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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3220/23 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207
E
APPELLANTE
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, e , tutti, rappresentati e difesi Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 dall'avv. Francesco Alagna, presso il quale elettivamente domiciliano, in Napoli, via Cuma n.
28
APPELLATI
1 NONCHE'
, e CP_16 Controparte_17 Controparte_18
APPELLATI
NONCHE'
, in persona del Rettore p.t. Controparte_19
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sent. n. 4256 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta la domanda dei lavoratori in epigrafi indicati come appellati, dipendenti dell' , con funzioni di dirigenti medici presso Controparte_19 la facoltà di Medicina e Chirurgia, volta al riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal
CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 ed espressamente contemplati dall'art 6 del d.l.vo n. 517 del 1999.
Censurava, con le argomentazioni che sviluppava, detta pronuncia, per aver ritenuto la sua legittimazione passiva. Contestava, inoltre, la riconosciuta sussistenza del diritto azionato.
Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
, , , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 [...]
e resistendo all'appello. CP_14 Controparte_15
Non si costituivano, invece, nonostante le regolari notifiche, , CP_16 CP_17
e , né l'
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_19
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente disattesa la doglianza in ordine alla pretesa carenza di legittimazione passiva. Va rilevato che la più autorevole giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 9.5.2016 n.9279) ha avuto modo di osservare che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra
[...]
e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, Parte_2
dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla
2 regione ed all'università, per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.l.vo n. 229 del 1999 fu prevista l'istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.l.vo n. 517 del 1999 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 cit. d.l.l.vo l'organo amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d'intesa con il rettore.
Inoltri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale CP_19
ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che delinea la legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla una rivendicazione economica formulata da un lavoratore.
Anche Cass., Sez. Un., 29.5.2012 n. 8521, ha affermato che il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l' , è in rapporto CP_19
di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.l.vo n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per la corresponsione di un'indennità particolare. Ed infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. Sez. Un., 15.6..2000 n. 439, non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
Tale impostazione è stata mantenuta dalla più recente, (cfr. Cass., Sez. Lav., Parte_3
29.12.2020 n.29765), che ha riaffermato che tra e esiste una vera e Controparte_20 CP_19
propria cogestione, il che giustifica la legittimazione di entrambe, atteso che con l'
[...]
esiste il rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto Parte_1
di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dalle e qualificato CP_19
3 per il diretto coinvolgimento dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, mentre con l' sussiste la condizione di dipendente e dunque la sussistenza di un rapporto Controparte_19
di impiego.
Spetta, inoltre, il diritto all'incremento retributivo azionato.
La S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,, 22.4.2022 n. 12952), ha condivisibilmente osservato:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già la L. n. 213 del 1971, art. 4, aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle Università le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità (L. n. 213 del 1971, art. 4, comma 2: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata L. n.
213 del 1971 (cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31
(che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche
e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità)
e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono "per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale", al comma 2 aggiunge che al predetto personale "e' assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31".
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4), per i docenti ed i
4 ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che "il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale".
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63 e tabella allegata, poi ripresa dal D.P.R. n.
384 del 1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto
l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 229 del 1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, commi da 4 e 6, come modificato dal D.Lgs.
n. 229 del 1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 51. Successivamente, a partire dal CCNL 8 giugno 2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il D.Lgs. n. 517 del 1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: "1. Fermo restando
l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale,
5 didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, comma 2, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività CP_21
integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.
4, comma 2. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.".
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Sanitario Pt_2 Parte_2
La finalità perequativa e', dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica”.
Questa Nomofilachia, come correttamente già osservato da questa Sezione, in diversa composizione
(cfr. sent. n. 122 del 28 gennaio 2025 (est.: , sottolinea la costante ricerca nel tempo da Pt_4
parte del legislatore della finalità perequativa tra trattamento del personale medico universitario con
6 quello ospedaliero ed il percorso parallelo seguito in tal senso dalla contrattazione collettiva, per cui la pretesa di comparazione, in termini di confacenti allegazioni, tra retribuzioni sposata dall' Pt_1
qui appellante non è da condividere, stante anche il chiarissimo disposto dell'art. 6 cit., il quale, riferendosi alle indennità aggiuntive per il medico “universitario”, prevede che “….Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”.
Le allegazioni, poi, dell' sulla concreta superiorità del trattamento del personale Parte_1
quale i ricorrenti rispetto a quello del servizio sanitario nazionale involgono un tema di quantificazione che non è oggetto del presente giudizio, così come le allegazioni sulla effettività o meno degli incrementi contrattuali per il periodo di causa.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi, in favore delle parti costituite, con distrazione all'avv. Francesco Alagna, , nella misura reputata congrua alla luce dei criteri di cui al d.m. n. 55 del
2014 e delle tabelle ivi allegate, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' appellante a corrispondere agli appellati costituiti, con distrazione all'avv. CP_19 avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 11.5000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3220/23 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207
E
APPELLANTE
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, e , tutti, rappresentati e difesi Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 dall'avv. Francesco Alagna, presso il quale elettivamente domiciliano, in Napoli, via Cuma n.
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APPELLATI
1 NONCHE'
, e CP_16 Controparte_17 Controparte_18
APPELLATI
NONCHE'
, in persona del Rettore p.t. Controparte_19
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello Parte_1 avverso la sent. n. 4256 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata accolta la domanda dei lavoratori in epigrafi indicati come appellati, dipendenti dell' , con funzioni di dirigenti medici presso Controparte_19 la facoltà di Medicina e Chirurgia, volta al riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal
CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 ed espressamente contemplati dall'art 6 del d.l.vo n. 517 del 1999.
Censurava, con le argomentazioni che sviluppava, detta pronuncia, per aver ritenuto la sua legittimazione passiva. Contestava, inoltre, la riconosciuta sussistenza del diritto azionato.
Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
, , , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 [...]
e resistendo all'appello. CP_14 Controparte_15
Non si costituivano, invece, nonostante le regolari notifiche, , CP_16 CP_17
e , né l'
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_19
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente disattesa la doglianza in ordine alla pretesa carenza di legittimazione passiva. Va rilevato che la più autorevole giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 9.5.2016 n.9279) ha avuto modo di osservare che l'esame delle norme che disciplinano i rapporti fra
[...]
e che prevedono la loro collaborazione per l'esercizio della funzione sanitaria, Parte_2
dimostra che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla
2 regione ed all'università, per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici.
In particolare, premesso che con il d.l.vo n. 229 del 1999 fu prevista l'istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.l.vo n. 517 del 1999 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell'art. 4 cit. d.l.l.vo l'organo amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell'organo di indirizzo dell'azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d'intesa con il rettore.
Inoltri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, "al sostegno economico- finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall' sia dal Fondo sanitario regionale CP_19
ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività svolta...".
In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che delinea la legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla una rivendicazione economica formulata da un lavoratore.
Anche Cass., Sez. Un., 29.5.2012 n. 8521, ha affermato che il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l' , è in rapporto CP_19
di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.l.vo n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell'Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per la corresponsione di un'indennità particolare. Ed infatti la sussistenza del rapporto di impiego con l'Università, se vale a fondare l'obbligazione di quest'ultima di corrispondere l'indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass. Sez. Un., 15.6..2000 n. 439, non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, l'Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dall'Università.
Tale impostazione è stata mantenuta dalla più recente, (cfr. Cass., Sez. Lav., Parte_3
29.12.2020 n.29765), che ha riaffermato che tra e esiste una vera e Controparte_20 CP_19
propria cogestione, il che giustifica la legittimazione di entrambe, atteso che con l'
[...]
esiste il rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto Parte_1
di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dalle e qualificato CP_19
3 per il diretto coinvolgimento dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, mentre con l' sussiste la condizione di dipendente e dunque la sussistenza di un rapporto Controparte_19
di impiego.
Spetta, inoltre, il diritto all'incremento retributivo azionato.
La S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,, 22.4.2022 n. 12952), ha condivisibilmente osservato:
“5.1. Da tempo il legislatore ha riconosciuto al personale docente universitario impegnato nell'attività assistenziale un'indennità aggiuntiva, della quale la giurisprudenza costituzionale, amministrativa e di questa Corte ha sottolineato la natura perequativa.
Già la L. n. 213 del 1971, art. 4, aveva stabilito, da un lato, che gli enti ospedalieri dovessero versare alle Università le somme necessarie per dotare di personale le unità a direzione universitaria e, dall'altro, che gli importi dovessero essere destinati al pagamento di un'indennità di ammontare non superiore a quanto necessario per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità (L. n. 213 del 1971, art. 4, comma 2: tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta lo ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici).
5.2. Il criterio perequativo, emerso all'esito di un articolato iter parlamentare della richiamata L. n.
213 del 1971 (cfr. Corte Cost. n. 136/1997), è stato poi ribadito dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31
(che al comma 1 recita: Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche
e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali (questo inciso è caduto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 126/1981), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità)
e, per quel che più specificamente rileva in questa sede, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che, affermato il principio di carattere generale secondo cui i docenti universitari ed i ricercatori impegnati nell'attività assistenziale assumono "per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale", al comma 2 aggiunge che al predetto personale "e' assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31".
5.3. Mentre per il restante personale il legislatore ha ritenuto di dover rinviare l'individuazione delle corrispondenze a successive tabelle (D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, comma 4), per i docenti ed i
4 ricercatori è lo stesso art. 102 che indica il criterio di equiparazione e stabilisce, al comma 4, che "il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale".
Si tratta, quindi, di corrispondenze pensate alla luce dei sistemi di classificazione all'epoca vigenti, che, quanto alla professione medica, evocano la distinzione fra le posizioni di primario, aiuto e assistente indicate dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63 e tabella allegata, poi ripresa dal D.P.R. n.
384 del 1990, che inserisce le medesime posizioni nelle qualifiche funzionali comprese dalla nona all'undicesima (assistente IX qualifica, aiuto X qualifica, primario XI qualifica).
5.4. Questo quadro è mutato a seguito del riordino della disciplina in materia sanitaria perché con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, più volte modificato, il legislatore inizialmente ha previsto
l'inquadramento dei dirigenti medici in soli due livelli (e non tre come in passato) e poi, a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 229 del 1999, ha inserito la dirigenza medica in un ruolo unico, differenziando gli incarichi in relazione all'anzianità posseduta ed alla natura, semplice o complessa, della struttura diretta (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, commi da 4 e 6, come modificato dal D.Lgs.
n. 229 del 1999).
L'evoluzione normativa è stata seguita di pari passo dalla contrattazione collettiva che, dapprima, ha modulato il trattamento economico del dirigente medico sulla base dell'inquadramento in due livelli e in funzione della graduazione delle strutture secondo i parametri indicati dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 51. Successivamente, a partire dal CCNL 8 giugno 2000, ha previsto, all'art. 27, quattro diverse tipologie di incarico conferibile al dirigente medico;
ha indicato le caratteristiche proprie delle strutture semplici e complesse;
ha commisurato il trattamento economico spettante al dirigente medico alle maggiori o minori responsabilità connesse alla natura dell'incarico ricoperto.
5.5. In questo mutato contesto si è inserito il D.Lgs. n. 517 del 1999 con il quale il legislatore, nel dettare una nuova disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, quanto al trattamento economico del personale universitario ha previsto, all'art. 6: "1. Fermo restando
l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'art. 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale,
5 didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, comma 2, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività CP_21
integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.
4, comma 2. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.".
La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato.
Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità.
Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Sanitario Pt_2 Parte_2
La finalità perequativa e', dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica”.
Questa Nomofilachia, come correttamente già osservato da questa Sezione, in diversa composizione
(cfr. sent. n. 122 del 28 gennaio 2025 (est.: , sottolinea la costante ricerca nel tempo da Pt_4
parte del legislatore della finalità perequativa tra trattamento del personale medico universitario con
6 quello ospedaliero ed il percorso parallelo seguito in tal senso dalla contrattazione collettiva, per cui la pretesa di comparazione, in termini di confacenti allegazioni, tra retribuzioni sposata dall' Pt_1
qui appellante non è da condividere, stante anche il chiarissimo disposto dell'art. 6 cit., il quale, riferendosi alle indennità aggiuntive per il medico “universitario”, prevede che “….Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”.
Le allegazioni, poi, dell' sulla concreta superiorità del trattamento del personale Parte_1
quale i ricorrenti rispetto a quello del servizio sanitario nazionale involgono un tema di quantificazione che non è oggetto del presente giudizio, così come le allegazioni sulla effettività o meno degli incrementi contrattuali per il periodo di causa.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi, in favore delle parti costituite, con distrazione all'avv. Francesco Alagna, , nella misura reputata congrua alla luce dei criteri di cui al d.m. n. 55 del
2014 e delle tabelle ivi allegate, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' appellante a corrispondere agli appellati costituiti, con distrazione all'avv. CP_19 avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 11.5000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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