Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 936/2022 R.G. promossa dal:
, C.F. ubicato in Acqui Terme (AL), Parte_1 P.IVA_1 via Cardinal Raimondi n. 5, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Valerio Giuseppe Ferrari, PEC
e dall'avv. Teresa Ferrari, Email_1
PEC entrambi del foro di Alessandria, presso il cui studio è Email_2 elettivamente domiciliato, in Acqui Terme, corso Dante n. 2
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Adriano Stradiotto, del foro di Torino, PEC e dall'avv. Paolo Ponzio del foro di Email_3
Alessandria, PEC elettivamente Email_4 domiciliato presso lo studio del primo dei due difensori, in Torino, via Avigliana n. 13/1
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2022, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 35/2022, emessa in data
[...]
18 gennaio 2022 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica,
pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara la nullità della delibera emessa dall'assemblea straordinaria del “ Parte_1
in data 9 gennaio 2018;
[...] Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 7.254,00, per onerari, oltre le spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, nonché i costi di notifica ed iscrizione al ruolo, per € 552,95; Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del 12.11.2020, definitivamente a carico di parte convenuta”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c., l'Appellato presentando un appello incidentale subordinato e condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa la prima udienza, tenutasi nell'anno 2022, si è svolta con la modalità della trattazione scritta, successivamente invece le udienze si sono tenute in presenza delle parti,
secondo le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Contrariis reiectis, richiamate comunque tutte le pregresse difese e conclusioni, voglia la Corte Ecc.ma, in totale riforma della impugnata sentenza n.35/2022, emessa e pubblicata il 18.1.2022 - Rep.n.61/2022 del 18.1.2022 - dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Francesca Andreoni, nel procedimento ex art.1137 C.C.
2 n.916/2018 R.G. promosso da nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
non notificata ai fini del passaggio in giudicato,
[...]
• dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque respingere in ogni suo punto perché infondata in fatto e diritto la domanda di nullità/annullamento della deliberazione assembleare 09/01/2018 proposta dal condomino , con ogni conseguenziale pronuncia;
Controparte_1
• con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo grado, comprensivi delle spese di CTU e CTP, nonché del presente grado”.
Per parte Appellata:
“Previo ove occorra, ed in denegato caso di accoglimento dell'appello principale, esame ed accoglimento dell'appello incidentale: II) Respingersi l'appello proposto dal e confermarsi comunque integralmente Parte_2 la sentenza appellata, con la declaratoria di nullità della delibera emessa dall'assemblea straordinaria del in data 9 gennaio 2018. Parte_1 III) Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2018, , proprietario Controparte_1
di un'unita immobiliare posta al piano terra dell'edificio costituente il Parte_1
, sito in Acqui Terme, via Cardinal Raimondi n. 5, ha adito in giudizio
[...]
il predetto , innanzi al Tribunale di Alessandria, domandando Parte_1
dichiararsi l'invalidità della delibera con la quale l'Assemblea condominiale, in data 9 gennaio 2018, aveva approvato, con il di lui solo voto contrario, l'installazione di un ascensore in conformità a progetto predisposto dall'ing. in data 7 Controparte_3
dicembre 2017, sostenendo:
- la nullità della delibera per indeterminatezza e genericità del suo oggetto, stante l'assenza di documentazione progettuale posta a fondamento della stessa, argomentando che l'elaborato predisposto dal predetto progettista era da ritenersi carente e insufficiente ad integrare i requisiti già giudizialmente accertati come mancanti in relazione alla precedente delibera condominiale del
30 marzo 2017, anch'essa concernente l'installazione dell'ascensore;
3 - in via subordinata, la nullità o l'annullabilità della delibera per violazione dell'art. 1120 c.c., in quanto la realizzazione dell'opera avrebbe determinato un restringimento degli spazi comuni dell'androne, una grave alterazione del decoro architettonico di quest'ultimo e delle serie ripercussioni sulla sicurezza statica dell'intero edificio.
Il si è costituito in giudizio contestando la Parte_1
fondatezza delle domande attoree ed evidenziando la riproposizione delle stesse ragioni che aveva posto a fondamento dell'impugnazione della Controparte_1
precedente delibera assembleare del 30 marzo 2017, nonostante a seguito della stessa fosse stata richiesta e messa a disposizione dei condomini ulteriore documentazione tecnica e fosse stata approvata, in sostituzione della precedente, nuova delibera assembleare in data 9 gennaio 2018.
Il Tribunale di Alessandria, istruita la causa mediante disposizione di CTU, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, rilevata la sussistenza di interesse ad agire in capo a , qualificata l'opera de quo come innovazione ai Controparte_1
sensi del disposto dell'art. 1120 c.c., per un verso ha escluso che la realizzazione della stessa avrebbe potuto comportare una grave alterazione del decoro e dell'estetica dello stabile, come pure ha escluso che da essa sarebbe derivato un restringimento degli spazi comuni dell'androne atto a costituire lesione dei diritti di godimento di
[...]
, per altro verso ha invece osservato che il progetto approvato, dal CTU CP_1
indicato costituire “una base di partenza” per successive integrazioni progettuali, di per sé solo non sarebbe stato “idoneo a garantire l'assenza di alterazione della stabilità e sicurezza edificio”, e che non risultasse una volontà dei condomini di procedere alla realizzazione di un progetto esecutivo da sottoporre a ulteriore votazione assembleare,
su tali basi ritenendo sia la nullità della delibera impugnata per indeterminatezza dell'oggetto, sia la sua annullabilità per violazione dell'art. 1120 c.c. “nella parte in cui vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato”, così accogliendo le domande attoree e condannando parte convenuta al pagamento delle spese di lite e a quelle di CTU.
4 L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata, articolando motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Preliminare carenza di interesse ad agire del;
Parte_1 CP_1
- “L'oggetto della causa è l'impugnazione per nullità della delibera assembleare in data 9 gennaio 2018, sostitutiva di quella precedentemente assunta in data 30 marza 2017 e non il progetto dell'ing. – La sentenza n. 612/2022 del CP_3
12.5/7.6.2022 di questa Corte”;
- “Errata valutazione – interpretazione degli esiti della disposta CTU –
Contraddittorietà della motivazione”;
- “Errata considerazione circa l'assenza di volontà assembleare di addivenire al progetto esecutivo”; domandando dichiararsi “inammissibile e/o improcedibile e/o comunque” di respingere “in ogni punto, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda di nullità/annullamento della delibera assembleare del 9 gennaio 2018 promossa dal condomino , con vittoria degli onorari e delle spese del giudizio Controparte_1
di primo grado, comprensive di CTU e CTP, nonché di quelle del presente procedimento”.
L'Appellato ha presentato impugnazione incidentale, condizionata e subordinata all'accoglimento dell'appello principale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU, ha escluso
“l'idoneità del progetto, nello stato attuale di redazione, ad impedire il godimento dell'androne comune da parte dell'attore nonché ad alterare il decoro architettonico dell'edificio”.
2. INTERESSE AD AGIRE - SUSSISTENZA
Con un primo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole del riconoscimento, da parte del Tribunale, della sussistenza in capo a di un interesse Controparte_1
concreto e attuale ad agire in giudizio per impugnare la delibera condominiale.
5 Secondo quanto sostenuto dal la controparte non Parte_1
otterrebbe alcuna utilità dalla mancata installazione dell'ascensore, trovandosi l'appartamento di sua proprietà a piano terra, tant'è che già era Controparte_1
stato espressamente esentato dall'obbligo di partecipare alle spese afferenti tale istallazione;
opera dalla cui realizzazione non subirebbe poi alcun nocumento: essendone prevista la collocazione sulla parte destra dell'androne, opposta al di lui appartamento, non ne deriverebbero ostacoli o restrizioni al passaggio;
né sarebbero legittime doglianze relative alla riduzione dello spazio per accedere alle scale, visto che delle stesse l'Appellato non fruisce;
nemmeno si verificherebbe alcuna lesione del decoro architettonico e della stabilità e sicurezza dell'edificio.
Per l'installazione dell'ascensore, secondo l'Appellante, sinanche non sarebbe stata necessaria l'approvazione in sede di assemblea condominiale, essendo una facoltà riconosciuta a ogni condomino che ne abbia necessità, purché ne sopporti interamente le spese, non alteri, ai sensi dell'art. 1102 c.c., la destinazione della parte comune su cui è collocato, e non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso di quest'ultima.
Nemmeno sarebbe possibile ritenere che la controparte abbia agito nell'interesse del
, avendo la delibera assembleare a oggetto un bene comune destinato a Parte_1
soddisfare le esigenze collettive e non quelle di un singolo o di una parte dei condomini.
Tale motivo di gravame è infondato e non può trovare accoglimento.
L'interesse ad agire, in generale, si configura come la possibilità per l'attore di ottenere dal processo un'utilità o un vantaggio, direttamente inerenti alla propria sfera giuridica, giuridicamente apprezzabili, attuali in concreto e non correlati a soli possibili effetti futuri pregiudizievoli o a effetti non più prospettabili.
Nella specifica materia condominiale, il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea condominiale, per l'assunta erroneità della stessa, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il che presuppone la derivazione da detta
6 deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale (cfr., ad es., C. Cass., Sez. 6 -
2, ordinanza n. 6128 del 09/03/2017, Rv. 643263 - 01), sussistente in concreto.
Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5129 del 27 febbraio 2024, Sez. II, ha ulteriormente ribadito che la legittimazione ad agire, per l'annullamento di una delibera condominiale, è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, dovendosi distinguere “tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al Parte_1
secondo”, ragione per la quale “l'interesse del a impugnare la Parte_1
deliberazione” “è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia a un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni,
sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea” e “parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale” “correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda”.
L'attualità “in concreto”, tuttavia, non va valutata in relazione alla fondatezza nel merito, questo semmai è l'oggetto, nel presente caso, di alcuni dei restanti motivi di appello, con cui altrimenti coinciderebbe, ma in riferimento alla possibilità in sé di accoglimento di una determinata domanda.
È pertanto qui già sufficiente rilevare che è stata allegata, e sinanche riconosciuta dal Tribunale, la sussistenza di un pericolo di lesione alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio, nel suo complesso e quindi anche in riferimento alla proprietà di parte
Appellata; inoltre, sono stati allegati un pregiudizio al decoro dello stabile, al pieno godimento, da parte dell'Attore, di uno spazio, nell'atrio, costituente bene comune, nonché un possibile deprezzamento del valore dell'immobile di proprietà dell'Attore: che tali pericoli o pregiudizi siano fondati o meno attiene al merito, ma comunque
7 sussiste un interesse di parte Appellata, sia come proprietario di un dato immobile che come condomino, a un accertamento giudiziale sul punto, interesse che non è collegato agli effetti della sola richiesta rimozione della delibera impugnata, ma si sostanzia nell'evitare i predetti presunti pericoli, danni e pregiudizi.
Né rileva il richiamo dell'Appellante all'art. 1102 c.c.: anche a prescindere dal diverso disposto dell'art. 1120 c.c., l'interesse ad agire dell'Appellante comunque coinciderebbe con quello di accertare la presunta violazione dei limiti all'iniziativa degli altri condomini, ritenuta comportante un'alterazione della destinazione e un impedimento al pari uso del bene comune.
3. NULLITÀ DELLA DELIBERA PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO -
INSUSSISTENZA
Con un secondo motivo di censura, l'Appellante sostiene che erroneamente il
Tribunale avrebbe dichiarato la nullità della delibera condominiale del 9 gennaio 2018 per indeterminatezza dell'oggetto.
Il osserva che tale delibera è stata adottata per Parte_1
integrare e sostituire una delibera precedente, approvata nell'assemblea condominiale del 30 marzo 2017, anch'essa concernente l'installazione dell'ascensore e già oggetto di una precedente impugnazione da parte dell'Appellato per le medesime ragioni. In tale antecedente giudizio analoga dichiarazione di nullità da parte del Tribunale è stata oggetto di riforma da parte di questa Corte, con sentenza n. 612/2022, nella cui motivazione è stato evidenziato come l'oggetto della delibera non fosse indeterminato e fosse pienamente consapevole dell'oggetto della disquisizione Controparte_1
condominiale, avendo in sede assembleare preso precisa posizione contro la realizzazione dell'opera. La delibera oggetto del presente giudizio, inoltre, concerne ulteriore redazione progettuale da parte dell'ing. in data 7 dicembre 2017, e CP_3
anche durante l'assemblea del 9 gennaio 2018 ha manifestato la Controparte_1
medesima volontà contraria, richiamando i propri atti precedentemente depositati in giudizio e chiedendo che fosse verbalizzato che anche l'elaborato del 7 dicembre 2017
8 era, a suo avviso, inidoneo a individuare in tutti i suoi elementi essenziali l'oggetto della riunione e a provare l'impatto che l'installazione dell'ascensore avrebbe avuto sugli spazi di fruibilità dell'androne, sul decoro architettonico e sulla sicurezza statica dell'edificio, senza, invece, tener conto del progetto di fattibilità integrativo predisposto dall'ingegnere né delle ulteriori spiegazioni fornite da questo in CP_3
sede assembleare relativamente alla realizzazione del vano ascensore e alle modalità con cui sarebbe stato apposto all'interno dell'atrio.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La nullità è “lo strumento con cui la legge nega fondamento a quelle manifestazioni di volontà attraverso le quali si realizza un contrasto con lo schema legale e con gli interessi generali dell'ordinamento”, e si ha allorquando “l'atto si considera inidoneo a dar vita alla nuova situazione giuridica, che il diritto ricollega al tipo legale, in conformità con la sua funzione economico-sociale”, per cui “di conseguenza,
attraverso la sanzione della nullità, l'ordinamento, esprimendo un giudizio di meritevolezza, nega la propria tutela a programmazioni che non rispondono a valori fondamentali” (così, ad es., C. Cass., SS.UU., n. 4806 del 7/03/2005). Più specificamente, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ex art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile solo nelle ipotesi di:
mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;
impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, inclusiva del difetto assoluto di attribuzioni;
contenuto illecito, ovvero contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
lesione dei diritti individuali di condomini, in specie relativi alle loro proprietà
esclusive (cfr. C. Cass., SS.UU., sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 03).
Fra gli elementi costitutivi di una delibera rientra la determinatezza o, quantomeno, la determinabilità dell'oggetto, nel senso che tale oggetto deve essere desumibile in modo univoco dal suo tenore letterale ed essere espresso in modo da consentire ai condomini di comprenderlo chiaramente, di valutarne gli effetti e quindi di partecipare consapevolmente al processo decisionale.
9 Nel presente caso oggetto della delibera era l'installazione di un ascensore, sulla base di un progetto predisposto da un ingegnere, già presentato in antecedente assemblea, poi ulteriormente specificato, proprio al fine di rispondere a rilievi avanzati da;
da tale progetto, completo nei suoi elementi essenziali, Controparte_1
risultava evidente la collocazione e la struttura di quanto veniva proposto di realizzare, essendovi acclusi specifiche misure dell'opera e dello spazio residuale nell'atrio, anche illustrato con elaborazioni grafiche. Era stato altresì chiarito che nessuna contribuzione alle spese per la sua realizzazione era attribuibile a carico di
[...]
. Il fatto che occorresse, successivamente, predisporre ulteriori dettagli CP_1
progettuali esecutivi, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale, non era da ritenersi incidente sul grado di determinatezza dell'oggetto della delibera, il cui tenore letterale era univoco, pienamente comprensibile da parte di tutti i condomini e di fatto esattamente compreso da , essendogli stato possibile avanzare, Controparte_1
già in sede assembleare, il suo parere contrario, nel pieno rispetto dei suoi diritti di partecipazione al processo decisionale. Il che esclude che tale delibera sia da ritenersi viziata da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
4. ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERA PER SUSSISTENZA DI UN PREGIUDIZIO ALLA
STABILITÀ O SICUREZZA DEL FABBRICATO - INFONDATEZZA
Con il terzo motivo di impugnazione, l'Appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in un'errata interpretazione delle risultanze della CTU nel porre le stesse alla base di un'asserita violazione dell'art. 1120 c.c..
Anche tale ragione di gravame risulta condivisibile.
Ai sensi dell'art. 1120 c.c. sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
L'utilizzo del verbo “potere” in tale disposto normativo va inteso non nel senso che ogni pregiudizio ipotizzabile in astratto sia sufficiente a vietare una data innovazione,
ma in riferimento concreto a una data opera, se realizzata secondo i dettami di una corretta tecnica esecutiva e nel rispetto delle normative in materia, e l'onere della
10 prova in ordine alla sussistenza di tale possibile pregiudizio incombe su chi agisce domandando l'annullamento della delibera.
Le risultanze della CTU disposta in primo grado sono state nel senso che, in termini generali, l'installazione di un ascensore all'interno di un edificio può avere ripercussioni sulla sicurezza dello stesso, peraltro esaminabili, e quindi riscontrabili o escludibili, solo sulla base di una progettazione portata “a livello esecutivo” e non a un livello, come quello della progettazione agli atti nel caso in esame, dal CTU definito
“preliminare/definitivo”, progettazione che tuttavia già risultava includere, come riconosciuto dal CTU, documentazione e progettazione strutturale, dalla quale, allo stato, non emergeva nessun aspetto o vizio dal quale inferire uno specifico concreto rischio per la stabilità e la sicurezza dell'edificio.
Il progettista dell'opera, ing. ha indicato, nella presentata documentazione, CP_3
che ogni rischio di interferenza statica dell'impianto di sollevamento sulle strutture esistenti sarebbe stato escluso dalla predisposizione di un sistema contenente il vano ascensore “misto, costruito in parte in cemento armato e in parte in metallo, capace di sopportare sia i carichi e le sollecitazioni provenienti dall'elevazione dell'ascensore che le spinte orizzontali provenienti dalla parziale demolizione della volta”; il CTU ha ravvisato la necessità di integrare il progetto esecutivo strutturale con le verifiche sulle travi di piano e di specificare il loro corretto posizionamento, nonché i loro particolari costruttivi, specificando che, in caso di verifiche che indicassero necessità di determinate realizzazioni strutturali maggiorate rispetto a quelle allo stato previste, questo avrebbe potuto comportare un mutamento dell'ingombro del vano ascensore, non altro, senza escludere la fattibilità in sicurezza dell'opera.
Il non poter escludere l'eventualità che, in caso di una fallace o mancante successiva progettualità esecutiva, si sarebbe potuta verificare un'alterazione della stabilità e sicurezza dell'edificio, differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale, non equivale, pena inversione dell'onere probatorio, a ritenere provato che la realizzazione dell'opera deliberata dall'assemblea avrebbe comportato tale pregiudizio.
11 Di tale possibile pregiudizio parte Appellata non ha fornito agli atti prova sufficiente;
pertanto, la domanda di annullamento della delibera condominiale per tale ragione non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va riformata anche a questo riguardo.
5. INSERVIBILITÀ ALL'USO O AL GODIMENTO DI PARTE – Controparte_4
INSUSSISTENZA DI RAGIONE DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA
Dall'accoglimento di alcuni dei motivi d'appello principale consegue la necessità di esaminare i presentati motivi di gravame incidentale subordinato, condizionati a tale evenienza.
Con il primo di essi l'Appellante incidentale lamenta che il Tribunale, conformandosi alle risultanze della CTU, non abbia accolto la domanda di annullamento della delibera condominiale sotto il profilo del determinarsi l'inservibilità, per , derivante dalla realizzazione dell'opera, della Controparte_1
parte dell'atrio, costituente parte comune dell'edificio, che dall'ascensore sarebbe stata occupata, evidenziando che funzione dell'androne non è solo quello di transito verso le proprietà esclusive, “ma anche di incontro, sosta di persone o cose”, nonché le derivanti impossibilità di collocare nell'atrio “oggetti mobili”, come pure la difficoltà di accesso alle scale comuni, in specie in caso di necessità di percorrerle trasportando oggetti ingombranti, ad esempio in caso “di passaggio di barelle o bare”, o di
“traslochi”, aggiungendo altresì che sussisterebbe altresì una “inidoneità dell'ascensore al superamento delle barriere architettoniche”.
Tale motivo d'impugnazione non risulta fondato.
In riferimento ad alcuni degli allegati profili di ipotizzata “inservibilità”, già va rilevata la sussistenza di un difetto di interesse di , essendo Controparte_1
l'immobile di sua proprietà esclusiva ubicato al piano terreno e avendo il CTU accertato che la realizzazione dell'ascensore non comporterebbe alcuna limitazione del passaggio verso di esso, né una significativa riduzione della luce dell'androne.
12 Deve poi soprattutto rilevarsi che, in conformità a costante insegnamento della
Suprema Corte, espresso anche in casi analoghi, relativi alla realizzazione di ascensori
(cfr., ad es., C. Cass., Sez. IV, ordinanza n. 31462 del 5 dicembre 2018), il limite fissato dall'art. 1120 c.c. in correlazione alla nozione di inservibilità non si indentifica nel semplice disagio, o nel minor godimento che l'innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua fruizione della cosa comune, implicando invece la concreta inutilizzabilità della "res communis" secondo la sua naturale fruibilità, e nell'individuarla deve tenersi conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello dei condomini dei piani superiori di poter utilizzare un ascensore per poter più comodamente fruire delle proprie abitazioni, il che, nel presente caso, si ritiene sufficiente a conferire legittimità al deliberato intervento innovativo.
6. PREGIUDIZIO AL DECORO ARCHITETTONICO - INSUSSISTENZA
Con un secondo motivo d'impugnazione incidentale, si duole Controparte_1
che il Tribunale, anche sul punto conformandosi alle risultanze della CTU, abbia escluso l'alterazione del decoro architettonico dello stabile che verrebbe a suo avviso determinata dalla realizzazione dell'ascensore, con conseguente deprezzamento del valore del fabbricato.
L'Appellante incidentale sottolinea, in particolare, che “le gravi carenze nello stato di manutenzione dell'androne”, rilevate dal CTU, nasconderebbero “quanto di più prezioso abbia e cioè la volta interna con conformazione a botte”, “arricchita dalle
'unghie'”, che, a suo avviso, rappresenterebbe “un elemento architettonico raro e prezioso, accrescendo enormemente il pregio della volta ad arco semplice”.
La nozione di “decoro architettonico” è stata precisata dalla giurisprudenza, prevalentemente definendola come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio, idonee a conferire al fabbricato una propria identità, da valutarsi sulla base di parametri oggettivi, in specie in riferimento alla
13 omogeneità e uniformità di tali linee, all'epoca di costruzione dell'edificio, alla sua collocazione e ai materiali usati.
Il CTU, oltre a osservare la carenza dello stato manutentivo e l'assenza di decorazioni o finiture di pregio, ha concluso nel senso di non ritenere che l'intervento potesse alterare l'immagine e il decoro dell'edificio, in primo luogo precisando che “in facciata non vi sarà traccia alcuna dell'inserimento dell'elevatore”.
Per quanto le linee architettoniche di un edificio siano da riferirsi prevalentemente alle facciate esterne dello stesso, anche le linee proprie degli interni di uno stabile possono conferirgli determinate rilevanti caratteristiche identificative di omogeneità
armonica.
Tuttavia, il CTU non le ha rilevate e gli aspetti indicati dall'Appellante incidentale e del di lui CTP, al di là di qualificazioni estetiche inevitabilmente soggettive, non danno prova sufficiente di una rilevante alterazione del decoro architettonico, vieppiù
considerando che anche al riguardo deve tenersi conto del principio di solidarietà
condominiale e di un bilanciamento degli opposti interessi.
Anche tale motivo di appello incidentale non può pertanto trovare accoglimento.
7. SPESE DEL GIUDIZIO
A fronte dell'accoglimento di motivi di appello e della conseguente riforma della sentenza di prime cure, s'impone una rivalutazione dell'imputazione delle spese di lite.
risulta parte soccombente. Controparte_1
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c., alla soccombenza consegue la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, appare congrua e corrispondente ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, la liquidazione nei termini ritenuti dal Tribunale, per complessivi euro 7.254,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge, da porsi peraltro ora a carico di
. Controparte_1
14 In riferimento invece alle spese della disposta CTU, tenuto conto del suo esito complessivo, che ha evidenziato aspetti di rilievo in riferimento alle allegazioni esposte da entrambe le parti, si ritiene che le stesse debbano essere imputate in pari misura a carico di ambo le parti, a cui carico rimarranno altresì le spese delle rispettive
CTP.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminato), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le stesse si liquidano, in favore della parte Appellante, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.200,00
- per la fase introduttiva euro 1.700,00
- per la fase decisoria euro 3.000,00
Totale: euro 6.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in riferimento al presentato appello incidentale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma della sentenza appellata:
15 - rigetta, in quanto infondate, le domande avanzate da nei Controparte_1
confronti del;
Parte_1
- condanna parte Attrice, , al pagamento delle spese del Controparte_1
primo grado di giudizio, liquidate nella misura di euro 7.254,00, oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate in primo grado dal Tribunale di
Alessandria con separato decreto, in pari misura a carico di entrambe le parti, a cui carico rimarranno altresì le spese di CTP da queste rispettivamente sostenute.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c. condanna parte Appellata e Appellante incidentale,
[...]
, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della CP_1
parte Appellante liquidate nella misura di euro Parte_1
6.900,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A., I.V.A.,
rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 20 novembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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