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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3206/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. SGARBI ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. COLONNA Controparte_1 C.F._2
ANDREA
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 il IG. adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1
ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la
IG.ra . Dall'unione coniugale sono nati la figlia , ad Alessandria il 24 novembre CP_1 Per_1
1 1997 e , a Milano il 20 febbraio 2007. Ad esito di ricorso consensuale (causa civile n. Per_2
2188/2022 RG) il Tribunale di Alessandria omologava, con decreto del 4 ottobre 2022, la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente nella presente sede instava per l'affidamento esclusivo del figlio minore
, visite libere con la madre;
contributo al mantenimento dei figli in capo alla madre di € Per_2
800,00 e del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore;
Assegno Per_2
unico percepito solo dal padre.
Parte resistente si costituiva aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando per il resto il contenuto del ricorso avversario. In particolare, parte resistente instava per la nomina di un curatore speciale del minore;
per valutare l'opportunità di una riunione con il procedimento RG 739/2023 VG, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'attuazione e modifica delle pattuizioni statuite in sede di separazione in tema di affido, collocazione e diritto di visita del figlio minore , al fine di ottenere un aggiornamento circa lo svolgimento delle Per_2
operazioni peritali (nel suddetto procedimento in corso di svolgimento); per confermare le modalità di affido e collocazione del figlio minore , in conformità all'ordinanza pronunciata in Per_2 data 14 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento RG 739/2023 VG;
per dichiarare il IG. Pt_1
tenuto a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore
, o, in via subordinata, prevedere un contributo al mantenimento in capo alla IG.ra Per_2
di € 100,00 per ogni figlio oltre al 10% delle spese straordinarie. CP_1
Successivamente, veniva disposta la riunione del procedimento RG 739/2023 VG (ricorso in modifica delle condizioni di cui alla separazione) al presente procedimento.
Con ordinanza del 27 aprile 2024 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione in punto status e con sentenza n. 414/2024, pubblicata il 3 maggio 2024, il Tribunale di Alessandria dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
All'esito della CTU, ritenuta condivisibile e approfondita, veniva disposta la presa in carico del nucleo da parte del ai fini dell'attivazione di una coordinazione genitoriale e fissata Pt_2 udienza per l'ascolto del minore.
All'udienza del 4 luglio 2024 Il Giudice delegato procedeva all'ascolto del minore e disponeva che la madre intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità, dandone evidenza al procedimento e comunque con coordinazione con i Servizi Sociali;
disponeva la presa in carico del con coordinazione genitoriale e fissava udienza, per il prosieguo, alla data del 1° ottobre Pt_2
2024 con termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento entro il 25
2 settembre 2024.
All'udienza del 1° ottobre 2024 la causa veniva rinviata per il prosieguo al 12 dicembre 2024, con termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento entro il 9 dicembre
2024.
All'udienza del 12 dicembre 2024 il Giudice delegato disponeva che non si forzassero ulteriormente gli incontri con il minore e concedeva termine di giorni 30 per l'aggiornamento della documentazione patrimoniale fissando udienza a trattazione scritta al 3 febbraio 2025. Depositate le note scritte, il Giudice delegato si riservava e con ordinanza datata 7 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per le conclusioni, fissava udienza al 14 aprile 2024 mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 17 aprile 2025, il Giudice delegato, viste le note d'udienza depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “Dichiarare infondate le domande tutte svolte dalla IGnora
con ricorso ex artt. 473 bis 38 e 39 c.p.c.; dichiarare cessata la materia del contendere CP_1 in ordine all'affidamento del figlio , in quanto diverrà maggiorenne al momento Persona_3 della decisione del presente procedimento;
porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere mensilmente al IG. , quale genitore convivente con il figlio , Parte_1 Per_2
maggiorenne ma non indipendente economicamente, la somma mensile di Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento del medesimo figlio , con rivalutazione monetaria a Per_2 decorrere dal prossimo anno. Porre a carico di l'obbligo di con-tribuire Controparte_1
alle spese straordinarie per il figlio , nella misura del 50%,secondo quanto previsto dal Per_2
protocollo del Tribunale di Alessandria. Stabilire che l'assegno unico venga percepito unicamente dal padre.”. Parte resistente concludeva chiedendo “rilevato che in data 20 febbraio 2025 il minore
raggiungerà la maggiore età, nulla disporre in punto affido e collocazione del Persona_3
figlio e, conseguentemente, per gli stessi motivi, neppure in ordine alle domande di Per_2
ammonimento, di condanna al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e al risarcimento del danno formulate dalla ricorrente nel ricorso datato 8.3.2023, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine a tali aspetti della vertenza;
- in considerazione delle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti e tenuto conto del fatto che la figlia ventisettenne non vive più con il padre - come dichiarato dallo stesso Per_1
IGnor nel corso del giudizio ed emerso anche dalla CTU e dalle relazioni dei Servizi Sociali Pt_1
depositate in atti - e che, dopo aver conseguito la laurea, ha intrapreso un percorso Per_1
lavorativo, respingere la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento ex adverso formulata dal Dott. per conto della figlia maggiorenne, non convivente ed Parte_1
3 economicamente autosufficiente, stante la carenza di legittimazione processuale del in ordine Pt_1
a tale domanda e comunque non sussistendo i presupposti di legge per la modifica degli accordi di separazione consensuale e per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia;
- rilevato che il Dott. ha richiesto di modificare le condizioni Per_1 Parte_1
economiche concordate in sede di separazione consensuale regolarmente omologata dal Tribunale di Alessandria senza minimamente documentare mutamenti in senso peggiorativo eventualmente intervenuti nella propria situazione economico-reddituale in epoca successiva alla separazione e/o altre circostanze idonee a giustificare una modifica delle citate condizioni economiche e che, al contrario, come risulta dalla documentazione in atti, a seguito della separazione ha beneficiato dei lasciti ereditari dei propri genitori, confermare integralmente le condizioni economiche concordate in sede di separazione;
in via rigorosamente subordinata ed eventuale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della suddetta domanda di conferma delle condizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale, previa ammissione delle istanze istruttorie sopra formulate e riportate e tenuto conto della situazione economico-reddituale documentata in atti dalla IGnora , dichiarare tenuta la medesima IGnora Controparte_1 CP_1
alla corresponsione, a titolo di mantenimento in favore del figlio , di una
[...] Per_2
somma mensile non superiore ad € 100,00 mensili (o veriore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - importo determinato anche in considerazione del fatto che il padre percepisce interamente l'assegno unico universale per il figlio a carico - oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria. - Dichiarare inammissibile nel presente giudizio la domanda di attribuzione dell'assegno unico, attenendo detta domanda al rapporto tra le parti e l'ente previdenziale e, come tale, di competenza del Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro o, comunque, di un Giudice differente da quello della separazione o del divorzio.”.
Dato atto della sentenza già pronunciata in ordine allo status; rispetto all'affido e visite con si deve rilevare che lo stesso è divenuto medio tempore maggiorenne, di talché risulta Per_2
cessata la materia del contendere. Rispetto alle domande di cui al ricorso ex art. 473 bis. 39 c.p.c. della madre, all'evidenza la richiesta di ammonimento ed astreintes seguono la stessa sorte della domanda di affido ed in punto visite, essendo funzionali all'esercizio della responsabilità genitoriale. Rispetto invece le domande di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa e di risarcimento dei danni, pur se emerge una implicita rinuncia nelle conclusioni della madre, non si può dire lo stesso da parte del padre (in termini di accettazione di detta rinuncia).
Nel merito, ai fini delle suddette domande, si rileva che in seno al procedimento di cui all'art. 473
4 bis. 39 c.p.c. veniva disposta CTU, che – riunito al procedimento di divorzio il previo – si condivideva, ove emergeva un contributo per così dire causale di entrambi i genitori alla situazione, con sofferenza per “Allo stato attuale entrambi i genitori, anche se per motivi differenti Per_2
e per essere ancora troppo centrati sulla loro conflittualità, non riescono ad avere adeguate competenze genitoriali. Esse risultano, infatti, in parte compromesse. Entrambi i genitori non sono stati in grado di tutelare il minore dall'esposizione al loro conflitto coniugale, che conseguentemente si è riversato anche sull'asse genitoriale. I genitori non sono stati in grado di veicolare al minore un assetto genitoriale adeguatamente coeso e stabile. Le figure familiari dei due differenti contesti (materno e paterno) sembrano aver fatto proprie le posizioni dei due genitori arroccandosi su posizioni difensive che non permettono e non facilitano, anche per il minore,
l'accesso all'altro”. Emergevano quindi criticità con riguardo ad entrambi i genitori, anche risalenti al rapporto di coppia (molta pariteticità con i figli), nonché poi rispetto al momento della crisi coniugale (ovviamente con agiti diversi) nonché con riguardo al periodo della separazione ed attuale. A fronte di contributi di entrambi, entrambi i genitori hanno cercato di porre in essere dei cambiamenti/assumersi delle responsabilità in modo funzionale a rimediare la situazione per
; tanto in ottica appunto funzionale e non certo punitiva/retributiva rispetto i Per_2
comportamenti passati di ciascuno. I genitori, pur sofferenti e provati (avuto riguardo a cause commiste, di coppia e genitoriali), hanno cercato di focalizzare i propri sforzi nell'interesse di
, con consapevolezza circa la sua età e crescita;
invero, pur se nel tempo Per_2 Per_2
veniva rappresentato anche quale bloccato rispetto alla mamma (lettere molto formali), allorché veniva poi ascoltato dalla CTU e dal giudice (e poi dall'assistente sociale, anche in occasione della lettera della madre) emergeva la maturità dello stesso e la sofferenza cui si ritiene abbiano contribuito entrambi i genitori, appunto considerata dalla CTU alla stregua di lutto (da separazione).
Dunque, si ritiene che le domande di sanzioni e risarcimenti debbano ritenersi infondate, essendo da un lato emersa una situazione in cui sarebbe a dir poco riduttivo ricondurre cause e colpe ad un solo genitore ed al tempo recente, e dall'altro entrambi i genitori hanno cercato di ascoltare e “vedere” il proprio figlio, come cresciuto con un significativo portato di sofferenza, cercando di mettersi in ottica rimediale ciascuno per la propria parte. Pur se per quanto possibile sapere non vi è stata ripresa nei rapporti con la madre (rimedio), si ritiene che comunque le parti durante il procedimento siano in fondo riuscite quantomeno a vedere con più chiarezza contributi e sofferenze di ciascuno, assumendo un'ottica (più) genitoriale nell'interesse di (con minor concezione paritaria Per_2
del minore); “ottica” che si auspica possa essere alla base del rimedio.
Tanto detto, residua la domanda in ordine al doveroso mantenimento di , maggiorenne Per_2
ma non autosufficiente;
risulta pacifico che la figlia maggiore viva altrove e sia economicamente
5 autosufficiente.
Bisogna premettere che in sede di separazione il padre si assumeva tutti gli oneri di mantenimento dei figli (pochi oneri residui per la figlia), anche la totalità delle spese straordinarie;
dalla separazione non vengono esposti mutamenti nella situazione, se non il mutamento in peggio nei rapporti – madre, che tuttavia si evince dagli accordi delle parti constava già di visite Per_2
esigue. Considerando detta modifica in punto di visite, nonché comunque la crescita del figlio, si procede ad analizzare le rispettive condizioni economiche.
Il padre svolge la professione di veterinario, ed esponeva in ultimo euro 39000 circa di redditi da lavoro, con ricavi comunque per euro 70.000; percepisce anche un contenuto importo per canone di locazione con cedolare secca.
La madre dal canto suo deduceva di non fare più la vicepreside, con diminuzione dello stipendio
(48000 lordi allorché faceva la vicepreside, negli anni previ importi inferiori quali 33000 lordi nel
2020), la stessa sostiene un mutuo pari ad euro 1100 circa ogni tre mesi.
Entrambi i genitori ricevevano cospicue eredità, per cui risultano proprietari in comproprietà di immobili, che si può presumere per entrambi generino spese anche alte;
al contempo pur a fronte dell'esposizione di diversi esborsi per spese “successorie” non si può che considerare le eredità dedotte quali fattori positivi – pur non “liquidi” – , per cui le situazioni economiche di entrambi risultano solide.
A fronte della suddetta situazione economica, pur all'apparenza non sì dissimile, bisogna rilevare come parte ricorrente sia stato carente nelle proprie produzioni;
invero lo stesso non produceva l'estratto conto di un conto (non c'è contestazione sul punto), e l'analisi dei suoi CP_2
estratti conto rende evidente che lo stesso debba avere un altro conto. Invero, venivano prodotti gli Cont estratti di un conto , rispetto al quale risulta evidente un utilizzo per le uscite ed entrate quale veterinario, ed invece sono alquanto rari gli utilizzi riconducibili a bisogni della famiglia (eppure il figlio mangia sempre con il padre). In particolare rispetto agli anni 2023 e 2024 si contano solo sette spese alimentari o presumibili tali (20 agosto 2023 ca. 78 euro 24 settembre 2023 ca. 65 CP_4
euro 30 dicembre 2023 ca. 62 euro 30 marzo 2024 ca. 78 euro 24 CP_4 Per_4 CP_4
giugno 2024 ca. 26 euro , 4 agosto 2024 ca. 43 euro 5 novembre 2024 ca. 46 euro Per_5 CP_4
oltre ad una spesa per euro 41 mondobrico e 159 euro mediaworld); si evidenziano poi Per_4
sparute uscite per carburante, assegni e prelievi, assolutamente esigue. Ancora, dallo stesso conto
Cont
emergono operazioni verso altri conti con titolari in comune (27 febbraio 2024, euro 728). In aggiunta si può presumere che il padre benefici di risparmi di spesa rispetto utilità ad uso promiscuo che possono venire in parte scaricate quali costi.
6 Orbene, a fronte di situazioni reddituali comparabili e comunque comproprietà ereditarie in capo a ciascuno (solidità situazione economica); considerate le spese abitative della mamma (comunque non eccessive considerato che sono trimestrali), si nota che in sede di separazione venivano posti a carico solo del padre tutti gli oneri di mantenimento dei figli (percependo detrazioni/assegno unico), ed in particolare di . Una simil decisione non può che basarsi su una considerevolmente Per_2
miglior situazione patrimoniale del padre che oggi non può che presumersi, anche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c. a fronte delle di lui carenze, quale base della richiesta modifica. Considerando quindi la situazione economica del padre migliore di quella della madre (tanto da determinare all'esclusiva assunzione degli oneri di mantenimento), a fronte della diminuzione ulteriore delle visite con la madre e della crescita del figlio, si ritiene congruo porre a carico della stessa un contributo al mantenimento pari ad euro 100 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie. In particolare si ritiene che la suddivisione paritetica delle spese straordinarie consenta di ricomprendere le maggiori spese legate alla crescita (anche università per esempio). Inoltre, il padre continuerà a percepire l'assegno unico (pur contenuto), percezione su cui vi era previo accordo
(accordo di separazione), anche considerata la collocazione nei fatti prevalente con il padre (Cass.
4672/2025).
In punto di spese di lite si ritiene di procedere con compensazione delle stesse per reciproca soccombenza;
invero, in punto di status vi è stata domanda congiunta;
rispetto alle domande di affido, visite, ammonimento e astreintes (procedimento riunito) vi è cessata materia del contendere in relazione alla raggiunta maggiore età, al contempo – richiamando quanto detto in punto di domanda di sanzione e di risarcimento, mutatis mutandis – non si ritiene di ravvisare soccombenza
“esclusiva” in capo ad alcuno, risultando i genitori mossi, sia nelle domande iniziali sia nelle modifiche e collaborazione in corso di causa, dal cercar di tutelare e rimediare per il minore (a fronte di criticità di entrambi). Rispetto alle domande di sanzione e risarcimento, pur infondate, richiamato quanto sopra detto, e considerata la funzionalizzazione di detti strumenti al rimedio, parimenti non si rileva propriamente soccombenza della parte istante. Rispetto al contributo al mantenimento vi è soccombenza parziale di entrambi, e si ravvisa formalmente soccombenza della madre rispetto all'assegno unico (pur se non appare esservi disaccordo nei fatti considerato che era stato oggetto di previo accordo – assegni famigliari). Complessivamente, quindi, si pronuncia compensazione delle spese di lite;
le spese di CTU rimangono a carico di ciascuno per il 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
7 - dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IG. Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), già pronunciato in data 30 aprile 2024; C.F._2
- dichiara la cessata materia del contendere in punto di affido e visite in ragione della raggiunta maggior età di;
Persona_3
- dichiara la cessata materia del contendere in punto di richiesto ammonimento e domanda di astreintes ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
- rigetta in quanto infondate le domande di sanzioni pecuniarie e risarcimento ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c.;
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 a titolo di
[...]
contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 100, rivalutabile Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- dispone che percepisca la totalità dell'assegno unico relativamente al figlio Parte_1
; Persona_3
- spese compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno al 50 %;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3206/2023, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. SGARBI ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. COLONNA Controparte_1 C.F._2
ANDREA
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 il IG. adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1
ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la
IG.ra . Dall'unione coniugale sono nati la figlia , ad Alessandria il 24 novembre CP_1 Per_1
1 1997 e , a Milano il 20 febbraio 2007. Ad esito di ricorso consensuale (causa civile n. Per_2
2188/2022 RG) il Tribunale di Alessandria omologava, con decreto del 4 ottobre 2022, la separazione personale dei coniugi.
Parte ricorrente nella presente sede instava per l'affidamento esclusivo del figlio minore
, visite libere con la madre;
contributo al mantenimento dei figli in capo alla madre di € Per_2
800,00 e del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore;
Assegno Per_2
unico percepito solo dal padre.
Parte resistente si costituiva aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando per il resto il contenuto del ricorso avversario. In particolare, parte resistente instava per la nomina di un curatore speciale del minore;
per valutare l'opportunità di una riunione con il procedimento RG 739/2023 VG, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'attuazione e modifica delle pattuizioni statuite in sede di separazione in tema di affido, collocazione e diritto di visita del figlio minore , al fine di ottenere un aggiornamento circa lo svolgimento delle Per_2
operazioni peritali (nel suddetto procedimento in corso di svolgimento); per confermare le modalità di affido e collocazione del figlio minore , in conformità all'ordinanza pronunciata in Per_2 data 14 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento RG 739/2023 VG;
per dichiarare il IG. Pt_1
tenuto a farsi integralmente carico del mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore
, o, in via subordinata, prevedere un contributo al mantenimento in capo alla IG.ra Per_2
di € 100,00 per ogni figlio oltre al 10% delle spese straordinarie. CP_1
Successivamente, veniva disposta la riunione del procedimento RG 739/2023 VG (ricorso in modifica delle condizioni di cui alla separazione) al presente procedimento.
Con ordinanza del 27 aprile 2024 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione in punto status e con sentenza n. 414/2024, pubblicata il 3 maggio 2024, il Tribunale di Alessandria dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
All'esito della CTU, ritenuta condivisibile e approfondita, veniva disposta la presa in carico del nucleo da parte del ai fini dell'attivazione di una coordinazione genitoriale e fissata Pt_2 udienza per l'ascolto del minore.
All'udienza del 4 luglio 2024 Il Giudice delegato procedeva all'ascolto del minore e disponeva che la madre intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità, dandone evidenza al procedimento e comunque con coordinazione con i Servizi Sociali;
disponeva la presa in carico del con coordinazione genitoriale e fissava udienza, per il prosieguo, alla data del 1° ottobre Pt_2
2024 con termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento entro il 25
2 settembre 2024.
All'udienza del 1° ottobre 2024 la causa veniva rinviata per il prosieguo al 12 dicembre 2024, con termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento entro il 9 dicembre
2024.
All'udienza del 12 dicembre 2024 il Giudice delegato disponeva che non si forzassero ulteriormente gli incontri con il minore e concedeva termine di giorni 30 per l'aggiornamento della documentazione patrimoniale fissando udienza a trattazione scritta al 3 febbraio 2025. Depositate le note scritte, il Giudice delegato si riservava e con ordinanza datata 7 febbraio 2025, ritenuta la causa matura per le conclusioni, fissava udienza al 14 aprile 2024 mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 17 aprile 2025, il Giudice delegato, viste le note d'udienza depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “Dichiarare infondate le domande tutte svolte dalla IGnora
con ricorso ex artt. 473 bis 38 e 39 c.p.c.; dichiarare cessata la materia del contendere CP_1 in ordine all'affidamento del figlio , in quanto diverrà maggiorenne al momento Persona_3 della decisione del presente procedimento;
porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere mensilmente al IG. , quale genitore convivente con il figlio , Parte_1 Per_2
maggiorenne ma non indipendente economicamente, la somma mensile di Euro 500,00, a titolo di contributo al mantenimento del medesimo figlio , con rivalutazione monetaria a Per_2 decorrere dal prossimo anno. Porre a carico di l'obbligo di con-tribuire Controparte_1
alle spese straordinarie per il figlio , nella misura del 50%,secondo quanto previsto dal Per_2
protocollo del Tribunale di Alessandria. Stabilire che l'assegno unico venga percepito unicamente dal padre.”. Parte resistente concludeva chiedendo “rilevato che in data 20 febbraio 2025 il minore
raggiungerà la maggiore età, nulla disporre in punto affido e collocazione del Persona_3
figlio e, conseguentemente, per gli stessi motivi, neppure in ordine alle domande di Per_2
ammonimento, di condanna al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e al risarcimento del danno formulate dalla ricorrente nel ricorso datato 8.3.2023, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine a tali aspetti della vertenza;
- in considerazione delle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti e tenuto conto del fatto che la figlia ventisettenne non vive più con il padre - come dichiarato dallo stesso Per_1
IGnor nel corso del giudizio ed emerso anche dalla CTU e dalle relazioni dei Servizi Sociali Pt_1
depositate in atti - e che, dopo aver conseguito la laurea, ha intrapreso un percorso Per_1
lavorativo, respingere la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento ex adverso formulata dal Dott. per conto della figlia maggiorenne, non convivente ed Parte_1
3 economicamente autosufficiente, stante la carenza di legittimazione processuale del in ordine Pt_1
a tale domanda e comunque non sussistendo i presupposti di legge per la modifica degli accordi di separazione consensuale e per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia;
- rilevato che il Dott. ha richiesto di modificare le condizioni Per_1 Parte_1
economiche concordate in sede di separazione consensuale regolarmente omologata dal Tribunale di Alessandria senza minimamente documentare mutamenti in senso peggiorativo eventualmente intervenuti nella propria situazione economico-reddituale in epoca successiva alla separazione e/o altre circostanze idonee a giustificare una modifica delle citate condizioni economiche e che, al contrario, come risulta dalla documentazione in atti, a seguito della separazione ha beneficiato dei lasciti ereditari dei propri genitori, confermare integralmente le condizioni economiche concordate in sede di separazione;
in via rigorosamente subordinata ed eventuale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della suddetta domanda di conferma delle condizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale, previa ammissione delle istanze istruttorie sopra formulate e riportate e tenuto conto della situazione economico-reddituale documentata in atti dalla IGnora , dichiarare tenuta la medesima IGnora Controparte_1 CP_1
alla corresponsione, a titolo di mantenimento in favore del figlio , di una
[...] Per_2
somma mensile non superiore ad € 100,00 mensili (o veriore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT - importo determinato anche in considerazione del fatto che il padre percepisce interamente l'assegno unico universale per il figlio a carico - oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria. - Dichiarare inammissibile nel presente giudizio la domanda di attribuzione dell'assegno unico, attenendo detta domanda al rapporto tra le parti e l'ente previdenziale e, come tale, di competenza del Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro o, comunque, di un Giudice differente da quello della separazione o del divorzio.”.
Dato atto della sentenza già pronunciata in ordine allo status; rispetto all'affido e visite con si deve rilevare che lo stesso è divenuto medio tempore maggiorenne, di talché risulta Per_2
cessata la materia del contendere. Rispetto alle domande di cui al ricorso ex art. 473 bis. 39 c.p.c. della madre, all'evidenza la richiesta di ammonimento ed astreintes seguono la stessa sorte della domanda di affido ed in punto visite, essendo funzionali all'esercizio della responsabilità genitoriale. Rispetto invece le domande di condanna al pagamento di una sanzione amministrativa e di risarcimento dei danni, pur se emerge una implicita rinuncia nelle conclusioni della madre, non si può dire lo stesso da parte del padre (in termini di accettazione di detta rinuncia).
Nel merito, ai fini delle suddette domande, si rileva che in seno al procedimento di cui all'art. 473
4 bis. 39 c.p.c. veniva disposta CTU, che – riunito al procedimento di divorzio il previo – si condivideva, ove emergeva un contributo per così dire causale di entrambi i genitori alla situazione, con sofferenza per “Allo stato attuale entrambi i genitori, anche se per motivi differenti Per_2
e per essere ancora troppo centrati sulla loro conflittualità, non riescono ad avere adeguate competenze genitoriali. Esse risultano, infatti, in parte compromesse. Entrambi i genitori non sono stati in grado di tutelare il minore dall'esposizione al loro conflitto coniugale, che conseguentemente si è riversato anche sull'asse genitoriale. I genitori non sono stati in grado di veicolare al minore un assetto genitoriale adeguatamente coeso e stabile. Le figure familiari dei due differenti contesti (materno e paterno) sembrano aver fatto proprie le posizioni dei due genitori arroccandosi su posizioni difensive che non permettono e non facilitano, anche per il minore,
l'accesso all'altro”. Emergevano quindi criticità con riguardo ad entrambi i genitori, anche risalenti al rapporto di coppia (molta pariteticità con i figli), nonché poi rispetto al momento della crisi coniugale (ovviamente con agiti diversi) nonché con riguardo al periodo della separazione ed attuale. A fronte di contributi di entrambi, entrambi i genitori hanno cercato di porre in essere dei cambiamenti/assumersi delle responsabilità in modo funzionale a rimediare la situazione per
; tanto in ottica appunto funzionale e non certo punitiva/retributiva rispetto i Per_2
comportamenti passati di ciascuno. I genitori, pur sofferenti e provati (avuto riguardo a cause commiste, di coppia e genitoriali), hanno cercato di focalizzare i propri sforzi nell'interesse di
, con consapevolezza circa la sua età e crescita;
invero, pur se nel tempo Per_2 Per_2
veniva rappresentato anche quale bloccato rispetto alla mamma (lettere molto formali), allorché veniva poi ascoltato dalla CTU e dal giudice (e poi dall'assistente sociale, anche in occasione della lettera della madre) emergeva la maturità dello stesso e la sofferenza cui si ritiene abbiano contribuito entrambi i genitori, appunto considerata dalla CTU alla stregua di lutto (da separazione).
Dunque, si ritiene che le domande di sanzioni e risarcimenti debbano ritenersi infondate, essendo da un lato emersa una situazione in cui sarebbe a dir poco riduttivo ricondurre cause e colpe ad un solo genitore ed al tempo recente, e dall'altro entrambi i genitori hanno cercato di ascoltare e “vedere” il proprio figlio, come cresciuto con un significativo portato di sofferenza, cercando di mettersi in ottica rimediale ciascuno per la propria parte. Pur se per quanto possibile sapere non vi è stata ripresa nei rapporti con la madre (rimedio), si ritiene che comunque le parti durante il procedimento siano in fondo riuscite quantomeno a vedere con più chiarezza contributi e sofferenze di ciascuno, assumendo un'ottica (più) genitoriale nell'interesse di (con minor concezione paritaria Per_2
del minore); “ottica” che si auspica possa essere alla base del rimedio.
Tanto detto, residua la domanda in ordine al doveroso mantenimento di , maggiorenne Per_2
ma non autosufficiente;
risulta pacifico che la figlia maggiore viva altrove e sia economicamente
5 autosufficiente.
Bisogna premettere che in sede di separazione il padre si assumeva tutti gli oneri di mantenimento dei figli (pochi oneri residui per la figlia), anche la totalità delle spese straordinarie;
dalla separazione non vengono esposti mutamenti nella situazione, se non il mutamento in peggio nei rapporti – madre, che tuttavia si evince dagli accordi delle parti constava già di visite Per_2
esigue. Considerando detta modifica in punto di visite, nonché comunque la crescita del figlio, si procede ad analizzare le rispettive condizioni economiche.
Il padre svolge la professione di veterinario, ed esponeva in ultimo euro 39000 circa di redditi da lavoro, con ricavi comunque per euro 70.000; percepisce anche un contenuto importo per canone di locazione con cedolare secca.
La madre dal canto suo deduceva di non fare più la vicepreside, con diminuzione dello stipendio
(48000 lordi allorché faceva la vicepreside, negli anni previ importi inferiori quali 33000 lordi nel
2020), la stessa sostiene un mutuo pari ad euro 1100 circa ogni tre mesi.
Entrambi i genitori ricevevano cospicue eredità, per cui risultano proprietari in comproprietà di immobili, che si può presumere per entrambi generino spese anche alte;
al contempo pur a fronte dell'esposizione di diversi esborsi per spese “successorie” non si può che considerare le eredità dedotte quali fattori positivi – pur non “liquidi” – , per cui le situazioni economiche di entrambi risultano solide.
A fronte della suddetta situazione economica, pur all'apparenza non sì dissimile, bisogna rilevare come parte ricorrente sia stato carente nelle proprie produzioni;
invero lo stesso non produceva l'estratto conto di un conto (non c'è contestazione sul punto), e l'analisi dei suoi CP_2
estratti conto rende evidente che lo stesso debba avere un altro conto. Invero, venivano prodotti gli Cont estratti di un conto , rispetto al quale risulta evidente un utilizzo per le uscite ed entrate quale veterinario, ed invece sono alquanto rari gli utilizzi riconducibili a bisogni della famiglia (eppure il figlio mangia sempre con il padre). In particolare rispetto agli anni 2023 e 2024 si contano solo sette spese alimentari o presumibili tali (20 agosto 2023 ca. 78 euro 24 settembre 2023 ca. 65 CP_4
euro 30 dicembre 2023 ca. 62 euro 30 marzo 2024 ca. 78 euro 24 CP_4 Per_4 CP_4
giugno 2024 ca. 26 euro , 4 agosto 2024 ca. 43 euro 5 novembre 2024 ca. 46 euro Per_5 CP_4
oltre ad una spesa per euro 41 mondobrico e 159 euro mediaworld); si evidenziano poi Per_4
sparute uscite per carburante, assegni e prelievi, assolutamente esigue. Ancora, dallo stesso conto
Cont
emergono operazioni verso altri conti con titolari in comune (27 febbraio 2024, euro 728). In aggiunta si può presumere che il padre benefici di risparmi di spesa rispetto utilità ad uso promiscuo che possono venire in parte scaricate quali costi.
6 Orbene, a fronte di situazioni reddituali comparabili e comunque comproprietà ereditarie in capo a ciascuno (solidità situazione economica); considerate le spese abitative della mamma (comunque non eccessive considerato che sono trimestrali), si nota che in sede di separazione venivano posti a carico solo del padre tutti gli oneri di mantenimento dei figli (percependo detrazioni/assegno unico), ed in particolare di . Una simil decisione non può che basarsi su una considerevolmente Per_2
miglior situazione patrimoniale del padre che oggi non può che presumersi, anche ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c. a fronte delle di lui carenze, quale base della richiesta modifica. Considerando quindi la situazione economica del padre migliore di quella della madre (tanto da determinare all'esclusiva assunzione degli oneri di mantenimento), a fronte della diminuzione ulteriore delle visite con la madre e della crescita del figlio, si ritiene congruo porre a carico della stessa un contributo al mantenimento pari ad euro 100 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie. In particolare si ritiene che la suddivisione paritetica delle spese straordinarie consenta di ricomprendere le maggiori spese legate alla crescita (anche università per esempio). Inoltre, il padre continuerà a percepire l'assegno unico (pur contenuto), percezione su cui vi era previo accordo
(accordo di separazione), anche considerata la collocazione nei fatti prevalente con il padre (Cass.
4672/2025).
In punto di spese di lite si ritiene di procedere con compensazione delle stesse per reciproca soccombenza;
invero, in punto di status vi è stata domanda congiunta;
rispetto alle domande di affido, visite, ammonimento e astreintes (procedimento riunito) vi è cessata materia del contendere in relazione alla raggiunta maggiore età, al contempo – richiamando quanto detto in punto di domanda di sanzione e di risarcimento, mutatis mutandis – non si ritiene di ravvisare soccombenza
“esclusiva” in capo ad alcuno, risultando i genitori mossi, sia nelle domande iniziali sia nelle modifiche e collaborazione in corso di causa, dal cercar di tutelare e rimediare per il minore (a fronte di criticità di entrambi). Rispetto alle domande di sanzione e risarcimento, pur infondate, richiamato quanto sopra detto, e considerata la funzionalizzazione di detti strumenti al rimedio, parimenti non si rileva propriamente soccombenza della parte istante. Rispetto al contributo al mantenimento vi è soccombenza parziale di entrambi, e si ravvisa formalmente soccombenza della madre rispetto all'assegno unico (pur se non appare esservi disaccordo nei fatti considerato che era stato oggetto di previo accordo – assegni famigliari). Complessivamente, quindi, si pronuncia compensazione delle spese di lite;
le spese di CTU rimangono a carico di ciascuno per il 50%.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
7 - dà atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IG. Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), già pronunciato in data 30 aprile 2024; C.F._2
- dichiara la cessata materia del contendere in punto di affido e visite in ragione della raggiunta maggior età di;
Persona_3
- dichiara la cessata materia del contendere in punto di richiesto ammonimento e domanda di astreintes ex art. 473 bis 39 c.p.c.;
- rigetta in quanto infondate le domande di sanzioni pecuniarie e risarcimento ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c.;
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 a titolo di
[...]
contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 100, rivalutabile Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- dispone che percepisca la totalità dell'assegno unico relativamente al figlio Parte_1
; Persona_3
- spese compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di ciascuno al 50 %;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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