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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL.
ELEONORA M. PAPPALETTERE CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 380/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
residente in [...](Aosta) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Andrea Capobianco del Foro di Alessandria in atti PARTE APPELLANTE nei confronti di
, personalmente e nel concorrente interesse della Controparte_1 IG , rappresentata e difesa dagli Avv. Claudio Del Nevo e Marco Del CP_2
Nevo del Foro di Alessandria con poteri disgiunti giusta procura in atti PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott.ssa Marina Nuccio che ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio tra le parti pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 6 febbraio 2024 (dep. 22.02.2024)
Conclusioni della parte appellante:
“In via preliminare:
- In accoglimento dei motivi di appello di cui al punto A e in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'ammissibilità della memoria depositata nel primo grado di giudizio nell'interesse di sig. in data 16.1.2024, e per l'effetto Parte_1 acquisire i documenti con la stessa prodotti e disporre l'ammissione delle istanze
1 istruttorie nella stessa formulate, assumendo i provvedimenti di rito e/o istruttori ritenuti necessari od opportuni;
Nel merito
- In riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Alessandria n.208/2024, pubblicata il 22 2 .2024, e per l'effetto in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, voglia la Corte disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di €.1.100,00 mensili posto a carico del sig. , in Parte_1 favore della IG maggiorenne con la sentenza emessa dal Tribunale di CP_2
Alessandria, n. 1133/2015, pubblicata in data 15.12.201 5, nel procedimento rg. 1675/2015.
-Revocare l'assegnazione della casa coniugale posta in Alessandria, via Pietro Nenni n. 8, disposta a favore della sig.ra con la sentenza emessa Controparte_1 dal Tribunale di Alessandria, n. 1133/2015, pubblicata in data 15.12.2015, nel procedimento rg. 1675/2015. In via subordinata
-In riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Alessandria n. 208/2024, pubblicata il 22 febbraio 2024, in accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento di 1.100,00 mensili posto a carico del sig. , in favore della IG maggiorenne Parte_1
con la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria, n. 1133/2015, CP_2 pubblicata in data 15.12.2015, nel procedimento citato rg. 1675/2015, al minore importo ritenuto congruo e idoneo.
- Riformare la sentenza di primo grado anche per ciò che attiene la regolamentazione delle spese di lite.
- Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio
- Respingere ogni avversa domanda.”
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito: respingere integralmente l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado e pertanto confermare il contributo al mantenimento a favore della IG ed a carico del padre sino CP_2 Parte_1 all'intervenuta indipendenza economica e, parimenti, confermare l'assegnazione della casa coniugale;
Il tutto sempre con rivalutazione Istat annuale ed obbligo alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% sulla base del protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria. In ogni caso con integrale condanna alla refusione delle spese del giudizio. In ogni caso con integrale condanna alla rifusione delle spese di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I signori e contraevano Parte_2 Controparte_1 matrimonio civile in Alessandria in data 4.8.2021. Dall'unione nasceva in data 5.1.2001 la IG CP_2
Con la sentenza n. 1133/2015 pubblicata in data 15.12.2015 il Tribunale di Alessandria pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti disponendo il prevalente collocamento della IG presso la madre e l'assegnazione della CP_2 casa familiare alla madre signora (entrambi i coniugi si sarebbero fatti carico CP_1 della loro quota di spettanza del mutuo, cointestato, gravante sulla casa coniugale nella misura del 50% ognuno); disponeva altresì a carico del signor un assegno Pt_1
a favore della signora a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario CP_1 della IG di euro 1.100,00 e il pagamento al 50 % delle spese straordinarie a CP_2 favore della IG. Con ricorso depositato in data 28.7.2023 avanti al Tribunale di Alessandria il signor domandava la modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio Pt_1 stabilite dalla suddetta sentenza chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG maggiorenne e la revoca dell'assegnazione della casa CP_2 coniugale a favore della signora considerato il completamento del corso di CP_1 studi da parte della IG e l'iscrizione di quest'ultima all'albo degli igienisti dentali. La signora si costituiva in giudizio rilevando che la IG si era iscritto all'albo CP_1 in attesa di conoscere gli esiti del test di ingresso alla facoltà di odontoiatria e chiedeva pertanto il rigetto della domanda. Il Tribunale di Alessandria con sentenza 208/2024 pubblicata il 22.02.2024 rigettava le domande del signor e lo condannava a rimborsare alla signora Pt_1 le spese di lite liquidate in 3.500,00 euro, oltre spese generali al 15% CPA e CP_1
IVA come per legge. Preliminarmente il Tribunale respingeva la domanda di revoca dell'ordinanza in data 18.01.2024 formulata dal ricorrente, essendo circostanza pacifica che l'istanza istruttoria della parte era stata formulata tardivamente rispetto alle disposizioni degli articoli 473 bis ss. c.p.c. e che contestualmente il procedimento non aveva ad oggetto diritti indisponibili. Dal combinato disposto degli artt. 473 bis 2, bis 9 e bis 19 c.p.c. risultava infatti evidente che la deroga al principio della domanda potesse verificarsi esclusivamente nei procedimenti aventi ad oggetto le determinazioni nell'interesse di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave e solo nel caso in cui si fossero verificati mutamenti nelle circostanze o vi fossero stati nuovi accertamenti istruttori. Inoltre, nel merito, il Primo Giudice rilevava che non vi era stato alcun mutamento idoneo a determinare una modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio . La IG infatti, seppur CP_2 maggiorenne, non poteva ritenersi aver raggiunto l'indipendenza economica per il sol fatto di essersi iscritta all'albo degli igienisti dentali in attesa dell'esito del test di ingresso in odontoiatria, poi risultato avere esito positivo. Non era stata inoltre
3 fornita alcuna prova circa l'effettivo conseguimento di entrate economiche da parte della IG nel periodo in cui la stessa era stata iscritta all'albo . CP_2
Nei confronti di tale sentenza ha interposto tempestivo appello il signor
[...]
, il quale chiedeva la riforma della sentenza nei seguenti termini: nel Parte_1 merito chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG maggiorenne e dell'assegnazione della casa familiare. In via subordinata chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della IG nel minor importo ritenuto congruo. Infine, chiedeva la riforma della sentenza in punto regolamentazione spese di lite.
Come primo motivo di appello lamentava la dichiarazione di inammissibilità della memoria depositata dal medesimo in data 16.1.2024 e l'erronea interpretazione del disposto di cui all'art. 473 bis 19 c.p.c., in particolare circa le decadenze previste dal codice di procedura civile.
Nel merito l'appellante deduceva di aver depositato una memoria in cui dava atto che la IG aveva conseguito l'abilitazione professionale e si era iscritta nell'albo, avendo però provveduto alla cancellazione dopo la prima udienza in primo grado. Evidenziava che solo successivamente era venuto a conoscenza del fatto che la IG
lavorava presso degli studi (Raffaghelo di Tortona e altri studi in Asti) grazie CP_2 alla ricerca online e alle informazioni fornite dalla zia e dalla cugina Persona_1
per tale motivo tali circostanze erano state dedotte con una Persona_2 nuova memoria contenente istanze istruttorie che però era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Alessandria. L'appellante contestava l'interpretazione del Tribunale di Alessandria delle nuove norme del codice di procedura civile sulle preclusioni istruttorie. L'appellante ribadiva l'esistenza del diritto a introdurre nuove domande e a chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, nella prima difesa utile successiva. Nel caso di specie il signor aveva dedotto il fatto nuovo della chiusura della partita IVA da Pt_1 parte della IG dopo la prima udienza e chiedeva, nello specifico, la prova per testi avente ad oggetto l'attività professionale svolta dalla IG, indicando quali testi il dott. e le signore e Chiedeva Testimone_1 Persona_1 Persona_2 inoltre accertamenti da parte della Guardia di Finanza in merito ai redditi percepiti dalla IG nel corso degli anni 2022-2023.
Con il secondo motivo di appello si doleva della decisione appellata in merito alla sostenuta assenza di mutamento delle circostanze idonee a giustificare la richiesta di modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio. La duplice circostanza della crescita di dal momento della pronuncia di divorzio (all'epoca minorenne CP_2 con le esigenze proprie di una ragazzina di 14 anni), nonché del completamento da parte della stessa del corso di studi universitario con il conseguimento del diploma
4 di laurea in igienista dentale e l'inizio dell' attività lavorativa , non potevano non essere considerate come circostanze fattuali sopravvenute idonee a legittimare la domanda di revisione (quanto meno) dell'entità dell'assegno di mantenimento originariamente previsto dalla sentenza divorzile.
Come terzo motivo di appello rilevava la non conformità della decisione impugnata rispetto ai principi generalmente riconosciuti in merito all'onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto il diritto di mantenimento di figli maggiorenni. Nel caso di specie, il conseguimento di un'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo degli igienisti dentali nonché l'apertura di una partita iva per l'esercizio di una attività lavorativa in proprio deponevano innegabilmente l'ingresso di nel mondo del CP_2 lavoro. Per tale motivo, parte appellante riteneva che, in applicazione dei principi generalmente riconosciuti in merito alla ripartizione dell'onere della prova, una volta raggiunta da parte ricorrente la dimostrazione di un sufficiente grado di capacità lavorativa da parte della IG , costituisse onere della parte resistente CP_2 fornire la prova contraria che la IG non fosse in grado di ottenere una sufficiente remunerazione dalla propria attività professionale. Pertanto, rappresentava che la signora costituitasi nel giudizio di primo grado anche nel concorrente CP_1 interesse della IG , avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che non CP_2 CP_2 avesse percepito una sufficiente remunerazione dall'attività lavorativa svolta.
Come quarto motivo di appello il signor lamentava che erroneamente il Pt_1
Collegio avesse ritenuto legittima l'ambizione da parte di di perfezionare il Pt_3 proprio percorso formativo, mediante iscrizione alla Facoltà di Odontoiatria, in quanto la medesima in tale modo avrebbe iniziato un vero e proprio nuovo percorso di studi della durata di sei anni. Segnalava pertanto che tale circostanza non potesse essere trascurata ai fini della decisione sulla revoca o quanto meno riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, alla luce della qualifica già raggiunta da che avrebbe potuto consentirle una certa indipendenza CP_2 economica parallelamente al proseguimento degli studi di laurea in odontoiatria.
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo di Controparte_1 respingere integralmente l'appello confermando integralmente la sentenza in primo grado.
Preliminarmente rappresentava che i cinque motivi di appello erano inammissibili in quanto le parti di sentenza oggetto di critica non erano state dettagliatamente e specificatamente individuate mentre le istanze istruttorie non erano state presentate in primo grado e come tali erano nuove e, quindi, inammissibili.
Evidenziava che la memoria con istanze istruttorie depositata dalla controparte in primo grado era stata correttamente dichiarata inammissibile in quanto non si
5 erano verificati mutamenti nelle circostanze ed, inoltre, le prove che l'appellante voleva introdurre in giudizio non erano idonee a provare l'intervenuta indipendenza economica della IG. Altrettanto correttamente il Collegio aveva evidenziato come seppur fosse maggiorenne, laureata e iscritta a un albo professionale, le CP_2 condizioni esistenti al momento della sentenza di divorzio non erano mutate, in quanto non aveva conseguito l'indipendenza economica. CP_2
Nel caso di specie doveva ritenersi comprovata la rigorosa diligenza di nel CP_2 portare a termine il percorso di studi compiuto nonché nel non rimanere inerme nell'attesa del test di ingresso presso la facoltà di odontoiatria. In riferimento all'ultimo motivo di appello, parte appellata ne rilevava l'inammissibilità e l'infondatezza in quanto il signor si era dichiarato d'accordo con la scelta del Pt_4 nuovo percorso di studi della IG ma nello stesso tempo le negava la possibilità di dedicarsene con costanza e profitto. In conclusione, parte appellata rappresentava che, poiché il signor si dichiarava d'accordo con il nuovo percorso scolastico, Pt_4 da ciò derivava il permanere del suo obbligo di mantenimento a favore della IG. All'udienza del 14 marzo 2025 comparivano gli avvocati delle parti che chiedevano l'assegnazione della causa a decisione. La Corte tratteneva la causa a decisione.
L'appello è solo in parte fondato limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite. In via preliminare la Corte condivide le motivazioni svolte dal Tribunale di Alessandria in ordine all'inammissibilità della memoria e delle relative istanze istruttorie depositata il 16 gennaio 2024 cioè dopo la celebrazione della prima udienza da parte del signor . Invero nel rito di famiglia introdotto Parte_1 dalla riforma Cartabia, ai sensi dell'art. 473 bis. 19 cpc le parti possono introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova anche oltre i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 473 bis. 17 cpc solo se le domande hanno ad oggetto diritti indisponibili. Nel novero dei diritti indisponibili non rientra, ad avviso della Corte, quello in esame trattandosi di un diritto di contenuto economico al quale l'avente diritto cioè la signora potrebbe sempre rinunciare Controparte_1 rientrando tale scelta nella sua piena disponibilità. Inoltre l'art. 473 bis.19 cpc espressamente prevede la possibilità per le parti di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova purchè siano relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. La norma ancora prevede che possano proporsi nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi mezzi di prova ma soltanto se si verificano nuovi mutamenti di circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. Nel caso di specie non si tratta affatto di una nuova domanda di contributo economico ma di una domanda di revoca del contributo economico dovuto per la IG proposta ab origine nel giudizio. Per tale motivo la norma di cui all'art. 473 bis
6 .19 cpc non può trovare applicazione e le nuove deduzioni della parte
[...]
contenute nella memoria depositata il 16 gennaio 2024 debbono Parte_1 ritenersi inammissibili posto che avrebbero dovuto essere effettuate entro i termini processuali previsti a pena di decadenza dall'art. 473 bis.17 cpc. Nel caso in esame non risulta provato che la IG abbia raggiunto CP_2
l'indipendenza economica.
, infatti , ha completato il corso di laurea triennale in Igiene dentale CP_2 conseguendo la laurea con voto di 110 e lode. Tuttavia successivamente a tale diploma di laurea ha superato il test per l'ammissione alla Facoltà di Odontoiatria e ha manifestato la volontà di proseguire gli studi per conseguire una seconda laurea in Odontoiatria e Protesi dentali che comporta un ciclo di studi di sei anni. Secondo parte appellante il già avvenuto raggiungimento da parte della IG di un'abilitazione professionale e l'iscrizione nell'albo degli igienisti dentali , comproverebbero l'ingresso della IG nel mondo del lavoro. Ritiene questa Corte che certamente sussista l'ipotetica possibilità di ottenere un lavoro con l'abilitazione conseguita ma , ai fini dell'esclusione del pagamento del contributo al mantenimento a carico del padre, occorre anche la dimostrazione del conseguimento di guadagni effettivi da parte della IG tali da poterle consentire di vivere in autonomia e tale prova grava sul soggetto onerato del pagamento del contributo. Nel caso di specie non è stata in alcun modo raggiunta tale prova.
La Corte di Cassazione ha ribadito in numerose pronunce che “l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli , secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c. non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi ma perdura , immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero, pur essendo nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente non ne abbia tratto utile profitto per sua colpa o per discutibile scelta ( Cass. 2006 n. 23596). Circa il percorso di studi per la laurea in Odontoiatria, si tratta di un nuovo percorso che determinerebbe, ove portato a termine, una seconda laurea in capo a CP_2 con possibilità professionali più ampie.
[...]
Il percorso di studi in Odontoiatria ora intrapreso da ha una durata di sei CP_2 anni e non sono stati dedotti motivi di carattere economico tali da giustificare un rifiuto da parte del padre di provvedere ancora al mantenimento della IG fino a consentirle il conseguimento della seconda laurea da lei molto desiderata. Pertanto , allo stato, le domande proposte dall'appellante ( revoca del contributo al mantenimento della IG e revoca dell'assegnazione della casa coniugale o in subordine riduzione del contributo al mantenimento della IG) non possono essere accolte. Trattandosi di un caso particolare in cui la IG intende conseguire una seconda laurea e non essendovi precedenti in termini, si ritiene che sussistano giustificati
7 motivi per compensare per intero le spese del primo e del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa il 6 febbraio 2024 accoglie in parte l'appello proposto da e , per l'effetto, Parte_1
Dichiara compensate per intero le spese del primo grado di giudizio. Conferma nel resto.
Dichiara compensate per intero le spese del presente grado di giudizio Torino 14 marzo 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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