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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15106/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Miccolis, giusta Parte_1 mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in breve tutti rappresentati e Controparte_3 CP_4 difesi dall'avv. Luca Bauccio, come da mandati a margine della comparsa di costituzione e risposta come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la delibera del consiglio di amministrazione del 19/10/2021 della società Controparte_5
invocandone “la radicale inesistenza, abnormità e, in ogni caso, nullità, annullabilità, invalidità e
[...] comunque inefficacia della delibera per vizi nella convocazione, abuso di maggioranza e comunque di assenza di giusta causa di revoca” ai sensi degli artt. 2519 c.c. e 2388 c.c., richiedendo, inoltre, la sospensione dell'esecuzione ex art. 2378 c. 3 c.c.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano l'infondatezza della domanda attorea, sia sotto il profilo del fatto che del diritto.
Con ordinanza del 13/04/2022, era ritenuta fondata e quindi accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della delibera impugnata, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La citata ordinanza era integralmente confermata in sede di reclamo cautelare dal Tribunale adito, con ordinanza del 5/09/2022.
pagina 1 di 3 La causa di merito era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni senza ulteriore istruttoria e riservata per la decisione in data 20/05/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda principale è fondata e viene accolta.
Deve condividersi integralmente quanto statuito nei provvedimenti emessi in sede cautelare, non emergendo alcun elemento di novità rispetto a quanto già delibato in quella fase.
La delibera del consiglio d'amministrazione del 19.10.2021 ha ad oggetto l'esclusione del da Parte_1 socio, la convocazione dell'assemblea ordinaria per discuterne la revoca anche come presidente del c.d.a. e amministratore e l'attuazione dell'operazione di cessione degli assets societari della cooperativa convenuta in favore di e di CP_6 CP_4
In ordine alla convocazione della seduta del C.d.A., illegittimamente operata da parte dei due consiglieri in luogo del presidente, rimasto inerte alle sollecitazioni pervenute sul punto (l'art. 2381 c.c. riserva la convocazione del consiglio di amministrazione al presidente dello stesso, salvo diversa disposizione statutaria), è pacifico in atti che alla seduta fossero collegati in video conferenza tutti e tre i consiglieri di amministrazione, incluso il presidente, con conseguente sanatoria del vizio di illegittimità, alla luce del disposto di cui al terzo comma dell'art. 29 dello statuto, secondo cui sono valide le sedute, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri.
La circostanza che possa ritenersi sanato il predetto vizio di convocazione, tuttavia, non consente di ritenere sanati gli altri vizi attinenti allo svolgimento dei lavori assembleari ed al procedimento deliberativo.
Nella specie, le parti hanno prodotto due differenti verbali, aventi come oggetto lo svolgimento della medesima adunanza: il primo, redatto dallo stesso presidente del consiglio sig. in cui si attesta Parte_1 la fine dei lavori assembleari alle ore 11:49 del giorno 19/10/2022 e si dichiara chiusa la seduta, con assenza di deliberazioni sui punti all'ordine del giorno;
il secondo –oggetto di impugnazione- che pospone la fine della riunione alle ore 12:06 del medesimo giorno, ad opera dei restanti consiglieri, che proseguono i lavori dopo l'abbandono della riunione da parte del sig. adottando le decisioni Parte_1 sopra descritte, nonostante l'attore, in qualità di presidente del consiglio, avesse dichiarato conclusa la seduta.
Deve, quindi, premettersi che l'art. 34 dello statuto della società convenuta prevede che, in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, si debba far riferimento alla disciplina prevista per le società a responsabilità limitata.
Tuttavia, le norme in tema di consiglio di amministrazione relative alle s.r.l. sono assolutamente lacunose al riguardo ed occorre quindi, in via analogica, fare riferimento alle norme dettate per il funzionamento del Consiglio in materia di s.p.a., come peraltro espressamente previsto dall'art. 2475 c.c., che richiama, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c. (e tenuto peraltro conto della norma di chiusura di cui all'art. 2519
c.c. dettata per le società cooperative).
Ciò chiarito, il primo comma dell'art. 2381 c.c. stabilisce che “il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”.
Consegue l'esistenza in capo al presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c. di un potere autonomo ed esclusivo di convocazione, fissazione dell'ordine del giorno e coordinamento dei lavori del consiglio, che non prevede interventi sostitutivi o equipollenti.
La circostanza che il Presidente sia inadempiente ai propri obblighi non legittima l'elisione di tali prerogative o l'attribuzione ad altre persone in via diretta delle medesime funzioni, dovendo previamente pagina 2 di 3 valutarsi –ad esempio- la revoca dall'incarico, ad opera dell'assemblea dei soci, sulla base degli inadempimenti contestati.
Pertanto, avendo il Presidente la direzione della seduta e della discussione, una volta dichiarata chiusa la seduta, con allontanamento del Presidente, è del tutto illegittima la prosecuzione dei lavori operata dagli altri due consiglieri, autonominatisi Presidente e segretario della seduta, con discussione e deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in assenza di una nuova convocazione del C.d.A.
Consegue l'illegittimità della delibera adottata, oggetto dell'odierno giudizio, ed il suo annullamento. Assorbita ogni altra questione.
Infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata per le s.p.a., in assenza di previsioni specifiche, con la conseguenza che la delibera del Consiglio di amministrazione è impugnabile secondo la disciplina contenuta nell'art. 2388 c.c., che fa rinvio agli artt. 2377-2378 c.c.
L'art. 2388 c.c. prevede espressamente la legittimazione attiva, oltre che del collegio sindacale, degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci lesi dalla delibera impugnata, così dovendo riconoscersi la legittimazione del ricorrente, quale amministratore assente e socio direttamente leso dalla predetta delibera.
La norma citata stabilisce un generale principio di sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo che siano adottate in difformità dalla legge o dallo statuto e non distingue, quindi, tra vizio di annullabilità e vizio di nullità della delibera -come invece disposto per le delibere assembleari-, richiamando espressamente gli artt. 2377-2378 c.c. e non l'art. 2379 c.c.
La disciplina ha quindi il precipuo intento di garantire una maggiore stabilità delle delibere dell'organo gestorio, imponendo il rispetto del termine decadenziale di novanta giorni dalla data di approvazione, termine che nel caso di specie risulta rispettato.
All'accoglimento della domanda consegue la liquidazione delle spese legali secondo soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia, applicati i valori medi, con riconoscimento delle spese anche per le due fasi cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...] Controparte_3
- Accoglie la domanda ed annulla la deliberazione impugnata;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 7500,00 per il giudizio di merito, € 5000,00 per il cautelare di primo grado ed € 5000,00 per il giudizio di reclamo, il tutto oltre r.f. iva e cap come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Bari, il 6 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15106/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Miccolis, giusta Parte_1 mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in breve tutti rappresentati e Controparte_3 CP_4 difesi dall'avv. Luca Bauccio, come da mandati a margine della comparsa di costituzione e risposta come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la delibera del consiglio di amministrazione del 19/10/2021 della società Controparte_5
invocandone “la radicale inesistenza, abnormità e, in ogni caso, nullità, annullabilità, invalidità e
[...] comunque inefficacia della delibera per vizi nella convocazione, abuso di maggioranza e comunque di assenza di giusta causa di revoca” ai sensi degli artt. 2519 c.c. e 2388 c.c., richiedendo, inoltre, la sospensione dell'esecuzione ex art. 2378 c. 3 c.c.
Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano l'infondatezza della domanda attorea, sia sotto il profilo del fatto che del diritto.
Con ordinanza del 13/04/2022, era ritenuta fondata e quindi accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della delibera impugnata, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La citata ordinanza era integralmente confermata in sede di reclamo cautelare dal Tribunale adito, con ordinanza del 5/09/2022.
pagina 1 di 3 La causa di merito era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni senza ulteriore istruttoria e riservata per la decisione in data 20/05/2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda principale è fondata e viene accolta.
Deve condividersi integralmente quanto statuito nei provvedimenti emessi in sede cautelare, non emergendo alcun elemento di novità rispetto a quanto già delibato in quella fase.
La delibera del consiglio d'amministrazione del 19.10.2021 ha ad oggetto l'esclusione del da Parte_1 socio, la convocazione dell'assemblea ordinaria per discuterne la revoca anche come presidente del c.d.a. e amministratore e l'attuazione dell'operazione di cessione degli assets societari della cooperativa convenuta in favore di e di CP_6 CP_4
In ordine alla convocazione della seduta del C.d.A., illegittimamente operata da parte dei due consiglieri in luogo del presidente, rimasto inerte alle sollecitazioni pervenute sul punto (l'art. 2381 c.c. riserva la convocazione del consiglio di amministrazione al presidente dello stesso, salvo diversa disposizione statutaria), è pacifico in atti che alla seduta fossero collegati in video conferenza tutti e tre i consiglieri di amministrazione, incluso il presidente, con conseguente sanatoria del vizio di illegittimità, alla luce del disposto di cui al terzo comma dell'art. 29 dello statuto, secondo cui sono valide le sedute, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri.
La circostanza che possa ritenersi sanato il predetto vizio di convocazione, tuttavia, non consente di ritenere sanati gli altri vizi attinenti allo svolgimento dei lavori assembleari ed al procedimento deliberativo.
Nella specie, le parti hanno prodotto due differenti verbali, aventi come oggetto lo svolgimento della medesima adunanza: il primo, redatto dallo stesso presidente del consiglio sig. in cui si attesta Parte_1 la fine dei lavori assembleari alle ore 11:49 del giorno 19/10/2022 e si dichiara chiusa la seduta, con assenza di deliberazioni sui punti all'ordine del giorno;
il secondo –oggetto di impugnazione- che pospone la fine della riunione alle ore 12:06 del medesimo giorno, ad opera dei restanti consiglieri, che proseguono i lavori dopo l'abbandono della riunione da parte del sig. adottando le decisioni Parte_1 sopra descritte, nonostante l'attore, in qualità di presidente del consiglio, avesse dichiarato conclusa la seduta.
Deve, quindi, premettersi che l'art. 34 dello statuto della società convenuta prevede che, in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, si debba far riferimento alla disciplina prevista per le società a responsabilità limitata.
Tuttavia, le norme in tema di consiglio di amministrazione relative alle s.r.l. sono assolutamente lacunose al riguardo ed occorre quindi, in via analogica, fare riferimento alle norme dettate per il funzionamento del Consiglio in materia di s.p.a., come peraltro espressamente previsto dall'art. 2475 c.c., che richiama, in quanto compatibile, l'art. 2381 c.c. (e tenuto peraltro conto della norma di chiusura di cui all'art. 2519
c.c. dettata per le società cooperative).
Ciò chiarito, il primo comma dell'art. 2381 c.c. stabilisce che “il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”.
Consegue l'esistenza in capo al presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c. di un potere autonomo ed esclusivo di convocazione, fissazione dell'ordine del giorno e coordinamento dei lavori del consiglio, che non prevede interventi sostitutivi o equipollenti.
La circostanza che il Presidente sia inadempiente ai propri obblighi non legittima l'elisione di tali prerogative o l'attribuzione ad altre persone in via diretta delle medesime funzioni, dovendo previamente pagina 2 di 3 valutarsi –ad esempio- la revoca dall'incarico, ad opera dell'assemblea dei soci, sulla base degli inadempimenti contestati.
Pertanto, avendo il Presidente la direzione della seduta e della discussione, una volta dichiarata chiusa la seduta, con allontanamento del Presidente, è del tutto illegittima la prosecuzione dei lavori operata dagli altri due consiglieri, autonominatisi Presidente e segretario della seduta, con discussione e deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in assenza di una nuova convocazione del C.d.A.
Consegue l'illegittimità della delibera adottata, oggetto dell'odierno giudizio, ed il suo annullamento. Assorbita ogni altra questione.
Infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata per le s.p.a., in assenza di previsioni specifiche, con la conseguenza che la delibera del Consiglio di amministrazione è impugnabile secondo la disciplina contenuta nell'art. 2388 c.c., che fa rinvio agli artt. 2377-2378 c.c.
L'art. 2388 c.c. prevede espressamente la legittimazione attiva, oltre che del collegio sindacale, degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci lesi dalla delibera impugnata, così dovendo riconoscersi la legittimazione del ricorrente, quale amministratore assente e socio direttamente leso dalla predetta delibera.
La norma citata stabilisce un generale principio di sindacabilità delle decisioni dell'organo amministrativo che siano adottate in difformità dalla legge o dallo statuto e non distingue, quindi, tra vizio di annullabilità e vizio di nullità della delibera -come invece disposto per le delibere assembleari-, richiamando espressamente gli artt. 2377-2378 c.c. e non l'art. 2379 c.c.
La disciplina ha quindi il precipuo intento di garantire una maggiore stabilità delle delibere dell'organo gestorio, imponendo il rispetto del termine decadenziale di novanta giorni dalla data di approvazione, termine che nel caso di specie risulta rispettato.
All'accoglimento della domanda consegue la liquidazione delle spese legali secondo soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia, applicati i valori medi, con riconoscimento delle spese anche per le due fasi cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...] Controparte_3
- Accoglie la domanda ed annulla la deliberazione impugnata;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 7500,00 per il giudizio di merito, € 5000,00 per il cautelare di primo grado ed € 5000,00 per il giudizio di reclamo, il tutto oltre r.f. iva e cap come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Bari, il 6 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
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