Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1977, n. 933
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 dicembre 1977
Art. 5.
Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualita' statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modifiche ed integrazioni.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1977