Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 943/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 943/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/01/2024 da nata a [...] il [...] con l'avv. Augusta Ravagnan Parte_1
e nato a [...] il [...] con gli avv.ti Riccardo Rocca e Controparte_1
Alessandra Bossola con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per (come da note depositate il 04.03.2025): Parte_1
“Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04/09/1999 a Veggiano (PD), annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 13 parte II serie A - anno 1999, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Veggiano (PD), alle seguenti condizioni
1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Rovolon, frazione di Bastia, in Via S. Antonio n.12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a
. Parte_1
2. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2.1. Confermare l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa,
2.2. Confermare il collocamento prevalente del figlio minore presso la dimora Per_1
materna, ove manterrà la residenza anagrafica;
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti Per_1
cadenze:
• Ogni 15 giorni la domenica, con ritiro a casa della madre il sabato sera alle ore 19,00 fino al lunedì mattina con impegno ad accompagnarlo a scuola;
• Durante la settimana il mercoledì dalle ore 19.45 fino al mattino successivo quando il padre lo accompagnerà a scuola;
• Tre giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il Natale e il giorno di Capodanno (31 dicembre).
• Dieci giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi da concordare con la madre.
• L'intero periodo Pasquale ad anni alterni
4. Disporre il concorso del sig. al mantenimento ordinario di CP_1 Per_1 mediante la corresponsione alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
2.000,00, assegno aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
5. Disporre che il sig. provveda direttamente al mantenimento di . CP_1 Per_2
Laddove dovesse riprendere la coabitazione con la madre, il sig. Per_2 CP_1 corrisponderà alla madre la somma mensile di € 1.000,00, assegno aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
6. Porre le spese straordinarie nell'interesse dei figli a carico del padre nella misura del
75%, come da Protocollo del Tribunale di Padova.
7. Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli.
8. ASSEGNO DIVORZILE UNA TANTUM
8.1. Dare atto che il sig. si è obbligato a versare alla NO , previa CP_1 Parte_1
dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 della Legge n.898/1970, l'importo di € 150.000,00, da versarsi con le seguenti modalità:
8.1.1. € 50.000,00 entro il 31.12.2024 8.1.2. € 50.000,00 entro il 31.12.2025
8.1.3. € 50.000,00 entro il 31.12.2026.
9. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Conclusioni per (come da note depositate il 04.03.2025) Controparte_1
“- l'Intestato Tribunale voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04/09/1999 a Veggiano (PD), annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13 parte II serie A - anno 1999, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Veggiano (PD), alle condizioni di cui al suddetto ricorso cumulativo ai sensi dell'art 473 bis 49-51 c.p.c.;
- in subordine, chiedono che venga fissata udienza di comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione con concessione di un termine prima della data dell'udienza per prendere posizione sui fatti allegati dalla difesa della signora .”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Veggiano in data 04.09.1999, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Veggiano al n. 13, parte II, serie A dell'anno 1999.
In data 23.01.2024 hanno depositato ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473bis.49-51
c.p.c. chiedendo l'omologa delle condizioni di separazione e, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova all'udienza del 05.03.2024 mediante note scritte e la separazione è stata omologata con sentenza n. 225/2024 pubblicata il 17.05.2024 e passata in giudicato.
Con ordinanza di pari data il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la decisione dalla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fissando udienza al
04.03.2025.
Nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le note depositate per l'udienza, la parte dichiarava di “non confermare le condizioni depositate Parte_1
congiuntamente con ricorso in quanto sono modificate le condizioni di fatto che le hanno determinate” e, conseguentemente, modificava le conclusioni come in epigrafe.
Parte nelle conclusioni confermava le condizioni di cui al ricorso introduttivo. CP_1
In ragione di ciò è venuto meno il requisito della domanda congiunta di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. La domanda, non più congiuntamente proposta dai ricorrenti, deve conseguentemente essere dichiarata improcedibile.
Alla luce della natura del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda.
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato