Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 27/3/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 18899/2022 R.G. promossa da:
, C.F. rappr. e dif. dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Garzone - C.F. ed Arcangelo Giacinto, C.F. C.F._2
- del Foro di Nola, che lo rappresentano e difendono giusta C.F._3
procura digitale allegata.
RICORRENTE
contro
: in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., Sig. con sede in Via Salaria nr. 89 – Roma, Controparte_2
elettivamente domiciliato in Napoli, Via Medina, 40, presso lo Studio dell'Avv. Gianlivio
Fasciano, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_4
calce al presente atto su foglio separato.
E
in persona dell'Avv. Patrizia Tessitore in qualità di Controparte_3
rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_4
congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Bruna Barreca (C.F.
e PEC , Nicola Nero (C.F. C.F._5 Email_1
e PEC e Giovanni Ronconi (C.F. C.F._6 Email_2
e con gli stessi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Controparte_5
” di sito in Napoli, Corso A. Controparte_6 Controparte_5
Lucci, n. 156 (Varco FS palazzina - ex aiuole, 1° piano), come da procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto.
RESISTENTI
OGGETTO: responsabilità committente ex art 1676 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.22 il ricorrente ha convenuto innanzi al Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro, il Controparte_7
e la deducendo: di avere lavorato alle dipendenze della
[...] CP_8
operante nel settore degli esercenti servizi ausiliari, in esecuzione di un Controparte_9
contratto di appalto con la presso la stazione ferroviaria di Napoli Piazza CP_8
Garibaldi; di aver svolto la sua attività lavorativa a far data dal 01.05.2009 al 15.06.2017 per effetto del licenziamento e successivo passaggio di cantiere in favore della SOC.COOP.
NUOVA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA (altra consorziata); che la
[...]
ha per oggetto l'esercizio dell'attività di portare bagagli da e per i treni, Controparte_9
nonché l'esecuzione dei servizi di pulizia e manovalanza;
di essere stato inquadrato, sin dall'assunzione, nel livello E2 con mansioni di operaio – att. Ferroviario del CCNL per gli addetti esercenti servizi in appalto dall'ente FF.SS.; che sin dall'inizio del rapporto era stato impiegato dalla per l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il Controparte_10
servizio di portare bagagli da e per i treni, nonché l'esecuzione dei servizi di pulizia e manovalanza in favore della convenuta che la era una CP_8 Controparte_9
consorziata del che provvedeva a stipulare i Controparte_1
vari contratti di appalto con la committente;
che alla cessazione del rapporto di CP_8
lavoro non aveva percepito tfr, ferie maturate e non godute, ex festività, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità; che con diffide ai sensi dell'art. 1676 cc inoltrate a mezzo pec e datate 02.03.2018, 25.01.2021, invitava le convenute al pagamento delle differenze retributive, del tfr, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità e tutte le spettanze di fine rapporto, nonché a sospendere tutti i pagamenti in favore della che Controparte_9
nessun riscontro alle suddette diffide è stato dato dalle convenute;
che la Controparte_10
è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 89/2018 del 13.04.2018; che in data 16.07.2018 il curatore Fallimentare dott. inoltrava pec contenente decreto Per_1
ex art.102 L. Fall. di non dar luogo all'accertamento del passivo;
che, in particolare, alla cessazione del rapporto di lavoro, non aveva ricevuto il Tfr e tutte le indennità di fine rapporto per un importo pari ad euro 13.165,24 come da CU 2018 rilasciata dalla società datrice di lavoro;
che aveva maturato il diritto al pagamento da parte delle convenute, nella qualità di committenti, delle competenze retributive per i titoli sopra specificati maturate in ragione dell'intercorso e cessato rapporto di lavoro;
che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e delle messe in mora inviate alle committenti in data 02.03.2018,
25.01.2021, le stesse erano debitrici nei confronti della fallita della Controparte_10
somma di euro 1.000.000,00 per fatture non pagate.
Invocando la responsabilità di e di ai soli sensi dell'art. 1676 cc, il ricorrente CP_7 CP_8
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle convenute, ex art. 1676 c.c. e per l'effetto, condannare il ed Controparte_1
, in persona del legale rappresentate p.t., al pagamento del TFR, ammontante rispettivamente ad: CP_8
€ 13.165,24 in favore di ovvero, delle somme minori e/o maggiori che Parte_1
l'adito Giudice vorrà accertare e dichiarare. b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
Costituendosi in giudizio, ed hanno eccepito l'infondatezza in fatto e in CP_7 CP_8
diritto delle domande attoree e ne hanno chiesto il rigetto.
Istruita la causa sulla base dei documenti in atti e dell'espletata prova testimoniale, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta disposto in sostituzione dell'udienza del 27.3.25, la stessa viene decisa con la presente sentenza di cui viene data comunicazione alle parti.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per le considerazioni di seguito espresse. L'art 1676 c.c. stabilisce che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.”.
Come noto, per giurisprudenza consolidatala la norma dell'articolo 1676, cod. civ., attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore una azione diretta - per conseguire quanto loro dovuto per effetto dell'attività prestata in relazione all'opera o servizio appaltato - nei confronti del «committente» (Cass. 33407 /2019).
Lo scopo dell'articolo 1676, cod. civ., è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto, sicché dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore, fino alla concorrenza del proprio debito per il corrispettivo dell'appalto e se paga all'appaltatore non è liberato dalla obbligazione verso gli ausiliari (Cass. Civ n. 10439/2021). La norma in esame concede al personale dipendente dell'appaltatore una azione diretta nei confronti del committente per conseguire quanto dovuto in esecuzione dell'opera o servizio appaltata, fino a concorrenza del debito del committente per il corrispettivo dovuto all'appaltatore.
Tale disposizione è sostanzialmente neutra per il committente, il quale risponde, con riferimento ai soli trattamenti retributivi, entro i circoscritti limiti del proprio debito verso l'appaltatore.
La norma non contempla quindi una responsabilità solidale del committente per i trattamenti previdenziali e i premi assicurativi.
Dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente, anche in via stragiudiziale, per il pagamento di quanto dovuto, quest'ultimo diventa diretto debitore nei confronti degli ausiliari stessi, fino a concorrenza del debito per il corrispettivo dell'appalto.
Pertanto, nel caso in cui l'appaltatore abbia integralmente conseguito il corrispettivo convenuto per l'appalto o, correlativamente, abbia corrisposto le retribuzioni ai propri ausiliari, viene automaticamente meno la responsabilità solidale del committente. (Cass.
35962/21).
Ai fini della proposizione dell'azione diretta ex art. 1676 c.c., dunque, occorrono:
1) un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'appaltatore;
2) la sussistenza di un credito di lavoro dipendente in capo ai lavoratori, non adempiuto dall'appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e ss. c.c.);
3) la sussistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente, in relazione al compimento dell'opera o del servizio.
La responsabilità del committente ai sensi dell'art 1676 c.c. è subordinata, quindi, all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore, con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento. Il committente rimane obbligato solo se c'è un debito non ancora pagato all'appaltatore; diversamente il committente non va incontro ad alcuna effettiva responsabilità, in quanto l'eventuale pagamento in favore del lavoratore comporterebbe l'estinzione del corrispondente debito verso l'appaltatore.
In particolare, il dipendente che propone l'azione diretta nei confronti del committente ha l'onere di allegare e poi di dimostrare l'esistenza effettiva del debito di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore - in relazione allo specifico appalto affidatogli, nell'ambito del quale il lavoratore ha prestato il proprio servizio - al momento della domanda di pagamento.
Nella fattispecie in esame reputa chi scrive che l'esito della prova, con specifico riferimento al dirimente profilo dell'effettiva esistenza e consistenza del debito al momento della domanda proposta dal lavoratore, non sia stato esaustivo.
Il testimone di parte ricorrente ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente in Testimone_1
quanto siamo colleghi di lavoro dal 2009; facciamo assistenza alle persone a ridotta mobilità vicino ai treni;
tuttora siamo colleghi e ora lavoriamo per la nel tempo abbiamo cambiato varie aziende che lavoravano sull'appalto per che erano tutte consorziate di nel periodo dal 2009 al 2017 CP_7
abbiamo lavorato per la e dopo è subentrata come ditta appaltatrice la nuova Dimensione;
anche CP_9
all'epoca ci occupavamo dell'assistenza alle persone a ridotta mobilità e inoltre eravamo addetti a portare i bagagli e ai servizi di pulizia nelle stazioni, nei marciapiedi di stazionamento dei treni e negli uffici di quando è cessato il nostro rapporto di lavoro con mi risulta che dovesse ancora pagare a CP_9 CP_9
delle somme;
tanto so perché noi dovevamo ancora ricevere le somme per le spettanze di fine rapporto e CP_9
si prese del tempo in attesa di ricevere delle somme da poi mi risulta che la sia fallita.”. CP_9
L'altro testimone di parte ricorrente ha riferito: “ADR: conosco il ricorrente Testimone_2
in quanto siamo colleghi di lavoro da oltre 30 anni;
al momento lavoriamo per la consorziata del
in passato abbiamo lavorato per diverse cooperative consorziate del siamo passati da CP_7 CP_7
Cooperativa Porta Bagagli a poi da a Nuova Dimensione e da questa a e da CP_9 CP_9
quest'ultima a da circa un anno;
nel periodo 2009/2017 lavoravamo per la e ci occupavamo CP_9
di assistenza ai disabili e tuttora facciamo le stesse mansioni;
fino al 2015 circa ci occupavamo anche della manutenzione e delle pulizie e decoro sia delle stazioni delle metropolitana da Garibaldi a Pozzuoli che dei treni, sia intercity che alta velocità; non ci siamo mai occupati del servizio porta bagagli;
anche io ho fatto una causa e ho avuto una sentenza favorevole per il pagamento del tfr da parte di quando è cessato il CP_9
nostro rapporto di lavoro con mi risulta che dovesse ancora pagare a delle somme, per CP_9 CP_9
quanto era stato detto a noi lavoratori anche in sede di passaggio di cantiere in cui ci fu data rassicurazione che ci sarebbe stato pagato il tfr, poi mi risulta che la sia fallita.”. CP_9
Orbene, entrambi i testi pur avendo confermato che il ricorrente era stato addetto dalla all'appalto avente ad oggetto il servizio di portare bagagli da e per i Controparte_10
treni, nonché l'esecuzione dei servizi di pulizia e manovalanza in favore della si CP_8
sono limitati a riferire, in maniera generica, dell'esistenza di un debito, di ammontare imprecisato, della nei confronti della all'atto della cessazione del rapporto di CP_9
lavoro con la ossia nel 2017; quindi, pur non volendo considerare che nessuna prova CP_9
è stata fornita in ordine all'effettiva consistenza del credito della come dedotto in CP_9
ricorso, ciò che appare dirimente è la mancanza di prova dell'esistenza del suddetto - imprecisato - credito al momento della domanda del lavoratore, risalente, per quanto documentato, al 25.01.2021 (ed invero, in atti risulta depositata solo la messa in mora del
25.1.21, mentre l'altra richiesta del 16.7.2018 è indirizzata alla curatela fallimentare al fine di ottenere l'indirizzo pec della procedura per poter inoltrare domanda di amissione al passivo). Ne consegue l'assenza di almeno uno dei presupposti per l'operatività della responsabilità del committente il che impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla diversa qualità delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 12/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato