Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8609 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08609/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02115/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2023, proposto da
ER UR, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Maria Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 0034495 del 13 dicembre 2022, mai notificata, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita all'estero e più precisamente in Spagna nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. LU De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
La ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), il riconoscimento del titolo formativo sul sostegno conseguito in Spagna presso il “Centro Euroinnova Formacion” di Granada rilasciato in data 28 ottobre 2021.
L’Amministrazione ha rigettato l’istanza di riconoscimento con la nota suindicata del 13 dicembre 2022. Il Ministero ha osservato che il titolo conseguito all’estero non risultato di valenza ufficiale e valido ai fini dell’insegnamento nel Paese membro dell’Unione europea (la Spagna) in cui è stato rilasciato.
Si tratterrebbe quindi di “titoli propri” delle Università che li rilasciano ovvero “titoli conseguiti al termine di corsi con cui le Università forniscono, con formati e durata diverse, una formazione che può avere il suo valore nel mercato del lavoro, ma non dà accesso a un livello accademico superiore perché appunto non ufficiali. In quanto tali, non sono mai abilitanti non consentendo, quindi, l’accesso al pubblico impiego, e non sono concessi dal Re di Spagna, ma solo dal rettore dell'Università. Tale risposta nega la validità legale e l’efficacia dei corsi conseguiti in Spagna con
conseguente impossibilità di riconoscimento di qualsivoglia normativa italiana”.
La ricorrente ha pertanto impugnato il provvedimento di diniego, deducendo plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la violazione della normativa europea e nazionale in tema di riconoscimento di titoli di specializzazione rilasciati da altro Stato dell’Unione Europea.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria di mero stile.
Alla camera di consiglio del 21 marzo 2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, senza comparsa dei difensori, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso.
Come rilevato dalla ricorrente, il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022) che, in particolare con la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero ha affermato: “deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione” (punto 9 della motivazione); “la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla "professione regolamentata” (punto 10 della motivazione); “in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C166/20, il Ministero dell’Istruzione è tenuto: “- ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla "professione regolamentata" di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (punto 12 della motivazione).
In base ai principi ora richiamati, conformemente all’indirizzo consolidato di questa Sezione, deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero, senza peraltro provvedere all’invio di comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese processuali sono integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA FI, Presidente
LU De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LU De Gennaro | NA FI |
IL SEGRETARIO