Sentenza 26 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 21 marzo 2025
Ordinanza collegiale 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/03/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02347/2025REG.PROV.COLL.
N. 08779/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8779 del 2024, proposto dalla signora LA VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15312/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. LA Di Carlo;
Udito l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli.
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La sig.ra LA VA, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, ha ottenuto, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), sentenza di accoglimento n. 4763/2021 del 5 gennaio 2022, munita di formula esecutiva in data 17 gennaio 2022 e notificata alla controparte il successivo 31 gennaio, con cui la Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha così statuito: “[…] in riforma della sentenza impugnata: - Dichiara il diritto dell’appellante alla progressione economica di anzianità (c.d. gradoni previsti dal CCNL) in proporzione ai periodi di servizio non di ruolo prestati. - Condanna il MIUR al pagamento in favore dell’appellante dell’importo complessivo di € 3.735,84 quali differenze retributive per il predetto titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Condanna il MIUR al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.200,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, (adde) con distrazione in favore del procuratore antistatario […]”.
In particolare, la causa aveva ad oggetto la rivendicazione del diritto al riconoscimento della anzianità di servizio pre-ruolo ai fini delle progressioni economiche di anzianità (cd. gradoni) in applicazione del principio comunitario di non discriminazione del lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.
La sentenza in questione è passata in giudicato, essendo decorsi inutilmente i termini per l’impugnazione.
Decorso, altresì, inutilmente il termine di legge per l’adempimento della suddetta pronuncia, l’istante, in data 8 febbraio 2023, ha notificato all’Amministrazione atto di precetto.
Non avendo ottenuto soddisfazione del proprio credito a causa del perdurante blocco dei pignoramenti (indisponibilità di fondi utilmente pignorabili) registratosi a decorrere dalla seconda metà del 2022, l’odierna appellante, a distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione della suddetta sentenza e dopo l’inutile notifica di atto di precetto, ha agito per l’ottemperanza alla suddetta pronuncia giudiziale dinnanzi al TAR Lazio lo scorso maggio 2024.
2.- Con la sentenza oggi appellata, l’adito TAR del Lazio ha accolto integralmente il ricorso, tuttavia compensando le spese del giudizio sul rilievo della serialità del contenzioso.
3.- L’appello ha dedotto la violazione degli artt. 91, 1º comma e 92, 2º comma, c.p.c., dell’art. 4, 1º comma, D.M. n. 55 del 2014, come novellato dal D.M. 147/2022, e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando, in sintesi, che la motivazione posta a base della sentenza impugnata è solo apparente e che, in ogni caso, la cd. serialità del contenzioso sotteso ai giudizi di ottemperanza non rientra fra le ipotesi in cui il giudice possa validamente compensare tra le parti le spese di lite del giudizio.
Sotto distinto e ulteriore profilo, ha evidenziato che la prefata normativa (artt. 91 e 92 c.p.c. in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art. 26 c.p.a.), anche nella lettura datane dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77/2018), impone al giudice che decide la causa di porre a carico del soccombente le spese del giudizio. Le uniche eccezioni che consentono di mitigare tale principio, non ricorrenti nel caso all’esame, sono da rinvenirsi nella soccombenza reciproca; nella assoluta novità della questione trattata; nel mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; nella sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In ogni caso, ha aggiunto che resta fermo il principio secondo cui l'esistenza di “ altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza, la qual cosa, nel caso all’esame, non è stata fatta.
Di conseguenza, ha concluso che la pronuncia in questione si traduce in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonché della regola generale dell'art. 91 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 c.p.a..
A sostegno delle predette doglianze, ha anche citato un precedente di questa Sezione reso in similare contenzioso (sentenza n. 8530 del 25 ottobre 2024).
4.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in resistenza.
5.- Alla udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2025, la causa è passata in decisione.
6.- L’appello è fondato.
L’adito TAR del Lazio ha così motivato la decisione sulla compensazione delle spese processuali: “ Stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa ”.
Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa in materia e si riporta, in particolare, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., ai precedenti specifici resi dalla Sezione in analoghi contenziosi ( ex multis , alla sentenza n. 8530 del 25 ottobre 2024, citata anche dall’appellante).
Va infatti ribadito che l’art 92 c.p.c., cui fa espresso richiamo l’art. 26 c.p.a., prevede al secondo comma che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Su tale versione della norma è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza 19 aprile 2018 n. 77, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale secondo comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente.
Ovviamente, tali circostanze dovranno essere adeguatamente emergere dalla motivazione del provvedimento.
Nella specie, la motivazione adottata dal primo Giudice non rientra in nessuna delle ipotesi per le quali si possa disporre la compensazione, tanto più che la sentenza è stata emessa all’esito di un giudizio di ottemperanza di una pronuncia che comportava solo il pagamento di una somma di denaro, in considerazione della accertata spettanza alla progressione di carriera, giudizio cui ha dato causa l’Amministrazione inadempiente.
L’appello deve essere, pertanto, accolto e la sentenza appellata riformata, con la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
7.- Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di appello liquidandole in euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
LA Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO