TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3708 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1974, con il patrocinio dell'avv. OTTANA' ELISA MARIA RITA, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO VENETO 108 00187 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
05/11/1965, con il patrocinio dell'avv. MORGANTI MARCO, con elezione di domicilio in VIA UGO DE CAROLIS 101 00136 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/03/2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1
separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in OM in data 26.01.2001, che dall'unione erano nati i figli
(OM, 05.07.2005) e (OM, 19.02.2008) e che nel tempo la R_ Per_2
relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. All'udienza cartolare del 05.12.2024, le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1. Vivere separatamente con mutuo rispetto;
2. Dichiarare la separazione con sentenza parziale;
3. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e previo accertamento della non interrotta cessazione della convivenza;
4. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di OM affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R.
369/2000; 5. Disporre l'affidamento congiunto della figlia minorenne ad Per_2
entrambi i genitori, in modo che gli stessi possano esercitare, congiuntamente, la responsabilità genitoriale secondo il regime dell'affidamento condiviso;
6. Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso la casa sita rue de R_
Beggen 101, 1221 Luxembourg, ed il padre, il SI. , si obbliga a CP_1
corrispondere allo stesso, tramite accredito sul c/c intestato a , entro Parte_2
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento pari ad €
700,00 (eurosettecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici STATEC consumo e così fin tanto che non trasferirà R_
la sua residenza altrove per proseguire i suoi studi oppure non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirgli l'autosostentamento economico.
7. Assegnare l'abitazione familiare, sita in rue de Beggen 101, 1221 Luxembourg, alla SI.ra , la quale continuerà a viverci con la figlia e Parte_1 Per_2 occasionalmente con;
8. Considerata l'età di , padre e figlia R_ Per_2
potranno liberamente accordarsi relativamente alla loro frequentazione che sia tesa, comunque, ad un rapporto equilibrato e ad una presenza fattiva e concreta del padre. La suddetta frequentazione non dovrà essere inferiore a due pomeriggi a settimana comprensivi della cena e due fine settimana al mese, comprensivi del pernotto, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
9. In linea di principio i genitori terranno i figli ad anni alterni durante le vacanze natalizie e quelle di fine anno. 10. Analogamente i genitori terranno i figli ad anni alterni durante le feste di Pasqua;
11. Per le altre festività non espressamente previste nel presente accordo troverà applicazione il criterio dell'alternanza nel pieno rispetto della volontà e degli impegni di e;
12. Il padre potrà tenere con sé i figli R_ Per_2
per almeno 15 gg., anche non consecutivi, nel periodo estivo salvo differenti impegni degli stessi e/o volontà di e . 13. Dato atto delle attuali R_ Per_2
condizioni economico/reddituali dei coniugi, il SI. si obbliga a CP_1 corrispondere alla SI.ra , tramite accredito in c/c entro e non oltre il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari Per_2 ad € 700,00 (eurosettecento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici STATEC consumo e così fin tanto che non avrà Per_2 reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. 14. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di e R_
, per espressa volontà della coppia genitoriale, seguiranno le regole Per_2
contenute nel Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale adito. ALTRE
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI In merito alla regolamentazione afferente agli immobili in comproprietà le parti si obbligano entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ad effettuare i seguenti passaggi: i. il SI. CP_1
si obbliga a cedere alla SInora la propria quota di proprietà pari al Parte_1
50% afferente all'immobile sito in Lussemburgo adibito a casa coniugale con atto notarile e, ii. la SI.ra si impegna a cedere le proprie quote, al 50%, Parte_1
relative agli immobili siti sul territorio italiano. Le parti si obbligano a volturare ciascuno a proprio nome i finanziamenti di mutuo relativi agli immobili. La SI.ra si accollerà il 100% del mutuo relativo alla casa familiare rispetto alla Parte_1
quale la stessa diventerà unica ed esclusiva proprietaria, il SI. si accollerà CP_1
il 100% dei mutui gravanti sugli immobili italiani. Entrambe le parti concordano ed ammettono che con il trasferimento reciproco della proprietà per la quota di relativa spettanza hanno ricevuto, ciascuno, la metà del patrimonio comune,
(valore dei beni meno le ipoteche). Avendo ricevuto la quota in parti uguali del patrimonio comune non saranno chiesti, dalla coppia, pagamenti a conguaglio dichiarandosi gli stessi totalmente soddisfatti. Ognuno sosterrà le relative spese notarili di propria spettanza ed a seguito dei succitati trasferimenti le parti si considereranno integralmente soddisfatte. Nell'eventualità in cui dovessero sorgere problematiche afferenti alle volture dei mutui le parti procederanno, in attesa di rispettare il contenuto del presente accordo, alla sottoscrizione di un atto di accollo interno davanti al notaio con contestuale trascrizione. I succitati trasferimenti sono da considerare elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 15. Fino al momento in cui il SI. non CP_1
porterà via dalla casa familiare tutti i suoi beni personali si obbligherà a corrispondere alla SI.ra il 50% delle spese afferenti al menagè Parte_1
familiare. Il SI. ha il diritto di prelevare dalla casa familiare tutti i suoi beni CP_1 personali prima e fino alla data della firma del passaggio di proprietà della casa familiare alla SI. . Dopo tale firma tutti i beni contenuti rimasti nel Parte_1
summenzionato immobile passeranno in proprietà della SI.ra . 16. Parte_1
Ciascuna parte (la SI.ra per l'immobile sito in Lussemburgo, il SI. Parte_1
per gli immobili siti in Italia) sarà obbligata al pagamento integrale delle CP_1
rate di mutuo afferenti gli immobili da divere solo dal momento del formale passaggio di proprietà delle rispettive quote con atto notarile. 17. Dal momento della sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte si impegna a tenere indenne l'altra per eventuali debiti e/o problematiche che potrebbero sorgere. 18.
Il presente accordo è sottoscritto dai difensori, oltre che ai fini dell'autentica della firma, quale espressa rinuncia alla solidarietà professionale, sicché le spese del procedimento dovranno ritenersi integralmente compensate”.
Ebbene, occorre premettere che sussiste la giurisdizione di questo Giudice con riguardo alla separazione delle parti ai sensi dell'art. 3, lett. b) del Regolamento
(UE) 2019/1111 del ConSIlio del 25/06/2019, essendo entrambi i coniugi di cittadinanza italiana. È altresì applicabile la legge italiana sul punto, in virtù del disposto di cui all'art. 5, co.1, del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del ConSIlio del 20 dicembre 2010. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Tenuto conto che la figlia minore delle parti è residente, al pari dei coniugi, a
Lussemburgo, è opportuno precisare che sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in merito al suo affidamento e collocamento, in virtù dell'accordo di scelta del foro redatto e sottoscritto dalle parti in conformità al disposto di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) 2019/1111 del ConSIlio del 25/06/2019.
Nulla osta alla conferma dell'accordo raggiunto dalle parti con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Occorre, tuttavia, precisare, che non può omologarsi la condizione di cui al punto
7) dell'accordo raggiunto dalle parti, atteso che l'art. 5 della L. n. 218/95 sottrae alla giurisdizione del giudice italiano le azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero; la casa familiare sita in Lussemburgo, pertanto, non può essere oggetto di assegnazione da parte di questo giudice.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3708/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in OM in data 26.01.2001; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di OM (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 00165, parte 1, serie 01);
- dichiara il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di assegnazione della casa familiare sita in rue de Beggen 101, 1221 Luxembourg;
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva, con esclusione della condizione di cui al punto 7);
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in OM, in data 12/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi