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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 597/2021 R.G.A.C. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Serena Della Pina ed Emilio
Cucurnia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Massa, v. A.
Angelini, n. 25; attore nei confronti di
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Massa, Via Porta Fabbrica, 1, presso Persona_1
l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Francesca Panesi, e Manuela Pellegrini;
convenuto nonché di
, P. IV , in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei procuratori, Dr. e , con sede in 01 CP_3 Controparte_4
21366 Vienna, Untere Donau-strasse, 21, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Gabriella Mobilio Giampietro ( ) e presso CodiceFiscale_3
quest'ultima elettivamente domiciliata in Firenze, via Cavour n. 85; pagina 1 di 11 terza chiamata
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI IN FATTO
1. Nell'instaurare il presente giudizio il sig. ha dedotto che: i) risulta Parte_1
proprietario di un immobile sito in Piazza Aranci, n. 20; ii) nel 2016/2017, il Comune di
Massa fece eseguire i lavori di rifacimento dell'intera copertura della Piazza Aranci realizzando, nel contempo, tutta una serie di opere inerenti nuove canalizzazioni per le acque chiare e scure degli immobili prospicienti detta piazza;
iii) non appena terminati i lavori iniziarono fenomeni di corrosione delle canale di rame che convogliavano le acque pluviali dell'immobile dell'attore nella rete di smaltimento e, contemporaneamente, iniziarono a diffondersi miasmi di fogna tali da rendere impossibile non solo aprire le finestre della casa, ma poter vivere normalmente la quotidianità; iv) stante la proposizione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo da parte dell'attore, e dopo aver concordato la rinuncia alla predetta iniziativa giudiziale, il promosse in sede stragiudiziale tutta una serie di CP_1
controlli volti a tentare di comprendere e risolvere il fenomeno della corrosione delle canale di rame e l'origine dei veri e propri miasmi che colpivano l'abitazione dell'attore;
v) a seguito dei controlli, e di un incontro tra le parti tenutosi in data 22.5.2017, emerse come, per un marchiano errore di collegamento avvenuto durante i lavori sopra richiamati, un tubo utilizzato per lo scarico delle acque c.d. “nere” di pertinenza di un condominio sito al civico numero 18 di Piazza Aranci era stato collegato alla condotta della AT per le c.d. acque “bianche”, scorrente sotto e dinanzi l'immobile dell'attore; vi) sempre per un marchiano errore, lo scarico delle acque pluviali dell'attore era stato allacciato e convogliato erroneamente nelle fogne nere, facendo sì che i miasmi derivanti dalle stesse arrivassero, tramite tale errato allaccio, direttamente dentro le canale di rame, corrodendole da dentro, e facendo uscire gli intollerabili odori pagina 2 di 11 lamentati;
vii) a fronte di tale scoperta il si attivò per eliminare Controparte_1
l'errore di allacciamento e, in data 9.6.17, venne svolto un ulteriore incontro per la verifica degli interventi effettuati;
viii) a seguito di quanto sopra l'attore chiese, senza conseguire riscontro, al il risarcimento dei costi sostenuti per le Controparte_1
canale di rame ed il ripristino della facciata dell'immobile. Sulla scorta di quanto sopra,
l'attore ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, accertato come da documenti in atti che il l'errore relativo all'allaccio delle tubature di scarico delle acque pluviali nelle tubature delle acque nere ha comportato i danni in parte narrativa esposti;
accertata
l'inerzia del convenuta a trovare una soluzione stragiudiziale della presente vertenza, CP_1
condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attore, danni che si quantificano in euro
5.100”.
2. Si è costituito il rappresentando che: i) con deliberazione G.C. n. Controparte_1
31 del 24/02/2011 è stato approvato il progetto esecutivo inerente la “riqualificazione e valorizzazione storico-architettonica di Piazza Aranci” (doc. n. 1) che prevedeva, tra l'altro, la realizzazione della AT nera, non presente sul posto, nonché lavori di ripristino di quella BI;
ii) i predetti lavori, affidati alla (doc. n. 2) e Controparte_5
subappaltarti alla (doc. n. 3) sono iniziati in data 18/10/2011 Controparte_6
con la rimozione della vecchia pavimentazione in pietra, lo scavo a sezione obbligata per la posa della tubazione delle acque nere (doc. n. 4); mentre, in data 10/11/2011 sono iniziati i lavori di apertura dell'esistente canale di raccolta delle acque bianche, ai fini della ripulitura dal materiale depositato sul fondo e la posa di un mezzo tubo in calcestruzzo per evitare sversamenti dalle fessure, nonché della realizzazione degli allacci dei pluviali e delle griglie di scolo delle acque piovane (doc. n. 5); iii) i lavori, ultimati in data 14/12/2012 (doc. n. 6) sono stati regolarmente collaudati (docc. n. 7 e
8); iv) a seguito di richieste verbali dell'odierno attore, che lamentava fenomeni di corrosione dei pluviali in rame e miasmi di fogna provenienti dalla griglia antistante il portone di ingresso, tecnici del coadiuvati da tecnici di gestore CP_1 CP_7
della rete di AT nera, hanno effettuato nel periodo tra agosto e ottobre 2016
pagina 3 di 11 indagini ispettive al fine di accertare la correttezza degli allacci dei pluviali alla AT BI e degli scarichi delle acque reflue domestiche alla AT nera. Gli accertamenti effettuati non hanno rilevato alcun difetto nelle opere realizzate che potesse giustificare gli inconvenienti lamentati;
v) in particolare, sono intercorsi una serie di incontri tra i tecnici delle parti, in occasione dei quali (e, segnatamente, durante il sopralluogo congiunto, eseguito in data 9.6.2017 – v. doc. 11) è stato accertato che nel pozzo di raccolta delle acque nere del era presente una tubazione Controparte_8
in PVC con funzione di “troppo pieno”, che era stata impropriamente allacciata alla civica AT BI (essendo stata, quella nera, realizzata solo con i lavori sopra citati) nella quale era innestato il pluviale. Ciò aveva determinato i miasmi lamentati;
vi) per ovviare al problema, lo scarico del troppo pieno è stato quindi allacciato alla AT nera di recente realizzazione, nella quale erano state predisposte le opere per consentire l'allaccio ai vari palazzi. Inoltre, l'ultimo tratto del pluviale è stato scollegato dall'innesto nella AT BI, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta sub n. 12; vii) con nota del 4/7/2017 ha intimato al CP_7 CP_8
di allacciarsi alla rete fognaria (doc. n. 13); viii) la vicenda è stata puntualmente
[...]
ricostruita dal dirigente del Settore LL.PP. nella relazione del 7/5/2021, nella quale viene dimostrata l'insussistenza di qualsiasi responsabilità del nell'occorso CP_1
(doc. n. 16); ix) ad ogni modo, dal momento che i lavori sono risalenti al 2011 e non al
2016, deve dirsi prescritta la pretesa avversaria;
la domanda avanzata, oltretutto, è indeterminata e priva di un valido supporto probatorio, risultando eccessiva e scevra di riscontro la quantificazione dei danni richiesti. A fronte di quanto dedotto ed eccepito, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dopo ogni più CP_1
opportuna declaratoria in fatto e in diritto, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e controdeduzione: in via preliminare: - fissare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo con sede in Controparte_9
Vienna, Untere Donaustrasse 21, in persona del legale rappresentante, nel rispetto del termine dell'art.
163 bis c.p.c.; - accertare l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio;
in via subordinata, nel
pagina 4 di 11 merito: - respingere la domanda perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto o comunque ridurre il risarcimento alla minor somma che risulterà in esito all'istruttoria; - dichiarare che la è tenuta a manlevare il da ogni pretesa Controparte_9 Controparte_1
attorea in virtù del contratto stipulato da quest'ultimo con detta Compagnia in relazione al rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi e, per l'effetto, condannare la
[...]
al risarcimento dei danni che eventualmente vengano accertati in corso di causa, Controparte_9
oltre che di ogni altra somma che risulti di spettanza del in base al principio della Controparte_1
soccombenza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
3. A seguito del differimento della prima udienza di comparizione, si è costituita in giudizio anche , associandosi nel merito alle Controparte_2
difese del ma eccependo in via preliminare l'inoperatività e/o Controparte_1
mancata vigenza della copertura assicurativa. In particolare, è stato eccepito che il di Massa risulta titolare di polizza per la responsabilità civile verso terzi CP_1
stipulata con avente decorrenza a far data dalle ore 24:00 del 31.3.15 e scadenza CP_9
alla data del 31.3.18 (doc. 3). Dal momento che, secondo quanto rilevato dall'Ente, i lavori di riqualificazione della Piazza Aranci avrebbero avuto inizio in data 18.10.11 e ultimazione in data 14.12.12, l'eventuale errore di allaccio risalirebbe ad epoca di gran lunga antecedente alla stipula della polizza. Inoltre, avendo il denunciato solo CP_1
in seguito alla notifica del ricorso per ATP il sinistro all'assicurazione (doc. 4), il diritto di garanzia sarebbe prescritto a norma dell'art. 2952 c.c.. La terza chiamata ha quindi concluso: “Affinchè piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: In via preliminare: accertare e dichiarare
l'inoperatività e/o mancata vigenza della polizza ratione temporis, e per l'effetto disporre
l'estromissione della compagnia dal giudizio;
Sempre in via preliminare ed in subordine: accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti risarcitori e/o la prescrizione del diritto di garanzia e per l'effetto in ogni caso respingere la domanda di manleva svolta a carico della compagnia;
Nel merito e in subordine: in tesi: respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova, e per l'effetto dichiarare assorbita o respinta la domanda di manleva svolta dal convenuto a carico della compagnia. In denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'esistenza della
pagina 5 di 11 franchigia di cui all'art. 8 CGA, e per l'effetto, in ogni caso respingere fino alla concorrenza di euro
5.000,00 la domanda di manleva spiegata a carico della compagnia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale ammessa e, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione mediante ordinanza del 24.2.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini
190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, appare opportuno premettere come nell'agire in giudizio l'attore non abbia indicato la fattispecie giuridica sottesa alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Né in Controparte_1
citazione, né nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta invero menzione del disposto dell'art. 2051 c.c. e\o l'allegazione dei relativi elementi costitutivi, né tanto meno è stata espressamente invocata l'operatività di altra previsione normativa, di guisa che non può che ritenersi venire in rilievo, in assenza di un rapporto contrattuale tra le parti, la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c., essendo preclusa al giudicante ogni diversa qualificazione pena la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c.. Nel narrato attoreo, d'altra parte, non vengono valorizzate le obbligazioni di custodia in capo al quanto piuttosto l'erronea esecuzione di una serie di lavori pubblici, CP_1
da cui sarebbero discese conseguenze pregiudizievoli per i beni di proprietà.
2. Tanto acclarato, brevi cenni merita la disciplina dell'illecito aquiliano.
Segnatamente, affinché sorga la responsabilità extracontrattuale e la conseguente obbligazione risarcitoria in capo ad un determinato soggetto è necessario che sia raggiunta la prova in ordine ai plurimi elementi costitutivi della fattispecie: 1) l'esistenza di un fatto illecito;
2) l'imputabilità del fatto;
3) l'elemento psicologico del dolo o della colpa riferito a chi lo ha commesso;
4) un danno qualificabile come ingiusto;
5) il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, nonché tra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli lamentate pagina 6 di 11 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. 4 febbraio 2014, n. 2422, Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
11/11/2008, n. 26972).
Con particolare riferimento al primo dei predetti requisiti, è d'uopo dar conto che la locuzione “fatto” abbraccia una serie indeterminata di circostanze potenzialmente lesive dell'altrui posizione giuridica soggettiva e può atteggiarsi in termini tanto attivi quanto omissivi. Più precisamente, ai fini che qui interessano, gli illeciti “attivi” possono fondarsi anche su fatti atipici, di guisa che, in accordo alla clausola generale del neminem laedere, l'obbligazione risarcitoria sorge non solo per la violazione di comportamenti tipizzati da una norma, ma anche per tutte le condotte atipiche lesive di interessi giuridici rilevanti da cui derivino danni ingiusti.
Viene poi in rilievo un ulteriore profilo, quello della colpevolezza, da declinarsi nelle due componenti alternative del dolo e, appunto, della colpa, che a sua volta presuppone l'imputabilità della condotta, potendo la responsabilità del danno essere addebitata unicamente a soggetti dotati di capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto in accordo al dettato dell'art. 2046 c.c..
Per quanto riguarda, invece, l'ingiustizia del danno, questa presuppone che il pregiudizio sofferto sia non iure, ovvero risulti riferibile ad un comportamento non autorizzato dall'ordinamento, posto in essere in assenza di eventuali cause di giustificazione e risulti contra ius, vale a dire riferibile alla lesione di un interesse – non necessariamente patrimoniale – meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Più precisamente, la struttura del danno di cui art. 2043 c.c. conosce una duplice dimensione: i) il danno evento, che si sostanzia nella lesione di un bene o di un interesse giuridico altrui meritevole di tutela;
ii) il danno conseguenza, vale a dire le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non, discendenti dalla predetta lesione. Al danno evento ed al danno conseguenza corrispondono due diversi nessi di causalità:
l'uno di tipo materiale, fattuale o storico che lega la condotta attiva o omissiva all'evento lesivo (c.d. causalità materiale) l'altro di tipo giuridico, che mette in relazione l'evento lesivo con le conseguenze giuridicamente rilevanti (c.d. causalità giuridica) e pagina 7 di 11 delinea l'area del danno risarcibile. In particolare, in accordo all'art. 1223 c.c., dettato in materia di responsabilità contrattuale ma opportunamente richiamato dall'art. 2056 c.c., sono risarcibili solo il danno emergente e il lucro cessante che costituiscono “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento e, dunque, in materia di responsabilità extracontrattuale, dell'evento dannoso.
3. Venendo ora al merito delle domande attoree, è opinione del magistrato che non sia ravvisabile la prova la prova dell'esistenza di una condotta colposa dell'Ente, a cui ricondurre causalmente il danno evento in rilievo.
In particolare, risulta sussistere idoneo riscontro documentale che con la deliberazione
G.C. n. 31/2011 è intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo inerente la
“riqualificazione e valorizzazione storico-architettonica di Piazza Aranci” (v. doc. 1 convenuta) e prevedente la realizzazione della AT nera nonché lavori di ripristino di quella BI, i cui lavori sono stati affidati alla (v. doc. 2 convenuta) a Controparte_5
sua volta autorizza al subappalto in favore della (v. doc. 3 Controparte_6
convenuta). E' parimenti comprovato che i lavori sono iniziati nell'ottobre del 2011 (v. docc. 4 e 5 convenuta) e sono stati conclusi in data 30/1/2012 (v. docc. 9 e 18 parte convenuta).
Non emerge in atti, invece, alcun riscontro di lavorazioni ulteriori operate dal Comune in epoca successiva.
Sennonché, le problematiche riscontrate dall'attore e dallo stesso addebitate ai lavori interessanti la rete fognaria, sostanziantesi in fenomeni di corrosione delle canale di rame che convogliavano le acque pluviali del relativo immobile nella rete di smaltimento e, nella diffusione di miasmi di fogna “tali da rendere impossibile non solo aprire le finestre della casa, ma di poter vivere normalmente la quotidianità” risultano trovare iniziale collocazione temporale nel periodo agosto\ottobre 2016 (periodo a cui sono riferibili le denunce del sig. e i primi controlli operati dai tecnici del Pt_1 Controparte_10
– v. doc. 16 convenuta).
pagina 8 di 11 4. Tanto, consente di ritenere altamente verosimile la ricostruzione delle dinamiche dell'accaduto offerte dal secondo cui in occasione del sopralluogo Controparte_1
tenutosi in data 9.6.2017, nel contraddittorio tra le parti, è stato accertato che nel pozzo di raccolta delle acque nere del sito in prossimità dell'abitazione Controparte_8
del sig. era presente una tubazione in PVC con funzione di “troppo pieno”, Pt_1
impropriamente allacciata alla AT BI (v. docc. 11 e 16 parte convenuta). Da qui, il risalire dei miasmi lungo la canala lamentati dal sig. a fronte della mancata Pt_1
pulizia della fossa settica da parte del e dello sversamento del Controparte_8
liquame in eccesso mediante la tubazione in PVC, sulla cui testata, confluente come detto sulla linea principale della AT BI, era stato innestato nel corso dei lavori di rifacimento della rete fognaria – senza prevedibili controindicazioni, stante l'incolpevole ignoranza dell'esistenza dell'indebito collegamento con la fossa settica – proprio lo scarico del pluviale dell'immobile del Sig. Pt_1
Tale collegamento della fossa settica situata nel cortile del palazzo alla strada attraverso una tubazione in PVC posta sotto l'immobile condominiale, e deputata a confluire nella AT BI, non può che essere stato realizzato dalla proprietà dell'edificio, non avendovi né titolo né interesse alcuno l'Amministrazione comunale a provvedere in tal senso. L'Ente, d'altra parte, ha dato riscontro che in prossimità della griglia antistante l'esercizio commerciale del durante i lavori di rifacimento della Controparte_8
piazza, era stata lasciata una predisposizione per l'allaccio diretto in AT nera (da eseguirsi, evidentemente, a richiesta e con costi a carico dei proprietari).
A riscontro di ciò sovviene peraltro la circostanza, evincibile documentalmente, inerente l'invito rivolto in data 4.7.2017, da parte di sulla scorta degli CP_7
accertamenti in rilievo per come ricostruiti nella allegata missiva del – CP_1 CP_1
Lavori Pubblici, nei confronti del a dismettere la vecchia CP_11 Controparte_8
fossa interna, nonché a separare gli scarichi pluviali, da collegare direttamente alla AT BI (v. doc. 13 parte convenuta).
pagina 9 di 11 A ciò ha fatto seguito l'intervenuto dei tecnici preposti i quali hanno provveduto ad allacciare lo scarico del troppo pieno del alla AT nera Controparte_12
realizzata con i lavori del 2011\2012, nella quale erano state predisposte le opere per consentire l'allaccio ai vari palazzi, nonché a scollegare l'ultimo tratto del pluviale dall'innesto nella AT BI (come evincibile dalla documentazione fotografica prodotta – v. doc. 12 parte convenuta).
Il fatto che, con l'eliminazione del collegamento del pluviale – il cui scarico è stato portato all'esterno – e con il corretto innesto della tubazione in PVC con funzione di
“troppo pieno” nella AT nera realizzata proprio con i lavori del 2011, ogni problema sia cessato, costituisce ulteriore conferma della bontà della ricostruzione in rilievo.
5. In definitiva, alcuna responsabilità per i danni lamentati dal sig. può essere Pt_1
attribuita al ravvisandosi piuttosto, da quanto emerso in atti, la loro Controparte_1
ascrivibilità al contegno del il quale tuttavia non risulta essere Controparte_8
stato convenuto in giudizio dal soggetto danneggiato. La condotta in rilievo, inoltre, appare tale da escludere la responsabilità dell'Ente - il quale si è attivato prontamente a seguito delle denunce ricevute - anche nel caso di una ipotetica diversa qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La domanda risarcitoria, pertanto, deve trovare integrale rigetto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta, e di ogni altro dato rilevante, si quantificano in € 2.550,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
Anche le spese di lite sostenute da parte del terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore, in accordo al principio di causalità, dal momento che la chiamata richiesta dal non appare manifestamente arbitraria o infondata (cfr. Controparte_1
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, secondo cui: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono
pagina 10 di 11 essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale). L'Ente, invero, ha giustificato la chiamata in causa del terzo sulla scorta delle allegazioni operate dall'attore in citazione (risultate in seguito prive di riscontro) il quale ha ancorato la domanda risarcitoria a eventi asseritamente occorsi negli anni 2016/2017, periodo in cui risultava vigente la polizza con Di non immediata evidenza appare, poi, la idoneità delle CP_9
ulteriori difese ed eccezioni della terza chiamata ad escludere l'operatività della copertura assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 597/2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
2) condanna a rifondere al e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, in favore di
[...]
ciascuna delle parti, in € 2.550,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
Così deciso in Massa, in data 11.6.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
pagina 11 di 11