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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2384/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Ubertone ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Mauro Destro ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente 1) Dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità a carico di;
Controparte_1
2) Affidare il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso;
3) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente con obbligo a carico del SI. CP_1
di continuare a corrispondere la quota di sua spettanza della rata del mutuo sino
[...] ad estinzione dello stesso;
5) Disporre che corrisponda a , con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1 mese di febbraio 2023, un contributo mensile per il mantenimento del figlio di Per_1
€ 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente;
6) Disporre che corrisponda a , con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1 mese di febbraio 2023 un contributo mensile per il di lei mantenimento di € 600,00 (al netto della sua quota parte del mutuo immobiliare), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente;
6) Disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito Persona_1 interamente dalla madre;
Parte_1
1 7) Disporre che contribuisca e corrisponda nella misura del 50%, al Controparte_1 pagamento delle spese accessorie/straordinarie riferibili al figlio , ovvero: Per_1
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche od universitarie da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche od universitarie da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse e richieste da istituti privati e per corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Con previsione che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività esprima in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa al 50%.
8) Disporre che contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle Controparte_1 spese veterinarie documentate riferite al cane KI.
9) Con condanna del SI. alla rifusione di spese e compensi del procedimento. CP_1
In via subordinata istruttoria chiede ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dal 2000 sino al 2018 la SI.ra ha aiutato il marito nella Parte_1 attività imprenditoriale occupandosi della postproduzione di fotografie mediante l'utilizzo di Photoshop nonché della loro stampa su carta fotografica dapprima servendosi di un laboratorio fotografico esterno e successivamente utilizzando una stampante domestica.
2) Vero che l'attività di cui sopra ha impegnato la SI.ra mediamente 3-4 ore al Pt_1 giorno per 4-5 giorni settimanali.
2 3) Vero che in diverse occasioni, essendo richieste le stampe con urgenza la sera per la mattina successiva, la SI.ra ha dovuto eseguire l'attività di cui sopra in orario Pt_1 notturno.
4) Vero che durante il matrimonio sino al 2021 la famiglia ha trascorso Testimone_1 regolarmente in agosto un periodo di vacanza in località turistiche (Viareggio, Nizza, Asiago, Isola di Veglia (Croazia), Rimini, Cervia etc…) alloggiando in hotel a 4 stelle/4 stelle superior.
5) Vero che, in particolare, nell'estate 2018 la famiglia ha alloggiato a Testimone_1
Senigallia presso l'Hotel Excelsior.
6) Vero che nell'estate 2019 la famiglia ha alloggiato a Baska (Croazia) Testimone_1 presso il Residence Atrium.
7) Vero che nell'estate 2020 la famiglia ha alloggiato a Rimini presso Testimone_1
l'Hotel Aria. 8) Vero che nell'estate 2021 la famiglia ha alloggiato a Cervia presso Testimone_1
l'Hotel Universal. 9) Vero che nei giorni 11, 12, 13 maggio 2019 la famiglia ha trascorso Testimone_1 un periodo di vacanza a Roma per seguire i campionati internazionali di tennis Master 1000. 10) Vero che durante le festività natalizie degli anni 2018 e 2019 la famiglia
ha trascorso un periodo di tre giorni presso l'Hotel Central di Innsbruck. Testimone_1
11) Vero che dal 2015 sino a tutto il 2021 la famiglia ha consumato Testimone_1 sistematicamente al ristorante la cena del sabato ed il pranzo oppure la cena della domenica.
12) Vero che la SI.ra l'8 agosto 2022 incaricava l'agenzia investigativa Pt_1 di Legnago di presidiare l'appartamento di Montagnana, Galleria Tes_2
Matteotti n. 4 int. 2, condotto in locazione dal marito. 13) Vero che nelle serate dei giorni 23-08-2022, 25-08-2022 e 26-08-2022 il SI. il SI.
entrava nell'appartamento di cui sopra e ne usciva dopo alcune ore in Controparte_1 compagnia di tale Persona_2
14) Vero che il giorno 26-08-2022 verso le 20,15 e Controparte_1 Persona_2 dopo essere usciti assieme dall'appartamento di cui sopra si salutavano baciandosi sulla bocca.
15) Confermate di aver redatto la relazione i a Vs. firma e di aver scattato le foto ad essa allegate che Vi si rammostrano (esibire al teste i docc. 08, 09).
16) Confermate di aver eseguito il giorno 26-08-2022 la ripresa video che Vi si rammostra (esibire al teste il doc 10).
17) Vero che dal 2018 si reca per motivi di lavoro tutte le settimane Controparte_1 presso la ditta Bertelli Fotoceramiche di Roveredo di Guà.,
18) Vero che in tali occasioni lo stesso incontra che ivi lavora come Persona_2 impiegata.
19) Vero che e hanno consumato rapporti sessuali sin Controparte_1 Persona_2 dal 2021.
20) Vero che il contratto di locazione dell'appartamento di Montagnana, Galleria Matteotti n. 4 int. 2 alla scadenza del 27-11-2022 è stato rinnovato dal SI. CP_1
.
[...]
3 21) Vero che nel corso del 2022 ha avuto un calo di peso di circa 13 Parte_1 kg.
22) Vero che tra il 2016 ed il 2021 la famiglia si recava 4/5 volte all'anno Testimone_1
a far visita alla famiglia del fratello della ricorrente, SI. , domiciliata a Testimone_3
Modena. 23) Vero che in tali circostanze la famiglia consumava la cena a proprie Testimone_1 spese presso il ristorante “La Brace” di Modena. Testimoni Sui capitoli da 1) a 11) e 21):
• res. a RO, viale Porta Po 122 Testimone_4
• Avv. , domiciliata a RO, via Mazzini 12 Testimone_5
• res. a RO, via Risorgimento 66 CP_2
• , res. a RO, via F.lli Cairoli 10 Testimone_6
Sui capitoli da 12) a 17):
• domiciliato a Legnago (VR), via Pio X 21 Tes_2
Sui capitoli 14), e da 17) a 19):
• res. a Borgo Veneto (PD), via Salieri 4 Persona_2
Sul capitolo 20):
• , res. a Borgo Veneto (PD), via XXVIII aprile 2128/1 Tes_7
Sui capitoli 22) e 23):
• , res. a RO, via F.lli Cairoli 10. Testimone_3
Parte resistente
1.- Dichiarare la separazione dei coniugi senza alcuna pronuncia di addebito della medesima.
2.- Conseguentemente autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di essi di stabilire dove meglio crede la propria autonoma residenza.
3.- Affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e con stabile residenza presso la madre e con diritto del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé: a.- un pomeriggio alla settimana indicativamente il lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 13:00 nei giorni in cui non vi è scuola) fino alle ore 19:00 nonché nel fine settimana, a settimane alternate, dal sabato alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di vederlo, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, anche in giorni ed orari diversi;
b.- per quanto concerne la distribuzione delle ferie, il padre potrà vedere e tenere con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, una Per_1 settimana durante le vacanze invernali (con Natale e Capodanno che saranno trascorsi ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore) e tre giorni durante le vacanze pasquali (anche in questo caso con Pasqua e PA che saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore).
4.- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra con i mobili gli arredi ivi attualmente Pt_1 presenti;
il SI. continuerà a corrispondere la quota parte di sua spettanza del CP_1 mutuo sino all'estinzione dello stesso.
5.- Disporre che il SI. versi alla SI.ra , dal momento della pronuncia, CP_1 Pt_1 un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 Per_1
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT se positivi, con
4 versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate dalla SI.ra Pt_1
6.- Disporre che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla Per_1
SI.ra . Parte_1
7.- Disporre che il SI. versi alla SI.ra le spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie riferibile al figlio nella misura del 50% come da Protocollo Per_1
Famiglia del Tribunale di Verona che di seguito si riporta sul punto: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.; con previsione che nel caso in cui i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta: in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa al 50% tra i genitori
8.- Disporre che il SI. versi metà delle spese veterinarie del cane AK alla CP_1 moglie.
9.- Con vittoria di spese e competenze di lite.
5 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 5-12-2023 ai sensi degli artt. 473bis.14 c.p.c. e 473bis.47 ss. c.p.c. avanti il Tribunale di RO, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
29-12-2007 a RO (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO al n 1, Parte II, Serie A, anno 2007), ed esponeva che:
- dal loro rapporto di convivenza antecedente al matrimonio era nato il figlio Per_1 il 23-5-2007;
- l'abitazione della famiglia, costituita da un immobile in comproprietà tra i coniugi, era sita in RO, Via Montenero n. 50/F;
- il rapporto coniugale si era da alcuni anni deteriorato a causa della condotta infedele del resistente, il quale intratteneva una relazione extraconiugale venendo meno all'obbligo di fedeltà previsto dalla legge e, in alcune occasioni, aveva assunto comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della stessa;
Pt_1
- tali condotte maltrattanti erano culminate in un episodio in cui la ricorrente era stata costretta a contattare le Forze dell'ordine a seguito di un'aggressione da parte del
, che le aveva puntato contro un coltello da cucina;
CP_1
- il aveva negli anni occultato l'effettiva consistenza della propria situazione CP_1 reddituale e patrimoniale, manifestando alla moglie una capacità economica inferiore rispetto a quella effettiva;
- la svolgeva l'attività di collaboratrice scolastica e aveva percepito 17.952 euro Pt_1 netti nell'anno d'imposta 2022.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo la pronuncia di addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso Per_1 la residenza materna, nonché l'assegnazione della casa coniugale. Domandava inoltre la statuizione dell'obbligo del di corrisponderle la somma di euro 750,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento del figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, nonché un assegno ex art. 156 c.c. pari a 750,00 euro mensili. Chiedeva Part infine che le anche le spese veterinarie relative al cane
Con decreto depositato il 7-12-2023 la Presidente deSInava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 26-3-2024, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 23-2-2024, il convenuto contestava in toto la ricostruzione dei fatti esposta dalla circa le ragioni e le Pt_1 vicende che avevano determinato la crisi dell'unione coniugale. Contestava, altresì, l'asserito elevato tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, sostenendo che le vacanze estive della famiglia avevano avuto costi contenuti e i soggiorni erano limitati a pochi giorni. Deduceva di essere titolare dell'omonima impresa individuale che svolgeva attività di “commercio all'ingrosso di fotoceramica, vasistica e materiale in
6 genere per pompe funebri”, dalla quale traeva mensilmente un reddito pari a circa 1.458,00 euro.
In merito alle ragioni della crisi coniugale, il convenuto sosteneva che le incomprensioni avevano determinato un allontanamento via via più intenso fra i coniugi, inizialmente limitato alla separata consumazione dei pasti, ma poi giunto a un'assenza totale di dialogo tra i due. Il negava inoltre di aver posto in essere comportamenti CP_1 violenti, in quanto si trattava piuttosto di atteggiamenti difensivi che lui assumeva quando la lo aggrediva verbalmente e, a volte, fisicamente. Con riferimento alla Pt_1 relazione extraconiugale da lui intrattenuta, rappresentava che essa era ben successiva al deterioramento del rapporto coniugale, già da tempo irreversibilmente in atto, e che dipendeva da tutt'altre ragioni. Con riguardo all'episodio che aveva determinato l'intervento delle Forze dell'ordine, il resistente ribadiva di non aver mai rivolto un coltello contro la moglie e sottolineava come il procedimento penale successivamente instaurato si fosse concluso con l'archiviazione della notizia di reato. Evidenziava, infine, che il suo allontanamento dalla casa coniugale era stato determinato solo dall'intento di assecondare le richieste della ricorrente durante le trattative per addivenire a una separazione consensuale. Concludeva, pertanto, opponendosi all'accoglimento della domanda di addebito e si dichiarava disposto a contribuire al solo mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di 400,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 26-3-2024, all'esito della comparizione personale delle parti, il giudice relatore dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e formulava una proposta conciliativa che veniva rifiutata dal resistente.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata il 26-3-2024 il giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti: disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa Per_1 coniugale alla , dichiarava il tenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo Pt_1 CP_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma di 600,00 euro mensili e un assegno ex art. 156 c.c. pari a 300,00 euro mensili, delegava la Guardia di Finanza di RO all'espletamento di indagini sulla effettiva capacità e consistenza reddituale e patrimoniale del e ammetteva alcune delle prove orali formulate dal convenuto, CP_1 fissando l'udienza del 18-9-2024 per l'assunzione delle stesse.
Espletata l'istruzione probatoria della causa, con ordinanza depositata l'11-3-2025 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, avendo già assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
In diritto – L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra e Parte_1 CP_1
emerge nitidamente anzitutto dalla comune volontà dei coniugi di giungere alla
[...] pronuncia di separazione, oltre che dalla cessazione della loro convivenza ben prima
7 dell'instaurazione di questo procedimento e dalla relazione coniugale intrattenuta dal
, da lui ammessa all'udienza del 26-3-2024 (“Ammetto di avere avuto una Pt_1 relazione durata qualche mese con Si tratta di una relazione finita”). Persona_2
Sussistono, dunque, i presupposti richiesti dall'art.151, primo comma, c.c. ai fini della pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., non è inutile osservare che entrambe le parti hanno dedotto che prima del 2022 il rapporto coniugale era caratterizzato da dissapori e litigi. Ciò è emerso anche dalla deposizione testimoniale di , sorella del convenuto, la Testimone_8 quale ha riferito di aver appreso nel luglio del 2022, in circostanze diverse, dalla cognata e dal fratello che costoro avevano in animo di separarsi, e che la le aveva riferito Pt_1 nel corso di una telefonata che dal settembre 2021 i due non andavano più d'accordo.
La ricorrente ha offerto la prova della relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna quanto meno dal mese di maggio del 2022 (cfr. relazione investigativa, fascicolo fotografico e contratto di locazione dell'immobile sito a Montagnana sub docc. 8, 9 e 6) e tale rapporto sentimentale è stato ammesso dallo stesso all'udienza del 26-3-2024, sicché non occorre dilungarsi sulla disamina CP_1 dei documenti prodotti dalla a dimostrazione dell'infedeltà del coniuge. Pt_1
In ordine alla sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del convenuto e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, si osserva come la ricorrente abbia affermato nel ricorso che “A partire dalla fine del 2021 il SI.
ha iniziato a manifestare un atteggiamento distaccato e conflittuale nei confronti CP_1 della moglie generando tensioni e diverbi via via più accesi”, per cui, come già osservato, può ritenersi pacifico in causa il fatto che tra i coniugi vi fosse un rapporto caratterizzato da litigi e incomprensioni. Tuttavia, è parimenti comprovato che nel giugno del 2022 il convenuto prese in locazione un immobile sito a Montagnana, ove si intratteneva con la donna con la quale intratteneva una relazione, da lui certamente conosciuta da tempo perché dipendente di un'impresa con la quale il aveva CP_1 rapporti di lavoro (cfr. relazione investigativa sub doc. 8). Sicché è del tutto verosimile che tale relazione extraconiugale abbia avuto inizio ben prima della decisione del convenuto di contrarre, sin dal maggio 2022 (doc. 6), la locazione dell'appartamento sito a Montagnana, per potersi incontrare liberamente con in una Persona_2 situazione di intimità, come dimostrano anche le fotografie prodotte dalla ricorrente (doc. 9). La deposizione della testimone è sul punto rilevante, in quanto Testimone_8 la stessa ha dichiarato che la le riferì nel mese di luglio del 2022, fra le altre Pt_1 cose, che il “non era presente in famiglia”. Il che dimostra come il distacco CP_1 progressivamente maturato dal convenuto nei confronti della moglie fosse riconducibile non tanto agli screzi che ebbero luogo alla fine del 2021, relativi alla sistemazione del giardino, quanto piuttosto all'avvio della nuova relazione affettiva. Né il convenuto ha contestato l'assunto della ricorrente contenuto nel ricorso, secondo cui già dalla fine del
8 2021 il , quando era in casa, si appartava spesso per chattare con il cellulare CP_1
(pagina 3 del ricorso). D'altronde, la ricorrente ha prodotto in giudizio la prova del fatto che dall'11 al 17-8-2021 i coniugi trascorsero insieme al figlio una vacanza a Cervia (doc. 13), per cui deve ritenersi che a quell'epoca il loro rapporto non fosse connotato dall'animosità e dal disinteresse descritti dal convenuto.
Ora, ricordato il principio secondo cui l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 20866/2021), il collegio ritiene che, alla luce degli elementi di prova sopra indicati, l'irreversibilità della frattura del rapporto coniugale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza sia stata determinata dalla violazione dell'obbligo fedeltà da parte del , cui va dunque addebitata la separazione ai sensi CP_1 dell'art. 151 secondo comma c.c.
In merito all'affidamento del figlio , che tra pochi mesi raggiungerà la maggiore Per_1 età, si dispone l'affidamento condiviso dello stesso, come entrambe le parti hanno chiesto, e la facoltà del padre di vedere e tenere con sé il ragazzo previo accordo con lo stesso.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale deve essere assegnata alla , Pt_1 genitore convivente con il figlio.
Avuto riguardo alla incontestata mancanza di autosufficienza economica di Per_1
, è necessario procedere alla disamina delle risultanze istruttorie relative alla
[...] condizione economico-patrimoniale delle parti, in funzione sia della decisione relativa alla misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento del giovane, sia dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento richiesto ex art. 156 c.c. dalla ricorrente.
Giova infatti ricordare che nel procedimento di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale indipendentemente dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco.
Non è inutile, peraltro, rammentare pure che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156 secondo comma c.c. (così, Cass. civ., sez. I, n. 23071/2005).
9 Nel caso in esame, sono state anzitutto acquisite le dichiarazioni fiscali prodotte dai coniugi ed è stata disposta un'indagine ad opera della Polizia tributaria.
Orbene, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti risulta che nell'anno d'imposta 2023 il convenuto ha percepito un reddito netto di 25.210,00 euro (doc. 48), mentre la ha tratto dall'attività di collaboratrice scolastica una retribuzione Pt_1 netta pari a 18.952,22 euro (doc. 35). Tuttavia, non può seriamente porsi in dubbio che le entrate del convenuto siano superiori a quanto risulta dalla dichiarazione fiscale, se solo si considera che i coniugi, comproprietari dell'immobile adibito a residenza della famiglia, sono titolari di un patrimonio mobiliare pari a circa 60.000,00 euro ciascuno, verosimilmente frutto solo in minima parte dell'attività di collaboratrice scolastica della
, giacché nessuno dei due ha dedotto di aver acquistato tali considerevoli somme Pt_1 per successione ereditaria o per donazione di terzi. Si considerino, inoltre, non solo i non infrequenti periodi di vacanza fruiti da tutti i componenti della famiglia (doc. 13 della ricorrente e docc. 10-13 del resistente), ma anche il fatto che il ha preso CP_1 in locazione dapprima, nel giugno 2022, un immobile a Montagnana al canone mensile di 250,00 euro mensili e successivamente un immobile sito a RO al canone mensile di 482,00 euro.
D'altronde, del regolare incasso di somme di denaro contante è prova non tanto e non solo la fotografia che ritrae la borsa del convenuto piena di banconote (docc. 14 e 30 della ricorrente), quanto soprattutto la disponibilità che emerge dai conti correnti intestati allo stesso, incompatibile con la relativa eSIuità del reddito dichiarato. In particolare, dal conto corrente IO Iban [...]CC0012143025 risulta che il convenuto ha effettuato periodici giroconti con la causale “mantenimento” per un totale di 23.910,00 euro sul conto [...] a lui intestato, cosicché deve ritenersi che il primo fosse un conto, per così dire, di passaggio. Il convenuto è inoltre titolare di un libretto sul quale versa periodicamente il fondo pensionistico acceso presso Poste Italiane e il cui saldo attuale è di 971,64 euro, cui si devono aggiungere 20.000,00 euro del deposito c.d. “Supersmart” che ha fatto CP_1 spostando qui i risparmi prima accumulati nel conto IO. Il convenuto è altresì contitolare con il padre del conto corrente n. 001045662713 acceso presso Poste Italiane, il cui saldo alla data nel febbraio 2024 ammontava a 30.530,25 euro (doc. 42 del resistente).
Dalla relazione depositata dalla Guardia di Finanza risulta in effetti un saldo del libretto postale pari a 21.200,00 euro alla data del 31-12-2023 e un saldo del conto IO (iban [...]) di 49,90 euro al 30-5-2024, in quanto – come osservato – nel luglio del 2023 gran parte della giacenza di detto conto corrente è stata fatta confluire dal nel Libretto Smart con annesso deposito Supersmart, acceso CP_1 presso Poste Italiane.
Sulla scorta di tali evidenze documentali, si ritiene di determinare in 600,00 euro l'importo del contributo dovuto dal convenuto al mantenimento del figlio , Per_1
10 considerato l'apporto della in termini di accudimento e di cura del figlio e la Pt_1 ripartizione a metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del giovane.
Quanto all'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della , tenuta Pt_1 anch'ella al pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in cui vive con il figlio, va richiamato l'orientamento dei giudici di legittimità a mente del quale nella quantificazione dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare (nel caso di specie, costituita da una porzione di fabbricato a due piani, con annesso garage e terreno di proprietà esclusiva: cfr. doc. 15 della ricorrente) che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass. civ., sez. I, n. 27599/2022). Non va inoltre sottaciuto che la , pur non avendo una retribuzione elevata (circa Pt_1
1.350,00 euro al mese nel 2024 per 13 mensilità, secondo quanto risulta dalle buste paga prodotte in giudizio in data 21-2-2025), è titolare di valori mobiliari dell'ammontare complessivo di 62.366,93 euro (docc. 19 e 20 della ricorrente), per cui il collegio ritiene di confermare l'ammontare dell'assegno posto a carico del con CP_1
l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., pari a 300,00 euro mensili.
La domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto la contribuzione del alle CP_1 spese veterinarie da sostenere per il cane KI va dichiarata inammissibile, in quanto estranea alle domande accessorie alla separazione personale dei coniugi.
Tenuto conto, da un lato, dell'adesione del resistente alla domanda di separazione personale, nonché alle domande di affidamento condiviso del figlio, di collocazione dello stesso presso la residenza materna e di assegnazione alla della casa coniugale, Pt_1 dall'altro, della soccombenza del convenuto in relazione alle principali questioni controverse (addebito della separazione e attribuzione alla di un assegno di Pt_1 mantenimento) che hanno determinato la prosecuzione del procedimento, le spese di lite, liquidate per l'intero nella somma di 7.928,00 euro sulla base dei valori tariffari di cui al D.M. 55/2014 stabiliti per le cause di valore indeterminabile di media complessità, si dichiarano compensate in ragione della quota di un terzo. Il convenuto è tenuto al pagamento della residua quota di due terzi in favore della . Pt_1
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2384 / 2023 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
11 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, uniti in matrimonio il 29-12-2007 a RO (atto trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di RO al n 1, Parte II, Serie A, anno 2007);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- addebita la separazione personale dei coniugi a;
Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso di , con facoltà del padre di Persona_1 vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in RO, Via Montenero n. 50/F, con l'arredo che la compone, a;
Parte_1
- dichiara tenuto a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 600,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat FOI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, e la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente anch'essa sulla Per_1 base dell'indice Istat FOI, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
;
[...]
- dichiara e tenuti a sostenere in ragione della Controparte_1 Parte_1 quota di metà ciascuno le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio
, come di seguito indicate: Per_1 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per il conseguimento della patente di guida;
c) viaggi e vacanze;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto il pagamento pro quota delle spese veterinarie relative al cane KI;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della quota di un terzo e condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Parte_1
12 della somma di 5.285,33 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, pari alla quota di due terzi.
RO, 11 marzo 2025
il Presidente estensore
PA Di Francesco
13
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2384/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Ubertone ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Mauro Destro ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente 1) Dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito di responsabilità a carico di;
Controparte_1
2) Affidare il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1
e residenza presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso;
3) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente con obbligo a carico del SI. CP_1
di continuare a corrispondere la quota di sua spettanza della rata del mutuo sino
[...] ad estinzione dello stesso;
5) Disporre che corrisponda a , con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1 mese di febbraio 2023, un contributo mensile per il mantenimento del figlio di Per_1
€ 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente;
6) Disporre che corrisponda a , con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1 mese di febbraio 2023 un contributo mensile per il di lei mantenimento di € 600,00 (al netto della sua quota parte del mutuo immobiliare), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario permanente;
6) Disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito Persona_1 interamente dalla madre;
Parte_1
1 7) Disporre che contribuisca e corrisponda nella misura del 50%, al Controparte_1 pagamento delle spese accessorie/straordinarie riferibili al figlio , ovvero: Per_1
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche od universitarie da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche od universitarie da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse e richieste da istituti privati e per corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Con previsione che, quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività esprima in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa al 50%.
8) Disporre che contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle Controparte_1 spese veterinarie documentate riferite al cane KI.
9) Con condanna del SI. alla rifusione di spese e compensi del procedimento. CP_1
In via subordinata istruttoria chiede ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dal 2000 sino al 2018 la SI.ra ha aiutato il marito nella Parte_1 attività imprenditoriale occupandosi della postproduzione di fotografie mediante l'utilizzo di Photoshop nonché della loro stampa su carta fotografica dapprima servendosi di un laboratorio fotografico esterno e successivamente utilizzando una stampante domestica.
2) Vero che l'attività di cui sopra ha impegnato la SI.ra mediamente 3-4 ore al Pt_1 giorno per 4-5 giorni settimanali.
2 3) Vero che in diverse occasioni, essendo richieste le stampe con urgenza la sera per la mattina successiva, la SI.ra ha dovuto eseguire l'attività di cui sopra in orario Pt_1 notturno.
4) Vero che durante il matrimonio sino al 2021 la famiglia ha trascorso Testimone_1 regolarmente in agosto un periodo di vacanza in località turistiche (Viareggio, Nizza, Asiago, Isola di Veglia (Croazia), Rimini, Cervia etc…) alloggiando in hotel a 4 stelle/4 stelle superior.
5) Vero che, in particolare, nell'estate 2018 la famiglia ha alloggiato a Testimone_1
Senigallia presso l'Hotel Excelsior.
6) Vero che nell'estate 2019 la famiglia ha alloggiato a Baska (Croazia) Testimone_1 presso il Residence Atrium.
7) Vero che nell'estate 2020 la famiglia ha alloggiato a Rimini presso Testimone_1
l'Hotel Aria. 8) Vero che nell'estate 2021 la famiglia ha alloggiato a Cervia presso Testimone_1
l'Hotel Universal. 9) Vero che nei giorni 11, 12, 13 maggio 2019 la famiglia ha trascorso Testimone_1 un periodo di vacanza a Roma per seguire i campionati internazionali di tennis Master 1000. 10) Vero che durante le festività natalizie degli anni 2018 e 2019 la famiglia
ha trascorso un periodo di tre giorni presso l'Hotel Central di Innsbruck. Testimone_1
11) Vero che dal 2015 sino a tutto il 2021 la famiglia ha consumato Testimone_1 sistematicamente al ristorante la cena del sabato ed il pranzo oppure la cena della domenica.
12) Vero che la SI.ra l'8 agosto 2022 incaricava l'agenzia investigativa Pt_1 di Legnago di presidiare l'appartamento di Montagnana, Galleria Tes_2
Matteotti n. 4 int. 2, condotto in locazione dal marito. 13) Vero che nelle serate dei giorni 23-08-2022, 25-08-2022 e 26-08-2022 il SI. il SI.
entrava nell'appartamento di cui sopra e ne usciva dopo alcune ore in Controparte_1 compagnia di tale Persona_2
14) Vero che il giorno 26-08-2022 verso le 20,15 e Controparte_1 Persona_2 dopo essere usciti assieme dall'appartamento di cui sopra si salutavano baciandosi sulla bocca.
15) Confermate di aver redatto la relazione i a Vs. firma e di aver scattato le foto ad essa allegate che Vi si rammostrano (esibire al teste i docc. 08, 09).
16) Confermate di aver eseguito il giorno 26-08-2022 la ripresa video che Vi si rammostra (esibire al teste il doc 10).
17) Vero che dal 2018 si reca per motivi di lavoro tutte le settimane Controparte_1 presso la ditta Bertelli Fotoceramiche di Roveredo di Guà.,
18) Vero che in tali occasioni lo stesso incontra che ivi lavora come Persona_2 impiegata.
19) Vero che e hanno consumato rapporti sessuali sin Controparte_1 Persona_2 dal 2021.
20) Vero che il contratto di locazione dell'appartamento di Montagnana, Galleria Matteotti n. 4 int. 2 alla scadenza del 27-11-2022 è stato rinnovato dal SI. CP_1
.
[...]
3 21) Vero che nel corso del 2022 ha avuto un calo di peso di circa 13 Parte_1 kg.
22) Vero che tra il 2016 ed il 2021 la famiglia si recava 4/5 volte all'anno Testimone_1
a far visita alla famiglia del fratello della ricorrente, SI. , domiciliata a Testimone_3
Modena. 23) Vero che in tali circostanze la famiglia consumava la cena a proprie Testimone_1 spese presso il ristorante “La Brace” di Modena. Testimoni Sui capitoli da 1) a 11) e 21):
• res. a RO, viale Porta Po 122 Testimone_4
• Avv. , domiciliata a RO, via Mazzini 12 Testimone_5
• res. a RO, via Risorgimento 66 CP_2
• , res. a RO, via F.lli Cairoli 10 Testimone_6
Sui capitoli da 12) a 17):
• domiciliato a Legnago (VR), via Pio X 21 Tes_2
Sui capitoli 14), e da 17) a 19):
• res. a Borgo Veneto (PD), via Salieri 4 Persona_2
Sul capitolo 20):
• , res. a Borgo Veneto (PD), via XXVIII aprile 2128/1 Tes_7
Sui capitoli 22) e 23):
• , res. a RO, via F.lli Cairoli 10. Testimone_3
Parte resistente
1.- Dichiarare la separazione dei coniugi senza alcuna pronuncia di addebito della medesima.
2.- Conseguentemente autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di essi di stabilire dove meglio crede la propria autonoma residenza.
3.- Affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
e con stabile residenza presso la madre e con diritto del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé: a.- un pomeriggio alla settimana indicativamente il lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 13:00 nei giorni in cui non vi è scuola) fino alle ore 19:00 nonché nel fine settimana, a settimane alternate, dal sabato alle ore 9:00 sino alla domenica alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di vederlo, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, anche in giorni ed orari diversi;
b.- per quanto concerne la distribuzione delle ferie, il padre potrà vedere e tenere con sé per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, una Per_1 settimana durante le vacanze invernali (con Natale e Capodanno che saranno trascorsi ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore) e tre giorni durante le vacanze pasquali (anche in questo caso con Pasqua e PA che saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore).
4.- Assegnare la casa coniugale alla SI.ra con i mobili gli arredi ivi attualmente Pt_1 presenti;
il SI. continuerà a corrispondere la quota parte di sua spettanza del CP_1 mutuo sino all'estinzione dello stesso.
5.- Disporre che il SI. versi alla SI.ra , dal momento della pronuncia, CP_1 Pt_1 un contributo mensile al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 Per_1
(quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT se positivi, con
4 versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate dalla SI.ra Pt_1
6.- Disporre che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente dalla Per_1
SI.ra . Parte_1
7.- Disporre che il SI. versi alla SI.ra le spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie riferibile al figlio nella misura del 50% come da Protocollo Per_1
Famiglia del Tribunale di Verona che di seguito si riporta sul punto: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.; con previsione che nel caso in cui i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta: in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa al 50% tra i genitori
8.- Disporre che il SI. versi metà delle spese veterinarie del cane AK alla CP_1 moglie.
9.- Con vittoria di spese e competenze di lite.
5 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 5-12-2023 ai sensi degli artt. 473bis.14 c.p.c. e 473bis.47 ss. c.p.c. avanti il Tribunale di RO, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale da , con il quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
29-12-2007 a RO (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO al n 1, Parte II, Serie A, anno 2007), ed esponeva che:
- dal loro rapporto di convivenza antecedente al matrimonio era nato il figlio Per_1 il 23-5-2007;
- l'abitazione della famiglia, costituita da un immobile in comproprietà tra i coniugi, era sita in RO, Via Montenero n. 50/F;
- il rapporto coniugale si era da alcuni anni deteriorato a causa della condotta infedele del resistente, il quale intratteneva una relazione extraconiugale venendo meno all'obbligo di fedeltà previsto dalla legge e, in alcune occasioni, aveva assunto comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della stessa;
Pt_1
- tali condotte maltrattanti erano culminate in un episodio in cui la ricorrente era stata costretta a contattare le Forze dell'ordine a seguito di un'aggressione da parte del
, che le aveva puntato contro un coltello da cucina;
CP_1
- il aveva negli anni occultato l'effettiva consistenza della propria situazione CP_1 reddituale e patrimoniale, manifestando alla moglie una capacità economica inferiore rispetto a quella effettiva;
- la svolgeva l'attività di collaboratrice scolastica e aveva percepito 17.952 euro Pt_1 netti nell'anno d'imposta 2022.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo la pronuncia di addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso Per_1 la residenza materna, nonché l'assegnazione della casa coniugale. Domandava inoltre la statuizione dell'obbligo del di corrisponderle la somma di euro 750,00 a titolo CP_1 di contributo al mantenimento del figlio, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, nonché un assegno ex art. 156 c.c. pari a 750,00 euro mensili. Chiedeva Part infine che le anche le spese veterinarie relative al cane
Con decreto depositato il 7-12-2023 la Presidente deSInava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 26-3-2024, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 23-2-2024, il convenuto contestava in toto la ricostruzione dei fatti esposta dalla circa le ragioni e le Pt_1 vicende che avevano determinato la crisi dell'unione coniugale. Contestava, altresì, l'asserito elevato tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, sostenendo che le vacanze estive della famiglia avevano avuto costi contenuti e i soggiorni erano limitati a pochi giorni. Deduceva di essere titolare dell'omonima impresa individuale che svolgeva attività di “commercio all'ingrosso di fotoceramica, vasistica e materiale in
6 genere per pompe funebri”, dalla quale traeva mensilmente un reddito pari a circa 1.458,00 euro.
In merito alle ragioni della crisi coniugale, il convenuto sosteneva che le incomprensioni avevano determinato un allontanamento via via più intenso fra i coniugi, inizialmente limitato alla separata consumazione dei pasti, ma poi giunto a un'assenza totale di dialogo tra i due. Il negava inoltre di aver posto in essere comportamenti CP_1 violenti, in quanto si trattava piuttosto di atteggiamenti difensivi che lui assumeva quando la lo aggrediva verbalmente e, a volte, fisicamente. Con riferimento alla Pt_1 relazione extraconiugale da lui intrattenuta, rappresentava che essa era ben successiva al deterioramento del rapporto coniugale, già da tempo irreversibilmente in atto, e che dipendeva da tutt'altre ragioni. Con riguardo all'episodio che aveva determinato l'intervento delle Forze dell'ordine, il resistente ribadiva di non aver mai rivolto un coltello contro la moglie e sottolineava come il procedimento penale successivamente instaurato si fosse concluso con l'archiviazione della notizia di reato. Evidenziava, infine, che il suo allontanamento dalla casa coniugale era stato determinato solo dall'intento di assecondare le richieste della ricorrente durante le trattative per addivenire a una separazione consensuale. Concludeva, pertanto, opponendosi all'accoglimento della domanda di addebito e si dichiarava disposto a contribuire al solo mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di 400,00 euro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 26-3-2024, all'esito della comparizione personale delle parti, il giudice relatore dava atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione e formulava una proposta conciliativa che veniva rifiutata dal resistente.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata il 26-3-2024 il giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti: disponeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa Per_1 coniugale alla , dichiarava il tenuto a corrispondere alla ricorrente a titolo Pt_1 CP_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma di 600,00 euro mensili e un assegno ex art. 156 c.c. pari a 300,00 euro mensili, delegava la Guardia di Finanza di RO all'espletamento di indagini sulla effettiva capacità e consistenza reddituale e patrimoniale del e ammetteva alcune delle prove orali formulate dal convenuto, CP_1 fissando l'udienza del 18-9-2024 per l'assunzione delle stesse.
Espletata l'istruzione probatoria della causa, con ordinanza depositata l'11-3-2025 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, avendo già assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
In diritto – L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra e Parte_1 CP_1
emerge nitidamente anzitutto dalla comune volontà dei coniugi di giungere alla
[...] pronuncia di separazione, oltre che dalla cessazione della loro convivenza ben prima
7 dell'instaurazione di questo procedimento e dalla relazione coniugale intrattenuta dal
, da lui ammessa all'udienza del 26-3-2024 (“Ammetto di avere avuto una Pt_1 relazione durata qualche mese con Si tratta di una relazione finita”). Persona_2
Sussistono, dunque, i presupposti richiesti dall'art.151, primo comma, c.c. ai fini della pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., non è inutile osservare che entrambe le parti hanno dedotto che prima del 2022 il rapporto coniugale era caratterizzato da dissapori e litigi. Ciò è emerso anche dalla deposizione testimoniale di , sorella del convenuto, la Testimone_8 quale ha riferito di aver appreso nel luglio del 2022, in circostanze diverse, dalla cognata e dal fratello che costoro avevano in animo di separarsi, e che la le aveva riferito Pt_1 nel corso di una telefonata che dal settembre 2021 i due non andavano più d'accordo.
La ricorrente ha offerto la prova della relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna quanto meno dal mese di maggio del 2022 (cfr. relazione investigativa, fascicolo fotografico e contratto di locazione dell'immobile sito a Montagnana sub docc. 8, 9 e 6) e tale rapporto sentimentale è stato ammesso dallo stesso all'udienza del 26-3-2024, sicché non occorre dilungarsi sulla disamina CP_1 dei documenti prodotti dalla a dimostrazione dell'infedeltà del coniuge. Pt_1
In ordine alla sussistenza del nesso causale tra la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del convenuto e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, si osserva come la ricorrente abbia affermato nel ricorso che “A partire dalla fine del 2021 il SI.
ha iniziato a manifestare un atteggiamento distaccato e conflittuale nei confronti CP_1 della moglie generando tensioni e diverbi via via più accesi”, per cui, come già osservato, può ritenersi pacifico in causa il fatto che tra i coniugi vi fosse un rapporto caratterizzato da litigi e incomprensioni. Tuttavia, è parimenti comprovato che nel giugno del 2022 il convenuto prese in locazione un immobile sito a Montagnana, ove si intratteneva con la donna con la quale intratteneva una relazione, da lui certamente conosciuta da tempo perché dipendente di un'impresa con la quale il aveva CP_1 rapporti di lavoro (cfr. relazione investigativa sub doc. 8). Sicché è del tutto verosimile che tale relazione extraconiugale abbia avuto inizio ben prima della decisione del convenuto di contrarre, sin dal maggio 2022 (doc. 6), la locazione dell'appartamento sito a Montagnana, per potersi incontrare liberamente con in una Persona_2 situazione di intimità, come dimostrano anche le fotografie prodotte dalla ricorrente (doc. 9). La deposizione della testimone è sul punto rilevante, in quanto Testimone_8 la stessa ha dichiarato che la le riferì nel mese di luglio del 2022, fra le altre Pt_1 cose, che il “non era presente in famiglia”. Il che dimostra come il distacco CP_1 progressivamente maturato dal convenuto nei confronti della moglie fosse riconducibile non tanto agli screzi che ebbero luogo alla fine del 2021, relativi alla sistemazione del giardino, quanto piuttosto all'avvio della nuova relazione affettiva. Né il convenuto ha contestato l'assunto della ricorrente contenuto nel ricorso, secondo cui già dalla fine del
8 2021 il , quando era in casa, si appartava spesso per chattare con il cellulare CP_1
(pagina 3 del ricorso). D'altronde, la ricorrente ha prodotto in giudizio la prova del fatto che dall'11 al 17-8-2021 i coniugi trascorsero insieme al figlio una vacanza a Cervia (doc. 13), per cui deve ritenersi che a quell'epoca il loro rapporto non fosse connotato dall'animosità e dal disinteresse descritti dal convenuto.
Ora, ricordato il principio secondo cui l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. n. 20866/2021), il collegio ritiene che, alla luce degli elementi di prova sopra indicati, l'irreversibilità della frattura del rapporto coniugale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza sia stata determinata dalla violazione dell'obbligo fedeltà da parte del , cui va dunque addebitata la separazione ai sensi CP_1 dell'art. 151 secondo comma c.c.
In merito all'affidamento del figlio , che tra pochi mesi raggiungerà la maggiore Per_1 età, si dispone l'affidamento condiviso dello stesso, come entrambe le parti hanno chiesto, e la facoltà del padre di vedere e tenere con sé il ragazzo previo accordo con lo stesso.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale deve essere assegnata alla , Pt_1 genitore convivente con il figlio.
Avuto riguardo alla incontestata mancanza di autosufficienza economica di Per_1
, è necessario procedere alla disamina delle risultanze istruttorie relative alla
[...] condizione economico-patrimoniale delle parti, in funzione sia della decisione relativa alla misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento del giovane, sia dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento richiesto ex art. 156 c.c. dalla ricorrente.
Giova infatti ricordare che nel procedimento di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale indipendentemente dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco.
Non è inutile, peraltro, rammentare pure che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall'art. 156 secondo comma c.c. (così, Cass. civ., sez. I, n. 23071/2005).
9 Nel caso in esame, sono state anzitutto acquisite le dichiarazioni fiscali prodotte dai coniugi ed è stata disposta un'indagine ad opera della Polizia tributaria.
Orbene, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalle parti risulta che nell'anno d'imposta 2023 il convenuto ha percepito un reddito netto di 25.210,00 euro (doc. 48), mentre la ha tratto dall'attività di collaboratrice scolastica una retribuzione Pt_1 netta pari a 18.952,22 euro (doc. 35). Tuttavia, non può seriamente porsi in dubbio che le entrate del convenuto siano superiori a quanto risulta dalla dichiarazione fiscale, se solo si considera che i coniugi, comproprietari dell'immobile adibito a residenza della famiglia, sono titolari di un patrimonio mobiliare pari a circa 60.000,00 euro ciascuno, verosimilmente frutto solo in minima parte dell'attività di collaboratrice scolastica della
, giacché nessuno dei due ha dedotto di aver acquistato tali considerevoli somme Pt_1 per successione ereditaria o per donazione di terzi. Si considerino, inoltre, non solo i non infrequenti periodi di vacanza fruiti da tutti i componenti della famiglia (doc. 13 della ricorrente e docc. 10-13 del resistente), ma anche il fatto che il ha preso CP_1 in locazione dapprima, nel giugno 2022, un immobile a Montagnana al canone mensile di 250,00 euro mensili e successivamente un immobile sito a RO al canone mensile di 482,00 euro.
D'altronde, del regolare incasso di somme di denaro contante è prova non tanto e non solo la fotografia che ritrae la borsa del convenuto piena di banconote (docc. 14 e 30 della ricorrente), quanto soprattutto la disponibilità che emerge dai conti correnti intestati allo stesso, incompatibile con la relativa eSIuità del reddito dichiarato. In particolare, dal conto corrente IO Iban [...]CC0012143025 risulta che il convenuto ha effettuato periodici giroconti con la causale “mantenimento” per un totale di 23.910,00 euro sul conto [...] a lui intestato, cosicché deve ritenersi che il primo fosse un conto, per così dire, di passaggio. Il convenuto è inoltre titolare di un libretto sul quale versa periodicamente il fondo pensionistico acceso presso Poste Italiane e il cui saldo attuale è di 971,64 euro, cui si devono aggiungere 20.000,00 euro del deposito c.d. “Supersmart” che ha fatto CP_1 spostando qui i risparmi prima accumulati nel conto IO. Il convenuto è altresì contitolare con il padre del conto corrente n. 001045662713 acceso presso Poste Italiane, il cui saldo alla data nel febbraio 2024 ammontava a 30.530,25 euro (doc. 42 del resistente).
Dalla relazione depositata dalla Guardia di Finanza risulta in effetti un saldo del libretto postale pari a 21.200,00 euro alla data del 31-12-2023 e un saldo del conto IO (iban [...]) di 49,90 euro al 30-5-2024, in quanto – come osservato – nel luglio del 2023 gran parte della giacenza di detto conto corrente è stata fatta confluire dal nel Libretto Smart con annesso deposito Supersmart, acceso CP_1 presso Poste Italiane.
Sulla scorta di tali evidenze documentali, si ritiene di determinare in 600,00 euro l'importo del contributo dovuto dal convenuto al mantenimento del figlio , Per_1
10 considerato l'apporto della in termini di accudimento e di cura del figlio e la Pt_1 ripartizione a metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del giovane.
Quanto all'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della , tenuta Pt_1 anch'ella al pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in cui vive con il figlio, va richiamato l'orientamento dei giudici di legittimità a mente del quale nella quantificazione dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare (nel caso di specie, costituita da una porzione di fabbricato a due piani, con annesso garage e terreno di proprietà esclusiva: cfr. doc. 15 della ricorrente) che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass. civ., sez. I, n. 27599/2022). Non va inoltre sottaciuto che la , pur non avendo una retribuzione elevata (circa Pt_1
1.350,00 euro al mese nel 2024 per 13 mensilità, secondo quanto risulta dalle buste paga prodotte in giudizio in data 21-2-2025), è titolare di valori mobiliari dell'ammontare complessivo di 62.366,93 euro (docc. 19 e 20 della ricorrente), per cui il collegio ritiene di confermare l'ammontare dell'assegno posto a carico del con CP_1
l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., pari a 300,00 euro mensili.
La domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto la contribuzione del alle CP_1 spese veterinarie da sostenere per il cane KI va dichiarata inammissibile, in quanto estranea alle domande accessorie alla separazione personale dei coniugi.
Tenuto conto, da un lato, dell'adesione del resistente alla domanda di separazione personale, nonché alle domande di affidamento condiviso del figlio, di collocazione dello stesso presso la residenza materna e di assegnazione alla della casa coniugale, Pt_1 dall'altro, della soccombenza del convenuto in relazione alle principali questioni controverse (addebito della separazione e attribuzione alla di un assegno di Pt_1 mantenimento) che hanno determinato la prosecuzione del procedimento, le spese di lite, liquidate per l'intero nella somma di 7.928,00 euro sulla base dei valori tariffari di cui al D.M. 55/2014 stabiliti per le cause di valore indeterminabile di media complessità, si dichiarano compensate in ragione della quota di un terzo. Il convenuto è tenuto al pagamento della residua quota di due terzi in favore della . Pt_1
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2384 / 2023 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
11 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, uniti in matrimonio il 29-12-2007 a RO (atto trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di RO al n 1, Parte II, Serie A, anno 2007);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- addebita la separazione personale dei coniugi a;
Controparte_1
- dispone l'affidamento condiviso di , con facoltà del padre di Persona_1 vederlo e tenerlo con sé previo accordo con lo stesso;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in RO, Via Montenero n. 50/F, con l'arredo che la compone, a;
Parte_1
- dichiara tenuto a corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 600,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat FOI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, e la somma di 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente anch'essa sulla Per_1 base dell'indice Istat FOI, a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1
;
[...]
- dichiara e tenuti a sostenere in ragione della Controparte_1 Parte_1 quota di metà ciascuno le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio
, come di seguito indicate: Per_1 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per il conseguimento della patente di guida;
c) viaggi e vacanze;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto il pagamento pro quota delle spese veterinarie relative al cane KI;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della quota di un terzo e condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Parte_1
12 della somma di 5.285,33 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, pari alla quota di due terzi.
RO, 11 marzo 2025
il Presidente estensore
PA Di Francesco
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