TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 447/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 447/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonino Guaiana e
Francesco Camerotto ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo, sito in Trieste, alla via Dante n. 7;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 27.03.2025, il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/02/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 06.08.1995 a Potenza, nel
[...] corso del quale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1 hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1 R.G. 447/2025 V.G.
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
si precisa che la moglie sig.ra ha già trasferito il proprio domicilio in via Parte_2
Aquileia n. 4 – Monfalcone (GO) – in cui trasferirà anche la propria residenza anagrafica;
2) Nessun assegno di mantenimento viene previsto reciprocamente tra i coniugi stante la loro indipendenza economica;
3) Il marito sig. continuerà a vivere ed a risiedere nella già Parte_1 casa coniugale sita in via 5 Giugno n.
6 - Turriaco (GO) (doc. 2). In merito alla mobilia ed agli arredi della casa coniugale gli stessi rimarranno nella piena proprietà del sig.
ad eccezione dei beni personali della moglie sig.ra Parte_1
che li asporterà entro 30 giorni dal deposito del presente Parte_2 ricorso.
4) A regolazione e definizione di ogni rapporto economico tra le parti derivante dalla separazione in oggetto, la sig.ra trasferisce in piena proprietà a Parte_2 titolo gratuito la propria quota pari a 1/2 della casa coniugale sita in via 5 Giugno n. 6 –
Turriaco (GO) - costituita da appartamento con relativa autorimessa entrambe site al piano terra, al sig. , autorizzando quest'ultimo, dalla data di Parte_1 emissione della sentenza di omologa, ad intavolare ed accatastare a suo nome detto immobile come di seguito descritto ed a conseguire la relativa voltura catastale.
L'immobile oggetto del detto trasferimento così risulta: catastalmente censito all'Ufficio del Territorio di Gorizia - Catasto Fabbricati – Comune Turriaco – doc. 3 -: -
Sez.. Urb. A, Foglio 9, Particella 348/2, Subalterno 4, Rendita 271,14, Categoria A/3,
Classe 2, Consistenza 5 vani;
appartamento al piano terra di viale Antonio Gramsci n. 1 ora via 5 Giugno n.6;
- Sez.. Urb. A, Foglio 9, Particella 348/2, Subalterno 8, Rendita 19,21, Categoria C/6,
Classe 1, Consistenza 12 mq;
autorimessa al piano terra di viale Antonio Gramsci n. 1 ora via 5 Giugno n.6; e come di seguito all' - doc. 4 -: Parte_3
- P.T. 2232 c.t. 1 di Turriaco;
E.I. sub 4 su p.c.e. 348/2 con 189/1000 p.i. del c.t. 5 in
P.T. 83; - P.T. 2236 c.t. 1 di Turriaco;
E.I. sub 8 su p.c.e. 348/2 con 23/1000 p.i. del c.t.
5 in P.T. 83.
- La sig.ra garantisce di essere legittima proprietaria della sua Parte_2 quota indivisa pari a 1/2 dell'immobile oggetto del presente trasferimento e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni ipoteca legale ed esonera il competente
Ufficio Catastale e Tavolare da ogni responsabilità al riguardo.
- La sig.ra garantisce la libertà della propria quota di proprietà Parte_2 del bene immobile sopra indicato da ipoteche, pesi e vincoli di qualsiasi genere ad
2 R.G. 447/2025 V.G.
eccezione dell'ipoteca derivante dal mutuo fondiario iscritto sub G.N. 7684/2010
di Monfalcone;
Parte_3
- I sig.ri e prendono atto che il Parte_1 Parte_2 presente trasferimento a titolo gratuito gode della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale, In.V.IM, ex art. 19 della Legge n. 74/1987, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della Corte Costituzionale (sent. n. 154 del 15.05.1999), precisando altresì che la causa del trasferimento immobiliare in oggetto viene individuata nella risoluzione delle controversie tutte sorte con la crisi coniugale e risolte con la presente separazione personale.
- I sig.ri e dichiarano ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 29, comma 1 bis, Legge n. 52 anno 1985, integrato e modificato dall'art. 19 del
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con L. 122/2010, che i dati di identificazione catastale come sopra riportati relativi all'unità immobiliare in vicenda - princ. 348/2 sub
4 e sub 8 – sono raffigurati nelle planimetrie depositate in Catasto che le parti dichiarano di avere approvato e visionato e che si allegano debitamente sottoscritte dalle parti al presente atto (doc. 5).
La parte cedente dichiara e la parte acquirente Parte_2 [...]
ne prende atto e conferma, che i dati catastali e le planimetrie delle Parte_1 unità immobiliari in vicenda - princ. 348/2 sub 4 e sub 8 – sono conformi allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo delle relative rendite catastali ai sensi della normativa vigente. - Ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali, se dovute, previste dal D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 e successive proroghe e modifiche i sig. e Parte_2 Parte_1 dichiarano in merito unità immobiliari in vicenda - princ. 348/2 sub 4 e sub 8 –: che il passaggio di proprietà avviene tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
che l'immobile in questione è una casa di civile abitazione e che anche le relative pertinenze non hanno caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al D.L. 2 agosto
1969 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 218 del 27 agosto 1969; che l'immobile in questione verrà destinato ad abitazione.
- Il trasferimento di cui sopra è pattuito a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente l'immobile si trova ben noto al sig. con ogni Parte_1 diritto, azione, ragione, uso e servitù apparente e non, pertinenza ed accessione e con tutti i vincoli convenzionali e legali nascenti dal condominio.
- La sig.ra dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa Parte_2 parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto e costituita dall'appartamento
3 R.G. 447/2025 V.G.
autorimessa sito in viale Antonio Gramsci n. 1 ora in via 5 Giugno n. 6 è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967;
- I coniugi dichiarano altresì che i beni immobili oggetto del presente trasferimento non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dall'art. 41 della
Legge 17.08.1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della Legge 06.08.1967 n. 765 e non sono state eseguite opere abusive;
- I coniugi danno atto di aver provveduto al pagamento di ogni tassa o imposta sulla consistenza immobiliare oggetto del presente trasferimento maturata alla data odierna, come pure dichiarano di aver saldato tutte le spese condominiali maturate alla data odierna.
- Eventuali spese e tasse conseguenti ed inerenti al presente trasferimento immobiliare sono e saranno comunque ad esclusivo carico del sig. ; Parte_1
- I sig.ri e convengono di escludere Parte_2 Parte_1 la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare in oggetto alla vigente normativa in materia di sicurezza, ad eccezione della relativa attestazione di prestazione energetica (APE) redatta da tecnico abilitato (doc. 6);
- Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
- Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale di Gorizia si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale in oggetto. - In ipotesi di impossibilità d'iscrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario e nel registro tavolare per qualsiasi motivo o ragione, le parti si impegnano e si obbligano a riprodurre il medesimo trasferimento immobiliare avanti a
Notaio, restando inteso che gli oneri relativi agli atti saranno a carico del sig.
[...]
e della sig.ra per pari quota. Parte_1 Parte_2
5) In relazione al mutuo fondiario iscritto sub G.N. 7684/2010 di Parte_3
Monfalcone il sig. si obbliga a pagarne le relative rate fino Parte_1 alla sua scadenza senza alcun diritto di regresso nei confronti della sig.ra Parte_2
[...]
6) I sig.ri e , fermo quanto sopra Parte_1 Parte_2 pattuito, dichiarano di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente.
Ciò posto, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 27.03.2025, dinanzi al
Giudice relatore, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la
4 R.G. 447/2025 V.G.
volontà di separarsi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
Ad integrazione dei predetti patti, le parti hanno, inoltre, dato atto, sotto la loro personale responsabilità, di aver verificato la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini del trasferimento, esonerando il cancelliere (nel caso di specie il funzionario giudiziario addetto all'Ufficio del Processo) da ogni responsabilità e da ogni successivo adempimento.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrate all'udienza del 27.03.2025;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari per gli incombenti di legge (atto n. 26, parte 2, S. B, reg. Atti Matrimonio anno 1995 del Comune di Ronchi dei Legionari);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 447/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonino Guaiana e
Francesco Camerotto ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo, sito in Trieste, alla via Dante n. 7;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 27.03.2025, il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/02/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 06.08.1995 a Potenza, nel
[...] corso del quale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1 hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1 R.G. 447/2025 V.G.
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
si precisa che la moglie sig.ra ha già trasferito il proprio domicilio in via Parte_2
Aquileia n. 4 – Monfalcone (GO) – in cui trasferirà anche la propria residenza anagrafica;
2) Nessun assegno di mantenimento viene previsto reciprocamente tra i coniugi stante la loro indipendenza economica;
3) Il marito sig. continuerà a vivere ed a risiedere nella già Parte_1 casa coniugale sita in via 5 Giugno n.
6 - Turriaco (GO) (doc. 2). In merito alla mobilia ed agli arredi della casa coniugale gli stessi rimarranno nella piena proprietà del sig.
ad eccezione dei beni personali della moglie sig.ra Parte_1
che li asporterà entro 30 giorni dal deposito del presente Parte_2 ricorso.
4) A regolazione e definizione di ogni rapporto economico tra le parti derivante dalla separazione in oggetto, la sig.ra trasferisce in piena proprietà a Parte_2 titolo gratuito la propria quota pari a 1/2 della casa coniugale sita in via 5 Giugno n. 6 –
Turriaco (GO) - costituita da appartamento con relativa autorimessa entrambe site al piano terra, al sig. , autorizzando quest'ultimo, dalla data di Parte_1 emissione della sentenza di omologa, ad intavolare ed accatastare a suo nome detto immobile come di seguito descritto ed a conseguire la relativa voltura catastale.
L'immobile oggetto del detto trasferimento così risulta: catastalmente censito all'Ufficio del Territorio di Gorizia - Catasto Fabbricati – Comune Turriaco – doc. 3 -: -
Sez.. Urb. A, Foglio 9, Particella 348/2, Subalterno 4, Rendita 271,14, Categoria A/3,
Classe 2, Consistenza 5 vani;
appartamento al piano terra di viale Antonio Gramsci n. 1 ora via 5 Giugno n.6;
- Sez.. Urb. A, Foglio 9, Particella 348/2, Subalterno 8, Rendita 19,21, Categoria C/6,
Classe 1, Consistenza 12 mq;
autorimessa al piano terra di viale Antonio Gramsci n. 1 ora via 5 Giugno n.6; e come di seguito all' - doc. 4 -: Parte_3
- P.T. 2232 c.t. 1 di Turriaco;
E.I. sub 4 su p.c.e. 348/2 con 189/1000 p.i. del c.t. 5 in
P.T. 83; - P.T. 2236 c.t. 1 di Turriaco;
E.I. sub 8 su p.c.e. 348/2 con 23/1000 p.i. del c.t.
5 in P.T. 83.
- La sig.ra garantisce di essere legittima proprietaria della sua Parte_2 quota indivisa pari a 1/2 dell'immobile oggetto del presente trasferimento e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni ipoteca legale ed esonera il competente
Ufficio Catastale e Tavolare da ogni responsabilità al riguardo.
- La sig.ra garantisce la libertà della propria quota di proprietà Parte_2 del bene immobile sopra indicato da ipoteche, pesi e vincoli di qualsiasi genere ad
2 R.G. 447/2025 V.G.
eccezione dell'ipoteca derivante dal mutuo fondiario iscritto sub G.N. 7684/2010
di Monfalcone;
Parte_3
- I sig.ri e prendono atto che il Parte_1 Parte_2 presente trasferimento a titolo gratuito gode della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale, In.V.IM, ex art. 19 della Legge n. 74/1987, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della Corte Costituzionale (sent. n. 154 del 15.05.1999), precisando altresì che la causa del trasferimento immobiliare in oggetto viene individuata nella risoluzione delle controversie tutte sorte con la crisi coniugale e risolte con la presente separazione personale.
- I sig.ri e dichiarano ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 29, comma 1 bis, Legge n. 52 anno 1985, integrato e modificato dall'art. 19 del
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con L. 122/2010, che i dati di identificazione catastale come sopra riportati relativi all'unità immobiliare in vicenda - princ. 348/2 sub
4 e sub 8 – sono raffigurati nelle planimetrie depositate in Catasto che le parti dichiarano di avere approvato e visionato e che si allegano debitamente sottoscritte dalle parti al presente atto (doc. 5).
La parte cedente dichiara e la parte acquirente Parte_2 [...]
ne prende atto e conferma, che i dati catastali e le planimetrie delle Parte_1 unità immobiliari in vicenda - princ. 348/2 sub 4 e sub 8 – sono conformi allo stato di fatto ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo delle relative rendite catastali ai sensi della normativa vigente. - Ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali, se dovute, previste dal D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 e successive proroghe e modifiche i sig. e Parte_2 Parte_1 dichiarano in merito unità immobiliari in vicenda - princ. 348/2 sub 4 e sub 8 –: che il passaggio di proprietà avviene tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
che l'immobile in questione è una casa di civile abitazione e che anche le relative pertinenze non hanno caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al D.L. 2 agosto
1969 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 218 del 27 agosto 1969; che l'immobile in questione verrà destinato ad abitazione.
- Il trasferimento di cui sopra è pattuito a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente l'immobile si trova ben noto al sig. con ogni Parte_1 diritto, azione, ragione, uso e servitù apparente e non, pertinenza ed accessione e con tutti i vincoli convenzionali e legali nascenti dal condominio.
- La sig.ra dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa Parte_2 parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto e costituita dall'appartamento
3 R.G. 447/2025 V.G.
autorimessa sito in viale Antonio Gramsci n. 1 ora in via 5 Giugno n. 6 è stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967;
- I coniugi dichiarano altresì che i beni immobili oggetto del presente trasferimento non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dall'art. 41 della
Legge 17.08.1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della Legge 06.08.1967 n. 765 e non sono state eseguite opere abusive;
- I coniugi danno atto di aver provveduto al pagamento di ogni tassa o imposta sulla consistenza immobiliare oggetto del presente trasferimento maturata alla data odierna, come pure dichiarano di aver saldato tutte le spese condominiali maturate alla data odierna.
- Eventuali spese e tasse conseguenti ed inerenti al presente trasferimento immobiliare sono e saranno comunque ad esclusivo carico del sig. ; Parte_1
- I sig.ri e convengono di escludere Parte_2 Parte_1 la garanzia di conformità degli impianti posti al servizio della consistenza immobiliare in oggetto alla vigente normativa in materia di sicurezza, ad eccezione della relativa attestazione di prestazione energetica (APE) redatta da tecnico abilitato (doc. 6);
- Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
- Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale di Gorizia si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale in oggetto. - In ipotesi di impossibilità d'iscrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario e nel registro tavolare per qualsiasi motivo o ragione, le parti si impegnano e si obbligano a riprodurre il medesimo trasferimento immobiliare avanti a
Notaio, restando inteso che gli oneri relativi agli atti saranno a carico del sig.
[...]
e della sig.ra per pari quota. Parte_1 Parte_2
5) In relazione al mutuo fondiario iscritto sub G.N. 7684/2010 di Parte_3
Monfalcone il sig. si obbliga a pagarne le relative rate fino Parte_1 alla sua scadenza senza alcun diritto di regresso nei confronti della sig.ra Parte_2
[...]
6) I sig.ri e , fermo quanto sopra Parte_1 Parte_2 pattuito, dichiarano di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente.
Ciò posto, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 27.03.2025, dinanzi al
Giudice relatore, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la
4 R.G. 447/2025 V.G.
volontà di separarsi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
Ad integrazione dei predetti patti, le parti hanno, inoltre, dato atto, sotto la loro personale responsabilità, di aver verificato la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico-edilizio, catastale, della legittimazione ad alienare e sotto ogni altro profilo rilevante ai fini del trasferimento, esonerando il cancelliere (nel caso di specie il funzionario giudiziario addetto all'Ufficio del Processo) da ogni responsabilità e da ogni successivo adempimento.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrate all'udienza del 27.03.2025;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari per gli incombenti di legge (atto n. 26, parte 2, S. B, reg. Atti Matrimonio anno 1995 del Comune di Ronchi dei Legionari);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
5