TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
n.3026/2020 RG
All'udienza del 11/02/2025, alle ore 10,15,
è presente l'Avv. P Paoletti il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione, riportandosi alle deduzioni ed eccezioni tutte di cui ai propri atti difensivi, discute riportandosi alla comparsa conclusionale e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Sienzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.3026 /2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
( c.f. : ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Paoletti e dall'Avv. Massimo Migliorelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Civitanova Marche, Largo Castelfidardo, 24, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
-parte attrice- contro
1-5, con sede in Porto Recanati, ( c.f. : ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro-tempore;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Comunione e impugnazione di delibera assembleare CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
parte attrice: “…- IN VIA PRELIMINARE, sospendere, ai sensi dell'art. 1137 comma 3 c.c.,
l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 06 agosto 2020 e quanto in essa disposto,
ricorrendone i presupposti di legge;
- IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, accertata la validità ed efficacia della delibera
assembleare del 09.11.1985 con riguardo alla modifica del criterio di ripartizione tra i
condomini delle spese di amministrazione da millesimale a capitario, dichiarare nulla o
annullare la delibera assembleare del 06 agosto 2020 relativamente alla modifica del criterio
di ripartizione delle spese di amministrazione con la quale si è inteso adottare la tabella
millesimale (Tabella Generale) in luogo del criterio capitario (Tabella Parti Uguali) in quanto
adottata in violazione del quorum legale e comunque non giustificata dal mancato avverarsi
della condizione prevista nel verbale di assemblea del 27.04.2018, per l'effetto dichiarare
invalidi, nulli e comunque privi di qualsivoglia efficacia i bilanci preventivi e consuntivi
successivi alla delibera assembleare del 09.11.1985 relativamente alla ripartizione secondo la
tabella millesimale-generale delle spese di amministrazione nonché tutti gli atti presupposti e/o
derivati. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Promossa con esito negativo la procedura di mediazione nei confronti del
[...]
prevista quale condizione di procedibilità ex lege, conclusasi con Controparte_2
esito negativo, come da relativo verbale in atti ( all. 10 atto di citazione), il sig. in Pt_1
qualità di comproprietario, unitamente alla madre , alla sorella CP_3 CP_4 ed al fratello , dell'immobile facente parte del medesimo, Controparte_5 CP_1
conveniva ritualmente in giudizio quest'ultimo, impugnando la delibera assembleare del
06/08/2020, affinché, accertata la validità ed efficacia della delibera assembleare del
09.11.1985 con riguardo alla modifica del criterio di ripartizione tra i condomini delle spese di amministrazione da millesimale a capitario, venisse dichiarata nulla o comunque venisse annullata la delibera assembleare del 06 agosto 2020 relativamente alla modifica del criterio di ripartizione delle spese di amministrazione con la quale veniva adottata la tabella millesimale
(Tabella Generale) in luogo del criterio pro-capite (Tabella Parti Uguali), siccome votata in violazione del quorum legale.
Inoltre, l'attore eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4,
cod. civ., delle pretese creditorie del condominio perché mai reclamate ai fratelli ed Pt_1
alla dal convenuto. CP_3 CP_1
Parte convenuta non si costituiva in giudizio .
Concessi i termini di cui all'art.183 6° comma cpc, ammessi ed assunti i mezzi istruttori richiesti da parte attrice la causa veniva rinviata alla odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, e precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione.
La domanda attorea appare fondata e va accolta.
Preliminarmente, verificata la regolarità del contraddittorio va dichiarata la contumacia di parte convenuta, non costituita in giudizio.
Nel merito, dalle emergenze documentali risulta provato che l'intera proprietà dell'immobile
de quo ( , di cui l'attore risulta comproprietario, detiene i 532 Controparte_6
millesimi del valore del complesso condominiale e ciò in base alle tabelle millesimali approvate all'unanimità dei presenti in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi il 29.09.1973
(All.to n. 2 all'atto di citazione).
Nel corso della stessa assemblea veniva approvato “all'unanimità per alzata di mano di tutti i
presenti” il regolamento di condominio, che pertanto deve qualificarsi come regolamento assembleare e come tale modificabile con la maggioranza qualificata prevista dal combinato disposto degli artt. 1136 comma 2 e 1138 comma 3 c.c., ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Dunque per pervenire alla modifica del regolamento assembleare, bisogna convocare l'assemblea e giungere all'approvazione di una delibera da parte della maggioranza degli intervenuti in assemblea e che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Quanto alla ripartizione delle spese condominiali la Suprema Corte in più occasioni ha affermato come le norme sulla ripartizione delle spese condominiali non hanno carattere inderogabile e le tabelle millesimali, che determinano la loro ripartizione, hanno natura meramente ricognitiva, non negoziale e possono essere approvate o revisionate con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2 cod. civ.
Nel caso di specie, trattandosi di una clausola di natura regolamentare, poiché attiene alla modalità di ripartizione in concreto delle spese del solo amministratore, e non di natura contrattuale o negoziale, avente invece come contenuto diritti reali dei singoli condomini quali la proprietà esclusiva o sulle parti comuni del , la modifica, come la procedura di CP_1
formazione del regolamento, dipende dal voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza qualificata).
Orbene, mentre l'assemblea del 09/11/1985 deliberava , all'unanimità dei presenti pari a 785,00
millesimi (All.to n. 5 all'atto di citazione), e dunque validamente, la modifica del criterio di ripartizione delle spese del solo Amministratore, laddove stabiliva “...In deroga all'art. 7 del
Regolamento Condominiale, le spese di Amministrazione dovranno essere ripartite con gruppo
spese apposito secondo criterio unitario, compresa la proprietà Hotel Royal”, l'assemblea condominiale del 06/08/2020, di cui si tratta, deliberando sul punto 2 all'ordine del giorno
(Approvazione bilancio preventivo 2020 e determinazione delle modalità di riparto in deroga
fino al 31.12.2019 (come da verbale di assemblea del 27.04.2018)”, decideva di ripartire le spese condominiali in base alla “Tabella Generali”- quote millesimali- e non in base alla
“Tabella Parti Uguali”- quote pro-capite- alla presenza di solo 29 condomini su un totale di 40
per un totale di 348, 99 millesimi ( All.to n. 3 e All n.9 all'atto di citazione), quindi con un quorum insufficiente a modificare la modalità di riparto delle spese condominiali, atteso che,
come detto, per la regolarità della modifica in oggetto sarebbe occorsa la maggioranza qualificata prevista dal combinato disposto degli artt. 1136 comma 2 e 1138 comma 3 c.c.,
ovvero un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Pertanto, poiché la modifica del criterio di ripartizione delle spese condominiali veniva adottata dalla assemblea del 06/08/2020 con un quorum inferiore a quello previsto dalla legge, la delibera assunta in tale assemblea va dichiarata nulla (Cass. civ. 11.05.2009 n. 10816).
Assorbita ogni ulteriore eccezione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14
secondo i parametri medi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa dal sig. nei confronti del Parte_1 [...]
1/5 e per l'effetto Dichiara nulla la delibera assembleare CP_1 Controparte_2
del 06/08/2020.
Condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese del presente CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 545,00 per esborsi.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 11/02/2025, alle ore 12,50
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
SEZIONE CIVILE
n.3026/2020 RG
All'udienza del 11/02/2025, alle ore 10,15,
è presente l'Avv. P Paoletti il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione, riportandosi alle deduzioni ed eccezioni tutte di cui ai propri atti difensivi, discute riportandosi alla comparsa conclusionale e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Sienzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.3026 /2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
( c.f. : ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Paoletti e dall'Avv. Massimo Migliorelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Civitanova Marche, Largo Castelfidardo, 24, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
-parte attrice- contro
1-5, con sede in Porto Recanati, ( c.f. : ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro-tempore;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Comunione e impugnazione di delibera assembleare CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
parte attrice: “…- IN VIA PRELIMINARE, sospendere, ai sensi dell'art. 1137 comma 3 c.c.,
l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 06 agosto 2020 e quanto in essa disposto,
ricorrendone i presupposti di legge;
- IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, accertata la validità ed efficacia della delibera
assembleare del 09.11.1985 con riguardo alla modifica del criterio di ripartizione tra i
condomini delle spese di amministrazione da millesimale a capitario, dichiarare nulla o
annullare la delibera assembleare del 06 agosto 2020 relativamente alla modifica del criterio
di ripartizione delle spese di amministrazione con la quale si è inteso adottare la tabella
millesimale (Tabella Generale) in luogo del criterio capitario (Tabella Parti Uguali) in quanto
adottata in violazione del quorum legale e comunque non giustificata dal mancato avverarsi
della condizione prevista nel verbale di assemblea del 27.04.2018, per l'effetto dichiarare
invalidi, nulli e comunque privi di qualsivoglia efficacia i bilanci preventivi e consuntivi
successivi alla delibera assembleare del 09.11.1985 relativamente alla ripartizione secondo la
tabella millesimale-generale delle spese di amministrazione nonché tutti gli atti presupposti e/o
derivati. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Promossa con esito negativo la procedura di mediazione nei confronti del
[...]
prevista quale condizione di procedibilità ex lege, conclusasi con Controparte_2
esito negativo, come da relativo verbale in atti ( all. 10 atto di citazione), il sig. in Pt_1
qualità di comproprietario, unitamente alla madre , alla sorella CP_3 CP_4 ed al fratello , dell'immobile facente parte del medesimo, Controparte_5 CP_1
conveniva ritualmente in giudizio quest'ultimo, impugnando la delibera assembleare del
06/08/2020, affinché, accertata la validità ed efficacia della delibera assembleare del
09.11.1985 con riguardo alla modifica del criterio di ripartizione tra i condomini delle spese di amministrazione da millesimale a capitario, venisse dichiarata nulla o comunque venisse annullata la delibera assembleare del 06 agosto 2020 relativamente alla modifica del criterio di ripartizione delle spese di amministrazione con la quale veniva adottata la tabella millesimale
(Tabella Generale) in luogo del criterio pro-capite (Tabella Parti Uguali), siccome votata in violazione del quorum legale.
Inoltre, l'attore eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4,
cod. civ., delle pretese creditorie del condominio perché mai reclamate ai fratelli ed Pt_1
alla dal convenuto. CP_3 CP_1
Parte convenuta non si costituiva in giudizio .
Concessi i termini di cui all'art.183 6° comma cpc, ammessi ed assunti i mezzi istruttori richiesti da parte attrice la causa veniva rinviata alla odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, e precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione.
La domanda attorea appare fondata e va accolta.
Preliminarmente, verificata la regolarità del contraddittorio va dichiarata la contumacia di parte convenuta, non costituita in giudizio.
Nel merito, dalle emergenze documentali risulta provato che l'intera proprietà dell'immobile
de quo ( , di cui l'attore risulta comproprietario, detiene i 532 Controparte_6
millesimi del valore del complesso condominiale e ciò in base alle tabelle millesimali approvate all'unanimità dei presenti in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi il 29.09.1973
(All.to n. 2 all'atto di citazione).
Nel corso della stessa assemblea veniva approvato “all'unanimità per alzata di mano di tutti i
presenti” il regolamento di condominio, che pertanto deve qualificarsi come regolamento assembleare e come tale modificabile con la maggioranza qualificata prevista dal combinato disposto degli artt. 1136 comma 2 e 1138 comma 3 c.c., ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Dunque per pervenire alla modifica del regolamento assembleare, bisogna convocare l'assemblea e giungere all'approvazione di una delibera da parte della maggioranza degli intervenuti in assemblea e che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Quanto alla ripartizione delle spese condominiali la Suprema Corte in più occasioni ha affermato come le norme sulla ripartizione delle spese condominiali non hanno carattere inderogabile e le tabelle millesimali, che determinano la loro ripartizione, hanno natura meramente ricognitiva, non negoziale e possono essere approvate o revisionate con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2 cod. civ.
Nel caso di specie, trattandosi di una clausola di natura regolamentare, poiché attiene alla modalità di ripartizione in concreto delle spese del solo amministratore, e non di natura contrattuale o negoziale, avente invece come contenuto diritti reali dei singoli condomini quali la proprietà esclusiva o sulle parti comuni del , la modifica, come la procedura di CP_1
formazione del regolamento, dipende dal voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (maggioranza qualificata).
Orbene, mentre l'assemblea del 09/11/1985 deliberava , all'unanimità dei presenti pari a 785,00
millesimi (All.to n. 5 all'atto di citazione), e dunque validamente, la modifica del criterio di ripartizione delle spese del solo Amministratore, laddove stabiliva “...In deroga all'art. 7 del
Regolamento Condominiale, le spese di Amministrazione dovranno essere ripartite con gruppo
spese apposito secondo criterio unitario, compresa la proprietà Hotel Royal”, l'assemblea condominiale del 06/08/2020, di cui si tratta, deliberando sul punto 2 all'ordine del giorno
(Approvazione bilancio preventivo 2020 e determinazione delle modalità di riparto in deroga
fino al 31.12.2019 (come da verbale di assemblea del 27.04.2018)”, decideva di ripartire le spese condominiali in base alla “Tabella Generali”- quote millesimali- e non in base alla
“Tabella Parti Uguali”- quote pro-capite- alla presenza di solo 29 condomini su un totale di 40
per un totale di 348, 99 millesimi ( All.to n. 3 e All n.9 all'atto di citazione), quindi con un quorum insufficiente a modificare la modalità di riparto delle spese condominiali, atteso che,
come detto, per la regolarità della modifica in oggetto sarebbe occorsa la maggioranza qualificata prevista dal combinato disposto degli artt. 1136 comma 2 e 1138 comma 3 c.c.,
ovvero un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Pertanto, poiché la modifica del criterio di ripartizione delle spese condominiali veniva adottata dalla assemblea del 06/08/2020 con un quorum inferiore a quello previsto dalla legge, la delibera assunta in tale assemblea va dichiarata nulla (Cass. civ. 11.05.2009 n. 10816).
Assorbita ogni ulteriore eccezione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14
secondo i parametri medi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa dal sig. nei confronti del Parte_1 [...]
1/5 e per l'effetto Dichiara nulla la delibera assembleare CP_1 Controparte_2
del 06/08/2020.
Condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese del presente CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 545,00 per esborsi.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 11/02/2025, alle ore 12,50
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi