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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4495 2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4495 R.G.A.C. dell'anno 2016 , avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima , vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Catanzaro il 16.02.1986 elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti CONSARINO
ED e CONSARINO LA ( ) VIA DUOMO N. 24 88100 C.F._1
CATANZARO; che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- attori
CONTRO
, nata a [...] il [...], nata a Controparte_1 Controparte_2
RN (CZ) IL 19.11.1956, nata a [...] il [...] e Controparte_3 [...]
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate presso lo studio CP_4 dell'avv. SPADAFORA GIUSEPPE che le rappresenta e difende giusta procura su foglio separato congiunto alle comparse di costituzione
- convenute SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio le sig.re CP_1
e deducendo:
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
- di essere eredi della nonna , nata a [...] il [...] e deceduta in Catanzaro Persona_1 il 24/3/2016 senza lasciare testamento, in rappresentazione del proprio padre premorto Per_2
(deceduto il 04/07/1996);
[...]
- che alla data della morte la sig.ra non risultava intestataria di alcun bene immobile Persona_1
o, per quanto di conoscenza degli attori, né di alcun bene mobile.
- che durante la sua vita la signora era stata proprietaria di diversi beni immobili che Per_1 aveva progressivamente donato ai propri figli (ma non al loro padre;
Persona_2
- che nei confronti della figlia avrebbe posto in essere una compravendita Controparte_4 simulata avente ad oggetto due immobili siti in Catanzaro.
Ritenevano che tali donazioni (inclusa la compravendita simulata) avessero leso la quota di legittima spettante al proprio padre (figlio premorto della sig.ra , cui gli Persona_2 Persona_1 stessi erano succeduti per rappresentazione.
Pertanto, esperivano azione di riduzione per ottenere, previo accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 13/11/2006 (con il quale la de cuius vendeva alla figlia
[...]
2 immobili siti in Catanzaro) e ricostruzione della massa ereditaria, il riconoscimento CP_4 della propria quota di legittima e la condanna delle convenute al versamento in loro favore delle relative somme eccedenti la rispettiva quota di legittima.
In virtù di perizia estimativa depositata in atti, quantificavano il valore della massa ereditaria in
€.1.128.905,73 e, conseguentemente, la quota di riserva in €.752.603,83 e la quota di propria spettanza (in rappresentazione del proprio padre figlio premorto della sig.ra Persona_2 cosentino Rosa) in €.75.260,38 considerando che la sig.ra aveva 10 figli. Per_1
Così concludevano: “1) Preliminarmente, accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita in data 13/11/2006 per Notar rep. n. 82533 e n. racc. 12310 dissimulante, Per_3 in realtà, una donazione da parte della Sig.ra alla figlia , di due Per_1 Controparte_4 immobili siti in Catanzaro, Via Sant'Agostino identificati, rispettivamente, al foglio 41, particella
64 sub 18, zona censuaria 1^, piano T, categoria A/4, classe 1^, vani 5, e al foglio 41, particella 64, sub 15, zona censuaria 1^, piano 2, categoria A/4, classe 3^, vani 6,5;
2) Ricostruire la massa ereditaria della Sig.ra al momento dell'apertura della Per_1 successione, ricomprendendo nella stessa tutti gli atti di donazione effettuati in vita nonché l'atto di compravendita in data 13/11/2006, dissimulante una donazione;
3) Accertare e dichiarare che, per effetto di detta ricostruzione, la massa ereditaria era pari ad €
1.128.905,73 o alla somma maggiore o minore da accertarsi, e, pertanto, la quota disponibile era pari ad € 376.301,90 (un terzo di € 1.128.905,73), o alla somma maggiore o minore da accertarsi,
e quella di riserva spettante agli eredi legittimi pari ad € 752.603,83 (due terzi di € 1.128.905,73),
o alla somma maggiore o minore da accertarsi;
4) Accertare e dichiarare che gli attori, quali figli succeduti per rappresentazione al loro padre premorto sono stati lesi nella quota di legittima, essendo stati completamente Persona_2 pretermessi, mentre avrebbero avuto diritto alla quota di riserva pari ad un decimo di € 752.603,83
(quota legittima giusta massa ereditaria ricostruita) e, dunque, parti ad € 75.260,39, o alla somma maggiore o minore da accertarsi;
5) Per l'effetto, ridurre proporzionalmente in favore degli attori le donazioni sopra elencate dalla lettera a) alla lettera c), fino alla concorrenza di €75.260,38, o della diversa somma accertanda, condannando i convenuti , e a corrispondere Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 agli attori le somme da ciascuno dovute per effetto della riduzione suddetta, oltre ad interessi a decorrere dal 26/2/2009 (data in cui la de cuius ha donato gli ultimi beni di sua proprietà) alla data del soddisfo;
6) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ivi comprese quelle del procedimento di mediazione”
Le convenute e si Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 costituivano separatamente in giudizio svolgendo tuttavia identiche difese e rassegnando le medesime conclusioni. Si opponevano alla richiesta attorea eccependo:
- l'esistenza di un relictum ereditario in denaro, pari ad euro 10.150,00, sufficiente a coprire la quota di riserva senza necessità di intaccare il donatum, che sarebbe stato accantonato, a seguito della vendita di un altro immobile, proprio in favore dei figli del sig. odierni attori;
Persona_2
- l'eccessiva quantificazione del donatum (periziato dal consulente di parte degli attori senza differenziare gli immobili in base alla reale categoria catastale e senza visionarli), di contro alla sottostima del relictum che, come già detto, non sarebbe stato €. 0 bensì pari ad €. 10.150,00;
- la mancata prova della simulazione (radicalmente negata) dell'atto di compravendita intervenuto tra la de cuius e la figlia , in data 13/11/2006, avente ad oggetto la compravendita Controparte_4 di 2 immobili siti in Catanzaro.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda di simulazione nonché dell'azione di riduzione.
Così concludevano: “1.- Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda di simulazione relativa all'atto di compravendita datato 13/11/2006 per Notar rep..n. 82533 e n. racc. 12310 relativo a Per_3 due immobili acquistati dalla sig.ra ; Controparte_4
2.- Ricostruita la massa ereditaria della Sig.ra e le relative quote al momento Persona_1 dell'apertura della successione tenuto conto delle donazioni nonché delle somme disponibili nel relictum e di una stima puntale delle stesse, rigettare le domande di parte attrice per come formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
3. In subordine, ridurre proporzionalmente in favore di parte attrice le donazioni indicate fino alla somma accertata ed eventualmente eccedente il relictum ereditario con decorrenza degli interessi
a partire dalla notifica dell'atto introduttivo ovvero, in subordine, a decorrere dalla data di apertura della successione.
4.- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”
Svolta l'istruttoria, in data 06/05/2021 veniva emessa sentenza non definitiva avente ad oggetto la domanda di accertamento della simulazione che veniva rigettata con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza o eccezione assorbita
o disattesa, così provvede:
- respinge la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita in data 13/11/2006 per
Notar rep. n. 82533 e n. raccc. 12310; Per_3
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso, come da separato provvedimento;
- spese al definitivo”.
In particolare, nella parte motiva il Tribunale precisava che “non potendo essere esaminata la domanda di accertamento di negotium mixtum cum donatione in quanto inammissibile, e ritenuto non provato che la compravendita del 13/11/2006 simulasse una donazione, essendo invece emersa la prova del pagamento del corrispettivo, la domanda attorea deve essere rigettata, con la conseguenza che i beni immobili di cui all'atto di compravendita in esame non possono essere ricompresi nell'asse ereditario”.
Il processo proseguiva per la determinazione del valore della massa ereditaria, la conseguente definizione delle quote disponibile e di riserva e per la domanda di riduzione delle donazioni.
Nominato TU l'ing. , questi depositava la relazione peritale in data 06/10/2022. Persona_4
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16/12/2022, entrambi i procuratori delle parti contestavano, con opposte deduzioni, la TU depositata e chiedevano un'integrazione dell'elaborato peritale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/12/2022, il Giudice all'epoca titolare del fascicolo, disponeva che “il TU, sotto il vincolo del prestato giuramento, depositi una relazione integrativa, avente ad oggetto la valutazione degli immobili siti in Catanzaro, indicando il valore degli appartamenti alla data di apertura della successione, secondo lo stato dei luoghi in cui li ha trovati nei sopralluoghi effettuati”.
In data 11/02/2023 il TU depositava relazione integrativa riportando le seguenti conclusioni:
“ ATTORI Parte_3
Valore asse ereditario discendente dal ed oggetto della domanda attorea: CP_5
- Unità immobiliari in Catanzaro, € 530.805,00;
- Terreno agricolo in Magisano € 16.470,00;
- Terreno edificabile in Magisano € 20.500,00;
- Somma di denaro pari ad € 10.150,00 lasciata dal CP_5
Totale valore 577.925,00 euro.
La quota disponibile è di € 192.641,67, pari al 33% del totale.
La quota di legittima è, per ciascuno erede, di € 38.528,33.
Per il reintegro della quota di legittima occorre attingere ai beni immobili ceduti con atto di donazione dell'anno 2009, atto pubblico specificato nella TU depositata il 6 ottobre 2022.
L'atto de quo attiene ai seguenti immobili con i relativi valori venali:
- Subalterno n. 10 ( ): 61.250,00 euro CP_2
- Subalterno n. 11 ( ): 61.875,00 euro CP_3
- Subalterno n. 14 ( ): 125.440,00 euro CP_1
- Subalterno n. 19 ( ): 63.800,00 euro CP_3
- Subalterno n. 20 ( ): 47.500,00 euro CP_2
La sig.ra ha ricevuto beni immobili del valore totale di 108.750,00 euro, la sig.ra CP_2 CP_3 ha ricevuto beni immobili del valore totale di 125.675,00 euro. Infine, la sig.ra ha CP_1 ricevuto beni immobili del valore totale di 125.440,00 euro.
Tutti e tre gli elencati eredi legittimi, hanno ricevuto beni per un valore superiore alla quota loro spettante attingendo alla legittima spettante agli attori.
Per il reintegro della quota di legittima, gli attori dovranno ricevere le seguenti somme di denaro:
- Dalla sig.ra 11.674,09 euro;
Controparte_2
- Dalla sig.ra 13.446,39 euro;
Controparte_3
- Dalla sig.ra 13.407,85 euro. Controparte_1
La presente relazione che si compone di n. 7 pagine senza allegati, fornisce l'integrazione richiesta dal sig. Giudice con il proprio provvedimento del 15 gennaio 2023”.
Ancora all'esito dell'integrazione TU entrambe le parti del giudizio formulavano obiezioni, di segno radicalmente opposto, in merito alla corretta valutazione operata dal consulente. Gli attori contestavano la mancata valutazione (e conseguente mancato inserimento nell'asse ereditario) di 3 appartamenti ricavati nel sottotetto rinvenuti dal TU negli immobili ispezionati ma che non erano catastalmente censiti e, dunque, neanche menzionati nell'atto di citazione.
Precisavano gli attori che il TU si era reso disponibile a valutare i suddetti immobili (già esistenti almeno dal 2008 – prima della donazione – come comprovato da foto tratte dal sito web Google
StreetView di Googlemaps) qualora richiestone dal Giudice.
Gli attori insistevano ripetutamente per l'integrazione della TU ma tale istanza non trovava accoglimento.
I convenuti, del resto, contestavano che il TU avesse valutato gli immobili nello stato in cui si trovavano al momento del sopralluogo senza considerare che ristrutturazioni e migliorie erano state effettuate dai donatari dopo la donazione.
Chiedevano che il valore dell'asse ereditario fosse conseguentemente ridotto tenendo conto di tali circostanze. Non producevano, però, documentazione utile a dimostrare la realizzazione di tali opere.
Con la Comparsa Conclusionale e con la Memoria di Replica depositate, rispettivamente, in data
07/03/2025 e 28/03/2025 gli attori: insistevano nella richiesta di revoca dell'ordinanza emessa in data 30/5/2023 con conseguente inclusione dei tre appartamenti ricavati nel sottotetto del fabbricato sito in via Sant'Agostino nella massa ereditaria e valutazione degli stessi;
insistevano per la conferma della valutazione già effettuata dal TU in sede di relazione integrativa in ordine al valore degli immobili ispezionati considerando la ristrutturazione effettuata prima della donazione e che le convenute non avevano provato il contrario, poiché l'età della donante non poteva considerarsi prova della mancata realizzazione di opere di ristrutturazione, né era da escludersi che le stesse opere fossero più risalenti nel tempo;
nel merito insistevano per l'inclusione nell'asse ereditario dei tre appartamenti realizzati nel sottotetto che eleverebbero in modo rilevante l'asse ereditario.
Precisavano in proposito che, in caso contrario, sarebbero da considerarsi corretti i valori già indicati dal TU ed i conseguenti conteggi relativi “all'entità della riduzione ed alle somme che ciascuna convenuta dovrebbe versare agli attori in conseguenza della stessa”.
In merito all'importo di €. 10.150,00 che le convenute dichiaravano essere stato accantonato per essere dato agli attori quale quota di legittima loro spettante, gli attori precisavano che tale importo non era mai stato offerto loro né prima del giudizio, né successivamente e che correttamente il TU lo aveva incluso nella massa ereditaria.
Infine, in relazione alle spese di lite, precisavano che non solo le signore e CP_3 CP_1
dovranno essere considerate soccombenti e, pertanto, essere condannate alla Controparte_2 refusione delle spese in favore degli attori, ma anche la signora che, sebbene Controparte_4 vittoriosa nel procedimento per l'accertamento della simulazione, anche dopo la sentenza non definitiva ha insistito per il rigetto della domanda attorea.
Con la Comparsa Conclusionale e con la Memoria di Replica depositate, rispettivamente, in data
07/03/2025 e 01/04/2025, le convenute insistevano affinché dal valore dei beni donati individuato dal TU (con riferimento al momento dell'ispezione - 2022) venisse dedotto il valore delle migliorie che sarebbero state realizzate dalle convenute medesime dopo la donazione. Riferivano, in proposito, che avendo 81 anni la sig.ra al momento della donazione era inverosimile Persona_1 che la stessa avesse operato lavori di ristrutturazione degli immobili. A riprova di tale affermazione riferivano che altri appartamenti donati dalla de cuius non risultavano ristrutturati.
Insistevano, inoltre, nell'esistenza di un relictum ereditario di €. 10.150,00 che, a fronte di una più corretta valorizzazione dell'asse ereditario, sarebbe stato sufficiente a soddisfare la pretesa attorea, contestando, peraltro, l'imputazione dalla quota di legittima a carico di 3 convenute fatta dal TU senza prima decurtare tale importo.
In relazione alle spese di lite, chiedevano la condanna degli attori nei confronti della sig.ra CP_4
, stante la soccombenza sulla domanda di accertamento della simulazione, nonché la
[...] compensazione nei confronti delle altre convenute in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda di riduzione.
*****
In via del tutto preliminare, va dichiarata aperta la successione di , nata a [...] il Persona_1
01/09/1928 e deceduta in Catanzaro il 24/3/2016 e va dichiarato che, in mancanza di disposizioni testamentarie, la successione risulta regolata dalla legge.
La de cuius ha disposto in vita del proprio patrimonio mediante donazioni ad alcuni dei figli.
Ciò comporta che, calcolata e detratta la quota disponibile, concorrono alla ripartizione della quota Con di legittima, in qualità di legittimari, i 9 figli superstiti della de cuius ( CP_1 [...]
(odierne convenute), CP_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
) e gli odierni attori, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 nipoti della de cuius, in rappresentazione del proprio padre premorto, Persona_2
Alla morte della de cuius non sono residuati beni.
Fatta tale premessa e considerato che gli attori (e prima di loro il padre sono Persona_2 risultati del tutto pretermessi in sede di donazione, appare evidente che la domanda di riduzione dovrà trovare accoglimento.
La TU espletata ha certificato, infatti, che gli attori hanno subito la lesione della propria quota legittima, che va di conseguenza reintegrata. Nello specifico, il TU, al fine di determinare la porzione disponibile, e, di risulta, quella riservata ai legittimari, ha provveduto a formare la massa di tutti i beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte (c.d relictum).
All'esito della formazione della massa, il TU ha provveduto alla riunione fittizia dei beni di cui la signora aveva disposto a titolo di donazione, dando loro un valore calcolato sempre Persona_1 al momento di apertura della successione secondo i criteri previsti per la collazione di cui all'art.747
c.c. e ss. e, sull'asse così formato, ha calcolato la quota di cui la de cuius poteva disporre, ai sensi dell'art. 556 c.c.
Dall'esame dei valori attribuiti a tali cespiti, quindi, è emersa l'evidente lesione della quota di legittima degli eredi, odierni attori, siccome esclusi da ogni donazione e non sussistendo beni relitti.
Le convenute adducevano essere residuati €.10.150,00 in denaro notoriamente destinati agli attori, ma tali somme non sono state consegnate né offerte agli stessi eredi e non è stata provata la loro attuale esistenza.
Anche il TU che, sulla base delle dichiarazioni delle convenute ha inserito tale importo nella massa ereditaria, non ha trovato alcuna traccia di tale importo quale relictum.
In ogni caso, contrariamente a quanto richiesto dalle convenute, tale importo, quand'anche fosse residuato, non sarebbe stato sufficiente a soddisfare la quota di legittima spettante agli attori che è stata calcolata dal TU in complessivi € 38.528,33.
Tutti gli altri eredi, attraverso le pregresse donazioni, hanno sostanzialmente ricevuto quanto loro spettante, anzi, addirittura hanno ricevuto donazioni di valore maggiore, esorbitando nella lesione dei diritti ereditari degli attori che sono rimasti del tutto pretermessi.
In ragione di tali evenienze, va quindi senza dubbio accolta la domanda attorea e disposta la reintegra della loro quota di legittima.
A tal riguardo, il TU ha formulato una precisa ricostruzione e, partendo dalle donazioni più recenti, ha verificato che tre delle odierne attrici, in particolare le sig.re , ed Controparte_2 CP_3
“hanno ricevuto beni per un valore superiore alla quota loro spettante attingendo alla CP_1 legittima spettante agli attori”.
Ne consegue che, per il reintegro della quota di legittima, gli attori dovranno ricevere gli importi indicati nella relazione del consulente del Giudice.
In particolare: la sig.ra dovrà versare agli attori la somma di €.11.674,09; la sig.ra Controparte_2
dovrà versare agli attori la somma di €.13.446,39; la sig.ra Controparte_3 Controparte_1 dovrà versare agli attori la somma di €.13.407,85.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Nel presente giudizio, la reciproca soccombenza in relazione alla domanda di accertamento della simulazione e alla domanda di riduzione induce a compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta . Controparte_4
La soccombenza delle convenute , e comporta, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 invece, la condanna di queste ultime alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di riferimento(da 26.000 a 52.000) ed in applicazione dei valori medi.
Le spese di TU, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella prefata composizione collegiale, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 in Catanzaro il 24/03/2016;
- dichiara che la successione è regolata dalla legge;
- dichiara che eredi della de cuius sono i figli Persona_1 Controparte_1 CP_3
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e gli odierni attori e
[...] Controparte_9 CP_10 Parte_1 Pt_2
, nipoti della de cuius, in rappresentazione del proprio padre premorto,
[...] Persona_2
- accoglie la domanda di riduzione spiegata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dispone la reintegra della loro quota di legittima, calcolata, secondo TU, nel valore di complessivi
€ 38.528,33;
- assegna agli attori la quota costituita in denaro e più precisamente : €.11.674,09 in riduzione della donazione effettuata in favore di €.13.446,39 in riduzione della donazione Controparte_2 effettuata in favore di €.13.407,85 in riduzione della donazione effettuata in Controparte_3 favore di Controparte_1
- per l'effetto, onera i suddetti coeredi a corrispondere agli attori le somme rispettivamente indicate.
- compensa spese e competenze di lite tra gli attori e la convenuta per le ragioni Controparte_4 di cui in parte motiva;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 in favore degli attori, dei restanti 3/4 delle spese di giudizio che si liquidano in €.5.712,00 per competenze oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta, ed €.589,5 per spese non imponili ed in assenza di nota spese. - pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di TU, liquidate giusto decreto in atti e detratto l'acconto ove corrisposto.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il giudice est. La Presidente dott.ssa Fortunata Esposito dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4495 R.G.A.C. dell'anno 2016 , avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima , vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Catanzaro il 16.02.1986 elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti CONSARINO
ED e CONSARINO LA ( ) VIA DUOMO N. 24 88100 C.F._1
CATANZARO; che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
- attori
CONTRO
, nata a [...] il [...], nata a Controparte_1 Controparte_2
RN (CZ) IL 19.11.1956, nata a [...] il [...] e Controparte_3 [...]
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate presso lo studio CP_4 dell'avv. SPADAFORA GIUSEPPE che le rappresenta e difende giusta procura su foglio separato congiunto alle comparse di costituzione
- convenute SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio le sig.re CP_1
e deducendo:
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
- di essere eredi della nonna , nata a [...] il [...] e deceduta in Catanzaro Persona_1 il 24/3/2016 senza lasciare testamento, in rappresentazione del proprio padre premorto Per_2
(deceduto il 04/07/1996);
[...]
- che alla data della morte la sig.ra non risultava intestataria di alcun bene immobile Persona_1
o, per quanto di conoscenza degli attori, né di alcun bene mobile.
- che durante la sua vita la signora era stata proprietaria di diversi beni immobili che Per_1 aveva progressivamente donato ai propri figli (ma non al loro padre;
Persona_2
- che nei confronti della figlia avrebbe posto in essere una compravendita Controparte_4 simulata avente ad oggetto due immobili siti in Catanzaro.
Ritenevano che tali donazioni (inclusa la compravendita simulata) avessero leso la quota di legittima spettante al proprio padre (figlio premorto della sig.ra , cui gli Persona_2 Persona_1 stessi erano succeduti per rappresentazione.
Pertanto, esperivano azione di riduzione per ottenere, previo accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 13/11/2006 (con il quale la de cuius vendeva alla figlia
[...]
2 immobili siti in Catanzaro) e ricostruzione della massa ereditaria, il riconoscimento CP_4 della propria quota di legittima e la condanna delle convenute al versamento in loro favore delle relative somme eccedenti la rispettiva quota di legittima.
In virtù di perizia estimativa depositata in atti, quantificavano il valore della massa ereditaria in
€.1.128.905,73 e, conseguentemente, la quota di riserva in €.752.603,83 e la quota di propria spettanza (in rappresentazione del proprio padre figlio premorto della sig.ra Persona_2 cosentino Rosa) in €.75.260,38 considerando che la sig.ra aveva 10 figli. Per_1
Così concludevano: “1) Preliminarmente, accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita in data 13/11/2006 per Notar rep. n. 82533 e n. racc. 12310 dissimulante, Per_3 in realtà, una donazione da parte della Sig.ra alla figlia , di due Per_1 Controparte_4 immobili siti in Catanzaro, Via Sant'Agostino identificati, rispettivamente, al foglio 41, particella
64 sub 18, zona censuaria 1^, piano T, categoria A/4, classe 1^, vani 5, e al foglio 41, particella 64, sub 15, zona censuaria 1^, piano 2, categoria A/4, classe 3^, vani 6,5;
2) Ricostruire la massa ereditaria della Sig.ra al momento dell'apertura della Per_1 successione, ricomprendendo nella stessa tutti gli atti di donazione effettuati in vita nonché l'atto di compravendita in data 13/11/2006, dissimulante una donazione;
3) Accertare e dichiarare che, per effetto di detta ricostruzione, la massa ereditaria era pari ad €
1.128.905,73 o alla somma maggiore o minore da accertarsi, e, pertanto, la quota disponibile era pari ad € 376.301,90 (un terzo di € 1.128.905,73), o alla somma maggiore o minore da accertarsi,
e quella di riserva spettante agli eredi legittimi pari ad € 752.603,83 (due terzi di € 1.128.905,73),
o alla somma maggiore o minore da accertarsi;
4) Accertare e dichiarare che gli attori, quali figli succeduti per rappresentazione al loro padre premorto sono stati lesi nella quota di legittima, essendo stati completamente Persona_2 pretermessi, mentre avrebbero avuto diritto alla quota di riserva pari ad un decimo di € 752.603,83
(quota legittima giusta massa ereditaria ricostruita) e, dunque, parti ad € 75.260,39, o alla somma maggiore o minore da accertarsi;
5) Per l'effetto, ridurre proporzionalmente in favore degli attori le donazioni sopra elencate dalla lettera a) alla lettera c), fino alla concorrenza di €75.260,38, o della diversa somma accertanda, condannando i convenuti , e a corrispondere Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 agli attori le somme da ciascuno dovute per effetto della riduzione suddetta, oltre ad interessi a decorrere dal 26/2/2009 (data in cui la de cuius ha donato gli ultimi beni di sua proprietà) alla data del soddisfo;
6) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio ivi comprese quelle del procedimento di mediazione”
Le convenute e si Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 costituivano separatamente in giudizio svolgendo tuttavia identiche difese e rassegnando le medesime conclusioni. Si opponevano alla richiesta attorea eccependo:
- l'esistenza di un relictum ereditario in denaro, pari ad euro 10.150,00, sufficiente a coprire la quota di riserva senza necessità di intaccare il donatum, che sarebbe stato accantonato, a seguito della vendita di un altro immobile, proprio in favore dei figli del sig. odierni attori;
Persona_2
- l'eccessiva quantificazione del donatum (periziato dal consulente di parte degli attori senza differenziare gli immobili in base alla reale categoria catastale e senza visionarli), di contro alla sottostima del relictum che, come già detto, non sarebbe stato €. 0 bensì pari ad €. 10.150,00;
- la mancata prova della simulazione (radicalmente negata) dell'atto di compravendita intervenuto tra la de cuius e la figlia , in data 13/11/2006, avente ad oggetto la compravendita Controparte_4 di 2 immobili siti in Catanzaro.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda di simulazione nonché dell'azione di riduzione.
Così concludevano: “1.- Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda di simulazione relativa all'atto di compravendita datato 13/11/2006 per Notar rep..n. 82533 e n. racc. 12310 relativo a Per_3 due immobili acquistati dalla sig.ra ; Controparte_4
2.- Ricostruita la massa ereditaria della Sig.ra e le relative quote al momento Persona_1 dell'apertura della successione tenuto conto delle donazioni nonché delle somme disponibili nel relictum e di una stima puntale delle stesse, rigettare le domande di parte attrice per come formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
3. In subordine, ridurre proporzionalmente in favore di parte attrice le donazioni indicate fino alla somma accertata ed eventualmente eccedente il relictum ereditario con decorrenza degli interessi
a partire dalla notifica dell'atto introduttivo ovvero, in subordine, a decorrere dalla data di apertura della successione.
4.- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.”
Svolta l'istruttoria, in data 06/05/2021 veniva emessa sentenza non definitiva avente ad oggetto la domanda di accertamento della simulazione che veniva rigettata con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza o eccezione assorbita
o disattesa, così provvede:
- respinge la domanda di simulazione relativa dell'atto di compravendita in data 13/11/2006 per
Notar rep. n. 82533 e n. raccc. 12310; Per_3
- rimette la causa sul ruolo per l'ulteriore corso, come da separato provvedimento;
- spese al definitivo”.
In particolare, nella parte motiva il Tribunale precisava che “non potendo essere esaminata la domanda di accertamento di negotium mixtum cum donatione in quanto inammissibile, e ritenuto non provato che la compravendita del 13/11/2006 simulasse una donazione, essendo invece emersa la prova del pagamento del corrispettivo, la domanda attorea deve essere rigettata, con la conseguenza che i beni immobili di cui all'atto di compravendita in esame non possono essere ricompresi nell'asse ereditario”.
Il processo proseguiva per la determinazione del valore della massa ereditaria, la conseguente definizione delle quote disponibile e di riserva e per la domanda di riduzione delle donazioni.
Nominato TU l'ing. , questi depositava la relazione peritale in data 06/10/2022. Persona_4
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 16/12/2022, entrambi i procuratori delle parti contestavano, con opposte deduzioni, la TU depositata e chiedevano un'integrazione dell'elaborato peritale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/12/2022, il Giudice all'epoca titolare del fascicolo, disponeva che “il TU, sotto il vincolo del prestato giuramento, depositi una relazione integrativa, avente ad oggetto la valutazione degli immobili siti in Catanzaro, indicando il valore degli appartamenti alla data di apertura della successione, secondo lo stato dei luoghi in cui li ha trovati nei sopralluoghi effettuati”.
In data 11/02/2023 il TU depositava relazione integrativa riportando le seguenti conclusioni:
“ ATTORI Parte_3
Valore asse ereditario discendente dal ed oggetto della domanda attorea: CP_5
- Unità immobiliari in Catanzaro, € 530.805,00;
- Terreno agricolo in Magisano € 16.470,00;
- Terreno edificabile in Magisano € 20.500,00;
- Somma di denaro pari ad € 10.150,00 lasciata dal CP_5
Totale valore 577.925,00 euro.
La quota disponibile è di € 192.641,67, pari al 33% del totale.
La quota di legittima è, per ciascuno erede, di € 38.528,33.
Per il reintegro della quota di legittima occorre attingere ai beni immobili ceduti con atto di donazione dell'anno 2009, atto pubblico specificato nella TU depositata il 6 ottobre 2022.
L'atto de quo attiene ai seguenti immobili con i relativi valori venali:
- Subalterno n. 10 ( ): 61.250,00 euro CP_2
- Subalterno n. 11 ( ): 61.875,00 euro CP_3
- Subalterno n. 14 ( ): 125.440,00 euro CP_1
- Subalterno n. 19 ( ): 63.800,00 euro CP_3
- Subalterno n. 20 ( ): 47.500,00 euro CP_2
La sig.ra ha ricevuto beni immobili del valore totale di 108.750,00 euro, la sig.ra CP_2 CP_3 ha ricevuto beni immobili del valore totale di 125.675,00 euro. Infine, la sig.ra ha CP_1 ricevuto beni immobili del valore totale di 125.440,00 euro.
Tutti e tre gli elencati eredi legittimi, hanno ricevuto beni per un valore superiore alla quota loro spettante attingendo alla legittima spettante agli attori.
Per il reintegro della quota di legittima, gli attori dovranno ricevere le seguenti somme di denaro:
- Dalla sig.ra 11.674,09 euro;
Controparte_2
- Dalla sig.ra 13.446,39 euro;
Controparte_3
- Dalla sig.ra 13.407,85 euro. Controparte_1
La presente relazione che si compone di n. 7 pagine senza allegati, fornisce l'integrazione richiesta dal sig. Giudice con il proprio provvedimento del 15 gennaio 2023”.
Ancora all'esito dell'integrazione TU entrambe le parti del giudizio formulavano obiezioni, di segno radicalmente opposto, in merito alla corretta valutazione operata dal consulente. Gli attori contestavano la mancata valutazione (e conseguente mancato inserimento nell'asse ereditario) di 3 appartamenti ricavati nel sottotetto rinvenuti dal TU negli immobili ispezionati ma che non erano catastalmente censiti e, dunque, neanche menzionati nell'atto di citazione.
Precisavano gli attori che il TU si era reso disponibile a valutare i suddetti immobili (già esistenti almeno dal 2008 – prima della donazione – come comprovato da foto tratte dal sito web Google
StreetView di Googlemaps) qualora richiestone dal Giudice.
Gli attori insistevano ripetutamente per l'integrazione della TU ma tale istanza non trovava accoglimento.
I convenuti, del resto, contestavano che il TU avesse valutato gli immobili nello stato in cui si trovavano al momento del sopralluogo senza considerare che ristrutturazioni e migliorie erano state effettuate dai donatari dopo la donazione.
Chiedevano che il valore dell'asse ereditario fosse conseguentemente ridotto tenendo conto di tali circostanze. Non producevano, però, documentazione utile a dimostrare la realizzazione di tali opere.
Con la Comparsa Conclusionale e con la Memoria di Replica depositate, rispettivamente, in data
07/03/2025 e 28/03/2025 gli attori: insistevano nella richiesta di revoca dell'ordinanza emessa in data 30/5/2023 con conseguente inclusione dei tre appartamenti ricavati nel sottotetto del fabbricato sito in via Sant'Agostino nella massa ereditaria e valutazione degli stessi;
insistevano per la conferma della valutazione già effettuata dal TU in sede di relazione integrativa in ordine al valore degli immobili ispezionati considerando la ristrutturazione effettuata prima della donazione e che le convenute non avevano provato il contrario, poiché l'età della donante non poteva considerarsi prova della mancata realizzazione di opere di ristrutturazione, né era da escludersi che le stesse opere fossero più risalenti nel tempo;
nel merito insistevano per l'inclusione nell'asse ereditario dei tre appartamenti realizzati nel sottotetto che eleverebbero in modo rilevante l'asse ereditario.
Precisavano in proposito che, in caso contrario, sarebbero da considerarsi corretti i valori già indicati dal TU ed i conseguenti conteggi relativi “all'entità della riduzione ed alle somme che ciascuna convenuta dovrebbe versare agli attori in conseguenza della stessa”.
In merito all'importo di €. 10.150,00 che le convenute dichiaravano essere stato accantonato per essere dato agli attori quale quota di legittima loro spettante, gli attori precisavano che tale importo non era mai stato offerto loro né prima del giudizio, né successivamente e che correttamente il TU lo aveva incluso nella massa ereditaria.
Infine, in relazione alle spese di lite, precisavano che non solo le signore e CP_3 CP_1
dovranno essere considerate soccombenti e, pertanto, essere condannate alla Controparte_2 refusione delle spese in favore degli attori, ma anche la signora che, sebbene Controparte_4 vittoriosa nel procedimento per l'accertamento della simulazione, anche dopo la sentenza non definitiva ha insistito per il rigetto della domanda attorea.
Con la Comparsa Conclusionale e con la Memoria di Replica depositate, rispettivamente, in data
07/03/2025 e 01/04/2025, le convenute insistevano affinché dal valore dei beni donati individuato dal TU (con riferimento al momento dell'ispezione - 2022) venisse dedotto il valore delle migliorie che sarebbero state realizzate dalle convenute medesime dopo la donazione. Riferivano, in proposito, che avendo 81 anni la sig.ra al momento della donazione era inverosimile Persona_1 che la stessa avesse operato lavori di ristrutturazione degli immobili. A riprova di tale affermazione riferivano che altri appartamenti donati dalla de cuius non risultavano ristrutturati.
Insistevano, inoltre, nell'esistenza di un relictum ereditario di €. 10.150,00 che, a fronte di una più corretta valorizzazione dell'asse ereditario, sarebbe stato sufficiente a soddisfare la pretesa attorea, contestando, peraltro, l'imputazione dalla quota di legittima a carico di 3 convenute fatta dal TU senza prima decurtare tale importo.
In relazione alle spese di lite, chiedevano la condanna degli attori nei confronti della sig.ra CP_4
, stante la soccombenza sulla domanda di accertamento della simulazione, nonché la
[...] compensazione nei confronti delle altre convenute in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda di riduzione.
*****
In via del tutto preliminare, va dichiarata aperta la successione di , nata a [...] il Persona_1
01/09/1928 e deceduta in Catanzaro il 24/3/2016 e va dichiarato che, in mancanza di disposizioni testamentarie, la successione risulta regolata dalla legge.
La de cuius ha disposto in vita del proprio patrimonio mediante donazioni ad alcuni dei figli.
Ciò comporta che, calcolata e detratta la quota disponibile, concorrono alla ripartizione della quota Con di legittima, in qualità di legittimari, i 9 figli superstiti della de cuius ( CP_1 [...]
(odierne convenute), CP_3 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
) e gli odierni attori, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 nipoti della de cuius, in rappresentazione del proprio padre premorto, Persona_2
Alla morte della de cuius non sono residuati beni.
Fatta tale premessa e considerato che gli attori (e prima di loro il padre sono Persona_2 risultati del tutto pretermessi in sede di donazione, appare evidente che la domanda di riduzione dovrà trovare accoglimento.
La TU espletata ha certificato, infatti, che gli attori hanno subito la lesione della propria quota legittima, che va di conseguenza reintegrata. Nello specifico, il TU, al fine di determinare la porzione disponibile, e, di risulta, quella riservata ai legittimari, ha provveduto a formare la massa di tutti i beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte (c.d relictum).
All'esito della formazione della massa, il TU ha provveduto alla riunione fittizia dei beni di cui la signora aveva disposto a titolo di donazione, dando loro un valore calcolato sempre Persona_1 al momento di apertura della successione secondo i criteri previsti per la collazione di cui all'art.747
c.c. e ss. e, sull'asse così formato, ha calcolato la quota di cui la de cuius poteva disporre, ai sensi dell'art. 556 c.c.
Dall'esame dei valori attribuiti a tali cespiti, quindi, è emersa l'evidente lesione della quota di legittima degli eredi, odierni attori, siccome esclusi da ogni donazione e non sussistendo beni relitti.
Le convenute adducevano essere residuati €.10.150,00 in denaro notoriamente destinati agli attori, ma tali somme non sono state consegnate né offerte agli stessi eredi e non è stata provata la loro attuale esistenza.
Anche il TU che, sulla base delle dichiarazioni delle convenute ha inserito tale importo nella massa ereditaria, non ha trovato alcuna traccia di tale importo quale relictum.
In ogni caso, contrariamente a quanto richiesto dalle convenute, tale importo, quand'anche fosse residuato, non sarebbe stato sufficiente a soddisfare la quota di legittima spettante agli attori che è stata calcolata dal TU in complessivi € 38.528,33.
Tutti gli altri eredi, attraverso le pregresse donazioni, hanno sostanzialmente ricevuto quanto loro spettante, anzi, addirittura hanno ricevuto donazioni di valore maggiore, esorbitando nella lesione dei diritti ereditari degli attori che sono rimasti del tutto pretermessi.
In ragione di tali evenienze, va quindi senza dubbio accolta la domanda attorea e disposta la reintegra della loro quota di legittima.
A tal riguardo, il TU ha formulato una precisa ricostruzione e, partendo dalle donazioni più recenti, ha verificato che tre delle odierne attrici, in particolare le sig.re , ed Controparte_2 CP_3
“hanno ricevuto beni per un valore superiore alla quota loro spettante attingendo alla CP_1 legittima spettante agli attori”.
Ne consegue che, per il reintegro della quota di legittima, gli attori dovranno ricevere gli importi indicati nella relazione del consulente del Giudice.
In particolare: la sig.ra dovrà versare agli attori la somma di €.11.674,09; la sig.ra Controparte_2
dovrà versare agli attori la somma di €.13.446,39; la sig.ra Controparte_3 Controparte_1 dovrà versare agli attori la somma di €.13.407,85.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Nel presente giudizio, la reciproca soccombenza in relazione alla domanda di accertamento della simulazione e alla domanda di riduzione induce a compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta . Controparte_4
La soccombenza delle convenute , e comporta, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 invece, la condanna di queste ultime alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di riferimento(da 26.000 a 52.000) ed in applicazione dei valori medi.
Le spese di TU, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella prefata composizione collegiale, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 in Catanzaro il 24/03/2016;
- dichiara che la successione è regolata dalla legge;
- dichiara che eredi della de cuius sono i figli Persona_1 Controparte_1 CP_3
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e gli odierni attori e
[...] Controparte_9 CP_10 Parte_1 Pt_2
, nipoti della de cuius, in rappresentazione del proprio padre premorto,
[...] Persona_2
- accoglie la domanda di riduzione spiegata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dispone la reintegra della loro quota di legittima, calcolata, secondo TU, nel valore di complessivi
€ 38.528,33;
- assegna agli attori la quota costituita in denaro e più precisamente : €.11.674,09 in riduzione della donazione effettuata in favore di €.13.446,39 in riduzione della donazione Controparte_2 effettuata in favore di €.13.407,85 in riduzione della donazione effettuata in Controparte_3 favore di Controparte_1
- per l'effetto, onera i suddetti coeredi a corrispondere agli attori le somme rispettivamente indicate.
- compensa spese e competenze di lite tra gli attori e la convenuta per le ragioni Controparte_4 di cui in parte motiva;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 in favore degli attori, dei restanti 3/4 delle spese di giudizio che si liquidano in €.5.712,00 per competenze oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta, ed €.589,5 per spese non imponili ed in assenza di nota spese. - pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di TU, liquidate giusto decreto in atti e detratto l'acconto ove corrisposto.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il giudice est. La Presidente dott.ssa Fortunata Esposito dott.ssa Francesca Garofalo