Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione termini di decadenza

    La presentazione della dichiarazione dei redditi rappresenta il momento in cui deve ritenersi avvenuta la violazione, pertanto il termine di decadenza è stato rispettato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancanza del presupposto giuridico e violazione principi ne bis in idem

    L'atto di accertamento e l'atto di contestazione hanno ad oggetto condotte diverse: l'accertamento sanziona l'illegittima detrazione IVA e l'infedele dichiarazione, mentre la contestazione sanziona la deduzione di costi inesistenti.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione onere della prova e infondatezza presunzione operazioni inesistenti

    L'impianto indiziario fornito dall'Amministrazione è solido e dimostra la natura fittizia delle operazioni, considerando la sistematicità del sistema fraudolento, l'acquiescenza di una società coinvolta, le caratteristiche delle altre società della filiera, la mancanza di locali idonei allo stoccaggio, l'assenza di software gestionali adeguati e le anomalie nella documentazione.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione di contraddittorio effettivo e violazione diritto di difesa

    Il contraddittorio è stato svolto in varie occasioni, come dimostrato dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione. Inoltre, la parte ha presentato istanza per la definizione ai sensi dell'art.6, c.1, del D.Lgs n. 218/97.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara
    Numero : 25
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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