Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 395/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395/2022 R.G.A.C.C., instaurata da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_4 Parte_5
sui minori e , rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Persona_1 Persona_2
Pietro LL, il quale agisce anche in proprio, quale legatario e, all'atto dell'introduzione del giudizio, quale designato esecutore testamentario del germano defunto , Parte_3
nonché dall'avv. IA LL, la quale agisce anche in proprio in qualità di legataria
- Appellanti -
nei confronti di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Antonio F.co Leccisotti CP_1
nonché di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Alessandra Valente
- Appellata -
e di
Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
CIAVARELLA IA, Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
Controparte_12 Parte_1 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15
- Appellati contumaci -
********
OGGETTO: “Invalidità o modifica dei testamenti”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Il prof. deceduto in San Marco in Lamis il 1°.10.2010, con Parte_3
testamento pubblico del 15.11.2005, dopo aver attribuito alcuni beni a titolo di legato alla moglie,
ai germani e a tutti i suoi nipoti, ha disposto che le consistenze del suo patrimonio avrebbero dovuto essere conferite ad una erigenda senza scopo di lucro (denominata CP_2
“Fondazione Prof. Domenico LL”), la quale avrebbe dovuto avere, per scopo principale,
l'incentivazione, il sostegno e la promozione dell'attività di ricerca scientifica nelle materie tributaria e finanziaria, anche organizzando e gestendo convegni, master, corsi di perfezionamento,
2 banche dati “on-line”, curando pubblicazione di riviste e testi di approfondimento teorico e quant'altro.
1.1. – Il testatore ha individuato come sede sia legale che effettiva di svolgimento delle attività della Fondazione la villa, di sua proprietà, situata a San Marco in Lamis-Borgo Celano,
viale Santa Rita, nn. 6/8. Inoltre, con la scheda testamentaria ha disposto che la moglie e tutti i suoi congiunti ed affini fino al quarto grado avrebbero potuto essere ospitati (ricoverati in caso di indigenza economica e/o di precarie condizioni di salute), gratuitamente, anche per tutta la vita, nel predetto immobile, sede dell'erigenda Infine, secondo le sue ultime volontà, un CP_2
appartamento dello stesso complesso immobiliare avrebbe potuto essere utilizzato dall'omonimo nipote per adibirlo a laboratorio sanitario dentistico. Parte_3
2. – Con atto di citazione notificato il 19.6.2013 , , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato il testamento Parte_3 Parte_4 Parte_5
pubblico, al fine di ottenerne l'invalidazione o, in subordine, la modifica.
3. – Le convenute e si sono CP_1 Controparte_3 Controparte_4
costituite in giudizio ed hanno contrastato le pretese attoree.
4. – Il GI ha disposto l'estensione del contraddittorio agli altri soggetti che avrebbero potuto reputarsi legittimati passivamente a partecipare al giudizio, ponendo il relativo onere notificatorio a carico degli attori.
4.1. – Il giudicante ha qualificato la domanda non già come finalizzata a conseguire la reintegrazione della quota di legittima, bensì come volta ad ottenere l'invalidazione delle disposizioni testamentarie del prof. nella parte in cui prevedono la Parte_3
destinazione della villa ubicata in San Marco in Lamis–località Borgo Celano alla realizzazione delle finalità dell'istituenda fondazione.
5. – Con sentenza n. 298/2022, pubblicata il 1°.2.2022, il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori (capo 1 del dispositivo)
3 e li ha condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle due parti convenute vittoriose (capo 2).
6. – Avverso la pronunzia gli attori soccombenti hanno proposto appello, chiedendo di modificare e/o annullare in parte il testamento dell'ereditando, nel senso di escludere dal conferimento in favore dell'istituenda la villa situata in agro di San Marco in Lamis;
di CP_2
attribuire la quota del 50%, o quella diversa percentuale ritenuta di giustizia, dei depositi, titoli bancari e, comunque, di tutte le sostanze economiche lasciate dal “de cuius” e giacenti presso gli
Istituti di credito, nonché gli altri beni mobili da vendere per disposizione testamentaria che eventualmente si individueranno nel tempo, con la loro divisione “pro quota” tra i beneficiari
(parenti o affini del testatore entro il quarto grado) od eventuale conferimento ad una costituenda società in nome collettivo, chiamata a gestire i conferimenti stralciati dalle attuali consistenze della i cui soci siano le persone fisiche che il testatore ha inteso beneficiare con il negozio CP_2
“mortis causa”, cioè i suoi parenti ed affini entro il quarto grado;
di dichiarare che due mini-
CP_1 appartamenti con gli annessi bagni e la sala di aspetto, facenti parte della siano devoluti all'appellante (nipote del “de cuius”); di modificare l'impugnata sentenza nel Parte_3
capo riguardante le spese di giudizio, che avrebbero dovuto, quantomeno, essere compensate integralmente tra le parti in causa, anche in virtù della particolare complessità della materia e della quasi totale assenza di precedenti, se non risalenti nel tempo. Tanto – a loro dire – il Collegio di prime cure avrebbe dovuto disporre “anche in conseguenza della denunciata inadeguatezza di un
testamento che non ha associato strumenti giuridici adeguati a volontà successorie divergenti, ed
ha invece generato l'inopportuna eterogenesi di fini, per effetto della confusione di scopi ed
attività differenti all'interno di un unico ente, ponendosi, inoltre, in contrasto con la natura di Enti
quali le Fondazioni, che hanno generalmente uno scopo univoco, preordinato al perseguimento di
finalità di utilità sociale (e proprio per questo riconosciuto meritevole di pubblica tutela)…”; di disporre la revoca dell'ordinanza del 20.10.2016 nonché del provvedimento del 21.4.2021, con la conseguente ammissione delle consulenze tecniche d'ufficio richieste dagli attori, nei termini dagli
4 stessi indicati in atti;
di ammettere la ctu per accertare l'entità in percentuale delle quote da attribuire ai singoli fruitori del complesso dei cespiti non soggetti a nella misura CP_2
indicata nel testamento;
di disporre, inoltre, altra ctu per accertare che per l'istituzione del laboratorio sanitario odontoiatrico sono necessari due mini-appartamenti ed una sala di aspetto per i clienti/pazienti, come prevede la normativa di settore;
di essere autorizzati – ove ritenuto necessario al fine della corretta instaurazione del contraddittorio – alla notifica dell'atto di appello a mezzo pubblici proclami al fine di portare a conoscenza di tutti gli interessati la proposizione del gravame.
7. – L'appellata si è costituita in giudizio ed ha contrastato l'impugnazione, CP_1
eccependo la sua inammissibilità ex art. 342 cpc perché contenente deduzioni meramente reiterative di quelle già disattese dal Tribunale di Foggia, senza la specifica individuazione delle parti della motivazione contestate;
eccependo, altresì, l'inammissibilità del gravame poiché gli appellanti non avrebbero notificato il relativo atto alla “Fondazione Prof. Domenico LL”,
notificandolo erroneamente anche a soggetti privi di legittimazione passiva e di interesse a resistere;
concludendo, subordinatamente, nel merito, per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
8. – Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti della quest'ultima si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame (per CP_2
violazione dell'art. 328 cpc) e deducendo, comunque, la sua infondatezza nel merito.
9. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo gli appellanti hanno eccepito vizio di motivazione per errata interpretazione del contenuto delle disposizioni testamentarie, non avendo il Tribunale di Foggia
rilevato l'incompatibilità di scopo da esse derivante, per aver considerato erroneamente l'onere assistenziale e di sostegno di componenti della famiglia di appartenenza del testatore come
5 accessorio (e quindi, recessivo in caso di incompatibilità) rispetto allo scopo, considerato principale, di “incentivazione, sostegno e promozione dell'attività di ricerca scientifica nelle
materie tributaria e finanziaria, anche organizzando e gestendo convegni, master, corsi di
perfezionamento, banche dati on-line, curando pubblicazione di riviste e testi di approfondimento
teorico e quant'altro.”.
2. – Il secondo motivo di appello è testualmente rubricato “Violazione del principio di
salvaguardia della volontà testamentaria e del favor testamenti. Omessa ed erronea valutazione
degli elementi di prova forniti dalle parti. Stridente difetto di motivazione soprattutto per evidente
contraddittorietà e per irragionevolezza”. Con detto mezzo si sostiene che il Collegio di primo grado sia incorso in un'erronea valutazione di tutte le circostanze addotte dagli attori, non ritenendo che le disposizioni testamentarie, attesa la loro incompatibilità con lo scopo principale della (“incentivazione, sostegno e promozione dell'attività di ricerca scientifica nelle CP_2
materie tributaria e finanziaria, anche organizzando e gestendo convegni, master, corsi di
perfezionamento, banche dati on-line, curando pubblicazione di riviste e testi di approfondimento
teorico e quant'altro”), da considerarsi come fine pubblico, dovrebbero far ritenere fondato il dubbio circa l'impossibilità di attribuire ad una lo scopo del tutto personalistico di CP_2
accoglienza e di assistenza fraterna ed ospitalità in favore della famiglia del testatore e di tutti i suoi componenti indistintamente.
3. – Con il terzo motivo, la cui intitolazione sarebbe già autosufficientemente esplicativa del vizio prospettato, è eccepito il “Mancato riconoscimento del conferimento in gestione in
comunione tra i congiunti del testatore dei beni non assegnati alla , con attribuzione CP_2
agli stessi di distinte quote, coerentemente con quanto disposto nella scheda testamentaria.”,
asserendosi che, in base ai primi due motivi di appello, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata, con l'accoglimento della domanda connessa ai precedenti motivi di gravame, mirante
CP_1 all'esclusione, dai conferimenti in favore della istituenda della ” in Borgo CP_2
6 Celano, e all'attribuzione del 50% delle consistenze economiche di cui avrebbe dovuto essere dotata la all'atto della sua costituzione. CP_2
4. – Infine, con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, deducendo che, alla luce delle motivazioni spiegate nell'atto di appello, in alcun modo il Collegio dauno avrebbe potuto disattendere la domanda degli attori e condannarli al pagamento delle spese di lite. In via subordinata, hanno chiesto la loro compensazione.
5. – L'appello è infondato nel merito e, pertanto, va rigettato, tanto consentendo di
“bypassare” l'esame delle eccezioni in rito sollevate dagli appellati.
6. – I primi tre motivi di gravame, suscettibili di scrutinio unitario in quanto connessi fra loro, sono destituiti di fondamento giuridico.
7. – Come sopra accennato, gli impugnanti sostengono che il Tribunale di Foggia avrebbe dovuto dichiarare l'impossibilità o l'incompatibilità giuridica della disposizione testamentaria,
derivante dalle prestazioni che la è chiamata a fornire a favore dei familiari del CP_2
CP_1 testatore per il tramite della messa a disposizione della , le quali sarebbero in netto contrasto con lo scopo principale della stessa (“incentivazione, sostegno e promozione CP_2
dell'attività di ricerca scientifica nelle materie tributaria e finanziaria, anche organizzando e
gestendo convegni, master, corsi di perfezionamento, banche dati on-line, curando pubblicazione
di riviste e testi di approfondimento teorico e quant'altro”). A loro dire, il primo giudice avrebbe errato nel considerare le prestazioni di assistenza come “accessorie e, quindi, recessive in caso di
eventuale concreta incompatibilità, così come emerge dalla manifesta volontà testamentaria”.
7.1. – Inoltre, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui è stato rilevato che
“… anche a voler ritenere incompatibili giuridicamente le prestazioni da rendere in favore dei
CP_ parenti a mezzo della nota conferita alla rispetto al suo scopo primario – CP_2
andrebbero in ogni caso applicati i principi di salvaguardia della volontà testamentaria e quindi
del favor testamenti. In tale ottica andrebbero richiamate le norme per cui – salvo che le
7 prestazioni oggetto di testamento fossero state condizione o motivo determinante della
disposizione istitutiva della nel suo complesso, cosa che non è, - tali previsioni/oneri CP_2
ove impossibili o illecite devono considerarsi come non apposte (cfr. art. 647 c.c.), non
costituendo ragione giuridica idonea a caducare integralmente la disposizione testamentaria in
spregio alla volontà del de cuius, la quale va sempre, per quanto possibile, salvaguardata”. In
proposito, sostengono che proprio al fine di assicurare la più efficace declinazione possibile delle stesse volontà del testatore e di prevenire il rischio che la confusione delle finalità di utilità sociale con quelle di natura familiare finisca per elidere ciò che, dalla lettura del testamento (artt. 3 e 4), si atteggerebbe come unico fine di utilità sociale della ovvero quello di ricerca ed CP_2
approfondimento scientifico in materia tributaria, il testamento andrebbe interpretato in senso funzionale, identificando nello stesso due differenti volontà testamentarie (una rivolta alla comunità e al sostegno degli studi giuridico-tributari, l'altra circoscritta al nucleo familiare), ad esclusivo argine del rischio dell'interferenza e del reciproco indebolimento dei fini. Gli appellanti chiedono, di conseguenza, che vengano distinti due patrimoni ed assetti gestionali: uno interamente dedito alla missione propria della (sostenere gli studi e le ricerche) e CP_2
l'altro interamente dedito alla cura degli interessi della moglie del “de cuius” e della famiglia intera, inscindibilmente connessi alla fruizione della Villa e alla gestione della stessa. Pertanto, gli impugnanti chiedono disporsi l'affidamento – in gestione comune tra congiunti del testatore ed i rispettivi loro discendenti – della stessa Villa e delle consistenze economiche da conferirsi per il perseguimento dello scopo di assistenza, con attribuzione di differenti quote, in conformità a quanto previsto nella disposizione testamentaria ed in ragione delle loro rispettive potenzialità di fruizione nel tempo, con costituzione, in alternativa, di una società in nome collettivo gerente i conferimenti stralciati dalle attuali consistenze della CP_2
7.2. – Inoltre, viene censurata l'ulteriore motivazione del Collegio di primo grado, secondo la quale “In disparte quanto già argomentato, infatti, va sottolineato come l'agognata
invalidazione della disposizione testamentaria relativa alla fondazione ed ai suoi conferimenti, ove
8 ottenuta, non avrebbe in ogni caso permesso che di quegli stessi beni conferiti si sarebbero potuti
avvantaggiare i familiari destinatari delle prestazioni di ospitalità onerate dalla fondazione per
testamento. In caso di parziale invalidazione del testamento, infatti, si sarebbe dovuto dare sfogo
all'applicazione delle norme ordinarie sulla successione legittima (applicabili in genere quando
manchi ab origine un testamento) che avrebbero concorso in parte qua a regolare la successione
in questione, unitamente al testamento e per la parte in cui si pretendeva che quest'ultima non
potesse più operare”; Secondo gli appellanti, l'ereditando, attraverso il testamento pubblico,
avrebbe inteso istituire una finalizzata all'approfondimento scientifico in materia CP_2
tributaria, ma avrebbe previsto, come ulteriore scopo, l'assistenza alla moglie e a tutti i congiunti e affini fino al quarto grado, obiettivo da ritenersi incompatibile con quello principale.
Analogamente, sempre secondo gli enunciati assertivi degli appellanti, dovrebbe essere dichiarata incompatibile con le finalità di interesse pubblico l'ulteriore disposizione testamentaria con la quale il testatore ha stabilito che il nipote “…Domenico potrà adibire uno dei mini Parte_3
appartamenti della villa in Borgo Celano a Laboratorio sanitario dentistico e – purchè in possesso
dei relativi requisiti – sia il Direttore Sanitario della ove tale figura sia necessaria CP_2
e/o opportuna”. Gli impugnanti affermano che, nel caso di specie, sarebbe chiaro che l'istitutore della ha voluto attribuire alla stessa lo scopo di garantire accoglienza e assistenza a CP_2
tutti i suoi congiunti ed affini sino al quarto grado, fin tanto che gli stessi saranno in vita, senza mai indicare tale scopo quale accessorio o subordinato rispetto a quello dello studio e della ricerca.
Quindi, essi deducono l'impossibilità di attribuire ad una tanto uno scopo di interesse CP_2
generale, quale quello di “incentivazione, sostegno e promozione dell'attività di ricerca scientifica
nelle materie tributaria e finanziaria, anche organizzando e gestendo convegni, master, corsi di
perfezionamento, banche dati on-line, curando pubblicazione di riviste e testi di approfondimento
teorico e quant'altro”, quanto uno scopo del tutto personalistico di accoglienza e di assistenza ai proprio familiari e affini.
9 8. – Orbene, la decisione impugnata è correttamente motivata e si sottrae alle censure formulate dagli appellanti. In primo luogo, dalla lettura del testamento pubblico del prof.
datato 15.11.2005, risulta evidente che il testatore ha esplicitamente indicato Parte_3
lo scopo principale della ovvero “l'incentivazione, il sostegno e la promozione della CP_2
ricerca scientifica nelle discipline tributaria e finanziaria (alle quali ho dedicato tutto il mio lungo
impegno professionale e gran parte della mia vita), anche organizzando e gestendo Convegni,
Master, Corsi di perfezionamento, Banche dati on-line, curando pubblicazione di riviste e testi di
approfondimento teorico e quant'altro”. Solo dopo aver stabilito, quindi, nello stesso testamento,
lo “scopo principale”, il testatore ha previsto altre finalità per la tra cui le prestazioni CP_2
di ospitalità e assistenza, disponendo che “a tal fine, la dovrà, in particolare: ospitare CP_2
gratuitamente presso la Villa in "Borgo Celano": --mia moglie, ogni volta e per il tempo che la
stessa vorrà; --a turno, previa autorizzazione del suo Consiglio di Amministrazione, con le
modalità e nei tempi dallo stesso a stabilirsi (e, comunque, per un periodo non superiore a
quindici giorni all'anno), i genitori ed il fratello di mia moglie, nonché i suddetti miei parenti e/o
affini entro il quarto grado, che abbiano bisogno della vicinanza ai luoghi del Santo Padre Pio e
che ne facciano richiesta;
--provvedere all'assistenza (fisica e morale) ed alla cura di quelli -fra i
sunnominati miei congiunti (moglie, parenti e/o affini) - che versino in stato di bisogno o in
condizioni socialmente svantaggiate ed, in ispecie, che siano in età avanzata ed in condizioni
economiche disagiate, anche accogliendoli nella suddetta Villa in "Borgo Celano", per quanto
possibile ed in via permanente, fino alla loro morte.”. Inoltre, ha disposto che “…mio nipote
CP_
potrà adibire uno dei miei appartamenti della in Borgo Celano a Parte_3
Laboratorio sanitario dentistico e – purché sia in possesso dei relativi requisiti – sia il Direttore
Sanitario della ove tale figura sia necessaria e/o opportuna”. CP_2
8.1. – La delibazione del contenuto del negozio testamentario consente di ritenere che lo scopo principale della sia da identificarsi, secondo la volontà del “de cuius”, nella CP_2
promozione della ricerca scientifica nelle materie tributarie e finanziarie. Di talché, il testamento è
10 da considerarsi giuridicamente valido, non sussistendo alcuna impossibilità o incompatibilità di scopo. Infatti, le ulteriori prestazioni previste per la stessa dal testatore vanno CP_2
intrepretate, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, come accessorie. Nel
prevedere, d'altronde, tali prestazioni a carico della lo stesso testatore ha disposto che CP_2
il fratello di coniuge del “de cuius”, nonché i parenti e/o affini dello stesso entro il CP_1
quarto grado, possano essere ospitati gratuitamente presso la Villa in "Borgo Celano", solo a turno,
su richiesta e “previa autorizzazione del suo Consiglio di Amministrazione”. Per quanto concerne la prestazione di assistenza (fisica e morale) e di cura dei sopra menzionati congiunti, anche in questo caso il testatore ha previsto la possibilità – eventuale, ciò desumendosi dall'inciso “anche
accogliendoli nella suddetta Villa”, laddove la congiunzione “anche” rappresenta l'eventualità del caso – di ospitarli, in caso di bisogno e al ricorrere di determinate condizioni, ossia qualora versino in stato di bisogno o in condizioni socialmente svantaggiate ed, in specie, che siano in età avanzata ed in condizioni economiche disagiate, soltanto “per quanto possibile e in via permanente, fino
alla loro morte”, chiarendo quest'ultima disposizione il carattere temporaneo della prestazione di cui è stata onerata la Non è, quindi, configurabile alcuna incompatibilità giuridica, CP_2
dovendosi invece qualificare tali prestazioni di assistenza come oneri previsti per la CP_2
dallo stesso testatore, come tali accessori allo scopo principale del medesimo Ente e, comunque,
recessivi rispetto a quest'ultimo.
8.2 – A tal punto, non appare inutile rammentare che in materia testamentaria l'onere viene considerato un peso posto dal testatore a carico dell'erede o del legatario, il quale è obbligato a devolvere, in tutto o in parte, i beni ricevuti o a compiere una determinata attività (ipotesi ricorrente nel caso in esame), allo scopo di soddisfare la finalità indicata dal “de cuius”. L'onere costituisce, quindi, un elemento accidentale e accessorio del negozio testamentario. Inoltre, alla materia testamentaria è estesa la disciplina relativa all'interpretazione del contratto in generale e per essa non opera il principio dell'affidamento dei terzi, con la conseguenza che nell'interpretazione di detto negozio dovrà farsi esclusivamente riferimento alla volontà del
11 testatore. Secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui spetti al giudice accertare la validità
delle disposizioni testamentarie, lo stesso è tenuto a verificare l'effettiva volontà del testatore,
espressa tramite le medesime disposizioni. A tal fine, il giudice deve cogliere il significato concreto e specifico delle singole espressioni utilizzate, attribuendo prevalenza a tale significato rispetto a quello letterale. In presenza di ambiguità o incertezze, il giudice è obbligato a considerare l'insieme delle disposizioni testamentarie per ricostruire, in modo coerente, la sua reale intenzione. La Corte Suprema di Cassazione, infatti, dal cui autorevole insegnamento,
pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi, ha chiarito che
“L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di
ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili
con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata,
rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della
volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad
elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e
non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza
l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad
elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la
personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita”
(Cass. n.10882/2018).
8.3. – In aggiunta a tali rilievi, deve rammentarsi che, nei casi, come quello in esame, in cui il giudice sia chiamato a valutare l'invalidità di un testamento, è necessario che lo stesso adotti l'interpretazione c.d. 'sistematica' del testamento, cioè scegliendo una soluzione che consenta di attribuire un effetto concreto all'interpretazione, evitando che la stessa risulti priva di eseguibilità,
nel rispetto del principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c., non potendo optare per l'invalidità di un testamento, o di una parte di esso, ove sia possibile una interpretazione alternativa che mantenga in vita il testamento. In proposito, la Suprema Corte ha affermato che
12 “L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più
penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla
stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni
adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della
scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci
alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il
giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello
tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse
siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad
esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius" (Cass., n.
7025/2019); ed inoltre, più di recente, ha statuito che “Nell'interpretazione del testamento, il
giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà
del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento
letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché
viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una
disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative.”(Cass., n.
5487/2024).
8.4 – Ciò posto, a tutto voler concedere agli assunti degli appellanti ed anche ad ipotizzare la giuridica incompatibilità dello scopo principale della con le prestazioni assistenziali da CP_2
rendere in favore dei parenti (situazione che, comunque, non ricorre nel caso in esame),
nondimeno il combinato disposto degli artt. 634 e 647 c.c. imporrebbe l'applicazione dei principi di salvaguardia e conservazione della volontà testamentaria. L'art. 634 c.c., infatti, sancisce che
“Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle
contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito
dall'art. 626 c.c.”, mentre l'articolo 647, al terzo comma, prevede che: “L'onere impossibile o
illecito si considera non apposto;
rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo
13 motivo determinante”. Il terzo comma dell'art. 647 c.c. prevede chiaramente, al pari di quanto avviene per la condizione, che l'onere illecito o impossibile (nel caso che si esamina si dovrebbe parlare di onere impossibile in virtù dell'incompatibilità che però, come detto, non sussiste) si considera come non apposto e che dà luogo a nullità della disposizione testamentaria unicamente nel caso in cui ne abbia costituito l'unico motivo determinante. Per effetto di tale norma, dunque,
anche qualora le prestazioni o gli oneri oggetto di testamento siano giuridicamente incompatibili
(evento che, si ripete, non ricorre nel caso di specie, per i motivi già specificati) e salvo che le stesse non siano state condizione determinante della disposizione testamentaria istitutiva della o non rappresentino prestazioni od oneri illeciti (evento, anche in questo caso, non CP_2
ricorrente), qualificando come impossibile, perché incompatibile, lo scopo principale con le prestazioni di assistenza, queste ultime andrebbero considerate come non apposte, non potendo il giudice caducare integralmente una disposizione testamentaria, altrimenti ponendosi in contrasto con la volontà del testatore. Ne conseguirebbe, pertanto, pur sempre, nell'ipotesi formulata, la salvaguardia della disposizione testamentaria, e più specificatamente della parte in cui il testatore ha previsto la costituzione di una Fondazione che abbia come scopo principale “incentivazione,
sostegno e promozione dell'attività di ricerca scientifica nelle materie tributaria e finanziaria,
anche organizzando e gestendo convegni, master, corsi di perfezionamento, banche dati on-line,
curando pubblicazione di riviste e testi di approfondimento teorico e quant'altro”.
8.5. – D'altra parte, non appare conferente il rilievo degli appellanti riguardo al diniego di iscrizione della Fondazione LL all'Anagrafe delle ONLUS da parte dell'Agenzia delle
Entrate. Invero, il provvedimento di diniego adottato dalla già menzionata Amministrazione si limita a respingere la richiesta di iscrizione sulla base di una serie di motivazioni che non evidenziano alcuna incompatibilità giuridica tra lo scopo principale della e le CP_2
prestazioni ulteriori di assistenza fornite dalla stessa. Tali motivazioni, infatti, sono fondate sulla carenza di una serie di requisiti prescritti dal Decreto Legislativo n. 460/1997, i quali risultano disomogenei tra loro e non sono presenti nello Statuto della come ad esempio: la CP_2
14 definizione di uno specifico ambito di ricerca, il divieto di distribuzione indiretta di utili, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Cosicché, da tale provvedimento non può in alcun modo desumersi l'incompatibilità giuridica tra lo scopo principale della e quello di assistenza per i congiunti del testatore. In ogni caso, l'iscrizione, o la CP_2
sua mancanza, nel registro delle esauriscono i loro effetti esclusivamente sul piano fiscale. Pt_6
8.6 – Inoltre, del pari non pertinente è il richiamo del precedente della Corte di Cassazione
n. 3969 del 1979, essendo il principio sancito dal giudice di legittimità inapplicabile al caso in esame, atteso che la questione trattata da tale pronuncia non presenta affinità con quella oggetto del presente giudizio. Nella predetta decisione, infatti, la Suprema Corte si è occupata di una disposizione testamentaria con la quale il testatore aveva disposto l'inalienabilità del proprio patrimonio e ne aveva affidato l'amministrazione a specifici esecutori, attribuendo allo stesso tempo l'usufrutto dei beni a favore dei discendenti di una determinata linea familiare, con particolare riferimento ai discendenti di un cugino. In tale pronuncia la Corte di legittimità ha affrontato la tematica delle fondazioni di famiglia, richiamata dagli appellanti a sostegno della loro tesi. Sul punto, tuttavia (argomentando ex artt. 28 co. 3, 692 e 699 c.c.), va rilevato che la
Fondazione LL non può essere qualificata come fondazione di famiglia in quanto essa non
è destinata ad operare precipuamente e specificamente in favore di una o più famiglie determinate,
ma la sua istituzione, attraverso la volontà testamentaria espressa dal “de cuius”, comporta la previsione di eventuali oneri ulteriori, di beneficio familiare, rispetto ai quali assume rilievo primario ed assolutamente prevalente lo scopo di incentivazione e approfondimento scientifico nelle materie tributarie e finanziarie.
8.7 – In ordine alla censura sollevata dagli appellanti per non avere il Tribunale di Foggia
dichiarato l'invalidità del testamento e successivamente disposto il conferimento in gestione in comunione tra i congiunti del testatore dei beni non assegnati alla con attribuzione CP_2
agli stessi di distinte quote, con costituzione, in alternativa, di una società in nome collettivo
15 chiamata a gestire i conferimenti stralciati dalle attuali consistenze della ovvero la CP_2
CP_1
ed il 50%, o quella diversa percentuale ritenuta di giustizia, dei depositi, titoli bancari e,
comunque, di tutte le sostanze economiche lasciate dal “de cuius” presso alcuni Istituti di credito,
nonché altri beni mobili da vendere per disposizione testamentaria che eventualmente si individueranno nel tempo, va osservato quanto segue. In primo luogo, le allegazioni riguardanti l'oggetto della domanda stessa risultano essere vaghe, non essendo specificato il titolo per il quale tali beni dovrebbero essere assegnati ai congiunti del testatore, dimodoché la domanda degli appellanti risulta per questo giuridicamente infondata;
inoltre, tali beni corrispondono a quelli
CP_1 conferiti con il testamento per la creazione della insieme alla e, per i motivi già CP_2
esposti, il testamento non è da considerarsi invalido. A tutto voler concedere, qualora non si trattasse dei beni conferiti alla (cosa che non è), va comunque sottolineato che, nel CP_2
caso si pronunciasse l'invalidazione della disposizione testamentaria riguardante la e i CP_2
beni conferiti, ciò non consentirebbe, comunque, ai familiari di beneficiare di tali beni, giacché gli stessi sono destinati a favore della per le prestazioni di ospitalità stabilite nel CP_2
testamento. Come correttamente rilevato sul punto dal giudice di primo grado, in ipotesi di invalidazione parziale del testamento (caso che, si ripete, non ricorre), si sarebbe dovuto fare applicazione delle norme ordinarie sulla successione legittima, al fine di regolare i rapporti successori in relazione a quella parte non avente titolo nella vocazione testamentaria. È dunque evidente che l'infondatezza della domanda, finalizzata ad ottenere l'invalidità del testamento con
CP_1 cui è stata istituita la e conferiti alla stessa la e gli altri beni, implica CP_2
l'assorbimento della domanda di attribuzione di una quota di tali beni, che risulta, comunque,
generica e indeterminata sia nell'oggetto e sia nell'indicazione della titolarità del diritto.
9. – Infine, anche il quarto motivo di appello è infondato. Gli appellanti si dolgono della decisione del Tribunale di Foggia riguardo al capo relativo alle spese processuali, sostenendo che quel Collegio avrebbe dovuto accogliere la loro domanda e non condannarli al pagamento delle spese di lite. Chiedono, pertanto, l'annullamento della relativa statuizione e il riconoscimento a
16 loro favore delle spese relative al doppio grado di giudizio. In subordine, ritengono che le spese processuali avrebbero dovuto essere, comunque, almeno integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità della materia trattata e della scarsità di precedenti giurisprudenziali sul punto.
9.1. – Invero, la decisione del Giudice di prime cure è immune da censure. Infatti, avendo il
Tribunale di Foggia rigettato integralmente le domande proposte dagli odierni appellanti, e risultando pertanto questi ultimi totalmente soccombenti nel precedente giudizio, è stato correttamente applicato il principio della soccombenza. L'art. 91 c.p.c., infatti, dispone che “Il
giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese a favore dell'altra parte.”. Non avendo l'intestata Corte di Appello
riscontrato errori nella sentenza di primo grado, si ritiene, dunque, corretta la statuizione sulle spese emessa dal Tribunale di Foggia. Pertanto, la censura sollevata dagli appellanti in ordine alla mancata compensazione delle spese deve considerarsi assorbita, potendosi rammentare al riguardo che la parte che risulta vittoriosa nel giudizio di primo grado non può mai essere condannata al pagamento delle spese processuali, ma, semmai, nei casi tassativamente previsti dall'art. 92,
comma 2, c.p.c. – soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – il giudice può disporre la compensazione totale o parziale. Ebbene, tale evenienza, per gli anzidetti motivi, non ricorre nel caso di specie.
10. – Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al valore indeterminabile della controversia, facendo applicazione dei parametri forensi minimi del relativo scaglione, in ragione della scarsa complessità delle
(riproposte) questioni (nuovamente) dibattute dalle parti in fase di gravame.
11. – Infine, la reiezione dell'appello impone di dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
17 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, e , avverso la sentenza del
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale di Foggia n. 298/2022 pubblicata il 1°.2.2022, nei confronti di della CP_1
Fondazione “Prof. Domenico LL”, nonché nei confronti di , Controparte_3 [...]
, LL IA, , CP_4 Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
, , , CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Parte_1
, , , , così provvede:
[...] Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
1) dichiara la contumacia di , e di Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
, , LL IA, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, , , Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Parte_1 Controparte_13
, ; Controparte_14 Controparte_15
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento, in favore delle due parti appellate vittoriose, delle spese del giudizio, che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi € 4.996,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei rispettivi difensori;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di Parte_4 Parte_5
contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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