Sentenza 7 maggio 1987
Massime • 1
Con riguardo a clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancata prestazione entro il termine pattuito, la proroga del termine, concessa dal creditore, non rappresenta comportamento incompatibile con l'intenzione di valersi del patto stesso, che rimane efficace nel suo originario contenuto in relazione al termine così modificato. ( V 2576/75, mass n 3762520; ( V 2366/68, mass n 334710).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1987, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1987 |
Testo completo
Con riguardo a clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancata prestazione entro il termine pattuito, la proroga del termine, concessa dal creditore, non rappresenta comportamento incompatibile con l'intenzione di valersi del patto stesso, che rimane efficace nel suo originario contenuto in relazione al termine così modificato. ( V 2576/75, mass n 3762520; ( V 2366/68, mass n 334710).*