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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente
FEGGI RO, RE
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THDCOM100098 IRES-ALTRO 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THDCOM100098 IRES-ALTRO 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THDCOM100098 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Vinte le spese. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso contro l'atto di contestazione sanzioni n. THDCOM100098, notificato il 25.6.2025, ai fini IRES, anni 2019, 2020, 2021, per un totale di € 3.999344,00, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
A fondamento delle proprie richieste la difesa del contribuente poneva le seguenti principali motivazioni:
- nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 20, c.1, del D.Lgs n.472/97; art. 43, c.1, del DPR n. 600/73
e art. 57, c. 1, del DPR n.633/72. Conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere di irrogare sanzioni per l'anno 2019. La normativa, infatti, prevedeva che gli atti di contestazione delle sanzioni potevano essere notificati a pena di nullitàentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Nella fattispecie in esame le operazioni contestate erano riferite all'anno d'imposta 2019; pertanto l'Ufficio poteva notificare l'atto di contestazione entro e non oltre il 31.12.2024. Dunque era nullo l'atto impugnato emesso e notificato nel 2025, oltre il termine di decadenza quinquennale;
- nullità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto giuridico e non irrogabilità delle sanzioni in quanto già applicate con precedente avviso di accertamento. Violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem. Infatti, le operazioni contestate erano state effettivamente realizzate.
Evidenziava che con gli avvisi di accertamento la controparte aveva provveduto a recuperare esclusivamente l'IVA portata in detrazione e non anche i costi ai fini IRES e pertanto non poteva essere irrogata una sanzione ex art. 8, c.2, del D.L. n.16/2012 per indebita deduzione dei costi. Per gli stessi anni società era stata ̀ destinataria di avvisi di accertamento con cui l'Ufficio recuperava la maggiore imposta e che contenevano anche la sanzione amministrativa, con la conseguente illegittimità di una ulteriore sanzione sulla base degli stessi presupposti;
- nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 2697 c.c. con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova. Infondatezza della presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti e mancanza del presupposto ai fini sanzionatori. Violazione dell'art. 19 del DPR n.633/72 e art. 7, c.5 bis, del D.Lgs n.546/92.
Infondatezza della presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti.
- mancata instaurazione di un contraddittorio effettivo e violazione dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000 e del diritto di difesa.
A supporto dei motivi di ricorso la società evidenziava che l'accertamento e le conseguenti sanzioni si fondavano sul PVC del 16.5.2023 con cui le si contestava di aver intrapreso rapporti commerciali con la società di grande distribuzione Società_7 s.p.a., la quale aveva aderito agli accertamenti ad essa notificati. L'acquiescenza prestata non era rilevante, poiché non poteva applicarsi un automatismo non previsto dalla normativa, atteso che ben potevano essere diverse le ragioni che avevano indotto la società cessionaria al pagamento spontaneo, né queste potevano vincolare Ricorrente_1 L'ufficio non aveva acquisito elementi probatori determinanti, neppure indiziari, mancando di quei requisiti essenziali di gravità, precisione e concordanza da ritenersi necessari a fronte di accertamenti fondati su presunzioni. La controparte non aveva dimostrato che l'emittente della fattura fosse una società priva dei requisiti per essere considerata tale mancando di strutture adeguate. Inoltre, a fronte della contestazione secondo cui Ricorrente_1 non aveva la disponibilità di spazi idonei allo stoccaggio di tali quantità di merci, in sede di contraddittorio era stato dimostrato che la società logistica Associazione_1 aveva in essere un contratto con il Nominativo_1lla per l'utilizzo di un'ampia area. La società ricorrente pertanto per mezzo di un contratto con la Associazione_1 del 2017 disponeva a propria volta di ampi spazi. Precisava di svolgere prevalentemente un'attività di mediazione commerciale, operando come tramite tra cedenti e cessionari. Come dimostrato dalla corrispondenza depositata, riceveva la richiesta di forniture di prodotti, si attivava per rinvenire tali prodotti sul mercato, li acquistava e li rivendeva ai propri clienti.
Si serviva anche di diverse società di logistica che si occupavano del ritiro della merce dalla cedente di Ricorrente_1 e della consegna direttamente alla cessionaria. Pertanto non sempre la società contribuente aveva la necessità di depositare la merce presso strutture a ciò adibite. La merce oggetto delle fatture contestate, infatti, non transitava quasi mai per i depositi e dunque non erano rilevanti le contestazioni dell'Ufficio sull'indisponibilità degli spazi per i beni commercializzati. La
Parte richiamava su tali questioni anche la copiosa corrispondenza mail.
Quanto al fornitore Società_3, le fatture accompagnatorie della merce e il timbro del vettore attestavano la regolarità delle operazioni. Parimenti regolari erano le operazioni intervenute con la cedente Società_4, con la Società_5 s.r.l. e la Società_6 s.r.l. La copiosa documentazione esibita in sede di contraddittorio deponeva per l'effettività delle operazioni commerciali e la corrispondenza mail, le visure camerali, le dichiarazioni IVA, i versamenti F24 delle società cedenti, dimostravano che la ricorrente aveva operato con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Non poteva pertanto sostenersi che tale documentazione fosse stata artefatta al solo scopo di precostituire una prova in caso di contestazione. Sosteneva altresì che la risposta dell'Ufficio in ordine alla documentazione esibita quale contratti, corrispondenza mail, dichiarazioni IVA fornitori, documenti di trasporto, fatture vettori e visure societarie era stata del tutto generica ed insufficiente.
Affermare, infatti, senza alcun supporto probatorio, che le comunicazioni tra le società fossero artefatte, salvo poi ritenere genuina una parte delle comunicazioni prodotte, costituiva un comportamento contraddittorio. Pertanto, sussisteva la mancanza di una valutazione puntuale della documentazione esibita e di un effettivo contraddittorio, con violazione dell'art. 6 bis della legge n. 21272000 e del diritto di difesa.
L'Agenzia delle Entrate mediante la propria memoria di controdeduzioni confermava la legittimità del proprio operato.
In primo luogo, respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di contestazione delle sanzioni perché emesso e notificato nel 2025. Tale tesi non teneva conto del contenuto dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012. Il legislatore pertanto aveva individuato il momento in cui era avvenuta la violazione della norma tributaria e cioè quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quanto al secondo motivo d'impugnazione, relativo alla inapplicabilità della sanzione di cui all'art.8, c.2, del
D.L. n. 16/2012, stante la supposta mancanza del presupposto giuridico in virtù dell'omesso recupero dei costi ai fini IRES, l'Ufficio replicava che la norma in questione era stata correttamente applicata con riferimento alla parte in cui si prevedeva che:
“ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.
L'atto opposto fondava la propria legittimità nella sistematicità e nell'automatismo del sistema fraudolento e pertanto le sanzioni irrogate miravano a colpire l'antigiuridicità di una condotta caratterizzata dalla deduzione sistematica di componenti negativi “neutralizzati” da ricavi correlati.
Precisava che, in parziale difformità dal PVC n.THD125/2023, non aveva formulato rilievi ai fini Ires ed Irap, facendo applicazione dell'art. 8, c. 2, D.L. 16/2012. Riteneva, infatti, che il circuito fraudolento avesse un carattere di sistematicità tale da configurare un “automatismo” per cui ad ogni FOI in acquisto corrispondeva sempre una FOI in vendita.
La difesa del contribuente depositava memorie di replica.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza.
Ad esito della discussione la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Quanto al primo motivo d'impugnazione relativo alla supposta decadenza dal potere impositivo,
l'interpretazione letterale fornita dall'Ufficio appare convincente alla luce dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012, c.2, laddove è prevista la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione pertanto rappresenta il momento in cui deve ritenersi avvenuta la violazione.
Anche l'eccezione di Parte di inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 8, c.2, del D.L. n. 16/2012 appare infondata. La norma, infatti, mira a colpire i costi inesistenti con i ricavi dichiarati, stante la particolare antigiuridicità della fattispecie.
Né può lamentarsi l'applicazione di una sanzione duplice per la medesima fattispecie, atteso che l'atto di accertamento e l'atto di contestazione hanno ad oggetto condotte diverse: con l'accertamento viene sanzionata l'illegittima detrazione e l'infedele dichiarazione ai fini IVA, mentre con l'atto di l'atto di contestazione si vuole colpire l'antigiuridicità di una particolare condotta legata alla deduzione di costi inesistenti.
Quanto al merito, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato tale principio:
“….Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provareche l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziarisui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi- per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino «in modo certo e diretto» la « inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati» ovvero la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione». Nell'ordinamento tributario, infatti, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.» (Cass.. ord. n. 1278/2020.).
Su tali questioni si richiamano anche gli altri principi riferiti all'operatore commerciale come sanciti dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
”….incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi…” (Cass. sent. n. 24471/2022).
Sostanzialmente, pertanto, si tratta di valutare se, a fronte dell'impianto probatorio fornito dall'Amministrazione, il comportamento del contribuente sia improntato alla massima diligenza esigibile da un “operatore accorto”. In primo luogo, si rileva che l'attività svolta dall'Ufficio si fonda su una pluralità di indizi, derivanti da una complessa indagine a livello nazionale, le cui risultanze sono confluite nel PVC n. THD125/2023.
Trattasi di indagini, svolte da più Uffici territoriali in collaborazione con le Procure, che hanno fatto emergere un articolato sistema di false fatturazioni, anche a livello intracomunitario, nel quale Società_7 s.p.a. emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a società “conduit” comunitarie, le quali fatturavano a
“missing trader” italiani, che, a loro volta, emettevano fattura nei confronti di Società_7 s.p.a, o di società intermedie
“filtro”.
In pratica, secondo i verificatori, non avveniva alcun passaggio di proprietà della merce, attesa la mera cartolarità delle operazioni. La Società_7 s.p.a., stante le gravi contestazioni formulate, prestava acquiescenza provvedendo al versamento degli ingenti importi dovuti.
A fronte di un imponibile fatturato da Ricorrente_1 s.r.l. fra luglio e novembre 2019 nei confronti di Società_7 s.p.a. per oltre € 5.000.000,00 - pari a quasi il 50% del volume d'affari dichiarato da Ricorrente_1 S.r.l. per il 2019 - i verificatori hanno ritenuto che le operazioni tra Ricorrente_1 e Società_7 fossero meramente cartolari, mancando la volontà delle parti di trasferire la proprietà dei beni e pertanto l'unico scopo del negozio era la realizzazione della frode.
E' convincimento di questa Corte che valutando i plurimi elementi posti a fondamento dell'indagine e collegandoli complessivamente emerge un impianto indiziario solido.
Sostanzialmente le conclusioni dell'Ufficio sono da considerarsi provate in rapporto ai requisiti espressamente indicati in tema di presunzioni dall'art. 2729 c.c. per le seguenti ragioni. In primo luogo, quanto all'atto di acquiescenza sottoscritto da Società_7, si ritiene che possa ben costituire un primo elemento indiziario da cui cui prendere le mosse, potendo l'Amministrazione acquisire dati forniti da documenti e verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (in tal senso, tra le altre,
Cass. n.20971/2021). Con riferimento alle caratteristiche delle altre società coinvolte, fatta eccezione di Società_7, si riscontra che sono quelle tipiche delle società costituite allo scopo di realizzare frodi carosello. In particolare: Nominativo_1 s. r.l. e Società_4 s.r.l. sono state sanzionate con la chiusura della partita IVA ai sensi dell'art. 35, c. 15 bis, del DPR 633/92 rispettivamente nell'agosto e nel novembre del 2020; Società_3 risulta essere inserita nella frode per aver emesso false lettere di intento;
Società_8 rivestiva nello stesso tempo il ruolo di cedente/cessionario e vettore;
Nominativo_1 nasce da una cessione di ramo di azienda di Ricorrente_1
il Sig. Nominativo_2 quale legale rappresentante di Ricorrente_1 era anche referente per l'Italia di Società_8
presso la Società_7. s.p.a. e pertanto svolgeva un duplice ruolo all'interno della complessa catena di transazioni.
Appare altresì verosimile che negli anni oggetto di verifica la ricorrente non disponesse di locali idonei allo stoccaggio di consistenti volumi di merci. La stessa Associazione_1 Soc. Coop., infatti, risulta una società coinvolta nella frode, il contratto di locazione è generico ed è stato registrato solo il 13.11.2018; la Associazione_1 disponeva inoltre di locali per soli mq. 168, quasi completamente destinati a frigo e un piccolo soppalco ad uso ufficio e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Sig. Nominativo_3 è a dir poco generica. Nessuno dei beni oggetto di fatturazioni contestate richiedeva lo stoccaggio in locali frigorifero.
La ricorrente nel solo anno 2019 emetteva ben 13.000 fatture di vendita nei confronti di oltre 400 clienti e ciò senza che il proprio sito web recasse alcun riferimento all'e-commerce come modalità principale di svolgimento della propria attività. Appare inverosimile che una società con un tale volume di affari non avesse la necessità di utilizzare un proprio programma informatico gestionale.
Anzi, un imprenditore mediamente accorto adotta di norma specifici software gestionali e ciò proprio al fine di prevenire eventuali contestazioni sulla coerenza in entrata e in uscita delle merci con le fatture, emesse e ricevute, da compilarsi in modo dettagliato e collegabili ad ordini altrettanto precisi, tiene accurate scritture di magazzino e prospetti di rimanenze finali.
Affermare che taluni adempimenti non sono obbligatori per legge non rappresenta una esimente, atteso che rappresentano un utile elemento di conoscenza sia per l'imprenditore "accorto", sia ai fini fiscali, specie a fronte di volumi di affari consistenti con più operatori commerciali.
Altra rilevante anomalia è da ravvisarsi nel fatto che le fatture di vendita emesse nei confronti di Società_7 s.p.a. possono essere abbinate a fatture di acquisto ricevute da un numero limitato di fornitori e che tali operazioni, come rappresentate documentalmente nelle fatture stesse, condividono alcune caratteristiche, trattandosi quasi sempre di operazioni perfettamente speculari tra loro.
Il meccanismo è conosciuto proprio come “fatture a specchio” riguardando le medesime tipologie e quantità di beni.
Nel concreto questo sistema di operare ha consentito ai verificatori di stabilire che il passaggio del bene in capo al buffer Ricorrente_1 s.r.l. era sempre rapido e che le fatture di rivendita venivano emesse nell'immediatezza di quelle d'acquisto, ovvero non nella medesima data o addirittura antecedentemente.
Si tratta per lo più di categorie merceologiche che Ricorrente_1 ordinariamente non commerciava e delle quali – come detto - non vi è traccia nel sito web della società. Infine, nessuno dei beni riportati nelle fatture risultava nelle rimanenze finali.
La ricorrente giustifica la propria condotta anomala sostenendo che eseguiva una sorta di attività di mera mediazione commerciale, la quale sarebbe provata dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra la società stessa e fornitori/clienti. In ogni caso, Ricorrente_1 non ha utilizzato alcuno dei codici “ateco” specifici per l'esercizio di attività legate alla mediazione commerciale, dichiarando ai fini fiscali e commerciali di svolgere genericamente il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e tabacco.
Trattasi di un passaggio fondamentale, poiché in base all'art.1754 c.c. il mediatore si pone in una posizione di imparzialità e di indipendenza rispetto alle parti e in funzione della attività svolta ha diritto a percepire una provvigione se l'affare viene concluso grazie al suo intervento. Al mediatore inoltre è inibito di acquistare per se stesso il bene oggetto della trattativa perché diversamente violerebbe il principio di neutralità rispetto alle parti contraenti.
Nella fattispecie non vi è traccia di un qualsiasi pagamento a titolo di provvigione, ma manca soprattutto, a fronte di transazioni consistenti economicamente, quel minimo di documentazione da cui possa ricavarsi lo svolgimento di tale ruolo di mediazione, non potendo delle mail generiche colmare tali carenze.
La Corte rileva altresì che nel ricorso manca un indice dei documenti esibiti al fine di contestare i rilievi dell'Agenzia. Trattasi di un elemento necessario per stabilire un collegamento certo tra i singoli rilievi e le argomentazioni difensive.
Ciò costituisce una violazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 546/92.
Né può sopperire a tale mancanza il c.d. “Foliario” richiamato solo nella memoria di replica, atteso che neppure tale documento consente di collegare le controdeduzioni rispetto ai singoli fatti contestati.
Correttamente pertanto l'Ufficio riporta su tali questioni la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n.
546 del 1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l'irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione”. (Cass., n. 3593/2017).
Nelle memorie illustrative di replica, si afferma, diversamente da quanto asserito nel ricorso, che l'attività svolta non integra una mediazione commerciale in senso proprio, bensì un'attività di compravendita di beni con acquisto sul venduto.
L'operatività come descritta configurerebbe quindi un “rapporto di compravendita, caratterizzato dal passaggio dei beni alla società e dalla successiva rivendita, seppur con tempistiche ravvicinate e in funzione di un ordine già acquisito (“acquisto sul venduto”).” La Corte osserva che con la memoria aggiuntiva la ricorrente modifica la natura del rapporto con le altre società della filiera e sostanzialmente introduce un motivo aggiunto, inammissibile come tale ai sensi del citato art. 24, commi 3,e 4, del D.Lgs n. 546/92.
In ogni caso, nel c.d. “Foliario degli atti”, di cui questa Corte ha comunque già rappresentato i limiti, gli unici due contratti indicati (nn.15.e.16) nulla hanno a vedere con le innumerevoli transazioni poste in essere.
Appare altresì rilevante costatare che l'Ufficio, con richiamo al PVC, a titolo esemplificativo e a comprova della mancanza di genuinità delle comunicazioni prodotte dalla ricorrente, riporta quanto avvenuto riguardo alla cessione di un lotto di profumi ben individuato (pag. 12 memoria di controdeduzioni). La difesa del contribuente per dimostrare il difetto di motivazione degli atti opposti e la regolarità delle operazioni fa riferimento prevalentemente alla corrispondenza fatta di mail e alle fatture.
Da un esame di tale documentazione emerge che a fronte di avvisi di accertamento redatti in modo dettagliato, contenti anche ampi richiami al PVC pure dettagliato, da ritenersi dunque adeguatamente motivati, Ricorrente_1
si affida prevalentemente a mail di conferma di ordini per lo più generiche, ripetitive e sommarie.
Anche le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si presentano tali, mancando di riferimenti precisi ad esempio sulla tipologia e quantità delle merci, alle date di carico e scarico e ai fornitori.
La ricorrente evidenzia inoltre che dagli avvisi di accertamento risulterebbe una ammissione da parte dello stesso Ufficio, laddove afferma che in alcuni casi la merce era stata effettivamente movimentata, concludendo di conseguenza che una parte delle comunicazioni prodotte era da ritenersi genuina.
Questa considerazione appare irrilevante a fronte di un così elevato numero di transazioni e di un'indagine tanto complessa.
Infatti, era in primo luogo onere del contribuente fornire adeguate prove rispetto all'effettività dalle singole operazioni, atteso che in una frode carosello di grandi dimensioni, come nella fattispecie, non può escludersi la realtà di talune operazioni proprio per dare una parvenza credibilità ad un più vasto impianto fraudolento.
Le doglianze di Parte potevano essere giustificate solo se fosse stata fornita un'adeguata risposta ai singoli rilievi contenuti nel PVC e negli avvisi di accertamento, laddove, ad esempio, a pag. 25 del PVC, si afferma:
“Pertanto, come evidenziato di seguito nelle sezioni 4 e 5 del presente verbale, la presenza dei richiamati disavanzi registrati nelle schede contabili in parola comporta: - la constatazione dell'irregolare tenuta della contabilità, in quanto le anomalie riscontrate sono così numerose da non poter essere considerate isolati errori di registrazione, ma piuttosto rivelano la sistematica disapplicazione di basilari principi ragionieristici e contabili, tale da legittimare per altro l'Ufficio competente all'accertamento induttivo del reddito di impresa…”
Parimenti restano prive di risposta rilievi come quello contenuto nell'avviso di accertamento per l'anno 2019, pag. 6, laddove si evidenzia che: “Nessuna delle merci oggetto delle cessioni a Società_7 S.p.a. compare sul sito della società né mai, in nessuna quantità, nei prospetti delle rimanenze finali al 31/12/2018, 31/12/2019,
31/12/2020, 31/12/2021 acquisiti nel corso della verifica e, peraltro, non avendo prodotto le scritture di magazzino ripetutamente richiesta, la Parte non ha provato alcuna movimentazione di tali tipi di merce.”. Trattasi di inadempienze che un “operatore accorto” non può permettersi, specie se in numerose transazioni riveste anche un “doppio ruolo”.
E', infatti, cosa risaputa che la caratteristica fondamentale di ogni frode carosello sta proprio nel fatto di predisporre una documentazione contabile formalmente regolare.
Infine, la ricorrente non può lamentare la mancanza di contraddittirio, peraltro richiamato più volte nei propri atti. Il contraddittorio è stato svolto in varie occasioni, come da prospetto di riepilogo depositato dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha richiamato anche l'atto di indirizzo dell'Economia e Finanze del
29.2.2024. Si aggiunga che la Parte ha presentato anche istanza per la definizione ai sensi dell'art.6, c.1, del D.Lgs n. 218/97.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-
D.P. di Ferrara, liquidandole in euro 12000,00 , oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente
FEGGI RO, RE
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 165/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THDCOM100098 IRES-ALTRO 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THDCOM100098 IRES-ALTRO 2020
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THDCOM100098 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Vinte le spese. Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso contro l'atto di contestazione sanzioni n. THDCOM100098, notificato il 25.6.2025, ai fini IRES, anni 2019, 2020, 2021, per un totale di € 3.999344,00, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
A fondamento delle proprie richieste la difesa del contribuente poneva le seguenti principali motivazioni:
- nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 20, c.1, del D.Lgs n.472/97; art. 43, c.1, del DPR n. 600/73
e art. 57, c. 1, del DPR n.633/72. Conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere di irrogare sanzioni per l'anno 2019. La normativa, infatti, prevedeva che gli atti di contestazione delle sanzioni potevano essere notificati a pena di nullitàentro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Nella fattispecie in esame le operazioni contestate erano riferite all'anno d'imposta 2019; pertanto l'Ufficio poteva notificare l'atto di contestazione entro e non oltre il 31.12.2024. Dunque era nullo l'atto impugnato emesso e notificato nel 2025, oltre il termine di decadenza quinquennale;
- nullità dell'atto impugnato per mancanza del presupposto giuridico e non irrogabilità delle sanzioni in quanto già applicate con precedente avviso di accertamento. Violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem. Infatti, le operazioni contestate erano state effettivamente realizzate.
Evidenziava che con gli avvisi di accertamento la controparte aveva provveduto a recuperare esclusivamente l'IVA portata in detrazione e non anche i costi ai fini IRES e pertanto non poteva essere irrogata una sanzione ex art. 8, c.2, del D.L. n.16/2012 per indebita deduzione dei costi. Per gli stessi anni società era stata ̀ destinataria di avvisi di accertamento con cui l'Ufficio recuperava la maggiore imposta e che contenevano anche la sanzione amministrativa, con la conseguente illegittimità di una ulteriore sanzione sulla base degli stessi presupposti;
- nullità dell'atto opposto per violazione dell'art. 2697 c.c. con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova. Infondatezza della presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti e mancanza del presupposto ai fini sanzionatori. Violazione dell'art. 19 del DPR n.633/72 e art. 7, c.5 bis, del D.Lgs n.546/92.
Infondatezza della presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti.
- mancata instaurazione di un contraddittorio effettivo e violazione dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000 e del diritto di difesa.
A supporto dei motivi di ricorso la società evidenziava che l'accertamento e le conseguenti sanzioni si fondavano sul PVC del 16.5.2023 con cui le si contestava di aver intrapreso rapporti commerciali con la società di grande distribuzione Società_7 s.p.a., la quale aveva aderito agli accertamenti ad essa notificati. L'acquiescenza prestata non era rilevante, poiché non poteva applicarsi un automatismo non previsto dalla normativa, atteso che ben potevano essere diverse le ragioni che avevano indotto la società cessionaria al pagamento spontaneo, né queste potevano vincolare Ricorrente_1 L'ufficio non aveva acquisito elementi probatori determinanti, neppure indiziari, mancando di quei requisiti essenziali di gravità, precisione e concordanza da ritenersi necessari a fronte di accertamenti fondati su presunzioni. La controparte non aveva dimostrato che l'emittente della fattura fosse una società priva dei requisiti per essere considerata tale mancando di strutture adeguate. Inoltre, a fronte della contestazione secondo cui Ricorrente_1 non aveva la disponibilità di spazi idonei allo stoccaggio di tali quantità di merci, in sede di contraddittorio era stato dimostrato che la società logistica Associazione_1 aveva in essere un contratto con il Nominativo_1lla per l'utilizzo di un'ampia area. La società ricorrente pertanto per mezzo di un contratto con la Associazione_1 del 2017 disponeva a propria volta di ampi spazi. Precisava di svolgere prevalentemente un'attività di mediazione commerciale, operando come tramite tra cedenti e cessionari. Come dimostrato dalla corrispondenza depositata, riceveva la richiesta di forniture di prodotti, si attivava per rinvenire tali prodotti sul mercato, li acquistava e li rivendeva ai propri clienti.
Si serviva anche di diverse società di logistica che si occupavano del ritiro della merce dalla cedente di Ricorrente_1 e della consegna direttamente alla cessionaria. Pertanto non sempre la società contribuente aveva la necessità di depositare la merce presso strutture a ciò adibite. La merce oggetto delle fatture contestate, infatti, non transitava quasi mai per i depositi e dunque non erano rilevanti le contestazioni dell'Ufficio sull'indisponibilità degli spazi per i beni commercializzati. La
Parte richiamava su tali questioni anche la copiosa corrispondenza mail.
Quanto al fornitore Società_3, le fatture accompagnatorie della merce e il timbro del vettore attestavano la regolarità delle operazioni. Parimenti regolari erano le operazioni intervenute con la cedente Società_4, con la Società_5 s.r.l. e la Società_6 s.r.l. La copiosa documentazione esibita in sede di contraddittorio deponeva per l'effettività delle operazioni commerciali e la corrispondenza mail, le visure camerali, le dichiarazioni IVA, i versamenti F24 delle società cedenti, dimostravano che la ricorrente aveva operato con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Non poteva pertanto sostenersi che tale documentazione fosse stata artefatta al solo scopo di precostituire una prova in caso di contestazione. Sosteneva altresì che la risposta dell'Ufficio in ordine alla documentazione esibita quale contratti, corrispondenza mail, dichiarazioni IVA fornitori, documenti di trasporto, fatture vettori e visure societarie era stata del tutto generica ed insufficiente.
Affermare, infatti, senza alcun supporto probatorio, che le comunicazioni tra le società fossero artefatte, salvo poi ritenere genuina una parte delle comunicazioni prodotte, costituiva un comportamento contraddittorio. Pertanto, sussisteva la mancanza di una valutazione puntuale della documentazione esibita e di un effettivo contraddittorio, con violazione dell'art. 6 bis della legge n. 21272000 e del diritto di difesa.
L'Agenzia delle Entrate mediante la propria memoria di controdeduzioni confermava la legittimità del proprio operato.
In primo luogo, respingeva l'eccezione di nullità dell'atto di contestazione delle sanzioni perché emesso e notificato nel 2025. Tale tesi non teneva conto del contenuto dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012. Il legislatore pertanto aveva individuato il momento in cui era avvenuta la violazione della norma tributaria e cioè quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quanto al secondo motivo d'impugnazione, relativo alla inapplicabilità della sanzione di cui all'art.8, c.2, del
D.L. n. 16/2012, stante la supposta mancanza del presupposto giuridico in virtù dell'omesso recupero dei costi ai fini IRES, l'Ufficio replicava che la norma in questione era stata correttamente applicata con riferimento alla parte in cui si prevedeva che:
“ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.
L'atto opposto fondava la propria legittimità nella sistematicità e nell'automatismo del sistema fraudolento e pertanto le sanzioni irrogate miravano a colpire l'antigiuridicità di una condotta caratterizzata dalla deduzione sistematica di componenti negativi “neutralizzati” da ricavi correlati.
Precisava che, in parziale difformità dal PVC n.THD125/2023, non aveva formulato rilievi ai fini Ires ed Irap, facendo applicazione dell'art. 8, c. 2, D.L. 16/2012. Riteneva, infatti, che il circuito fraudolento avesse un carattere di sistematicità tale da configurare un “automatismo” per cui ad ogni FOI in acquisto corrispondeva sempre una FOI in vendita.
La difesa del contribuente depositava memorie di replica.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza.
Ad esito della discussione la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Quanto al primo motivo d'impugnazione relativo alla supposta decadenza dal potere impositivo,
l'interpretazione letterale fornita dall'Ufficio appare convincente alla luce dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012, c.2, laddove è prevista la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione pertanto rappresenta il momento in cui deve ritenersi avvenuta la violazione.
Anche l'eccezione di Parte di inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 8, c.2, del D.L. n. 16/2012 appare infondata. La norma, infatti, mira a colpire i costi inesistenti con i ricavi dichiarati, stante la particolare antigiuridicità della fattispecie.
Né può lamentarsi l'applicazione di una sanzione duplice per la medesima fattispecie, atteso che l'atto di accertamento e l'atto di contestazione hanno ad oggetto condotte diverse: con l'accertamento viene sanzionata l'illegittima detrazione e l'infedele dichiarazione ai fini IVA, mentre con l'atto di l'atto di contestazione si vuole colpire l'antigiuridicità di una particolare condotta legata alla deduzione di costi inesistenti.
Quanto al merito, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato tale principio:
“….Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di nomofilachia che l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provareche l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziarisui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Più in dettaglio, la dimostrazione a carico dell'amministrazione è raggiunta qualora siano forniti validi elementi - che, alla stregua dell'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi- per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino «in modo certo e diretto» la « inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati» ovvero la «inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione». Nell'ordinamento tributario, infatti, gli elementi indiziari, ove rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, danno luogo a presunzioni semplici le quali, proprio a mente degli univoci precetti dettati dai citati art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono idonee, di per sé sole considerate, a fondare il convincimento del giudice.» (Cass.. ord. n. 1278/2020.).
Su tali questioni si richiamano anche gli altri principi riferiti all'operatore commerciale come sanciti dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
”….incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi…” (Cass. sent. n. 24471/2022).
Sostanzialmente, pertanto, si tratta di valutare se, a fronte dell'impianto probatorio fornito dall'Amministrazione, il comportamento del contribuente sia improntato alla massima diligenza esigibile da un “operatore accorto”. In primo luogo, si rileva che l'attività svolta dall'Ufficio si fonda su una pluralità di indizi, derivanti da una complessa indagine a livello nazionale, le cui risultanze sono confluite nel PVC n. THD125/2023.
Trattasi di indagini, svolte da più Uffici territoriali in collaborazione con le Procure, che hanno fatto emergere un articolato sistema di false fatturazioni, anche a livello intracomunitario, nel quale Società_7 s.p.a. emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a società “conduit” comunitarie, le quali fatturavano a
“missing trader” italiani, che, a loro volta, emettevano fattura nei confronti di Società_7 s.p.a, o di società intermedie
“filtro”.
In pratica, secondo i verificatori, non avveniva alcun passaggio di proprietà della merce, attesa la mera cartolarità delle operazioni. La Società_7 s.p.a., stante le gravi contestazioni formulate, prestava acquiescenza provvedendo al versamento degli ingenti importi dovuti.
A fronte di un imponibile fatturato da Ricorrente_1 s.r.l. fra luglio e novembre 2019 nei confronti di Società_7 s.p.a. per oltre € 5.000.000,00 - pari a quasi il 50% del volume d'affari dichiarato da Ricorrente_1 S.r.l. per il 2019 - i verificatori hanno ritenuto che le operazioni tra Ricorrente_1 e Società_7 fossero meramente cartolari, mancando la volontà delle parti di trasferire la proprietà dei beni e pertanto l'unico scopo del negozio era la realizzazione della frode.
E' convincimento di questa Corte che valutando i plurimi elementi posti a fondamento dell'indagine e collegandoli complessivamente emerge un impianto indiziario solido.
Sostanzialmente le conclusioni dell'Ufficio sono da considerarsi provate in rapporto ai requisiti espressamente indicati in tema di presunzioni dall'art. 2729 c.c. per le seguenti ragioni. In primo luogo, quanto all'atto di acquiescenza sottoscritto da Società_7, si ritiene che possa ben costituire un primo elemento indiziario da cui cui prendere le mosse, potendo l'Amministrazione acquisire dati forniti da documenti e verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (in tal senso, tra le altre,
Cass. n.20971/2021). Con riferimento alle caratteristiche delle altre società coinvolte, fatta eccezione di Società_7, si riscontra che sono quelle tipiche delle società costituite allo scopo di realizzare frodi carosello. In particolare: Nominativo_1 s. r.l. e Società_4 s.r.l. sono state sanzionate con la chiusura della partita IVA ai sensi dell'art. 35, c. 15 bis, del DPR 633/92 rispettivamente nell'agosto e nel novembre del 2020; Società_3 risulta essere inserita nella frode per aver emesso false lettere di intento;
Società_8 rivestiva nello stesso tempo il ruolo di cedente/cessionario e vettore;
Nominativo_1 nasce da una cessione di ramo di azienda di Ricorrente_1
il Sig. Nominativo_2 quale legale rappresentante di Ricorrente_1 era anche referente per l'Italia di Società_8
presso la Società_7. s.p.a. e pertanto svolgeva un duplice ruolo all'interno della complessa catena di transazioni.
Appare altresì verosimile che negli anni oggetto di verifica la ricorrente non disponesse di locali idonei allo stoccaggio di consistenti volumi di merci. La stessa Associazione_1 Soc. Coop., infatti, risulta una società coinvolta nella frode, il contratto di locazione è generico ed è stato registrato solo il 13.11.2018; la Associazione_1 disponeva inoltre di locali per soli mq. 168, quasi completamente destinati a frigo e un piccolo soppalco ad uso ufficio e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Sig. Nominativo_3 è a dir poco generica. Nessuno dei beni oggetto di fatturazioni contestate richiedeva lo stoccaggio in locali frigorifero.
La ricorrente nel solo anno 2019 emetteva ben 13.000 fatture di vendita nei confronti di oltre 400 clienti e ciò senza che il proprio sito web recasse alcun riferimento all'e-commerce come modalità principale di svolgimento della propria attività. Appare inverosimile che una società con un tale volume di affari non avesse la necessità di utilizzare un proprio programma informatico gestionale.
Anzi, un imprenditore mediamente accorto adotta di norma specifici software gestionali e ciò proprio al fine di prevenire eventuali contestazioni sulla coerenza in entrata e in uscita delle merci con le fatture, emesse e ricevute, da compilarsi in modo dettagliato e collegabili ad ordini altrettanto precisi, tiene accurate scritture di magazzino e prospetti di rimanenze finali.
Affermare che taluni adempimenti non sono obbligatori per legge non rappresenta una esimente, atteso che rappresentano un utile elemento di conoscenza sia per l'imprenditore "accorto", sia ai fini fiscali, specie a fronte di volumi di affari consistenti con più operatori commerciali.
Altra rilevante anomalia è da ravvisarsi nel fatto che le fatture di vendita emesse nei confronti di Società_7 s.p.a. possono essere abbinate a fatture di acquisto ricevute da un numero limitato di fornitori e che tali operazioni, come rappresentate documentalmente nelle fatture stesse, condividono alcune caratteristiche, trattandosi quasi sempre di operazioni perfettamente speculari tra loro.
Il meccanismo è conosciuto proprio come “fatture a specchio” riguardando le medesime tipologie e quantità di beni.
Nel concreto questo sistema di operare ha consentito ai verificatori di stabilire che il passaggio del bene in capo al buffer Ricorrente_1 s.r.l. era sempre rapido e che le fatture di rivendita venivano emesse nell'immediatezza di quelle d'acquisto, ovvero non nella medesima data o addirittura antecedentemente.
Si tratta per lo più di categorie merceologiche che Ricorrente_1 ordinariamente non commerciava e delle quali – come detto - non vi è traccia nel sito web della società. Infine, nessuno dei beni riportati nelle fatture risultava nelle rimanenze finali.
La ricorrente giustifica la propria condotta anomala sostenendo che eseguiva una sorta di attività di mera mediazione commerciale, la quale sarebbe provata dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra la società stessa e fornitori/clienti. In ogni caso, Ricorrente_1 non ha utilizzato alcuno dei codici “ateco” specifici per l'esercizio di attività legate alla mediazione commerciale, dichiarando ai fini fiscali e commerciali di svolgere genericamente il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e tabacco.
Trattasi di un passaggio fondamentale, poiché in base all'art.1754 c.c. il mediatore si pone in una posizione di imparzialità e di indipendenza rispetto alle parti e in funzione della attività svolta ha diritto a percepire una provvigione se l'affare viene concluso grazie al suo intervento. Al mediatore inoltre è inibito di acquistare per se stesso il bene oggetto della trattativa perché diversamente violerebbe il principio di neutralità rispetto alle parti contraenti.
Nella fattispecie non vi è traccia di un qualsiasi pagamento a titolo di provvigione, ma manca soprattutto, a fronte di transazioni consistenti economicamente, quel minimo di documentazione da cui possa ricavarsi lo svolgimento di tale ruolo di mediazione, non potendo delle mail generiche colmare tali carenze.
La Corte rileva altresì che nel ricorso manca un indice dei documenti esibiti al fine di contestare i rilievi dell'Agenzia. Trattasi di un elemento necessario per stabilire un collegamento certo tra i singoli rilievi e le argomentazioni difensive.
Ciò costituisce una violazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 546/92.
Né può sopperire a tale mancanza il c.d. “Foliario” richiamato solo nella memoria di replica, atteso che neppure tale documento consente di collegare le controdeduzioni rispetto ai singoli fatti contestati.
Correttamente pertanto l'Ufficio riporta su tali questioni la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n.
546 del 1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l'irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione”. (Cass., n. 3593/2017).
Nelle memorie illustrative di replica, si afferma, diversamente da quanto asserito nel ricorso, che l'attività svolta non integra una mediazione commerciale in senso proprio, bensì un'attività di compravendita di beni con acquisto sul venduto.
L'operatività come descritta configurerebbe quindi un “rapporto di compravendita, caratterizzato dal passaggio dei beni alla società e dalla successiva rivendita, seppur con tempistiche ravvicinate e in funzione di un ordine già acquisito (“acquisto sul venduto”).” La Corte osserva che con la memoria aggiuntiva la ricorrente modifica la natura del rapporto con le altre società della filiera e sostanzialmente introduce un motivo aggiunto, inammissibile come tale ai sensi del citato art. 24, commi 3,e 4, del D.Lgs n. 546/92.
In ogni caso, nel c.d. “Foliario degli atti”, di cui questa Corte ha comunque già rappresentato i limiti, gli unici due contratti indicati (nn.15.e.16) nulla hanno a vedere con le innumerevoli transazioni poste in essere.
Appare altresì rilevante costatare che l'Ufficio, con richiamo al PVC, a titolo esemplificativo e a comprova della mancanza di genuinità delle comunicazioni prodotte dalla ricorrente, riporta quanto avvenuto riguardo alla cessione di un lotto di profumi ben individuato (pag. 12 memoria di controdeduzioni). La difesa del contribuente per dimostrare il difetto di motivazione degli atti opposti e la regolarità delle operazioni fa riferimento prevalentemente alla corrispondenza fatta di mail e alle fatture.
Da un esame di tale documentazione emerge che a fronte di avvisi di accertamento redatti in modo dettagliato, contenti anche ampi richiami al PVC pure dettagliato, da ritenersi dunque adeguatamente motivati, Ricorrente_1
si affida prevalentemente a mail di conferma di ordini per lo più generiche, ripetitive e sommarie.
Anche le tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si presentano tali, mancando di riferimenti precisi ad esempio sulla tipologia e quantità delle merci, alle date di carico e scarico e ai fornitori.
La ricorrente evidenzia inoltre che dagli avvisi di accertamento risulterebbe una ammissione da parte dello stesso Ufficio, laddove afferma che in alcuni casi la merce era stata effettivamente movimentata, concludendo di conseguenza che una parte delle comunicazioni prodotte era da ritenersi genuina.
Questa considerazione appare irrilevante a fronte di un così elevato numero di transazioni e di un'indagine tanto complessa.
Infatti, era in primo luogo onere del contribuente fornire adeguate prove rispetto all'effettività dalle singole operazioni, atteso che in una frode carosello di grandi dimensioni, come nella fattispecie, non può escludersi la realtà di talune operazioni proprio per dare una parvenza credibilità ad un più vasto impianto fraudolento.
Le doglianze di Parte potevano essere giustificate solo se fosse stata fornita un'adeguata risposta ai singoli rilievi contenuti nel PVC e negli avvisi di accertamento, laddove, ad esempio, a pag. 25 del PVC, si afferma:
“Pertanto, come evidenziato di seguito nelle sezioni 4 e 5 del presente verbale, la presenza dei richiamati disavanzi registrati nelle schede contabili in parola comporta: - la constatazione dell'irregolare tenuta della contabilità, in quanto le anomalie riscontrate sono così numerose da non poter essere considerate isolati errori di registrazione, ma piuttosto rivelano la sistematica disapplicazione di basilari principi ragionieristici e contabili, tale da legittimare per altro l'Ufficio competente all'accertamento induttivo del reddito di impresa…”
Parimenti restano prive di risposta rilievi come quello contenuto nell'avviso di accertamento per l'anno 2019, pag. 6, laddove si evidenzia che: “Nessuna delle merci oggetto delle cessioni a Società_7 S.p.a. compare sul sito della società né mai, in nessuna quantità, nei prospetti delle rimanenze finali al 31/12/2018, 31/12/2019,
31/12/2020, 31/12/2021 acquisiti nel corso della verifica e, peraltro, non avendo prodotto le scritture di magazzino ripetutamente richiesta, la Parte non ha provato alcuna movimentazione di tali tipi di merce.”. Trattasi di inadempienze che un “operatore accorto” non può permettersi, specie se in numerose transazioni riveste anche un “doppio ruolo”.
E', infatti, cosa risaputa che la caratteristica fondamentale di ogni frode carosello sta proprio nel fatto di predisporre una documentazione contabile formalmente regolare.
Infine, la ricorrente non può lamentare la mancanza di contraddittirio, peraltro richiamato più volte nei propri atti. Il contraddittorio è stato svolto in varie occasioni, come da prospetto di riepilogo depositato dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha richiamato anche l'atto di indirizzo dell'Economia e Finanze del
29.2.2024. Si aggiunga che la Parte ha presentato anche istanza per la definizione ai sensi dell'art.6, c.1, del D.Lgs n. 218/97.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-
D.P. di Ferrara, liquidandole in euro 12000,00 , oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge se dovuti.