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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 5428 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/11/2024 ed iscritto al n 5428 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Sbarre Inferiori n. 435 B, presso lo studio dell'Avv. Paola Mesiano (CF ), dalla quale è rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
-l' Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio
Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Regionale per la CP_2
Calabria dott. ssa , elettivamente domiciliato in Reggio CP_3
Calabria, Corso Garibaldi n. 635, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (c.f. e dell'avv. A.Manuela Nucera (c.f. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._4 procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Persona_1
Aprile 2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 12.11.2024, il ricorrente, premesso l'esito negativo della domanda amministrativa per malattia professionale, conveniva l' per sentire: -accertare e dichiarare che la patologia CP_1 delle discopatie lombosacrali di origine tecnopatica caratterizzata da ernie lombosacrali rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex CP_1
d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi malattia professionale;
-accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'indennizzo Parte_1 per danno biologico parametrato alla misura pari al 10% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
-. condannare, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
§ 3. Deve darsi atto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio non avendo più interesse con atto di rinuncia del 18.03.2025, pertanto chiede dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La difesa dell' , preso atto della rinuncia del ricorrente agli atti del CP_1 giudizio e la richiesta di cessazione della materia del contendere, ne accetta la formale rinuncia, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.
§ 4. Pertanto, in conformità alle rassegnate conclusioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per rinuncia al giudizio.
Quanto alle spese legali, stante la rituale dichiarazione di esonero per il caso di soccombenza resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, le spese legali vengono compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al giudizio;
- compensa le spese legali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 5428 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/11/2024 ed iscritto al n 5428 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Sbarre Inferiori n. 435 B, presso lo studio dell'Avv. Paola Mesiano (CF ), dalla quale è rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
-l' Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_1 sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio
Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Regionale per la CP_2
Calabria dott. ssa , elettivamente domiciliato in Reggio CP_3
Calabria, Corso Garibaldi n. 635, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (c.f. e dell'avv. A.Manuela Nucera (c.f. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._4 procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Persona_1
Aprile 2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 12.11.2024, il ricorrente, premesso l'esito negativo della domanda amministrativa per malattia professionale, conveniva l' per sentire: -accertare e dichiarare che la patologia CP_1 delle discopatie lombosacrali di origine tecnopatica caratterizzata da ernie lombosacrali rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex CP_1
d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi malattia professionale;
-accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'indennizzo Parte_1 per danno biologico parametrato alla misura pari al 10% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
-. condannare, l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
§ 3. Deve darsi atto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio non avendo più interesse con atto di rinuncia del 18.03.2025, pertanto chiede dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La difesa dell' , preso atto della rinuncia del ricorrente agli atti del CP_1 giudizio e la richiesta di cessazione della materia del contendere, ne accetta la formale rinuncia, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.
§ 4. Pertanto, in conformità alle rassegnate conclusioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere per rinuncia al giudizio.
Quanto alle spese legali, stante la rituale dichiarazione di esonero per il caso di soccombenza resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, le spese legali vengono compensate.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al giudizio;
- compensa le spese legali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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