Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/06/2025, n. 12008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12008 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03823/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3823 del 2020, proposto da
AT ET s.a.s. di CH MA & C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 22;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Valeria Ciervo e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. in data 27 novembre 2019 prot. gseweb/p20190501941, pubblicata in pari data sull'applicativo telematico portaltermico, avente ad oggetto " comunicazione ai sensi del d.m. 16 febbraio 2016, relativa all'intervento identificato con il codice ct00285490. soggetto responsabile: trattoria pettino di NI giovanni. c.f./p.i. 01849630544 – rigetto della richiesta ";
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato ivi compresa la nota prot. gseweb/p20190401297 in data 25 settembre 2019 del medesimo GSE s.p.a., con ogni statuizione di legge, anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 28 agosto 2019 la ditta AT ET di CH AN ha presentato al GSE richiesta di accesso agli incentivi di cui al DM del 16 febbraio 2016 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa pari a 60.00 KW, presso l’immobile ubicato a Campello sul Clitunno (Pg), in Frazione ET, 12.
2. Con nota del 25 settembre 2019, il GSE ha comunicato all’operatore economico il preavviso di rigetto, osservando che « la documentazione inviata dal Soggetto Responsabile con la richiesta di concessione dell’incentivo, unitamente a quanto integrato, presenta … difformità rispetto alle disposizioni del Decreto e delle Regole Applicative » e notando in particolare:
- che « con riferimento alla data di conclusione dell’intervento dichiarata nel Portale termico in fase di compilazione della richiesta, alla data di pagamento del bonifico relativo alla fattura n.ro 1218000790/2018, alla data di pagamento dei bonifici relativi alla fattura n.ro 482/2018, alla data di pagamento del bonifico relativo alla fattura n.ro 522/2018 e alla data di pagamento del bonifico relativo alla fattura n.ro 42/2019 emerge che non vi sono elementi sufficienti per poter ritenere rispettate le disposizioni temporali dell’art. 6 comma 3 del Decreto , [e ciò in quanto] l’importo relativo alla fattura n.ro 42/2019 risulta di minima entità rispetto al costo complessivo dell’intervento [e] la data di pagamento del bonifico relativo alla fattura n.ro 42/2019 risulta essere molto distante temporalmente dalla data di pagamento dei bonifici relativi alle fatture principali dell’intervento »;
- che « non è stata inviata la documentazione fotografica relativa al locale in cui era presente il generatore sostituito, ad avvenuto smantellamento dello stesso generatore »;
- che « non è stato inviato il Certificato di smaltimento del generatore sostituito, numerato e vidimato da parte dell’ufficio del registro o dalle camere di commercio »;
- che « non è stata inviata idonea documentazione fotografica atta a dimostrare in modo chiaro ed inequivocabile la corretta installazione del generatore di calore sostituito nell’edifico/unità immobiliare oggetto dell’intervento, né è stata fornita copia del libretto d’ impianto da cui desumere che il suddetto generatore costituisse l’impianto di climatizzazione invernale attivo sull’edifico/unità immobiliare prima della rimozione ».
3. Con nota datata 2 ottobre 2019, l’operatore economico ha quindi presentato le sue osservazioni al GSE, nelle quali ha preso posizione su tutte le contestazioni del GSE e in relazione alla specifica questione relativa alla tempestività dell’istanza rispetto al termine previsto dall’art. 6, comma 3, del D.M. 16 febbraio 2016) ha sottolineato che « in base all’art. 6, comma 3, del Decreto, è specificata la tempistica per la trasmissione della richiesta di incentivazione C.T. (60 giorni dall’ultimazione lavori e 90 giorni dall’ultimo pagamento) »; che « nel nostro caso la data di ultimazione lavori è da intendersi quale data di dichiarazione di conformità dell’impianto redatta in data 15 luglio 2019 »; e che « la fattura n.ro 42/2019 seppure distante dalle altre è relativa alla data di collaudo e massa in funzione del generatore di calore, effettuata in data 15 maggio 2019 da azienda specializzata e qualificata dalla soc. produttrice del generatore (Froling) ».
4. Con provvedimento del 27 novembre 2019, il GSE ha comunicato all’operatore economico il mancato accoglimento della richiesta di incentivo, osservando che « dall’analisi della documentazione pervenuta in data 4 ottobre 2019 è emerso che, non sono state fornite informazioni e/o elementi sufficienti atti a superare i motivi [ostativi già comunicati]» e ciò in quanto non erano « stati forniti elementi sufficienti per poter ritenere rispettate le disposizioni temporali dell’art. 6 comma 3 del Decreto ».
5. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 25 marzo 2020, il sig. AN CH, in qualità di titolare della ditta individuale AT ET di CH AN, ha impugnato la predetta decisione del GSE, articolando avverso la stessa quattro motivi in diritto.
5.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 10 e 8 comma 2 d.m. 16 febbraio 2016 e del paragrafo 2.5 delle regole applicative GSE [nonché per] eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione », notando che il GSE « a fronte delle (asserite) carenze della documentazione allegata dalla ditta ricorrente alla domanda di incentivazione, non ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione prevista dal paragrafo 2.5 delle Regole Applicative, bensì ha trasmesso immediatamente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis l. n. 241/1990 ».
5.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione del Gestore per « violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, degli artt. 2 comma 1 lett. d), 6 commi 3 e 10, e 8 comma 2 d.m. 16 febbraio 2016 e del paragrafo 6.1 delle regole applicative GSE; [per] e ccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; [nonché infine per] eccesso di potere per genericità, astrattezza e violazione dei principi di buona amministrazione e imparzialità », sostenendo:
- che le argomentazioni utilizzate dal GSE per negare l’accesso all’incentivo erano generiche e astratte e che non era « dato comprendere in quale modo le tempistiche imposte dall’art. 6, comma 3 DM 16 febbraio 2016 sarebbero state violate »;
- che la richiesta di incentivo era tempestiva in quanto l’ultimo pagamento (relativo alla fattura n. 42/2019, emessa in data 16 giugno 2019 dalla ditta I.E.T.I. di IB CO per le operazioni di messa in funzione e collaudo dell’impianto) era stato effettuato in data 11 giugno 2019;
- che la tempestività della domanda di incentivo era tanto più evidente in quanto la data di conclusione dell’intervento risaliva al 15 luglio 2019, come attestato in sede di asseverazione dal tecnico abilitato.
5.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 10-bis l. n. 241/1990, 6 comma 10 e 8 comma 2 d.m. 16 febbraio 2016 e del paragrafo 6.4 regole applicative Gse [nonché ancora per] eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione [e per] eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità », osservando che l’amministrazione non aveva affermato espressamente che la documentazione trasmessa in sede di deduzioni ex art. 10-bis, l. n. 241/1990 fosse idonea a superare quanto riferito nel preavviso di diniego in ordine al fatto che « non [era] stato inviato il certificato di smaltimento del generatore sostituito, numerato e vidimato da parte dell’ufficio del registro o dalle camere di commercio» .
5.4. Con il quarto motivo ha contestato il provvedimento impugnato per « violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 10-bis l. n. 241/1990, 8 comma 2 d.m. 16 febbraio 2016 e del paragrafo 5.9.5 regole applicative GSE; [per] eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione [nonché per] eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa », sostenendo che l’atto adottato dal Gestore doveva essere censurato anche « nella parte in cui non ha tenuto in alcun conto l’avvenuta trasmissione ad opera della ditta ricorrente sia della documentazione fotografica sia del libretto d’impianto del precedente generatore ».
6. In data 1 giugno 2020, il GSE si è costituito in giudizio.
7. Con atto del 15 marzo 2024, si è costituita in giudizio – ai sensi dell’art. 110 c.p.c. – la AT ET s.a.s. di CH MA & C., società in accomandita semplice cui gli eredi del sig. CH AN ( medio tempore deceduto) avevano conferito, ciascuno per i propri diritti, la piena ed esclusiva titolarità dell’azienda ereditata dal padre.
8. Con memoria del 17 febbraio 2025, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle domande spiegate nell’atto introduttivo del giudizio.
9. Con memoria del 18 febbraio 2025, il GSE ha spiegato compiutamente le proprie difese e ha insistito per il rigetto del ricorso, argomentando in ordine all’infondatezza di tutte le censure formulate da parte ricorrente.
10. Con memoria di replica depositate rispettivamente il 27 e il 28 febbraio 2025, le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie ragioni, prendendo rispettivamente posizione sulle ultime deduzioni di parte avversa.
11. All’udienza straordinaria svoltasi il 21 marzo 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
12. Il ricorso è infondato e va rigettato.
13. Va in primo luogo evidenziata l’infondatezza del secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha contestato il provvedimento gravato nella parte in cui ha ritenuto che l’operatore economico istante non aveva fornito « elementi sufficienti per poter ritenere rispettate le disposizioni temporali dell’art. 6 comma 3 del Decreto ».
13.1. Al riguardo deve innanzitutto osservarsi che l’art. 6, comma 3, del D.M. 16 febbraio 2016 dispone che « fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda di cui al comma 1 è presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'accertamento della quale non è considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento ».
Va poi notato che le prestazioni professionali di cui all’art. 5, comma 1, lett. i) del medesimo D.M. sono le « i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) [ovverosia degli interventi incentivabili] e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all'art. 15 » .
Inoltre, va evidenziato che l’art. 2, comma 1, dello stesso D.M., definisce come « data di conclusione dell'intervento » la data « di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attività correlate all'intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell'art. 5 del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento ».
13.2. Tanto chiarito deve osservarsi che per l’intervento oggetto della domanda di incentivo – per « sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa » – parte ricorrente ha prodotto:
a) una fattura di € 18.628,18 relativa alla fornitura della caldaia emessa da Froling s.r.l. datata 8 giugno 2018 e pagata il 6 luglio 2018;
b) una fattura di € 11.550,00 relativa all’installazione della caldaia emessa da I.E.T.I. di IB CO emessa il 6 luglio 2018 e pagata con quattro distinti bonifici, l’ultimo dei quali del 16 ottobre 2018;
c) un’ulteriore fattura di € 660,00 sempre della I.E.T.I. di IB CO recante la dicitura “installazione canna fumaria per caldaia a biomassa” datata 12 dicembre 2018 e recante n. 552, pagata in data 19 marzo 2019 con un bonifico (espressamente riferito alla fattura n. 522/2018 ma) singolarmente recante la diversa causale “collaudo”;
d) una fattura di € 275,00 per “messa in funzione e collaudo impianto termico con caldaia” sempre della I.E.T.I. di IB CO, emessa in data 11 giugno 2019 e pagata con bonifico effettuato nella stessa data;
e) un’asseverazione dell’intervento, attestante che la data di conclusione dello stesso era il 15 luglio 2019.
13.3. Quanto appena notato, rende evidente la correttezza della decisione del GSE.
Si è già notato infatti, che ai sensi degli art. 6, comma 3, e 5, comma 1, lett. i), D.M. 16 febbraio 2016 la data di conclusione dell'intervento (da cui decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi) non può superare i novanta giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento relativo all’intervento, senza che rilevino a tal riguardo i pagamenti fatti per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento medesimo.
Nel caso di specie – in disparte ogni considerazione sulla riconducibilità dell’attività di collaudo a un’attività professionale ex art. 5, comma 1, lett. i), D.M. 16 febbraio 2016 (che renderebbe irrilevante, ai fini della verifica della tempestività della data di conclusione dell’intervento e della domanda di accesso all’incentivo, ogni fattura relativa a tale attività) – deve osservarsi che dalla documentazione complessivamente prodotta (prima nel procedimento e poi nel giudizio) dall’istante emergono profili di contraddittorietà tali da non consentire di ritenere che l’operatore economico abbia dimostrato il momento in cui è stato effettivamente eseguito e quindi pagato il collaudo.
In particolare appare significativo il fatto che il bonifico del 19 marzo 2019 con cui l’operatore economico ha pagato la fattura n. 522 del 12 dicembre 2018 rechi la causale “collaudo”. Circostanza, quest’ultima, che appare idonea a far ritenere che il collaudo della caldaia sia stato effettivamente realizzato – e pagato – in data molto antecedente a quella dichiarata dell’11 giugno 2019, con conseguente irrilevanza (ai fini del rispetto delle prescrizioni dell’art. 6, comma 3, D.M. 16 febbraio 2016) della data di pagamento della fattura n. 42/2019 (di cui peraltro il GSE aveva già rilevato la carenza di attendibilità – ai fini dell’individuazione della data rilevante ex art. 6, comma 3, D.M. 16 febbraio 2016 – sia a causa della minima entità del suo importo sia all’intervallo temporale che distanziava tale ultima fattura da quelle relative alla fornitura e installazione della caldaia).
A ciò è appena il caso di aggiungere che parte ricorrente non ha fornito (né in sede procedimentale, né in sede processuale) alcuna giustificazione per spiegare le ragioni per cui avrebbe ritenuto di effettuare il collaudo della caldaia quasi un anno dopo la sua installazione, né ha prodotto (né in sede procedimentale, né in sede processuale) ulteriore documentazione utile a dimostrare con certezza di aver proposto l’istanza nei tempi previsti dall’art. 6, comma 3, D.M. 16 febbraio 2016 (come era suo dovere, in quanto il sistema di accesso ai meccanismi di incentivazione si fonda sul principio di autoresponsabilità secondo cui « costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione all'incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa », cfr. ex multis Tar Lazio, V-stralcio 26 marzo 2024, n. 5930 e III-stralcio, 29 gennaio 2025, n. 1917).
13.4. Conclusivamente – in ragione di tutto quanto sopra – il Collegio non può che (ritenere scevro da vizi e) condividere quanto osservato dal GSE in ordine al fatto che l’operatore economico non ha fornito « elementi sufficienti per poter ritenere rispettate le disposizioni temporali dell’art. 6 comma 3 del Decreto ».
14. Quanto notato sopra in ordine al fatto che l’operatore economico ricorrente non ha depositato neppure in giudizio documentazione idonea a dimostrare di aver presentato la sua istanza nel rispetto delle tempistiche previste dall’art. 6 comma 3 del D.M. 16 febbraio 2016 rende del tutto priva di pregio la censura – articolata nel primo motivo di ricorso – con cui parte ricorrente ha lamentato che il GSE, prima di inviarle il preavviso di diniego, avrebbe dovuto chiederle integrazioni documentali ai sensi del paragrafo 2.5 delle Regole Applicative.
In disparte la considerazione che è dimostrato in atti che parte ricorrente ha potuto produrre documentazione nell’ambito del procedimento a integrazione di quanto già prodotto in sede di istanza (sia pure a seguito della comunicazione ex art. 10- bis , l. n. 241/1990), va infatti notato che la mancata allegazione nell’ambito del giudizio di documenti ulteriori (che avrebbero potuto essere valutati dal Gestore a comprova del rispetto delle tempistiche di cui all’art. 6, comma 3, del D.M.) rende del tutto irrilevante la violazione delle regole sul procedimento dedotta dall’operatore ricorrente, anche avuto riguardo al principio espresso dall’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990.
Appare infatti dimostrato in giudizio che la contrazione procedimentale lamentata dalla ricorrente non ha in alcun modo influito sull’esito del procedimento medesimo e che il provvedimento gravato dal Gestore non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
15. Tutto quanto sopra è già di per sé sufficiente a giustificare il rigetto del ricorso senza che sia necessario procedere allo scrutinio delle ulteriori doglianze spiegate da parte ricorrente (e relative ad altre criticità riscontrate dal GSE in sede di preavviso di diniego), atteso che – anche a ritenere (come sostiene parte ricorrente) che tali criticità siano state considerate dal Gestore ai fini del diniego – la giurisprudenza è costante nell’affermare che «nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento » (cfr. ex multis Tar Catanzaro, II, 29 maggio 2023, n. 818).
16. Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso è infondato e va rigettato.
17. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO