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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3245/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3245/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORNACCHIA Parte_1 C.F._1
MATTIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PLACA Controparte_1 C.F._2
PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
(C.F. ), non costituiti;
Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Oggetto: successione ereditaria - divisione
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contratiis reiectis, NEL MERITO: QUANTO A CUSTODI DANIELE:
per le ragioni indicate in premessa di citazione, accertare e dichiarare che: I) ha Controparte_1
ricevuto donazioni dirette dal conto corrente di cui il de cuius era titolare esclusivo per un importo
complessivo di € 55.000,00; II) ha ricevuto donazioni dirette ed indirette dai conti Controparte_1
correnti di cui il de cuius era contitolare per un importo complessivo di € 182.158,77 (calcolato in
ragione del 50% a fronte della contitolarità dei conti); III) nella sua qualità di Controparte_1
delegato sui conti correnti cointestati al de cuius, ha eseguito personalmente e direttamente
disposizioni nel proprio esclusivo interesse (pagamenti e prelievi) in ogni caso non giustificati, per
un importo complessivo di € 62.402,00 (calcolato in ragione del 50% a fronte della contitolarità dei
conti) o di quelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia indicate ai punti I, II e III e
conseguentemente; 1) condannare il convenuto a reintegrare il patrimonio Controparte_1
ereditario per la somma di € 237.158,77 ricevuta per donazioni dirette ed indirette nonché a
restituire all'attivo ereditario la somma di € 62.402,00, per disposizioni personalmente e
direttamente dallo stesso eseguite nel proprio esclusivo interesse (pagamenti e prelievi) in ogni caso
non giustificati, e così in totale € 299.560,77 o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, in ogni caso maggiorate degli interessi e rivalutazione dalla data del 24.12.2013 al saldo.
2) IN SUBORDINE: disporre la restituzione anche parziale di dette somme direttamente agli altri
coeredi pro quota anche diverso titolo. QUANTO ALLA QUOTA DI ZOIA LAURA: per le
ragioni indicate in premessa di citazione, accertare e dichiarare che ha prelevato CP_2
indebitamente in data 31.12.2013 (pochi giorni dopo il decesso del marito ) dal conto Persona_1
accesso presso le di Prato Sesia e di cui era comproprietaria insieme al de cuius, la CP_3
somma di € 24.400,00 e pertanto condannarla a restituire il 50% di detta quota, pari ad € 12.200,00
alla massa ereditaria o, in subordine, condannarla alla restituzione di detta somma direttamente
pagina 2 di 18 agli altri coeredi pro quota, anche diverso titolo. IN OGNI CASO, QUANTO ALLA DIVISIONE
EREDITARIA: a) accertare quali siano i beni tutti facenti parte della massa ereditaria e
conseguentemente disporne la ricostruzione, comprensiva del relictum e del donatum, e per l'effetto,
dichiarare tali beni soggetti a divisione;
b) all'esito dell'accoglimento delle domande di cui sopra,
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un consulente tecnico per la
esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa
individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, e assegnare le
relative quote ai coeredi;
c) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso
di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con
formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
IN VIA
ISTRUTTORIA: ammettere esame per interpello e testi sulle circostanze capitolate in premessa di
citazione precedute dalle parole “vero che”. Respingere ogni altra contraria domanda avanzata nei
confronti dell'attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, del giudizio di
mediazione e oltre gli interessi dal dovuto al saldo come già sopra richiesti.
Conclusioni di parte convenuta:
Contrariis rejectis;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande svolte con riferimento ai
beni mobili (titoli e giacenze di conti correnti) caduti in successione, per averne i coeredi già
definitivamente disposto e rinunciato ai relativi diritti con l'atto di “disposizione del compendio
ereditario” 1.4.2014; - procedersi alla divisione dei soli beni immobili. IN VIA SUBORDINATA E
SALVO GRAVAME: - rigettare le domande di collazione/restituzione, di nullità e di condanna al
pagamento di somme avanzate dalla attrice. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, SALVO
GRAVAME: - previa collazione delle somme versate dal de cuius a qualsiasi titolo anche alla figlia
, dedotte le provviste effettuate dai convenuti sul conto corrente BPN e le spese, determinare Pt_1
pagina 3 di 18 l'asse ereditario, costituito dai beni mobili ed immobili, procedendo alla divisione;
- con il favore
delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto e svolgimento del giudizio
ha citato in giudizio il fratello e la madre Parte_1 Controparte_1 CP_2
svolgendo domande relative all'eredità del padre deceduto il 24/12/2013 Persona_1
senza lasciare testamento. L'attrice, in particolare, dopo aver richiesto ed ottenuto un provvedimento di sequestro giudiziario ante causam, ha chiesto ricostruirsi la massa ereditaria, tenuto conto della collazione delle donazioni effettuate dal padre a CP_1
e tenuto conto, altresì, degli indebiti prelievi effettuati da entrambi i convenuti sui
[...]
conti correnti intestati al de cuius. inoltre, ha chiesto disporsi lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria.
e si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa di Controparte_1 CP_2
risposta, contestando le domande avversarie relative alla consistenza dell'asse ereditario ed associandosi alla richiesta di divisione, da effettuarsi in relazione ai soli beni immobili.
Il giudizio è stato interrotto per intervenuto decesso della convenuta ed è stato CP_2
riassunto nei confronti di in qualità di erede pro quota della parte Controparte_1
deceduta.
La causa è stata istruita tramite l'escussione testimoniale e tramite c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario, oltre che alla formazione di un progetto divisionale.
2. Prelievi e donazioni
è deceduto senza lasciare testamento. E' pacifico che gli eredi legittimi Persona_1
pagina 4 di 18 siano, per la quota di 1/3 ciascuno, i figli e e la moglie . Pt_1 Controparte_1 CP_2
Nelle dichiarazioni di successione presentate (doc. 2 e 3 attrice), la consistenza dell'asse ereditario è stata indicata in complessivi € 745.451,58.
ha allegato di aver successivamente appreso dell'esistenza delle seguenti Parte_1
operazioni effettuate mentre il de cuius era in vita:
1) n°13 prelievi ingiustificati eseguiti personalmente da per l'importo Controparte_1
complessivo di € 30.300,00, in relazione a cui ha ritenuto sussistere un obbligo di restituzione;
2) n°3 bonifici a favore di rispettivamente di € 1.500,00, € 600,00 ed € Controparte_1
6.600,00 a titolo di giroconto ed emissione di un assegno di € 7.000,00 a firma Per_1
sempre a favore di il tutto per il complessivo importo di €
[...] Controparte_1
15.700,00, da qualificarsi quali donazioni dirette;
3) n°3 bonifici in giroconto, rispettivamente di € 10.000,00 e di € 20.000,00, effettuati a favore del conto cointestato a ed alla moglie , per Controparte_1 Persona_2
l'importo complessivo di € 50.000,00 e, pertanto, di € 25.000,00 per la quota di spettanza di da qualificarsi quali donazioni dirette;
Controparte_1
4) emissione di n°4 assegni circolari dell'importo complessivo di € 105.000,00, a favore di
SE IL in qualità di creditore di emissione di n°2 assegni, il Controparte_1
primo dei quali a firma ed il secondo di cui è ignoto il disponente, Persona_1
rispettivamente dell'importo di € 2.067,00 e di € 1.370,00, oltre ad un pagamento di imposte e tasse dell'importo di € 24.243,54, con disponente ignoto, tutte operazioni per pagamenti di debiti riferibili a qualificabili come donazioni indirette, per Controparte_1
un importo totale di € 132.680,54; in particolare, trattasi di pagamenti riferiti all'acquisto effettuato dai coniugi e di un immobile sito in Controparte_1 Persona_2
pagina 5 di 18 NA (doc. 18 attrice);
5) n°15 assegni circolari e bancari, oltre ad un bonifico, disposti direttamente da CP_1
per l'importo complessivo di € 84.204,00 per il pagamento di propri debiti, da
[...]
qualificarsi come donazioni indirette o come importi in relazione a cui vi è un obbligo di restituzione alla massa ereditaria;
6) emissione di n°5 assegni circolari, con disponente ignoto, intestati a SE IL, in qualità di creditore di per l'importo complessivo di € 152.500,00, Controparte_1
qualificabili come donazioni indirette;
7) n°3 assegni a favore di dell'importo complessivo di € 40.000,00, da Controparte_1
ritenersi donazioni dirette;
8) n°3 prelievi effettuati da in qualità di delegato, per l'importo Controparte_1
complessivo di € 5.300,00 e pertanto soggetti all'obbligo di restituzione;
9) n°2 assegni a favore di dell'importo complessivo di € 55.000,00, da Controparte_1
qualificarsi quali donazioni dirette.
Secondo l'allegazione attorea, ha beneficiato di donazioni dirette ed Controparte_1
indirette per € 297.842,27, somma di cui ha chiesto la restituzione alla massa Parte_1
ereditaria, ovvero la restituzione limitatamente alla propria quota ereditaria di 1/3, per €
99.280,76.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito che l'attrice, con l'atto di disposizione del compendio ereditario di cui al doc. 1, avrebbe rinunciato ad ogni diritto legalmente vantato in qualità di erede sui titoli e sul saldo del conto corrente in essere presso Unicredit s.p.a. a favore di . CP_2
Sul punto si osserva che una volta divenuta erede, non avrebbe potuto Parte_1
pagina 6 di 18 rinunciare ai diritti nascenti da tale qualità, quali quello di chiedere il conferimento alla massa ereditaria delle somme di cui il de cuius ha disposto da tale conto corrente. La
dichiarazione, come sostenuto da parte attrice, appare piuttosto essere una liberatoria in favore della banca, per sollevare l'istituto da responsabilità connesse al versamento sul conto corrente di un solo erede delle somme facenti parte dell'asse ereditario. Peraltro,
risulta effettuato nel 2016 un pagamento in favore di per complessivi € Parte_1
55.136,00 a titolo di spettanze della figlia in ordine al compendio ereditario mobiliare del padre, in data successiva rispetto all'atto di disposizione del compendio successorio,
risalente al 2014, trasferimento che non avrebbe avuto ragione di essere effettuato laddove i coeredi si fossero effettivamente ritenuti vincolati dalla scrittura in questione.
In ordine ai prelievi effettuati direttamente da questi ha eccepito come Controparte_1
trattasi di prelievi di somme del tutto compatibili con le spese necessarie per la gestione familiare, di cui egli si occupava in via esclusiva. Il convenuto, tuttavia, non ha offerto prova dell'impiego delle somme prelevate, né della circostanza di aver avuto necessità di disporre di tali somme per dedicarsi alla cura o ad altre esigenze di vita del padre, di cui personalmente si occupava.
La domanda proposta dall'attrice va qualificata come petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c., secondo cui l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più
che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella pagina 7 di 18 quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione (Cass.
26951/2024).
Occorre tuttavia considerare che i conti correnti su cui tali prelievi sono stati effettuati erano cointestati tra il de cuius e la moglie (Unicredit e Banca Popolare di CP_2
Novara). Pertanto, solo il 50% della complessiva somma di € 35.600,00 oggetto di prelievo,
pari a € 17.800,00, deve essere restituito alla massa ereditaria da parte di Controparte_1
In ordine alle somme oggetto di domanda di collazione si osserva quanto segue.
Parte attrice ha ritenuto soggetti a collazione due assegni, per il complessivo importo di €
55.000,00, tratti dal conto corrente acceso presso la Banca di Intra, di cui il padre era l'unico intestatario, in favore di Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1
eccepito che trattasi di somma facente parte del maggior importo di € 255.000,00, prelevato con quattro assegni circolari, di cui due emessi in favore di parte attrice.
Dal documento n. 6 di parte convenuta, da cui dovrebbe evincersi la circostanza sopra indicata, non risulta che la somma residua di € 200.000,00 sia stata corrisposta in favore di e quest'ultima ha negato la circostanza. Parte_1
L'allegazione, non provata, è dunque ininfluente ai fini del decidere, non essendovi contestazione circa la ricezione della somma di € 55.000,00, che deve quindi essere oggetto di collazione.
Quanto alle ulteriori donazioni dirette effettuate tramite bonifici o assegni in favore di per € 55.700,00, parte convenuta non ha contestato la validità delle Controparte_1
operazioni, essendosi limitata ad eccepire che si tratti di donazioni di modico valore, in considerazione delle condizioni economiche del donante.
pagina 8 di 18 Ebbene, quand'anche tali donazioni fossero da ritenersi tali, le stesse sarebbero ugualmente da portare in collazione ai sensi dell'art. 737 c.c., nella misura della metà, per €
27.850,00, stante la provenienza da un conto corrente cointestato con . CP_2
Risultano, altresì, giroconti effettuati sul conto cointestato a ed alla Controparte_1
consorte , per € 50.000,00, per cui la quota di spettanza di si Per_2 Controparte_1
presume pari alla metà (€ 25.000,00). Trattandosi di somme provenienti da conto corrente cointestato, solo la metà deve essere oggetto di collazione (€ 12.500,00).
In ordine alle donazioni indirette, relativamente alla complessiva somma di € 280.000,00
corrisposta per l'acquisto del bene immobile in NA, il convenuto ha eccepito la comproprietà del bene con la moglie , per cui potrebbe parlarsi di Persona_2
donazione indiretta, al più, nella misura pari alla metà.
Tuttavia, ha ritenuto che tale somma debba considerarsi esclusa dalla Controparte_1
collazione ai sensi dell'art. 770 c. 2 c.c., in quanto il de cuius e la sig.ra hanno CP_2
implicitamente manifestato la volontà di dispensa dalla collazione, con dichiarazione del
18/1/2010 (doc. 4 convenuti).
In ogni caso, detto atto dispositivo sarebbe da qualificarsi come liberalità conforme agli usi, non soggetta a collazione ex art. 770 c. 2 c.c.
Sul punto si osserva, anzitutto, che l'effettuazione delle operazioni e la loro rilevanza quali donazioni indirette non è contestata dal convenuto. Le stesse considerazioni valgono per l'importo di € 8.500,00, versato al notaio per la compravendita in questione. Per_3
Coglie nel segno l'allegazione di parte convenuta, secondo cui, essendo l'immobile in comproprietà con la moglie, solo la metà di tali somme può ritenersi donata a CP_1
Inoltre, poiché il conto corrente era cointestato tra il de cuius e la moglie
[...] CP_2
va ulteriormente dimezzato l'importo da portarsi in collazione, operando la
[...]
pagina 9 di 18 presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti sul conto corrente, per complessivi € 70.000,00.
Le stesse considerazioni valgono per l'importo di € 8.500,00, pacificamente versato al notaio per la compravendita in questione, che deve costituire oggetto di collazione Per_3
nella misura di € 2.125,00.
Si osserva, inoltre, che il doc. 4 citato dai convenuti non contiene una espressa dispensa dalla collazione, ma una generica indicazione del motivo per cui i genitori si sono determinati ad aiutare economicamente il figlio nell'acquisto dell'immobile di NA.
Da ultimo, difetta una specifica allegazione dell'uso a cui sarebbe conforme la liberalità
effettuata, tale da sottrarre la medesima all'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 770 c. 2
del codice civile.
Quanto agli altri importi qualificati dall'attrice come donazioni indirette, secondo l'allegazione del convenuto, essi riguardano bonifici in favore di soggetti terzi, non riconducibili a Controparte_1
Trattandosi di versamenti non direttamente riconducibili al convenuto, sarebbe spettato a parte attrice dimostrare la natura di donazioni indirette in favore del fratello e tale prova non è stata offerta.
Non vi sono elementi documentali che depongano in tal senso, né l'istruttoria orale ha consentito di raggiungere la dimostrazione di quanto allegato.
L'avv. Cavarra, in ordine all'assegno esibito, per € 2.670,00, ha dichiarato che trattasi di pagamento per attività professionale svolta non in favore di bensì in Controparte_1
favore di e . Persona_1 CP_2
Il teste , marito di ha confermato che gli assegni esibiti Testimone_1 Parte_1
pagina 10 di 18 erano quelli emessi in favore del notaio per l'acquisto dell'immobile in cui Controparte_1
risiede. Questi ha altresì affermato di essere a conoscenza, per quanto riferito dall'avv.
Cavarra alla moglie, che l'assegno di cui al punto precedente era relativo ad attività svolta in favore di per la sua separazione personale. Controparte_1
Il teste ha inoltre confermato che dal conto cointestato al de cuius ed alla moglie è stato effettuato il versamento di € 24.243,54 per il pagamento di imposte e tasse a carico di
(doc. 15.3) e di esserne a conoscenza a seguito di una verifica effettuata Controparte_1
presso l'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, il teste deve essere dichiarato non attendibile, avendo egli un interesse quanto meno di fatto nel presente giudizio, essendo il marito dell'attrice e, soprattutto, per avere egli dichiarato che le somme corrisposte all'avv. Cavarra erano relative ad un debito di quando la diretta interessata, avv. Cavarra, escussa quale testimone, ha Controparte_1
invece dichiarato che gli importi ricevuti remuneravano incarichi svolti in favore di Per_1
e . Inoltre, egli non ha mostrato di avere conoscenza precisa e diretta
[...] CP_2
dei fatti di causa, avendo dichiarato di essere divenuto edotto di alcuni di essi all'esito di accertamenti compiuti dalla propria moglie e, quanto ad altri, di presumere che fossero versamenti effettuati a beneficio di sulla scorta di dati quali la data Controparte_1
dell'operazione o i soggetti indicati.
Le ulteriori somme oggetto di asserite donazioni indirette, pertanto, non devono costituire oggetto di collazione.
I convenuti hanno chiesto considerarsi, nella ricostruzione dell'asse ereditario, le seguenti operazioni, relative a somme da portare in deduzione rispetto a quanto eventualmente dovuto in favore della massa ereditaria:
- due bonifici, in data 17/12/2009 di euro 20.000,00 e in data 12/2/2010 di euro 175.000,00,
pagina 11 di 18 effettuati da ES snc, di cui era amministratore e socio (doc. 7 del Controparte_1
convenuto);
- bonifici risalenti ai mesi di maggio e giugno 2008, per complessivi euro 85.635,64,
provenienti da un conto corrente intestato a e (doc. 8 del CP_2 Controparte_1
convenuto).
La richiesta non può essere accolta.
Quanto alla prima operazione, essa vede quale disponente un soggetto giuridico diverso dall'erede e, pertanto, non incide sulla determinazione dell'asse Controparte_1
ereditario.
Quanto alla seconda, non risulta alcun credito dei disponenti e CP_2 CP_1
in favore del de cuius, non essendo stato dimostrato che tali somme siano state
[...]
versate a titolo di prestito e che sussistesse, quindi, un impegno restitutorio in capo a
Persona_1
Infine, quanto alla circostanza che l'attrice avrebbe ricevuto dal padre, finché questi era in vita, donazioni per il valore di un milione di euro, si osserva come l'allegazione sia generica e sia rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio, risultando dunque ininfluente ai fini della decisione.
In definitiva, deve costituire oggetto di collazione la complessiva somma di € 167.475,00
donata dal padre a Su tale somma decorrono gli interessi legali a far data Controparte_1
dall'apertura della successione, ai sensi dell'art. 745 c.c., per complessivi € 187.858,35.
Quanto alla posizione di ha denunciato il prelievo, da parte CP_2 Parte_1
della madre, della somma di € 24.400,00, giacente sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, in data successiva alla morte del de cuius. In relazione a tale somma,
l'attrice ha chiesto la restituzione alla massa ereditaria ed il riconoscimento della quota di pagina 12 di 18 1/3 spettantele.
Sul punto si osserva, anzitutto, che trattandosi di conto cointestato, poteva CP_2
disporre della metà della somma giacente sul conto corrente, pari a € 24.439,68 e, dunque,
poteva disporre di € 12.219,84.
Quanto al prelievo della somma di spettanza del de cuius, pari a € 12.180,16, ha CP_2
affermato di aver utilizzato tale somma per le spese funerarie e per altri oneri riconducibili alla gestione familiare.
Dalla documentazione prodotta (doc. 9), risultano spese funerarie per € 3.320,00, mentre non è stata fornita giustificazione per la restante somma di € 8.860,16. Trattasi di appropriazione indebita di denaro in danno dei coeredi, per cui la domanda di
[...]
deve essere accolta. Alla stessa, pertanto, deve essere restituita la somma nella Pt_1
misura di 1/3, pari alla quota ereditaria spettantele, per € 2.953,38, oltre interessi legali dalla data del prelievo, per complessivi € 3.310,94. Poiché sono parti in causa, quali eredi di , l'attrice ed il convenuto, quest'ultimo deve essere condannato a rimborsare CP_2
a la metà dell'importo, pari a € 1.655,47. Parte_1
3. La determinazione dell'asse ereditario
Quanto al relictum, sulla scorta dell'accertamento compiuto dal c.t.u., vi rientrano:
A) terreni in Fontaneto d'Agogna censiti al Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) al foglio 21
mappali 82, 83 e 84, di cui era contitolare al 50% con;
Persona_1 CP_2
B) n. 2 appartamenti in Romagnano Sesia, corso Roma n. 69 angolo via Ludovico il Moro,
censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U) al foglio 20 particella 137 subalterni 1 e
2 facenti parte di un'unica palazzina, di cui era contitolare al 50% con Persona_1 CP_2
[...]
pagina 13 di 18 C) n. 1 casetta indipendente in Romagnano Sesia, via Ludovico il Moro n. 22, censita al
N.C.E.U. al foglio 20 particella 915, di cui era contitolare al 50% con Persona_1 CP_2
[...]
D) gioielli custoditi presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, da considerarsi di proprietà di per il 50% del loro valore;
Persona_1
E) autovettura Toyota Yaris;
F) rendite dovute ai contratti d'affitto per i seguenti immobili: a) Appartamento al foglio
20 particella 137 subalterno 2 del punto 2) in cui la fine della locazione è avvenuta nel 2017
come riportato in Allegato “R”; b) Casetta indipendente al foglio 20 particella 915 di cui al punto 3) il cui contratto d'affitto è ancora in essere come riportato in Allegato “R”; c)
Pagamento di mensilità costanti fino al 31 maggio 2022 per conguaglio prezzo degli immobili in Fontaneto d'Agogna censito al N.C.E.U. al foglio 19, particella 885 subalterni
3, 4 e 5 e terreni al foglio 19 particelle 932 e 1001.
Il valore dei preziosi è stato stimato in € 37.144,80. Essendo essi stati rinvenuti presso la cassaforte della casa familiare di e se ne presume la Persona_1 CP_2
comproprietà tra i coniugi e gli stessi cadono in successione per la metà, pari a € 18.572,40.
Non sono, infatti, stati offerti elementi probatori in ordine alla titolarità esclusiva dei medesimi in capo a non essendo sufficiente, in tal senso, la mera Persona_1
circostanza che questi fosse gioielliere di professione.
L'autovettura è stata valutata € 1.500,00.
Le rendite dovute agli affitti degli immobili sono state quantificate in € 71.575,89. Esse
sono state generate da immobili in parte di titolarità esclusiva del de cuius e in parte di titolarità condivisa con la moglie e, pertanto, in parte ricadono per l'intero CP_2
nell'eredità, mentre in parte ricadono nella sola misura del 50%, per complessivi €
pagina 14 di 18 55.426,89.
Rientra nell'asse ereditario anche la somma di € 17.800,00, di cui è tenuto Controparte_1
alla restituzione ai sensi dell'art. 533 c.p.c.
Considerato che alcuni dei beni sopra indicati, come specificato in relazione a ciascuno di essi, compongono l'asse ereditario limitatamente al 50% del loro valore, poiché Per_1
ne era comproprietario pro quota e non proprietario esclusivo, l'asse ereditario non
[...]
è pari ad € 471.683,89 come stimato dal c.t.u. (che ha considerato tutti i beni relitti in piena proprietà), bensì pari a € 283.317,09, importo ottenuto dalla sommatoria dei seguenti valori: terreni € 4.708,80; immobili in Romagnano Sesia, corso Roma € 77.517,00 +
84.717,00; immobile in Romagnano Sesia, via Ludovico Il Moro € 23.075,00; gioielli €
18.572,40; autovettura € 1.500,00; rendite € 55.426,89 (€ 16.149,00 + € 39.277,89); € 17.800,00
oggetto di restituzione.
Ai sensi dell'art. 737 c.c., i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò
dispensati.
Trattasi della c.d. collazione, strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i condividenti, in modo da non alterare il rapporto di valore tra le quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del
relictum e del donatum.
La complessiva somma sopra indicata di € 187.858,35 deve essere oggetto di collazione per imputazione a carico di e concorre alla formazione della massa ereditaria, Controparte_1
sommandosi al relictum.
pagina 15 di 18
4. La domanda di divisione
L'asse ereditario, comprensivo delle somme oggetto di collazione, ha un valore stimato di
€ 471.175,44.
A ciascuno dei tre coeredi spetta la quota di 1/3, pari a € 157.058,48.
risulta integralmente soddisfatto tramite quanto ricevuto finché il padre Controparte_1
era in vita e, anzi, risulta a suo favore un disavanzo di € 30.799,87 (€ 187.858,35 - €
157.058,48 = € 30.799,87).
Il patrimonio relitto, pari a € 283.317,09, deve dunque essere diviso tra le altre due coeredi,
e nella cui posizione sono ora subentrati l'attrice ed il Parte_1 CP_2
convenuto in qualità di eredi.
Il c.t.u. ha elaborato un progetto divisionale, nell'ipotesi in cui fosse stato Controparte_1
dichiarato tenuto alla collazione, contemplante due soli lotti, da assegnare a Parte_1
e a (pag. da 44 a 46 e 56 e ss. della relazione). CP_2
Tale progetto divisionale, tuttavia, tiene conto di valori diversi rispetto a quelli accertati con la presente sentenza, posto che il c.t.u. ha considerato come ricadenti nell'asse ereditario la piena proprietà di tutti i beni di cui il de cuius era titolare, anche in relazione a quelli in cui la posizione di era di contitolarità al 50%. Il consulente ha Persona_1
tenuto conto di tale circostanza prevedendo una quota ereditaria della comproprietaria di 4/6 anziché di 1/3, ma la considerazione di un valore iniziale differente falsa CP_2
la rappresentazione della consistenza dell'asse ereditario e, conseguentemente, delle quote successorie spettanti a ciascuna delle parti in causa, con riflessi anche in relazione alla collazione accertata con la presente sentenza. Inoltre, occorre considerare che le parti hanno espresso le proprie intenzioni e le proprie contestazioni in ordine ad un progetto divisionale che, necessariamente, non può essere quello adottato dal Tribunale, per la pagina 16 di 18 necessità di correggere i valori indicati e di mutare la composizione dei lotti, sicché
l'adozione d'ufficio di un progetto divisionale diverso da quelli prospettati dal c.t.u.
integrerebbe una lesione del contraddittorio, considerato quanto previsto dall'art. 789 del codice di procedura civile.
La causa, pertanto, deve essere rimessa in istruttoria per procedere all'elaborazione di uno o più progetti divisionali conformi agli accertamenti in questa sede compiuti, in ordine a cui le parti potranno esprimere le proprie determinazioni.
Ogni ulteriore questione sarà valutata in sede di sentenza definitiva.
5. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite della fase di sequestro, del presente giudizio di merito e delle spese di c.t.u. è rimandata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che è tenuto alla restituzione alla massa Controparte_1
ereditaria ex art. 533 c.c. della somma di € 17.800,00;
2) accerta e dichiara che è tenuto alla collazione per € 187.858,35; Controparte_1
3) respinge le ulteriori domande di collazione;
4) accerta e dichiara che sui seguenti beni facenti parte del patrimonio relitto, meglio dettagliati nella c.t.u. espletata, si è costituita la comunione ereditaria tra le parti in causa, a seguito del decesso di Custodi: Per_1
• terreni in Fontaneto d'Agogna censiti al Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) al foglio 21 mappali 82, 83 e 84, di cui era contitolare al 50% con;
Persona_1 CP_2
pagina 17 di 18 • n. 2 appartamenti in Romagnano Sesia, corso Roma n. 69 angolo via Ludovico il
Moro, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U) al foglio 20 particella 137
subalterni 1 e 2 facenti parte di un'unica palazzina, di cui era Persona_1
contitolare al 50% con;
CP_2
• n. 1 casetta indipendente in Romagnano Sesia, via Ludovico il Moro n. 22, censita al
N.C.E.U. al foglio 20 particella 915, di cui era contitolare al 50% con Persona_1
; CP_2
• gioielli attualmente custoditi presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, da considerarsi di proprietà di per il 50%, con quota stimata pari a € 18.572,40; Persona_1
• autovettura Toyota Yaris targata DM093LY stimata in € 1.500,00;
• rendite immobiliari per € 55.426,89;
• somma di € 17.800,00 oggetto di prelievo da parte di Controparte_1
5) accerta e dichiara l'indebito prelievo, da parte di , di € 8.860,16 e, per CP_2
l'effetto, condanna quale erede pro quota di , a restituire Controparte_1 CP_2
a la somma di € 1.655,47, oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1
della sentenza al saldo;
6) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alla divisione del compendio ereditario;
7) rimanda la regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. alla sentenza definitiva.
Novara, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3245/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORNACCHIA Parte_1 C.F._1
MATTIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA PLACA Controparte_1 C.F._2
PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
(C.F. ), non costituiti;
Controparte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA
Oggetto: successione ereditaria - divisione
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contratiis reiectis, NEL MERITO: QUANTO A CUSTODI DANIELE:
per le ragioni indicate in premessa di citazione, accertare e dichiarare che: I) ha Controparte_1
ricevuto donazioni dirette dal conto corrente di cui il de cuius era titolare esclusivo per un importo
complessivo di € 55.000,00; II) ha ricevuto donazioni dirette ed indirette dai conti Controparte_1
correnti di cui il de cuius era contitolare per un importo complessivo di € 182.158,77 (calcolato in
ragione del 50% a fronte della contitolarità dei conti); III) nella sua qualità di Controparte_1
delegato sui conti correnti cointestati al de cuius, ha eseguito personalmente e direttamente
disposizioni nel proprio esclusivo interesse (pagamenti e prelievi) in ogni caso non giustificati, per
un importo complessivo di € 62.402,00 (calcolato in ragione del 50% a fronte della contitolarità dei
conti) o di quelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia indicate ai punti I, II e III e
conseguentemente; 1) condannare il convenuto a reintegrare il patrimonio Controparte_1
ereditario per la somma di € 237.158,77 ricevuta per donazioni dirette ed indirette nonché a
restituire all'attivo ereditario la somma di € 62.402,00, per disposizioni personalmente e
direttamente dallo stesso eseguite nel proprio esclusivo interesse (pagamenti e prelievi) in ogni caso
non giustificati, e così in totale € 299.560,77 o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, in ogni caso maggiorate degli interessi e rivalutazione dalla data del 24.12.2013 al saldo.
2) IN SUBORDINE: disporre la restituzione anche parziale di dette somme direttamente agli altri
coeredi pro quota anche diverso titolo. QUANTO ALLA QUOTA DI ZOIA LAURA: per le
ragioni indicate in premessa di citazione, accertare e dichiarare che ha prelevato CP_2
indebitamente in data 31.12.2013 (pochi giorni dopo il decesso del marito ) dal conto Persona_1
accesso presso le di Prato Sesia e di cui era comproprietaria insieme al de cuius, la CP_3
somma di € 24.400,00 e pertanto condannarla a restituire il 50% di detta quota, pari ad € 12.200,00
alla massa ereditaria o, in subordine, condannarla alla restituzione di detta somma direttamente
pagina 2 di 18 agli altri coeredi pro quota, anche diverso titolo. IN OGNI CASO, QUANTO ALLA DIVISIONE
EREDITARIA: a) accertare quali siano i beni tutti facenti parte della massa ereditaria e
conseguentemente disporne la ricostruzione, comprensiva del relictum e del donatum, e per l'effetto,
dichiarare tali beni soggetti a divisione;
b) all'esito dell'accoglimento delle domande di cui sopra,
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un consulente tecnico per la
esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa
individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti, e assegnare le
relative quote ai coeredi;
c) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso
di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con
formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
IN VIA
ISTRUTTORIA: ammettere esame per interpello e testi sulle circostanze capitolate in premessa di
citazione precedute dalle parole “vero che”. Respingere ogni altra contraria domanda avanzata nei
confronti dell'attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, del giudizio di
mediazione e oltre gli interessi dal dovuto al saldo come già sopra richiesti.
Conclusioni di parte convenuta:
Contrariis rejectis;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande svolte con riferimento ai
beni mobili (titoli e giacenze di conti correnti) caduti in successione, per averne i coeredi già
definitivamente disposto e rinunciato ai relativi diritti con l'atto di “disposizione del compendio
ereditario” 1.4.2014; - procedersi alla divisione dei soli beni immobili. IN VIA SUBORDINATA E
SALVO GRAVAME: - rigettare le domande di collazione/restituzione, di nullità e di condanna al
pagamento di somme avanzate dalla attrice. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, SALVO
GRAVAME: - previa collazione delle somme versate dal de cuius a qualsiasi titolo anche alla figlia
, dedotte le provviste effettuate dai convenuti sul conto corrente BPN e le spese, determinare Pt_1
pagina 3 di 18 l'asse ereditario, costituito dai beni mobili ed immobili, procedendo alla divisione;
- con il favore
delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto e svolgimento del giudizio
ha citato in giudizio il fratello e la madre Parte_1 Controparte_1 CP_2
svolgendo domande relative all'eredità del padre deceduto il 24/12/2013 Persona_1
senza lasciare testamento. L'attrice, in particolare, dopo aver richiesto ed ottenuto un provvedimento di sequestro giudiziario ante causam, ha chiesto ricostruirsi la massa ereditaria, tenuto conto della collazione delle donazioni effettuate dal padre a CP_1
e tenuto conto, altresì, degli indebiti prelievi effettuati da entrambi i convenuti sui
[...]
conti correnti intestati al de cuius. inoltre, ha chiesto disporsi lo Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria.
e si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa di Controparte_1 CP_2
risposta, contestando le domande avversarie relative alla consistenza dell'asse ereditario ed associandosi alla richiesta di divisione, da effettuarsi in relazione ai soli beni immobili.
Il giudizio è stato interrotto per intervenuto decesso della convenuta ed è stato CP_2
riassunto nei confronti di in qualità di erede pro quota della parte Controparte_1
deceduta.
La causa è stata istruita tramite l'escussione testimoniale e tramite c.t.u. volta alla ricostruzione dell'asse ereditario, oltre che alla formazione di un progetto divisionale.
2. Prelievi e donazioni
è deceduto senza lasciare testamento. E' pacifico che gli eredi legittimi Persona_1
pagina 4 di 18 siano, per la quota di 1/3 ciascuno, i figli e e la moglie . Pt_1 Controparte_1 CP_2
Nelle dichiarazioni di successione presentate (doc. 2 e 3 attrice), la consistenza dell'asse ereditario è stata indicata in complessivi € 745.451,58.
ha allegato di aver successivamente appreso dell'esistenza delle seguenti Parte_1
operazioni effettuate mentre il de cuius era in vita:
1) n°13 prelievi ingiustificati eseguiti personalmente da per l'importo Controparte_1
complessivo di € 30.300,00, in relazione a cui ha ritenuto sussistere un obbligo di restituzione;
2) n°3 bonifici a favore di rispettivamente di € 1.500,00, € 600,00 ed € Controparte_1
6.600,00 a titolo di giroconto ed emissione di un assegno di € 7.000,00 a firma Per_1
sempre a favore di il tutto per il complessivo importo di €
[...] Controparte_1
15.700,00, da qualificarsi quali donazioni dirette;
3) n°3 bonifici in giroconto, rispettivamente di € 10.000,00 e di € 20.000,00, effettuati a favore del conto cointestato a ed alla moglie , per Controparte_1 Persona_2
l'importo complessivo di € 50.000,00 e, pertanto, di € 25.000,00 per la quota di spettanza di da qualificarsi quali donazioni dirette;
Controparte_1
4) emissione di n°4 assegni circolari dell'importo complessivo di € 105.000,00, a favore di
SE IL in qualità di creditore di emissione di n°2 assegni, il Controparte_1
primo dei quali a firma ed il secondo di cui è ignoto il disponente, Persona_1
rispettivamente dell'importo di € 2.067,00 e di € 1.370,00, oltre ad un pagamento di imposte e tasse dell'importo di € 24.243,54, con disponente ignoto, tutte operazioni per pagamenti di debiti riferibili a qualificabili come donazioni indirette, per Controparte_1
un importo totale di € 132.680,54; in particolare, trattasi di pagamenti riferiti all'acquisto effettuato dai coniugi e di un immobile sito in Controparte_1 Persona_2
pagina 5 di 18 NA (doc. 18 attrice);
5) n°15 assegni circolari e bancari, oltre ad un bonifico, disposti direttamente da CP_1
per l'importo complessivo di € 84.204,00 per il pagamento di propri debiti, da
[...]
qualificarsi come donazioni indirette o come importi in relazione a cui vi è un obbligo di restituzione alla massa ereditaria;
6) emissione di n°5 assegni circolari, con disponente ignoto, intestati a SE IL, in qualità di creditore di per l'importo complessivo di € 152.500,00, Controparte_1
qualificabili come donazioni indirette;
7) n°3 assegni a favore di dell'importo complessivo di € 40.000,00, da Controparte_1
ritenersi donazioni dirette;
8) n°3 prelievi effettuati da in qualità di delegato, per l'importo Controparte_1
complessivo di € 5.300,00 e pertanto soggetti all'obbligo di restituzione;
9) n°2 assegni a favore di dell'importo complessivo di € 55.000,00, da Controparte_1
qualificarsi quali donazioni dirette.
Secondo l'allegazione attorea, ha beneficiato di donazioni dirette ed Controparte_1
indirette per € 297.842,27, somma di cui ha chiesto la restituzione alla massa Parte_1
ereditaria, ovvero la restituzione limitatamente alla propria quota ereditaria di 1/3, per €
99.280,76.
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito che l'attrice, con l'atto di disposizione del compendio ereditario di cui al doc. 1, avrebbe rinunciato ad ogni diritto legalmente vantato in qualità di erede sui titoli e sul saldo del conto corrente in essere presso Unicredit s.p.a. a favore di . CP_2
Sul punto si osserva che una volta divenuta erede, non avrebbe potuto Parte_1
pagina 6 di 18 rinunciare ai diritti nascenti da tale qualità, quali quello di chiedere il conferimento alla massa ereditaria delle somme di cui il de cuius ha disposto da tale conto corrente. La
dichiarazione, come sostenuto da parte attrice, appare piuttosto essere una liberatoria in favore della banca, per sollevare l'istituto da responsabilità connesse al versamento sul conto corrente di un solo erede delle somme facenti parte dell'asse ereditario. Peraltro,
risulta effettuato nel 2016 un pagamento in favore di per complessivi € Parte_1
55.136,00 a titolo di spettanze della figlia in ordine al compendio ereditario mobiliare del padre, in data successiva rispetto all'atto di disposizione del compendio successorio,
risalente al 2014, trasferimento che non avrebbe avuto ragione di essere effettuato laddove i coeredi si fossero effettivamente ritenuti vincolati dalla scrittura in questione.
In ordine ai prelievi effettuati direttamente da questi ha eccepito come Controparte_1
trattasi di prelievi di somme del tutto compatibili con le spese necessarie per la gestione familiare, di cui egli si occupava in via esclusiva. Il convenuto, tuttavia, non ha offerto prova dell'impiego delle somme prelevate, né della circostanza di aver avuto necessità di disporre di tali somme per dedicarsi alla cura o ad altre esigenze di vita del padre, di cui personalmente si occupava.
La domanda proposta dall'attrice va qualificata come petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c., secondo cui l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più
che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella pagina 7 di 18 quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione (Cass.
26951/2024).
Occorre tuttavia considerare che i conti correnti su cui tali prelievi sono stati effettuati erano cointestati tra il de cuius e la moglie (Unicredit e Banca Popolare di CP_2
Novara). Pertanto, solo il 50% della complessiva somma di € 35.600,00 oggetto di prelievo,
pari a € 17.800,00, deve essere restituito alla massa ereditaria da parte di Controparte_1
In ordine alle somme oggetto di domanda di collazione si osserva quanto segue.
Parte attrice ha ritenuto soggetti a collazione due assegni, per il complessivo importo di €
55.000,00, tratti dal conto corrente acceso presso la Banca di Intra, di cui il padre era l'unico intestatario, in favore di Quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1
eccepito che trattasi di somma facente parte del maggior importo di € 255.000,00, prelevato con quattro assegni circolari, di cui due emessi in favore di parte attrice.
Dal documento n. 6 di parte convenuta, da cui dovrebbe evincersi la circostanza sopra indicata, non risulta che la somma residua di € 200.000,00 sia stata corrisposta in favore di e quest'ultima ha negato la circostanza. Parte_1
L'allegazione, non provata, è dunque ininfluente ai fini del decidere, non essendovi contestazione circa la ricezione della somma di € 55.000,00, che deve quindi essere oggetto di collazione.
Quanto alle ulteriori donazioni dirette effettuate tramite bonifici o assegni in favore di per € 55.700,00, parte convenuta non ha contestato la validità delle Controparte_1
operazioni, essendosi limitata ad eccepire che si tratti di donazioni di modico valore, in considerazione delle condizioni economiche del donante.
pagina 8 di 18 Ebbene, quand'anche tali donazioni fossero da ritenersi tali, le stesse sarebbero ugualmente da portare in collazione ai sensi dell'art. 737 c.c., nella misura della metà, per €
27.850,00, stante la provenienza da un conto corrente cointestato con . CP_2
Risultano, altresì, giroconti effettuati sul conto cointestato a ed alla Controparte_1
consorte , per € 50.000,00, per cui la quota di spettanza di si Per_2 Controparte_1
presume pari alla metà (€ 25.000,00). Trattandosi di somme provenienti da conto corrente cointestato, solo la metà deve essere oggetto di collazione (€ 12.500,00).
In ordine alle donazioni indirette, relativamente alla complessiva somma di € 280.000,00
corrisposta per l'acquisto del bene immobile in NA, il convenuto ha eccepito la comproprietà del bene con la moglie , per cui potrebbe parlarsi di Persona_2
donazione indiretta, al più, nella misura pari alla metà.
Tuttavia, ha ritenuto che tale somma debba considerarsi esclusa dalla Controparte_1
collazione ai sensi dell'art. 770 c. 2 c.c., in quanto il de cuius e la sig.ra hanno CP_2
implicitamente manifestato la volontà di dispensa dalla collazione, con dichiarazione del
18/1/2010 (doc. 4 convenuti).
In ogni caso, detto atto dispositivo sarebbe da qualificarsi come liberalità conforme agli usi, non soggetta a collazione ex art. 770 c. 2 c.c.
Sul punto si osserva, anzitutto, che l'effettuazione delle operazioni e la loro rilevanza quali donazioni indirette non è contestata dal convenuto. Le stesse considerazioni valgono per l'importo di € 8.500,00, versato al notaio per la compravendita in questione. Per_3
Coglie nel segno l'allegazione di parte convenuta, secondo cui, essendo l'immobile in comproprietà con la moglie, solo la metà di tali somme può ritenersi donata a CP_1
Inoltre, poiché il conto corrente era cointestato tra il de cuius e la moglie
[...] CP_2
va ulteriormente dimezzato l'importo da portarsi in collazione, operando la
[...]
pagina 9 di 18 presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti sul conto corrente, per complessivi € 70.000,00.
Le stesse considerazioni valgono per l'importo di € 8.500,00, pacificamente versato al notaio per la compravendita in questione, che deve costituire oggetto di collazione Per_3
nella misura di € 2.125,00.
Si osserva, inoltre, che il doc. 4 citato dai convenuti non contiene una espressa dispensa dalla collazione, ma una generica indicazione del motivo per cui i genitori si sono determinati ad aiutare economicamente il figlio nell'acquisto dell'immobile di NA.
Da ultimo, difetta una specifica allegazione dell'uso a cui sarebbe conforme la liberalità
effettuata, tale da sottrarre la medesima all'obbligo di collazione ai sensi dell'art. 770 c. 2
del codice civile.
Quanto agli altri importi qualificati dall'attrice come donazioni indirette, secondo l'allegazione del convenuto, essi riguardano bonifici in favore di soggetti terzi, non riconducibili a Controparte_1
Trattandosi di versamenti non direttamente riconducibili al convenuto, sarebbe spettato a parte attrice dimostrare la natura di donazioni indirette in favore del fratello e tale prova non è stata offerta.
Non vi sono elementi documentali che depongano in tal senso, né l'istruttoria orale ha consentito di raggiungere la dimostrazione di quanto allegato.
L'avv. Cavarra, in ordine all'assegno esibito, per € 2.670,00, ha dichiarato che trattasi di pagamento per attività professionale svolta non in favore di bensì in Controparte_1
favore di e . Persona_1 CP_2
Il teste , marito di ha confermato che gli assegni esibiti Testimone_1 Parte_1
pagina 10 di 18 erano quelli emessi in favore del notaio per l'acquisto dell'immobile in cui Controparte_1
risiede. Questi ha altresì affermato di essere a conoscenza, per quanto riferito dall'avv.
Cavarra alla moglie, che l'assegno di cui al punto precedente era relativo ad attività svolta in favore di per la sua separazione personale. Controparte_1
Il teste ha inoltre confermato che dal conto cointestato al de cuius ed alla moglie è stato effettuato il versamento di € 24.243,54 per il pagamento di imposte e tasse a carico di
(doc. 15.3) e di esserne a conoscenza a seguito di una verifica effettuata Controparte_1
presso l'Agenzia delle Entrate.
Ebbene, il teste deve essere dichiarato non attendibile, avendo egli un interesse quanto meno di fatto nel presente giudizio, essendo il marito dell'attrice e, soprattutto, per avere egli dichiarato che le somme corrisposte all'avv. Cavarra erano relative ad un debito di quando la diretta interessata, avv. Cavarra, escussa quale testimone, ha Controparte_1
invece dichiarato che gli importi ricevuti remuneravano incarichi svolti in favore di Per_1
e . Inoltre, egli non ha mostrato di avere conoscenza precisa e diretta
[...] CP_2
dei fatti di causa, avendo dichiarato di essere divenuto edotto di alcuni di essi all'esito di accertamenti compiuti dalla propria moglie e, quanto ad altri, di presumere che fossero versamenti effettuati a beneficio di sulla scorta di dati quali la data Controparte_1
dell'operazione o i soggetti indicati.
Le ulteriori somme oggetto di asserite donazioni indirette, pertanto, non devono costituire oggetto di collazione.
I convenuti hanno chiesto considerarsi, nella ricostruzione dell'asse ereditario, le seguenti operazioni, relative a somme da portare in deduzione rispetto a quanto eventualmente dovuto in favore della massa ereditaria:
- due bonifici, in data 17/12/2009 di euro 20.000,00 e in data 12/2/2010 di euro 175.000,00,
pagina 11 di 18 effettuati da ES snc, di cui era amministratore e socio (doc. 7 del Controparte_1
convenuto);
- bonifici risalenti ai mesi di maggio e giugno 2008, per complessivi euro 85.635,64,
provenienti da un conto corrente intestato a e (doc. 8 del CP_2 Controparte_1
convenuto).
La richiesta non può essere accolta.
Quanto alla prima operazione, essa vede quale disponente un soggetto giuridico diverso dall'erede e, pertanto, non incide sulla determinazione dell'asse Controparte_1
ereditario.
Quanto alla seconda, non risulta alcun credito dei disponenti e CP_2 CP_1
in favore del de cuius, non essendo stato dimostrato che tali somme siano state
[...]
versate a titolo di prestito e che sussistesse, quindi, un impegno restitutorio in capo a
Persona_1
Infine, quanto alla circostanza che l'attrice avrebbe ricevuto dal padre, finché questi era in vita, donazioni per il valore di un milione di euro, si osserva come l'allegazione sia generica e sia rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio, risultando dunque ininfluente ai fini della decisione.
In definitiva, deve costituire oggetto di collazione la complessiva somma di € 167.475,00
donata dal padre a Su tale somma decorrono gli interessi legali a far data Controparte_1
dall'apertura della successione, ai sensi dell'art. 745 c.c., per complessivi € 187.858,35.
Quanto alla posizione di ha denunciato il prelievo, da parte CP_2 Parte_1
della madre, della somma di € 24.400,00, giacente sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, in data successiva alla morte del de cuius. In relazione a tale somma,
l'attrice ha chiesto la restituzione alla massa ereditaria ed il riconoscimento della quota di pagina 12 di 18 1/3 spettantele.
Sul punto si osserva, anzitutto, che trattandosi di conto cointestato, poteva CP_2
disporre della metà della somma giacente sul conto corrente, pari a € 24.439,68 e, dunque,
poteva disporre di € 12.219,84.
Quanto al prelievo della somma di spettanza del de cuius, pari a € 12.180,16, ha CP_2
affermato di aver utilizzato tale somma per le spese funerarie e per altri oneri riconducibili alla gestione familiare.
Dalla documentazione prodotta (doc. 9), risultano spese funerarie per € 3.320,00, mentre non è stata fornita giustificazione per la restante somma di € 8.860,16. Trattasi di appropriazione indebita di denaro in danno dei coeredi, per cui la domanda di
[...]
deve essere accolta. Alla stessa, pertanto, deve essere restituita la somma nella Pt_1
misura di 1/3, pari alla quota ereditaria spettantele, per € 2.953,38, oltre interessi legali dalla data del prelievo, per complessivi € 3.310,94. Poiché sono parti in causa, quali eredi di , l'attrice ed il convenuto, quest'ultimo deve essere condannato a rimborsare CP_2
a la metà dell'importo, pari a € 1.655,47. Parte_1
3. La determinazione dell'asse ereditario
Quanto al relictum, sulla scorta dell'accertamento compiuto dal c.t.u., vi rientrano:
A) terreni in Fontaneto d'Agogna censiti al Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) al foglio 21
mappali 82, 83 e 84, di cui era contitolare al 50% con;
Persona_1 CP_2
B) n. 2 appartamenti in Romagnano Sesia, corso Roma n. 69 angolo via Ludovico il Moro,
censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U) al foglio 20 particella 137 subalterni 1 e
2 facenti parte di un'unica palazzina, di cui era contitolare al 50% con Persona_1 CP_2
[...]
pagina 13 di 18 C) n. 1 casetta indipendente in Romagnano Sesia, via Ludovico il Moro n. 22, censita al
N.C.E.U. al foglio 20 particella 915, di cui era contitolare al 50% con Persona_1 CP_2
[...]
D) gioielli custoditi presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, da considerarsi di proprietà di per il 50% del loro valore;
Persona_1
E) autovettura Toyota Yaris;
F) rendite dovute ai contratti d'affitto per i seguenti immobili: a) Appartamento al foglio
20 particella 137 subalterno 2 del punto 2) in cui la fine della locazione è avvenuta nel 2017
come riportato in Allegato “R”; b) Casetta indipendente al foglio 20 particella 915 di cui al punto 3) il cui contratto d'affitto è ancora in essere come riportato in Allegato “R”; c)
Pagamento di mensilità costanti fino al 31 maggio 2022 per conguaglio prezzo degli immobili in Fontaneto d'Agogna censito al N.C.E.U. al foglio 19, particella 885 subalterni
3, 4 e 5 e terreni al foglio 19 particelle 932 e 1001.
Il valore dei preziosi è stato stimato in € 37.144,80. Essendo essi stati rinvenuti presso la cassaforte della casa familiare di e se ne presume la Persona_1 CP_2
comproprietà tra i coniugi e gli stessi cadono in successione per la metà, pari a € 18.572,40.
Non sono, infatti, stati offerti elementi probatori in ordine alla titolarità esclusiva dei medesimi in capo a non essendo sufficiente, in tal senso, la mera Persona_1
circostanza che questi fosse gioielliere di professione.
L'autovettura è stata valutata € 1.500,00.
Le rendite dovute agli affitti degli immobili sono state quantificate in € 71.575,89. Esse
sono state generate da immobili in parte di titolarità esclusiva del de cuius e in parte di titolarità condivisa con la moglie e, pertanto, in parte ricadono per l'intero CP_2
nell'eredità, mentre in parte ricadono nella sola misura del 50%, per complessivi €
pagina 14 di 18 55.426,89.
Rientra nell'asse ereditario anche la somma di € 17.800,00, di cui è tenuto Controparte_1
alla restituzione ai sensi dell'art. 533 c.p.c.
Considerato che alcuni dei beni sopra indicati, come specificato in relazione a ciascuno di essi, compongono l'asse ereditario limitatamente al 50% del loro valore, poiché Per_1
ne era comproprietario pro quota e non proprietario esclusivo, l'asse ereditario non
[...]
è pari ad € 471.683,89 come stimato dal c.t.u. (che ha considerato tutti i beni relitti in piena proprietà), bensì pari a € 283.317,09, importo ottenuto dalla sommatoria dei seguenti valori: terreni € 4.708,80; immobili in Romagnano Sesia, corso Roma € 77.517,00 +
84.717,00; immobile in Romagnano Sesia, via Ludovico Il Moro € 23.075,00; gioielli €
18.572,40; autovettura € 1.500,00; rendite € 55.426,89 (€ 16.149,00 + € 39.277,89); € 17.800,00
oggetto di restituzione.
Ai sensi dell'art. 737 c.c., i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò
dispensati.
Trattasi della c.d. collazione, strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere, al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i condividenti, in modo da non alterare il rapporto di valore tra le quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del
relictum e del donatum.
La complessiva somma sopra indicata di € 187.858,35 deve essere oggetto di collazione per imputazione a carico di e concorre alla formazione della massa ereditaria, Controparte_1
sommandosi al relictum.
pagina 15 di 18
4. La domanda di divisione
L'asse ereditario, comprensivo delle somme oggetto di collazione, ha un valore stimato di
€ 471.175,44.
A ciascuno dei tre coeredi spetta la quota di 1/3, pari a € 157.058,48.
risulta integralmente soddisfatto tramite quanto ricevuto finché il padre Controparte_1
era in vita e, anzi, risulta a suo favore un disavanzo di € 30.799,87 (€ 187.858,35 - €
157.058,48 = € 30.799,87).
Il patrimonio relitto, pari a € 283.317,09, deve dunque essere diviso tra le altre due coeredi,
e nella cui posizione sono ora subentrati l'attrice ed il Parte_1 CP_2
convenuto in qualità di eredi.
Il c.t.u. ha elaborato un progetto divisionale, nell'ipotesi in cui fosse stato Controparte_1
dichiarato tenuto alla collazione, contemplante due soli lotti, da assegnare a Parte_1
e a (pag. da 44 a 46 e 56 e ss. della relazione). CP_2
Tale progetto divisionale, tuttavia, tiene conto di valori diversi rispetto a quelli accertati con la presente sentenza, posto che il c.t.u. ha considerato come ricadenti nell'asse ereditario la piena proprietà di tutti i beni di cui il de cuius era titolare, anche in relazione a quelli in cui la posizione di era di contitolarità al 50%. Il consulente ha Persona_1
tenuto conto di tale circostanza prevedendo una quota ereditaria della comproprietaria di 4/6 anziché di 1/3, ma la considerazione di un valore iniziale differente falsa CP_2
la rappresentazione della consistenza dell'asse ereditario e, conseguentemente, delle quote successorie spettanti a ciascuna delle parti in causa, con riflessi anche in relazione alla collazione accertata con la presente sentenza. Inoltre, occorre considerare che le parti hanno espresso le proprie intenzioni e le proprie contestazioni in ordine ad un progetto divisionale che, necessariamente, non può essere quello adottato dal Tribunale, per la pagina 16 di 18 necessità di correggere i valori indicati e di mutare la composizione dei lotti, sicché
l'adozione d'ufficio di un progetto divisionale diverso da quelli prospettati dal c.t.u.
integrerebbe una lesione del contraddittorio, considerato quanto previsto dall'art. 789 del codice di procedura civile.
La causa, pertanto, deve essere rimessa in istruttoria per procedere all'elaborazione di uno o più progetti divisionali conformi agli accertamenti in questa sede compiuti, in ordine a cui le parti potranno esprimere le proprie determinazioni.
Ogni ulteriore questione sarà valutata in sede di sentenza definitiva.
5. Le spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite della fase di sequestro, del presente giudizio di merito e delle spese di c.t.u. è rimandata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che è tenuto alla restituzione alla massa Controparte_1
ereditaria ex art. 533 c.c. della somma di € 17.800,00;
2) accerta e dichiara che è tenuto alla collazione per € 187.858,35; Controparte_1
3) respinge le ulteriori domande di collazione;
4) accerta e dichiara che sui seguenti beni facenti parte del patrimonio relitto, meglio dettagliati nella c.t.u. espletata, si è costituita la comunione ereditaria tra le parti in causa, a seguito del decesso di Custodi: Per_1
• terreni in Fontaneto d'Agogna censiti al Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) al foglio 21 mappali 82, 83 e 84, di cui era contitolare al 50% con;
Persona_1 CP_2
pagina 17 di 18 • n. 2 appartamenti in Romagnano Sesia, corso Roma n. 69 angolo via Ludovico il
Moro, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U) al foglio 20 particella 137
subalterni 1 e 2 facenti parte di un'unica palazzina, di cui era Persona_1
contitolare al 50% con;
CP_2
• n. 1 casetta indipendente in Romagnano Sesia, via Ludovico il Moro n. 22, censita al
N.C.E.U. al foglio 20 particella 915, di cui era contitolare al 50% con Persona_1
; CP_2
• gioielli attualmente custoditi presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, da considerarsi di proprietà di per il 50%, con quota stimata pari a € 18.572,40; Persona_1
• autovettura Toyota Yaris targata DM093LY stimata in € 1.500,00;
• rendite immobiliari per € 55.426,89;
• somma di € 17.800,00 oggetto di prelievo da parte di Controparte_1
5) accerta e dichiara l'indebito prelievo, da parte di , di € 8.860,16 e, per CP_2
l'effetto, condanna quale erede pro quota di , a restituire Controparte_1 CP_2
a la somma di € 1.655,47, oltre interessi legali dalla pubblicazione Parte_1
della sentenza al saldo;
6) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere alla divisione del compendio ereditario;
7) rimanda la regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. alla sentenza definitiva.
Novara, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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