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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
FA AN Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ED ZA RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. ALESSIO SALIS CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia il Tribunale di Sassari,
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 12/02/2011 tra la Sig.ra (C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24/10/1989 e residente in [...], ed il Sig. (C.F.: CP_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...], P.zza del Comune Snc, C.F._2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente (anno 2011; atto 14; Parte I)”.
PER IL RESISTENTE: “1) Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 12/02/2011 tra la Sig.ra (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Parnisetti n. 31, ed il Sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], P.zza del ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto CP_2
pagina 1 di 3 Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente;
2) con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 luglio 2025 chiedeva dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto in Sassari il 12 febbraio 2011 con , unione dalla quale era nato CP_1 il 2 novembre 2010 il figlio , da tempo adottato dagli zii paterni (come da Persona_1 provvedimento del Tribunale per i minorenni di Sassari del 22 marzo 2022).
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata su conclusioni condivise con sentenza di questo tribunale n. 184 dell'8 febbraio 2018, la loro convivenza non era più ripresa, essendo ormai cessata ogni forma di comunione morale ed affettiva fra i coniugi.
Aggiungeva di essersi trasferita ad Alessandria, dove viveva col suo compagno in un alloggio popolare, e di percepire solo una modesta pensione di invalidità civile, di circa 700 euro mensili, riconosciutale per le gravi patologie da cui era affetta e che le precludevano l'esercizio di alcuna attività lavorativa. Concludeva pertanto come riportato in epigrafe, non proponendo altre domande oltre a quella di divorzio.
Si costituiva il resistente e non si opponeva alla domanda esponendo, quanto alle proprie condizioni, di essere da tempo disoccupato e senza fissa dimora, percependo egli solamente una pensione di invalidità civile pari a 346,33 euro mensili. Confermava l'intervenuta cessazione di ogni comunione matrimoniale con la coniuge e concludeva come sopra trascritto.
Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le comuni allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendo indiscusso il venir meno di ogni comunione materiale e morale fra loro.
Nessun provvedimento dev'essere assunto in ordine al figlio minore delle parti che risulta essere stato adottato nel 2022 dagli zii paterni (v. relativa annotazione sull'atto di nascita, doc. 3 ricorrente).
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, essendo pacifico che non vi è stata alcuna riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione.
Le spese del procedimento sono compensate, non essendovi stata opposizione al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 12 febbraio 2011 (atto 14, Parte I) fra Parte_1
nata il [...] in [...] e , nato il [...] in
[...] CP_1
Sassari.
pagina 2 di 3 Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
FA AN
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
FA AN Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ED ZA RICORRENTE contro
, col patrocinio dell'avv. ALESSIO SALIS CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia il Tribunale di Sassari,
- dichiarare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 12/02/2011 tra la Sig.ra (C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 24/10/1989 e residente in [...], ed il Sig. (C.F.: CP_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...], P.zza del Comune Snc, C.F._2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente (anno 2011; atto 14; Parte I)”.
PER IL RESISTENTE: “1) Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di legge, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 12/02/2011 tra la Sig.ra (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Parnisetti n. 31, ed il Sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], P.zza del ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto CP_2
pagina 1 di 3 Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, nonché ad ogni ulteriore incombente;
2) con vittoria di spese e di onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 luglio 2025 chiedeva dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto in Sassari il 12 febbraio 2011 con , unione dalla quale era nato CP_1 il 2 novembre 2010 il figlio , da tempo adottato dagli zii paterni (come da Persona_1 provvedimento del Tribunale per i minorenni di Sassari del 22 marzo 2022).
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata su conclusioni condivise con sentenza di questo tribunale n. 184 dell'8 febbraio 2018, la loro convivenza non era più ripresa, essendo ormai cessata ogni forma di comunione morale ed affettiva fra i coniugi.
Aggiungeva di essersi trasferita ad Alessandria, dove viveva col suo compagno in un alloggio popolare, e di percepire solo una modesta pensione di invalidità civile, di circa 700 euro mensili, riconosciutale per le gravi patologie da cui era affetta e che le precludevano l'esercizio di alcuna attività lavorativa. Concludeva pertanto come riportato in epigrafe, non proponendo altre domande oltre a quella di divorzio.
Si costituiva il resistente e non si opponeva alla domanda esponendo, quanto alle proprie condizioni, di essere da tempo disoccupato e senza fissa dimora, percependo egli solamente una pensione di invalidità civile pari a 346,33 euro mensili. Confermava l'intervenuta cessazione di ogni comunione matrimoniale con la coniuge e concludeva come sopra trascritto.
Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le comuni allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendo indiscusso il venir meno di ogni comunione materiale e morale fra loro.
Nessun provvedimento dev'essere assunto in ordine al figlio minore delle parti che risulta essere stato adottato nel 2022 dagli zii paterni (v. relativa annotazione sull'atto di nascita, doc. 3 ricorrente).
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, essendo pacifico che non vi è stata alcuna riconciliazione fra i coniugi dopo la separazione.
Le spese del procedimento sono compensate, non essendovi stata opposizione al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 12 febbraio 2011 (atto 14, Parte I) fra Parte_1
nata il [...] in [...] e , nato il [...] in
[...] CP_1
Sassari.
pagina 2 di 3 Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
FA AN
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