Articolo 6 della Legge 11 dicembre 1984, n. 839
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1985
Art. 6.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o piu' parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente puo' predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne e' specificata la fonte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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