Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n° 221/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa pendente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Impicciatore ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Perano, via Quadroni 11;
-ricorrente -
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Controparte_1
Del Sordo e Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato presso la propria sede legale sita in
Chieti, via Domenico Spezioli n.12;
-resistente-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso , premesso: Parte_1
- che con decreto di omologa n 511/23 emesso in data 27.06.24 dal Tribunale di Lanciano era stata riconosciuta titolare del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 29.04.2021;
- che l' , in data 01.10.24 le aveva comunicato di aver liquidato la prestazione con gli arretrati CP_1
maturati e non riscossi, precisando che la prestazione era stata eliminata perché era scaduto il triennio e non era intervenuta la conferma del diritto;
- che è prassi dell' inviare ai titolari di assegno ordinario, qualche mese prima della scadenza, CP_1
una comunicazione per ricordare di presentare la domanda di conferma avvisandoli che in difetto la loro prestazione verrà sospesa ma che, nel caso di specie, ciò non era avvenuto;
arretrati (01.10.24), e che quindi sarebbe stato impossibile per la ricorrente presentare una domanda di conferma prima che venisse emesso dal Tribunale il decreto di omologa e, quindi, prima che venisse riconosciuto il diritto all'assegno ordinario e/o prima che l' provvedesse a pagare la CP_1
prestazione (01.10.24);
- che in data 26.10.24 ella aveva comunque presentato la domanda di conferma, rigettata dall' ; CP_1
- che il provvedimento di estinzione del diritto all'assegno di invalidità doveva ritenersi illegittimo;
ha adito l'autorità giudiziaria così concludendo:
"Voglia l'On.le Magistrato adito: A) accertare che il provvedimento di estinzione del diritto all'assegno ordinario di invalidità è illegittimo e dichiarare – previa nomina di un CTU - che la ricorrente è affetta da gravi patologie che riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali e ha diritto alla conferma dell'assegno ordinario d'invalidità; e per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente CP_1 protempore a corrisponderle l'assegno ordinario d'invalidità, dalla data di scadenza del triennio
e/o riconoscimento del diritto (27.06.24), o in subordine, dalla data della domanda di conferma
(26.10.24) oltre interessi e ratei scaduti fino al saldo e a pagare la somma di € 60.000,00 S.E.&O.
o la diversa somma che verrà determinata dal Giudice oppure nell'altra somma che verrà determinata dall' in sede di liquidazione anche in riferimento a tutti i ratei maturati e non CP_1
riscossi fino alla data di effettivo pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio rifuse e distratte in favore del difensore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”
Si è costituito in giudizio l' eccependo, in via preliminare ed assorbente, la cessazione della CP_1
materia del contendere poiché, nelle more, aveva provveduto a ripristinare l'assegno ordinario d'invalidità, nonché a predisporre il pagamento degli arretrati.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere alla luce del ripristino da parte dell' dell'assegno ordinario di invalidità. CP_1
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, come da richiesta dell' ed espressa adesione del ricorrente nelle note di trattazione scritta ex art. 127 CP_1
ter c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Lanciano, il 09.05.2025.
Il Giudice
- dott.ssa Cristina Di Stefano -