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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 284 -2/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 284-2/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla
presso il Tribunale di Torino, in persona del Sostituto Parte_1
Procuratore dott. Parte_2
- RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f. e P. VA ), con sede in Orbassano (TO), 10043, Controparte_1 P.IVA_1 strada Piossasco 70/12, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cochis
- CONVENUTA–
*** Con ricorso depositato il 4 settembre 2025 la presso il Tribunale di Parte_1
Torino ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(c.f. e P. VA ), con sede in Orbassano (TO), 10043, strada Piossasco
[...] P.IVA_1
70/12. In tale atto la Procura ha sostenuto l'urgenza della pronuncia, chiedendo l'abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 41, c. 3, C.C.I.I. e tra il resto evidenziando quale ragione di urgenza quanto segue:
-“dalle indagini svolte e concluse nell'ambito del procedimento penale 25220/2024, incardinato presso quest'Ufficio, è emerso che quale Persona_1 amministratore unico della ALL TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA3, in concorso con altro soggetto, ha distratto l'azienda e altre risorse dal patrimonio sociale della predetta a beneficio della (cfr. avviso ex art. 415 bis c.p.p. – all. 8); Controparte_1
- dalla lettura della 3ª relazione informativa depositata nella procedura concorsuale R.G. n.
284-1/2025, si rileva che è in corso la valutazione del ramo d'azienda concesso in affitto dalla alla “per consentire di formulare una Controparte_1 Parte_3 proposta d'acquisto; tale valore è in via di definizione e rappresenterà la base per la proposta d'acquisto e il Piano di Concordato da definire (cfr. all. 9)”.
Con decreto 4.9.2025 il giudice designato quale relatore e delegato per l'eventuale abbreviazione dei termini ha fissato udienza al 26.9.2025 e, viste le ragioni indicate nel ricorso, ha abbreviato il termine di cui all'art. 41 co 2 CCII ,disponendo che la notifica alla convenuta debba avvenire entro il termine di sette giorni prima dell'udienza ed assegnato alla resistente termine sino a tre giorni prima della predetta udienza per la presentazione di memorie e documentazione.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 18.9.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 23.9.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 1.192.339,48, di cui euro 1.005.305,61 a titolo di
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 187.033,87 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
La società convenuta si è costituita depositando una memoria il 15.9.2025, con cui ha dato atto di aver ottenuto la proroga del termine già assegnatole ex art. 44 co 1 CCII per il deposito di uno strumento di risoluzione della crisi (Rg proc un 284 sub 1 /2025), con scadenza del termine ultimo il 20.9.2025. Ciò premesso, ha chiesto respingersi la domanda di apertura
2 della liquidazione giudiziale o comunque dichiararne l'improcedibilità, dovendosi dare prevalenza alle procedure di risoluzione della crisi o insolvenza alternative come previsto dall'art. 7 co 2 CCII e dall'art. 49 CCII che prevede l'apertura della liquidazione giudiziale una volta “definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte”.
Occorre evidenziare che entro il 20.9.2025 (termine come si è detto stabilito ex art. 44 co 1
CCII) on ha depositato nel sub procedimento 1 alcuna domanda. Controparte_1
All'udienza del 26.9.2025 sono comparsi per la Procura della Repubblica il dott.
[...] per la parte convenuta l'avv. Roberto Cochis e il legale rappresentante della società Pt_2
nonchè il Commissario giudiziale Controparte_1 Persona_1 nominato nel procedimento di concessione termine ex art. 44 co 1 CCII dott. . Persona_2
La difesa della convenuta ha dichiarato che il piano di risanamento è pronto e manca solo l'attestazione. Sono stati discusse inoltre alcune circostanze fattuali, in quanto la difesa di ha affermato di aver comprato circa 40/50 mezzi e che fanno parte dell'affitto di CP_1 azienda alla Il dott. ha osservato che da libro cespiti ne risultano circa Parte_3 Per_2 una trentina ed ha illustrato gli incontri e le interlocuzioni avute con , che CP_1 prevedevano tra il resto la necessità di periziare il valore dell'azienda.
A domanda del dott. a difesa della debitrice ha precisato di ipotizzare una cessione Pt_2 di azienda e il dott. ha precisato anche che sono stati ipotizzati anche circa 750.000 Per_2 euro di finanza esterna da Parte_3
La difesa di ha riservato di depositare in giornata la proposta di risanamento CP_1 definita come già a proprie mani ed esibita in cartaceo, precisando che dott. CP_3 avrebbe già fatto una stima dell'azienda ma non esservi “attestazione in quanto ad agosto è stato difficile trovare un attestatore”, nonché mancare “il certificato dei debiti tributari chiesto con pec in data 3 settembre”.
Invocando l'art. 7 CCII e la necessità di privilegiare soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale, ha chiesto rinviarsi l'udienza per poter depositare “anche l'attestazione”. Ha osservato di non aver richiesto le misure protettive in quanto “ è l'unico creditore”. A CP_2 domanda del giudice in ordine al fatto che nell'atto esibito si indica la richiesta di misure protettive, non menzionate in udienza, l'avv. Cochis ha precisato di non chiedere le misure protettive e di chiedere “un PRO e 56,57, con transazione fiscale”. A domanda del giudice circa la discrepanza di tale dichiarazione con l'indicazione nel documento esibito di voler
3 proporre un concordato preventivo, ha precisato che la domanda sarebbe stata chiarita nell'atto da depositare entro quella giornata.
Il dott. a dichiarato di non essere contrario ad un rinvio di udienza, pur riscontrando Pt_2 la carenza del piano, dovendosi verificare se sia possibile considerare quale integrazione l'eventuale attestazione, e in subordine ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'esito, il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la società a ottenuto e fruito integralmente del Controparte_1 termine assegnatole ex art. 44 co 1 CCII, scaduto il 20.9.2025 (procedimento unitario 284 sub 1 /2025) Con maggiore dettaglio, la odierna convenuta in data 13 maggio 2025, ha depositato ricorso intitolato “ricorso ex art. 44, comma primo D. Lgs. n. 14 del 12.01.2019” con cui, senza richiedere la concessione di misure protettive, ha richiesto di:
“Fissare il termine ai sensi delle disposizioni del C.C.I.I. per depositare la domanda di omologazione del piano di risanamento e ristrutturazione di cui agli artt. 56, 57 e 64-bis
C.C.I.I., con integrazione della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 C.C.I.I., l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità con i prescritti documenti a supporto, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del piano di risanamento”.
Con decreto 3.6.2025 il Tribunale ha fissato il termine ex art. 44 co 1 lett. a) CCII in sessanta giorni, con decorrenza dall'iscrizione del decreto nel registro delle imprese (iscrizione che risulta effettuata il 4.6.2025 e dunque con scadenza dei 60 giorni il 4.8.2025), nonché nominato quale Commissario il dott. , assegnato termine per il versamento di Persona_2 fondo spese ed indicato i termini del deposito delle informative periodiche.
Il 19.7.2025, prima della scadenza del termine sopra indicato, la società ha chiesto la proroga del termine “con nuova scadenza da fissarsi al 20 settembre 2025”, allegando di aver medio tempore conferito incarico per la redazione di perizia valutativa del ramo d'azienda al dott. , di aver verificato i crediti verso clienti (in gran parte azzerati CP_3
o svalutati), di aver effettuato il “monitoraggio delle uniche operazioni residue di natura essenziale” e di necessitare di ulteriore tempo per procedere ad integrazioni e modifiche al piano per soddisfare le richieste dei creditori.
4 Il Commissario, con parere del 22.7.2025, si è espresso favorevolmente rispetto alla proroga, dando atto dell'avvenuto versamento del fondo spese, del deposito delle relazioni informative da parte della società ricorrente, dell'assenza di richiesta di misure protettive e di non essere a conoscenza della presentazione di domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Tribunale, Sezione Feriale, ha accolto l'istanza di proroga in conformità alla richiesta della ricorrente, stabilendo così il termine ultimo per il deposito di uno degli strumenti prospettati con il ricorso ex art. 44 co 1 CCII al 20.9.2025, rilevando che tale termine non supera il massimo di 120 giorni dall'iscrizione del decreto di fissazione termine nel registro imprese
(avvenuta il 4.6.2025).
Entro la data indicata non è stata depositata alcuna domanda di risoluzione della crisi o dell'insolvenza e il sub procedimento n. 1 dovrà essere dichiarato estinto.
Quanto al subprocedimento n. 2, relativo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale richiesta dalla Procura, ritiene il Collegio che entro il termine di decadenza previsto dall'art. 40 co 10 CCII non sia stata proposta alcuna valida domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
L'art. 40 co 10 CCII prevede che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche
d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo
17, comma 8”.
Nella fattispecie in esame, dal fascicolo telematico la proposta di risoluzione della crisi menzionata dalla debitrice in udienza e di cui ha riservato il deposito in quella stessa giornata anche se priva di attestazione, non risulta essere stata effettivamente depositata. Occorre aggiungere che, anche qualora fosse stata depositata una domanda di omologa di
5 concordato preventivo (così parerebbe potersi ipotizzare quanto al contenuto della prospettata risoluzione della insolvenza, il cui contenuto tuttavia non è chiaro, in quanto in udienza la difesa ha menzionato Pro e accordi di ristrutturazione del debito ed esibito un documento cartaceo riferito ad un concordato preventivo, precisando che la domanda sarebbe stata chiarita con il deposito in quella stessa data -mai avvenuto-) sarebbe stata dichiaratamente priva di attestazione.
L'art 47 co 4 CCII prevede la possibilità per il tribunale di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per “apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. Ritiene il tribunale che il termine per integrazioni possa essere concesso a condizione che ci sia una domanda che presenta gli elementi minimi necessari, che nella fattispecie (concordato preventivo) consistono nella proposta, nel piano e nella relazione del professionista del “professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare
l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere
a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale” (art. 87 co 3 CCII). Nel caso in esame non risulta depositata alcuna domanda: la proposta di piano di risanamento esibita a verbale di udienza ma mai depositata non può essere riconosciuta come domanda perché difetta degli elementi minimi essenziali, tra cui per stessa ammissione del debitore l'attestazione.
Con riferimento all'art. 7 co 2 CCII, citato dalla debitrice per chiedere dichiararsi l'improcedibilità o il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale, occorre osservare che tale norma prevede quale principio processuale la necessità, in caso di proposizione di più domande, che il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e nella proposta siano indicate espressamente la convenienza per i creditori o in caso di concordato in continuità le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori.
E' dunque certamente vero che le domande di risoluzione della crisi o insolvenza tramite strumenti alternativi devono essere esaminate prima della domanda di apertura della liquidazione ma nella fattispecie, come si è detto, non c'è alcuna domanda di risoluzione della crisi o insolvenza che possa essere decisa, non avendo la società provveduto al deposito di
6 una domanda con le caratteristiche richieste dalla legge entro il termine decadenziale di cui all'art. 40 co 10 CCII.
Dunque, non potendosi ritenere validamente proposta alcuna domanda di concordato preventivo entro il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 40 co 10 CCII, non può disporsi il rinvio di udienza chiesto da e deve esaminarsi la domanda volta CP_1 ad ottenere la apertura della liquidazione giudiziale, di cui si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento in quanto:
- la Procura ricorrente è legittimata ad agire ex art. 38 CCII;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a Orbassano (TO), 10043, strada Piossasco 70/12 (visura del
17.9.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e si è costituita tramite il proprio difensore, dando rappresentazione delle circostanze sopra riportate e formulando le conclusioni sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa
(società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale l'autotrasporto di merci per conto terzi) e la mancata prova da parte della del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi, peraltro, che l'ammontare dei debiti risultanti dall'informativa sopra citata, superiore ad un milione di euro, induce CP_2 ad escludere che la convenuta sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
non ha contestato il proprio stato di insolvenza che comunque appare provato CP_4 dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il debito erariale di rilevantissimo ammontare indicato dalla informativa trasmessa da e sopra citata, che riporta carichi CP_2 iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 1.192.339,48; il mancato deposito del bilancio 2024, che non risulta dalla visura camerale 17.9.2025; il contratto di
7 affitto d'azienda al canone di euro 1.000 mensili, con previsione per la locataria di “esercitare un'opzione di riscatto e acquisire i beni e servizi locati per un importo complessivo di
14.000,00 euro” (doc.
2 -art.
3.2 e 3.3); dal bilancio per l'anno 2024, depositato come documento 20, pur se privo di approvazione e non risultante dalla visura camerale, emerge uno sbilanciamento tra attivo e passivo di oltre 1.4 milioni di euro;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di
. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. e Controparte_1
P. VA ), con sede in Orbassano (TO), 10043, strada Piossasco 70/12; P.IVA_1
nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , già commissario, che alla luce dell'organizzazione Persona_2 dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8 ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27 gennaio 2026 alle ore 15.15 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso 13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al
9 destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 2.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 284-2/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla
presso il Tribunale di Torino, in persona del Sostituto Parte_1
Procuratore dott. Parte_2
- RICORRENTE-
nei confronti di
(c.f. e P. VA ), con sede in Orbassano (TO), 10043, Controparte_1 P.IVA_1 strada Piossasco 70/12, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cochis
- CONVENUTA–
*** Con ricorso depositato il 4 settembre 2025 la presso il Tribunale di Parte_1
Torino ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(c.f. e P. VA ), con sede in Orbassano (TO), 10043, strada Piossasco
[...] P.IVA_1
70/12. In tale atto la Procura ha sostenuto l'urgenza della pronuncia, chiedendo l'abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 41, c. 3, C.C.I.I. e tra il resto evidenziando quale ragione di urgenza quanto segue:
-“dalle indagini svolte e concluse nell'ambito del procedimento penale 25220/2024, incardinato presso quest'Ufficio, è emerso che quale Persona_1 amministratore unico della ALL TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA3, in concorso con altro soggetto, ha distratto l'azienda e altre risorse dal patrimonio sociale della predetta a beneficio della (cfr. avviso ex art. 415 bis c.p.p. – all. 8); Controparte_1
- dalla lettura della 3ª relazione informativa depositata nella procedura concorsuale R.G. n.
284-1/2025, si rileva che è in corso la valutazione del ramo d'azienda concesso in affitto dalla alla “per consentire di formulare una Controparte_1 Parte_3 proposta d'acquisto; tale valore è in via di definizione e rappresenterà la base per la proposta d'acquisto e il Piano di Concordato da definire (cfr. all. 9)”.
Con decreto 4.9.2025 il giudice designato quale relatore e delegato per l'eventuale abbreviazione dei termini ha fissato udienza al 26.9.2025 e, viste le ragioni indicate nel ricorso, ha abbreviato il termine di cui all'art. 41 co 2 CCII ,disponendo che la notifica alla convenuta debba avvenire entro il termine di sette giorni prima dell'udienza ed assegnato alla resistente termine sino a tre giorni prima della predetta udienza per la presentazione di memorie e documentazione.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 18.9.2025 ed CP_2 inserita nel fascicolo telematico il 23.9.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 1.192.339,48, di cui euro 1.005.305,61 a titolo di
“importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 187.033,87 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
La società convenuta si è costituita depositando una memoria il 15.9.2025, con cui ha dato atto di aver ottenuto la proroga del termine già assegnatole ex art. 44 co 1 CCII per il deposito di uno strumento di risoluzione della crisi (Rg proc un 284 sub 1 /2025), con scadenza del termine ultimo il 20.9.2025. Ciò premesso, ha chiesto respingersi la domanda di apertura
2 della liquidazione giudiziale o comunque dichiararne l'improcedibilità, dovendosi dare prevalenza alle procedure di risoluzione della crisi o insolvenza alternative come previsto dall'art. 7 co 2 CCII e dall'art. 49 CCII che prevede l'apertura della liquidazione giudiziale una volta “definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte”.
Occorre evidenziare che entro il 20.9.2025 (termine come si è detto stabilito ex art. 44 co 1
CCII) on ha depositato nel sub procedimento 1 alcuna domanda. Controparte_1
All'udienza del 26.9.2025 sono comparsi per la Procura della Repubblica il dott.
[...] per la parte convenuta l'avv. Roberto Cochis e il legale rappresentante della società Pt_2
nonchè il Commissario giudiziale Controparte_1 Persona_1 nominato nel procedimento di concessione termine ex art. 44 co 1 CCII dott. . Persona_2
La difesa della convenuta ha dichiarato che il piano di risanamento è pronto e manca solo l'attestazione. Sono stati discusse inoltre alcune circostanze fattuali, in quanto la difesa di ha affermato di aver comprato circa 40/50 mezzi e che fanno parte dell'affitto di CP_1 azienda alla Il dott. ha osservato che da libro cespiti ne risultano circa Parte_3 Per_2 una trentina ed ha illustrato gli incontri e le interlocuzioni avute con , che CP_1 prevedevano tra il resto la necessità di periziare il valore dell'azienda.
A domanda del dott. a difesa della debitrice ha precisato di ipotizzare una cessione Pt_2 di azienda e il dott. ha precisato anche che sono stati ipotizzati anche circa 750.000 Per_2 euro di finanza esterna da Parte_3
La difesa di ha riservato di depositare in giornata la proposta di risanamento CP_1 definita come già a proprie mani ed esibita in cartaceo, precisando che dott. CP_3 avrebbe già fatto una stima dell'azienda ma non esservi “attestazione in quanto ad agosto è stato difficile trovare un attestatore”, nonché mancare “il certificato dei debiti tributari chiesto con pec in data 3 settembre”.
Invocando l'art. 7 CCII e la necessità di privilegiare soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale, ha chiesto rinviarsi l'udienza per poter depositare “anche l'attestazione”. Ha osservato di non aver richiesto le misure protettive in quanto “ è l'unico creditore”. A CP_2 domanda del giudice in ordine al fatto che nell'atto esibito si indica la richiesta di misure protettive, non menzionate in udienza, l'avv. Cochis ha precisato di non chiedere le misure protettive e di chiedere “un PRO e 56,57, con transazione fiscale”. A domanda del giudice circa la discrepanza di tale dichiarazione con l'indicazione nel documento esibito di voler
3 proporre un concordato preventivo, ha precisato che la domanda sarebbe stata chiarita nell'atto da depositare entro quella giornata.
Il dott. a dichiarato di non essere contrario ad un rinvio di udienza, pur riscontrando Pt_2 la carenza del piano, dovendosi verificare se sia possibile considerare quale integrazione l'eventuale attestazione, e in subordine ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'esito, il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la società a ottenuto e fruito integralmente del Controparte_1 termine assegnatole ex art. 44 co 1 CCII, scaduto il 20.9.2025 (procedimento unitario 284 sub 1 /2025) Con maggiore dettaglio, la odierna convenuta in data 13 maggio 2025, ha depositato ricorso intitolato “ricorso ex art. 44, comma primo D. Lgs. n. 14 del 12.01.2019” con cui, senza richiedere la concessione di misure protettive, ha richiesto di:
“Fissare il termine ai sensi delle disposizioni del C.C.I.I. per depositare la domanda di omologazione del piano di risanamento e ristrutturazione di cui agli artt. 56, 57 e 64-bis
C.C.I.I., con integrazione della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 C.C.I.I., l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità con i prescritti documenti a supporto, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del piano di risanamento”.
Con decreto 3.6.2025 il Tribunale ha fissato il termine ex art. 44 co 1 lett. a) CCII in sessanta giorni, con decorrenza dall'iscrizione del decreto nel registro delle imprese (iscrizione che risulta effettuata il 4.6.2025 e dunque con scadenza dei 60 giorni il 4.8.2025), nonché nominato quale Commissario il dott. , assegnato termine per il versamento di Persona_2 fondo spese ed indicato i termini del deposito delle informative periodiche.
Il 19.7.2025, prima della scadenza del termine sopra indicato, la società ha chiesto la proroga del termine “con nuova scadenza da fissarsi al 20 settembre 2025”, allegando di aver medio tempore conferito incarico per la redazione di perizia valutativa del ramo d'azienda al dott. , di aver verificato i crediti verso clienti (in gran parte azzerati CP_3
o svalutati), di aver effettuato il “monitoraggio delle uniche operazioni residue di natura essenziale” e di necessitare di ulteriore tempo per procedere ad integrazioni e modifiche al piano per soddisfare le richieste dei creditori.
4 Il Commissario, con parere del 22.7.2025, si è espresso favorevolmente rispetto alla proroga, dando atto dell'avvenuto versamento del fondo spese, del deposito delle relazioni informative da parte della società ricorrente, dell'assenza di richiesta di misure protettive e di non essere a conoscenza della presentazione di domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Tribunale, Sezione Feriale, ha accolto l'istanza di proroga in conformità alla richiesta della ricorrente, stabilendo così il termine ultimo per il deposito di uno degli strumenti prospettati con il ricorso ex art. 44 co 1 CCII al 20.9.2025, rilevando che tale termine non supera il massimo di 120 giorni dall'iscrizione del decreto di fissazione termine nel registro imprese
(avvenuta il 4.6.2025).
Entro la data indicata non è stata depositata alcuna domanda di risoluzione della crisi o dell'insolvenza e il sub procedimento n. 1 dovrà essere dichiarato estinto.
Quanto al subprocedimento n. 2, relativo alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale richiesta dalla Procura, ritiene il Collegio che entro il termine di decadenza previsto dall'art. 40 co 10 CCII non sia stata proposta alcuna valida domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
L'art. 40 co 10 CCII prevede che “Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche
d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo
17, comma 8”.
Nella fattispecie in esame, dal fascicolo telematico la proposta di risoluzione della crisi menzionata dalla debitrice in udienza e di cui ha riservato il deposito in quella stessa giornata anche se priva di attestazione, non risulta essere stata effettivamente depositata. Occorre aggiungere che, anche qualora fosse stata depositata una domanda di omologa di
5 concordato preventivo (così parerebbe potersi ipotizzare quanto al contenuto della prospettata risoluzione della insolvenza, il cui contenuto tuttavia non è chiaro, in quanto in udienza la difesa ha menzionato Pro e accordi di ristrutturazione del debito ed esibito un documento cartaceo riferito ad un concordato preventivo, precisando che la domanda sarebbe stata chiarita con il deposito in quella stessa data -mai avvenuto-) sarebbe stata dichiaratamente priva di attestazione.
L'art 47 co 4 CCII prevede la possibilità per il tribunale di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per “apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. Ritiene il tribunale che il termine per integrazioni possa essere concesso a condizione che ci sia una domanda che presenta gli elementi minimi necessari, che nella fattispecie (concordato preventivo) consistono nella proposta, nel piano e nella relazione del professionista del “professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare
l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere
a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale” (art. 87 co 3 CCII). Nel caso in esame non risulta depositata alcuna domanda: la proposta di piano di risanamento esibita a verbale di udienza ma mai depositata non può essere riconosciuta come domanda perché difetta degli elementi minimi essenziali, tra cui per stessa ammissione del debitore l'attestazione.
Con riferimento all'art. 7 co 2 CCII, citato dalla debitrice per chiedere dichiararsi l'improcedibilità o il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale, occorre osservare che tale norma prevede quale principio processuale la necessità, in caso di proposizione di più domande, che il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione, a condizione che la domanda non sia manifestamente inammissibile, il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e nella proposta siano indicate espressamente la convenienza per i creditori o in caso di concordato in continuità le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori.
E' dunque certamente vero che le domande di risoluzione della crisi o insolvenza tramite strumenti alternativi devono essere esaminate prima della domanda di apertura della liquidazione ma nella fattispecie, come si è detto, non c'è alcuna domanda di risoluzione della crisi o insolvenza che possa essere decisa, non avendo la società provveduto al deposito di
6 una domanda con le caratteristiche richieste dalla legge entro il termine decadenziale di cui all'art. 40 co 10 CCII.
Dunque, non potendosi ritenere validamente proposta alcuna domanda di concordato preventivo entro il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 40 co 10 CCII, non può disporsi il rinvio di udienza chiesto da e deve esaminarsi la domanda volta CP_1 ad ottenere la apertura della liquidazione giudiziale, di cui si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento in quanto:
- la Procura ricorrente è legittimata ad agire ex art. 38 CCII;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a Orbassano (TO), 10043, strada Piossasco 70/12 (visura del
17.9.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e si è costituita tramite il proprio difensore, dando rappresentazione delle circostanze sopra riportate e formulando le conclusioni sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa
(società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale l'autotrasporto di merci per conto terzi) e la mancata prova da parte della del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi, peraltro, che l'ammontare dei debiti risultanti dall'informativa sopra citata, superiore ad un milione di euro, induce CP_2 ad escludere che la convenuta sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
non ha contestato il proprio stato di insolvenza che comunque appare provato CP_4 dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il debito erariale di rilevantissimo ammontare indicato dalla informativa trasmessa da e sopra citata, che riporta carichi CP_2 iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 1.192.339,48; il mancato deposito del bilancio 2024, che non risulta dalla visura camerale 17.9.2025; il contratto di
7 affitto d'azienda al canone di euro 1.000 mensili, con previsione per la locataria di “esercitare un'opzione di riscatto e acquisire i beni e servizi locati per un importo complessivo di
14.000,00 euro” (doc.
2 -art.
3.2 e 3.3); dal bilancio per l'anno 2024, depositato come documento 20, pur se privo di approvazione e non risultante dalla visura camerale, emerge uno sbilanciamento tra attivo e passivo di oltre 1.4 milioni di euro;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito di
. CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. e Controparte_1
P. VA ), con sede in Orbassano (TO), 10043, strada Piossasco 70/12; P.IVA_1
nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , già commissario, che alla luce dell'organizzazione Persona_2 dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8 ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27 gennaio 2026 alle ore 15.15 nell'aula 12510 del Tribunale (piano primo, ingresso 13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al
9 destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 2.10.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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