Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1987, n. 4226
CASS
Sentenza 7 maggio 1987

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Con riguardo a clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancata prestazione entro il termine pattuito, la proroga del termine, concessa dal creditore, non rappresenta comportamento incompatibile con l'intenzione di valersi del patto stesso, che rimane efficace nel suo originario contenuto in relazione al termine così modificato. ( V 2576/75, mass n 3762520; ( V 2366/68, mass n 334710).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1987, n. 4226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4226
    Data del deposito : 7 maggio 1987

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