Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9041/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 9041/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. D' Onofrio Maria Maddalena, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 come in atti dagli Avv.ti Guarino Lorenzo e Criniti Nicoletta Luciana, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 26.11.2024 Parte_1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )],
[...] C.F._1
1
premesso di aver contratto matrimonio in data 23.12.2007 in Salerno con
[...]
[nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
], dal quale erano nati i figli (21.01.2010), C.F._2 Per_1 Per_2
(03.04.2011) e (18.01.2018), ha chiesto dichiararsi la separazione personale Per_3 dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente, in particolare, chiedeva: 1) l'affido congiunto dei minori, con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
3) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto in ricorso;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie e di un assegno di mantenimento di euro 100,00 in suo favore;
5) la corresponsione della metà della rata del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare pari ad euro 303,00; 6) la suddivisione al 50% dell'assegno unico per i figli.
Con comparsa depositata in data 06.03.2025 si costituiva Controparte_1 aderendo alle domande di separazione e di divorzio e chiedendo: 1) l'affidamento congiunto dei minori con l'assegnazione alternata, ogni quindici giorni, della casa familiare ad entrambi i coniugi;
2) la previsione del mantenimento diretto dei figli, oltre alla suddivisione del 50% delle spese straordinarie e delle utenze della casa familiare.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 08.04.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori (21.01.2010), (03.04.2011) e (8.01.2018) Per_1 Per_2 Per_3 restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute
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saranno assunte di comune accordo;
4) il padre potrà incontrare liberamente i tre figli concordando con loro tempi e modalità degli incontri e dandone tempestiva comunicazione alla madre;
il criterio dell'alternanza verrà applicato a tutte le festività salvo diverso accordo;
5) la casa familiare sita in NO FA (SA) alla via Pompei n. 35 resta assegnata alla sig.ra per viverci con i figli;
le parti Parte_1 continueranno a pagare il mutuo gravante sulla casa familiare nella misura del
50% ciascuno;
6) il si impegna a rilasciare la casa familiare entro il Controparte_1
30.6.2025;
7) il sig. verserà un assegno di mantenimento per i tre figli Controparte_1 di euro 600,00 (200,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra ; Parte_1
8) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei tre figli – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori;
9) l'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascuno dei genitori;
10) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla
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stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
Va poi evidenziato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che il resistente ha aderito a tale domanda con la propria comparsa di costituzione. Conseguentemente, le parti all'udienza del
08.04.2025 hanno chiesto entrambe che la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato invero che, non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di voler divorziare alle medesime condizioni concordate alla udienza del 08.04.2025 o alle diverse condizioni medio tempore concordate.
Il Collegio all'uopo evidenzia che, qualora nelle more le parti non dovessero raggiungere un accordo anche in ordine alle condizioni del divorzio, il procedimento continuerà nelle forme contenziose con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a quelle ad essa connesse.
Il Tribunale evidenzia, in ultimo, che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- DICHIARA la separazione personale di [nata a [...] Parte_1 in data 03.03.1980 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- recepisce le condizioni di separazione concordate dalle parti alla udienza del
8.4.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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