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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 801/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI LEGGE GIOVANNI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I figli e resteranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenuto conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali dei figli;
2) La sig.ra resterà a vivere unitamente ai propri figli nella casa coniugale condotta Parte_2
in locazione dalla medesima unitamente ad altro co-conduttore percipiente retribuzione da lavoro dipendente, il cui canone mensile ammonta ad € 750,00 giusto contratto che si produce mentre il sig. trasferirà la propria residenza altrove;
3) Il padre vedrà e Parte_1 terrà con sé i figli e quando vorrà, previo accordo con la mamma e Per_1 Per_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi del figlio e scolastici e e Per_1
sportivi del figlio o almeno: a- due pomeriggi a settimana che si stabiliscono Per_2 indicativamente nel lunedì e nel giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 in cui il padre li riporterà presso l'abitazione materna;
b- il figlio di anni 16 trascorrerà con il padre Per_1 il weekend a settimane alterne dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle 20.00 con pernotto, mentre il figlio di anni 6 trascorrerà con il padre il weekend dalle ore Per_2
9.30 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 9.30 alle ore 20.00 della domenica, senza pernotto;
c- i figli trascorreranno le festività, ad anni alterni, con il padre e con la madre;
d- Il giorno del compleanno dei figli verrà festeggiato con entrambi i genitori nelle modalità che andranno concordate di volta in volta. 4) Il marito verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento dei figli e un assegno mensile di € 250,00 Per_1 Per_2
= (Euro duecentocinquanta/00); tale somma sarà versata entro il 30 (trenta) di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative per i figli (da intendersi per spese straordinarie quelle elencate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Latina); 5)
l'assegno unico universale per i figli dell'importo mensile di € 400,00 verrà percepito al 50% tra i coniugi;
6) la somma di € 5.409,32 di cui alla polizza assicurativa contratta in India con la compagnia di assicurazione H.D.F.C. Life, cointestata alla sig.ra ed al figlio Parte_2 minore , verrà incassata da quest'ultimo al raggiungimento del 18° Persona_3
anno di età; 7) i gioielli in oro (collana, tre anelli e due paia di orecchini) rappresentati nelle riproduzioni fotografiche sottoscritte dalle parti, che si producono, di proprietà della sig.ra attualmente in possesso del sig. andranno donati ai figli, Parte_2 Parte_1
e , in ragione del 50% ciascuno, al compimento Persona_3 Persona_4
del diciottesimo anno di età dei medesimi, così come la collana in oro di proprietà del sig.
rappresentata nella riproduzione fotografica, che si produce, andrà donata Parte_1 ad entrambi i figli e , al compimento del Persona_3 Persona_4
diciottesimo anno di età degli stessi;
8) i coniugi s'impegnano reciprocamente a comunicare qualunque variazione relativa al loro domicilio e/o residenza.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in INDIA il 23/04/2007, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di Sabaudia, atto n. 51/25),
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 28/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI LEGGE GIOVANNI, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I figli e resteranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenuto conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali dei figli;
2) La sig.ra resterà a vivere unitamente ai propri figli nella casa coniugale condotta Parte_2
in locazione dalla medesima unitamente ad altro co-conduttore percipiente retribuzione da lavoro dipendente, il cui canone mensile ammonta ad € 750,00 giusto contratto che si produce mentre il sig. trasferirà la propria residenza altrove;
3) Il padre vedrà e Parte_1 terrà con sé i figli e quando vorrà, previo accordo con la mamma e Per_1 Per_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi del figlio e scolastici e e Per_1
sportivi del figlio o almeno: a- due pomeriggi a settimana che si stabiliscono Per_2 indicativamente nel lunedì e nel giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 in cui il padre li riporterà presso l'abitazione materna;
b- il figlio di anni 16 trascorrerà con il padre Per_1 il weekend a settimane alterne dal sabato alle 10.00 fino alla domenica alle 20.00 con pernotto, mentre il figlio di anni 6 trascorrerà con il padre il weekend dalle ore Per_2
9.30 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 9.30 alle ore 20.00 della domenica, senza pernotto;
c- i figli trascorreranno le festività, ad anni alterni, con il padre e con la madre;
d- Il giorno del compleanno dei figli verrà festeggiato con entrambi i genitori nelle modalità che andranno concordate di volta in volta. 4) Il marito verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2
contributo per il mantenimento dei figli e un assegno mensile di € 250,00 Per_1 Per_2
= (Euro duecentocinquanta/00); tale somma sarà versata entro il 30 (trenta) di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative per i figli (da intendersi per spese straordinarie quelle elencate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Latina); 5)
l'assegno unico universale per i figli dell'importo mensile di € 400,00 verrà percepito al 50% tra i coniugi;
6) la somma di € 5.409,32 di cui alla polizza assicurativa contratta in India con la compagnia di assicurazione H.D.F.C. Life, cointestata alla sig.ra ed al figlio Parte_2 minore , verrà incassata da quest'ultimo al raggiungimento del 18° Persona_3
anno di età; 7) i gioielli in oro (collana, tre anelli e due paia di orecchini) rappresentati nelle riproduzioni fotografiche sottoscritte dalle parti, che si producono, di proprietà della sig.ra attualmente in possesso del sig. andranno donati ai figli, Parte_2 Parte_1
e , in ragione del 50% ciascuno, al compimento Persona_3 Persona_4
del diciottesimo anno di età dei medesimi, così come la collana in oro di proprietà del sig.
rappresentata nella riproduzione fotografica, che si produce, andrà donata Parte_1 ad entrambi i figli e , al compimento del Persona_3 Persona_4
diciottesimo anno di età degli stessi;
8) i coniugi s'impegnano reciprocamente a comunicare qualunque variazione relativa al loro domicilio e/o residenza.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in INDIA il 23/04/2007, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio del Comune di Sabaudia, atto n. 51/25),
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 28/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino