Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino,
all'udienza del 15/05/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6991/2024 r.g. proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dgli Avv.ti Giuseppe Pizzutelli e
Emanuela Celli, domiciliatari, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
-parte opponente/attrice-
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Masotti,
domiciliatario, in virtù di procura in atti
-parte opposta/convenuta-
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale del 15/05/2025.
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MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €19.591,20 (oltre agli accessori), vantato dalla soc. verso Controparte_1
la soc. quale corrispettivo per la fornitura Parte_1
di materiale tipografico, portato dalla fattura n. 1357,
emessa in data 28/12/2022 e rimasta insoluta.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1052 del 22-24/04/2024), Parte_1
debitrice ingiunta, ha spiegato opposizione ex art.
[...]
645 c.p.c., eccependo l'inadempimento della creditrice opposta in ragione dei vizi e dei difetti riscontrati nella merce venduta. Ha pertanto concluso, previa compensazione integrale tra il credito ingiunto e l'importo corrispondente alla richiesta riduzione del prezzo, per la revoca del decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di lite
(atto di citazione notificato in data 16/6/2024).
I.2.- La creditrice opposta Controparte_1
costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, insistendo nella propria pretesa creditoria e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite (comparsa depositata il 10/10/2024).
I.3.- Dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto
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ingiuntivo e rigettata la richiesta di consulenza tecnica avanzata da parte opponente nell'atto introduttivo, in quanto meramente esplorativa (ord. 09/01/2025), la causa, in assenza di ulteriore attività istruttoria (nessuna delle parti ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.), è
pervenuta all'udienza del 15/5/2025, nella quale, sulle conclusioni precisate come a verbale, viene discussa oralmente e decisa, con differimento del deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
II.- Secondo pacifici principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe in primis al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, la dimostrazione dell'an e del quantum della sua pretesa di pagamento.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che, a fronte della totale inerzia probatoria della opponente, la creditrice opposta ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, producendo,
in aggiunta alla fattura (notoriamente priva di valore probatorio nella sede della cognizione piena);
- la scrittura privata del 12/10/2023 (cfr. produzione documentale della creditrice opposta), con la quale la espressamente si riconosceva debitrice Parte_1
del corrispettivo di € 22.591,20 per la fornitura della merce di cui alla fattura in oggetto (cfr. punto n. 1
e 2 “ è debitore nei confronti di Parte_1
per la somma di € 22.591,20 Controparte_1
(ventiduemilacinquecentonovantunoeuro/20) relativa
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alla fattura numero 1357 del 2022 per la fornitura di
materiale grafico;
riconosce in toto Parte_1
la debitoria in essere, ovvero € 22.591,20, ma al fine
di evitare l'alea del giudizio, intende pagare a saldo
e stralcio nei termini che qui di seguito si
riportano”); a tale scrittura ricognitiva/transattiva,
non disconosciuta dalla opponente, era pure apposta la clausola che in caso di mancato tempestivo adempimento del concordato pagamento di € 15.000,00, a saldo e stralcio della originaria debitoria, la transazione si sarebbe risolta di diritto e la Controparte_1
avrebbe potuto agire per l'intero proprio credito;
- gli scambi epistolari con il difensore dell'opponente,
successivi all'inadempimento della transazione,
nell'ambito dei quali lungi dal Parte_1
muovere contestazioni in merito a vizi della merce fornita, formulava un nuova proposta transattiva,
versando un acconto di € 3000,00 ed obbligandosi al pagamento di € 15.000,00 entro il 31/01/2024, senza tuttavia dare esecuzione all'impegno assunto (cfr.
produzione documentale della creditrice opposta.
Di contro, la debitrice opponente, oltre a non aver contestato l'esistenza, la validità e l'efficacia della scrittura privata sopra menzionata né allegato eventuali pagamenti estintivi del credito così come riquantificato negli accordi transattivi, si è limitata, nell'atto introduttivo, ad eccepire genericamente l'inadempimento
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della creditrice, senza tuttavia fornire alcun riscontro probatorio in ordine ai – mai contestati - vizi dei prodotti forniti.
Tale quadro probatorio, già oggetto di apprezzamento sommario svolto in funzione della concessione della provvisoria esecuzione, ha trovato piena conferma nel seguito del giudizio, in cui, a fronte della prova documentale della fonte negoziale del credito e dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento assunte dalla quest'ultima è rimasta totalmente Parte_1
inerte, omettendo sia di depositare le memorie ex art. 171
ter c.p.c., sia di comparire tanto alla prima udienza, quanto alla successiva di conclusioni e discussione orale, così da lasciare privo di assolvimento l'onere, su di lei gravante,
di dimostrare i pretesi fatti estintivi/modificativi del credito ex adverso azionato.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai minimi di tariffa tenendo conto della natura della causa e della modestissima difficoltà delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria:
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Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_2
Studio 919,00 -50% 459,50
Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Istruttoria // // //
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
TOTALE 1.698,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16/6/2024,
da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., nei confronti di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo impugnato;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in €1.698,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15% compensi), IVA e CPA come per legge.
Bari, 30/05/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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