Articolo 304 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 303Articolo 297
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9 ottobre 2010
Art. 304. Stabilimenti di pena 1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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