Articolo 2224 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2270Articolo 2242 bis
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28 agosto 2022
Art. 2224. Rafferme dei volontari di truppa 1. L'ammissione alla rafferme ((...)) e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
a) fino al ((2033)) , dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583; b) a decorrere dal 1° gennaio ((2034)) , dall'articolo 798-bis. 2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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