Articolo 1 della Legge 23 luglio 1980, n. 508
Articolo 2
Versione
18 settembre 1980
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973.
Entrata in vigore il 18 settembre 1980