Art. 5.
Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualita' statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modifiche ed integrazioni.
Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualita' statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modifiche ed integrazioni.