Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 972 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Vendita di cose mobili ” e vertente TRA
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Avellino alla
Via Carmine, 15 presso lo studio dell'avv.to Gerardo Perillo C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusta mandato allegato;
Appellante E
(P.Iva OP
), con sede in S. Angelo dei Lombardi (AV) alla Via Monticchio Apicella, in P.IVA_1 persona del titolare, (C.F. ), ed elettivamente OP C.F._3 domiciliata in Lioni (AV), alla Via Antonio D' Urso n. 7, presso lo studio dell'Avv. Michele Manzella (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
- appellato
E
, P.IVA, , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., con sede in Campo San Leonardo n. 30, AL rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Andrea Petruzzo (c.f. ); C.F._5
- appellato
Conclusioni: per parte appellante “Questa difesa si riporta integralmente al proprio atto di appello ed a quanto ivi dedotto, richiesto ed eccepito chiedendo l'integrale accoglimento delle proprie richieste con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa. Impugna e contesta ancora una volta la memoria di costituzione della Controparte_3
nonchè la memoria di costituzione della società destituite di
[...] Parte_2 fondamento in punto di fatto ed in diritto per cui si chiede il rigetto delle conclusioni ivi rassegnate. Si reitera anche in tale sede, la nomina di altro consulente tecnico di parte al fine di rispondere ai quesiti in merito all'azione risarcitoria (quantum) come già richiesto ed via subordinata la convocazione dello stesso CTU a chiarimenti sui quesiti afferenti la quantificazione del danno per cui è causa. In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di integrazione istruttoria, si conclude rassegnando le conclusioni di cui all'atto di appello che si riportano: “Accogliere per tutti i motivi addotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 69/2022 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in persona della dott.ssa Rosa Maria Camerlengo, pubblicata in data 14.01.2022 nell'ambito del giudizio N.R.G. 7838/2017 accertare e dichiarare che il veicolo oggetto di compravendita presentava vizi e difetti non conoscibili al compratore, tali da rendere il veicolo solo dopo un mese circa dall'acquisto non marciante e dunque inutilizzabile;
In accoglimento del presente appello ed in
1
riforma della impugnata sentenza dichiarare tempestiva la denuncia dei difetti al compratore secondo quanto previsto dal Codice del Consumatore. In accoglimento del presente appello condannare i convenuti in solido, ciascuno secondo le proprie responsabilità, alla sostituzione del veicolo tenuto conto della gravità dei difetti con altra autovettura della medesima marca e modello in coerenza con la previsione dell'art. 130 del Codice del Consumo. - In riforma della sentenza impugnata si chiede la condanna alla restituzione del prezzo versato oltre interessi, entro il limite dello scaglione di riferimento. - In via subordinata in riforma della sentenza si chiede il rimborso degli importi sostenuti per rendere il veicolo marciante ed utilizzabile per l' importo di € 1.534,00, più le spese di sostituzione del veicolo e fermo tecnico, oltre alla condanna dei convenuti per il risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 1494, c.c., per l'acquisto del veicolo in oggetto non risultando lo stesso conforme all'oggetto della vendita garantito dal venditore-concessionario, per i vizi ed i difetti occulti non riconoscibili al momento dell'acquisto e della consegna dell'autovettura, oltre il danno per il fermo in officina perché non marciante e la necessità di dover far ricorso ad altro veicolo sostitutivo, la cui quantificazione potrà essere fatta in via equitativa in virtù della documentazione versata in atti o comunque entro il valore del relativo scaglione di € 5.200,00. - Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio, oltre ovviamente alle spese di ctu già anticipate dall' appellante”. Rassegnate le conclusioni si chiede che la causa sia introitata a sentenza con i termini di legge.”.
Per parte appellata OP
“Per quanto esposto, si chiede il rigetto sia dell' istanza di rinnovazione della consulenza
[...] tecnica d'ufficio sia dell' istanza di fissazione di apposita udienza per chiarimenti, già esaustivamente forniti, da parte del C.T.U. nel giudizio di I° grado, e si insiste affinchè l' Ill.mo Tribunale adito, Voglia, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione rigettata, anche in via istruttoria, accogliere le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello, e che si riportano: - In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. _1
, titolare della IT
[...] Controparte_3
, in qualità di convenuto-appellato nel presente giudizio, e per l' effetto estromettere lo
[...] stesso dal giudizio de quo, come rilevato al punto 1) della comparsa di costituzione. - Nel merito: a) rigettare la domanda attrice formulata nei confronti del sig. , OP titolare della IT ” per Controparte_3 difetto di titolarità del rapporto controverso azionato nel presente giudizio, come rilevato al punto 1) della comparsa di costituzione. e, comunque , perché infondata in fatto e in diritto. b)
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la Sentenza n. 69/22 del 31.12.2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino e, per l' effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata. 3) Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Nel contempo, nell'impugnare sin d'ora – per quanto di ragione – le avverse conclusioni, si CHIEDE che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini di legge.”. Per parte appellata ditta “L'avv. Andrea Petruzzo, difensore della CP_2 ditta in persona del legale rapp.te p.t., si riporta alla propria comparsa di CP_2 costituzione e risposta ed a tutto quanto con essa dedotto, prodotto ed eccepito insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate da ritenersi nelle presenti note integralmente riportate e trascritte. Si contesta ancora una volta l'appello proposto insistendo per il rigetto del gravame interposto dall'appellante e conferma della sentenza n. 69/2022 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in persona della dott.ssa Rosa Maria Camerlengo, con ogni conseguente statuizione ivi compresa la condanna alle spese del secondo grado di giudizio. Chiede introitarsi il procedimento a sentenza con termini di legge.”.
2 R.G. n. 972/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Sentenza n. 69 Parte_1 del 31.12.2021 pubblicata in data 14.01.2022, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, che rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento in favore della convenuta
[...]
in persona del l.r. p.t., delle OP spese di lite, liquidate in complessivi € 600,00 oltre accessori di legge, e condannava altresì l'attore al pagamento in favore della convenuta in Controparte_2 persona del l.r. p.t. delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 600,00 per onorari oltre accessori di legge. L'appellante così ricostruiva lo svolgimento del procedimento: con atto di citazione del 31.07.2017, notificato in data 08.08.2017 egli, premettendo di aver acquistato un veicolo Alfa
Romeo 159 con targa CY491XJ, con telaio ZAR93900007005636, di seconda mano con Km 137000 presso la “ ”, per OP la somma di € 5.000,00 versati in contanti e con assegno bancario intestato alla società
[...]
che risultava proprietaria dell'autovettura, conveniva in giudizio Controparte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Avellino entrambe le società, per ottenere la condanna dei convenuti in solido ciascuno secondo le proprie responsabilità alla sostituzione del veicolo tenuto conto della gravità dei difetti con altra autovettura della medesima marca e modello in coerenza con la previsione dell'art. 130 del Codice del Consumo;
in via subordinata, la condanna alla restituzione del prezzo versato oltre interessi entro il valore di 5.000,00; ed ancora in via subordinata il rimborso degli importi sostenuti per rendere il veicolo marciante ed utilizzabile per l' importo di € 1.534,00, più le spese di sostituzione del veicolo e fermo tecnico, oltre alla condanna dei convenuti per il risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 1494, c.c., per l'acquisto del veicolo in oggetto non risultando lo stesso conforme all'oggetto della vendita garantito dal venditore-concessionario, per i vizi ed i difetti occulti non riconoscibili al momento dell'acquisto e della consegna dell'autovettura, oltre il danno per il fermo in officina perché non marciante e la necessità di dover far ricorso ad altro veicolo sostitutivo;
si costituiva in giudizio la società , eccependo il difetto di legittimazione passiva per non OP essere la stessa venditrice del bene, perché né proprietaria né comproprietaria, il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, nel merito contestava la domanda attorea;
si costituiva, altresì, la ditta in persona del l.r., chiedendo Controparte_2 l'estromissione dal giudizio per estraneità, l'inammissibilità per mancato esperimento dell'ATP e nel merito rigettare l'atto di citazione;
espletata attività istruttoria orale e CTU, il Giudice di Pace con sentenza n. 69/22 del 31.12.2021, pubblicata in data 14.01.2022, rigettava la domanda attorea. L'appello era fondato sui seguenti motivi “I. Error in judicando nella individuazione e nella applicazione delle norme che regolano il contratto di vendita tra venditore e consumatore;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 c.c.; Mancata applicazione dell'art. 129 e 130 del Codice del Consumo - Error in procedendo: errori nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo: violazione degli artt. 132
c.p.c. - difetto assoluto di motivazione.”, contestando l'appellante l'erroneità della decisione in quanto il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare un problema di carattere dirimente, e cioè, che, nel caso di specie, si applicasse il codice del consumatore e nello specifico l'art. 129, con riferimento all'aspetto temporale, il G.d.P. aveva errato nell'applicazione dell'art. 1495 c.c. perché nel caso vigeva l'art. 132 del Codice del Consumo che prevedeva la responsabilità del venditore qualora il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene e prevede una presunzione di sussistenza al momento dell'acquisto per i vizi che si manifestino nei sei mesi dalla vendita ed erroneamente il Giudice di Pace, contravvenendo a tutte le dichiarazioni testimoniali, aveva fatto risalire la denuncia dei vizi in data 23 maggio
2016, in ogni caso, essendo la motivazione errata perché il giudice avrebbe dovuto accertare se il vizio fosse stato denunciato entro due mesi dalla scoperta del vizio e non entro il termine di
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8 gg;
“
2. Motivazione errata e contraddittoria – Inconferenza ed irricevibilità della CTU - Omessa pronuncia in merito alla revisione ed al collaudo”, contestando l'appellante che la sentenza fosse errata ed illogica anche in merito alla motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda attorea per “…la prevedibile usura dei pezzi meccanici al momento dell'acquisto….” data la inconferenza della consulenza di ufficio e non avendo il Giudice congruamente valutato che il CTU aveva omesso di rispondere ai quesiti e che il fatto storico necessitava solo di una valutazione sulla congruità degli importi spesi per le riparazioni effettuate, mentre il CTU era andato oltre l'incarico conferito, per cui le risultanze della stessa erano inutilizzabili. L'appellante concludeva “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis così provvedere.
- Preliminarmente sospendere, in via incidentale, la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per quanto sopra argomentato;
- Accogliere per tutti i motivi addotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 69/2022 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in persona della dott.ssa Rosa Maria Camerlengo, pubblicata in data 14.01.2022 nell'ambito del giudizio N.R.G. 7838/2017 accertare e dichiarare che il veicolo oggetto di compravendita presentava vizi e difetti non conoscibili al compratore, tali da rendere il veicolo solo dopo un mese circa dall'acquisto non marciante e dunque inutilizzabile;
- In accoglimento del presente appello ed in riforma della impugnata sentenza dichiarare tempestiva la denuncia dei difetti al compratore secondo quanto previsto dal Codice del Consumatore. - In accoglimento del presente appello condannare i convenuti in solido, ciascuno secondo le proprie responsabilità, alla sostituzione del veicolo tenuto conto della gravità dei difetti con altra autovettura della medesima marca e modello in coerenza con la previsione dell'art. 130 del Codice del Consumo. - In riforma della sentenza impugnata si chiede la condanna alla restituzione del prezzo versato oltre interessi, entro il limite dello scaglione di riferimento. - In via subordinata in riforma della sentenza si chiede il rimborso degli importi sostenuti per rendere il veicolo marciante ed utilizzabile per l' importo di € 1.534,00, più le spese di sostituzione del veicolo e fermo tecnico, oltre alla condanna dei convenuti per il risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 1494, c.c., per l'acquisto del veicolo in oggetto non risultando lo stesso conforme all'oggetto della vendita garantito dal venditore-concessionario, per i vizi ed i difetti occulti non riconoscibili al momento dell'acquisto e della consegna dell'autovettura, oltre il danno per il fermo in officina perché non marciante e la necessità di dover far ricorso ad altro veicolo sostitutivo, la cui quantificazione potrà essere fatta in via equitativa in virtù della documentazione versata in atti o comunque entro il valore del relativo scaglione di € 5.200,00. - Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio, oltre ovviamente alle spese di ctu già anticipate dall' appellante.”.
Si costituiva in giudizio la parte appellata IT OP
, preliminarmente reiterando le eccezioni aventi ad oggetto il
[...] difetto di legittimazione passiva ed il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, rilevando che l'accertamento della non conformità del bene acquistato vedesse come legittimato passivo ai sensi della disciplina contenuta nel Codice del consumo unicamente il venditore, che certamente non era il , nella qualità indicata, essendo la IT OP _1
” priva della legittimazione passiva in Controparte_3 quanto: a) Il difetto di titolarità del diritto di proprietà dell' autovettura rappresentava una circostanza oggettivamente conoscibile da parte dell'acquirente di un bene mobile registrato mediante consultazione del P.R.A. e del libretto di circolazione, b) risultava provato che il
- non avesse mai stipulato, in qualità di parte venditrice, il contratto di OP vendita datato 25.02.2016 ed avente ad oggetto l'autovettura mod. Alfa Romeo 159 tg CY491XJ non essendone stato mai né il proprietario né il comproprietario, rivenditore e, quindi, non essendo legittimato a compiere alcun atto dispositivo nei confronti della stessa;
- si era semplicemente limitato a ricevere in consegna da parte della Controparte_2
” l' autovettura Mod. Alfa Romeo 159 tg. CY491XJ affinché la stessa fosse sottoposta ad
[...]
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un controllo ordinario, che peraltro non aveva richiesto alcun intervento di sostituzione e/o di riparazione di pezzi meccanici, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste
[...] all'udienza del 23.05.2018; - e, successivamente, a ricevere l'assegno Testimone_1 bancario tratto su e intestato a CP_4 Controparte_2 prontamente consegnato al legittimo rivenditore, dal quale era stato incassato. L'appellato eccepiva altresì “2) Sull' insussistenza del vizio occulto lamentato.”, richiamando gli esiti della CTU di primo grado e “3)Sull'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata”. L'appellato concludeva “1) Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata. 2) In rito e in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. , titolare della IT OP [...]
”, in qualità di convenuto nel presente Controparte_3 giudizio, e per l' effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo 3) Nel merito: a) rigettare la domanda attrice formulata nei confronti del sig. , titolare della IT OP
” perché infondata in fatto e OP Controparte_3 in diritto per difetto di titolarità del rapporto controverso azionato nel presente giudizio;
b)
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la Sentenza n. 69/22 del 31.12.2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino e, per l' effetto, confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata;
4) Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”.
Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/7/2022, si costituiva l'altra parte appellata , eccependo “1. IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE ED ASSORBENTE – INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER
VIOLAZIONE ART - 342 C.P.C.”, “2) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA”, reiterando le eccezioni aventi ad oggetto il difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto nessun tipo di rapporto con il e non avendo nessuna responsabilità nella Parte_1 trattativa contrattuale posta in essere unicamente tra il e il “2. SUL Parte_1 _1
PRESUNTO VIZIO OCCULTO”, richiamando gli esiti della CTU espletata in primo grado. L'appellato concludeva chiedendo “a) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; b) Sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
c) In rito e in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ditta per i motivi CP_2 sopraesposti;
d) Nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
e)
Confermare le statuizioni di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 69/22 del
31.12.2021 pubblicata in data 14.01.2022; f) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di doppio grado di giudizio in favore dell'avv.to dichiaratosi antistatario.”. Con Ordinanza del 21/7/2022 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva, infine, assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Dalla lettura della Sentenza impugnata, emerge che il Giudice di prime cure abbia fondato la motivazione di rigetto della domanda attorea sui presupposti della assenza di difetti del veicolo al momento dell'acquisto, della mancata denuncia dei vizi nel termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. e sul rilevo che la sostituzione dei pezzi dopo l'acquisto fosse da ricondurre all'usura del veicolo. Ebbene il motivo di gravame di cui al punto 1 dell'atto di appello, con cui l'appellante evidenzia che al caso di specie si applicasse il Codice del consumo, non vale a mutare la sostanza della decisione in specie con riguardo alla parte della motivazione relativa all'usura del bene acquistato, che si rivela essere comunque decisiva.
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La circostanza che il bene oggetto di vendita fosse un bene usato non escludeva certamente il richiamo alla disciplina del Codice del consumo. Nel dettaglio è indubbio che ci si trovasse in ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art. 128, che stabilisce precisamente che le disposizioni del capo "si applicano alla vendita di beni di consumo usati”. Ciò posto, non ci si può, tuttavia, esimere dal rilevare come il medesimo articolo abbia pure cura di precisare “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa". Del resto, va pure osservato che, se è vero che l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene, l'articolo 135 preveda pure la puntualizzazione “a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”, di guisa che è da ritenersi che la presunzione di esistenza di difetto originario trovi un'espressa deroga in tali ipotesi, da leggersi in uno alla già citata disposizione di cui all'art. 128, secondo cui la garanzia sull'usato si applica “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. Pare utile anche rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che nella vendita di cose usate, la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso, conseguente al suo uso, e le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura (v. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5251 del 15/03/2004 “In ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene (nella specie, un'imbarcazione) come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita.”).
Pertanto, pur dovendosi tenere conto della disciplina del Codice del consumo invocata da parte appellante, la decisione finale non poteva che essere di rigetto delle richieste attoree, tenuto conto delle risultanze della C.t.u., espletata nel corso del giudizio di primo grado. Val la pena, difatti, ribadire come dalla Relazione tecnica d'ufficio fosse emerso chiaramente che “E' tecnicamente incontrovertibile affermare che gli organi meccanici, appartenenti al veicolo
CY491XJ, oggetto degli interventi di sostituzione elencati nelle fatture manutentive per rendere efficiente il veicolo, sono naturalmente soggetti ad usura nel tempo e nell'uso.”, conclusioni che risultavano giustificate in ragione dei pezzi in contestazione, ovvero frizione, cuscinetti del cambio, pompa dell'idroguida, mozzo, collettore scarico, quali “organi naturalmente soggetti ad usura”, così definiti dall'ausiliario d'ufficio (v. Relazione CTU. alleg. fasc. I grado). Infondate si appalesano, quanto a questo punto, le doglianze mosse quale motivo di appello sub 2), in merito alla inconferenza della CTU, non riscontrandosi il lamentato ampliamento dell'oggetto dell'indagine, considerato che all'ausiliario veniva richiesto di accertare anche il “nesso eziologico” e comunque di riferire tutto quanto utile ai fini di causa
(v. verbale di udienza dell'11/3/2021, fasc. I grado), né potendosi fare riferimento, come vorrebbe parte appellante, al contenuto delle deposizioni rese dai propri testi in primo grado, venendo in rilievo nel caso di specie accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio, anche con funzione "percipiente", né risultando la relazione di c.t.u. di cui al primo grado inficiata da palesi errori o vizi logici, ovvero l'esistenza di ragioni che avrebbero dovuto indurre il primo giudice a ritenere non condivisibili le valutazioni tecniche operate dal consulente d'ufficio.
Vi è, inoltre, da considerare come dalle risultanze processuali fosse risultato che l'acquirente avesse avuto modo di provare la vettura prima di acquistarla e di farla visionare da un tecnico di sua fiducia. Infine, va osservato che l'occultamento dei vizi della cosa venduta, per avere rilevanza, non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige
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una particolare attività illecita del venditore stesso diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa (cfr. Cass. 10 settembre 1974 n. 2471).
In conclusione, dunque, poiché il terzo comma dell'art. 128 del Codice del Consumo estende la garanzia per vizi anche alla vendita di beni usati, disponendo, però, che "si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.", la rottura dei pezzi meccanici, espressamente qualificati dal C.t.u. come “naturalmente soggetti ad usura”, non poteva ritenersi coperta da garanzia, derivando non da vizio in senso proprio, ma dal deterioramento riconducibile ad un uso normale della cosa ed all'usura del veicolo vetusto e pertanto al di fuori della garanzia. In questo senso corrette si appalesano allora le considerazioni svolte dal primo Giudice circa il fatto che la vettura fosse stata acquistata ben undici anni dopo la prima immatricolazione, con conseguente prevedibilità dell'usura della stessa. Preme poi precisare come nemmeno potesse indurre a diversa conclusione la circostanza, evidenziata da parte appellante, che i presunti difetti di conformità si fossero manifestati entro sei mesi dalla consegna, atteso che, è bene ripetere, dirimente nella fattispecie risultava essere la causa dei problemi riscontrati all'autovettura, ascrivibile non a difetti di conformità, ma alla normale usura per lo stato di vetustà del veicolo, il che escludeva di per sé la possibilità di ricomprenderli tra i vizi coperti da garanzia e quindi per il compratore di poter invocare i rimedi ed i mezzi di tutela per i quali aveva agito in primo grado.
L'ordine di considerazioni che precede induce, pertanto, al risultato della conferma del rigetto delle domande attoree, sia pure con le integrazioni e correzioni di cui alla presente sentenza, consentite al giudice di appello (v. sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 (Rv. 652131 - 01) per cui “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.”; v. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017 (Rv. 643150 - 01) “La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto;
la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello.”). L'appello proposto nell'interesse di va, dunque, rigettato. Parte_1
Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della ragione più liquida”.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite del presente grado di giudizio. Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in base alle vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore della causa (€5.200,00), della scarsa complessità delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio
2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
p.q.m.
7 R.G. n. 972/2022
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti Parte_1 appellate costituite, OP e delle spese di giudizio, che si
[...] Controparte_2 liquidano, per ciascuna parte, in €852,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione, quanto alla prima parte, in favore dell'Avv. Michele Manzella e, quanto alla seconda parte, in favore dell'Avv. Andrea Petruzzo, quali procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
3. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in data 22 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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