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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1118/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), TE C.F._1 assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario RAFFAELLA MARIO, con studio in Largo IX Febbraio 4 Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo,
PARTE APPELLANTE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
P.IVA ), assistita e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliatario DANIELE CATTANEO, con studio in Viale Restelli n. 5,
Milano
PARTE APPELLATA
(P.I. , assistita e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avvocato domiciliatario ELENA CESCO RESIA, con studio in
Largo IX Febbraio n. 4, Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo
PARTE APPELLATA EZIO (C.F. ), assistito e Controparte_3 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avvocato domiciliatario con studio in Parte_2
Via L. Zuppani n. 5, Belluno
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avvocato CP_4 P.IVA_4 domiciliatario ANDREA CESARE di Venezia, con studio in Via Mestrina
85/6, Venezia Mestre
PARTE APPELLATA
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ), e
[...] C.F._4 CP_7
(C.F. ), contumaci
[...] C.F._5
PARTE APPELLATA
con riunita la causa n. 1125/24 R.G. promossa da
(P.I. , assistita e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avvocato domiciliatario ELENA CESCO RESIA, con studio in
Largo IX Febbraio n. 4, Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo
PARTE APPELLANTE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
P.IVA ), assistita e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliatario DANIELE CATTANEO, con studio in Viale Restelli n. 5,
Milano
PARTE APPELLATA
(C.F. ), TE TE C.F._1 assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario RAFFAELLA MARIO, con studio in Largo IX Febbraio 4 Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo
pag. 2/42 PARTE APPELLATA
(C.F. ), assistito e Controparte_8 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avvocato domiciliatario con studio in Parte_2
Via L. Zuppani n. 5, Belluno
PARTE APPELLATA
(c.f. ), contumace CP_4 P.IVA_4
PARTE APPELLATA
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ), e
[...] C.F._4 CP_7
(C.F. ), contumaci
[...] C.F._5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 22 maggio 2024, n. 214/2024
CONCLUSIONI DI : in TE accoglimento dei motivi di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 214/2024, pubblicata il 22.05.2024, resa inter partes dal
Tribunale di Belluno, G.I. dott.ssa Irene Colladet, del procedimento civile n. 644/2020 R.G., rigettata ogni eccezione e deduzione ex adverso formulata: nel merito: in via preliminare: sia accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di ad agire CP_1 in surroga e rivalsa per quanto versato al terzo, sig. CP_9
, soggetto non assicurato nella cui posizione l'assicurazione
[...] appellata non ha diritto di surrogarsi;
in via principale: per le motivazioni esposte in atti, nel corso delle udienze, nei motivi di appello, siano rigettate integralmente tutte le domande formulate da e Controparte_1 Controparte_1 nei confronti del sig. ,
[...] TE
pag. 3/42 in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque indimostrate, sia nell'”an” che nel “quantum”, per l'effetto dell'accoglimento integrale o parziale dell'appello si condanni
[...]
a restituire al sig. Controparte_1 [...]
gli importi versati in esecuzione della TE sentenza di primo grado, nonché il costo della registrazione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, come pure di ogni eventuale ulteriore importo corrisposto loro in esecuzione della sentenza di primo grado;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero ritenute fondate, in tutto o in parte, le domande di Controparte_1
sia rideterminata e contenuta la
[...] condanna dell'appellante sig. nei limiti del danno TE risarcibile alla sola sig.ra , assicurata nella cui posizione CP_10
si è surrogata ex art. 1916 cc, in ogni caso previa CP_1 decurtazione della quota parte di esso da attribuirsi al compartecipe rimasto estraneo al presente giudizio perché non coinvolto da CP_1
(DM snc che ebbe a realizzare il tetto in legno e le opere di
[...] isolamento); in ogni caso: spese, anche di CTU, e compensi legali, da liquidarsi secondo parametri medi di cui ai DM 55/2014 e 147/2022, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi, oltre contributo unificato, 15% rimborso generali, IVA e CPA;
sia rigettata ogni diversa domanda presentata dalle altre parti nei confronti del sig.
[...]
; in via istruttoria: I) si insiste per l'ammissione TE della prova per testi articolata nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, cpc, dimessa nel presente grado di appello, con opposizione alla CTU esplorativa richiesta da parte appellata con riguardo al quantum del danno risarcibile sig.ra per le ragioni tutte CP_10
pag. 4/42 indicate nella terza memoria ex art. 183 VI comma cpc, parimenti dimessa nel presente grado di appello.
CONCLUSIONI DI ASSIMOCO, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI voglia la Controparte_1
Corte di Appello di Venezia Ecc.ma adita, contrariis reiectis, attesa la riunione dell'appello proposto da , in TE proprio, già titolare dell'impresa individuale TE
(n.r.g. 1118/2024) con quello proposto da
[...] Parte_3
(n.r.g 1125/2024), così giudicare: In merito all'appello
[...] proposto da , in proprio, già titolare TE dell'impresa individuale , NEL MERITO, IN TE
VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da TE
, in proprio, già titolare dell'impresa individuale
[...] [...]
, ora cessata, rispetto alla sentenza emessa dal TE
Tribunale di Belluno n. 214 del 22.5.2024, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la correttezza della sentenza impugnata, confermando in toto la sentenza di primo grado e la condanna di , Parte_4 Controparte_6 CP_7
, in proprio,
[...] Parte_3 TE già titolare dell'Impresa Individuale e P.I. TE
, tra loro in solido, al versamento in favore di Controparte_8 dell'importo di € 108.306,38.=, oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria. Vinte le spese del grado. In merito all'appello proposto da NEL MERITO, IN VIA Parte_3
PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da Parte_5
rispetto alla sentenza emessa dal Tribunale di Belluno n. 214 del
[...]
22.05.2024, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la correttezza della sentenza impugnata, confermando pag. 5/42 in toto la sentenza di primo grado e la condanna di , Parte_4
Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
, in proprio, già titolare dell'Impresa TE
Individuale De TI NI EL e P.I. , Controparte_8 tra loro in solido, al versamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 108.306,38.=, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese del grado. IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza inversione dell'onere della prova, ove la causa venisse rimessa in istruttoria, onde non incorrere in preclusione alcuna, auspica disporsi
CTU volta alla verifica dell'entità del danno, con riserva di discutere del quesito in udienza e di nominare il C.T.P.; richiama, in ogni caso, la funzione probatoria dell'ATP prodotto e la relazione di perizia e richiama la dettagliata relazione del perito nella persona del geom. CP_11
che si indica a teste sul seguente capitolo, che si chiede Persona_1 di ammettere: “Vero che ho visitato i luoghi dell'incendio del
10.03.2015 e che ho esaminato i danni strutturali, rilasciando relazione relativa, concordando la stima con l'assicurato nell'agosto 2015”. Si rinnova la contestazione delle prove orali dedotte dalle controparti, irrilevanti ed inammissibili, in quanto in contrasto con gli accertamenti definitivi di cui alla già richiamata sentenza della Corte di Appello di
Venezia. Si rinnova la contestazione della rilevanza probatoria della documentazione ex adverso prodotta.
CONCLUSIONI DI in Controparte_2 accoglimento del presente appello, sia riformata la sentenza definitiva di primo grado n. 214/2024 del 17/22.5.2024, notificata il 24.5.2024 dall'avv. Daniele Cattaneo per , resa dal Tribunale di CP_1
Belluno Giudice dott.ssa Colladet nella causa a RG 644/20 e, per l'effetto, nel merito, in via preliminare: sia accertata e dichiarata pag. 6/42 l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa da nei confronti di essendosi CP_1 Parte_3
surrogata nei diritti della sig.ra nel merito, in CP_1 CP_10 via principale: siano rigettate le domande proposte da nei CP_1 confronti di in quanto infondate in fatto e Parte_3 diritto e indimostrate nell'an e nel quantum;
nel merito, in via subordinata: I) in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nei confronti di sia contenuto il CP_1 Parte_3 quantum nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e provato in giudizio;
II) sempre in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di soggetti terzi rispetto al presente giudizio, mandando esente da responsabilità per i fatti di causa l'Impresa OM AV &
C. snc;
o, in via gradata, sub II subordinata) accertare e dichiarare il concorso di responsabilità prevalente o, in subordine, in egual misura, in capo a soggetti terzi non parti di questo giudizio, rispetto a quella eventualmente accertata in capo all'Impresa OM AV & C. snc nella causazione dell'incendio occorso e dei pregiudizi lamentati da parte attrice;
per l'effetto dell'accoglimento integrale o parziale dell'appello: si condanni a restituire a CP_1 Parte_3 in tutto o in parte l'importo corrisposto medio tempore da
[...] quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso: I) spese e compensi di avvocato, oltre ad IVA e CA, interamente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio;
eventuali spese tecniche di CTU e CTP integralmente rifuse;
II) in via subordinata, sia contenuto nel minimo l'importo liquidato a favore della parte appellata a titolo di spese e compensi di avvocato in entrambi i gradi di giudizio, anche in ipotesi di soccombenza;
in via istruttoria: I) si richiama la documentazione da n. 1 a n. 9 depositata pag. 7/42 nel corso del grado di appello;
II) si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie tenorizzate negli scritti difensivi di primo grado, in comparsa di costituzione e risposta, memorie n. 1, 2, 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterate in udienza, da intendersi qui ritrascritte, ivi compresi tutti i capitoli di prova con i testi indicati in atti di primo grado;
III) ogni ulteriore produzione e deduzione riservata.
CONCLUSIONI DI : voglia la Corte Controparte_8
d'Appello adita così giudicare, in via di appello incidentale: nel merito in via preliminare adesiva all'appello principale: sia accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di ad agire in surroga Controparte_1
e rivalsa per quanto versato al terzo sig. , Controparte_9 soggetto non assicurato nella cui posizione l'Assicurazione appellata non ha diritto di surrogarsi;
nel merito in via principale adesiva: per tutti i motivi esposti nel corso del procedimento di primo grado ed innanzi l'adita Corte, siano rigettate tutte le domande formulate da
[...]
Controparte_1 nei confronti del p.i.e. , perché infondate in
[...] Controparte_8 fatto ed in diritto e/o indimostrate sia nell'an che nel quantum della pretesa e per l'effetto dell'accoglimento integrale o parziale sia condannata la stessa
[...]
a restituire all'odierno Controparte_1 istante gli importi da questo già versati (cfr. doc. “C” in atti) a fronte della sentenza n. 214/2024 del Tribunale di Belluno, nonché ogni eventuale ulteriore importo corrisposto in esecuzione alla medesima sentenza;
nel merito in via adesiva subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero ritenute fondate in tutto o in parte le domande di
Controparte_1 sia rideterminata e contenuta la condanna
[...]
pag. 8/42 dell'istante nei limiti del danno risarcibile alla sola sig.ra CP_10 assicurata e nella cui posizione si è surrogata ex art. 1916 CP_1
c.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo parametri medi di cui ai DM 55/2014 e 147/2022; in via istruttoria: si insiste per la prova per testi e per l'ammissione di nuova CTU così come richieste nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. dimessa nel primo grado di giudizio e quale documento del presente giudizio d'appello.
CONCLUSIONI DI NEL MERITO: − rigettarsi gli CP_4 appelli promossi da e da TE Parte_3 fatta salva la parte in cui viene richiesto il rigetto delle
[...] pretese di per i motivi riportati in narrativa;
− Controparte_1 nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello promosso da e/o da contenersi la TE Parte_3 quota di responsabilità attribuibile ai sig.ri , Parte_4 [...]
e nella misura massima del 10% CP_6 Controparte_7 come indicato nelle sentenze n. 69/2020 e n. 214/2024 del Tribunale di
Belluno, nonché nella sentenza n. 3121/2021 della Corte d'Appello di
Venezia. IN OGNI CASO: con rifusione di spese e competenze di lite. IN
VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso richieste per i motivi evidenziati dalla deducente nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. deposita nel corso del giudizio di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza del Tribunale di Belluno 22.5.2024 n. 214/2024 ha accolto la domanda di Controparte_1
pag. 9/42 (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1
), che si è surrogata ex art. 1916 c.c. alla propria assicurata CP_1 dopo averle riconosciuto un indennizzo per i danni CP_10 derivanti da un incendio a un immobile, condannando tutti i soggetti ritenuti responsabili a corrispondere la somma di euro 108.754,38, oltre rivalutazione e interessi (punti I, II e III del dispositivo). Il Tribunale ha ritenuto che dei danni alle parti strutturali di un appartamento debbano rispondere in via solidale ex art. 2055 c.c.:
- l'appaltatore principale, che aveva eseguito le opere in muratura della ristrutturazione dell'immobile, , per la TE quota del 50%;
- l'impresa che si era occupata della Parte_3 lattoneria, per la quota del 20%;
- il direttore dei lavori p.i.e. , sempre per la quota Controparte_8 del 20%,
- le comproprietarie della canna fumaria che aveva causato l'incendio,
, e per la Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 quota del 10%. È stato anche accertato (punti IV e V del dispositivo) il diritto delle proprietarie della canna fumaria di essere manlevate dal loro assicuratore che non aveva contestato l'operatività CP_4 della polizza stipulata per il rischio verificatosi.
1.1 In data 10 marzo 2015, nell'abitazione di proprietà di
[...]
e di , sita in Comelico Superiore (BL), via CP_10 Controparte_9
IV Novembre n. 107, si era verificato un incendio, che aveva danneggiato il tetto e l'interno dell'appartamento. Il giorno seguente che aveva stipulato la polizza privata n. CP_10
803.044.00.06151465 per garantire il rischio incendio dell'immobile,
pag. 10/42 con copertura limitata alle parti strutturali, aveva denunciato il sinistro all'assicuratore . CP_1
1.2 I coniugi e avevano promosso CP_10 Controparte_9 un accertamento tecnico preventivo (proc. n. 381/15 RG Trib. Belluno) nei confronti dell'impresa De TI OS & C. s.n.c., dell'impresa dell'imprenditore Parte_3 TE
CP_1
, del p.i.e. , di , di
[...] Controparte_8 CP_1 Parte_4 ed . Pur non risultando tra le parti indicate a
[...] Controparte_13 pag. 1 della relazione 6 luglio 2015 dell'ing. , da pag. 8 Persona_2 della stessa relazione emerge il coinvolgimento anche di DM GN
s.r.l.: <Per quanto riguarda la realizzazione del tetto in legno, nella sua comparsa di costituzione del 31/3/2015, la Ditta DM GN S.R.L.
(Avv. Raffaella Mario) sostiene di “non aver svolto intervento alcuno nel
2006-2007 con riferimento alle canne fumarie, essendosi limitata ad eseguire le opere lignee di costruzione del tetto che le erano state commissionate dai ricorrenti …”>>. Il CTU aveva ritenuto che l'incendio fosse stato causato da una non corretta realizzazione della canna fumaria al servizio dell'appartamento di proprietà di ed Parte_4
Controparte_13
1.3 Sulla base dell'ATP affidato all'ing. e di una perizia Persona_2 del geom. dello Studio LI s.r.l. IP, aveva Persona_1 CP_1 concordato un indennizzo con l'assicurata, pari alla somma di euro
108.306,38 per i danni strutturali all'immobile, eseguendo i pagamenti per euro 97.754,70 in data 28/09/2015 e per euro 10.551,68 in data
19/01/2016. Posto che la perizia stima tutti i danni in euro 149.723,39, cui fa seguito la specificazione che l'indennizzo concordato sia di euro pag. 11/42 107.530,00, secondo il Tribunale l'indennizzo riguarda esclusivamente i danni strutturali e non i danni ai beni mobili.
1.4 Proprio per conseguire il risarcimento dei danni ai beni mobili, non coperti dalla polizza, i danneggiati e CP_10 CP_9
avevano promosso un distinto giudizio (proc. n. 194/2016
[...]
R.G. Trib. Belluno) contro , TE [...]
il p.i.e. e le comproprietarie Parte_3 Controparte_14 della canna fumaria, , e Parte_4 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Parte_4 Controparte_6 CP_7 sono eredi di . Richiamando le risultanze
[...] Controparte_13 dell'ATP dell'ing. (proc. n. 381/15 RG Trib. Belluno) e di Persona_2 una CTU dell'ing. svolta nel giudizio di merito (proc. n. Persona_3
194/2016 R.G.), il Tribunale di Belluno, con sentenza 20.2.20, n. 69, ha accolto la domanda di risarcimento e individuato le quote responsabilità ex art. 1669 c.c. fra le imprese e il professionista coinvolti nella realizzazione del camino (50% + 20% + 20%) e la residua responsabilità ex art. 2051 c.c. delle proprietarie dell'appartamento che utilizzava la canna fumaria (10%). La sentenza del Tribunale di Belluno
20.2.20, n. 69 è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza 23.12.2021, n. 3121 ed è passata in giudicato. La CTU dell'ing. non è stata acquisita nel presente giudizio ma Persona_3 ampi suoi stralci vengono riportati a pag. 12-17 e 26-28 della sentenza del Tribunale di Belluno n. 69/20 per decidere sulle cause dell'incendio e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.
1.5 Nel prendere posizione sui limiti dell'azione di surrogazione dell'assicuratore, il Tribunale afferma che la polizza n.
803.044.00.06151465 è stata stipulata solo dalla comproprietaria pag. 12/42 dell'appartamento danneggiato e che la comproprietaria CP_10 era legittimata ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza e quindi a ottenere il risarcimento di tutti i danni occorsi all'immobile. Atteso che l'azione dell'assicuratore che agisce in surrogazione comporta il subingresso dell'assicuratore nella complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta all'avente diritto, non rileva che uno dei comproprietari non avesse stipulato la polizza e non può opporsi ad che avrebbe potuto agire limitatamente alla quota parte CP_1
d'indennizzo riconosciuta alla comproprietaria assicurata.
1.6 Le doglianze sulla quantificazione dell'indennizzo riconosciuto dall'assicuratore sono state ritenute generiche. L'importo dell'indennizzo costituisce la sommatoria di dettagliate voci contenute nella perizia del geom. di Studio LI S.r.l. IP e le parti convenute Persona_1 non avevano specificato le ragioni per cui le singole voci di spesa fossero esorbitanti, superflue o non congrue. La genericità delle contestazioni rende applicabile il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c..
1.7 Il Tribunale ha escluso che la sentenza del Tribunale di Belluno
20.2.20 n. 69/2020 e la sentenza della Corte di appello di Venezia
23.12.21 n. 3121/2021, che aveva sottolineato la coerenza e logicità della CTU, possano avere efficacia di giudicato nel presente giudizio ma evidenzia che dette sentenze e l'ATP possono valorizzarsi come prove atipiche e che le loro conclusioni sono condivisibili:
- nel verbale dei vigili del fuoco è riportato alla voce “presumibile causa del sinistro: canna fumaria, a servizio del piano primo di proprietà del sig. incompleta nella parte sommitale e di Controparte_13
pag. 13/42 conseguenza non idonea”. A differenza di quanto era stato sostenuto da
, la mancata realizzazione dell'ultima parte della TE canna emerge da quanto accertato dai vigili del fuoco che avevano domato l'incendio;
- l'ATP aveva stabilito che la canna fumaria non era supportata da un progetto del camino dimostrativo del tiraggio dei fumi e della loro tenuta ed isolamento rispetto alle strutture lignee interferenti o vicine al
“percorso a salire”. Non vi era la richiesta distanza di sicurezza, specialmente nel punto d'interferenza con il pacchetto di copertura, da materiali combustibili e la parte sommitale della canna fumaria non presentava una corretta connessione alla superiore torretta del camino, eseguita in lamiera metallica. Un terzo della canna fumaria non giungeva a connettersi con la torretta del camino. La fuoriuscita di fumo ad alta temperatura e di fuliggine aveva verosimilmente provocato la combustione dei vicini materiali del “pacchetto di copertura”, innescando l'incendio;
- sempre secondo l'ATP, nell'eseguire il montaggio sul tetto della torretta in lamiera al di sopra della canna fumaria, il lattoniere avrebbe dovuto accorgersi della non corretta connessione della torretta ed informare del difetto sia l'impresa principale che il direttore dei lavori.
Solo fino a lambire l'intradosso del tavolato ligneo del “pacchetto di copertura”, la canna fumaria presentava un rivestimento esterno in malta ma tale rivestimento, che avrebbe potuto fungere da pur labile elemento distanziatore, era venuto completamente a mancare proprio nel tratto interferente con il pacchetto di copertura;
pag. 14/42 - dalla sentenza del Tribunale 20.2.2020 n. 69/20 si ricava che anche la CTU dell'ing. espletata nella fase di merito di quel Persona_3 procedimento aveva confermato le conclusioni dell'ATP. Non erano stati riscontrati tra i residui dell'incendio in adiacenza al camino elementi idonei di protezione delle parti lignee del tetto dal flusso di calore disperso dalla canna fumaria;
lo strato isolante di poliuretano estruso non era “adeguatamente caratterizzato” per la resistenza al fuoco;
la parte muraria non era “conforme”; la parte in lattoneria di rivestimento del camino emergente fungeva in modo improprio da camino e non da rivestimento;
l'attraversamento del tetto della canna fumaria non era adeguata per il contatto diretto con materiali combustibili;
- l'assoluzione degli imputati ed TE [...]
dal delitto d'incendio colposo nel processo penale si CP_8 giustifica con la diversa regola probatoria del processo penale fondata sul principio giuridico dell' “oltre il ragionevole dubbio”.
1.8 Sulla base delle CTU dell'ing. – prosegue il Tribunale - Persona_3 la sentenza che ha deciso sul danno ai beni mobili ha in modo condivisibile ritenuto: … che il maggior responsabile è l'impresa edile
(50%) per non aver costruito la parte emergente del camino, ma soprattutto nel non aver provveduto ad un'adeguata coibentazione e aerazione del camino nel tratto di attraversamento del pacchetto del tetto in legno;
la seconda posizione, spetta al lattoniere (20%) perché
(conformemente a quanto emerso nel corso dell'ATP) ha eseguito un'opera finita, posa del cappello, senza aver constatato la mancanza della parte emergente del camino dal tetto e senza aver valutato lo stato precario della separazione della canna fumaria rispetto al tetto attraversato e nel non aver provveduto alla corretta posa della
pag. 15/42 lattoneria; la seconda posizione, a pari merito, spetta al direttore dei lavori (20%), che non ha certo l'obbligo della presenza continua in cantiere, ma se dichiara in atti che un'opera è eseguita a regola d'arte lo deve accertare direttamente e non confidare nelle dichiarazioni dell'impresa edile”. Non essendo documentata una regolare manutenzione del camino, la quota residua di responsabilità (10%) deve essere attribuita ai proprietari della canna fumaria (v. pag. 26 e 27 della sentenza del Tribunale di Belluno n. 69/20, richiamata pag. 15 della sentenza appellata). I primi tre soggetti rispondono per il grave difetto di costruzione ai sensi dell'art. 1669 c.c., che costituisce una speciale forma di responsabilità extracontrattuale. L'imprenditore non ha costruito la parte emergente del TE camino né provveduto alla sua coibentazione nel tratto di attraversamento del pacchetto del tetto in legno;
Parte_3 ha completato l'opera posando “il cappello” senza installare in
[...] modo corretto la lattoneria e senza accorgersi dei difetti già presenti. La responsabilità del D.L. si fonda sulla Controparte_8 considerazione che, sebbene all'epoca della esecuzione della ristrutturazione, la legislazione non imponesse di redigere elaborati progettuali, la loro predisposizione rispondeva alla “tecnica del buon costruire”. aveva esercitato la funzione di direttore Controparte_8 dei lavori anche rispetto a tutte le canne fumarie comprese nel perimetro della ristrutturazione e non può ritenersi che nell'esercizio della sua funzione di controllo potesse far affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni dei soggetti controllati. Le proprietarie della canna fumaria rispondono solidalmente con gli altri soggetti ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Non è per loro sufficiente addurre che, secondo l'ATP, il condotto non presentava particolari segni di deposito o colature di caligine (era ipotizzabile che la stufa fosse poco usata e che la canna pag. 16/42 fumaria fosse stata di recente pulita), perché avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un caso fortuito.
2. L'appellante chiede che, in TE riforma della sentenza, sia rigettata la domanda di o in via CP_1 subordinata che la condanna sia rideterminata nei limiti del danno risarcibile alla sola Dopo aver premesso che l'appello è CP_10 rivolto unicamente contro (v. atto di appello, pag. 9), con sei CP_1 motivi di gravame lamenta:
2.1 che comproprietaria per la metà dell'immobile CP_10 danneggiato dall'incendio, non aveva titolo per domandare il risarcimento nei confronti dei terzi responsabili dei danni subiti dall'intero immobile e conseguentemente , agendo ex art. CP_1
1916 c.c., non aveva titolo per subentrare nella complessiva pretesa risarcitoria. La solidarietà attiva non si presume. Con le quietanze depositate aveva documentato di avere concordato CP_1
l'indennizzo non solo con l'assicurato ma anche con un soggetto estraneo al rapporto contrattuale assicurativo, quale li comproprietario
. Il diritto di surroga previsto dall'art. 1916 c.c. Controparte_9 comporta il subentro dell'istituto assicuratore nella pretesa riconosciuta al danneggiato nei confronti del terzo responsabile fino alla concorrenza dell'indennità erogata all'assicurato. Il principio della legittimazione processuale sostitutiva del singolo comproprietario, in forza del quale ciascuno dei contitolari del diritto reale può agire per la tutela del diritto dominicale nella sua interezza, non giustifica la ricorrenza tra comproprietari danneggiati di un vincolo di solidarietà attiva.
L'indennizzo versato della compagnia all'assicurato rappresenta il limite pag. 17/42 massimo di rivalsa e non va confuso con il diritto risarcitorio oggetto di surroga;
2.2 che erroneamente, senza indicarne le ragioni, il Tribunale ritiene che potesse agire in rivalsa nei confronti di terzi responsabili CP_1 non dei limiti che l'indennizzo riconosciuto all'assicurata ma anche per l'indennizzo erogato in favore di un terzo. Ammesso che la CP_10 potesse agire nei confronti dei responsabili per richiedere il danno patito dell'intero immobile, con gli atti di transazione e quietanza depositati aveva documentato che l'indennizzo era stato versato anche CP_1 al comproprietario non assicurato . Su Controparte_9 CP_1 gravava anche l'onere di fornire la prova dell'importo versato all'assicurata, mentre la compagnia aveva depositato solo gli atti transazione e quietanza ma non anche la contabile di pagamento;
2.3 che il Tribunale ha ritenuto provato l'an della responsabilità sulla scorta del mero richiamo testuale a stralci delle sentenze del Tribunale di Belluno n. 69/20 e della Corte d'appello di Venezia n. 3121/21 nonché di un accertamento tecnico preventivo, valorizzati come prove atipiche senza compiere un autonomo vaglio critico, mentre non altrettanto ha fatto con la sentenza penale del Tribunale di Belluno n.
389/2019 di assoluzione di . Erano stati TE depositati i verbali stenotipici 12.1.18, 19.4.18 e 5.2.19. Il muratore aveva affermato per scienza diretta di aver Persona_4 realizzato la canna fumaria nella sua interezza anche, per la parte terminale, oltre il pacchetto del tetto;
l'operaio della Parte_5
, aveva riferito di avere rivestito in lamiera il
[...] Testimone_1 camino che presentava la parte finale in muratura. Il legale rappresentante della D.M. GN s.n.c. aveva Testimone_2
pag. 18/42 confermato di aver realizzato il tetto in legno e l'isolamento. Il comandante dei vigili del fuoco aveva riferito che, in mancanza della parte finale in muratura del camino, chiunque se ne sarebbe immediatamente accorto e vi sarebbe stato il rischio di incendio a ogni accensione. I consulenti della difesa avevano argomentato in termini tecnici per spiegare che la canna fumaria era stata necessariamente realizzata nella sua integralità. Nel corso delle SIT Controparte_9 aveva raccontato di un uso quotidiano della canna fumaria interessata dall'incendio. Il giudice penale aveva concluso che sussistessero sufficienti prove per ritenere che gli elementi in muratura originariamente costruiti fino alla sommità esterna del tetto fossero stati in un secondo momento parzialmente rimossi;
2.4 che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il verbale dei vigili del fuoco e l'ATP dell'ing. potessero provare la situazione Persona_5 della canna fumaria nel 2006-2007, otto anni prima dell'incendio. Il
Tribunale avrebbe dovuto accertare quale fosse la condizione della canna fumaria all'epoca dei lavori di ristrutturazione. La difesa aveva chiesto di provare (v. istanze istruttorie a pag. 37 dell'atto di appello) di aver realizzato solo la parte in muratura della canna fumaria e non l'isolamento del pacchetto del tetto, eseguito da un'impresa rimasta estranea al giudizio. Tutti i testi escussi nel procedimento penale avevano confermato che la canna fumaria era stata completata a regola d'arte, così come accertato dal direttore dei lavori. Secondo il CTP ing.
il lattoniere non avrebbe potuto rivestire una canna fumaria Persona_6 inesistente e l'incendio si sarebbe verificato molto prima;
2.5 che il Tribunale ha recepito in modo asettico le conclusioni del consulente geom. non opponibili ai terzi responsabili. Persona_1
pag. 19/42 Non ha considerato che la stima era stata compiuta sulla scorta delle condizioni di polizza ovvero secondo il valore al nuovo. Dai lavori di ristrutturazione erano trascorsi comunque 8 - 9 anni e il consulente dell'assicurazione non si era preoccupato di valutare lo stato ante sinistro. Una consulenza di parte rappresenta una mera allegazione e non può costituire di per sé sola prova del quantum del danno risarcibile. L'appellante non aveva l'onere di entrare nel merito del documento e di contestarne le singole voci;
2.6 che a è contestata la responsabilità dell'incendio TE per non aver provveduto alla coibentazione e areazione del camino nel tratto di attraversamento del tetto in legno, profilo di colpa che non emerge dall'ATP dell'ing. . L'appellante non si era occupato di Per_5 realizzare un isolamento della canna fumaria rispetto al tetto in legno che doveva essere ancora posato, come da lui stesso affermato in sede di SIT nell'immediatezza del fatto. aveva Controparte_15 affermato di essere stato lui a eseguire il tetto in legno e le opere di isolamento. Il giudice avrebbe dovuto determinare il grado di corresponsabilità della per aver realizzato il manto di Controparte_16 copertura in legno, compreso l'isolamento, utilizzando un materiale inadeguato perché combustibile.
3. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale tardivo il p.i.e chiede che sia Controparte_14 rigettata la domanda di o in via subordinata che la condanna CP_1 sia rideterminata nei limiti del danno risarcibile alla sola CP_10
Con tre motivi di appello incidentale adesivo lamenta:
pag. 20/42 3.1 che aveva titolo per surrogarsi e domandare il CP_1 risarcimento nei limiti della quota di proprietà dell'assicurata
[...]
e che occorre considerare che nell'atto di quietanza la CP_10 compagnia aveva preteso la sottoscrizione del comproprietario
; Controparte_9
3.2 che la somma che imputa a danni dell'immobile è CP_1 arbitraria e che il Tribunale, sia pure sollecitato, non si è nemmeno posto il problema, tanto che la compagnia avrebbe potuto risarcire qualsiasi somma all'assicurata;
3.3 che sono state valorizzate, senza un'autonoma valutazione, due sentenze civili e non la sentenza penale del Tribunale di Belluno n.
389/2019 di assoluzione di . La sentenza penale Controparte_14 ha un'efficacia riflessa idonea a produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa. Il progettista aveva elaborato un progetto generale di ristrutturazione dell'immobile e nell'ambito di questo intervento le canne fumarie “risultavano essere del tutto marginali”. Solo con il d.m. n. 37 del 2008 è stato previsto che le canne fumarie debbano essere dotate della dichiarazione di conformità e sarebbe stato sufficiente il progetto dell'impresa installatrice , che ha TE rilasciato le dichiarazioni di conformità. Il progettista si era premurato di chiedere all'impresa la dichiarazione che le opere fossero state realizzate a regola d'arte e la rendicontazione: la fattura emessa dall'impresa edile è del tutto compatibile con la realizzazione di canne fumarie nella loro interezza. La verità e che non Controparte_8 aveva avuto alcun incarico in merito alla specifica progettazione delle canne fumarie o alla direzione dei lavori. Né l'impresa di lattoneria né lo pag. 21/42 che a detta dei proprietari – avevano Parte_6 Pt_5 CP_6 puntualmente eseguito la manutenzione del manufatto avevano segnalato la presenza di vizi. Vi è stato anche un abusivo frazionamento del credito perché pretende di far valere un diritto che deriva CP_1 dalla surroga rispetto a un diritto di mentre avrebbe CP_10 potuto agire nella causa n. 194/2016 R.G. intentata dai proprietari per il risarcimento dei danni ai beni mobili.
4. Con un separato atto di appello (proc. n. 1125/24 R.G.)
[...] chiede che sia rigettata la domanda di Parte_5 CP_1
o, in via subordinata, che sia ridotta la quota di responsabilità imputata alla società. Dopo aver premesso di non rivolgere domande nei confronti di , TE CP_8 Controparte_8 Parte_7
e ed con cinque motivi di appello
[...] CP_7 Controparte_6 lamenta:
4.1 che non era stata raggiunta la prova della responsabilità di
[...]
tenuto conto della sentenza penale di assoluzione e Parte_5 delle dichiarazioni raccolte nel processo penale sulle modalità di costruzione della canna fumaria in occasione delle ristrutturazione del
2006-07 (testimonianze del muratore , Persona_4 dell'operaio dell'amministratore CP_17 Controparte_18 della DM GN s.n.c., del comandante dei VVFF e dei Persona_7 consulenti della difesa e dei verbali di SIT). Delle sentenze civili “non si capisce assolutamente nulla” mentre dalla sentenza penale “emerge chiaramente un iter argomentativo logico privo di qualsivoglia lacuna”.
Manca la prova che nel 2006 la società avesse posato Parte_5 la torretta in lamiera senza che al suo interno vi fosse la canna fumaria in muratura. Le prove atipiche acquisite erano discordanti e “vi è una
pag. 22/42 netta prevalenza argomentativa … della sentenza penale e degli atti di indagine penali”. Il Tribunale ha posto a base del suo convincimento la relazione dell'ing. senza curarsi di acquisire la relazione Persona_5 dell'ing. che l'ha sostituita “giungendo a conclusioni tecniche Per_3 diverse” e non ha assunto prove nel contraddittorio delle parti;
4.2 di aver contestato fin dalla comparsa di costituzione e risposta la quantificazione del risarcimento operata da in quanto eseguita CP_1 in contraddittorio unicamente con e dovendo la CP_9 CP_10 compagnia “dimostrare ogni euro domandato”. Non essendo stata prodotta la distinta di bonifico, non è stato dimostrato che la compagnia abbia effettivamente eseguito il pagamento in quanto la quietanza precede il bonifico;
4.3 che non deve rispondere dei danni ai Parte_5 sensi dell'art. 1669 c.c. perché si era limitata a rivestire con la lamiera il tetto e le canne fumarie dell'immobile. Non si trattava di un intervento strutturale ma della finitura di un precedente intervento realizzato da altri. Il lavoro serviva sotto il profilo estetico e per evitare infiltrazioni. Il lattoniere interviene quando il manto di copertura e la canna fumaria sono ultimati. Il termine di prescrizione per una responsabilità ex art. 1667 c.c. è ampiamente decorso;
4.4 che , surrogandosi alla comproprietaria CP_1 CP_10 aveva diritto a chiedere il risarcimento del danno patito limitatamente alla quota di sua proprietà. Non poteva agire per la parte dell'indennizzo corrisposto al comproprietario non assicurato;
pag. 23/42 4.5 che la sentenza individua una qualche responsabilità in capo alla società DM GN che aveva posato il pacchetto di copertura per non aver adeguatamente distanziato gli elementi lignei, senza farne derivare una conseguenza favorevole per l'appellante, “in subordine, quantomeno in termini di contenimento del quantum risarcitorio”. In sede di conclusioni era stato chiesto che fosse valutato in grado di responsabilità di terzi non convenuti nel giudizio.
6. Costituendosi in giudizio ha dedotto che l'ordinanza 6 CP_4 agosto 2024, con cui la Corte d'appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, dimostra l'errore commesso dal Tribunale nell'aver liquidato ad l'intero importo chiamato anziché la sola quota CP_1 del 50%. avrebbe dovuto dimostrare nell'an e soprattutto nel CP_1 quantum la fondatezza delle proprie pretese. Le valutazioni dei CTU sulle responsabilità delle imprese risultano corrette ed errato è semmai attribuire una residua responsabilità ai – , perché la Pt_3 CP_6 giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il fatto del terzo possa integrare un caso fortuito.
7. Nel resistere all'appello principale e agli appelli incidentali (come tali da intendersi tutti gli appelli successivi al primo), oltre a richiamare le argomentazioni della sentenza appellata, ha dedotto: CP_1
- di aver indennizzato per l'intero l'assicurata Controparte_19 comproprietaria pro-indiviso dell'intero immobile e non CP_9
. La proprietà pro-indiviso fa sì che l'incendio avesse colpito
[...]
l'intero immobile e il patrimonio della Non è concepibile CP_10 ridurre al 50% l'indennizzo e la polizza non poneva detto limite indennitario. Considerava l'intero immobile in cui viveva l'assicurata, anche qualora il beneficiario dell'indennizzo fosse stato pure il marito.
pag. 24/42 La comproprietaria aveva diritto di agire verso i responsabili per l'intero danno e per lo stesso motivo aveva il diritto di ottenere dalla compagnia di assicurazione l'intero indennizzo. La compagnia si è surrogata in questo diritto;
- che nel parallelo giudizio civile per i danni ai beni mobili sono state accertate le cause dell'incendio e la riconducibilità dello stesso alle condotte dei convenuti, anche sulla scorta di una CTU che ha chiarito con oggettività le cause dell'incendio. Il medesimo evento non può essere giudicato in maniera diversa nei due processi a prescindere dal fatto che la compagnia di assicurazione non sia stata parte della causa parallela. Rispetto al compendio probatorio richiamato dalla sentenza appellata, le prove orali dedotte dalle controparti non hanno alcuna rilevanza, essendo testimonianze soggettive e valutative. Ciò che affermano i tecnici e gli operai coinvolti nella ristrutturazione non può assumere importanza perché occorre fare riferimento alla valutazione tecnica imparziale del consulente tecnico d'ufficio;
- che con riferimento alla posizione del lattoniere, costituiscono gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori;
- che il Tribunale non si è limitato a recepire acriticamente la perizia del geom. ma ha verificato la congruità delle somme Persona_1 versate, evidenziando come le controparti non avessero mai effettuato una reale, specifica e circostanziata contestazione degli importi.
8. Con le ordinanze 7.8.2024 e 7.11.2024 l'efficacia esecutiva della sentenza è stata sospesa rispettivamente nei confronti di
[...]
e di e con ordinanza TE Parte_3
7.11.2024, venendo in rilievo due appelli avverso la stessa sentenza, la causa n. 1125/24 RG è stata riunita alla causa n. 1118/24 R.G.
pag. 25/42 9. I primi due motivi di appello di , TE il primo motivo di appello incidentale di e Controparte_8 il quarto motivo di appello di Parte_5 attengono tutti ai limiti della surroga di . CP_1
9.1 ha dichiarato di agire in rivalsa per ottenere il CP_1 risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dell'incendio, essendosi surrogata ex art. 1916 c.c. nei diritti della propria assicurata
(v. atto di citazione di primo grado, pag. 1). Nel giudizio CP_10
d'impugnazione afferma testualmente di aver indennizzato la CP_1 comproprietaria e non il marito CP_20 Controparte_19
(v. comparsa di costituzione e risposta nel proc. Controparte_9
n. 1118/24 R.G., pag. 13 e comparsa di costituzione e risposta nel proc.
n. 1125/24 R.G., pag. 25) e che il precedente (Cass., sez. 3, sent. n.
29506 del 2019) citato nell'ordinanza 7.8.2024 della sezione feriale della Corte d'Appello, che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, è stato erroneamente interpretato, perché la Corte di cassazione si è limitata ad affermare che il principio generale (principio che legittima il singolo contitolare agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza) deve essere interpretato “alla luce della circostanza per cui il singolo comproprietario abbia o meno operato nell'interesse del bene oggetto di comproprietà e di quello degli altri comproprietari”. La solidarietà attiva viene meno se il singolo comproprietario agisca nel proprio interesse soggettivo personale e non di quello generale.
9.2 Non viene in rilievo una vicenda ablatoria del diritto di proprietà, come nel caso di occupazione appropriativa, in cui un comproprietario pag. 26/42 può agire per il risarcimento solo della propria quota in quanto è esclusivamente entro questi determinati limiti che ha subito un danno al proprio patrimonio. Viene in rilievo un danno conseguente a un incendio che, per essere indennizzato, deve comportare il ripristino dello stato dei luoghi. La comproprietaria pro-indiviso che ha stipulato l'assicurazione può essere ristorata esclusivamente se il ripristino sia completo. Una diversa interpretazione porterebbe alla conclusione che la comproprietaria di una quota indivisa, pur avendo assicurato l'immobile e avendo interesse a disporre di una copertura che riguardi l'intero immobile, potrebbe unicamente ottenere un risarcimento dimidiato.
9.3 È corretto piuttosto che nei due atti di transazione e quietanza 29 settembre 2015 e 1° gennaio 2016 depositati (doc. 7 e 8 att.) per il sinistro del 10 marzo 2015 come beneficiari vengano indicati entrambi i coniugi e e che entrambi i coniugi CP_10 Controparte_9 hanno sottoscritto gli atti. Nei due prestampati, accanto a “il sottoscritto/a”, sono riportati i nomi dei proprietari e successivamente è riportato “Rilascia quietanza a saldo” e quindi prima facie pare sostenibile – come è stato sostenuto dagli appellanti - che la somma di denaro sia riconosciuta a entrambi i comproprietari. La questione di come interpretare la doppia sottoscrizione sui moduli prestampati deve, tuttavia, essere risolta considerando che la somma viene riconosciuta “a titolo d'indennizzo, quale beneficiario o contraente, della polizza sottoindicata” e soprattutto che è stato espressamente specificato che
“sottoscrive in qualità di proprietario del bene. Il Controparte_9 pagamento verrà eseguito con bonifico sull'IBAN … indicato dalla
[...] che ha vincolo sull'immobile”. È vero che il liquidatore ha CP_21 riportato il nome anche del comproprietario e gli Controparte_9
pag. 27/42 ha chiesto di sottoscrivere gli atti. È anche vero che l'assicuratore, pur avendo sempre sostenuto di aver indennizzato il danno alla sola assicurata, non si è mai confrontato con il tenore letterale degli atti depositati né ha mai chiarito quale finalità avesse la sottoscrizione del comproprietario del bene. Un'interpretazione complessiva e secondo buona fede delle quietanze induce tuttavia a ritenere che il pagamento delle somme sia avvenuto esclusivamente in favore dell'assicurata contraente L'elemento decisivo è costituito dalla CP_10 precisazione aggiunta nei due atti prima della sottoscrizione. La precisazione che sottoscrive in qualità di Controparte_9 comproprietario, se non permette di comprendere il motivo per cui sia stato ritenuto necessario o opportuno il suo intervento, consente di escludere che sia stato considerato il diretto beneficiario delle CP_9 somme di denaro. In altre parole, , non ha sottoscritto i due CP_9 atti perché ha ricevuto l'indennizzo e l'assicuratore non ha compiuto un atto francamente poco comprensibile, quale quello di corrispondere l'indennizzo anche in favore di un terzo.
9.4 Le difese di e di TE Parte_5 contestano che non via sia prova del pagamento. Deve
[...] ribattersi:
-che dopo la produzione degli atti di transazione e quietanza con la comparsa di costituzione e risposta 23 dicembre 2020 a pag. 18-34 nel procedimento di primo grado la difesa di Parte_5 non aveva contestato in maniera specifica che alla sottoscrizione delle quietanze fosse seguito il pagamento e quindi l'assicuratore non aveva l'onere di depositare anche le prove documentali dei bonifici;
- che dopo la produzione degli atti di transazione e quietanza con la comparsa di costituzione e risposta 23 aprile 2021 a pag. 11 – 30 nel pag. 28/42 procedimento di primo grado nemmeno la difesa di TE
aveva contestato in maniera specifica che alla sottoscrizione
[...] delle quietanze fosse seguito il pagamento e quindi anche rispetto a questa parte convenuta l'assicuratore non aveva l'onere di documentare i bonifici;
- che fin dall'inizio del processo l'assicuratore aveva depositato la sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n. 69, con cui
[...]
e avevano agito contro le stesse parti CP_10 Controparte_9 convenute dall'assicuratore, per i danni ai beni mobili dell'appartamento. Se per qualche ragione non avesse CP_10 ottenuto il pagamento delle somme indicate negli atti di quietanza, in quel giudizio i danneggiati avrebbero agito anche per i danni alle parti strutturali dell'immobile.
10. Il terzo motivo di appello di , il TE terzo motivo di appello incidentale di e il Controparte_8 primo motivo di attengono alla Parte_5 mancata prova delle cause dell'incendio. Tutti i motivi sono focalizzati sul richiamo da parte della sentenza di primo grado all'esito della causa civile relativa al risarcimento dei danni per i beni mobili e alla mancata valorizzazione della sentenza penale di assoluzione.
10.1 La prima considerazione è che il giudice ha valorizzato in via diretta l'ATP affidato all'ing. (v. doc. 4 att.) svolto in Persona_5 contraddittorio con tutte le parti convenute da e, CP_1 indirettamente, anche una CTU svolta nella causa di merito n. 194/2016
R.G. Trib Belluno affidata all'ing. per il risarcimento dei beni Persona_3 mobili, sempre eseguita in contraddittorio con tutti i danneggianti. È vero che per l'inerzia della parte interessata non è stata acquisita nel pag. 29/42 presente giudizio la CTU affidata all'ing. ma è stata Persona_3 depositata la sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n. 69 che riporta, virgolettandole, le considerazioni dell'ing. sulle cause Per_3 dell'incendio (v. doc. 9, sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n.
151, pag.
9-15 e 20-23) e sui soggetti responsabili (v. doc. 9, sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n. 151, pag.
9-15 e 27-28). Se è anche vero che non si comprende perché la difesa di non CP_1 abbia depositato il testo integrale della relazione dell'ing. Persona_3 nulla avrebbe impedito ai convenuti, qualora le parti della relazione dell'ing. riportate nella sentenza non rispettassero fedelmente il Per_3 giudizio del consulente, di depositare l'intero elaborato. Sullo stato dei luoghi, sulle cause dell'incendio e sulle responsabilità si dispone dunque di due accertamenti tecnici affidati ad ausiliari nominati da magistrati in procedimenti a cui avevano partecipato sia l'appellante che gli appellanti incidentali e cioè tutte le parti che hanno impugnato la sentenza di primo grado. Sono accertamenti tecnici svolti in contraddittorio con i soggetti che hanno impugnato la sentenza e che dunque, pur essendo prove atipiche, possono assumere grande rilevanza perché svolte in procedimenti in cui l'imprenditore che aveva ristrutturato l'immobile,
l'impresa di lattoneria, il progettista e direttore dei lavori, e i proprietari della canna fumaria avevano avuto la possibilità di difendersi.
10.2 La sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Belluno
29.5.19, n. 383 di e Controparte_8 TE
e le prove su cui essa si fonda non sono altrettanto
[...] valorizzabili perché:
- il giudice penale non ha ritenuto di svolgere una perizia per valutare le cause dell'incendio mentre nelle parallele cause civili sono state valorizzate un ATP e una CTU svolte da tecnici nominati da magistrati;
pag. 30/42 - il giudice penale sostiene che solo al momento dell'incendio la torretta era mancante della parte in muratura senza preoccuparsi di stabilire in quale occasione il manufatto sarebbe stato manomesso. Sostiene che gli elementi in muratura realizzati nel 2006 (rectius 2006-08) possono essere stati rimossi e non ripristinati (v. motivazione della sentenza penale, pag. 8). In una nota in calce alla motivazione della sentenza il giudice richiama un'ipotesi di un difensore: in occasione di qualche nevicata vi sarebbe stato un disallineamento del camino e un soggetto non meglio identificato avrebbe eliminato alcuni elementi senza poi ripristinare il camino. Si tratta di una congettura poiché nessuno aveva provato che dopo la ristrutturazione del 2006-08 fossero stati eseguiti ulteriori lavori di manutenzione straordinaria sul tetto per un malfunzionamento della caldaia, della canna fumaria, per i danni di una pesante nevicata o per qualche altro motivo;
- per ricostruire se la canna fumaria che ha causato l'incendio fosse stata realizzata a regola d'arte il giudice penale si affida alle dichiarazioni del lattoniere, degli operai che eseguirono materialmente il lavoro e delle persone offese, che sono parti convenute nella presente causa civile (v. motivazione della sentenza penale, pag. 4-6) nonché alle valutazioni dei consulenti della difesa degli imputati (v. motivazione della sentenza penale, pag. 7). Il “ragionevole dubbio” che la parte in muratura fosse stata realizzata viene fatto derivare soprattutto dalle dichiarazioni del lattoniere e di un muratore. I presunti elementi Pt_5 oggettivi (fotografie e fattura) sono descritti molto genericamente e s'ipotizza che qualora il camino fosse sempre stato nella condizione in cui si trovava al momento del sinistro, l'incendio avrebbe potuto avvenire già con i primi utilizzi successivi ai lavori di ristrutturazione.
pag. 31/42 10.3 Escluso che la sentenza penale possa assumere efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p. nel presente giudizio, i diversi principi in tema di onere della prova applicabili nel processo penale e nel processo civile e soprattutto la qualità del materiale probatorio posto a fondamento della sentenza penale inducono a privilegiare gli accertamenti tecnici eseguiti in sede civile. Escludendo le dichiarazioni di testi che sono parti convenute nel presente processo o di testi molto vicini o comunque interessati a una decisione che escluda la responsabilità dei soggetti che parteciparono ai lavori di ristrutturazione dell'immobile e dei proprietari della canna fumaria, appare molto più probabile che per qualche fortunata casualità l'incendio non si sia sviluppato in epoca precedente piuttosto che qualcuno, rimasto completamente sconosciuto, abbia manomesso il camino senza ripristinarlo nel periodo compreso fra i lavori di ristrutturazione e il sinistro. Occorre ricordare che il CTU ing. aveva evidenziato, par Per_3 quanto riportato a pag. 12 della sentenza del Tribunale di Belluno
20.2.2022, n. 69, che non era stata rinvenuta documentazione circa danneggiamenti per neve o altri motivi delle canne fumarie nel periodo compreso fra il 2008 e il 10 marzo 2015. Non esistevano tracce – aveva spiegato il CTU – del fatto che i camini fossero stati danneggiati in conseguenza di nevicate.
10.4 La difesa di sostiene che la relazione Parte_5 dell'ing. giunge a conclusioni tecniche diverse rispetto a quella Per_3 dell'ing. e che il giudice non si è curato di acquisire la relazione Per_5 dell'ing. Qualora la difesa di avesse Per_3 Parte_5 avuto interesse a dimostrare l'esistenza di differenze sostanziali fra le due relazioni tecniche, avrebbe dovuto assumere l'iniziativa di depositare copia della relazione svolta nel parallelo processo. Il giudice pag. 32/42 non aveva viceversa il potere di acquisirla d'ufficio. La relazione dell'ing.
per la parte in cui è conoscibile, attraverso gli stralci riportati Per_3 nella sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2022, n. 69, non raggiunge conclusioni contrastanti con quelle dall'ATP. Dalla lettura di pag. 13 e 14 della sentenza n. 69/22 risulta a) che mancava un progetto del camino;
b) che mancava la parte in muratura che dovrebbe emergere dal tetto;
c) che la parte in lattoneria di rivestimento del camino fungeva in modo improprio da camino e non da mero rivestimento. Deve aggiungersi che era stato proprio il CTU ing. a indicare come responsabile Per_3 dell'incendio il lattoniere con un grado di responsabilità pari a quella del direttore dei lavori e inferiore solo a quello dell'impresa di costruzione:
“… per avere seguito un'opera finita, posa del cappello, senza aver constatato la mancanza della parte emergente del camino del tetto, senza aver valutato lo stato precario della separazione della canna fumaria rispetto al tetto attraversato e non aver provveduto alla corretta posa della lattoneria nei camini vicini, non interessati dall'incendio ripetendo così la medesima modalità di intervento che contrasta con quanto risulta nelle dichiarazioni in atti dello stesso del suo collaboratore” (sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2022, n. 69, pag. 15 e 16). In altre parole, la relazione dell'ing. appare Per_3 confermare la responsabilità della Parte_5
11. Il quarto motivo di appello di , TE sempre sulle cause dell'incendio, riprende in gran parte argomenti trattati prendendo in esame il terzo motivo di appello della stessa parte.
I capitoli di prova riportati a pag. 37 e 38 dell'atto di appello sono inammissibili perché contengono valutazioni non demandabili ai testi sulla corretta tecnica costruttiva della canna fumaria e del camino.
Richiedono inoltre ai testi, in modo molto generico, senza che i capitoli pag. 33/42 siano circostanziati, di spiegare come sarebbero stati eseguiti i lavori a distanza di quasi venti anni dalla ristrutturazione.
12. Il quinto motivo di appello di , TE il secondo motivo di appello incidentale di Controparte_8
e il secondo motivo dell'appello di Parte_5 riguardano la quantificazione dei danni alla struttura dell'immobile. Non
è in discussione che l'onere della prova sia a carico dell'assicuratore ma non appare censurabile la decisione del giudice di primo grado di non aver disposto una CTU per stimare l'entità dei danni alle parti strutturali.
12.1 La compagnia di assicurazione aveva prodotto una relazione tecnica dello Studio LI s.r.l. IP (doc. 5 att.) che contiene da pag. 8
a pag. 19 un'analitica descrizione di tutti gli interventi da compiere e dei costi per ciascuno intervento. Non si tratta di una mera consulenza tecnica di parte. La valutazione è stata eseguita in contraddittorio solo con i proprietari dell'immobile danneggiato e non con i convenuti ma è ragionevole supporre che il tecnico incaricato dall'assicurazione non avesse alcun interesse a sovrastimare i costi di ripristino o accettare una overcompensation perché una stima di favore nei confronti dell'assicurata si sarebbe tradotta in un più elevato indennizzo a carico della compagnia di assicurazione. Mentre nel presente processo la compagnia ha interesse a ottenere a titolo di risarcimento l'intero indennizzo riconosciuto all'assicurata, nel corso della procedura che ha portato alla quantificazione dell'indennizzo aveva interesse a contenere al ribasso i costi per le riparazioni per ridurre gli esborsi dell'assicuratore.
pag. 34/42 12.2 Le parti appellanti che contestano la stima sono l'imprenditore che aveva concluso l'appalto principale di ristrutturazione dell'immobile danneggiato dall'incendio, la società che si è occupata dei lavori di lattoneria e il progettista e direttore dei lavori della ristrutturazione.
Sono tutti soggetti che hanno specifiche competenze professionali in materia edilizia e che per ragioni di lavoro ben conoscono l'immobile danneggiato. Gli appellanti avevano contestato l'importo dei danni ma, pur essendo perfettamente in grado di svolgere specifiche critiche, lo avevano fatto in maniera del tutto generica. Pur non essendo applicabile, come ha ritenuto il giudice di primo grado l'art. 115, comma
1, c.p.c. perché non si discute di fatti ma di valutazioni, la circostanza che la stima sia stata eseguita per una compagnia che aveva interesse a limitare l'indennizzo e la genericità delle contestazioni inducono a fare affidamento sulla dettagliata stima dello Studio LI s.r.l..
12.3 La difesa di contesta che ai fini del TE sinistro sia previsto l'indennizzo con “valore a nuovo”. La circostanza è riscontrabile a pag. 7 della relazione dello Studio LI s.r.l. IP, così come a pag. 20 è anche spiegato che (dante causa Controparte_13 di , e Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 aveva aperto altro sinistro con la società , Controparte_22 avendo stipulato una polizza per i danni al fabbricato. Per la società
la valutazione dell'indennizzo era stata Controparte_22 eseguita dal p.i. , con il quale Studio LI s.r.l. IP aveva Per_8 condiviso le valutazioni sui ripristini per le parti comuni: “Il collega mi ha anticipato che, essendo stato incaricato di valutare i danni lamentati dall'assicurata con la garanzia RCT, applicherà un deprezzamento del
10% ai costi di ricostruzione a nuovo stimati per il ripristino dei locali”.
Richiamata tale valutazione e ritenuta la stessa congrua, dato che si pag. 35/42 discute di un immobile ristrutturato negli anni 2006-2008 (v. relazione
ATP, pag. 8 e 11) e danneggiato nel 2015, l'indennizzo può essere ridotto da euro 108.754,38 a euro 97.878,94 (euro 108.754,38 – 10%) per tener conto del deprezzamento conseguente al fatto che erano oramai trascorsi alcuni anni dai lavori di ristrutturazione.
13. Il sesto motivo di appello della difesa di TE
e il quinto motivo di appello di
[...] Parte_5 sulla corresponsabilità della DM GN s.r.l. sono destituiti di
[...] fondamento. DM GN s.r.l. non è parte del presente procedimento.
Non era stata citata in giudizio come corresponsabile del sinistro dall'attrice né era stato esteso il contraddittorio nei suoi CP_1 confronti su richiesta dei convenuti. DM GN s.r.l. era stata parte unicamente dell'ATP e in quella sede aveva sostenuto di non aver svolto interventi sulle canne fumarie, essendosi limitata a eseguire le opere lignee di costruzione del tetto commissionate da e CP_10
(v. relazione ATP ing. , pag. 8). Gli Controparte_9 Persona_5 accertamenti tecnici non sono sufficienti per affermare la responsabilità anche dell'impresa che aveva installato la copertura. Non emerge che detta impresa, che non è stata posta in condizioni di difendersi nel presente processo, si sia interessata anche del passaggio della canna fumaria attraverso la copertura e della sua connessione alla torretta del camino. Il CTU aveva osservato che la realizzazione del camino era probabilmente avvenuta in tempi successivi rispetto alla posa della copertura. Il nuovo manufatto fu adattato alla morfologia dell'orditura lignea del tetto, limitandone la foratura, senza prestare attenzione al possibile contatto tra canna fumaria e il circostante materiale combustibile (v. relazione ATP ing. , pag. 16 e 17). Sulla Persona_5 base di tale ricostruzione, appare difficile contestare a DM GN s.r.l.
pag. 36/42 di non aver curato la coibentazione della canna fumaria e si comprende la scelta di di non coinvolgerla nel processo. CP_1
14. Il terzo motivo di appello incidentale del p.i.e. CP_8
– in parte già preso in esame - contiene argomentazioni
[...] ulteriori e in parte eterogenee rispetto a quelle comuni al terzo motivo dell'appello principale di e al primo TE motivo di appello di . Parte_3
14.1 Che la direzione dei lavori dell'intervento di ristrutturazione eseguito fra il 2006 e il 2008 fu affidata al progettista p.i.e.
[...] risulta dalla documentazione trasmessa all'ufficio CP_8 urbanistico dei committenti (v. relazione ATP ing. , pag. Persona_5
8). Il D.L. allega contraddittoriamente, nello stesso Controparte_8 tempo, di non essersi occupato delle canne fumarie, e di essersi preoccupato di chiedere all'imprenditore di fornirgli TE la dichiarazione che le canne fossero state realizzate a regola d'arte.
14.2 Nel chiedere di valorizzare che si fosse Controparte_8 preoccupato di chiedere all'impresa la dichiarazione sull'esecuzione a regola d'arte delle opere e di controllare che la fattura emessa fosse compatibile con la completa realizzazione delle canne fumarie, il difensore del professionista appare non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva chiarito perché il D.L. è civilmente responsabile di quanto accaduto. Tra i compiti del direttore dei lavori vi era quello di verificare, non solo sulla base della documentazione dell'impresa edile, che il camino fosse stato realizzato a regola d'arte. Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione pag. 37/42 dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (v. Cass., sez. 3, ord. n. 9572 del 2024). Il fatto che né il lattoniere né lo si fossero lamentati per i difetti di Parte_6 costruzione non esonera il direttore dei lavori da alcuna responsabilità.
Non si è in presenza di aspetti marginali della costruzione anche perché nel processo penale gli imputati si erano difesi sostenendo che il difetto della parte terminale della canna fumaria fosse così eclatante da essere necessariamente la conseguenza di una successiva manomissione, in quanto, diversamente già i primi utilizzi della canna fumaria avrebbero provocato l'incendio della copertura.
14.3 Le argomentazioni della difesa di sul Controparte_8 frazionamento del credito sono completamente scollegate rispetto alle ulteriori difese contenute nel terzo motivo di appello e non considerano che è soggetto giuridico diverso rispetto all'assicurata CP_1 [...]
Il creditore deve avere un interesse oggettivamente CP_10 valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass., sez. 2, ord. n.
25480 del 2023 e Cass., s.u., sent. n. 4090 del 2017). Ad essere state esercitate separatamente, con riferimento all'incendio, sono tuttavia la domanda di risarcimento dei proprietari per i danni ai beni mobili e la domanda dell'assicuratore che ha agito in surroga a seguito dell'indennizzo riconosciuto all'assicurata per il danno alle strutture dell'immobile. L'assicuratore è subentrato nei diritti dell'assicurata ma non aveva l'obbligo d'intervenire nella causa promossa dai proprietari dell'immobile per conseguire un distinto credito risarcitorio non coperto dalla polizza.
pag. 38/42 15. Il terzo motivo di appello di sulla Parte_5 responsabilità ex art. 1669 c.c. è manifestamente infondato. Le relazioni dell'ing. e dell'ing. escludono che gli operai Persona_2 Persona_3 di si fossero limitati a rifinire il camino. Lo Parte_5 avevano completato nonostante l'assenza della parte esterna in muratura, in contrasto con le regole dell'arte, contribuendo a rendere il manufatto pericoloso. La società risponde a pieno titolo del grave difetto di costruzione. È noto che la nozione di grave difetto comprende non solo i vizi costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell'immobile ma anche difetti da cui comunque derivi un danno significativo alla funzione economica dell'edificio o una sensibile diminuzione del normale godimento. Si è giunti a stabilire che il grave difetto possa anche riguardare l'impermeabilizzazione, i rivestimenti, gli infissi, la pavimentazione e gli impianti dell'edificio, elementi cioè che possono sembrare secondari (Cass., sez. 2, ord. n. 27315 del 2017,
Cass., sez. 2, sent. n. 84 del 2013, Cass., sez. 2, sent. n. 19868 del
2009 e Cass., sez. 2, sent. n. 21351 del 2005).
16. La comparsa di costituzione e risposta di non contiene CP_4 alcun motivo di appello incidentale.
17. Per effetto del parziale accoglimento del quinto motivo di appello di il risarcimento riconoscibile ad Parte_8 CP_1 viene ridotto da euro 108.754,38 a euro 97.878,94 (euro 108.754,38 –
10%) per il deprezzamento dell'immobile nel periodo compreso fra la sua ristrutturazione e l'incendio. La sentenza appellata riconosce all'assicuratore anche rivalutazione e interessi. Il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di pag. 39/42 obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza (Cass., sez. 3, sent. n. 1336 del 2009). Al punto II del dispositivo il Tribunale ha riconosciuto sulla somma di euro 108.306,38 interessi e rivalutazione dalla data del versamento: dalla data del 28.9.2015 per l'importo di euro 97.754,70 e dalla data del 19.1.2016 per l'importo di euro
10.315,00. Sull'importo di euro 97.754,70 corrisposto il 28.9.2015 la rivalutazione decorre da quella data e sul residuo importo di euro
124,24 e non più di euro 10.315,00 dal 19.1.2016. Gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., vanno calcolati secondo le modalità indicate da Cass., s.u., sent. n. 1712 del 17.12.1995 con decorrenza dal pagamento dell'indennizzo sino alla sentenza. Per il periodo successivo alla sentenza, essendo oramai l'obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali sino al pagamento.
18. Del dispositivo della sentenza appellata restano fermi i punti I e
III che individuano i responsabili del sinistro e le quote di responsabilità attribuibili a ciascuno e i punti IV e V sull'accoglimento della domanda di manleva di , e Parte_7 Controparte_6 CP_7 nei confronti di Può essere confermata all'esito
[...] Controparte_4 dell'appello anche la liquidazione delle spese di lite contenuta nei punti
VI e VII. La limitata riduzione del credito non incide sulla soccombenza e nemmeno sullo scaglione applicabile del decreto ministeriale n. 55 del
2014, sicché le spese del giudizio di primo grado possono essere determinate, anche all'esito del giudizio d'impugnazione, negli stessi importi indicati dal Tribunale.
pag. 40/42 19. Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza della parte appellante e delle appellanti incidentali , TE ed . I compensi in Parte_3 Controparte_8 favore di vengono liquidati nella somma di euro 9.991,00 CP_1
(euro 2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00), da aumentare ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, del 60% per la necessità della compagnia di difendersi contro tre parti appellanti, che hanno formulato motivi d'impugnazione solo in parte sovrapponibili, sino a euro
15.985,60.
20. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto nella causa n. 1118 del 2024 R.G. da
[...]
nei confronti di TE [...]
Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_8 nonché sull'appello proposto nella causa n. 1125 del 2024 R.G. da nei confronti di , Controparte_2 CP_1
Controparte_1
con riferimento alla sentenza del Tribunale di
[...]
Belluno 22 maggio 2024, n. 214, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma anche con riferimento alle spese processuali, condanna in solido TE
pag. 41/42 , TE Controparte_2 [...]
, e CP_8 Controparte_5 Controparte_6
a corrispondere ad Controparte_7 [...]
Controparte_1 la minor somma di euro 97.878,94, da rivalutarsi
[...] per l'importo di euro 97.754,70 dal 28.9.2015 e sul residuo dal
19.1.2016 sino alla sentenza, con gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c. da calcolarsi con le modalità indicate in parte motiva;
2) condanna in solido , TE TE [...] ed al pagamento, in Controparte_2 Controparte_8 favore di
[...]
delle spese del Controparte_1 giudizio di appello, liquidate nella somma di euro 15.985,60 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. e compensa fra le altre parti le spese del gravame;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 3 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 42/42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1118/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), TE C.F._1 assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario RAFFAELLA MARIO, con studio in Largo IX Febbraio 4 Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo,
PARTE APPELLANTE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
P.IVA ), assistita e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliatario DANIELE CATTANEO, con studio in Viale Restelli n. 5,
Milano
PARTE APPELLATA
(P.I. , assistita e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avvocato domiciliatario ELENA CESCO RESIA, con studio in
Largo IX Febbraio n. 4, Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo
PARTE APPELLATA EZIO (C.F. ), assistito e Controparte_3 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avvocato domiciliatario con studio in Parte_2
Via L. Zuppani n. 5, Belluno
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avvocato CP_4 P.IVA_4 domiciliatario ANDREA CESARE di Venezia, con studio in Via Mestrina
85/6, Venezia Mestre
PARTE APPELLATA
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ), e
[...] C.F._4 CP_7
(C.F. ), contumaci
[...] C.F._5
PARTE APPELLATA
con riunita la causa n. 1125/24 R.G. promossa da
(P.I. , assistita e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'Avvocato domiciliatario ELENA CESCO RESIA, con studio in
Largo IX Febbraio n. 4, Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo
PARTE APPELLANTE contro
[...]
(C.F. Controparte_1
P.IVA ), assistita e difesa dall'Avvocato P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliatario DANIELE CATTANEO, con studio in Viale Restelli n. 5,
Milano
PARTE APPELLATA
(C.F. ), TE TE C.F._1 assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario RAFFAELLA MARIO, con studio in Largo IX Febbraio 4 Comelico Superiore (BL), fraz. Dosoledo
pag. 2/42 PARTE APPELLATA
(C.F. ), assistito e Controparte_8 CodiceFiscale_2 difeso dall'Avvocato domiciliatario con studio in Parte_2
Via L. Zuppani n. 5, Belluno
PARTE APPELLATA
(c.f. ), contumace CP_4 P.IVA_4
PARTE APPELLATA
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ), e
[...] C.F._4 CP_7
(C.F. ), contumaci
[...] C.F._5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno 22 maggio 2024, n. 214/2024
CONCLUSIONI DI : in TE accoglimento dei motivi di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 214/2024, pubblicata il 22.05.2024, resa inter partes dal
Tribunale di Belluno, G.I. dott.ssa Irene Colladet, del procedimento civile n. 644/2020 R.G., rigettata ogni eccezione e deduzione ex adverso formulata: nel merito: in via preliminare: sia accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di ad agire CP_1 in surroga e rivalsa per quanto versato al terzo, sig. CP_9
, soggetto non assicurato nella cui posizione l'assicurazione
[...] appellata non ha diritto di surrogarsi;
in via principale: per le motivazioni esposte in atti, nel corso delle udienze, nei motivi di appello, siano rigettate integralmente tutte le domande formulate da e Controparte_1 Controparte_1 nei confronti del sig. ,
[...] TE
pag. 3/42 in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque indimostrate, sia nell'”an” che nel “quantum”, per l'effetto dell'accoglimento integrale o parziale dell'appello si condanni
[...]
a restituire al sig. Controparte_1 [...]
gli importi versati in esecuzione della TE sentenza di primo grado, nonché il costo della registrazione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, come pure di ogni eventuale ulteriore importo corrisposto loro in esecuzione della sentenza di primo grado;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero ritenute fondate, in tutto o in parte, le domande di Controparte_1
sia rideterminata e contenuta la
[...] condanna dell'appellante sig. nei limiti del danno TE risarcibile alla sola sig.ra , assicurata nella cui posizione CP_10
si è surrogata ex art. 1916 cc, in ogni caso previa CP_1 decurtazione della quota parte di esso da attribuirsi al compartecipe rimasto estraneo al presente giudizio perché non coinvolto da CP_1
(DM snc che ebbe a realizzare il tetto in legno e le opere di
[...] isolamento); in ogni caso: spese, anche di CTU, e compensi legali, da liquidarsi secondo parametri medi di cui ai DM 55/2014 e 147/2022, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifusi, oltre contributo unificato, 15% rimborso generali, IVA e CPA;
sia rigettata ogni diversa domanda presentata dalle altre parti nei confronti del sig.
[...]
; in via istruttoria: I) si insiste per l'ammissione TE della prova per testi articolata nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, cpc, dimessa nel presente grado di appello, con opposizione alla CTU esplorativa richiesta da parte appellata con riguardo al quantum del danno risarcibile sig.ra per le ragioni tutte CP_10
pag. 4/42 indicate nella terza memoria ex art. 183 VI comma cpc, parimenti dimessa nel presente grado di appello.
CONCLUSIONI DI ASSIMOCO, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI voglia la Controparte_1
Corte di Appello di Venezia Ecc.ma adita, contrariis reiectis, attesa la riunione dell'appello proposto da , in TE proprio, già titolare dell'impresa individuale TE
(n.r.g. 1118/2024) con quello proposto da
[...] Parte_3
(n.r.g 1125/2024), così giudicare: In merito all'appello
[...] proposto da , in proprio, già titolare TE dell'impresa individuale , NEL MERITO, IN TE
VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da TE
, in proprio, già titolare dell'impresa individuale
[...] [...]
, ora cessata, rispetto alla sentenza emessa dal TE
Tribunale di Belluno n. 214 del 22.5.2024, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la correttezza della sentenza impugnata, confermando in toto la sentenza di primo grado e la condanna di , Parte_4 Controparte_6 CP_7
, in proprio,
[...] Parte_3 TE già titolare dell'Impresa Individuale e P.I. TE
, tra loro in solido, al versamento in favore di Controparte_8 dell'importo di € 108.306,38.=, oltre ad interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria. Vinte le spese del grado. In merito all'appello proposto da NEL MERITO, IN VIA Parte_3
PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da Parte_5
rispetto alla sentenza emessa dal Tribunale di Belluno n. 214 del
[...]
22.05.2024, per tutte le ragioni esposte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, stante la correttezza della sentenza impugnata, confermando pag. 5/42 in toto la sentenza di primo grado e la condanna di , Parte_4
Controparte_6 Controparte_7 Parte_3
, in proprio, già titolare dell'Impresa TE
Individuale De TI NI EL e P.I. , Controparte_8 tra loro in solido, al versamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 108.306,38.=, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese del grado. IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza inversione dell'onere della prova, ove la causa venisse rimessa in istruttoria, onde non incorrere in preclusione alcuna, auspica disporsi
CTU volta alla verifica dell'entità del danno, con riserva di discutere del quesito in udienza e di nominare il C.T.P.; richiama, in ogni caso, la funzione probatoria dell'ATP prodotto e la relazione di perizia e richiama la dettagliata relazione del perito nella persona del geom. CP_11
che si indica a teste sul seguente capitolo, che si chiede Persona_1 di ammettere: “Vero che ho visitato i luoghi dell'incendio del
10.03.2015 e che ho esaminato i danni strutturali, rilasciando relazione relativa, concordando la stima con l'assicurato nell'agosto 2015”. Si rinnova la contestazione delle prove orali dedotte dalle controparti, irrilevanti ed inammissibili, in quanto in contrasto con gli accertamenti definitivi di cui alla già richiamata sentenza della Corte di Appello di
Venezia. Si rinnova la contestazione della rilevanza probatoria della documentazione ex adverso prodotta.
CONCLUSIONI DI in Controparte_2 accoglimento del presente appello, sia riformata la sentenza definitiva di primo grado n. 214/2024 del 17/22.5.2024, notificata il 24.5.2024 dall'avv. Daniele Cattaneo per , resa dal Tribunale di CP_1
Belluno Giudice dott.ssa Colladet nella causa a RG 644/20 e, per l'effetto, nel merito, in via preliminare: sia accertata e dichiarata pag. 6/42 l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa da nei confronti di essendosi CP_1 Parte_3
surrogata nei diritti della sig.ra nel merito, in CP_1 CP_10 via principale: siano rigettate le domande proposte da nei CP_1 confronti di in quanto infondate in fatto e Parte_3 diritto e indimostrate nell'an e nel quantum;
nel merito, in via subordinata: I) in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nei confronti di sia contenuto il CP_1 Parte_3 quantum nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e provato in giudizio;
II) sempre in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di soggetti terzi rispetto al presente giudizio, mandando esente da responsabilità per i fatti di causa l'Impresa OM AV &
C. snc;
o, in via gradata, sub II subordinata) accertare e dichiarare il concorso di responsabilità prevalente o, in subordine, in egual misura, in capo a soggetti terzi non parti di questo giudizio, rispetto a quella eventualmente accertata in capo all'Impresa OM AV & C. snc nella causazione dell'incendio occorso e dei pregiudizi lamentati da parte attrice;
per l'effetto dell'accoglimento integrale o parziale dell'appello: si condanni a restituire a CP_1 Parte_3 in tutto o in parte l'importo corrisposto medio tempore da
[...] quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in ogni caso: I) spese e compensi di avvocato, oltre ad IVA e CA, interamente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio;
eventuali spese tecniche di CTU e CTP integralmente rifuse;
II) in via subordinata, sia contenuto nel minimo l'importo liquidato a favore della parte appellata a titolo di spese e compensi di avvocato in entrambi i gradi di giudizio, anche in ipotesi di soccombenza;
in via istruttoria: I) si richiama la documentazione da n. 1 a n. 9 depositata pag. 7/42 nel corso del grado di appello;
II) si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie tenorizzate negli scritti difensivi di primo grado, in comparsa di costituzione e risposta, memorie n. 1, 2, 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e reiterate in udienza, da intendersi qui ritrascritte, ivi compresi tutti i capitoli di prova con i testi indicati in atti di primo grado;
III) ogni ulteriore produzione e deduzione riservata.
CONCLUSIONI DI : voglia la Corte Controparte_8
d'Appello adita così giudicare, in via di appello incidentale: nel merito in via preliminare adesiva all'appello principale: sia accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di ad agire in surroga Controparte_1
e rivalsa per quanto versato al terzo sig. , Controparte_9 soggetto non assicurato nella cui posizione l'Assicurazione appellata non ha diritto di surrogarsi;
nel merito in via principale adesiva: per tutti i motivi esposti nel corso del procedimento di primo grado ed innanzi l'adita Corte, siano rigettate tutte le domande formulate da
[...]
Controparte_1 nei confronti del p.i.e. , perché infondate in
[...] Controparte_8 fatto ed in diritto e/o indimostrate sia nell'an che nel quantum della pretesa e per l'effetto dell'accoglimento integrale o parziale sia condannata la stessa
[...]
a restituire all'odierno Controparte_1 istante gli importi da questo già versati (cfr. doc. “C” in atti) a fronte della sentenza n. 214/2024 del Tribunale di Belluno, nonché ogni eventuale ulteriore importo corrisposto in esecuzione alla medesima sentenza;
nel merito in via adesiva subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero ritenute fondate in tutto o in parte le domande di
Controparte_1 sia rideterminata e contenuta la condanna
[...]
pag. 8/42 dell'istante nei limiti del danno risarcibile alla sola sig.ra CP_10 assicurata e nella cui posizione si è surrogata ex art. 1916 CP_1
c.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo parametri medi di cui ai DM 55/2014 e 147/2022; in via istruttoria: si insiste per la prova per testi e per l'ammissione di nuova CTU così come richieste nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. dimessa nel primo grado di giudizio e quale documento del presente giudizio d'appello.
CONCLUSIONI DI NEL MERITO: − rigettarsi gli CP_4 appelli promossi da e da TE Parte_3 fatta salva la parte in cui viene richiesto il rigetto delle
[...] pretese di per i motivi riportati in narrativa;
− Controparte_1 nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello promosso da e/o da contenersi la TE Parte_3 quota di responsabilità attribuibile ai sig.ri , Parte_4 [...]
e nella misura massima del 10% CP_6 Controparte_7 come indicato nelle sentenze n. 69/2020 e n. 214/2024 del Tribunale di
Belluno, nonché nella sentenza n. 3121/2021 della Corte d'Appello di
Venezia. IN OGNI CASO: con rifusione di spese e competenze di lite. IN
VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso richieste per i motivi evidenziati dalla deducente nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. deposita nel corso del giudizio di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza del Tribunale di Belluno 22.5.2024 n. 214/2024 ha accolto la domanda di Controparte_1
pag. 9/42 (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1
), che si è surrogata ex art. 1916 c.c. alla propria assicurata CP_1 dopo averle riconosciuto un indennizzo per i danni CP_10 derivanti da un incendio a un immobile, condannando tutti i soggetti ritenuti responsabili a corrispondere la somma di euro 108.754,38, oltre rivalutazione e interessi (punti I, II e III del dispositivo). Il Tribunale ha ritenuto che dei danni alle parti strutturali di un appartamento debbano rispondere in via solidale ex art. 2055 c.c.:
- l'appaltatore principale, che aveva eseguito le opere in muratura della ristrutturazione dell'immobile, , per la TE quota del 50%;
- l'impresa che si era occupata della Parte_3 lattoneria, per la quota del 20%;
- il direttore dei lavori p.i.e. , sempre per la quota Controparte_8 del 20%,
- le comproprietarie della canna fumaria che aveva causato l'incendio,
, e per la Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 quota del 10%. È stato anche accertato (punti IV e V del dispositivo) il diritto delle proprietarie della canna fumaria di essere manlevate dal loro assicuratore che non aveva contestato l'operatività CP_4 della polizza stipulata per il rischio verificatosi.
1.1 In data 10 marzo 2015, nell'abitazione di proprietà di
[...]
e di , sita in Comelico Superiore (BL), via CP_10 Controparte_9
IV Novembre n. 107, si era verificato un incendio, che aveva danneggiato il tetto e l'interno dell'appartamento. Il giorno seguente che aveva stipulato la polizza privata n. CP_10
803.044.00.06151465 per garantire il rischio incendio dell'immobile,
pag. 10/42 con copertura limitata alle parti strutturali, aveva denunciato il sinistro all'assicuratore . CP_1
1.2 I coniugi e avevano promosso CP_10 Controparte_9 un accertamento tecnico preventivo (proc. n. 381/15 RG Trib. Belluno) nei confronti dell'impresa De TI OS & C. s.n.c., dell'impresa dell'imprenditore Parte_3 TE
CP_1
, del p.i.e. , di , di
[...] Controparte_8 CP_1 Parte_4 ed . Pur non risultando tra le parti indicate a
[...] Controparte_13 pag. 1 della relazione 6 luglio 2015 dell'ing. , da pag. 8 Persona_2 della stessa relazione emerge il coinvolgimento anche di DM GN
s.r.l.: <Per quanto riguarda la realizzazione del tetto in legno, nella sua comparsa di costituzione del 31/3/2015, la Ditta DM GN S.R.L.
(Avv. Raffaella Mario) sostiene di “non aver svolto intervento alcuno nel
2006-2007 con riferimento alle canne fumarie, essendosi limitata ad eseguire le opere lignee di costruzione del tetto che le erano state commissionate dai ricorrenti …”>>. Il CTU aveva ritenuto che l'incendio fosse stato causato da una non corretta realizzazione della canna fumaria al servizio dell'appartamento di proprietà di ed Parte_4
Controparte_13
1.3 Sulla base dell'ATP affidato all'ing. e di una perizia Persona_2 del geom. dello Studio LI s.r.l. IP, aveva Persona_1 CP_1 concordato un indennizzo con l'assicurata, pari alla somma di euro
108.306,38 per i danni strutturali all'immobile, eseguendo i pagamenti per euro 97.754,70 in data 28/09/2015 e per euro 10.551,68 in data
19/01/2016. Posto che la perizia stima tutti i danni in euro 149.723,39, cui fa seguito la specificazione che l'indennizzo concordato sia di euro pag. 11/42 107.530,00, secondo il Tribunale l'indennizzo riguarda esclusivamente i danni strutturali e non i danni ai beni mobili.
1.4 Proprio per conseguire il risarcimento dei danni ai beni mobili, non coperti dalla polizza, i danneggiati e CP_10 CP_9
avevano promosso un distinto giudizio (proc. n. 194/2016
[...]
R.G. Trib. Belluno) contro , TE [...]
il p.i.e. e le comproprietarie Parte_3 Controparte_14 della canna fumaria, , e Parte_4 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Parte_4 Controparte_6 CP_7 sono eredi di . Richiamando le risultanze
[...] Controparte_13 dell'ATP dell'ing. (proc. n. 381/15 RG Trib. Belluno) e di Persona_2 una CTU dell'ing. svolta nel giudizio di merito (proc. n. Persona_3
194/2016 R.G.), il Tribunale di Belluno, con sentenza 20.2.20, n. 69, ha accolto la domanda di risarcimento e individuato le quote responsabilità ex art. 1669 c.c. fra le imprese e il professionista coinvolti nella realizzazione del camino (50% + 20% + 20%) e la residua responsabilità ex art. 2051 c.c. delle proprietarie dell'appartamento che utilizzava la canna fumaria (10%). La sentenza del Tribunale di Belluno
20.2.20, n. 69 è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza 23.12.2021, n. 3121 ed è passata in giudicato. La CTU dell'ing. non è stata acquisita nel presente giudizio ma Persona_3 ampi suoi stralci vengono riportati a pag. 12-17 e 26-28 della sentenza del Tribunale di Belluno n. 69/20 per decidere sulle cause dell'incendio e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.
1.5 Nel prendere posizione sui limiti dell'azione di surrogazione dell'assicuratore, il Tribunale afferma che la polizza n.
803.044.00.06151465 è stata stipulata solo dalla comproprietaria pag. 12/42 dell'appartamento danneggiato e che la comproprietaria CP_10 era legittimata ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza e quindi a ottenere il risarcimento di tutti i danni occorsi all'immobile. Atteso che l'azione dell'assicuratore che agisce in surrogazione comporta il subingresso dell'assicuratore nella complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta all'avente diritto, non rileva che uno dei comproprietari non avesse stipulato la polizza e non può opporsi ad che avrebbe potuto agire limitatamente alla quota parte CP_1
d'indennizzo riconosciuta alla comproprietaria assicurata.
1.6 Le doglianze sulla quantificazione dell'indennizzo riconosciuto dall'assicuratore sono state ritenute generiche. L'importo dell'indennizzo costituisce la sommatoria di dettagliate voci contenute nella perizia del geom. di Studio LI S.r.l. IP e le parti convenute Persona_1 non avevano specificato le ragioni per cui le singole voci di spesa fossero esorbitanti, superflue o non congrue. La genericità delle contestazioni rende applicabile il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c..
1.7 Il Tribunale ha escluso che la sentenza del Tribunale di Belluno
20.2.20 n. 69/2020 e la sentenza della Corte di appello di Venezia
23.12.21 n. 3121/2021, che aveva sottolineato la coerenza e logicità della CTU, possano avere efficacia di giudicato nel presente giudizio ma evidenzia che dette sentenze e l'ATP possono valorizzarsi come prove atipiche e che le loro conclusioni sono condivisibili:
- nel verbale dei vigili del fuoco è riportato alla voce “presumibile causa del sinistro: canna fumaria, a servizio del piano primo di proprietà del sig. incompleta nella parte sommitale e di Controparte_13
pag. 13/42 conseguenza non idonea”. A differenza di quanto era stato sostenuto da
, la mancata realizzazione dell'ultima parte della TE canna emerge da quanto accertato dai vigili del fuoco che avevano domato l'incendio;
- l'ATP aveva stabilito che la canna fumaria non era supportata da un progetto del camino dimostrativo del tiraggio dei fumi e della loro tenuta ed isolamento rispetto alle strutture lignee interferenti o vicine al
“percorso a salire”. Non vi era la richiesta distanza di sicurezza, specialmente nel punto d'interferenza con il pacchetto di copertura, da materiali combustibili e la parte sommitale della canna fumaria non presentava una corretta connessione alla superiore torretta del camino, eseguita in lamiera metallica. Un terzo della canna fumaria non giungeva a connettersi con la torretta del camino. La fuoriuscita di fumo ad alta temperatura e di fuliggine aveva verosimilmente provocato la combustione dei vicini materiali del “pacchetto di copertura”, innescando l'incendio;
- sempre secondo l'ATP, nell'eseguire il montaggio sul tetto della torretta in lamiera al di sopra della canna fumaria, il lattoniere avrebbe dovuto accorgersi della non corretta connessione della torretta ed informare del difetto sia l'impresa principale che il direttore dei lavori.
Solo fino a lambire l'intradosso del tavolato ligneo del “pacchetto di copertura”, la canna fumaria presentava un rivestimento esterno in malta ma tale rivestimento, che avrebbe potuto fungere da pur labile elemento distanziatore, era venuto completamente a mancare proprio nel tratto interferente con il pacchetto di copertura;
pag. 14/42 - dalla sentenza del Tribunale 20.2.2020 n. 69/20 si ricava che anche la CTU dell'ing. espletata nella fase di merito di quel Persona_3 procedimento aveva confermato le conclusioni dell'ATP. Non erano stati riscontrati tra i residui dell'incendio in adiacenza al camino elementi idonei di protezione delle parti lignee del tetto dal flusso di calore disperso dalla canna fumaria;
lo strato isolante di poliuretano estruso non era “adeguatamente caratterizzato” per la resistenza al fuoco;
la parte muraria non era “conforme”; la parte in lattoneria di rivestimento del camino emergente fungeva in modo improprio da camino e non da rivestimento;
l'attraversamento del tetto della canna fumaria non era adeguata per il contatto diretto con materiali combustibili;
- l'assoluzione degli imputati ed TE [...]
dal delitto d'incendio colposo nel processo penale si CP_8 giustifica con la diversa regola probatoria del processo penale fondata sul principio giuridico dell' “oltre il ragionevole dubbio”.
1.8 Sulla base delle CTU dell'ing. – prosegue il Tribunale - Persona_3 la sentenza che ha deciso sul danno ai beni mobili ha in modo condivisibile ritenuto: … che il maggior responsabile è l'impresa edile
(50%) per non aver costruito la parte emergente del camino, ma soprattutto nel non aver provveduto ad un'adeguata coibentazione e aerazione del camino nel tratto di attraversamento del pacchetto del tetto in legno;
la seconda posizione, spetta al lattoniere (20%) perché
(conformemente a quanto emerso nel corso dell'ATP) ha eseguito un'opera finita, posa del cappello, senza aver constatato la mancanza della parte emergente del camino dal tetto e senza aver valutato lo stato precario della separazione della canna fumaria rispetto al tetto attraversato e nel non aver provveduto alla corretta posa della
pag. 15/42 lattoneria; la seconda posizione, a pari merito, spetta al direttore dei lavori (20%), che non ha certo l'obbligo della presenza continua in cantiere, ma se dichiara in atti che un'opera è eseguita a regola d'arte lo deve accertare direttamente e non confidare nelle dichiarazioni dell'impresa edile”. Non essendo documentata una regolare manutenzione del camino, la quota residua di responsabilità (10%) deve essere attribuita ai proprietari della canna fumaria (v. pag. 26 e 27 della sentenza del Tribunale di Belluno n. 69/20, richiamata pag. 15 della sentenza appellata). I primi tre soggetti rispondono per il grave difetto di costruzione ai sensi dell'art. 1669 c.c., che costituisce una speciale forma di responsabilità extracontrattuale. L'imprenditore non ha costruito la parte emergente del TE camino né provveduto alla sua coibentazione nel tratto di attraversamento del pacchetto del tetto in legno;
Parte_3 ha completato l'opera posando “il cappello” senza installare in
[...] modo corretto la lattoneria e senza accorgersi dei difetti già presenti. La responsabilità del D.L. si fonda sulla Controparte_8 considerazione che, sebbene all'epoca della esecuzione della ristrutturazione, la legislazione non imponesse di redigere elaborati progettuali, la loro predisposizione rispondeva alla “tecnica del buon costruire”. aveva esercitato la funzione di direttore Controparte_8 dei lavori anche rispetto a tutte le canne fumarie comprese nel perimetro della ristrutturazione e non può ritenersi che nell'esercizio della sua funzione di controllo potesse far affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni dei soggetti controllati. Le proprietarie della canna fumaria rispondono solidalmente con gli altri soggetti ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Non è per loro sufficiente addurre che, secondo l'ATP, il condotto non presentava particolari segni di deposito o colature di caligine (era ipotizzabile che la stufa fosse poco usata e che la canna pag. 16/42 fumaria fosse stata di recente pulita), perché avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un caso fortuito.
2. L'appellante chiede che, in TE riforma della sentenza, sia rigettata la domanda di o in via CP_1 subordinata che la condanna sia rideterminata nei limiti del danno risarcibile alla sola Dopo aver premesso che l'appello è CP_10 rivolto unicamente contro (v. atto di appello, pag. 9), con sei CP_1 motivi di gravame lamenta:
2.1 che comproprietaria per la metà dell'immobile CP_10 danneggiato dall'incendio, non aveva titolo per domandare il risarcimento nei confronti dei terzi responsabili dei danni subiti dall'intero immobile e conseguentemente , agendo ex art. CP_1
1916 c.c., non aveva titolo per subentrare nella complessiva pretesa risarcitoria. La solidarietà attiva non si presume. Con le quietanze depositate aveva documentato di avere concordato CP_1
l'indennizzo non solo con l'assicurato ma anche con un soggetto estraneo al rapporto contrattuale assicurativo, quale li comproprietario
. Il diritto di surroga previsto dall'art. 1916 c.c. Controparte_9 comporta il subentro dell'istituto assicuratore nella pretesa riconosciuta al danneggiato nei confronti del terzo responsabile fino alla concorrenza dell'indennità erogata all'assicurato. Il principio della legittimazione processuale sostitutiva del singolo comproprietario, in forza del quale ciascuno dei contitolari del diritto reale può agire per la tutela del diritto dominicale nella sua interezza, non giustifica la ricorrenza tra comproprietari danneggiati di un vincolo di solidarietà attiva.
L'indennizzo versato della compagnia all'assicurato rappresenta il limite pag. 17/42 massimo di rivalsa e non va confuso con il diritto risarcitorio oggetto di surroga;
2.2 che erroneamente, senza indicarne le ragioni, il Tribunale ritiene che potesse agire in rivalsa nei confronti di terzi responsabili CP_1 non dei limiti che l'indennizzo riconosciuto all'assicurata ma anche per l'indennizzo erogato in favore di un terzo. Ammesso che la CP_10 potesse agire nei confronti dei responsabili per richiedere il danno patito dell'intero immobile, con gli atti di transazione e quietanza depositati aveva documentato che l'indennizzo era stato versato anche CP_1 al comproprietario non assicurato . Su Controparte_9 CP_1 gravava anche l'onere di fornire la prova dell'importo versato all'assicurata, mentre la compagnia aveva depositato solo gli atti transazione e quietanza ma non anche la contabile di pagamento;
2.3 che il Tribunale ha ritenuto provato l'an della responsabilità sulla scorta del mero richiamo testuale a stralci delle sentenze del Tribunale di Belluno n. 69/20 e della Corte d'appello di Venezia n. 3121/21 nonché di un accertamento tecnico preventivo, valorizzati come prove atipiche senza compiere un autonomo vaglio critico, mentre non altrettanto ha fatto con la sentenza penale del Tribunale di Belluno n.
389/2019 di assoluzione di . Erano stati TE depositati i verbali stenotipici 12.1.18, 19.4.18 e 5.2.19. Il muratore aveva affermato per scienza diretta di aver Persona_4 realizzato la canna fumaria nella sua interezza anche, per la parte terminale, oltre il pacchetto del tetto;
l'operaio della Parte_5
, aveva riferito di avere rivestito in lamiera il
[...] Testimone_1 camino che presentava la parte finale in muratura. Il legale rappresentante della D.M. GN s.n.c. aveva Testimone_2
pag. 18/42 confermato di aver realizzato il tetto in legno e l'isolamento. Il comandante dei vigili del fuoco aveva riferito che, in mancanza della parte finale in muratura del camino, chiunque se ne sarebbe immediatamente accorto e vi sarebbe stato il rischio di incendio a ogni accensione. I consulenti della difesa avevano argomentato in termini tecnici per spiegare che la canna fumaria era stata necessariamente realizzata nella sua integralità. Nel corso delle SIT Controparte_9 aveva raccontato di un uso quotidiano della canna fumaria interessata dall'incendio. Il giudice penale aveva concluso che sussistessero sufficienti prove per ritenere che gli elementi in muratura originariamente costruiti fino alla sommità esterna del tetto fossero stati in un secondo momento parzialmente rimossi;
2.4 che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il verbale dei vigili del fuoco e l'ATP dell'ing. potessero provare la situazione Persona_5 della canna fumaria nel 2006-2007, otto anni prima dell'incendio. Il
Tribunale avrebbe dovuto accertare quale fosse la condizione della canna fumaria all'epoca dei lavori di ristrutturazione. La difesa aveva chiesto di provare (v. istanze istruttorie a pag. 37 dell'atto di appello) di aver realizzato solo la parte in muratura della canna fumaria e non l'isolamento del pacchetto del tetto, eseguito da un'impresa rimasta estranea al giudizio. Tutti i testi escussi nel procedimento penale avevano confermato che la canna fumaria era stata completata a regola d'arte, così come accertato dal direttore dei lavori. Secondo il CTP ing.
il lattoniere non avrebbe potuto rivestire una canna fumaria Persona_6 inesistente e l'incendio si sarebbe verificato molto prima;
2.5 che il Tribunale ha recepito in modo asettico le conclusioni del consulente geom. non opponibili ai terzi responsabili. Persona_1
pag. 19/42 Non ha considerato che la stima era stata compiuta sulla scorta delle condizioni di polizza ovvero secondo il valore al nuovo. Dai lavori di ristrutturazione erano trascorsi comunque 8 - 9 anni e il consulente dell'assicurazione non si era preoccupato di valutare lo stato ante sinistro. Una consulenza di parte rappresenta una mera allegazione e non può costituire di per sé sola prova del quantum del danno risarcibile. L'appellante non aveva l'onere di entrare nel merito del documento e di contestarne le singole voci;
2.6 che a è contestata la responsabilità dell'incendio TE per non aver provveduto alla coibentazione e areazione del camino nel tratto di attraversamento del tetto in legno, profilo di colpa che non emerge dall'ATP dell'ing. . L'appellante non si era occupato di Per_5 realizzare un isolamento della canna fumaria rispetto al tetto in legno che doveva essere ancora posato, come da lui stesso affermato in sede di SIT nell'immediatezza del fatto. aveva Controparte_15 affermato di essere stato lui a eseguire il tetto in legno e le opere di isolamento. Il giudice avrebbe dovuto determinare il grado di corresponsabilità della per aver realizzato il manto di Controparte_16 copertura in legno, compreso l'isolamento, utilizzando un materiale inadeguato perché combustibile.
3. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale tardivo il p.i.e chiede che sia Controparte_14 rigettata la domanda di o in via subordinata che la condanna CP_1 sia rideterminata nei limiti del danno risarcibile alla sola CP_10
Con tre motivi di appello incidentale adesivo lamenta:
pag. 20/42 3.1 che aveva titolo per surrogarsi e domandare il CP_1 risarcimento nei limiti della quota di proprietà dell'assicurata
[...]
e che occorre considerare che nell'atto di quietanza la CP_10 compagnia aveva preteso la sottoscrizione del comproprietario
; Controparte_9
3.2 che la somma che imputa a danni dell'immobile è CP_1 arbitraria e che il Tribunale, sia pure sollecitato, non si è nemmeno posto il problema, tanto che la compagnia avrebbe potuto risarcire qualsiasi somma all'assicurata;
3.3 che sono state valorizzate, senza un'autonoma valutazione, due sentenze civili e non la sentenza penale del Tribunale di Belluno n.
389/2019 di assoluzione di . La sentenza penale Controparte_14 ha un'efficacia riflessa idonea a produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa. Il progettista aveva elaborato un progetto generale di ristrutturazione dell'immobile e nell'ambito di questo intervento le canne fumarie “risultavano essere del tutto marginali”. Solo con il d.m. n. 37 del 2008 è stato previsto che le canne fumarie debbano essere dotate della dichiarazione di conformità e sarebbe stato sufficiente il progetto dell'impresa installatrice , che ha TE rilasciato le dichiarazioni di conformità. Il progettista si era premurato di chiedere all'impresa la dichiarazione che le opere fossero state realizzate a regola d'arte e la rendicontazione: la fattura emessa dall'impresa edile è del tutto compatibile con la realizzazione di canne fumarie nella loro interezza. La verità e che non Controparte_8 aveva avuto alcun incarico in merito alla specifica progettazione delle canne fumarie o alla direzione dei lavori. Né l'impresa di lattoneria né lo pag. 21/42 che a detta dei proprietari – avevano Parte_6 Pt_5 CP_6 puntualmente eseguito la manutenzione del manufatto avevano segnalato la presenza di vizi. Vi è stato anche un abusivo frazionamento del credito perché pretende di far valere un diritto che deriva CP_1 dalla surroga rispetto a un diritto di mentre avrebbe CP_10 potuto agire nella causa n. 194/2016 R.G. intentata dai proprietari per il risarcimento dei danni ai beni mobili.
4. Con un separato atto di appello (proc. n. 1125/24 R.G.)
[...] chiede che sia rigettata la domanda di Parte_5 CP_1
o, in via subordinata, che sia ridotta la quota di responsabilità imputata alla società. Dopo aver premesso di non rivolgere domande nei confronti di , TE CP_8 Controparte_8 Parte_7
e ed con cinque motivi di appello
[...] CP_7 Controparte_6 lamenta:
4.1 che non era stata raggiunta la prova della responsabilità di
[...]
tenuto conto della sentenza penale di assoluzione e Parte_5 delle dichiarazioni raccolte nel processo penale sulle modalità di costruzione della canna fumaria in occasione delle ristrutturazione del
2006-07 (testimonianze del muratore , Persona_4 dell'operaio dell'amministratore CP_17 Controparte_18 della DM GN s.n.c., del comandante dei VVFF e dei Persona_7 consulenti della difesa e dei verbali di SIT). Delle sentenze civili “non si capisce assolutamente nulla” mentre dalla sentenza penale “emerge chiaramente un iter argomentativo logico privo di qualsivoglia lacuna”.
Manca la prova che nel 2006 la società avesse posato Parte_5 la torretta in lamiera senza che al suo interno vi fosse la canna fumaria in muratura. Le prove atipiche acquisite erano discordanti e “vi è una
pag. 22/42 netta prevalenza argomentativa … della sentenza penale e degli atti di indagine penali”. Il Tribunale ha posto a base del suo convincimento la relazione dell'ing. senza curarsi di acquisire la relazione Persona_5 dell'ing. che l'ha sostituita “giungendo a conclusioni tecniche Per_3 diverse” e non ha assunto prove nel contraddittorio delle parti;
4.2 di aver contestato fin dalla comparsa di costituzione e risposta la quantificazione del risarcimento operata da in quanto eseguita CP_1 in contraddittorio unicamente con e dovendo la CP_9 CP_10 compagnia “dimostrare ogni euro domandato”. Non essendo stata prodotta la distinta di bonifico, non è stato dimostrato che la compagnia abbia effettivamente eseguito il pagamento in quanto la quietanza precede il bonifico;
4.3 che non deve rispondere dei danni ai Parte_5 sensi dell'art. 1669 c.c. perché si era limitata a rivestire con la lamiera il tetto e le canne fumarie dell'immobile. Non si trattava di un intervento strutturale ma della finitura di un precedente intervento realizzato da altri. Il lavoro serviva sotto il profilo estetico e per evitare infiltrazioni. Il lattoniere interviene quando il manto di copertura e la canna fumaria sono ultimati. Il termine di prescrizione per una responsabilità ex art. 1667 c.c. è ampiamente decorso;
4.4 che , surrogandosi alla comproprietaria CP_1 CP_10 aveva diritto a chiedere il risarcimento del danno patito limitatamente alla quota di sua proprietà. Non poteva agire per la parte dell'indennizzo corrisposto al comproprietario non assicurato;
pag. 23/42 4.5 che la sentenza individua una qualche responsabilità in capo alla società DM GN che aveva posato il pacchetto di copertura per non aver adeguatamente distanziato gli elementi lignei, senza farne derivare una conseguenza favorevole per l'appellante, “in subordine, quantomeno in termini di contenimento del quantum risarcitorio”. In sede di conclusioni era stato chiesto che fosse valutato in grado di responsabilità di terzi non convenuti nel giudizio.
6. Costituendosi in giudizio ha dedotto che l'ordinanza 6 CP_4 agosto 2024, con cui la Corte d'appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, dimostra l'errore commesso dal Tribunale nell'aver liquidato ad l'intero importo chiamato anziché la sola quota CP_1 del 50%. avrebbe dovuto dimostrare nell'an e soprattutto nel CP_1 quantum la fondatezza delle proprie pretese. Le valutazioni dei CTU sulle responsabilità delle imprese risultano corrette ed errato è semmai attribuire una residua responsabilità ai – , perché la Pt_3 CP_6 giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il fatto del terzo possa integrare un caso fortuito.
7. Nel resistere all'appello principale e agli appelli incidentali (come tali da intendersi tutti gli appelli successivi al primo), oltre a richiamare le argomentazioni della sentenza appellata, ha dedotto: CP_1
- di aver indennizzato per l'intero l'assicurata Controparte_19 comproprietaria pro-indiviso dell'intero immobile e non CP_9
. La proprietà pro-indiviso fa sì che l'incendio avesse colpito
[...]
l'intero immobile e il patrimonio della Non è concepibile CP_10 ridurre al 50% l'indennizzo e la polizza non poneva detto limite indennitario. Considerava l'intero immobile in cui viveva l'assicurata, anche qualora il beneficiario dell'indennizzo fosse stato pure il marito.
pag. 24/42 La comproprietaria aveva diritto di agire verso i responsabili per l'intero danno e per lo stesso motivo aveva il diritto di ottenere dalla compagnia di assicurazione l'intero indennizzo. La compagnia si è surrogata in questo diritto;
- che nel parallelo giudizio civile per i danni ai beni mobili sono state accertate le cause dell'incendio e la riconducibilità dello stesso alle condotte dei convenuti, anche sulla scorta di una CTU che ha chiarito con oggettività le cause dell'incendio. Il medesimo evento non può essere giudicato in maniera diversa nei due processi a prescindere dal fatto che la compagnia di assicurazione non sia stata parte della causa parallela. Rispetto al compendio probatorio richiamato dalla sentenza appellata, le prove orali dedotte dalle controparti non hanno alcuna rilevanza, essendo testimonianze soggettive e valutative. Ciò che affermano i tecnici e gli operai coinvolti nella ristrutturazione non può assumere importanza perché occorre fare riferimento alla valutazione tecnica imparziale del consulente tecnico d'ufficio;
- che con riferimento alla posizione del lattoniere, costituiscono gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori;
- che il Tribunale non si è limitato a recepire acriticamente la perizia del geom. ma ha verificato la congruità delle somme Persona_1 versate, evidenziando come le controparti non avessero mai effettuato una reale, specifica e circostanziata contestazione degli importi.
8. Con le ordinanze 7.8.2024 e 7.11.2024 l'efficacia esecutiva della sentenza è stata sospesa rispettivamente nei confronti di
[...]
e di e con ordinanza TE Parte_3
7.11.2024, venendo in rilievo due appelli avverso la stessa sentenza, la causa n. 1125/24 RG è stata riunita alla causa n. 1118/24 R.G.
pag. 25/42 9. I primi due motivi di appello di , TE il primo motivo di appello incidentale di e Controparte_8 il quarto motivo di appello di Parte_5 attengono tutti ai limiti della surroga di . CP_1
9.1 ha dichiarato di agire in rivalsa per ottenere il CP_1 risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dell'incendio, essendosi surrogata ex art. 1916 c.c. nei diritti della propria assicurata
(v. atto di citazione di primo grado, pag. 1). Nel giudizio CP_10
d'impugnazione afferma testualmente di aver indennizzato la CP_1 comproprietaria e non il marito CP_20 Controparte_19
(v. comparsa di costituzione e risposta nel proc. Controparte_9
n. 1118/24 R.G., pag. 13 e comparsa di costituzione e risposta nel proc.
n. 1125/24 R.G., pag. 25) e che il precedente (Cass., sez. 3, sent. n.
29506 del 2019) citato nell'ordinanza 7.8.2024 della sezione feriale della Corte d'Appello, che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza, è stato erroneamente interpretato, perché la Corte di cassazione si è limitata ad affermare che il principio generale (principio che legittima il singolo contitolare agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza) deve essere interpretato “alla luce della circostanza per cui il singolo comproprietario abbia o meno operato nell'interesse del bene oggetto di comproprietà e di quello degli altri comproprietari”. La solidarietà attiva viene meno se il singolo comproprietario agisca nel proprio interesse soggettivo personale e non di quello generale.
9.2 Non viene in rilievo una vicenda ablatoria del diritto di proprietà, come nel caso di occupazione appropriativa, in cui un comproprietario pag. 26/42 può agire per il risarcimento solo della propria quota in quanto è esclusivamente entro questi determinati limiti che ha subito un danno al proprio patrimonio. Viene in rilievo un danno conseguente a un incendio che, per essere indennizzato, deve comportare il ripristino dello stato dei luoghi. La comproprietaria pro-indiviso che ha stipulato l'assicurazione può essere ristorata esclusivamente se il ripristino sia completo. Una diversa interpretazione porterebbe alla conclusione che la comproprietaria di una quota indivisa, pur avendo assicurato l'immobile e avendo interesse a disporre di una copertura che riguardi l'intero immobile, potrebbe unicamente ottenere un risarcimento dimidiato.
9.3 È corretto piuttosto che nei due atti di transazione e quietanza 29 settembre 2015 e 1° gennaio 2016 depositati (doc. 7 e 8 att.) per il sinistro del 10 marzo 2015 come beneficiari vengano indicati entrambi i coniugi e e che entrambi i coniugi CP_10 Controparte_9 hanno sottoscritto gli atti. Nei due prestampati, accanto a “il sottoscritto/a”, sono riportati i nomi dei proprietari e successivamente è riportato “Rilascia quietanza a saldo” e quindi prima facie pare sostenibile – come è stato sostenuto dagli appellanti - che la somma di denaro sia riconosciuta a entrambi i comproprietari. La questione di come interpretare la doppia sottoscrizione sui moduli prestampati deve, tuttavia, essere risolta considerando che la somma viene riconosciuta “a titolo d'indennizzo, quale beneficiario o contraente, della polizza sottoindicata” e soprattutto che è stato espressamente specificato che
“sottoscrive in qualità di proprietario del bene. Il Controparte_9 pagamento verrà eseguito con bonifico sull'IBAN … indicato dalla
[...] che ha vincolo sull'immobile”. È vero che il liquidatore ha CP_21 riportato il nome anche del comproprietario e gli Controparte_9
pag. 27/42 ha chiesto di sottoscrivere gli atti. È anche vero che l'assicuratore, pur avendo sempre sostenuto di aver indennizzato il danno alla sola assicurata, non si è mai confrontato con il tenore letterale degli atti depositati né ha mai chiarito quale finalità avesse la sottoscrizione del comproprietario del bene. Un'interpretazione complessiva e secondo buona fede delle quietanze induce tuttavia a ritenere che il pagamento delle somme sia avvenuto esclusivamente in favore dell'assicurata contraente L'elemento decisivo è costituito dalla CP_10 precisazione aggiunta nei due atti prima della sottoscrizione. La precisazione che sottoscrive in qualità di Controparte_9 comproprietario, se non permette di comprendere il motivo per cui sia stato ritenuto necessario o opportuno il suo intervento, consente di escludere che sia stato considerato il diretto beneficiario delle CP_9 somme di denaro. In altre parole, , non ha sottoscritto i due CP_9 atti perché ha ricevuto l'indennizzo e l'assicuratore non ha compiuto un atto francamente poco comprensibile, quale quello di corrispondere l'indennizzo anche in favore di un terzo.
9.4 Le difese di e di TE Parte_5 contestano che non via sia prova del pagamento. Deve
[...] ribattersi:
-che dopo la produzione degli atti di transazione e quietanza con la comparsa di costituzione e risposta 23 dicembre 2020 a pag. 18-34 nel procedimento di primo grado la difesa di Parte_5 non aveva contestato in maniera specifica che alla sottoscrizione delle quietanze fosse seguito il pagamento e quindi l'assicuratore non aveva l'onere di depositare anche le prove documentali dei bonifici;
- che dopo la produzione degli atti di transazione e quietanza con la comparsa di costituzione e risposta 23 aprile 2021 a pag. 11 – 30 nel pag. 28/42 procedimento di primo grado nemmeno la difesa di TE
aveva contestato in maniera specifica che alla sottoscrizione
[...] delle quietanze fosse seguito il pagamento e quindi anche rispetto a questa parte convenuta l'assicuratore non aveva l'onere di documentare i bonifici;
- che fin dall'inizio del processo l'assicuratore aveva depositato la sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n. 69, con cui
[...]
e avevano agito contro le stesse parti CP_10 Controparte_9 convenute dall'assicuratore, per i danni ai beni mobili dell'appartamento. Se per qualche ragione non avesse CP_10 ottenuto il pagamento delle somme indicate negli atti di quietanza, in quel giudizio i danneggiati avrebbero agito anche per i danni alle parti strutturali dell'immobile.
10. Il terzo motivo di appello di , il TE terzo motivo di appello incidentale di e il Controparte_8 primo motivo di attengono alla Parte_5 mancata prova delle cause dell'incendio. Tutti i motivi sono focalizzati sul richiamo da parte della sentenza di primo grado all'esito della causa civile relativa al risarcimento dei danni per i beni mobili e alla mancata valorizzazione della sentenza penale di assoluzione.
10.1 La prima considerazione è che il giudice ha valorizzato in via diretta l'ATP affidato all'ing. (v. doc. 4 att.) svolto in Persona_5 contraddittorio con tutte le parti convenute da e, CP_1 indirettamente, anche una CTU svolta nella causa di merito n. 194/2016
R.G. Trib Belluno affidata all'ing. per il risarcimento dei beni Persona_3 mobili, sempre eseguita in contraddittorio con tutti i danneggianti. È vero che per l'inerzia della parte interessata non è stata acquisita nel pag. 29/42 presente giudizio la CTU affidata all'ing. ma è stata Persona_3 depositata la sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n. 69 che riporta, virgolettandole, le considerazioni dell'ing. sulle cause Per_3 dell'incendio (v. doc. 9, sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n.
151, pag.
9-15 e 20-23) e sui soggetti responsabili (v. doc. 9, sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2020, n. 151, pag.
9-15 e 27-28). Se è anche vero che non si comprende perché la difesa di non CP_1 abbia depositato il testo integrale della relazione dell'ing. Persona_3 nulla avrebbe impedito ai convenuti, qualora le parti della relazione dell'ing. riportate nella sentenza non rispettassero fedelmente il Per_3 giudizio del consulente, di depositare l'intero elaborato. Sullo stato dei luoghi, sulle cause dell'incendio e sulle responsabilità si dispone dunque di due accertamenti tecnici affidati ad ausiliari nominati da magistrati in procedimenti a cui avevano partecipato sia l'appellante che gli appellanti incidentali e cioè tutte le parti che hanno impugnato la sentenza di primo grado. Sono accertamenti tecnici svolti in contraddittorio con i soggetti che hanno impugnato la sentenza e che dunque, pur essendo prove atipiche, possono assumere grande rilevanza perché svolte in procedimenti in cui l'imprenditore che aveva ristrutturato l'immobile,
l'impresa di lattoneria, il progettista e direttore dei lavori, e i proprietari della canna fumaria avevano avuto la possibilità di difendersi.
10.2 La sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Belluno
29.5.19, n. 383 di e Controparte_8 TE
e le prove su cui essa si fonda non sono altrettanto
[...] valorizzabili perché:
- il giudice penale non ha ritenuto di svolgere una perizia per valutare le cause dell'incendio mentre nelle parallele cause civili sono state valorizzate un ATP e una CTU svolte da tecnici nominati da magistrati;
pag. 30/42 - il giudice penale sostiene che solo al momento dell'incendio la torretta era mancante della parte in muratura senza preoccuparsi di stabilire in quale occasione il manufatto sarebbe stato manomesso. Sostiene che gli elementi in muratura realizzati nel 2006 (rectius 2006-08) possono essere stati rimossi e non ripristinati (v. motivazione della sentenza penale, pag. 8). In una nota in calce alla motivazione della sentenza il giudice richiama un'ipotesi di un difensore: in occasione di qualche nevicata vi sarebbe stato un disallineamento del camino e un soggetto non meglio identificato avrebbe eliminato alcuni elementi senza poi ripristinare il camino. Si tratta di una congettura poiché nessuno aveva provato che dopo la ristrutturazione del 2006-08 fossero stati eseguiti ulteriori lavori di manutenzione straordinaria sul tetto per un malfunzionamento della caldaia, della canna fumaria, per i danni di una pesante nevicata o per qualche altro motivo;
- per ricostruire se la canna fumaria che ha causato l'incendio fosse stata realizzata a regola d'arte il giudice penale si affida alle dichiarazioni del lattoniere, degli operai che eseguirono materialmente il lavoro e delle persone offese, che sono parti convenute nella presente causa civile (v. motivazione della sentenza penale, pag. 4-6) nonché alle valutazioni dei consulenti della difesa degli imputati (v. motivazione della sentenza penale, pag. 7). Il “ragionevole dubbio” che la parte in muratura fosse stata realizzata viene fatto derivare soprattutto dalle dichiarazioni del lattoniere e di un muratore. I presunti elementi Pt_5 oggettivi (fotografie e fattura) sono descritti molto genericamente e s'ipotizza che qualora il camino fosse sempre stato nella condizione in cui si trovava al momento del sinistro, l'incendio avrebbe potuto avvenire già con i primi utilizzi successivi ai lavori di ristrutturazione.
pag. 31/42 10.3 Escluso che la sentenza penale possa assumere efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p. nel presente giudizio, i diversi principi in tema di onere della prova applicabili nel processo penale e nel processo civile e soprattutto la qualità del materiale probatorio posto a fondamento della sentenza penale inducono a privilegiare gli accertamenti tecnici eseguiti in sede civile. Escludendo le dichiarazioni di testi che sono parti convenute nel presente processo o di testi molto vicini o comunque interessati a una decisione che escluda la responsabilità dei soggetti che parteciparono ai lavori di ristrutturazione dell'immobile e dei proprietari della canna fumaria, appare molto più probabile che per qualche fortunata casualità l'incendio non si sia sviluppato in epoca precedente piuttosto che qualcuno, rimasto completamente sconosciuto, abbia manomesso il camino senza ripristinarlo nel periodo compreso fra i lavori di ristrutturazione e il sinistro. Occorre ricordare che il CTU ing. aveva evidenziato, par Per_3 quanto riportato a pag. 12 della sentenza del Tribunale di Belluno
20.2.2022, n. 69, che non era stata rinvenuta documentazione circa danneggiamenti per neve o altri motivi delle canne fumarie nel periodo compreso fra il 2008 e il 10 marzo 2015. Non esistevano tracce – aveva spiegato il CTU – del fatto che i camini fossero stati danneggiati in conseguenza di nevicate.
10.4 La difesa di sostiene che la relazione Parte_5 dell'ing. giunge a conclusioni tecniche diverse rispetto a quella Per_3 dell'ing. e che il giudice non si è curato di acquisire la relazione Per_5 dell'ing. Qualora la difesa di avesse Per_3 Parte_5 avuto interesse a dimostrare l'esistenza di differenze sostanziali fra le due relazioni tecniche, avrebbe dovuto assumere l'iniziativa di depositare copia della relazione svolta nel parallelo processo. Il giudice pag. 32/42 non aveva viceversa il potere di acquisirla d'ufficio. La relazione dell'ing.
per la parte in cui è conoscibile, attraverso gli stralci riportati Per_3 nella sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2022, n. 69, non raggiunge conclusioni contrastanti con quelle dall'ATP. Dalla lettura di pag. 13 e 14 della sentenza n. 69/22 risulta a) che mancava un progetto del camino;
b) che mancava la parte in muratura che dovrebbe emergere dal tetto;
c) che la parte in lattoneria di rivestimento del camino fungeva in modo improprio da camino e non da mero rivestimento. Deve aggiungersi che era stato proprio il CTU ing. a indicare come responsabile Per_3 dell'incendio il lattoniere con un grado di responsabilità pari a quella del direttore dei lavori e inferiore solo a quello dell'impresa di costruzione:
“… per avere seguito un'opera finita, posa del cappello, senza aver constatato la mancanza della parte emergente del camino del tetto, senza aver valutato lo stato precario della separazione della canna fumaria rispetto al tetto attraversato e non aver provveduto alla corretta posa della lattoneria nei camini vicini, non interessati dall'incendio ripetendo così la medesima modalità di intervento che contrasta con quanto risulta nelle dichiarazioni in atti dello stesso del suo collaboratore” (sentenza del Tribunale di Belluno 20.2.2022, n. 69, pag. 15 e 16). In altre parole, la relazione dell'ing. appare Per_3 confermare la responsabilità della Parte_5
11. Il quarto motivo di appello di , TE sempre sulle cause dell'incendio, riprende in gran parte argomenti trattati prendendo in esame il terzo motivo di appello della stessa parte.
I capitoli di prova riportati a pag. 37 e 38 dell'atto di appello sono inammissibili perché contengono valutazioni non demandabili ai testi sulla corretta tecnica costruttiva della canna fumaria e del camino.
Richiedono inoltre ai testi, in modo molto generico, senza che i capitoli pag. 33/42 siano circostanziati, di spiegare come sarebbero stati eseguiti i lavori a distanza di quasi venti anni dalla ristrutturazione.
12. Il quinto motivo di appello di , TE il secondo motivo di appello incidentale di Controparte_8
e il secondo motivo dell'appello di Parte_5 riguardano la quantificazione dei danni alla struttura dell'immobile. Non
è in discussione che l'onere della prova sia a carico dell'assicuratore ma non appare censurabile la decisione del giudice di primo grado di non aver disposto una CTU per stimare l'entità dei danni alle parti strutturali.
12.1 La compagnia di assicurazione aveva prodotto una relazione tecnica dello Studio LI s.r.l. IP (doc. 5 att.) che contiene da pag. 8
a pag. 19 un'analitica descrizione di tutti gli interventi da compiere e dei costi per ciascuno intervento. Non si tratta di una mera consulenza tecnica di parte. La valutazione è stata eseguita in contraddittorio solo con i proprietari dell'immobile danneggiato e non con i convenuti ma è ragionevole supporre che il tecnico incaricato dall'assicurazione non avesse alcun interesse a sovrastimare i costi di ripristino o accettare una overcompensation perché una stima di favore nei confronti dell'assicurata si sarebbe tradotta in un più elevato indennizzo a carico della compagnia di assicurazione. Mentre nel presente processo la compagnia ha interesse a ottenere a titolo di risarcimento l'intero indennizzo riconosciuto all'assicurata, nel corso della procedura che ha portato alla quantificazione dell'indennizzo aveva interesse a contenere al ribasso i costi per le riparazioni per ridurre gli esborsi dell'assicuratore.
pag. 34/42 12.2 Le parti appellanti che contestano la stima sono l'imprenditore che aveva concluso l'appalto principale di ristrutturazione dell'immobile danneggiato dall'incendio, la società che si è occupata dei lavori di lattoneria e il progettista e direttore dei lavori della ristrutturazione.
Sono tutti soggetti che hanno specifiche competenze professionali in materia edilizia e che per ragioni di lavoro ben conoscono l'immobile danneggiato. Gli appellanti avevano contestato l'importo dei danni ma, pur essendo perfettamente in grado di svolgere specifiche critiche, lo avevano fatto in maniera del tutto generica. Pur non essendo applicabile, come ha ritenuto il giudice di primo grado l'art. 115, comma
1, c.p.c. perché non si discute di fatti ma di valutazioni, la circostanza che la stima sia stata eseguita per una compagnia che aveva interesse a limitare l'indennizzo e la genericità delle contestazioni inducono a fare affidamento sulla dettagliata stima dello Studio LI s.r.l..
12.3 La difesa di contesta che ai fini del TE sinistro sia previsto l'indennizzo con “valore a nuovo”. La circostanza è riscontrabile a pag. 7 della relazione dello Studio LI s.r.l. IP, così come a pag. 20 è anche spiegato che (dante causa Controparte_13 di , e Parte_4 Controparte_6 Controparte_7 aveva aperto altro sinistro con la società , Controparte_22 avendo stipulato una polizza per i danni al fabbricato. Per la società
la valutazione dell'indennizzo era stata Controparte_22 eseguita dal p.i. , con il quale Studio LI s.r.l. IP aveva Per_8 condiviso le valutazioni sui ripristini per le parti comuni: “Il collega mi ha anticipato che, essendo stato incaricato di valutare i danni lamentati dall'assicurata con la garanzia RCT, applicherà un deprezzamento del
10% ai costi di ricostruzione a nuovo stimati per il ripristino dei locali”.
Richiamata tale valutazione e ritenuta la stessa congrua, dato che si pag. 35/42 discute di un immobile ristrutturato negli anni 2006-2008 (v. relazione
ATP, pag. 8 e 11) e danneggiato nel 2015, l'indennizzo può essere ridotto da euro 108.754,38 a euro 97.878,94 (euro 108.754,38 – 10%) per tener conto del deprezzamento conseguente al fatto che erano oramai trascorsi alcuni anni dai lavori di ristrutturazione.
13. Il sesto motivo di appello della difesa di TE
e il quinto motivo di appello di
[...] Parte_5 sulla corresponsabilità della DM GN s.r.l. sono destituiti di
[...] fondamento. DM GN s.r.l. non è parte del presente procedimento.
Non era stata citata in giudizio come corresponsabile del sinistro dall'attrice né era stato esteso il contraddittorio nei suoi CP_1 confronti su richiesta dei convenuti. DM GN s.r.l. era stata parte unicamente dell'ATP e in quella sede aveva sostenuto di non aver svolto interventi sulle canne fumarie, essendosi limitata a eseguire le opere lignee di costruzione del tetto commissionate da e CP_10
(v. relazione ATP ing. , pag. 8). Gli Controparte_9 Persona_5 accertamenti tecnici non sono sufficienti per affermare la responsabilità anche dell'impresa che aveva installato la copertura. Non emerge che detta impresa, che non è stata posta in condizioni di difendersi nel presente processo, si sia interessata anche del passaggio della canna fumaria attraverso la copertura e della sua connessione alla torretta del camino. Il CTU aveva osservato che la realizzazione del camino era probabilmente avvenuta in tempi successivi rispetto alla posa della copertura. Il nuovo manufatto fu adattato alla morfologia dell'orditura lignea del tetto, limitandone la foratura, senza prestare attenzione al possibile contatto tra canna fumaria e il circostante materiale combustibile (v. relazione ATP ing. , pag. 16 e 17). Sulla Persona_5 base di tale ricostruzione, appare difficile contestare a DM GN s.r.l.
pag. 36/42 di non aver curato la coibentazione della canna fumaria e si comprende la scelta di di non coinvolgerla nel processo. CP_1
14. Il terzo motivo di appello incidentale del p.i.e. CP_8
– in parte già preso in esame - contiene argomentazioni
[...] ulteriori e in parte eterogenee rispetto a quelle comuni al terzo motivo dell'appello principale di e al primo TE motivo di appello di . Parte_3
14.1 Che la direzione dei lavori dell'intervento di ristrutturazione eseguito fra il 2006 e il 2008 fu affidata al progettista p.i.e.
[...] risulta dalla documentazione trasmessa all'ufficio CP_8 urbanistico dei committenti (v. relazione ATP ing. , pag. Persona_5
8). Il D.L. allega contraddittoriamente, nello stesso Controparte_8 tempo, di non essersi occupato delle canne fumarie, e di essersi preoccupato di chiedere all'imprenditore di fornirgli TE la dichiarazione che le canne fossero state realizzate a regola d'arte.
14.2 Nel chiedere di valorizzare che si fosse Controparte_8 preoccupato di chiedere all'impresa la dichiarazione sull'esecuzione a regola d'arte delle opere e di controllare che la fattura emessa fosse compatibile con la completa realizzazione delle canne fumarie, il difensore del professionista appare non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva chiarito perché il D.L. è civilmente responsabile di quanto accaduto. Tra i compiti del direttore dei lavori vi era quello di verificare, non solo sulla base della documentazione dell'impresa edile, che il camino fosse stato realizzato a regola d'arte. Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione pag. 37/42 dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (v. Cass., sez. 3, ord. n. 9572 del 2024). Il fatto che né il lattoniere né lo si fossero lamentati per i difetti di Parte_6 costruzione non esonera il direttore dei lavori da alcuna responsabilità.
Non si è in presenza di aspetti marginali della costruzione anche perché nel processo penale gli imputati si erano difesi sostenendo che il difetto della parte terminale della canna fumaria fosse così eclatante da essere necessariamente la conseguenza di una successiva manomissione, in quanto, diversamente già i primi utilizzi della canna fumaria avrebbero provocato l'incendio della copertura.
14.3 Le argomentazioni della difesa di sul Controparte_8 frazionamento del credito sono completamente scollegate rispetto alle ulteriori difese contenute nel terzo motivo di appello e non considerano che è soggetto giuridico diverso rispetto all'assicurata CP_1 [...]
Il creditore deve avere un interesse oggettivamente CP_10 valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cass., sez. 2, ord. n.
25480 del 2023 e Cass., s.u., sent. n. 4090 del 2017). Ad essere state esercitate separatamente, con riferimento all'incendio, sono tuttavia la domanda di risarcimento dei proprietari per i danni ai beni mobili e la domanda dell'assicuratore che ha agito in surroga a seguito dell'indennizzo riconosciuto all'assicurata per il danno alle strutture dell'immobile. L'assicuratore è subentrato nei diritti dell'assicurata ma non aveva l'obbligo d'intervenire nella causa promossa dai proprietari dell'immobile per conseguire un distinto credito risarcitorio non coperto dalla polizza.
pag. 38/42 15. Il terzo motivo di appello di sulla Parte_5 responsabilità ex art. 1669 c.c. è manifestamente infondato. Le relazioni dell'ing. e dell'ing. escludono che gli operai Persona_2 Persona_3 di si fossero limitati a rifinire il camino. Lo Parte_5 avevano completato nonostante l'assenza della parte esterna in muratura, in contrasto con le regole dell'arte, contribuendo a rendere il manufatto pericoloso. La società risponde a pieno titolo del grave difetto di costruzione. È noto che la nozione di grave difetto comprende non solo i vizi costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell'immobile ma anche difetti da cui comunque derivi un danno significativo alla funzione economica dell'edificio o una sensibile diminuzione del normale godimento. Si è giunti a stabilire che il grave difetto possa anche riguardare l'impermeabilizzazione, i rivestimenti, gli infissi, la pavimentazione e gli impianti dell'edificio, elementi cioè che possono sembrare secondari (Cass., sez. 2, ord. n. 27315 del 2017,
Cass., sez. 2, sent. n. 84 del 2013, Cass., sez. 2, sent. n. 19868 del
2009 e Cass., sez. 2, sent. n. 21351 del 2005).
16. La comparsa di costituzione e risposta di non contiene CP_4 alcun motivo di appello incidentale.
17. Per effetto del parziale accoglimento del quinto motivo di appello di il risarcimento riconoscibile ad Parte_8 CP_1 viene ridotto da euro 108.754,38 a euro 97.878,94 (euro 108.754,38 –
10%) per il deprezzamento dell'immobile nel periodo compreso fra la sua ristrutturazione e l'incendio. La sentenza appellata riconosce all'assicuratore anche rivalutazione e interessi. Il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di pag. 39/42 obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza (Cass., sez. 3, sent. n. 1336 del 2009). Al punto II del dispositivo il Tribunale ha riconosciuto sulla somma di euro 108.306,38 interessi e rivalutazione dalla data del versamento: dalla data del 28.9.2015 per l'importo di euro 97.754,70 e dalla data del 19.1.2016 per l'importo di euro
10.315,00. Sull'importo di euro 97.754,70 corrisposto il 28.9.2015 la rivalutazione decorre da quella data e sul residuo importo di euro
124,24 e non più di euro 10.315,00 dal 19.1.2016. Gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., vanno calcolati secondo le modalità indicate da Cass., s.u., sent. n. 1712 del 17.12.1995 con decorrenza dal pagamento dell'indennizzo sino alla sentenza. Per il periodo successivo alla sentenza, essendo oramai l'obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali sino al pagamento.
18. Del dispositivo della sentenza appellata restano fermi i punti I e
III che individuano i responsabili del sinistro e le quote di responsabilità attribuibili a ciascuno e i punti IV e V sull'accoglimento della domanda di manleva di , e Parte_7 Controparte_6 CP_7 nei confronti di Può essere confermata all'esito
[...] Controparte_4 dell'appello anche la liquidazione delle spese di lite contenuta nei punti
VI e VII. La limitata riduzione del credito non incide sulla soccombenza e nemmeno sullo scaglione applicabile del decreto ministeriale n. 55 del
2014, sicché le spese del giudizio di primo grado possono essere determinate, anche all'esito del giudizio d'impugnazione, negli stessi importi indicati dal Tribunale.
pag. 40/42 19. Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza della parte appellante e delle appellanti incidentali , TE ed . I compensi in Parte_3 Controparte_8 favore di vengono liquidati nella somma di euro 9.991,00 CP_1
(euro 2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00), da aumentare ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, del 60% per la necessità della compagnia di difendersi contro tre parti appellanti, che hanno formulato motivi d'impugnazione solo in parte sovrapponibili, sino a euro
15.985,60.
20. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto nella causa n. 1118 del 2024 R.G. da
[...]
nei confronti di TE [...]
Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_8 nonché sull'appello proposto nella causa n. 1125 del 2024 R.G. da nei confronti di , Controparte_2 CP_1
Controparte_1
con riferimento alla sentenza del Tribunale di
[...]
Belluno 22 maggio 2024, n. 214, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma anche con riferimento alle spese processuali, condanna in solido TE
pag. 41/42 , TE Controparte_2 [...]
, e CP_8 Controparte_5 Controparte_6
a corrispondere ad Controparte_7 [...]
Controparte_1 la minor somma di euro 97.878,94, da rivalutarsi
[...] per l'importo di euro 97.754,70 dal 28.9.2015 e sul residuo dal
19.1.2016 sino alla sentenza, con gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c. da calcolarsi con le modalità indicate in parte motiva;
2) condanna in solido , TE TE [...] ed al pagamento, in Controparte_2 Controparte_8 favore di
[...]
delle spese del Controparte_1 giudizio di appello, liquidate nella somma di euro 15.985,60 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. e compensa fra le altre parti le spese del gravame;
3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 3 aprile 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 42/42