Sentenza breve 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 10/11/2023, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 03311/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 comma 3 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2023, proposto da Modeo Ermanno, rappresentato e difeso dall'avvocato Ambra Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza:
al giudicato di cui al decreto decisorio n. 94/2019, cron. n. 143/2019, emesso dalla Corte d'appello di Caltanissetta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112, ss., c.p.a;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato a seguito di atto di riassunzione ex art.15 comma 4 c.p.a, parte ricorrente ha chiesto che venga disposta l’esecuzione del decreto sopra meglio specificato, divenuto definitivo, con il quale il Ministero intimato è stato condannato (ai sensi della L. n. 89/2001 ed a titolo di equa riparazione per il danno subito per l'irragionevole durata di un processo), per quanto qui rileva, a pagare al ricorrente la somma di euro 1200,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese del giudizio liquidate in euro 300,00, oltre a I.V.A., C.P.A.e rimborso spese generali come per legge.
Ha quindi instaurato il presente procedimento affinché venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto de quo e, in caso di ulteriore inadempienza, nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
3. Alla camera di consiglio fissata per la sua trattazione il ricorso è stato posto in decisione
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi per gli effetti di cui in motivazione.
2. Osserva il Collegio che il titolo indicato in epigrafe, divenuto definitivo, risulta tuttora non eseguito dal suddetto Ministero, né quest’ultimo ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
È opportuno precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3, L. n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348; id., 6 maggio 2010, n. 2653; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10 ottobre 2011, n. 1770).
In particolare il decreto in epigrafe, emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, per la cui esecuzione è causa, risulta non essere stato opposto nei termini di legge, come da attestazione della formula esecutiva della Cancelleria della medesima Corte di Appello, depositata in atti.
Risulta trasmessa al Ministero in epigrafe la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, L. n. 89/2001.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato fondato ed accolto quanto all’obbligo del pagamento delle somme dovute in base al titolo di cui sopra; per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero in questione di conformarsi al medesimo decreto, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5-sexies, c. 8, della legge n. 89/2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60).
4. Conclusivamente, il Collegio:
- accoglie il ricorso nei termini di cui sopra;
- dispone l’intervento sostitutivo nei termini sopra meglio specificati;
- condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, in favore di parte ricorrente, nel complessivo importo di euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO