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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 22/2025 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Bartolomeo;
Parte_1
contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Geremia Controparte_1 CP_2
Ruggeri.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in adesione alla richiesta congiunta dei Sig.ri , e e preso Parte_1 Controparte_1 CP_2
atto del raggiungimento della indipendenza economica in capo al figlio Controparte_1
modificare le condizioni di divorzio stabilite al punto 2) della Sentenza di scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri e n. 2086/2019 - R.G. n. 6276/2019, Parte_1 CP_2 revocando integralmente l'obbligo del Sig. di corrispondere al figlio Parte_1 la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) a titolo di mantenimento oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie per il medesimo sostenute, restando ferme le ulteriori condizioni.
Con richiesta che l'effetto delle modifiche decorra dalla data della presentazione del ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. Con ricorso depositato il 27.12.2024 ha chiesto, a modifica della sentenza Parte_1
n. 2086/2019 con la quale l'intestato Tribunale aveva disposto lo scioglimento del matrimonio contratto con la revoca del contributo previsto per il mantenimento CP_2
del figlio in quanto maggiorenne ed oramai economicamente autosufficiente. CP_1
2. e si sono regolarmente costituiti, aderendo alla modifica Controparte_1 CP_2
richiesta dal ricorrente.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
4. Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti l'udienza del 2.4.2025 è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, nelle quali i difensori hanno congiuntamente chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio il quale dopo gli studi superiori ha CP_1 intrapreso un percorso di studi e poi ha reperito un'occupazione che lo rende autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 22/2025 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Bartolomeo;
Parte_1
contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Geremia Controparte_1 CP_2
Ruggeri.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in adesione alla richiesta congiunta dei Sig.ri , e e preso Parte_1 Controparte_1 CP_2
atto del raggiungimento della indipendenza economica in capo al figlio Controparte_1
modificare le condizioni di divorzio stabilite al punto 2) della Sentenza di scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri e n. 2086/2019 - R.G. n. 6276/2019, Parte_1 CP_2 revocando integralmente l'obbligo del Sig. di corrispondere al figlio Parte_1 la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) a titolo di mantenimento oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie per il medesimo sostenute, restando ferme le ulteriori condizioni.
Con richiesta che l'effetto delle modifiche decorra dalla data della presentazione del ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. Con ricorso depositato il 27.12.2024 ha chiesto, a modifica della sentenza Parte_1
n. 2086/2019 con la quale l'intestato Tribunale aveva disposto lo scioglimento del matrimonio contratto con la revoca del contributo previsto per il mantenimento CP_2
del figlio in quanto maggiorenne ed oramai economicamente autosufficiente. CP_1
2. e si sono regolarmente costituiti, aderendo alla modifica Controparte_1 CP_2
richiesta dal ricorrente.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero.
4. Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti l'udienza del 2.4.2025 è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, nelle quali i difensori hanno congiuntamente chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio il quale dopo gli studi superiori ha CP_1 intrapreso un percorso di studi e poi ha reperito un'occupazione che lo rende autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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