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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_3 C.F._3 legali Giani Tedoldi, sito in Milano, via Podgora 12/A, rappresentati e difesi dall'avv.to Prof. Alberto M. Tedoldi, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) , (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), (C.F. , (C.F. C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
), elettivamente domiciliati in Noale (VE), presso lo studio dell'avv.to Franco C.F._7
Bordignon, che li rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Baldo Parte_4 C.F._8
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Monte Nero n. 17, in forza di procura alle liti in atti;
, (C.F. ), contumace. CP_5 C.F._9
APPELLATI
pagina 1 di 18 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2861/2023, pronunciata dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 11.12.2023 e non notificata;
OGGETTO: impugnazione testamento
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 20.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 350bis cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLATA
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma della sentenza n. 2861/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il 11.12.2023, non notificata, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare (i) la nullità del testamento pubblico del signor in data 29 Persona_1
maggio 2019 per atti Notaio Dott. di Monza al n. 34087/23662 di rep., n. 41 di repertorio Persona_2
atti di ultima volontà e registrato a Monza il 12 giugno 2020 al n. 13454 – IT, in quanto esecutivo di un patto successorio vietato ex art. 458 c.c., con conseguente apertura della successione legittima sul patrimonio del compianto signor , C.F. nato a [...] Persona_1 C.F._10
ET (TV) il 2 giugno 1935, con ultimo domicilio in vita in via Vittorio ET, 33, a Monza ed ivi deceduto il 14 aprile 2020, e per l'effetto, accertare e dichiarare (ii) la qualità di eredi ab intestato del suddetto signor in capo agli odierni attori ex art. 582 c.c. per la quota indivisa di 1/3; Persona_1
- per l'effetto, ordinare alle competenti Conservatorie le conseguenti trascrizioni nei Pubblici Registri
Immobiliari con esonero da responsabilità;
- per l'effetto, ordinare ai convenuti appellati nel possesso dei beni ereditari di rendere il conto ai sensi degli artt. 263 ss. c.p.c. circa i beni caduti nella successione del de cuius , con Persona_1
riferimento in particolare ai beni mobili, alla liquidità, a conti correnti, depositi bancari e cassette di sicurezza, condannandoli a versare agli eredi un terzo delle somme e/o del valore dei titoli e dei Per_1 beni mobili alla data dell'aperta successione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi anche ex art. 1284, comma 4, c.c.;
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA, si ripropongono le istanze già formulate per gli attori nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. in primo grado e rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, e precisamente: ordinare ai convenuti appellati sigg. e , che hanno acquisito e si sono immessi nel CP_1 CP_4
possesso dei beni ereditari dal momento della morte del de cuius, di rendere il conto ai sensi degli artt.
263 ss. c.p.c. della gestione di tutti i beni caduti in successione, con particolare riferimento ai beni mobili, alla liquidità, ai conti correnti, ai depositi bancari, ai depositi titoli e alle cassette di sicurezza già nella titolarità del de cuius, dalla data della morte sino alla data di deposito del rendiconto;
ordinare ai convenuti appellati sigg. e di esibire copia dei documenti, che sono in loro CP_1 CP_4
possesso e possono essere richiesti agli Uffici competenti soltanto dagli eredi e/o acquisire informazioni dall'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza ex art. 213 c.p.c., nonché disporre e/o autorizzare la ricerca con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c., relativamente a:
- dichiarazione di successione del sig. ; Persona_1
- dichiarazioni dei redditi del sig. presentate nei dieci anni precedenti la morte;
Persona_1
- polizze assicurative sulla vita stipulate da;
Persona_1
- elenco dei conti correnti, dei depositi titoli e delle cassette di sicurezza intestati o cointestati a
; Persona_1
- visure P.R.A. delle macchine intestate al Sig. ; Persona_1
- posizioni previdenziali;
- cartelle cliniche del Sig. ; Persona_1
- verbale di apertura della cassetta di sicurezza. ordinare alla banca CREVAL (ag. Monza) di esibire gli estratti dei conti correnti, dei depositi titoli, degli accessi alla cassetta di sicurezza e dei rapporti tutti intestati al de cuius negli Persona_1
ultimi dieci anni;
disporre una CTU tecnico-contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. (sulla CTU contabile v. Cass., sez. un.,
3086/2022) per la ricostruzione del patrimonio in titoli e conti correnti del de cuius; ammettere prova orale per interrogatorio formale dei convenuti , , CP_1 CP_6 [...]
e e per testi sui seguenti capitoli di prova: CP_4 Parte_4
vero che al Sig. erano intestate diverse autovetture? Persona_1
vero che, tra le predette automobili, figurava una vettura di lusso di marca Mercedes, personalizzata secondo le indicazioni del Sig. ? Persona_1
pagina 3 di 18 vero che il Sig. possedeva numerosi orologi da polso di grande prestigio, provenienti Persona_1
da collezioni limitate, anche del valore di decide di migliaia di euro ciascuno (di marca Patek Philippe,
Chanel, Cartier, Rolex, etc.)? vero che il Sig. , da solo e insieme alla moglie , era titolare di più di Persona_1 Parte_5
un conto corrente acceso presso la Banca CREVAL, agenzia di Monza? vero che in questi conti correnti erano depositate somme e liquidità complessivamente per circa euro
3.000.000? vero che a uno dei conti correnti CREVAL intestati o cointestati a era collegata Persona_1
almeno una cassetta di sicurezza?
vero che il Sig. aveva stipulato diverse polizze sulla vita, venute a scadenza e da lui Persona_1
stesso riscosse quando era ancora in vita per circa 1.000.000 di euro? vero che il Sig. era proprietario di diversi gioielli con pietre preziose lavorate, Persona_1
custoditi nella cassetta di sicurezza? vero che i gioielli e gli orologi erano stati fatti stimare da un esperto, che li aveva valutati in circa
1.000.000 di euro? vero che il Sig. possedeva circa 10 diamanti di diverse carature, alcuni molto grandi, Persona_1 vinti negli anni Settanta al Casinò di Campione d'Italia? vero che il Sig. ha conservato tali diamanti nella cassetta di sicurezza presso Persona_1
CREVAL e che li aveva fatti stimare da un gemmologo, il quale li aveva valutati complessivamente in circa euro 500.000,00? vero che la cassetta di sicurezza è stata aperta alla presenza degli eredi immessi nel possesso dei beni ereditari Sigg.ri e successivamente alla morte di ? CP_1 CP_4 Persona_1 vero che all'apertura della cassetta era presente anche un notaio o un funzionario dell'Agenzia delle
Entrate? vero che nella cassetta di sicurezza erano custoditi titoli, diamanti, gioielli, somme, orologi di lusso e altri beni di grande valore per circa 1.500.000 euro? vero che il Sig. frequentava abitualmente i più prestigiosi casinò d'Italia e d'Europa Persona_1
(come Campione e Montecarlo), vincendo somme considerevoli? vero che il Sig. era titolare di una tessera del Casinò di Montecarlo, rilasciata ai clienti Persona_1
abituali?
pagina 4 di 18 vero che il Sig. era titolare di un conto corrente e di un deposito di somme presso il Persona_1
Casinò di Montecarlo? vero che il Sig. , recatosi a Montecarlo con il sig. nel 2019, ha chiuso il Persona_1 Persona_3
conto corrente e il deposito acceso presso il Casinò di Montecarlo, prelevando le somme ivi depositate? vero che il Sig. possedeva un vasto guardaroba d'alta moda composto da vestiti, Persona_1
scarpe, cappelli, dieci pellicce di visone, occhiali, borse, valigie e accessori di vario genere, provenienti da note e costose case di moda (Gucci, NI, RÉ, CE e Dolce e Gabbana)? vero che il Sig. , almeno in un'occasione, ha rassicurato dicendole di Persona_1 Persona_4
non preoccuparsi per la salute del figlio , il quale richiede cure mediche continue, perché Per_5
l'avrebbe sostenuta economicamente anche se avesse voluto sottoporre a terapie Per_5
d'avanguardia negli Stati Uniti, accollandosi ogni costo? vero che l'abitazione di Monza del Sig. era arredata in modo sfarzoso, con pezzi Persona_1
d'arredamento di pregio, divani di marca, mobili antichi, suppellettili, tappeti, argenteria, vasi Venini e decine di quadri originali dell'Ottocento? vero che la cantina del Sig. ricomprendeva numerose bottiglie di vino pregiate, alcune Persona_1
anche del valore di centinaia di euro l'una? vero che il Sig. aveva stipulato almeno un contratto di consulenza con il sig. Persona_1 Per_6
category manager per il reparto vini di in base ai quali riceveva considerevoli
[...] CP_7
percentuali sulla vendita nella sede di Pioltello del noto supermercato dei vini di circa sette cantine fornitrici? vero che il Sig. aveva stipulato almeno un contratto di consulenza con la cantina Persona_1
Pertinace sita a 12050 Treiso (CN), in base ai quali riceveva considerevoli percentuali sulla vendita dei vini della cantina? vero che il Sig. aveva stipulato almeno un contratto di consulenza con la cantina Persona_1
Produttori di Govone sita in Via Umberto I, 46, 12040 Govone (CN), in base ai quali riceveva considerevoli percentuali sulla vendita dei vini della cantina? vero che, oltre alle predette cantine, il Sig. aveva stipulato contratti simili anche con Persona_1 altri produttori di vino delle Langhe, del Monferrato e dell' ? Parte_6
vero che il Sig. riceveva considerevoli percentuali da anche dalla vendita di Persona_1 CP_7 olio d'importazione francese? vero che, verso la parte finale della sua vita, era quasi del tutto sordo e parlava a voce Persona_1
molto più alta del normale?
pagina 5 di 18 vero che, a causa della sordità e del tono di voce abitualmente più alto del normale, la voce di Per_1
si poteva udire anche senza stare nella stessa stanza?
[...] vero che, nell'ultima parte della sua vita, , già cardiopatico da circa un decennio, ha Persona_1
sofferto anche di tumore? vero che i coniugi e le hanno dichiarato, mentre erano Persona_1 Parte_5
congiuntamente presenti, la comune intenzione di nominarsi reciprocamente eredi universali? vero che ha detto che era stata a suggerire di fare testamenti reciproci Parte_5 CP_1
tra i defunti coniugi – , avendo stessa fatto altrettanto con il proprio Per_1 CP_1 CP_1
marito ? CP_8
vero che soffriva di depressione, malattia per la quale assumeva abitualmente diversi Parte_5
psicofarmaci? vero che , successivamente alla morte del marito , ha espresso in sua Parte_5 Persona_1
presenza la volontà di lasciare la casa di Monza a Persona_4
vero che, successivamente alla morte dei coniugi , i sigg. , , Per_1 CP_1 CP_6 [...]
, e entravano e uscivano dall'abitazione di e CP_3 CP_4 Parte_4 Persona_1
, portando via con sé beni di vario genere appartenuti ai coniugi ? Parte_5 Per_1
vero che, successivamente alla morte dei coniugi , i sigg. , , Per_1 CP_1 CP_6 [...]
, e hanno portato con sé anche l'i-Pad di , nel CP_3 CP_4 Parte_4 Persona_1 quale il de cuius aveva le credenziali dell'home banking? vero che i sigg. , , , e , per CP_1 CP_6 CP_3 CP_4 Parte_4
asportare i beni dalla casa dei defunti coniugi , si sono serviti di camion e furgoni, Persona_7
facendo diversi viaggi? vero che i sigg. , , , e , CP_1 CP_6 CP_3 CP_4 Parte_4
successivamente alla morte di , si appropriavano delle sue ceneri, omettendo di far Persona_1
sapere alcunché ai fratelli e ai nipoti del de cuius?
Si indicano quali testi:
Viale Elvezia n. 14, 20900 Monza (MB); Testimone_1
, via Monte Bianco n. 9, 20090 Monza (MB); Testimone_2
residente in [...] A, Concorezzo, 20863 (MB); Persona_3
c/o ; Testimone_3 Controparte_9
residente a [...]; Testimone_4
residente a [...]
residente a [...]; Persona_4
pagina 6 di 18 residente a [...] Vittorio ET 33; Testimone_6
impiegata dello Studio Carera di Monza, Via Lodovico Pavoni 1, 20900 Monza Testimone_7
(MB);
, general manager c/o Cantina Pertinace, Località Pertinace, 2/5, 12050 Treiso (CN); Testimone_8
TI VI c/o cantina Produttori di Govone sita in Via Umberto I, 46, 12040 Govone (CN);
Dott. cardiologo c/o centro Synlab CAM Polidiagnostico Monza, Viale Elvezia Ang. Testimone_9
Via Martiri delle Foibe n. 1, 20900 Monza (MB);
Dott. Prof. c/o Centro Cardiologico Monzino Via Carlo Parea, 4, 20138 Milano (MI). Testimone_10
Con il favore di spese di lite anche per il precedente grado di giudizio e condanna degli appellati a restituire le spese corrisposte in esito alle prime cure.
Milano, addì 13 marzo 2025 Avv. Prof. Alberto M. Tedoldi
GLI APPELLATI , , e CP_1 CP_3 CP_6 [...]
CP_4
L'avv. Franco Bordignon per i convenuti appellati , e CP_1 Controparte_10
, precisa le conclusioni nel merito e in via istruttoria, come da comparsa di costituzione e CP_4
risposta in appello del 2.10.2024 e quindi:
In via preliminare
-dichiararsi per le causali di cui in narrativa l'inammissibilità dell'appello promosso da , Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
Nel merito
-rigettarsi in toto il gravame proposto confermando in ogni suo capo la sentenza impugnata.
In via istruttoria
Si richiamano e si intendono per ritrascritte in questa sede tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del grado.
Con ossequio.
Noale (VE), 13 marzo 2025
Avv. Franco Bordignon
L'APPELLATA Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 7 di 18 difesa, richiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado,
dichiarare inammissibile l'appello proposto per difetto di specificità, non rispettando i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., o comunque dichiararlo manifestamente infondato, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., confermando la sentenza impugnata;
in qualsiasi caso, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata e dunque la validità ed efficacia del testamento pubblico del Sig. , redatto in data 29 Maggio 2019 dal Notaio Dott. Persona_1
di Monza, n. 41 di repertorio atti di ultima volontà; Persona_2
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale 21.12.2021
Tribunale di Monza, richiesta dall'Avv. Prof. Alberto Tedoldi in favore degli Attori-
Appellanti, all'Agenzia delle Entrate, di Milano–Territorio, Controparte_11
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, eseguita in data 1.2.2022 al n.
10172 di Registro Generale, n. 6989 di Registro Particolare, Presentazione n. 14 del 1.2.2022, sui seguenti immobili siti in Monza (MB), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo:
Immobile n. 1
Comune F704 - MONZA (MI), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio
69, Particella 372, Subalterno 35, Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE, Consistenza 48 metri quadri, Indirizzo Via Umberto Cagni n. civico SC, Piano S1
Immobile n. 2
Comune F704 - MONZA (MI), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio
69, Particella 152, Subalterno 9, Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE, Consistenza 19 metri quadri, Indirizzo Via Vittorio ET n. civico 33, Piano T
Immobile n. 3
Comune F704 - MONZA (MI), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio
69, Particella 152, Subalterno 701, Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO
ECONOMICO, Consistenza 14 vani, Indirizzo Via Vittorio ET n. civico 33,
Piano 2-S1
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale 21.12.2021
Tribunale di Monza, richiesta dall'Avv. Prof. Alberto Tedoldi in favore degli Attori-
pagina 8 di 18 Appellanti, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso–Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, eseguita in data 11.3.2022 al n. 8823 di Registro
Generale, n. 6306 di Registro Particolare, Presentazione n. 134 del
11.3.2022, sui seguenti immobili siti in AS ET (TV), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
Immobile n. 1
Comune C111 - ST ET (TV), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana D, Foglio 5, Particella 1172, Subalterno 1, Natura F1 -
[...]
, Consistenza 254 metri quadri, Indirizzo Via dei Carpani n. civico- CP_12
Immobile n. 2
Comune C111 - ST ET (TV), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana D, Foglio 5, Particella 1172, Subalterno 2, Natura A3 -
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO, Consistenza 7,5 vani, Indirizzo Via dei
Carpani n. civico 12/A, Piano T/1
Immobile n. 3
Comune C111 - ST ET (TV), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana D, Foglio 5, Particella 1172, Subalterno 3, Natura C6 - STALLE,
SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, Consistenza 18 metri quadri, Indirizzo
Via dei Carpani n. civico 12/A, Piano T
Condannare gli Appellanti ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese ed onorari del presente giudizio.
***
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella non creduta ipotesi in cui la Corte di Merito adita intendesse dare ingresso alle prove richieste dagli Appellanti alla pag. 25 e ss. dell'atto d'appello, si rinnovano le opposizioni già ritualmente avanzate in primo grado e precisamente:
i capitoli da 1) a 30) sono inammissibili in quanto generici, valutativi, irrilevanti, ininfluenti e/o da provarsi documentalmente;
i capitoli 31) e 32) sono già stati ammessi in primo grado;
il capitolo 33) è generico, valutativo ed irrilevante;
il capitolo 34) è manifestamente irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio in cui si discute dell'eredità del Sig. e non di quella della Persona_1
moglie, e comunque ininfluente data la nullità delle volontà post-mortem in tesi pagina 9 di 18 manifestate oralmente;
i capitoli 35), 36), 37) e 38) sono generici e irrilevanti.
Parimenti inammissibili e dunque qui opposte, le istanze di rendiconto, esibizione, acquisizione di informazioni dall'Agenzia delle Entrate e di CTU rinnovate dagli Appellanti, in quanto del tutto esplorative e/o da dimostrarsi documentalmente essendovene la possibilità per gli Appellanti attraverso i Pubblici Registri, e che comunque presuppongono l'accertamento della qualità di eredi.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove dedotte dagli attori, si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando come teste il sig. Tes_11
, via Cascina Brughiera, 1, Lesmo.
[...]
***
Documenti allegati e prodotti:
doc. A - Procura alle liti e mandato difensivo per la fase d'appello doc. B - Sentenza Tribunale di Monza impugnata doc. C - Atto d'appello notificato doc. D - Fascicolo di parte in primo grado, contenente i seguenti atti e Parte_4
documenti:
Atti e memorie di causa:
Comparsa di costituzione e risposta
Memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc
Memoria ex art. 183 co. VI n. 3 cpc
Foglio di PC
Comparsa conclusionale
Repliche alla conclusionale di Controparte
Nota spese e competenze
Documenti:
1) Procura Speciale
2) Atto di citazione notificato
3) Richiesta di registrazione testamento pubblico Persona_1
STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO BALDO
5
4) Richiesta di registrazione testamento pubblico Parte_5
***
pagina 10 di 18 Milano, 10 marzo 2025
Con osservanza
Avv. Alberto Baldo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nelle due cause riunite rg 7766/2021 e rg 10190/2021, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
-premesso di essere i primi due fratelli e l'ultima nipote di , deceduto in Monza
[...] Persona_1
in data 14.4.2020, senza lasciare figli- impugnavano per nullità il testamento pubblico, datato
29.5.2019, redatto da , col quale lo stesso aveva nominato sua erede universale la Persona_1
moglie . In particolare, gli attori convenivano in giudizio gli eredi di quest'ultima, Parte_5
deceduta il 16.5.2020, sostenendo la nullità del testamento redatto da , in quanto Persona_1
simultaneo, reciproco e comunque esecutivo di un patto successorio concluso dal medesimo con la moglie, la quale aveva confezionato, nel medesimo contesto di tempo e luogo, un testamento di identico contenuto a favore del marito, a mezzo del medesimo notaio. Per effetto della dedotta nullità del testamento, gli attori chiedevano l'apertura della successione legittima del defunto Persona_1
e la ricostruzione dell'asse ereditario del medesimo, con attribuzione agli stessi di un terzo dell'eredità
e conseguente condanna dei convenuti a restituire parte dei beni e delle somme di pertinenza del de cuius.
Si costituiva , sorella di , aderendo alle domande attoree e chiedendo CP_5 Persona_1
l'attribuzione alla stessa di un terzo dell'eredità del fratello.
Parimenti, si costituivano , , e CP_1 CP_3 CP_6 Controparte_13
chiedendo, invece, il rigetto delle domande avverse, sulla base della validità del
[...] testamento impugnato;
gli stessi contestavano l'esistenza di un patto successorio tra i coniugi, i cui testamenti erano distinti e redatti in momenti diversi, senza che risultasse un accordo vincolante tra i testatori.
Si costituiva separatamente anche , altra erede di , che pure Parte_4 Parte_5
assumeva la validità del testamento di , con conseguente richiesta di rigetto delle Persona_1
domande attoree.
Espletate le prove orali ammesse, il giudizio veniva deciso con sentenza pubblicata in data
11.12.2023, con la quale il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, rigettava le domande degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale affermava, preliminarmente, che il testamento di e quello della di lui Persona_1 moglie erano due distinti testamenti pubblici, il che escludeva la possibilità di applicare l'art. 589 c.c.,
pagina 11 di 18 relativo al divieto di testamento congiuntivo o reciproco. Inoltre, evidenziava che non vi era prova che i testamenti dei coniugi fossero nulli per violazione del divieto di patti successori, di cui all'art. 458 c.c., dal momento che non risultava che gli stessi avessero stipulato un accordo giuridicamente vincolante, suscettibile di incidere sulla libertà testamentaria di ciascuno, con privazione della facoltà di revoca.
Semplicemente, ciascun coniuge, in assenza di prole, aveva voluto tutelare il partner, a cui era legato affettivamente, redigendo un testamento autonomo ed indipendente. I testimoni avevano confermato l'intendimento di entrambi i coniugi di tutelarsi a vicenda, espresso anche in presenza di terzi, ma la manifestazione di tale volontà comune era qualificabile come una mera dichiarazione di intenti, priva di vincolatività e dunque non in grado di incidere sulla libertà del testatore e sulla sua facoltà di revoca.
Il primo giudice concludeva, pertanto, per la piena validità del testamento impugnato, con conseguente rigetto di ogni altra domanda ed istanza degli attori volta alla ricostruzione dell'asse ereditario di
. Persona_1
Avverso tale sentenza proponevano appello , ed Parte_1 Parte_2
, chiedendo la riforma integrale della sentenza per i motivi dedotti. Parte_3
Mentre rimaneva contumace nel presente grado, si costituivano CP_5 [...]
, , , contestando l'appello e CP_1 CP_6 CP_3 CP_4
chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Separatamente si costituiva anche
[...]
, la quale pure chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia monzese. Pt_4
Alla prima udienza del 22.10.2024 il consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di . CP_5
Visti gli artt. 127 ter e 350bis c.p.c., veniva fissata per la discussione e la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20.5.2025, assegnando termine perentorio alle parti per il deposito di note conclusive sino al 5.5.2025 e per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter cpc sino a cinque giorni prima della stessa.
Depositate le note conclusive e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 20.5.2025 e decisa nella camera di consiglio di pari data.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti invocano la nullità del testamento, simultaneo e reciproco, di , per la violazione del divieto di patti successori, erroneamente non Persona_1
riconosciuta dal Tribunale di Monza. Evidenziano che i testamenti del defunto e della di lui moglie,
pagina 12 di 18 benché racchiusi in due diverse schede testamentarie, sono stati rivestiti della medesima forma dell'atto pubblico, con lo stesso pubblico ufficiale, hanno contenuto identico, sia formale che sostanziale, e sono stati redatti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro, nel medesimo luogo, alla presenza degli stessi testimoni. Tali elementi, a detta degli appellanti, costituendo indizi grazi, precisi e concordanti, rendono evidente che i coniugi hanno concordato le disposizioni di ultima volontà, violando il divieto di patti successori.
Anche le testimonianze assunte, secondo gli appellanti, confermerebbero che tra i coniugi era stato concluso un patto successorio, posto che è emerso chiaramente che i due affermavano apertamente agli amici che, non avendo figli e non volendo aver problemi con i parenti, avrebbero testato l'uno a favore dell'altro, per tutelarsi a vicenda. Ciò dimostrerebbe che i coniugi avevano concordato Persona_7
di beneficiarsi reciprocamente per effetto di un preciso accordo ex ante, giuridicamente vincolante, vietato ex art. 458 c.c..
Il motivo è privo di fondamento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, in primo luogo, deve rilevarsi che, nel caso in esame, non è configurabile un testamento congiuntivo o reciproco, vietato dall'art. 589 c.c., posto che è incontrovertibile che sono stato stipulati da e da due testamenti Persona_1 Parte_5 diversi, per giunta ciascuno con la forma dell'atto pubblico, per cui fa fede sino a querela di falso l'attestazione del notaio di aver ricevuto in due momenti distinti le dichiarazioni di ultima volontà dei coniugi, sia pure a distanza di solo mezz'ora l'una dall'altra.
E' noto, infatti, che “in tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo” (Cass. n. 5508 del 4.5.2012; Cass. n.
2364 del 18.7.1959; Cass. n. 2942 del 30.7.1937).
Parimenti deve escludersi che i coniugi abbiano confezionato due testamenti Persona_7
distinti in esecuzione di un patto successorio vietato, con la conseguente nullità dei testamenti ex art. 458 c.c..
Come noto, esistono tre tipologie di patti successori vietati, dovendosi distinguere tra patti istitutivi, patti dispositivi e patti rinunziativi.
pagina 13 di 18 Nel caso di specie, secondo la prospettazione degli appellanti, verrebbe in considerazione un patto successorio istitutivo, ossia un “contratto successorio”, con cui il de cuius si accorda col proprio futuro erede disponendo della sua successione.
Il divieto di patti siffatti si spiega con l'inammissibilità di una delazione dell'eredità per contratto, accanto a quella legale e testamentaria;
in forza dell'art. 457 c.c., infatti, l'eredità si devolve solo per legge o testamento, mentre è vietata la delazione contrattuale. Tale giustificazione si rinviene anche nella Relazione ministeriale al Codice Civile del 4.4.1942, n. 225.
Il fondamento dell'illiceità dei patti successori è individuata nell'esigenza di preservare la libertà del testatore di disporre dei suoi beni sino al momento della morte.
I patti successori istitutivi, infatti, sono vere e proprie convenzioni bilaterali, stipulati tra il de cuius
e il futuro erede o legatario, che, per la loro natura pattizia, avrebbero come naturale conseguenza l'irrevocabilità di quanto concordato, mentre il testamento, in quanto negozio unilaterale, consente al testatore di modificare liberamente le proprie disposizioni di ultima volontà sino alla morte.
E' stato, infatti, affermato che “la delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, l'ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale -e pertanto di ordine pubblico- del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 cod. civ., in un testamento mediante il quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi” (Cass. n. 4827 del
14.7.1983)
Secondo la giurisprudenza, “per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato” (Cass. n. 14110 del
24.5.2021; Cass. n. 1683 del 16.2.1995).
In particolare, “configurano un patto successorio - nullo ex art. 458 c.c. - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi
pagina 14 di 18 per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento” (Cass. n. 27624 del 21.11.2017; Cass. n. 24450 del 19.11.2009).
Dai principi sopra espressi deriva che, per poter configurare un patto successorio vietato, è necessario che il de cuius e il futuro erede abbiano raggiunto un accordo vincolante sulla successione del primo, tale da obbligare giuridicamente il medesimo a disporre in conformità al patto stipulato. Tale vincolo consiste “in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla (soltanto) per il divieto posto dall'art 458 cod civ, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento” (Cass. n. 5693 del 3.11.1979; Cass. 1702/1972).
Il patto successorio, dunque, fa venir meno la libertà di testare del de cuius, che, in assenza del divieto di legge, rimarrebbe privato della possibilità di revocare le proprie disposizioni e di disporre diversamente da quanto concordato.
Nulla di ciò è emerso nel caso di specie.
e , sposati da moltissimi anni e privi di prole, si sono rivolti ad Persona_1 Parte_5 un notaio per confezionare, ciascuno, un testamento pubblico che istituiva erede l'altro coniuge.
I testamenti sono stati, quindi, redatti separatamente, senza che un coniuge fosse presente alla redazione dell'altro, come attestato dal notaio e confermato, peraltro, anche dal teste , amica Tes_2
dei testatori, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Le schede testamentarie hanno un contenuto molto semplice: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mia erede universale mia moglie , nata a [...]
Trebaseleghe il 21 aprile 1937” l'una; “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. mio erede universale mio marito , nato a [...] il 2 giugno CP_14 Persona_1
1935” l'altra.
Diversamente da quanto ritiene la difesa degli appellanti, nessun elemento indiziario può desumersi dall'identità del testo dei testamenti per due ragioni. In primo luogo, trattandosi di testamenti pubblici, è chiaramente il notaio, che raccoglie la volontà della parte, a formulare in termini tecnici la dichiarazione che costituisce il contenuto dell'atto e, posto, tra l'altro, che, nel caso di specie, il notaio era il medesimo, è naturale che le due dichiarazioni testamentarie siano sovrapponibili. In secondo luogo, l'estrema semplicità delle disposizioni di ultima volontà, nel caso di specie, non consente di ricavare dal contenuto delle stesse alcun elemento utile ai fini che ci occupano. Diverso è il caso, ad esempio, di disposizioni testamentarie complesse ed articolate o che si integrano a vicenda, dimostrando una correlazione determinante tra diversi testamenti.
pagina 15 di 18 Come emerso dalle testimonianze assunte, discorrendo con amici, i coniugi avevano dichiarato che, non avendo figli, intendevano fare testamento per tutelarsi a vicenda, evitando problemi con i parenti (cfr testimonianze di , e . Tes_2 Tes_5 Tes_12 Per_4
Tale intento comune ai coniugi –comprensibile, data l'assenza di prole- non assurge tuttavia a convenzione giuridicamente vincolante, capace di privare il testatore della possibilità di disporre diversamente o di revocare quanto già disposto. Un simile vincolo giuridico tra i coniugi, in relazione al contenuto dei rispettivi testamenti, non è in alcun modo dimostrato.
Piuttosto, è emerso che ciascuno testatore, autonomamente e liberamente, ha ritenuto opportuno disporre a favore dell'altro, data l'assenza di figli e il vincolo affettivo che univa i coniugi dopo tanti anni di matrimonio e di convivenza, unitamente alla preoccupazione di non avere problemi con i parenti.
Si tratta, pertanto, di due volontà libere, autonome e semplicemente coincidenti e non di una convenzione bilaterale che obbligava i contraenti a disporre per testamento in conformità a quanto pattuito.
Del resto, la coincidenza degli intenti non sorprende affatto sul piano logico e fattuale, dal momento che, in presenza di un legame affettivo ancora esistente, è normale che una persona, in assenza di prole, pensi di lasciare le proprie sostanze al coniuge convivente, compagno di vita, piuttosto che a dei parenti, che, per quanto emerso, non avevano una particolare frequentazione con i testatori.
Sul punto giova segnalare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa ” (Cass. n. 5555 del 21.2.2022; Cass. n. 5870 del 9.5.2000; Cass.
n. 3240 del 13/10/1958).
Parimenti non assumono alcun rilievo, neppure se inseriti nella stessa scheda testamentarie, gli impegni di carattere affettivo o morale, come quelli pertinenti ad accordi familiari pregressi, in assenza degli elementi necessari per configurare una vera e propria assunzione di obbligazione;
così la
Cassazione: “[il patto successorio istitutivo] non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come quella di accordi familiari o patti pregressi) in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, cioè delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della
pagina 16 di 18 istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente dalla nullità ex lege, la volontà del testatore alla istituzione medesima” (Cass. n. 5693 del 3.11.1979).
Nel caso di specie è, dunque, emersa un'identità di intenti dei due coniugi, ciascuno preoccupato per l'altro e desideroso di beneficiarlo, il che rivela l'esistenza tra gli stessi di sentimenti del tutto coerenti con la relazione affettiva e la convivenza in essere da lunghi anni, senza che siano entrate in gioco valutazioni in ordine ad eventuali controprestazioni o alla equivalenza economica delle rispettive nomine come eredi, di cui non vi è traccia alcuna.
Tale desiderio di tutelare il proprio compagno di vita mediante testamento è stato anche manifestato verbalmente in presenza di terzi, tuttavia non è stata in alcun modo dimostrata l'assunzione da parte dei coniugi di un obbligo giuridicamente rilevante a testare in un determinato modo. Nessuna compromissione della libertà di disporre liberamente delle proprie sostanze e di revocare le disposizioni adottate è, infatti, in alcun modo emersa.
Pertanto, deve essere esclusa, nel caso di specie, la configurabilità di un patto successorio vietato, con la conseguenza che, come statuito dal Tribunale, il testamento di deve ritenersi Persona_1
pienamente valido ed efficace.
Il rigetto del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento del secondo, relativo alla ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti, che vengono quindi condannati ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore indeterminabile della causa, dichiarato ai fini del contributo unificato, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza n. 2861/2023, pubblicata in data 11.12.2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti alla refusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
, , e , liquidate in complessivi € 8.470,00, CP_1 CP_3 CP_6 CP_4
di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna gli appellanti alla refusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
, liquidate in complessivi € 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro Pt_4
1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Elena Catalano
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
(C.F. , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_3 C.F._3 legali Giani Tedoldi, sito in Milano, via Podgora 12/A, rappresentati e difesi dall'avv.to Prof. Alberto M. Tedoldi, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTI contro
(C.F. ) , (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), (C.F. , (C.F. C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
), elettivamente domiciliati in Noale (VE), presso lo studio dell'avv.to Franco C.F._7
Bordignon, che li rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto Baldo Parte_4 C.F._8
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Monte Nero n. 17, in forza di procura alle liti in atti;
, (C.F. ), contumace. CP_5 C.F._9
APPELLATI
pagina 1 di 18 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2861/2023, pronunciata dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 11.12.2023 e non notificata;
OGGETTO: impugnazione testamento
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 20.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 350bis cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLATA
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma della sentenza n. 2861/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il 11.12.2023, non notificata, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare (i) la nullità del testamento pubblico del signor in data 29 Persona_1
maggio 2019 per atti Notaio Dott. di Monza al n. 34087/23662 di rep., n. 41 di repertorio Persona_2
atti di ultima volontà e registrato a Monza il 12 giugno 2020 al n. 13454 – IT, in quanto esecutivo di un patto successorio vietato ex art. 458 c.c., con conseguente apertura della successione legittima sul patrimonio del compianto signor , C.F. nato a [...] Persona_1 C.F._10
ET (TV) il 2 giugno 1935, con ultimo domicilio in vita in via Vittorio ET, 33, a Monza ed ivi deceduto il 14 aprile 2020, e per l'effetto, accertare e dichiarare (ii) la qualità di eredi ab intestato del suddetto signor in capo agli odierni attori ex art. 582 c.c. per la quota indivisa di 1/3; Persona_1
- per l'effetto, ordinare alle competenti Conservatorie le conseguenti trascrizioni nei Pubblici Registri
Immobiliari con esonero da responsabilità;
- per l'effetto, ordinare ai convenuti appellati nel possesso dei beni ereditari di rendere il conto ai sensi degli artt. 263 ss. c.p.c. circa i beni caduti nella successione del de cuius , con Persona_1
riferimento in particolare ai beni mobili, alla liquidità, a conti correnti, depositi bancari e cassette di sicurezza, condannandoli a versare agli eredi un terzo delle somme e/o del valore dei titoli e dei Per_1 beni mobili alla data dell'aperta successione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi anche ex art. 1284, comma 4, c.c.;
pagina 2 di 18 IN VIA ISTRUTTORIA, si ripropongono le istanze già formulate per gli attori nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. in primo grado e rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, e precisamente: ordinare ai convenuti appellati sigg. e , che hanno acquisito e si sono immessi nel CP_1 CP_4
possesso dei beni ereditari dal momento della morte del de cuius, di rendere il conto ai sensi degli artt.
263 ss. c.p.c. della gestione di tutti i beni caduti in successione, con particolare riferimento ai beni mobili, alla liquidità, ai conti correnti, ai depositi bancari, ai depositi titoli e alle cassette di sicurezza già nella titolarità del de cuius, dalla data della morte sino alla data di deposito del rendiconto;
ordinare ai convenuti appellati sigg. e di esibire copia dei documenti, che sono in loro CP_1 CP_4
possesso e possono essere richiesti agli Uffici competenti soltanto dagli eredi e/o acquisire informazioni dall'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza ex art. 213 c.p.c., nonché disporre e/o autorizzare la ricerca con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c., relativamente a:
- dichiarazione di successione del sig. ; Persona_1
- dichiarazioni dei redditi del sig. presentate nei dieci anni precedenti la morte;
Persona_1
- polizze assicurative sulla vita stipulate da;
Persona_1
- elenco dei conti correnti, dei depositi titoli e delle cassette di sicurezza intestati o cointestati a
; Persona_1
- visure P.R.A. delle macchine intestate al Sig. ; Persona_1
- posizioni previdenziali;
- cartelle cliniche del Sig. ; Persona_1
- verbale di apertura della cassetta di sicurezza. ordinare alla banca CREVAL (ag. Monza) di esibire gli estratti dei conti correnti, dei depositi titoli, degli accessi alla cassetta di sicurezza e dei rapporti tutti intestati al de cuius negli Persona_1
ultimi dieci anni;
disporre una CTU tecnico-contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. (sulla CTU contabile v. Cass., sez. un.,
3086/2022) per la ricostruzione del patrimonio in titoli e conti correnti del de cuius; ammettere prova orale per interrogatorio formale dei convenuti , , CP_1 CP_6 [...]
e e per testi sui seguenti capitoli di prova: CP_4 Parte_4
vero che al Sig. erano intestate diverse autovetture? Persona_1
vero che, tra le predette automobili, figurava una vettura di lusso di marca Mercedes, personalizzata secondo le indicazioni del Sig. ? Persona_1
pagina 3 di 18 vero che il Sig. possedeva numerosi orologi da polso di grande prestigio, provenienti Persona_1
da collezioni limitate, anche del valore di decide di migliaia di euro ciascuno (di marca Patek Philippe,
Chanel, Cartier, Rolex, etc.)? vero che il Sig. , da solo e insieme alla moglie , era titolare di più di Persona_1 Parte_5
un conto corrente acceso presso la Banca CREVAL, agenzia di Monza? vero che in questi conti correnti erano depositate somme e liquidità complessivamente per circa euro
3.000.000? vero che a uno dei conti correnti CREVAL intestati o cointestati a era collegata Persona_1
almeno una cassetta di sicurezza?
vero che il Sig. aveva stipulato diverse polizze sulla vita, venute a scadenza e da lui Persona_1
stesso riscosse quando era ancora in vita per circa 1.000.000 di euro? vero che il Sig. era proprietario di diversi gioielli con pietre preziose lavorate, Persona_1
custoditi nella cassetta di sicurezza? vero che i gioielli e gli orologi erano stati fatti stimare da un esperto, che li aveva valutati in circa
1.000.000 di euro? vero che il Sig. possedeva circa 10 diamanti di diverse carature, alcuni molto grandi, Persona_1 vinti negli anni Settanta al Casinò di Campione d'Italia? vero che il Sig. ha conservato tali diamanti nella cassetta di sicurezza presso Persona_1
CREVAL e che li aveva fatti stimare da un gemmologo, il quale li aveva valutati complessivamente in circa euro 500.000,00? vero che la cassetta di sicurezza è stata aperta alla presenza degli eredi immessi nel possesso dei beni ereditari Sigg.ri e successivamente alla morte di ? CP_1 CP_4 Persona_1 vero che all'apertura della cassetta era presente anche un notaio o un funzionario dell'Agenzia delle
Entrate? vero che nella cassetta di sicurezza erano custoditi titoli, diamanti, gioielli, somme, orologi di lusso e altri beni di grande valore per circa 1.500.000 euro? vero che il Sig. frequentava abitualmente i più prestigiosi casinò d'Italia e d'Europa Persona_1
(come Campione e Montecarlo), vincendo somme considerevoli? vero che il Sig. era titolare di una tessera del Casinò di Montecarlo, rilasciata ai clienti Persona_1
abituali?
pagina 4 di 18 vero che il Sig. era titolare di un conto corrente e di un deposito di somme presso il Persona_1
Casinò di Montecarlo? vero che il Sig. , recatosi a Montecarlo con il sig. nel 2019, ha chiuso il Persona_1 Persona_3
conto corrente e il deposito acceso presso il Casinò di Montecarlo, prelevando le somme ivi depositate? vero che il Sig. possedeva un vasto guardaroba d'alta moda composto da vestiti, Persona_1
scarpe, cappelli, dieci pellicce di visone, occhiali, borse, valigie e accessori di vario genere, provenienti da note e costose case di moda (Gucci, NI, RÉ, CE e Dolce e Gabbana)? vero che il Sig. , almeno in un'occasione, ha rassicurato dicendole di Persona_1 Persona_4
non preoccuparsi per la salute del figlio , il quale richiede cure mediche continue, perché Per_5
l'avrebbe sostenuta economicamente anche se avesse voluto sottoporre a terapie Per_5
d'avanguardia negli Stati Uniti, accollandosi ogni costo? vero che l'abitazione di Monza del Sig. era arredata in modo sfarzoso, con pezzi Persona_1
d'arredamento di pregio, divani di marca, mobili antichi, suppellettili, tappeti, argenteria, vasi Venini e decine di quadri originali dell'Ottocento? vero che la cantina del Sig. ricomprendeva numerose bottiglie di vino pregiate, alcune Persona_1
anche del valore di centinaia di euro l'una? vero che il Sig. aveva stipulato almeno un contratto di consulenza con il sig. Persona_1 Per_6
category manager per il reparto vini di in base ai quali riceveva considerevoli
[...] CP_7
percentuali sulla vendita nella sede di Pioltello del noto supermercato dei vini di circa sette cantine fornitrici? vero che il Sig. aveva stipulato almeno un contratto di consulenza con la cantina Persona_1
Pertinace sita a 12050 Treiso (CN), in base ai quali riceveva considerevoli percentuali sulla vendita dei vini della cantina? vero che il Sig. aveva stipulato almeno un contratto di consulenza con la cantina Persona_1
Produttori di Govone sita in Via Umberto I, 46, 12040 Govone (CN), in base ai quali riceveva considerevoli percentuali sulla vendita dei vini della cantina? vero che, oltre alle predette cantine, il Sig. aveva stipulato contratti simili anche con Persona_1 altri produttori di vino delle Langhe, del Monferrato e dell' ? Parte_6
vero che il Sig. riceveva considerevoli percentuali da anche dalla vendita di Persona_1 CP_7 olio d'importazione francese? vero che, verso la parte finale della sua vita, era quasi del tutto sordo e parlava a voce Persona_1
molto più alta del normale?
pagina 5 di 18 vero che, a causa della sordità e del tono di voce abitualmente più alto del normale, la voce di Per_1
si poteva udire anche senza stare nella stessa stanza?
[...] vero che, nell'ultima parte della sua vita, , già cardiopatico da circa un decennio, ha Persona_1
sofferto anche di tumore? vero che i coniugi e le hanno dichiarato, mentre erano Persona_1 Parte_5
congiuntamente presenti, la comune intenzione di nominarsi reciprocamente eredi universali? vero che ha detto che era stata a suggerire di fare testamenti reciproci Parte_5 CP_1
tra i defunti coniugi – , avendo stessa fatto altrettanto con il proprio Per_1 CP_1 CP_1
marito ? CP_8
vero che soffriva di depressione, malattia per la quale assumeva abitualmente diversi Parte_5
psicofarmaci? vero che , successivamente alla morte del marito , ha espresso in sua Parte_5 Persona_1
presenza la volontà di lasciare la casa di Monza a Persona_4
vero che, successivamente alla morte dei coniugi , i sigg. , , Per_1 CP_1 CP_6 [...]
, e entravano e uscivano dall'abitazione di e CP_3 CP_4 Parte_4 Persona_1
, portando via con sé beni di vario genere appartenuti ai coniugi ? Parte_5 Per_1
vero che, successivamente alla morte dei coniugi , i sigg. , , Per_1 CP_1 CP_6 [...]
, e hanno portato con sé anche l'i-Pad di , nel CP_3 CP_4 Parte_4 Persona_1 quale il de cuius aveva le credenziali dell'home banking? vero che i sigg. , , , e , per CP_1 CP_6 CP_3 CP_4 Parte_4
asportare i beni dalla casa dei defunti coniugi , si sono serviti di camion e furgoni, Persona_7
facendo diversi viaggi? vero che i sigg. , , , e , CP_1 CP_6 CP_3 CP_4 Parte_4
successivamente alla morte di , si appropriavano delle sue ceneri, omettendo di far Persona_1
sapere alcunché ai fratelli e ai nipoti del de cuius?
Si indicano quali testi:
Viale Elvezia n. 14, 20900 Monza (MB); Testimone_1
, via Monte Bianco n. 9, 20090 Monza (MB); Testimone_2
residente in [...] A, Concorezzo, 20863 (MB); Persona_3
c/o ; Testimone_3 Controparte_9
residente a [...]; Testimone_4
residente a [...]
residente a [...]; Persona_4
pagina 6 di 18 residente a [...] Vittorio ET 33; Testimone_6
impiegata dello Studio Carera di Monza, Via Lodovico Pavoni 1, 20900 Monza Testimone_7
(MB);
, general manager c/o Cantina Pertinace, Località Pertinace, 2/5, 12050 Treiso (CN); Testimone_8
TI VI c/o cantina Produttori di Govone sita in Via Umberto I, 46, 12040 Govone (CN);
Dott. cardiologo c/o centro Synlab CAM Polidiagnostico Monza, Viale Elvezia Ang. Testimone_9
Via Martiri delle Foibe n. 1, 20900 Monza (MB);
Dott. Prof. c/o Centro Cardiologico Monzino Via Carlo Parea, 4, 20138 Milano (MI). Testimone_10
Con il favore di spese di lite anche per il precedente grado di giudizio e condanna degli appellati a restituire le spese corrisposte in esito alle prime cure.
Milano, addì 13 marzo 2025 Avv. Prof. Alberto M. Tedoldi
GLI APPELLATI , , e CP_1 CP_3 CP_6 [...]
CP_4
L'avv. Franco Bordignon per i convenuti appellati , e CP_1 Controparte_10
, precisa le conclusioni nel merito e in via istruttoria, come da comparsa di costituzione e CP_4
risposta in appello del 2.10.2024 e quindi:
In via preliminare
-dichiararsi per le causali di cui in narrativa l'inammissibilità dell'appello promosso da , Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
Nel merito
-rigettarsi in toto il gravame proposto confermando in ogni suo capo la sentenza impugnata.
In via istruttoria
Si richiamano e si intendono per ritrascritte in questa sede tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del grado.
Con ossequio.
Noale (VE), 13 marzo 2025
Avv. Franco Bordignon
L'APPELLATA Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 7 di 18 difesa, richiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado,
dichiarare inammissibile l'appello proposto per difetto di specificità, non rispettando i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., o comunque dichiararlo manifestamente infondato, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., confermando la sentenza impugnata;
in qualsiasi caso, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata e dunque la validità ed efficacia del testamento pubblico del Sig. , redatto in data 29 Maggio 2019 dal Notaio Dott. Persona_1
di Monza, n. 41 di repertorio atti di ultima volontà; Persona_2
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale 21.12.2021
Tribunale di Monza, richiesta dall'Avv. Prof. Alberto Tedoldi in favore degli Attori-
Appellanti, all'Agenzia delle Entrate, di Milano–Territorio, Controparte_11
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, eseguita in data 1.2.2022 al n.
10172 di Registro Generale, n. 6989 di Registro Particolare, Presentazione n. 14 del 1.2.2022, sui seguenti immobili siti in Monza (MB), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo:
Immobile n. 1
Comune F704 - MONZA (MI), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio
69, Particella 372, Subalterno 35, Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE, Consistenza 48 metri quadri, Indirizzo Via Umberto Cagni n. civico SC, Piano S1
Immobile n. 2
Comune F704 - MONZA (MI), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio
69, Particella 152, Subalterno 9, Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE,
AUTORIMESSE, Consistenza 19 metri quadri, Indirizzo Via Vittorio ET n. civico 33, Piano T
Immobile n. 3
Comune F704 - MONZA (MI), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana - Foglio
69, Particella 152, Subalterno 701, Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO
ECONOMICO, Consistenza 14 vani, Indirizzo Via Vittorio ET n. civico 33,
Piano 2-S1
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale 21.12.2021
Tribunale di Monza, richiesta dall'Avv. Prof. Alberto Tedoldi in favore degli Attori-
pagina 8 di 18 Appellanti, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso–Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, eseguita in data 11.3.2022 al n. 8823 di Registro
Generale, n. 6306 di Registro Particolare, Presentazione n. 134 del
11.3.2022, sui seguenti immobili siti in AS ET (TV), con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
Immobile n. 1
Comune C111 - ST ET (TV), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana D, Foglio 5, Particella 1172, Subalterno 1, Natura F1 -
[...]
, Consistenza 254 metri quadri, Indirizzo Via dei Carpani n. civico- CP_12
Immobile n. 2
Comune C111 - ST ET (TV), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana D, Foglio 5, Particella 1172, Subalterno 2, Natura A3 -
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO, Consistenza 7,5 vani, Indirizzo Via dei
Carpani n. civico 12/A, Piano T/1
Immobile n. 3
Comune C111 - ST ET (TV), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana D, Foglio 5, Particella 1172, Subalterno 3, Natura C6 - STALLE,
SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE, Consistenza 18 metri quadri, Indirizzo
Via dei Carpani n. civico 12/A, Piano T
Condannare gli Appellanti ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese ed onorari del presente giudizio.
***
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella non creduta ipotesi in cui la Corte di Merito adita intendesse dare ingresso alle prove richieste dagli Appellanti alla pag. 25 e ss. dell'atto d'appello, si rinnovano le opposizioni già ritualmente avanzate in primo grado e precisamente:
i capitoli da 1) a 30) sono inammissibili in quanto generici, valutativi, irrilevanti, ininfluenti e/o da provarsi documentalmente;
i capitoli 31) e 32) sono già stati ammessi in primo grado;
il capitolo 33) è generico, valutativo ed irrilevante;
il capitolo 34) è manifestamente irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio in cui si discute dell'eredità del Sig. e non di quella della Persona_1
moglie, e comunque ininfluente data la nullità delle volontà post-mortem in tesi pagina 9 di 18 manifestate oralmente;
i capitoli 35), 36), 37) e 38) sono generici e irrilevanti.
Parimenti inammissibili e dunque qui opposte, le istanze di rendiconto, esibizione, acquisizione di informazioni dall'Agenzia delle Entrate e di CTU rinnovate dagli Appellanti, in quanto del tutto esplorative e/o da dimostrarsi documentalmente essendovene la possibilità per gli Appellanti attraverso i Pubblici Registri, e che comunque presuppongono l'accertamento della qualità di eredi.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove dedotte dagli attori, si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando come teste il sig. Tes_11
, via Cascina Brughiera, 1, Lesmo.
[...]
***
Documenti allegati e prodotti:
doc. A - Procura alle liti e mandato difensivo per la fase d'appello doc. B - Sentenza Tribunale di Monza impugnata doc. C - Atto d'appello notificato doc. D - Fascicolo di parte in primo grado, contenente i seguenti atti e Parte_4
documenti:
Atti e memorie di causa:
Comparsa di costituzione e risposta
Memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc
Memoria ex art. 183 co. VI n. 3 cpc
Foglio di PC
Comparsa conclusionale
Repliche alla conclusionale di Controparte
Nota spese e competenze
Documenti:
1) Procura Speciale
2) Atto di citazione notificato
3) Richiesta di registrazione testamento pubblico Persona_1
STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO BALDO
5
4) Richiesta di registrazione testamento pubblico Parte_5
***
pagina 10 di 18 Milano, 10 marzo 2025
Con osservanza
Avv. Alberto Baldo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nelle due cause riunite rg 7766/2021 e rg 10190/2021, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
-premesso di essere i primi due fratelli e l'ultima nipote di , deceduto in Monza
[...] Persona_1
in data 14.4.2020, senza lasciare figli- impugnavano per nullità il testamento pubblico, datato
29.5.2019, redatto da , col quale lo stesso aveva nominato sua erede universale la Persona_1
moglie . In particolare, gli attori convenivano in giudizio gli eredi di quest'ultima, Parte_5
deceduta il 16.5.2020, sostenendo la nullità del testamento redatto da , in quanto Persona_1
simultaneo, reciproco e comunque esecutivo di un patto successorio concluso dal medesimo con la moglie, la quale aveva confezionato, nel medesimo contesto di tempo e luogo, un testamento di identico contenuto a favore del marito, a mezzo del medesimo notaio. Per effetto della dedotta nullità del testamento, gli attori chiedevano l'apertura della successione legittima del defunto Persona_1
e la ricostruzione dell'asse ereditario del medesimo, con attribuzione agli stessi di un terzo dell'eredità
e conseguente condanna dei convenuti a restituire parte dei beni e delle somme di pertinenza del de cuius.
Si costituiva , sorella di , aderendo alle domande attoree e chiedendo CP_5 Persona_1
l'attribuzione alla stessa di un terzo dell'eredità del fratello.
Parimenti, si costituivano , , e CP_1 CP_3 CP_6 Controparte_13
chiedendo, invece, il rigetto delle domande avverse, sulla base della validità del
[...] testamento impugnato;
gli stessi contestavano l'esistenza di un patto successorio tra i coniugi, i cui testamenti erano distinti e redatti in momenti diversi, senza che risultasse un accordo vincolante tra i testatori.
Si costituiva separatamente anche , altra erede di , che pure Parte_4 Parte_5
assumeva la validità del testamento di , con conseguente richiesta di rigetto delle Persona_1
domande attoree.
Espletate le prove orali ammesse, il giudizio veniva deciso con sentenza pubblicata in data
11.12.2023, con la quale il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, rigettava le domande degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale affermava, preliminarmente, che il testamento di e quello della di lui Persona_1 moglie erano due distinti testamenti pubblici, il che escludeva la possibilità di applicare l'art. 589 c.c.,
pagina 11 di 18 relativo al divieto di testamento congiuntivo o reciproco. Inoltre, evidenziava che non vi era prova che i testamenti dei coniugi fossero nulli per violazione del divieto di patti successori, di cui all'art. 458 c.c., dal momento che non risultava che gli stessi avessero stipulato un accordo giuridicamente vincolante, suscettibile di incidere sulla libertà testamentaria di ciascuno, con privazione della facoltà di revoca.
Semplicemente, ciascun coniuge, in assenza di prole, aveva voluto tutelare il partner, a cui era legato affettivamente, redigendo un testamento autonomo ed indipendente. I testimoni avevano confermato l'intendimento di entrambi i coniugi di tutelarsi a vicenda, espresso anche in presenza di terzi, ma la manifestazione di tale volontà comune era qualificabile come una mera dichiarazione di intenti, priva di vincolatività e dunque non in grado di incidere sulla libertà del testatore e sulla sua facoltà di revoca.
Il primo giudice concludeva, pertanto, per la piena validità del testamento impugnato, con conseguente rigetto di ogni altra domanda ed istanza degli attori volta alla ricostruzione dell'asse ereditario di
. Persona_1
Avverso tale sentenza proponevano appello , ed Parte_1 Parte_2
, chiedendo la riforma integrale della sentenza per i motivi dedotti. Parte_3
Mentre rimaneva contumace nel presente grado, si costituivano CP_5 [...]
, , , contestando l'appello e CP_1 CP_6 CP_3 CP_4
chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Separatamente si costituiva anche
[...]
, la quale pure chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia monzese. Pt_4
Alla prima udienza del 22.10.2024 il consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di . CP_5
Visti gli artt. 127 ter e 350bis c.p.c., veniva fissata per la discussione e la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20.5.2025, assegnando termine perentorio alle parti per il deposito di note conclusive sino al 5.5.2025 e per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter cpc sino a cinque giorni prima della stessa.
Depositate le note conclusive e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 20.5.2025 e decisa nella camera di consiglio di pari data.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti invocano la nullità del testamento, simultaneo e reciproco, di , per la violazione del divieto di patti successori, erroneamente non Persona_1
riconosciuta dal Tribunale di Monza. Evidenziano che i testamenti del defunto e della di lui moglie,
pagina 12 di 18 benché racchiusi in due diverse schede testamentarie, sono stati rivestiti della medesima forma dell'atto pubblico, con lo stesso pubblico ufficiale, hanno contenuto identico, sia formale che sostanziale, e sono stati redatti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro, nel medesimo luogo, alla presenza degli stessi testimoni. Tali elementi, a detta degli appellanti, costituendo indizi grazi, precisi e concordanti, rendono evidente che i coniugi hanno concordato le disposizioni di ultima volontà, violando il divieto di patti successori.
Anche le testimonianze assunte, secondo gli appellanti, confermerebbero che tra i coniugi era stato concluso un patto successorio, posto che è emerso chiaramente che i due affermavano apertamente agli amici che, non avendo figli e non volendo aver problemi con i parenti, avrebbero testato l'uno a favore dell'altro, per tutelarsi a vicenda. Ciò dimostrerebbe che i coniugi avevano concordato Persona_7
di beneficiarsi reciprocamente per effetto di un preciso accordo ex ante, giuridicamente vincolante, vietato ex art. 458 c.c..
Il motivo è privo di fondamento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, in primo luogo, deve rilevarsi che, nel caso in esame, non è configurabile un testamento congiuntivo o reciproco, vietato dall'art. 589 c.c., posto che è incontrovertibile che sono stato stipulati da e da due testamenti Persona_1 Parte_5 diversi, per giunta ciascuno con la forma dell'atto pubblico, per cui fa fede sino a querela di falso l'attestazione del notaio di aver ricevuto in due momenti distinti le dichiarazioni di ultima volontà dei coniugi, sia pure a distanza di solo mezz'ora l'una dall'altra.
E' noto, infatti, che “in tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo” (Cass. n. 5508 del 4.5.2012; Cass. n.
2364 del 18.7.1959; Cass. n. 2942 del 30.7.1937).
Parimenti deve escludersi che i coniugi abbiano confezionato due testamenti Persona_7
distinti in esecuzione di un patto successorio vietato, con la conseguente nullità dei testamenti ex art. 458 c.c..
Come noto, esistono tre tipologie di patti successori vietati, dovendosi distinguere tra patti istitutivi, patti dispositivi e patti rinunziativi.
pagina 13 di 18 Nel caso di specie, secondo la prospettazione degli appellanti, verrebbe in considerazione un patto successorio istitutivo, ossia un “contratto successorio”, con cui il de cuius si accorda col proprio futuro erede disponendo della sua successione.
Il divieto di patti siffatti si spiega con l'inammissibilità di una delazione dell'eredità per contratto, accanto a quella legale e testamentaria;
in forza dell'art. 457 c.c., infatti, l'eredità si devolve solo per legge o testamento, mentre è vietata la delazione contrattuale. Tale giustificazione si rinviene anche nella Relazione ministeriale al Codice Civile del 4.4.1942, n. 225.
Il fondamento dell'illiceità dei patti successori è individuata nell'esigenza di preservare la libertà del testatore di disporre dei suoi beni sino al momento della morte.
I patti successori istitutivi, infatti, sono vere e proprie convenzioni bilaterali, stipulati tra il de cuius
e il futuro erede o legatario, che, per la loro natura pattizia, avrebbero come naturale conseguenza l'irrevocabilità di quanto concordato, mentre il testamento, in quanto negozio unilaterale, consente al testatore di modificare liberamente le proprie disposizioni di ultima volontà sino alla morte.
E' stato, infatti, affermato che “la delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, l'ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale -e pertanto di ordine pubblico- del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 cod. civ., in un testamento mediante il quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi” (Cass. n. 4827 del
14.7.1983)
Secondo la giurisprudenza, “per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato” (Cass. n. 14110 del
24.5.2021; Cass. n. 1683 del 16.2.1995).
In particolare, “configurano un patto successorio - nullo ex art. 458 c.c. - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi
pagina 14 di 18 per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento” (Cass. n. 27624 del 21.11.2017; Cass. n. 24450 del 19.11.2009).
Dai principi sopra espressi deriva che, per poter configurare un patto successorio vietato, è necessario che il de cuius e il futuro erede abbiano raggiunto un accordo vincolante sulla successione del primo, tale da obbligare giuridicamente il medesimo a disporre in conformità al patto stipulato. Tale vincolo consiste “in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla (soltanto) per il divieto posto dall'art 458 cod civ, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento” (Cass. n. 5693 del 3.11.1979; Cass. 1702/1972).
Il patto successorio, dunque, fa venir meno la libertà di testare del de cuius, che, in assenza del divieto di legge, rimarrebbe privato della possibilità di revocare le proprie disposizioni e di disporre diversamente da quanto concordato.
Nulla di ciò è emerso nel caso di specie.
e , sposati da moltissimi anni e privi di prole, si sono rivolti ad Persona_1 Parte_5 un notaio per confezionare, ciascuno, un testamento pubblico che istituiva erede l'altro coniuge.
I testamenti sono stati, quindi, redatti separatamente, senza che un coniuge fosse presente alla redazione dell'altro, come attestato dal notaio e confermato, peraltro, anche dal teste , amica Tes_2
dei testatori, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Le schede testamentarie hanno un contenuto molto semplice: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino mia erede universale mia moglie , nata a [...]
Trebaseleghe il 21 aprile 1937” l'una; “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. mio erede universale mio marito , nato a [...] il 2 giugno CP_14 Persona_1
1935” l'altra.
Diversamente da quanto ritiene la difesa degli appellanti, nessun elemento indiziario può desumersi dall'identità del testo dei testamenti per due ragioni. In primo luogo, trattandosi di testamenti pubblici, è chiaramente il notaio, che raccoglie la volontà della parte, a formulare in termini tecnici la dichiarazione che costituisce il contenuto dell'atto e, posto, tra l'altro, che, nel caso di specie, il notaio era il medesimo, è naturale che le due dichiarazioni testamentarie siano sovrapponibili. In secondo luogo, l'estrema semplicità delle disposizioni di ultima volontà, nel caso di specie, non consente di ricavare dal contenuto delle stesse alcun elemento utile ai fini che ci occupano. Diverso è il caso, ad esempio, di disposizioni testamentarie complesse ed articolate o che si integrano a vicenda, dimostrando una correlazione determinante tra diversi testamenti.
pagina 15 di 18 Come emerso dalle testimonianze assunte, discorrendo con amici, i coniugi avevano dichiarato che, non avendo figli, intendevano fare testamento per tutelarsi a vicenda, evitando problemi con i parenti (cfr testimonianze di , e . Tes_2 Tes_5 Tes_12 Per_4
Tale intento comune ai coniugi –comprensibile, data l'assenza di prole- non assurge tuttavia a convenzione giuridicamente vincolante, capace di privare il testatore della possibilità di disporre diversamente o di revocare quanto già disposto. Un simile vincolo giuridico tra i coniugi, in relazione al contenuto dei rispettivi testamenti, non è in alcun modo dimostrato.
Piuttosto, è emerso che ciascuno testatore, autonomamente e liberamente, ha ritenuto opportuno disporre a favore dell'altro, data l'assenza di figli e il vincolo affettivo che univa i coniugi dopo tanti anni di matrimonio e di convivenza, unitamente alla preoccupazione di non avere problemi con i parenti.
Si tratta, pertanto, di due volontà libere, autonome e semplicemente coincidenti e non di una convenzione bilaterale che obbligava i contraenti a disporre per testamento in conformità a quanto pattuito.
Del resto, la coincidenza degli intenti non sorprende affatto sul piano logico e fattuale, dal momento che, in presenza di un legame affettivo ancora esistente, è normale che una persona, in assenza di prole, pensi di lasciare le proprie sostanze al coniuge convivente, compagno di vita, piuttosto che a dei parenti, che, per quanto emerso, non avevano una particolare frequentazione con i testatori.
Sul punto giova segnalare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa ” (Cass. n. 5555 del 21.2.2022; Cass. n. 5870 del 9.5.2000; Cass.
n. 3240 del 13/10/1958).
Parimenti non assumono alcun rilievo, neppure se inseriti nella stessa scheda testamentarie, gli impegni di carattere affettivo o morale, come quelli pertinenti ad accordi familiari pregressi, in assenza degli elementi necessari per configurare una vera e propria assunzione di obbligazione;
così la
Cassazione: “[il patto successorio istitutivo] non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come quella di accordi familiari o patti pregressi) in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, cioè delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della
pagina 16 di 18 istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente dalla nullità ex lege, la volontà del testatore alla istituzione medesima” (Cass. n. 5693 del 3.11.1979).
Nel caso di specie è, dunque, emersa un'identità di intenti dei due coniugi, ciascuno preoccupato per l'altro e desideroso di beneficiarlo, il che rivela l'esistenza tra gli stessi di sentimenti del tutto coerenti con la relazione affettiva e la convivenza in essere da lunghi anni, senza che siano entrate in gioco valutazioni in ordine ad eventuali controprestazioni o alla equivalenza economica delle rispettive nomine come eredi, di cui non vi è traccia alcuna.
Tale desiderio di tutelare il proprio compagno di vita mediante testamento è stato anche manifestato verbalmente in presenza di terzi, tuttavia non è stata in alcun modo dimostrata l'assunzione da parte dei coniugi di un obbligo giuridicamente rilevante a testare in un determinato modo. Nessuna compromissione della libertà di disporre liberamente delle proprie sostanze e di revocare le disposizioni adottate è, infatti, in alcun modo emersa.
Pertanto, deve essere esclusa, nel caso di specie, la configurabilità di un patto successorio vietato, con la conseguenza che, come statuito dal Tribunale, il testamento di deve ritenersi Persona_1
pienamente valido ed efficace.
Il rigetto del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento del secondo, relativo alla ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti, che vengono quindi condannati ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore indeterminabile della causa, dichiarato ai fini del contributo unificato, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza n. 2861/2023, pubblicata in data 11.12.2023 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti alla refusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
, , e , liquidate in complessivi € 8.470,00, CP_1 CP_3 CP_6 CP_4
di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna gli appellanti alla refusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
, liquidate in complessivi € 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro Pt_4
1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Elena Catalano
pagina 18 di 18