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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2665/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2665/2023
Oggi 17 gennaio 2025, sino alle ore 13.30, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice nessuno è comparso
Il Tribunale rilevato che l'Avv. DELL'INNOCENTI ha rimesso in atti un preverbale contenente conclusioni congiunte, unitamente a richiesta di trattazione cartolare;
preso atto, pronuncia contestualmente sentenza.
1 N. R.G. 2665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LEONARDO Parte_1 C.F._1
DELL'INNOCENTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio-
Galleria D'Azeglio 61, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale per l'udienza del 17.1.2025: “L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
- Il figlio minore: Persona_1
, nato a [...] il [...], è affidato, in via esclusiva, al padre: ; - Il figlio minore
[...] Parte_1 avrà la sua residenza stabile presso il padre: in Forte Dei Marmi, Via Degli Olmi n. 278; - Il figlio minore
2 frequenterà l'istituto scolastico Scuola Primaria Paritaria "Maddalena di Canossa" sito in Forte Dei Marmi - Via S. Stagi n. 38; - La madre avrà la facoltà di vedere il minore quando vorrà, con congruo Controparte_2 preavviso di una settimana - al fine di non compromettere gli impegni scolastici del minore e munita di prenotazione di biglietti aerei nonché di informazioni precise circa l'alloggio dove risiederà il minore se diverso dal suddetto domicilio (oggetto di contratto di locazione temporaneo): la madre attualmente risiede in Lanzarote con il suo compagno nell'immobile sito in C/ ANZUELO N° 7 COMPLEJO PARQUE TROPICAL Controparte_3 PUERTA A-30 PUERTO DEL CARMINE - TIAS;
- In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori nella vita del minore, il quale, nel periodo in cui non potrà recarsi fisicamente dalla madre, potrà effettuare videochiamate con la madre in ogni momento della giornata, al di fuori degli orari relativi agli impegni scolastici;
- Il padre provvederà con prevalenza rispetto alla madre alla cura ed alla educazione del figlio minore;
Il padre si obbliga a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura (spese mediche e sanitarie), educazione, ricreazione, attività sportive per il figlio, in proporzione alle proprie sostanze;
- Il mantenimento ordinario e straordinario attualmente rimarrà integralmente a carico del padre, con possibilità di revisione nel caso in cui la madre raggiungerà una stabilità economica, comprovata da regolare contratto di lavoro”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha domandato al Tribunale di Lucca di disporre l'affido esclusivo a sé del figlio Parte_1
minore , nato a [...] il [...] dalla relazione Persona_1
more uxorio con di stabilire un regime di Controparte_1
frequentazione madre-figlio compatibile con la residenza della madre a Panama, dichiarandosi disponibile a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del minore.
Rinviata l'udienza di prima comparizione al fine del perfezionamento della notifica, la resistente
è infine personalmente comparsa all'udienza del 21.6.2024, senza l'assistenza di un difensore.
Le parti hanno dato atto che, nelle more, era stata sperimentata una concorde modalità di gestione del minore nei seguenti termini: - affido esclusivo al padre con collocamento del minore presso il padre;
- la madre si trasferirà a Madrid ed avrà facoltà di vedere il minore quando vorrà; - mantenimento ordinario e straordinario integralmente a carico del padre. Hanno pertanto richiesto un breve rinvio per formalizzare un accordo complessivo.
Nel preverbale per l'udienza del 17.1.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, precisando le conclusioni in conformità, come in epigrafe riportate. La causa è stata trattenuta in decisione.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole.
Invero, deve evidenziarsi che la madre del minore risulta essersi stabilita in Spagna, sull'isola di
Lanzarote, presso il proprio compagno, mentre il minore, a far data dal febbraio 2023, si è trasferito in Italia, dapprima presso la nonna paterna e poi, a far data dal settembre 2023, presso il
3 padre. Da allora, delle primarie esigenze sia morali che materiali del minore si è occupato in via esclusiva soltanto il padre;
si giustifica pertanto l'affido esclusivo del minore al padre, anche tenendo conto della distanza tra le abitazioni dei genitori, che potrebbe rendere complessa l'assunzione tempestiva di decisioni concordate in suo favore.
La previsione di contatti tramite videochiamate e della possibilità della madre di incontrare il minore, previo accordo con il padre, consente un'equilibrata frequentazione anche con il genitore non collocatario.
La disponibilità del padre a far fronte al mantenimento ordinario e straordinario del minore va positivamente apprezzata, in ragione delle sue maggiori disponibilità economiche ed anche ai fini delle decisioni assunte sull'affido e la prevalente collocazione.
In ragione dell'intervenuta conciliazione e della mancata formale costituzione della resistente, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce le conclusioni rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2665/2023
Oggi 17 gennaio 2025, sino alle ore 13.30, dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice nessuno è comparso
Il Tribunale rilevato che l'Avv. DELL'INNOCENTI ha rimesso in atti un preverbale contenente conclusioni congiunte, unitamente a richiesta di trattazione cartolare;
preso atto, pronuncia contestualmente sentenza.
1 N. R.G. 2665/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LEONARDO Parte_1 C.F._1
DELL'INNOCENTI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio-
Galleria D'Azeglio 61, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate nel preverbale per l'udienza del 17.1.2025: “L'esercizio della potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
- Il figlio minore: Persona_1
, nato a [...] il [...], è affidato, in via esclusiva, al padre: ; - Il figlio minore
[...] Parte_1 avrà la sua residenza stabile presso il padre: in Forte Dei Marmi, Via Degli Olmi n. 278; - Il figlio minore
2 frequenterà l'istituto scolastico Scuola Primaria Paritaria "Maddalena di Canossa" sito in Forte Dei Marmi - Via S. Stagi n. 38; - La madre avrà la facoltà di vedere il minore quando vorrà, con congruo Controparte_2 preavviso di una settimana - al fine di non compromettere gli impegni scolastici del minore e munita di prenotazione di biglietti aerei nonché di informazioni precise circa l'alloggio dove risiederà il minore se diverso dal suddetto domicilio (oggetto di contratto di locazione temporaneo): la madre attualmente risiede in Lanzarote con il suo compagno nell'immobile sito in C/ ANZUELO N° 7 COMPLEJO PARQUE TROPICAL Controparte_3 PUERTA A-30 PUERTO DEL CARMINE - TIAS;
- In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori nella vita del minore, il quale, nel periodo in cui non potrà recarsi fisicamente dalla madre, potrà effettuare videochiamate con la madre in ogni momento della giornata, al di fuori degli orari relativi agli impegni scolastici;
- Il padre provvederà con prevalenza rispetto alla madre alla cura ed alla educazione del figlio minore;
Il padre si obbliga a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura (spese mediche e sanitarie), educazione, ricreazione, attività sportive per il figlio, in proporzione alle proprie sostanze;
- Il mantenimento ordinario e straordinario attualmente rimarrà integralmente a carico del padre, con possibilità di revisione nel caso in cui la madre raggiungerà una stabilità economica, comprovata da regolare contratto di lavoro”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha domandato al Tribunale di Lucca di disporre l'affido esclusivo a sé del figlio Parte_1
minore , nato a [...] il [...] dalla relazione Persona_1
more uxorio con di stabilire un regime di Controparte_1
frequentazione madre-figlio compatibile con la residenza della madre a Panama, dichiarandosi disponibile a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del minore.
Rinviata l'udienza di prima comparizione al fine del perfezionamento della notifica, la resistente
è infine personalmente comparsa all'udienza del 21.6.2024, senza l'assistenza di un difensore.
Le parti hanno dato atto che, nelle more, era stata sperimentata una concorde modalità di gestione del minore nei seguenti termini: - affido esclusivo al padre con collocamento del minore presso il padre;
- la madre si trasferirà a Madrid ed avrà facoltà di vedere il minore quando vorrà; - mantenimento ordinario e straordinario integralmente a carico del padre. Hanno pertanto richiesto un breve rinvio per formalizzare un accordo complessivo.
Nel preverbale per l'udienza del 17.1.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, precisando le conclusioni in conformità, come in epigrafe riportate. La causa è stata trattenuta in decisione.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Le condizioni concordemente assunte dalle parti rispondano ad un obiettivo interesse della prole.
Invero, deve evidenziarsi che la madre del minore risulta essersi stabilita in Spagna, sull'isola di
Lanzarote, presso il proprio compagno, mentre il minore, a far data dal febbraio 2023, si è trasferito in Italia, dapprima presso la nonna paterna e poi, a far data dal settembre 2023, presso il
3 padre. Da allora, delle primarie esigenze sia morali che materiali del minore si è occupato in via esclusiva soltanto il padre;
si giustifica pertanto l'affido esclusivo del minore al padre, anche tenendo conto della distanza tra le abitazioni dei genitori, che potrebbe rendere complessa l'assunzione tempestiva di decisioni concordate in suo favore.
La previsione di contatti tramite videochiamate e della possibilità della madre di incontrare il minore, previo accordo con il padre, consente un'equilibrata frequentazione anche con il genitore non collocatario.
La disponibilità del padre a far fronte al mantenimento ordinario e straordinario del minore va positivamente apprezzata, in ragione delle sue maggiori disponibilità economiche ed anche ai fini delle decisioni assunte sull'affido e la prevalente collocazione.
In ragione dell'intervenuta conciliazione e della mancata formale costituzione della resistente, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: recepisce le conclusioni rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e dispone pertanto in conformità alle medesime;
compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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