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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51232 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Restori
RECLAMANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Loreni e dall'avv. Anna Paola Ciarelli
RECLAMATO
NONCHÉ
, Controparte_2 Controparte_3
[... Latina, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
1 , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
a sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Latina
[...] CP_16 CP_17
RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: reclamo ex artt. 50 e 270, comma 5, del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 dicembre 2024 il reclamante ha concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo.
Per l' , non comparso all'udienza, v. le conclusioni rassegnate in calce alla CP_1 memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Latina del 12 Parte_1 luglio 2024, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di apertura della liquidazione controllata proposta ai sensi degli artt. 268 ss. CCII.
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di un requisito – quello della meritevolezza del debitore – che non è richiesto dalle norme del Codice della crisi dell'impresa che regolano l'istituto della liquidazione controllata;
2) il tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda sul presupposto che le utilità poste a disposizione dei creditori sarebbero minime, benché la percentuale di soddisfazione dei creditori (stimata nella misura del 9,54%) sia superiore rispetto a quella prevista in casi analoghi in cui i giudici hanno accolto la domanda e ad onta del fatto che le disposizioni in materia di liquidazione controllata non prevedano alcuna percentuale minima di soddisfazione dei creditori.
Il reclamante ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata e l'adozione del provvedimenti conseguenziali.
Si è costituito in giudizio l' – quale creditore di – rimettendosi alle CP_1 Parte_1 decisioni della Corte.
Gli altri creditori nei cui confronti è stato notificato il reclamo non si sono costituiti e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata ritenendo in primo luogo di dover aderire a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata presuppone una positiva
2 valutazione della sussistenza del requisito delle meritevolezza del debitore (che il tribunale ha escluso nel caso di specie, in ragione del fatto che ha contratto nel corso del Parte_1 tempo debiti per oltre 390.000,00 € mediante ricorso a plurimi finanziamenti anche a distanza di tempo ravvicinata).
La tesi del tribunale non può essere condivisa.
Il requisito della meritevolezza del debitore (ovvero quello dell'assenza di colpa del debitore nell'assunzione delle obbligazioni che risultano insolute) non rientra tra le condizioni di ammissibilità richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136), per la quale non rilevano le cause del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio (non essendo stata riprodotta nel codice della crisi dell'impresa la disposizione contenuta nell'art. 14-quinquies, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Trattasi di profili che assumono piuttosto un autonomo rilievo ai fini dell'esdebitazione, in quanto nelle procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione – che opererebbe di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282, comma 1, CCII, nella formulazione applicabile ratione temporis) - non può operare se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII).
Va dunque escluso – come invece ritenuto dal tribunale – che un giudizio di meritevolezza del debitore che domandi l'apertura della procedura di liquidazione controllata s'imponga alla luce di un'interpretazione teleologica degli artt. 268 ss. CCII, in quanto la procedura è finalizzata alla liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore nel rispetto del principio della par condicio creditorum, mentre l'esdebitazione del debitore costituisce un esito possibile (ma non necessario) della procedura di liquidazione, in quanto subordinata ad un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata anche sotto un secondo profilo, avendo ritenuto che l'attivo che può Parte_1 mettere concretamente a disposizione della massa dei creditori sia irrisorio e dunque insufficiente ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura di liquidazione controllata.
Anche questa tesi non può essere condivisa.
La procedura di liquidazione controllata ha una finalità meramente liquidatoria del patrimonio del debitore sovraindebitato, che si realizza attraverso una procedura concorsuale ispirata al principio della par condicio creditorum.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Latina, la valutazione in concreto dell'utilità che i creditori possono ricavare dalla procedura di liquidazione controllata non costituisce una condizione di ammissibilità della procedura, non essendo ciò previsto dalle disposizioni contenute negli artt. 268 ss. CCII.
3 A tale conclusione si perviene anche alla luce delle norme che regolano la parallela procedura della liquidazione giudiziale (applicabili alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 276, comma 1, CCII), laddove prevedono che la mancanza di un attivo che non consenta di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali costituisca piuttosto una causa di chiusura della procedura liquidatoria già aperta (arg. ex art. 233, comma 1, lett. d) CCII).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va pertanto accolto con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Latina, affinché adotti i provvedimenti di sua competenza previsti dall'art. 270 CCII (arg. ex art. 50, comma 5, CCII).
Nulla dev'essere disposto sulle spese di lite, che non possono essere liquidate in questa sede ostandovi la previsione dell'art. 151 CCII (richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII), il quale stabilisce che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore (comma 1) e che – dopo l'apertura della procedura di liquidazione - ogni credito deve essere accertato secondo le norme che regolano l'accertamento del passivo (comma 2).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Latina del 12 luglio 2024 e, per Parte_1
l'effetto, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di e Parte_1 rimette gli atti al Tribunale di Latina per i provvedimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51232 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Restori
RECLAMANTE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Loreni e dall'avv. Anna Paola Ciarelli
RECLAMATO
NONCHÉ
, Controparte_2 Controparte_3
[... Latina, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
1 , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
a sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Latina
[...] CP_16 CP_17
RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: reclamo ex artt. 50 e 270, comma 5, del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 dicembre 2024 il reclamante ha concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo.
Per l' , non comparso all'udienza, v. le conclusioni rassegnate in calce alla CP_1 memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Latina del 12 Parte_1 luglio 2024, che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di apertura della liquidazione controllata proposta ai sensi degli artt. 268 ss. CCII.
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza di un requisito – quello della meritevolezza del debitore – che non è richiesto dalle norme del Codice della crisi dell'impresa che regolano l'istituto della liquidazione controllata;
2) il tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda sul presupposto che le utilità poste a disposizione dei creditori sarebbero minime, benché la percentuale di soddisfazione dei creditori (stimata nella misura del 9,54%) sia superiore rispetto a quella prevista in casi analoghi in cui i giudici hanno accolto la domanda e ad onta del fatto che le disposizioni in materia di liquidazione controllata non prevedano alcuna percentuale minima di soddisfazione dei creditori.
Il reclamante ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata e l'adozione del provvedimenti conseguenziali.
Si è costituito in giudizio l' – quale creditore di – rimettendosi alle CP_1 Parte_1 decisioni della Corte.
Gli altri creditori nei cui confronti è stato notificato il reclamo non si sono costituiti e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata ritenendo in primo luogo di dover aderire a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata presuppone una positiva
2 valutazione della sussistenza del requisito delle meritevolezza del debitore (che il tribunale ha escluso nel caso di specie, in ragione del fatto che ha contratto nel corso del Parte_1 tempo debiti per oltre 390.000,00 € mediante ricorso a plurimi finanziamenti anche a distanza di tempo ravvicinata).
La tesi del tribunale non può essere condivisa.
Il requisito della meritevolezza del debitore (ovvero quello dell'assenza di colpa del debitore nell'assunzione delle obbligazioni che risultano insolute) non rientra tra le condizioni di ammissibilità richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136), per la quale non rilevano le cause del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio (non essendo stata riprodotta nel codice della crisi dell'impresa la disposizione contenuta nell'art. 14-quinquies, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Trattasi di profili che assumono piuttosto un autonomo rilievo ai fini dell'esdebitazione, in quanto nelle procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione – che opererebbe di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282, comma 1, CCII, nella formulazione applicabile ratione temporis) - non può operare se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII).
Va dunque escluso – come invece ritenuto dal tribunale – che un giudizio di meritevolezza del debitore che domandi l'apertura della procedura di liquidazione controllata s'imponga alla luce di un'interpretazione teleologica degli artt. 268 ss. CCII, in quanto la procedura è finalizzata alla liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore nel rispetto del principio della par condicio creditorum, mentre l'esdebitazione del debitore costituisce un esito possibile (ma non necessario) della procedura di liquidazione, in quanto subordinata ad un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.
Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata anche sotto un secondo profilo, avendo ritenuto che l'attivo che può Parte_1 mettere concretamente a disposizione della massa dei creditori sia irrisorio e dunque insufficiente ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura di liquidazione controllata.
Anche questa tesi non può essere condivisa.
La procedura di liquidazione controllata ha una finalità meramente liquidatoria del patrimonio del debitore sovraindebitato, che si realizza attraverso una procedura concorsuale ispirata al principio della par condicio creditorum.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Latina, la valutazione in concreto dell'utilità che i creditori possono ricavare dalla procedura di liquidazione controllata non costituisce una condizione di ammissibilità della procedura, non essendo ciò previsto dalle disposizioni contenute negli artt. 268 ss. CCII.
3 A tale conclusione si perviene anche alla luce delle norme che regolano la parallela procedura della liquidazione giudiziale (applicabili alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 276, comma 1, CCII), laddove prevedono che la mancanza di un attivo che non consenta di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali costituisca piuttosto una causa di chiusura della procedura liquidatoria già aperta (arg. ex art. 233, comma 1, lett. d) CCII).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va pertanto accolto con conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Latina, affinché adotti i provvedimenti di sua competenza previsti dall'art. 270 CCII (arg. ex art. 50, comma 5, CCII).
Nulla dev'essere disposto sulle spese di lite, che non possono essere liquidate in questa sede ostandovi la previsione dell'art. 151 CCII (richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII), il quale stabilisce che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore (comma 1) e che – dopo l'apertura della procedura di liquidazione - ogni credito deve essere accertato secondo le norme che regolano l'accertamento del passivo (comma 2).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Latina del 12 luglio 2024 e, per Parte_1
l'effetto, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di e Parte_1 rimette gli atti al Tribunale di Latina per i provvedimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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