Sentenza 30 aprile 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2026, proposto da
MA AD AR, IC LE, MA AL, IL RA, TE RA, IC LE, EM RO, MA TE AR, PA SC, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Germinara e Caterina Marano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Crotone, Comune di LI, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato dal viceprefetto aggiunto, dott. Zaccaria Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA UR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone del 26 aprile 2026, n. 92, con il quale è stata disposta la ricusazione della lista n. 1 viviAMO LI con la collegata candidatura a Sindaco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 30 aprile 2026 il dott. CO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. – Sono state indette per il 24 e 25 maggio 2026 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di LI.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il 25 aprile 2026, risultavano presentate due liste di candidati al Consiglio comunale, ciascuna collegata ad un candidato sindaco.
Entrambe le liste di candidati, tuttavia, sono state escluse dalla procedura elettorale dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale Crotone, la quale ha rilevato che «l’autenticazione delle firme relative all’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale è stata eseguita dalla dipendente comunale OS OT, la quale non risulta essere stata debitamente incaricata all’autenticazione delle predette firme da parte del Sindaco o Commissario Straordinario secondo le modalità indicate 5 dall’art. 14 comma 1 Legge n. 53 del 1990; che, inoltre, dall’autenticazione della firma del candidato alla carica di Sindaco, effettuata dal dott. OT CO, non risulta indicata la qualifica dell’autenticatore, né la sua funzione risulta indicata altrove all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco» .
2. – L’odierna sentenza riguarda il ricorso proposto, avverso il verbale di esclusione meglio indicato in epigrafe, dai candidati alla carica di consigliere comunale della lista viviAMO LI (MA AL, IL RA, TE RA, EM RO, MA TE SC, PA SC), insieme alla candidata alla carica di Sindaco (MA AD AR) e al delegato (IC LE).
I ricorrenti, denunciando l’illegittimità della decisione della Sottocommissione, chiedono l’annullamento del verbale di esclusione e l’ammissione della lista alla competizione elettorale.
Deducono:
a) la violazione dell’art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria, in quanto:
- a1) la dipendente comunale OS OT sarebbe stata debitamente delegata per l’autentica dal Commissario Straordinario del Comune di LI con il decreto n. 3 del 9 aprile 2026;
- a2) la Sottocommissione Circondariale Elettorale avrebbe comunque omesso di considerare che OS OT era delegata all’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile e di addetta all’ufficio anagrafe, oltre che assegnata all’ufficio elettorale comunale; ebbene, alla luce di tali elementi la Sottocommissione avrebbe dovuto ritenerla legittimata ad autenticare le sottoscrizioni, quale funzionario preposto istituzionalmente ed in via ordinaria nell'ambito della struttura del Comune, e ciò pur in difetto di espressa delega in occasione delle operazioni elettorali;
- a3) vi sarebbe la violazione del principio del favor partecipationis , reso ancor più grave dal fatto che l’esclusione di tutte le candidature impedirà ai cittadini del Comune di LI di scegliere liberamente i propri organi rappresentativi;
- a4) inoltre, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 2244) e di questo Tribunale (TAR Calabria, Sez. I, 26 settembre 2019, n. 1631) è stata affermata la validità dell’autenticazione operato sulla base del combinato disposto dell’art. 21, comma 1 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del successivo art. 38, comma 3; in definitiva per le autenticazioni nelle competizioni elettorali, la modalità potrebbe essere quella semplificata, costituita dalla mera apposizione della sottoscrizione in presenza del dipendente comunale addetto;
b) la violazione dell’art. 21, comma 2 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, giacché la qualifica della dipendente OS OT sarebbe desumibile dalle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe del 20 marzo 2025, approvate dalla Prefettura di Crotone, nonché dalla determina dirigenziale del 2 aprile 2026, n. 24, che la include tra il personale addetto all'Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026
c) la violazione del dovere del soccorso istruttorio, derivante dal principio di favor partecipationis
d) la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, pur in presenza di vizi meramente formali;
e) la lesione del diritto di partecipazione elettorale e dell’interesse degli elettori, che, in ragion dell’esclusione di entrambe le liste, non potranno eleggere gli organi rappresentativi della loro comunità;
f) la violazione del principio dell’affidamento, posto che i vizi riscontrati sarebbero imputabili esclusivamente all’amministrazione;
g) l’ingiustizia manifesta.
3. – Si è costituita con memoria, che ha argomentato circa la correttezza del proprio operato, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Crotone.
4. – Il ricorso è stato discusso all’udienza speciale elettorale del 30 aprile 2026.
5. – Questo Tribunale, in una recente pronuncia (sentenza della Sez. II del 2 maggio 2025, n. 789, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza dell’8 maggio 2025, n. 3950) ha ricordato in via generale che sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l'apposizione del timbro, l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l'accertamento della sua identità e dell'apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, la legittimazione di quest'ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione (Cons. Stato, Sez. V, 15 maggio 2015, n. 24905; Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022).
Di recente, la giurisprudenza (cfr. CGARS 30 maggio 2024, n. 390) ha ribadito che, in materia di presentazione delle liste elettorali vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. Le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili (cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 2022 n. 4198; Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2941).
Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono, di conseguenza, essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione.
Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono, si badi, un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022).
Va infine rilevato che, per i vizi relativi a uno degli elementi costitutivi dell’autenticazione non è ammesso soccorso istruttorio (cfr. questa Sezione, sentenza del 2 maggio 2025, n. 787; cfr. anche Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; Id. 25 maggio 2022, n. 4204, secondo cui il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 è applicabile solo in ipotesi eccezionali come caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'amministrazione e solo per vizi meramente formali.).
6. – Nel caso di specie, sono stati prodotti agli atti del giudizio i due decreti nn. 3 e 2 del 9 aprile 2026, evocati dai ricorrenti, con cui OS OT e CO OT sarebbero stati delegati all’autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per presentare la candidatura alle elezioni.
Tali decreti, però, non risultano sottoscritti dal Commissario Straordinario, a cui pure apparentemente sono imputabili. Anzi, questi, che originariamente li aveva trasmessi con PEC del 25 aprile 2026 alla Sottocommissione Circondariale Elettorale di Crotone, con successiva PEC del 26 aprile 2026, indirizzata alla medesima Sottocommissione, ha chiesto di non tenerne conto, in quanto inviati per errore. Tale seconda nota non può essere interpretata che in termini di disconoscimento della paternità di tali atti non firmati, che quindi non valgono a fondare il potere autenticatorio dei due dipendenti del Comune di LI.
A ciò si aggiunge il rilievo che, nell’autenticare la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, il funzionario comunale ha omesso di indicare espressamente il proprio nome e cognome (dati peraltro difficilmente ricavabili dalla firma, poco leggibili), nonché la propria qualifica.
Tali dati hanno indotto la Sottocommissione Circondariale Elettorale di Crotone ad escludere a giusta ragione la lista, giacché non vi è conformità tra il procedimento seguito e il modello legale.
7. – Vanno aggiunte due considerazioni.
7.1. – La prima è che la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi (in particolare, Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 2244, e TAR Calabria, Sez. I, 26 settembre 2019, n. 1631) non è utile a guidare la presente decisione.
Ciò perché l’art. 14, comma 2 l. 21 marzo 1990, n. 53, è stato integralmente sostituito dall’art.38- bis d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. con l. 29 luglio 2021, n. 108, e, con decorrenza dal 31 luglio 2021, prevede ora che l’autenticazione delle sottoscrizioni avvenga con le modalità di cui all’art. 21, comma 2 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
È dunque mutato il quadro normativo, rendendo inattuale la ricostruzione sistematica all’epoca operata e non più possibile l’autenticazione delle sottoscrizioni con la modalità semplificata.
7.2. – La seconda è che l’attribuzione a OS OT delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile e la sua preposizione all’Ufficio Anagrafe non valgono a ritenere che fosse anche dotata del potere di autenticare le sottoscrizioni raccolte ai fini della presentazione delle candidature, giacché l’art. 14 l. n. 53 del 1990 contempla un’apposita delega da parte del Sindaco (ovvero, nel caso di specie, del Commissario Straordinario).
8. – Non sfugge al Tribunale la particolare severità delle conseguenze del vizio esistente, che i ricorrenti si dolgono non essere loro imputabili.
Tuttavia, la necessità di tutela della regolarità del procedimento elettorale determinato che esso sia presidiato da stringenti formalità, la cui violazione determina, indipendentemente da qualsivoglia profilo soggettivo, l’illegittimità degli atti.
9. – Il ricorso è respinto.
Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo MA, Presidente
CO AR, Consigliere, Estensore
Arturo LE, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CO AR | Gerardo MA |
IL SEGRETARIO