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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5408 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA M. TESTA, 8 SALERNO presso C.F._1 lo studio dell'avv.to BOSCO FERDINANDO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in VIA DE' GINORI 10 P.IVA_1
50123 presso lo studio dell'avv.to ZAMA FRANCESCA;
dalla quale è CP_1
rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti PIERFRANCESCO RINA e CRISTINA
PELUSI;
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2
c.f. e p.iva ,; P.IVA_2
CONVENUTO - CONTUMACE avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
Parte attrice: a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ricevimento datata 9.12.2020, allegata alla costituzione in giudizio della
[...]
nel giudizio pendente dinanzi la GdiP di Firenze avente RGN. Controparte_3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
4765/2023 b) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Parte convenuta : “Voglia codesto Ecc.mo giudice assumere la Controparte_3 decisione ritenuta di giustizia riguardo all'autenticità della sottoscrizione della cartolina di notifica riconoscendo tuttavia la sussistenza di valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.05.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine Controparte_1 Controparte_2
di sentire dichiarare falsa la firma da lei apposta in calce alla cartolina di ricevimento datata
9.12.2020, allegata alla costituzione in giudizio della nel Controparte_3
giudizio pendente dinanzi la GdiP di Firenze avente RGN. 4765/2023.
In particolare ha esposto che in data 23.05.2023 presso il GdiP di ricorso in CP_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020220018416900000, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 429,80, sul presupposto dell'omesso pagamento della sanzione amministrativa irrogata con verbale di contestazione della violazione stradale n. 449732P del 29.10.2020 emesso dal , per difetto di notifica Controparte_3 dell'atto presupposto;
in quella sede si costituiva in giudizio l'ente creditore e assumeva l'infondatezza del motivo per pretesa notificazione del verbale di contestazione di violazione del codice stradale a mezzo di racc. a/r del 9.12.2020 del quale si allegava cartolina di ricevimento;
la quindi contestava la veridicità della firma apposta sulla Parte_1 cartolina e chiedeva la sospensione del procedimento per avvio del giudizio di falso dinanzi al G.O. competente;
il GdiP di Firenze con ordinanza pronunciata il 21.3.2024, sospendeva il giudizio concedendo tre mesi di tempo per l'instaurazione del procedimento ex art 221 e seg.
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Firenze.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica si costituiva in giudizio – a seguito del deposito della relazione – la osservando che l'ente non ha alcun Controparte_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
potere di controllo sulle notifiche da lui effettuate e chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13.11.2025 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa e riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene, come detto, oggetto della presente controversia è la querela di falso avanzata nei confronti della sottoscrizione – asseritamente – riferibile a apposta Parte_1 in calce alla cartolina di ricevimento datata 9.12.2020.
L'istruttoria tecnica svolta nel presente giudizio ha consentito di accertare che la firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 68824019058-2 con la quale l'ente creditore tentava la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada n. 019390 V/449732P/2020”, non è graficamente riconducibile all'attrice
[...]
Pt_1
Ciò poiché s ono emerse significative discordanze/difformità tra le firme a confronto di natura grafomotoria, ideomotoria e morfologica. In particolare, le discordanze riguardano l'espressione del gesto grafico nelle sue declinazioni ritmico-dinamiche: coesione del tracciato, modalità del legamento interlettera, ordine e direzione dei tratti, inclinazione assiale, funzionalità cinetica dell'iter grafico, micromotricità formativa ecc.. Le discordanze rilevate tra le firme a confronto, valutate in lettura combinata, non sono spiegabili, pertanto, all'interno della variabilità fisiologica del gesto grafico, né possono essere attribuibili, per loro natura, a condizioni posturali, strumentali, soggettive, ecc.
Deve quindi accogliersi la domanda di accertamento della querela di falso.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”(cfr. Corte
Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) consistenti nel fatto che la notificazione avviene a mezzo posta e quindi le convenute non potevano sapere che la firma fosse falsa prima del presente giudizio, e in ragione della condotta processuale non oppositiva ritiene il
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U.-
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1
: Controparte_2
1. Accoglie le domande proposte da contro Parte_1 [...]
per le Controparte_4
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. E per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma di
[...]
apposta, accanto alla dicitura firma del ricevente sita sull'avviso di Pt_1 ricevimento relativo alla raccomandata n. 68824019058-2 con la quale l'ente creditore tentava la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada n.
019390 V/449732P/2020
3. ordina che ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp la firma di cui al punto che precede sia cancellata dall'avviso di ricevimento di cui sopra, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
4. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite ivi comprese quelle di ctu
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 13/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
4
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5408 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA M. TESTA, 8 SALERNO presso C.F._1 lo studio dell'avv.to BOSCO FERDINANDO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in VIA DE' GINORI 10 P.IVA_1
50123 presso lo studio dell'avv.to ZAMA FRANCESCA;
dalla quale è CP_1
rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti PIERFRANCESCO RINA e CRISTINA
PELUSI;
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2
c.f. e p.iva ,; P.IVA_2
CONVENUTO - CONTUMACE avente per OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
Parte attrice: a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ricevimento datata 9.12.2020, allegata alla costituzione in giudizio della
[...]
nel giudizio pendente dinanzi la GdiP di Firenze avente RGN. Controparte_3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
4765/2023 b) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari.
Parte convenuta : “Voglia codesto Ecc.mo giudice assumere la Controparte_3 decisione ritenuta di giustizia riguardo all'autenticità della sottoscrizione della cartolina di notifica riconoscendo tuttavia la sussistenza di valide ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.05.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio e al fine Controparte_1 Controparte_2
di sentire dichiarare falsa la firma da lei apposta in calce alla cartolina di ricevimento datata
9.12.2020, allegata alla costituzione in giudizio della nel Controparte_3
giudizio pendente dinanzi la GdiP di Firenze avente RGN. 4765/2023.
In particolare ha esposto che in data 23.05.2023 presso il GdiP di ricorso in CP_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10020220018416900000, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 429,80, sul presupposto dell'omesso pagamento della sanzione amministrativa irrogata con verbale di contestazione della violazione stradale n. 449732P del 29.10.2020 emesso dal , per difetto di notifica Controparte_3 dell'atto presupposto;
in quella sede si costituiva in giudizio l'ente creditore e assumeva l'infondatezza del motivo per pretesa notificazione del verbale di contestazione di violazione del codice stradale a mezzo di racc. a/r del 9.12.2020 del quale si allegava cartolina di ricevimento;
la quindi contestava la veridicità della firma apposta sulla Parte_1 cartolina e chiedeva la sospensione del procedimento per avvio del giudizio di falso dinanzi al G.O. competente;
il GdiP di Firenze con ordinanza pronunciata il 21.3.2024, sospendeva il giudizio concedendo tre mesi di tempo per l'instaurazione del procedimento ex art 221 e seg.
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Firenze.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica si costituiva in giudizio – a seguito del deposito della relazione – la osservando che l'ente non ha alcun Controparte_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
potere di controllo sulle notifiche da lui effettuate e chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13.11.2025 il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa e riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Orbene, come detto, oggetto della presente controversia è la querela di falso avanzata nei confronti della sottoscrizione – asseritamente – riferibile a apposta Parte_1 in calce alla cartolina di ricevimento datata 9.12.2020.
L'istruttoria tecnica svolta nel presente giudizio ha consentito di accertare che la firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 68824019058-2 con la quale l'ente creditore tentava la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada n. 019390 V/449732P/2020”, non è graficamente riconducibile all'attrice
[...]
Pt_1
Ciò poiché s ono emerse significative discordanze/difformità tra le firme a confronto di natura grafomotoria, ideomotoria e morfologica. In particolare, le discordanze riguardano l'espressione del gesto grafico nelle sue declinazioni ritmico-dinamiche: coesione del tracciato, modalità del legamento interlettera, ordine e direzione dei tratti, inclinazione assiale, funzionalità cinetica dell'iter grafico, micromotricità formativa ecc.. Le discordanze rilevate tra le firme a confronto, valutate in lettura combinata, non sono spiegabili, pertanto, all'interno della variabilità fisiologica del gesto grafico, né possono essere attribuibili, per loro natura, a condizioni posturali, strumentali, soggettive, ecc.
Deve quindi accogliersi la domanda di accertamento della querela di falso.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”(cfr. Corte
Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) consistenti nel fatto che la notificazione avviene a mezzo posta e quindi le convenute non potevano sapere che la firma fosse falsa prima del presente giudizio, e in ragione della condotta processuale non oppositiva ritiene il
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U.-
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1
: Controparte_2
1. Accoglie le domande proposte da contro Parte_1 [...]
per le Controparte_4
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. E per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma di
[...]
apposta, accanto alla dicitura firma del ricevente sita sull'avviso di Pt_1 ricevimento relativo alla raccomandata n. 68824019058-2 con la quale l'ente creditore tentava la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada n.
019390 V/449732P/2020
3. ordina che ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp la firma di cui al punto che precede sia cancellata dall'avviso di ricevimento di cui sopra, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
4. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite ivi comprese quelle di ctu
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 13/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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