CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5445 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento del 7/3/2025 con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale ed Parte_2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Virginia Ripa di Meana e C.F._1 dall'avv. Alessandra Piana;
APPELLANTI
E
- ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rosantonia Mennuni come da procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 3089/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello -Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: - nel merito accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 3089/2021 rigettare le domande avanzate dal dott. _1
nel primo grado di giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e
[...]
r.g. n. 1 comunque non provate;
- nel merito, in via subordinata, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, ridurre la somma di
Euro 10.000,00 liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del dott. , in una somma nettamente inferiore _1 ritenuta di giustizia;
- nel merito e in ogni caso: accogliere il presente appello per tutti i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, annullare in toto il capo della sentenza che ha ordinato “all'editore a Controparte_2 non rendere più accessibile dai comuni motori di ricerca l'articolo reperibile all'indirizzo (https://bari.repubblica.it/cronaca/2015/05/22/news/apertura- 114971091/ entro gg. 30 dalla comunicazione della sentenza;
” e –“visto l'art. 614 bis cpc fissa la somma di 100 euro giornaliera a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione” per tutto quanto esposto nel presente atto di appello;
- in ogni caso, condannare il dott. al pagamento (in restituzione) Controparte_1 in favore di ovvero comunque degli odierni Parte_1 appellanti, ciascuno per quanto di propria spettanza, dell'importo di Euro 14.781,07 versato da in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado (ovvero della minor somma che risulterà non dovuta nell'ipotesi di accoglimento parziale della presente impugnazione), oltre interessi dalla data del pagamento (15.04.2021) al saldo;
- in ogni caso, condannare il dott. _1
al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado ed al
[...] presente giudizio di appello- Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avanzate in prime cure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Inoltre, si impugna e si contesta integralmente la comparsa di costituzione avversaria e si chiede il rigetto dell'appello incidentale ivi formulato perché privo di fondamento e non provato e comunque per le ragioni che verranno affrontate negli scritti conclusivi.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione -Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Accogliere l'appello incidentale;
3) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria, si reiterano tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado con le memorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.- Chiede l'integrale accoglimento delle suddette, con condanna alle spese per il presente grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno proposto appello conto la sentenza del Tribunale di Roma del
4/2/2021 con cui, in accoglimento della domanda di , Controparte_1
sono stati solidalmente condannati quale editore, ed , quale Parte_1 Parte_3
direttore responsabile (all'epoca dei fatti)- al risarcimento del danno di euro r.g. n. 2 10.000,00, cagionato con l'articolo pubblicato il 22/5/2015 sulla pagina della cronaca locale del sito repubblica.it.
Secondo la pronuncia impugnata, 1) “il titolo Foggia: il Gip si vendeva agli avvocati: soldi per le sentenze pilotate, se letto congiuntamente al sottotitolo A
[l]a procura di Lecce ha notificato un avviso di chiusura delle _1
indagini, ha autonoma portata diffamatoria, percepibile dal lettore comune, peraltro
digiuno del significato tecnico della comunicazione ex art. 415 cpc, senza la lettura dell'articolo, proprio in ragione della sua icastica perentorietà”; in particolare, 2)
“il lettore digiuno degli istituti di procedura penale e dunque non sapendo tecnicamente che la comunicazione della chiusura delle indagini ha il solo scopo di
consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa, con la possibilità di un approfondimento delle stesse indagini, dalla mera lettura del titolo e del sottotitolo
percepisce, invece, che sia un giudice corrotto, Controparte_1
perché in cambio di denaro pilotava le sentenze, e non, invece, che i fatti in esame fossero un'ipotesi investigativa della Procura, dovendo il giudice ancora accertarne la fondatezza”; inoltre, 3) “le espressioni forti in neretto del titolo il gip si vendeva agli avvocati lette unitamente al sottotitolo dove era espressamente indicato il nome dell'attore accanto al solo dato tecnico della comunicazione della chiusura delle indagini preliminari, nella loro assertività sono idonee a suggerire la fondatezza
della formulata ipotesi accusatoria da parte della Procura, dovendo invece all'epoca l'autorità giudiziaria ancora scegliere tra l'archiviazione e la richiesta di rinvio a giudizio e ad accreditare come verità accertata le circostanze oggetto di notizia” (v. sentenza).
Gli attori lamentano I) la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 21
Cost., 2043 c.c., 51, 57 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47 “con riferimento alla giurisprudenza elaborata in tema di modalità di valutazione del titolo lamentato come diffamatorio –errata ricostruzione del fatto -erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione”; II) la violazione ed erronea applicazione dei principi giurisprudenziali nella diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 c.p.; III) la violazione degli artt. 2697, 2059, 2056 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla prova del danno effettivamente subito;
IV) l'erronea valutazione dei r.g. n. 3 parametri nella quantificazione del danno morale soggettivo -l'errata valutazione delle allegazioni difensive –in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; V) la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al contestuale ordine di deindicizzazione dai motori generalisti.
Il convenuto ha resistito al gravame ed ha a sua volta proposto appello incidentale ai fini dell'incremento della liquidazione, invocandone la complessiva misura in quella compresa fra euro 21.000,00 ed euro 50.000,00.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini
(ridotti) per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo di appello attengono alla configurabilità dell'illecito e possono essere complessivamente riassunti come di seguito.
Secondo gli appellanti, è erronea l'attribuzione di autonoma portata diffamatoria al “titolo”, senza considerazione del “sottotitolo” e del “contenuto” dell'articolo. Infatti, l'esistenza dell'indagine in corso, la cui sintesi è contenuta nel
“titolo”, è espressamente enunciata nel “sottotitolo”, nel riferimento alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp; inoltre, essa è riportata chiaramente nell'articolo, in cui non solo viene illustrato il contenuto dell'ipotesi accusatoria ma viene anche richiamato, nella parte finale, il termine di venti giorni che compete agli indagati;
il
“titolo”, per altro verso, è del tutto generico ed è privo del riferimento alla persona dello mentre la progressiva lettura dell'insieme -se non, in via immediata, del _1
“sottotitolo”- consente, senza sforzi, di cogliere il significato della notizia: la pendenza delle indagini;
d'altro canto, il parametro da utilizzare è quello del lettore
“medio”, che è capace di individuare il reale significato delle espressioni utilizzate.
Per altro verso, secondo gli appellanti, è indebita la censura, nel merito, del diritto di critica, di cui è espressione la sintesi effettuata nel titolo: l'obiettiva rilevanza della notizia consente l'ampia facoltà di critica che, comprensiva del disvalore per l'episodio di corruzione in atti giudiziari, è pur sempre attuata nelle forme consentite e senza equivoco sullo stadio ancora preliminare delle indagini.
Tali doglianze sono infondate: il giudice di primo grado ha fatto espressa applicazione del principio secondo cui il titolo può assumere una specifica ed r.g. n. 4 autonoma valenza “allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione
compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà,
ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (Cass. 12012/2017).
Il titolo dell'articolo, nella specie, è obiettivamente fuorviante e diffamatorio nell'affermare, in modo categorico e con linguaggio suggestivo, che “il gip si vendeva agli avvocati” ricevendo “soldi per le sentenze pilotate”: esso non veicola affatto la notizia dell'ipotesi investigativa ma quella, che è inveritiera, dell'avvenuto vaglio di tale accusa se non -addirittura- dell'effettivo accertamento del fatto stesso.
D'altro canto, l'attuale contesto dell'informazione, implicante secondo gli appellanti la necessità di modalità comunicative più incisive, non abilita allo stravolgimento della notizia per intercettare l'attenzione del lettore, dovendosi al contrario tenere conto, come pure evidenziato nella pronuncia impugnata, che “la valutazione della idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria, va
effettuata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete internet, che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa home page” (Cass. cit.).
La natura assertiva del “titolo”, graficamente esaltata dai caratteri più grandi ed in neretto, è dunque idonea ad ingenerare l'equivoco sulla reale portata della notizia, suggerendo come acclarato o comunque già valutato l'addebito della corruzione;
per altro verso, l'efficacia suggestiva di tale immagine non è elisa dal richiamo, nel “sottotitolo”, alla “chiusura delle indagini”: come osservato nella sentenza impugnata, non può ritenersi che rientri fra le nozioni comuni del lettore medio la conoscenza del significato tecnico di tale comunicazione, quale avviso che
è meramente funzionale a “consentire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa, con la possibilità di un approfondimento delle stesse indagini” (v. sentenza).
Per contro, proprio le espressioni utilizzate (il giudice “si vendeva” agli avvocati, “pilotando” le sentenze “per soldi”) tendono a suggerire la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, sebbene “l'obbligo del cronista giudiziario” –con riguardo r.g. n. 5 alle indagini preliminari- “si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell'addebito” e la continenza “nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza” (v. Cass. pen. 39205/15, riportata nella sentenza impugnata).
Non sussistono dubbi, pertanto, sulla diffamazione a mezzo stampa perpetrata a carico dello in assenza dell'esimente della cronaca giudiziaria: sono gli _1
stessi appellanti, d'altro canto, a ritenere “necessaria” (ed immediata) la lettura del
“titolo” in abbinamento al “sottotitolo” che, sempre con caratteri di più grandi dimensioni, richiama espressamente, nella sua parte iniziale, la persona del danneggiato (“A [l]a procura di Lecce ha notificato un avviso di _1 chiusura delle indagini”).
In disparte il successivo proscioglimento (secondo la formula del “fatto non sussiste”, come evidenziato dall'appellato) e la motivazione della pronuncia assolutoria (confermativa dell'inopportuna e sospetta condotta, secondo quanto riportato dagli appellanti), appare infine inconferente il richiamo al diritto di critica giornalistica: il contenuto dell'articolo è dichiaratamente divulgativo dell'ipotesi accusatoria -come risultante dalla fonte giudiziaria- in assenza di elaborazione e di collegamento/valutazione di altri elementi;
il “titolo”, pertanto, non costituisce una legittima “sintesi critica” della notizia, bensì la sua illecita trasposizione sul piano assertivo -ma inveritiero- dell'effettivo addebito dell'episodio di corruzione.
Con il terzo ed il quarto motivo, gli appellanti: a) si dolgono dell'erronea affermazione del danno in difetto di sua allegazione e prova, essendo anzi contraddittoria la motivazione della sentenza secondo cui “al momento della pubblicazione del titolo dell'articolo per cui è causa, la reputazione di _1
, Gip del Tribunale di Foggia, era già gravemente compromessa in ragione
[...] della legittima diffusione della notizia delle indagini a suo carico” (v. sentenza); b) lamentano l'erronea ed eccessiva quantificazione del danno, in assenza dei presupposti per la liquidazione equitativa e, comunque, di esplicitazione dei relativi parametri, dovendosi considerare, per altro verso, la contestuale diffusione della notizia mediante analoghe pubblicazioni, l'effettività del coinvolgimento nelle indagini penali, la possibilità di chiedere la formale rettifica o di intervenire nel r.g. n. 6 dibattito pubblico.
Al contrario, il convenuto si duole, con l'appello incidentale, della ridotta liquidazione in suo favore, lamentando l'effettiva portata lesiva della pubblicazione
(in tesi divulgativa, per la prima volta, della notizia) sia nell'ambito dell'ufficio giudiziario che in quello personale/familiare (come da prove non ammesse); inoltre,
evidenziando la mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione, egli richiama le cd tabelle milanesi per l'ipotesi della diffamazione di media ed elevata gravità.
Ciò posto, vanno respinte le doglianze degli appellanti sul difetto di allegazione e prova del pregiudizio: la pronuncia si fonda sull' “applicazione di un legittimo procedimento presuntivo” (v. sentenza), in conformità al consolidato principio secondo cui, in tema di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche tramite presunzioni,
“assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (v. Cass. n.
34635/2024).
Nella specie, il giudice di primo grado, pur escludendo il nesso causale con la
“nevrosi reattiva” di cui alla CT (riconducibile “al disagio conseguito alla diffusione della notizia -veritiera- della chiusura delle indagini preliminari per il gravissimo reato di corruzione in atti giudiziari” -v. sentenza), ha correttamente evidenziato il “discredito determinato dall'avere potenzialmente indotto il lettore (o almeno quello frettoloso) a ritenere che l'ipotesi accusatoria, comunque formulata, fosse già stata oggetto di un vaglio giudiziario” (v. sentenza), quale pregiudizio che
è presuntivamente idoneo, tenuto conto della “qualità del danneggiato” e dell'“autorevolezza dell'organo di stampa, a determinare l'autonomo “patema
d'animo, riconducibile alla vicenda” in questione (v. sentenza).
Quanto alla liquidazione del danno, appare insufficiente il richiamo del convenuto alle prove “non ammesse”, in difetto di illustrazione delle stesse, delle ragioni della loro esclusione nonché dell'effettiva rilevanza rispetto alle risultanze già poste a fondamento della decisione.
Quest'ultima si basa -diversamente da quanto lamentato, per opposti motivi, da r.g. n. 7 entrambe le parti- sul bilanciamento di indici di segno fra di loro contrario: da un lato, il contesto di parziale compromissione della reputazione per effetto della legittima diffusione della notizia delle indagini (tanto da configurare una “sorta di danno differenziale” -v. sentenza), dall'altro, la qualità del danneggiato (quale magistrato nell'esercizio delle sue funzioni) e la rilevanza dell'organo di stampa
(riconducibile alle testate di maggiore diffusione).
La quantificazione, pertanto, appare congruamente suffragata dagli elementi disponibili, anche nella sua sostanziale corrispondenza al valore “massimo” dell'ipotesi di “tenue gravità” di cui alle cd tabelle milanesi (all'epoca vigenti) che, normalmente in uso per la liquidazione, sono ora richiamate in giudizio.
Va infine respinto il quinto motivo di doglianza degli appellanti: la
“deindicizzazione” -nel contesto di ritenuta inammissibilità della cancellazione dell'articolo “dall'archivio informatico del giornale, in ragione del valore documentaristico conservativo proprio dell'archivio” (v. sentenza)- è pur sempre riconducibile alla domanda, tempestivamente formulata dal danneggiato, di
“rimozione dai motori di ricerca sul web” in modo da non renderlo più accessibile.
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo;
le spese seguono la reciproca soccombenza parziale con liquidazione in base ai parametri di cui al DM
55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza del
Tribunale di Roma n. 3089/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello di ed;
Parte_1 Parte_3
- rigetta l'appello incidentale di;
Controparte_1
- compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna
[...]
ed , in solido, alla refusione dei 2/3 delle spese quale Parte_1 Parte_3
quota che, da distrarsi in favore del legale antistatario, liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore r.g. n. 8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma 30/4/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9