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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 7280 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 7280 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Pollaiolo n. 5 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Dario Diotallevi che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempre, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 80 presso lo studio dell'avv.
Francesca Rinauro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita sulla copia notificata dell'atto di citazione in appello notificato
APPELLATA
TA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) elettivamente domiciliata in Roma, via Mattia Parte_3 C.F._3
Battistini n. 176 presso lo studio dell'avv. Debora Marconi che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, rispettivamente conducente del veicolo Fiat 500 targatoDZ658WX e proprietaria del veicolo stesso, in relazione all'incidente verificatosi il 2 febbraio 2018, avevano citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma
la società (ora , Assicurazione che garantiva il veicolo Controparte_2 Controparte_1
Fiat 500 targato EW643JB e , proprietaria e conducente del veicolo stesso Parte_3
chiedendo l'accertamento della responsabilità della convenuta nella causazione dell'incidente e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno rispettivamente subito.
A sostegno della domanda avevano dedotto che il giorno 2 settembre 2018, verso le ore
11,40 il a bordo del veicolo Fiat Abarth 500 stava percorrendo via di del Forte Pt_1
Trionfale quando giunto all'incrocio con via Pieve di Cadore era stato urtato violentemente sulla parte laterale destra dal veicolo Fiat 500 della convenuta che non si era fermato al segnale di Stop presente alla confluenza di via Pieve di Cadore con via del Forte Trionfale.
Per effetto dell'urto aveva perso il controllo del veicolo e, dopo aver effettuato un testa cod,
aera andato ad urtare un muro posto a destra sulla strada abbattendo un muretto si
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sostegno di un cancello, dopo aver abbattuto un alberello posto sul marciapiede sulla destra.
L'incidente era stato oggetto dfi rilievo da parte della Polizia Municipale intervenuta.
In conseguenza dell'incidente il veicolo era stato rottamato essendo risultata antieconomica la riparazione ed il conducente aveva riportato lesioni.
Avevano chiesto il risarcimento del danno ritenendo che l'incidente fosse stato causato dalla condotta di guida della convenuta e ritenendo che le dichiarazioni rese dalla stessa non trovassero conferma nello stato dei luoghi riscontrato dalla Polizia Municipale
evidenziando in particolare che il veicolo della convenuta era stato trovato fermo un paio di metri più avanti rispetto all'alberello abbattuto.
Poiché nulla avevano ricevuto quale risarcimento del danno, avevano introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si era costituita la società contestando la ricostruzione dell'incidente Controparte_2
operata dagli attori in quanto la assicurata, alle guida del proprio veicolo si era fermata allo
Stop presente in via Pieve di Cadore e si era immessa su via del Forte Trionfale dove,
prima di raggiungere il civico n. 8 era stata sorpassata dal veicolo degli attori che alla vista di veicoli presenti sulla opposta corsia di marcia sulla quale si era iommesso per la manovra di sorpasso era rientrato urtando con la fiancata destra la parte alteriore laterale sinistra. In coneguenza del contatto aveva perso il controllo del veicolo urtando un alberello presente sul marciapiede e poi il muro, fermandosi contro la colonna di un cancello.
All'incidente avevano assistito i due testimoni i cui nominativi erano stati indicati dalla assicurata già nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale nella quale aveva rappresentato la dinamica dell'incidente.
Aveva, pertanto, chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto Parte_3
l'incidente era stato determinato dalla condotta di guida del che aveva urtato il suop Pt_1
veicolo nel rientrare da un sorpasso ed aveva perso il controllo del proprio veicolo che era finito sul marciapiede, dopo un testa coda, abbattendo prima un alberello e poi un muretto.
Aveva ribadito che all'incidente avevano assistito dei testimoni che aveva già indicato alla
Polizia Municipale intervenuta quaranta minuti dopo l'incidente.
Raccolto l'interrogatorio formale della convenuta ed escussi tra testi, il giudice di pace di
Roma con sentenza 15913/2021 aveva respinto la domanda attrice ritenendo che dalla posizione dei veicolo come attestato dalla Polizia Municipale, dalle deposizione rese dalle parti alla Polizia Municipale e dalle deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio risultasse che l'incidente era stato causato dalla condotta di guida del che nel rientrare da un Pt_1
sorpasso aveva urtato con la parte laterale posteriore del suo veicolo la parte laterale spigolare del veicolo della convenuta perdendo il controllo del veicolo e finendo contro il muro.
Hanno il ed la lamentando la erronea valutazione delle prove Pt_1 Parte_2
acquisite nel corso del giudizio ed in particolare nel non ritenere credibile la prova testimoniale proveniente dal testimone oculare trasportato nel veicolo degli attori, che aveva confermato la ricostruzione dell'incidente operata dagli attori ed in particolare l'urto da parte del veicolo dei convenuti che non si era fermato allo stop urtando il veicolo degli attori sul lato e determinandone, in questo modo, lo sbandamento, teste presente all'incidente anche se non identificato dalla Polizia Municipale e che si era recato nei giorni successivi per richiedere la integrazione del verbale sul punto confermando la dinamica dell'incidente dichiarata dal conducente del veicolo e precisando che nessun altro testimone era presente all'incidente.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
I testimoni di controparte e la stessa convenuta avevano fornito una versione inverosimile evidenziando che se vi fosse stato un veicolo proveniente in senso contrario, lo stesso avrebbe dovuto essere coinvolto nell'incidente durate la fase di rotazione del veicolo Fiat
Abarth.
Hanno ribadito, inoltre, che se fosse stato vero che i veicoli non erano stati mossi dopo l'incidente non sarebbe stato possibile per il veicolo Fiat Abarth abbattere l'alberello sul marciapiede posto alcuni metri più indietro rispetto al veicolo della convenuta.
Inoltre, nessuno dei due testimoni di parte convenuta avevano confermato di aver visto il contratto tra i veicoli e che gli stessi non si erano presentati alla Polizia Municipale per rendere dichiarazione ma le loro dichiarazioni scritte erano state consegnate alla Polizia
Municipale da un incaricato della convenuta.
Si è costituita la società (già ) chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 CP_2
in quanto il giudice aveva fatto corretta valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio ritenendo che entrambi i testi di parte convenuta, la cui presenza era stata dichiarata dalla convenuta alla Polizia Municipale già al momento dell'incidente, avessero concordemente indicato che il veicolo della convenuta si trovasse già lungo via del Forte
Trionfale al momento dell'incidente, escludendo che lo stesso si trovasse all'incrocio tra via
Pieve di Cadore e via di Forte Trionfale ed uno di essi aveva anche confermato il sorpasso da parte del veicolo Fiat Abarth nero del veicolo Fiat 500 bianco della convenuta prima dell'incidente.
Ha ribadito la contestazione operata in relazione alla misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice di primo Parte_3
grado aveva fatto corretta interpretazione delle risultanze istruttorie dal momento che da un lato i due testi la cui presenza era stata indicata sin dal momento in cui aveva reso la
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sua dichiarazione alla Polizia Municipale avevano confermato uno di aver vistio il soprasso tra il veicolo degli attori ed il proprio e poi il successivo urto del veicolo contro il muretto mentre l'altro teste, che si trovava proprio all'incrocio tra via Pieve di Cadore e via di Forte
Trinfale aveva dichiarato di aver visto passare il veicolo nero degli attori attraverso l'incrocio e di aver sentito il rumore dell'urto e guardando lungo via del Forte Trionfale aveva fvsto l'incidente, escludendo, quindi, in questo modo che il contatto tra i veicoli fosse avvenuto in area di incrocio.
Ha indicato che la Polizia Municipale ha dato atto di aver trovato il proprio veicolo fermo in posizione parallela al marciapiede all'interno di via del Forte Trionfale. Anche la tipologia dei danni riscontrati sulla Fiat 500 bianca e la tipologia dei danni era stata valutata dal giudice per escludere che il contatto tra i veicoli si fosse verificato in sede di incrocio.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento da parte degli appellanti.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in relazione all'incidente gli elementi disponibili risultano dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta dopo l'incidente e dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso del giudizio.
Dal verbale risulta che l'incidente avvenne lungo via del Forte Trionfale tra i civici 8 e 12 ad una distanza di una decina di metri dall'area dell'incrocio tra via di Forte Trionfale e via
Pieve di Cadore.
Pacifico tra le parti è la circostanza che il veicolo Fiat 500 Abarth di colore nero degli attori percorreva via di Forte Trionfale e che il veicolo Fiat 500 bianco della convenuta proveniva da via Pieve di Cadore.
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Le versioni delle parti divergono dal luogo in cui si sarebbe verificato il contatto tra i due veicoli.
Secondo gli attori il contatto sarebbe avvenuto nell'area dell'incrocio e sarebbe stato determinato dal veicolo della convenuta che non fermandosi allo stop presente alla confluenza tra via Pieve di Cadore e via di Forte Trionfale, aveva urtato il veicolo degli attori che sbandando era andato ad urtare un albero ed il muro di alcuni condomini ad una decina/quindicina di metri più avanti lungo via del Forte Trionfale.
Secondo la convenuta provenendo da via Pieve di Cadore si era immessa su via del Forte
Trionfale dove era stata soprassata dal veicolo degli attori che si era portato sulla opposta corsia di marcia e pi nel rientrare sulla sua corsia di marcia in fretta, essendovi un veicolo sull'opposta corsia di marcia, aveva urtato con la parte laterale posteriore destra lòa parte anteriore laterale spigolare sinistra del suo veicolo e per effetto dell'urto e della velocità alla quale procedeva era finito sul marciapiede destro abbattendo un alberello , urtando il muro di un condominio ed abbattendo il muretto che sorreggeva la spalletta di un cancello di un successivo condominio.
La Polizia Municipale intervenuta ha rilevato la posizione assunta dai veicoli al termine dell'incidente ed in particolare la Fiat 500 Abarth ferma nei pressi del muretto abbattuto con la parte posteriore ed il veicolo Fiat 500 fermo parallelo al marciapiede di fronte al civico 8 un paio di metri più aventi rispetto all'alberello abbattuto sul marciapiede.
Tale posizione evidentemente non corrisponde al punto di contatto tra i veicoli necessariamente avvenuto più indietro rispetto al punto in cui gli stessi si erano fermati.
Di conseguenza nessun rilievo assume la censura dedotta dagli appellanti in relazione al fatto che il veicolo della convenuta fosse fermo più avanti rispetto all'alberello abbattuto dal veicolo Fiat Abarth elemento utilizzato per escludere che l'incidente si fosse verificato non nell'area dell'incrocio.
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Le dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli alla Polizia Municipale sono conformi alla versione prospettata nel presente giudizio.
Nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale la attrice ha indicato i nominativi di due persone che avevano assistito all'incidente, mentre l'attore non ha indicato nessun testimone.
Tuttavia nel verbale è fatta menzione della presenza nel veicolo di un trasportato che non era stato identificato e solo successivamente una persona si è presentata ai Vigili per richiedere la rettifica del verbale al fine che venisse indicato che era lui il soggetto trasportato e rendendo anche dichiarazione sullo svolgimento dei fatti.
Analogamente la convenuta ha fatto depositare le dichiarazioni rese dai testi indicati.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste qualificatosi amico del dl Testimone_1
, il quale ha confermato che il veicolo Fiat 500 della convenuta aveva urtato Pt_1
nell'area di incrocio travia del Forte Trionfale e via Pieve di Cadore non fermandosi allo
Stop- Ha indicato di aver fornito le proprie generalità alla Polizia Municipale unitamente alla propria dichiarazione che, però, non la avevano trascritta deducendo che non era necessario fare il verbale. Ha anche indicato che non vi erano altre persone.
E' stato sentito il teste il quale ha dichiarato che era uscito da un Supermercato Tes_2
posto circa duecento metri dal punto dell'incidente ed aveva visto ua fiat 500 bianca e poi una Fiat 500 nera che la sorpassava. Poi aveva sentito un botto e si era di nuovo girato verso le macchine. Ha spiegato che visto il tempo trascorso non ricordava la dinamica dell'incidente. Dopo l'incidente si era avvicinato ai veicoli ed aveva visto la Fiat 500 nera ferma addosso ad un muro mentre non ricordava la posizione della Fiat 500 bianca. Era
rimasto sul posto una decina di minuti ed era andato via dopo aver lasciato il suo recapito alla convenuta.
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E' stato sentito il teste il quale ha indicato che era fermo all'angolo tra via Pieve di Tes_3
Cadore e via del Forte Trionfale e che non aveva visto passare su via Pieve di Cadore la
Fiat 500 bianca e che mentre stava parlando con un persona dell'acquisto di un motorino per il figlio, aveva visto un veicolo nero che attraversa l'incrocio.
Aveva continuato a parlare con l'interlocutore e poco dopo aveva sentito il rumore e sporgendosi a guardare su via del Forte Trionfale, aveva visto lo stesso veicolo nero fermo contro un muretto o forse un cancello. Ha spiegato, quindi, di non aver visto l'incidente. Si
era avvicinato ed aveva lasciato il suo nominativo alla convenuta.
E' stato raccolto l'interrogatorio formale della convenuta la quale ha confermato la propria ricostruzione dell'incidente negando la versione dell'incidente fornita dall'attore.
Per quanto riguarda la ricostruzione dell'incidente la versione fornita dal teste, la cui presenza sul luogo dell'incidente non risulta confermata in quanto la Polizia Municipale
intervenuta ha indicato a verbale di non aver identificato il trasportato e la rettifica richiesta del verbale sulla base della affermazione del di essere lui la persona Persona_1
trasportata nel veicolo non ha riscontro specifico nel verbale, non essendo credibile che la
Polizia Municipale intervenuta avendo ricevuto sia le sue generalità sia la deposizione sui fatti non la abbiano verbalizzata dichiarando non necessario procedere alla verbalizzazione, slavo poi indicare nel verbale che non erano stati trovati sul posto testimoni oculari del sinistro.
In ogni caso il teste non ha fornito alcuna indicazione in relazione alla modalità di verificazione del sinistro, pur essendo seduto dalla parte in cui vi era stato il sinistro n* ha indicato il movimento del veicolo Fiat 500 dopo il contatto, tenuto conto che l'incrocio si trova a più di quindici metri dal punto in cui è stata trovato il veicolo dell'attore.
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Tale deposizione, inoltre non spiega il movimento del veicolo della convenuta che dopo l'incidente avvenuto in area di incrocio avrebbe comunque proseguito il percorso per fermarsi dopo aver percorso almeno una decina di metri su via del Forte Trionfale.
Gli altri testimoni, non amici della parte, la cui esistenza è stata dichiarata dalla convenuta già al momento del rilascio della dichiarazione alla Polizia Municipale, hanno operato dichiarazioni credibili dal momento che nessuno di loro ha dichiarato di aver viso il momento di contatto tra i veicoli, ma hanno evidenziato fattoi non compatibili con quanto affermato dall'attore e dal teste dallo stesso indotto.
Il teste ha, infatti, dichiarato che si trovava all'angolo di via Pieve di Cadore e non Tes_3
aveva visto un incidente avvenire all'incrocio, indicando che non aveva visto il veicoplol
Fiat 500 bianco della convenuta passare e di aver visto solo un veicolo nero che attraversava l'incrocio lungo via del Forte Trionfale. Subito dopo aveva sentito il rumore di un urto e guardando lungo via di Forte Trionfale aveva visto il veicolo nero che aveva visto attraversare l'incrocio fermo contro un muretto.
Il teste ha riferito di aver visto la Fiat 500 bianca della convenuta che procedeva Tes_4
lungo via di Forte Trionfale ed un veicolo scuro che lo stava sorpassando. Si era voltato verso i veicoli quando aveva sentito il rumore dell'urto ed aveva visto il veicolo nero, che aveva visto mentre stava sorpassando il veicolo bianco, fermo contro un muro.
Il teste quindi, al di là della modalità del contatto tra i due veicoli, ha indicato di aver visto il veicolo della convenuta che si trovava già all'interno di via del Forte Trionfale mentre veniva sorpassato da un veicolo nero che poi aveva visto fermo contro un muretto.
Di conseguenza un teste non ha visto l'incidente che si sarebbe verificato all'incrocio tra via Pieve di Cadore e via di Forte Trionfale vedendo attraversare da solo l'incrocio il veicolo dell'attore e sentendo il rumore dell'incidente dopo che lo stesso aveva superato l'incrocio.
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Il secondo teste ha visto il veicolo della convenuta che procedeva lungo via di Forte
Trionfale e che il veicolo nero dell'attore era arrivato dopo, dal momento che lo aveva notato mentre detto veicolo stava operando una manovra di sorpasso.
Inoltre la collocazione dei danni sul veicolo della convenuta escludono un contatto avvenuto in sede di incrocio tra il veicolo della convenuta che si stava immettendo verso dia del Forte Trionfale, essendo i danni, invece, compatibili con la manovra di rientro dal sorpasso da parte del veicolo dell'attore.
Correttamente il giudice di primo grado essendo risultato non provata la ricostruzione dell'incidente proposta dagli attori, non avendo trovato riscontro nelle constatazioni operate dalla Polizia Municipale dopo l'incidente né nelle deposizioni rese dai testi nopn essendo ritenuta credibile la deposizione del teste asseritamente trasportato che si è limitato a confermare che il contatto si era verificato in area di incrocio, senza spiegare come mai il veicolo fosse finito sul marciapiede destro una decina di metri oltre l'incrocio e non su quello di sinistra per effetto del contatto laterale, collocazione che trova, invece spiegazione in caso di contratto avvenuto con il veicolo dell'attore già in posizione obliqua verso destra nell'atto di rientrare snella propria corsia di marcia tagliando la strada la veicolo della convenuta, modalità compatibile con la affermata presenza del veicolo della stressa già su via del Forte Trionfale prima della verificazione del sinistro e della effettuazione della manovra di sorpasso, con invasione della opposta corsia di marcia tenuto conto della limitata dimensione delle corsie stesse, prima della verificazione del sinistro e del fatto che il veicolo dell'attore venne visto attraversare da solo l'incrocio.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 15913/2021 previa integrazione della motivazione condanna e , in solido, a rimborsare alla società Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000 Controparte_1
di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 7280 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 2 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Pollaiolo n. 5 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Dario Diotallevi che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempre, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 80 presso lo studio dell'avv.
Francesca Rinauro che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita sulla copia notificata dell'atto di citazione in appello notificato
APPELLATA
TA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) elettivamente domiciliata in Roma, via Mattia Parte_3 C.F._3
Battistini n. 176 presso lo studio dell'avv. Debora Marconi che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, rispettivamente conducente del veicolo Fiat 500 targatoDZ658WX e proprietaria del veicolo stesso, in relazione all'incidente verificatosi il 2 febbraio 2018, avevano citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma
la società (ora , Assicurazione che garantiva il veicolo Controparte_2 Controparte_1
Fiat 500 targato EW643JB e , proprietaria e conducente del veicolo stesso Parte_3
chiedendo l'accertamento della responsabilità della convenuta nella causazione dell'incidente e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno rispettivamente subito.
A sostegno della domanda avevano dedotto che il giorno 2 settembre 2018, verso le ore
11,40 il a bordo del veicolo Fiat Abarth 500 stava percorrendo via di del Forte Pt_1
Trionfale quando giunto all'incrocio con via Pieve di Cadore era stato urtato violentemente sulla parte laterale destra dal veicolo Fiat 500 della convenuta che non si era fermato al segnale di Stop presente alla confluenza di via Pieve di Cadore con via del Forte Trionfale.
Per effetto dell'urto aveva perso il controllo del veicolo e, dopo aver effettuato un testa cod,
aera andato ad urtare un muro posto a destra sulla strada abbattendo un muretto si
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sostegno di un cancello, dopo aver abbattuto un alberello posto sul marciapiede sulla destra.
L'incidente era stato oggetto dfi rilievo da parte della Polizia Municipale intervenuta.
In conseguenza dell'incidente il veicolo era stato rottamato essendo risultata antieconomica la riparazione ed il conducente aveva riportato lesioni.
Avevano chiesto il risarcimento del danno ritenendo che l'incidente fosse stato causato dalla condotta di guida della convenuta e ritenendo che le dichiarazioni rese dalla stessa non trovassero conferma nello stato dei luoghi riscontrato dalla Polizia Municipale
evidenziando in particolare che il veicolo della convenuta era stato trovato fermo un paio di metri più avanti rispetto all'alberello abbattuto.
Poiché nulla avevano ricevuto quale risarcimento del danno, avevano introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si era costituita la società contestando la ricostruzione dell'incidente Controparte_2
operata dagli attori in quanto la assicurata, alle guida del proprio veicolo si era fermata allo
Stop presente in via Pieve di Cadore e si era immessa su via del Forte Trionfale dove,
prima di raggiungere il civico n. 8 era stata sorpassata dal veicolo degli attori che alla vista di veicoli presenti sulla opposta corsia di marcia sulla quale si era iommesso per la manovra di sorpasso era rientrato urtando con la fiancata destra la parte alteriore laterale sinistra. In coneguenza del contatto aveva perso il controllo del veicolo urtando un alberello presente sul marciapiede e poi il muro, fermandosi contro la colonna di un cancello.
All'incidente avevano assistito i due testimoni i cui nominativi erano stati indicati dalla assicurata già nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale nella quale aveva rappresentato la dinamica dell'incidente.
Aveva, pertanto, chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
RGAC 7280 ANNO 2022 Pag. 3 di 12 G.U. Roberto Parziale
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Si era costituita chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto Parte_3
l'incidente era stato determinato dalla condotta di guida del che aveva urtato il suop Pt_1
veicolo nel rientrare da un sorpasso ed aveva perso il controllo del proprio veicolo che era finito sul marciapiede, dopo un testa coda, abbattendo prima un alberello e poi un muretto.
Aveva ribadito che all'incidente avevano assistito dei testimoni che aveva già indicato alla
Polizia Municipale intervenuta quaranta minuti dopo l'incidente.
Raccolto l'interrogatorio formale della convenuta ed escussi tra testi, il giudice di pace di
Roma con sentenza 15913/2021 aveva respinto la domanda attrice ritenendo che dalla posizione dei veicolo come attestato dalla Polizia Municipale, dalle deposizione rese dalle parti alla Polizia Municipale e dalle deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio risultasse che l'incidente era stato causato dalla condotta di guida del che nel rientrare da un Pt_1
sorpasso aveva urtato con la parte laterale posteriore del suo veicolo la parte laterale spigolare del veicolo della convenuta perdendo il controllo del veicolo e finendo contro il muro.
Hanno il ed la lamentando la erronea valutazione delle prove Pt_1 Parte_2
acquisite nel corso del giudizio ed in particolare nel non ritenere credibile la prova testimoniale proveniente dal testimone oculare trasportato nel veicolo degli attori, che aveva confermato la ricostruzione dell'incidente operata dagli attori ed in particolare l'urto da parte del veicolo dei convenuti che non si era fermato allo stop urtando il veicolo degli attori sul lato e determinandone, in questo modo, lo sbandamento, teste presente all'incidente anche se non identificato dalla Polizia Municipale e che si era recato nei giorni successivi per richiedere la integrazione del verbale sul punto confermando la dinamica dell'incidente dichiarata dal conducente del veicolo e precisando che nessun altro testimone era presente all'incidente.
RGAC 7280 ANNO 2022 Pag. 4 di 12 G.U. Roberto Parziale
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I testimoni di controparte e la stessa convenuta avevano fornito una versione inverosimile evidenziando che se vi fosse stato un veicolo proveniente in senso contrario, lo stesso avrebbe dovuto essere coinvolto nell'incidente durate la fase di rotazione del veicolo Fiat
Abarth.
Hanno ribadito, inoltre, che se fosse stato vero che i veicoli non erano stati mossi dopo l'incidente non sarebbe stato possibile per il veicolo Fiat Abarth abbattere l'alberello sul marciapiede posto alcuni metri più indietro rispetto al veicolo della convenuta.
Inoltre, nessuno dei due testimoni di parte convenuta avevano confermato di aver visto il contratto tra i veicoli e che gli stessi non si erano presentati alla Polizia Municipale per rendere dichiarazione ma le loro dichiarazioni scritte erano state consegnate alla Polizia
Municipale da un incaricato della convenuta.
Si è costituita la società (già ) chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 CP_2
in quanto il giudice aveva fatto corretta valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio ritenendo che entrambi i testi di parte convenuta, la cui presenza era stata dichiarata dalla convenuta alla Polizia Municipale già al momento dell'incidente, avessero concordemente indicato che il veicolo della convenuta si trovasse già lungo via del Forte
Trionfale al momento dell'incidente, escludendo che lo stesso si trovasse all'incrocio tra via
Pieve di Cadore e via di Forte Trionfale ed uno di essi aveva anche confermato il sorpasso da parte del veicolo Fiat Abarth nero del veicolo Fiat 500 bianco della convenuta prima dell'incidente.
Ha ribadito la contestazione operata in relazione alla misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto il giudice di primo Parte_3
grado aveva fatto corretta interpretazione delle risultanze istruttorie dal momento che da un lato i due testi la cui presenza era stata indicata sin dal momento in cui aveva reso la
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sua dichiarazione alla Polizia Municipale avevano confermato uno di aver vistio il soprasso tra il veicolo degli attori ed il proprio e poi il successivo urto del veicolo contro il muretto mentre l'altro teste, che si trovava proprio all'incrocio tra via Pieve di Cadore e via di Forte
Trinfale aveva dichiarato di aver visto passare il veicolo nero degli attori attraverso l'incrocio e di aver sentito il rumore dell'urto e guardando lungo via del Forte Trionfale aveva fvsto l'incidente, escludendo, quindi, in questo modo che il contatto tra i veicoli fosse avvenuto in area di incrocio.
Ha indicato che la Polizia Municipale ha dato atto di aver trovato il proprio veicolo fermo in posizione parallela al marciapiede all'interno di via del Forte Trionfale. Anche la tipologia dei danni riscontrati sulla Fiat 500 bianca e la tipologia dei danni era stata valutata dal giudice per escludere che il contatto tra i veicoli si fosse verificato in sede di incrocio.
Ha contestato, infine, la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento da parte degli appellanti.
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado e, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 10 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in relazione all'incidente gli elementi disponibili risultano dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta dopo l'incidente e dalle dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso del giudizio.
Dal verbale risulta che l'incidente avvenne lungo via del Forte Trionfale tra i civici 8 e 12 ad una distanza di una decina di metri dall'area dell'incrocio tra via di Forte Trionfale e via
Pieve di Cadore.
Pacifico tra le parti è la circostanza che il veicolo Fiat 500 Abarth di colore nero degli attori percorreva via di Forte Trionfale e che il veicolo Fiat 500 bianco della convenuta proveniva da via Pieve di Cadore.
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Le versioni delle parti divergono dal luogo in cui si sarebbe verificato il contatto tra i due veicoli.
Secondo gli attori il contatto sarebbe avvenuto nell'area dell'incrocio e sarebbe stato determinato dal veicolo della convenuta che non fermandosi allo stop presente alla confluenza tra via Pieve di Cadore e via di Forte Trionfale, aveva urtato il veicolo degli attori che sbandando era andato ad urtare un albero ed il muro di alcuni condomini ad una decina/quindicina di metri più avanti lungo via del Forte Trionfale.
Secondo la convenuta provenendo da via Pieve di Cadore si era immessa su via del Forte
Trionfale dove era stata soprassata dal veicolo degli attori che si era portato sulla opposta corsia di marcia e pi nel rientrare sulla sua corsia di marcia in fretta, essendovi un veicolo sull'opposta corsia di marcia, aveva urtato con la parte laterale posteriore destra lòa parte anteriore laterale spigolare sinistra del suo veicolo e per effetto dell'urto e della velocità alla quale procedeva era finito sul marciapiede destro abbattendo un alberello , urtando il muro di un condominio ed abbattendo il muretto che sorreggeva la spalletta di un cancello di un successivo condominio.
La Polizia Municipale intervenuta ha rilevato la posizione assunta dai veicoli al termine dell'incidente ed in particolare la Fiat 500 Abarth ferma nei pressi del muretto abbattuto con la parte posteriore ed il veicolo Fiat 500 fermo parallelo al marciapiede di fronte al civico 8 un paio di metri più aventi rispetto all'alberello abbattuto sul marciapiede.
Tale posizione evidentemente non corrisponde al punto di contatto tra i veicoli necessariamente avvenuto più indietro rispetto al punto in cui gli stessi si erano fermati.
Di conseguenza nessun rilievo assume la censura dedotta dagli appellanti in relazione al fatto che il veicolo della convenuta fosse fermo più avanti rispetto all'alberello abbattuto dal veicolo Fiat Abarth elemento utilizzato per escludere che l'incidente si fosse verificato non nell'area dell'incrocio.
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Le dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli alla Polizia Municipale sono conformi alla versione prospettata nel presente giudizio.
Nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale la attrice ha indicato i nominativi di due persone che avevano assistito all'incidente, mentre l'attore non ha indicato nessun testimone.
Tuttavia nel verbale è fatta menzione della presenza nel veicolo di un trasportato che non era stato identificato e solo successivamente una persona si è presentata ai Vigili per richiedere la rettifica del verbale al fine che venisse indicato che era lui il soggetto trasportato e rendendo anche dichiarazione sullo svolgimento dei fatti.
Analogamente la convenuta ha fatto depositare le dichiarazioni rese dai testi indicati.
Nel corso del giudizio è stato escusso il teste qualificatosi amico del dl Testimone_1
, il quale ha confermato che il veicolo Fiat 500 della convenuta aveva urtato Pt_1
nell'area di incrocio travia del Forte Trionfale e via Pieve di Cadore non fermandosi allo
Stop- Ha indicato di aver fornito le proprie generalità alla Polizia Municipale unitamente alla propria dichiarazione che, però, non la avevano trascritta deducendo che non era necessario fare il verbale. Ha anche indicato che non vi erano altre persone.
E' stato sentito il teste il quale ha dichiarato che era uscito da un Supermercato Tes_2
posto circa duecento metri dal punto dell'incidente ed aveva visto ua fiat 500 bianca e poi una Fiat 500 nera che la sorpassava. Poi aveva sentito un botto e si era di nuovo girato verso le macchine. Ha spiegato che visto il tempo trascorso non ricordava la dinamica dell'incidente. Dopo l'incidente si era avvicinato ai veicoli ed aveva visto la Fiat 500 nera ferma addosso ad un muro mentre non ricordava la posizione della Fiat 500 bianca. Era
rimasto sul posto una decina di minuti ed era andato via dopo aver lasciato il suo recapito alla convenuta.
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E' stato sentito il teste il quale ha indicato che era fermo all'angolo tra via Pieve di Tes_3
Cadore e via del Forte Trionfale e che non aveva visto passare su via Pieve di Cadore la
Fiat 500 bianca e che mentre stava parlando con un persona dell'acquisto di un motorino per il figlio, aveva visto un veicolo nero che attraversa l'incrocio.
Aveva continuato a parlare con l'interlocutore e poco dopo aveva sentito il rumore e sporgendosi a guardare su via del Forte Trionfale, aveva visto lo stesso veicolo nero fermo contro un muretto o forse un cancello. Ha spiegato, quindi, di non aver visto l'incidente. Si
era avvicinato ed aveva lasciato il suo nominativo alla convenuta.
E' stato raccolto l'interrogatorio formale della convenuta la quale ha confermato la propria ricostruzione dell'incidente negando la versione dell'incidente fornita dall'attore.
Per quanto riguarda la ricostruzione dell'incidente la versione fornita dal teste, la cui presenza sul luogo dell'incidente non risulta confermata in quanto la Polizia Municipale
intervenuta ha indicato a verbale di non aver identificato il trasportato e la rettifica richiesta del verbale sulla base della affermazione del di essere lui la persona Persona_1
trasportata nel veicolo non ha riscontro specifico nel verbale, non essendo credibile che la
Polizia Municipale intervenuta avendo ricevuto sia le sue generalità sia la deposizione sui fatti non la abbiano verbalizzata dichiarando non necessario procedere alla verbalizzazione, slavo poi indicare nel verbale che non erano stati trovati sul posto testimoni oculari del sinistro.
In ogni caso il teste non ha fornito alcuna indicazione in relazione alla modalità di verificazione del sinistro, pur essendo seduto dalla parte in cui vi era stato il sinistro n* ha indicato il movimento del veicolo Fiat 500 dopo il contatto, tenuto conto che l'incrocio si trova a più di quindici metri dal punto in cui è stata trovato il veicolo dell'attore.
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Tale deposizione, inoltre non spiega il movimento del veicolo della convenuta che dopo l'incidente avvenuto in area di incrocio avrebbe comunque proseguito il percorso per fermarsi dopo aver percorso almeno una decina di metri su via del Forte Trionfale.
Gli altri testimoni, non amici della parte, la cui esistenza è stata dichiarata dalla convenuta già al momento del rilascio della dichiarazione alla Polizia Municipale, hanno operato dichiarazioni credibili dal momento che nessuno di loro ha dichiarato di aver viso il momento di contatto tra i veicoli, ma hanno evidenziato fattoi non compatibili con quanto affermato dall'attore e dal teste dallo stesso indotto.
Il teste ha, infatti, dichiarato che si trovava all'angolo di via Pieve di Cadore e non Tes_3
aveva visto un incidente avvenire all'incrocio, indicando che non aveva visto il veicoplol
Fiat 500 bianco della convenuta passare e di aver visto solo un veicolo nero che attraversava l'incrocio lungo via del Forte Trionfale. Subito dopo aveva sentito il rumore di un urto e guardando lungo via di Forte Trionfale aveva visto il veicolo nero che aveva visto attraversare l'incrocio fermo contro un muretto.
Il teste ha riferito di aver visto la Fiat 500 bianca della convenuta che procedeva Tes_4
lungo via di Forte Trionfale ed un veicolo scuro che lo stava sorpassando. Si era voltato verso i veicoli quando aveva sentito il rumore dell'urto ed aveva visto il veicolo nero, che aveva visto mentre stava sorpassando il veicolo bianco, fermo contro un muro.
Il teste quindi, al di là della modalità del contatto tra i due veicoli, ha indicato di aver visto il veicolo della convenuta che si trovava già all'interno di via del Forte Trionfale mentre veniva sorpassato da un veicolo nero che poi aveva visto fermo contro un muretto.
Di conseguenza un teste non ha visto l'incidente che si sarebbe verificato all'incrocio tra via Pieve di Cadore e via di Forte Trionfale vedendo attraversare da solo l'incrocio il veicolo dell'attore e sentendo il rumore dell'incidente dopo che lo stesso aveva superato l'incrocio.
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Il secondo teste ha visto il veicolo della convenuta che procedeva lungo via di Forte
Trionfale e che il veicolo nero dell'attore era arrivato dopo, dal momento che lo aveva notato mentre detto veicolo stava operando una manovra di sorpasso.
Inoltre la collocazione dei danni sul veicolo della convenuta escludono un contatto avvenuto in sede di incrocio tra il veicolo della convenuta che si stava immettendo verso dia del Forte Trionfale, essendo i danni, invece, compatibili con la manovra di rientro dal sorpasso da parte del veicolo dell'attore.
Correttamente il giudice di primo grado essendo risultato non provata la ricostruzione dell'incidente proposta dagli attori, non avendo trovato riscontro nelle constatazioni operate dalla Polizia Municipale dopo l'incidente né nelle deposizioni rese dai testi nopn essendo ritenuta credibile la deposizione del teste asseritamente trasportato che si è limitato a confermare che il contatto si era verificato in area di incrocio, senza spiegare come mai il veicolo fosse finito sul marciapiede destro una decina di metri oltre l'incrocio e non su quello di sinistra per effetto del contatto laterale, collocazione che trova, invece spiegazione in caso di contratto avvenuto con il veicolo dell'attore già in posizione obliqua verso destra nell'atto di rientrare snella propria corsia di marcia tagliando la strada la veicolo della convenuta, modalità compatibile con la affermata presenza del veicolo della stressa già su via del Forte Trionfale prima della verificazione del sinistro e della effettuazione della manovra di sorpasso, con invasione della opposta corsia di marcia tenuto conto della limitata dimensione delle corsie stesse, prima della verificazione del sinistro e del fatto che il veicolo dell'attore venne visto attraversare da solo l'incrocio.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 15913/2021 previa integrazione della motivazione condanna e , in solido, a rimborsare alla società Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000 Controparte_1
di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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