tra privati.
eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva, non Parte_1 avendo trattenuto le somme riscosse a titolo di addizionale provinciale ma avendole versate all'ente impositore, fungendo da mero tramite. Secondo la prospettazione di parte convenuta, la ricorrente avrebbe dovuto formulare la propria domanda a carico della a titolo di risarcimento del danno per tardiva Controparte_4
o erronea trasposizione della Direttiva europea.
Ancora, eccepiva l'irripetibilità di quanto incassato a fronte dell'esecuzione di un dovere giuridico imposto dalla legge italiana e l'assenza di un indebito pagamento, essendo il pagamento richiesto al consumatore finale previsto ai sensi dell'art. 56 TUA. La restituzione della somma riscossa sarebbe legittima, secondo la prospettazione della pag. 3/10 società convenuta, soltanto a fronte della restituzione spontanea dell'importo da parte dell'ente impositore alla società fornitrice stessa.
In considerazione del proprio comportamento di buona fede nel richiedere il pagamento dell'addizionale e dell'I.V.A. relativa, in caso di accoglimento della domanda,
[...] chiedeva che gli interessi venissero riconosciuti solo dalla data della Parte_1 domanda giudiziale e non dalle date dei singoli pagamenti e che le spese venissero integralmente compensate.
§3
Il Tribunale di Verona con ordinanza ex art.702-ter c.p.c. del 30 marzo 2024 ha accolto la domanda proposta da condannando alla Controparte_1 Parte_1 restituzione della somma di €17.403,61, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co.1 c.c. dalla messa in mora alla notifica del ricorso e al tasso ex art. 1284 co.4 c.c. dalla proposizione della domanda all'effettivo saldo.
Il Tribunale ha ritenuto che l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 fosse incompatibile con il diritto dell'Unione Europea ed in proposito ha ricordato che il Governo ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dal 2012, per evitare l'instaurarsi della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che la Commissione Europea aveva avviato per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Il tribunale di Verona ha richiamato, a sostegno dell'illegittimità della norma istitutiva dell'addizionale, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha dichiarato la stessa in contrasto con l'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, non prevedendo alcuna “finalità specifica” a giustificazione della sua introduzione.
Il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore, ritenendo tale azione compatibile con il principio di esclusione dell'efficacia diretta (c.d. “orizzontale”) delle direttive nei rapporti fra privati. Ha infatti aderito, con motivazione ampia e articolata, all'orientamento giurisprudenziale comunitario (CGUE 12 luglio 1990, Foster C-188/89; CGUE 10 ottobre 2017, Farrel, C-413/15), secondo il quale deve ritenersi consentita la disapplicazione della norma interna contrastante con Direttive comunitarie, nel rapporto tra due soggetti di diritto privato, qualora uno di essi possa essere equiparato allo Stato. I fornitori di energia, quale Parte_1
in quanto erogatori di un servizio pubblico, possono essere considerati come in
[...] rapporto di “para - verticalità” rispetto alla somministrata Controparte_1
Ancora, il primo giudice argomentava nel senso della legittimità della disapplicazione della norma in ossequio al principio per cui l'interpretazione adeguatrice della Corte di Giustizia è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice pag. 4/10 nazionale la relativa disapplicazione della norma interna che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risulti in contrasto o incompatibile con il diritto comunitario.
In merito alla titolarità passiva in capo alla società fornitrice, in adesione all'orientamento giurisprudenziale che distingue , il rapporto tributario tra l'amministrazione finanziaria e le società fornitrici di energia, il consumatore rimane del tutto estraneo al rapporto, in caso di rivalsa l'obbligo alla restituzione della quota parte del prezzo relativo all'addizionale è esercitabile nei confronti della sola società fornitrice di energia (Cass. Civ. n. 14200/2019).
In applicazione di questi principi, ritenuta, in via incidentale, illegittima l'addizionale prevista dell'art. 6 DL 511/88 per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, ritenuto provato in quanto non contestato che nel periodo gennaio 2011 - dicembre 2011
abbia addebitato alla ricorrente ed abbia da questa incassato la Parte_1 complessiva somma di €17.403,61 a titolo di addizionale sull'accisa sull'energia elettrica erogata e ritenuto infine, secondo una valutazione di natura civilistica, che tali somme siano state indebitamente corrisposte, il Tribunale di Verona ha disapplicato l'art.6 del D.L. n.511 /1988 per il periodo successivo al 1.1.2010 e conseguentemente in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito. ha disposto la restituzione, in favore della ricorrente, di quanto pagato a quel titolo.
Il primo giudice ha riconosciuto la chiara buona fede di al Parte_1 momento del pagamento, non essendo ancora emersa, in quel periodo, la questione oggetto del presente giudizio e ha di conseguenza riconosciuto gli interessi nella misura prevista dall'art.1284 primo comma c.c. dalla data della messa in mora fino alla data della domanda giudiziale, e nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c., per il periodo successivo fino al saldo. Il Tribunale adito ha ritenuto infondata la richiesta di restituzione dell'IVA sull'addizionale non essendo stata addebitata alcuna somma alla società somministrata a detto titolo.
Ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della particolarità e della novità della questione trattata.
§4
4.1.
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, ha proposto Parte_1 tempestivo appello.
Con il primo motivo, sostiene che il Tribunale ha errato nel Parte_1 ritenere indebiti i pagamenti effettuati a titolo di accise e nel disporre la condanna di alla restituzione delle somme corrisposte. Nella prospettiva Parte_1
pag. 5/10 dell'appellante, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente allo Stato per Controparte_1 ottenere il rimborso, non essendo consentita, nei giudizi fra privati, la disapplicazione della normativa nazionale che imponeva il pagamento delle accise, pur se in contrasto con la Direttiva europea n.2008/118/CE. Tale direttiva, infatti, come stabilito anche dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 11 aprile 2024, non può venire invocata in controversie inter-privatistiche.
Con il secondo motivo lamenta che il giudice di prime cure non Parte_1 abbia atteso, prima di pronunciarsi, l'esito dei rinvii alla Corte Costituzionale con i quali sono state prospettate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2, del DL n. 511/1988.
Con il terzo motivo l'appellante contesta l'applicazione e l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la direttiva comunitaria applicabile
“orizzontalmente” in un giudizio fra privati.
Con il quarto motivo lamenta l'inquadramento della società Parte_1 fornitrice nell'alveo dei soggetti equiparabili agli enti pubblici, costituendo così un rapporto di “para - verticalità” con la società somministrata e legittimando, così, la disapplicazione dell'art. 6 comma 1 del D.L. n. 511/88. Diversamente l'appellante ritiene che sia un soggetto di diritto privato, il quale è tenuto ad Parte_1 adempiere, in un rapporto di verticalità con la sola Amministrazione Finanziaria, agli oneri statali, tra i quali quelli del versamento delle accise. Il diritto di rivalsa, invece, si esplica nei soli rapporti privatistici tra e Parte_1 Controparte_1
Con il quinto motivo contesta inoltre la condanna al pagamento Parte_1 degli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo, ritenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto condannare al pagamento degli interessi moratori, dovuti solo in caso di inadempimento di accordo contrattuale e anche in relazione ad obbligazioni restitutorie. Pertanto, nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto condannare al pagamento degli interessi al tasso legale a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Conclude quindi l'appellante chiedendo alla Corte di Appello di Venezia di riformare l'ordinanza impugnata e, in principalità, di respingere la domanda di ripetizione delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica avanzata da e in Controparte_1 via subordinata di dichiarare non dovuti gli interessi moratori, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
4.2. Si è costituita in giudizio l'appellata , chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello e la conferma dell'Ordinanza impugnata.
pag. 6/10 Secondo le difese di parte appellata, il primo ed il terzo motivo d'appello, relativi alla presunta violazione e errata interpretazione di norme nazionali ed europee (art. 2033 c.c., D.L. n. 511/1988, Direttiva 2008/118/CE, art. 288 TFUE), risulterebbe privi di fondamento, poiché la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 aprile 2024 confermerebbe la possibilità, per il somministrato, di ottenere il rimborso dell'addizionale tramite il proprio fornitore, nel rispetto del principio di effettività del diritto dell'Unione.
sostiene che il giudice di primo grado ha correttamente interpretato la Controparte_5 normativa interna in modo conforme al diritto comunitario riconoscendo il diritto del consumatore finale di ottenere il rimborso dal fornitore Condivide la motivazione del primo giudice in particolare in ordine all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, di natura tributaria, e quello tra fornitore e consumatore, di natura civilistica, sono distinti e autonomi. Secondo tale orientamento, il cliente finale, non essendo soggetto passivo del tributo, non può agire direttamente verso l'amministrazione per ottenere il rimborso delle accise, azione che spetterebbe unicamente al fornitore.
Rispetto al secondo motivo di appello si oppone, sostenendone Controparte_1
l'inammissibilità per non conferenza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 504/1995 (TUA) e per irrilevanza rispetto al prosieguo della causa dal Tribunale di Udine, avente ad oggetto l'art. 6 co.1 lett. C) e co.2 D.L. 511/1988.
In relazione al quarto motivo l'appellata fa propria la ricostruzione del primo giudice che ha inquadrato la società fornitrice in un rapporto “para-verticale” con l'odierna appellata, in quanto svolgente un'attività di primario interesse collettivo, quale appunto l'erogazione di energia elettrica.
Rispetto al quinto motivo di appello parte appellata condivide la decisione del primo giudice di riconoscere a favore di gli interessi al tasso legale dalla messa Controparte_5 in mora alla proposizione della domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo. In particolare, secondo la richiamata e più recente giurisprudenza di legittimità l'art. 1284 co.4 c.c. sarebbe applicabile a tutte le obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte.
4.3. Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata pubblicata, in data 15 aprile 2025, la sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025, decisa nella camera di consiglio del 24.2.2025.
4.4. Sulla rilevante novità è stato instaurato ampio contraddittorio: con Controparte_5 atto depositato in data 15 settembre 2025 ha depositato copia della sentenza della Corte
pag. 7/10 Costituzionale n.43/2025 (doc.34 fascicolo appellata) e parte appellante ha ribadito la propria posizione di buona fede in fase di riscossione del tributo, così come la circostanza di non aver mai avuto la disponibilità delle somme e nessuna parte ha chiesto termine ulteriore a difesa.
Si ritiene pertanto che la causa possa venire decisa.
§5.
5.1. L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, sia pure con diversa motivazione.
5.2. La questione oggetto del presente giudizio concerne il diritto, per il consumatore finale, di ottenere dal fornitore di energia elettrica la restituzione di quanto corrisposto a titolo di accise addizionali provinciali ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto indebita per contrasto con la normativa comunitaria. La questione, che come sopra riportato, è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza con espressione di orientamenti contrastanti e deve ritenersi definitivamente risolta a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 del 15/04/2025, emessa nelle more del giudizio di appello. Detta sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive del tributo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per mancato rispetto del requisito, imposto dalla normativa comunitaria, della finalità specifica. Infatti, l'imposizione dell'addizionale provinciale all'accisa non è volta ad alcuna finalità specifica bensì, come chiarito nel preambolo del D.L. n.511 del 1988 ad
“assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
La questione, sollevata nel primo motivo di appello, riguardo alla possibilità per il giudice di disapplicare, nei rapporti fra privati, la norma interna per contrasto con il diritto comunitario è venuta meno con la dichiarazione di incostituzionalità della norma. Il diritto alla restituzione, da parte del fornitore, delle somme indebitamente corrisposte a titolo di accise addizionali provinciali sull'energia elettrica è definitivamente sancito, in considerazione dell'effetto ex tunc della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.).
5.3. Il secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti.
5.4. Con il quinto motivo contesta l'applicabilità della condanna Parte_1 al pagamento degli interessi moratori ex art.1284, comma 4, c.c. dalla proposizione pag. 8/10 della domanda all'effettivo saldo e al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione del ricorso.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato gli interessi ex art.1284 primo comma dalla data di messa in mora (30.04.2020) sino al 03.06.2021 e al tasso di cui all'art.1284 quarto comma dal 04.06.2021 (dalla domanda giudiziale) al saldo.
Infatti, è principio ormai consolidato secondo cui il saggio d'interessi previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione. (Cass.n. 7677 del 22/03/2025).
Stante la chiara condizione di buona fede di al momento del Parte_1 pagamento, gli interessi sono dovuti solamente dalla domanda e precisamente dalla prima messa in mora, effettuata a mezzo pec e sottoscritta dal legale rappresentante di oltre che dal suo difensore e pacificamente ricevuta in data 30.04.2020 Controparte_1
(doc. 15 fascicolo ricorrente).
5.6. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la sentenza del Tribunale di Verona deve venire integralmente confermata, con diversa motivazione. I pagamenti corrisposti da a a titolo di addizionali sulle accise devono Controparte_1 Parte_1 ritenersi indebiti, come statuito dal giudice di prime cure, tuttavia non più disapplicando l'atto impositivo contrario alla direttiva europea 2008/18/CE, bensì prendendo atto della avvenuta abrogazione di tale norma per effetto della pronunzia della Corte Costituzionale n.43/2025..
§6 In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 30 aprile 2024 nei Parte_1 confronti di avverso l'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. dal Controparte_1
Tribunale di Verona cron. n. 4521/2024 del 02.04.2024, così provvede:
I. Conferma integralmente l'ordinanza appellata;
II. Dispone la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 14 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Caterina Caniato dott. Caterina Passarelli
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