TRIB
Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 623/2024
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile
La Giudice, dott.ssa Roberta Della Fina;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, come dedotto e documentato dalla parte attrice, il convenuto ha CP_1
provveduto ad annullare in via di autotutela gli avvisi di accertamento impugnati nel presente giudizio, successivamente all'introduzione dello stesso;
ritenuto dunque che, come richiesto dalla parte attrice, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere,
considerato, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che la stessa deve attuarsi seguendo il criterio della cd. soccombenza virtuale;
ritenuto, in applicazione di tale criterio, che le spese di lite debbano essere poste a carico di parte convenuta, in quanto, a fronte delle deduzioni svolte da parte attrice in ordine al fatto di non essere il soggetto legittimato passivo per il pagamento del COSAP in relazione alla
“galleria di derivazione d'acqua centrale idroelettrica”, la parte convenuta, non essendosi costituita, non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante in ordine all'effettiva titolarità in capo all'attrice dell'obbligo di pagamento del COSAP (cfr., sul punto, Cass., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 25713 del 26/09/2024, la quale ha chiarito che, in tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario,
l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva grava sul Pt_1
[...] 1
[...]
attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto tale pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato);
ritenuto ulteriormente che le spese di lite debbano essere liquidate in relazione alle sole fasi di studio e introduttiva – essendo stati gli atti impugnati annullati in autotutela prima dell'emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. – e in base ai parametri minimi del D.M.
55/2014, stante la ridotta complessità della controversia;
ritenuto che non sussistano i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice, atteso che il non si è costituito nel presente CP_1
giudizio e ha provveduto all'annullamento in autotutela degli atti impugnati subito dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, di talché non risulta integrata una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave,
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere,
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi e in € 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.
Si comunichi.
Rieti, 6 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Roberta Della Fina
2