Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973.